30.2009.61
Esercitare intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in una zona dove la caccia non è permessa e all'interno di una zona di divieto
8 settembre 2009Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.61
Data decisione, Autorità:
08.09.2009, PRPEN
Titolo:
Esercitare intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in una zona dove la caccia non è permessa e all'interno di una zona di divieto
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 41 LCC
art. 43 LCC
art. 44 LCC
art. 18 LCP
art. 21 LCP
art. 27 RALCC
art. 67 RALCC
Incarto
n.
30.2009.61
76 306
Bellinzona
8
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per
statuire sul ricorso 26 febbraio 2009 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1 ,
contro
la decisione
13 febbraio 2009 n. 76 306 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 11 marzo 2009 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 13
febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre a tasse e spese
di giustizia di complessivi fr. 30.-, condannandolo altresì alla privazione
effettiva del diritto di cacciare per un anno, per avere il 3 dicembre 2008 esercitato
intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in zona discarica a __________,
zona dove la caccia non è permessa ed inoltre all’interno della zona di divieto
n. 14 “__________”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto
esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti
la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della
pesca.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in via principale l’annullamento. In via subordinata postula la riduzione
della multa a fr. 100.- e la sospensione condizionale del divieto di cacciare.
C. La CRTE 1 nelle
osservazioni 11 marzo 2009 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 RALCC (stante
la delega contenuta all’art. 17 LCC), l’Ufficio della caccia e della pesca può,
in caso di necessità, autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone
le condizioni e le modalità di attuazione.
Le prescrizioni emanate
dall’Ufficio della caccia e della pesca per la caccia invernale al cinghiale
per il 2008 (che riguardano segnatamente i periodi e giorni di caccia, le zone,
gli orari, le armi consentite ecc.), sono riportate direttamente nella relativa
autorizzazione. Per quanto qui interessa, l’autorizzazione, che ogni cacciatore
deve portare seco, così descrive la zona entro la quale è permessa la caccia
invernale al cinghiale (lett. d):
“Dal ponte sul fiume Maggia
a Ponte Brolla segue la strada cantonale verso Solduno. Prosegue salendo ai
Monti Trinità e continua per Orselina fino a Brione s/Minusio. Da qui prosegue
passando per Contra fino al ponte sul riale della Valle di Mergoscia. Risale il
riale fino all’Alpe Bietri (1499), prosegue in linea retta fino alla cresta
(pto 1657) per poi scendere lungo la Val Teia e in seguito Val Grande fino
ad incontrare la strada cantonale che segue fino a Ponte Brolla (punto di
partenza). La caccia è inoltre permessa anche all’interno della zona di
divieto di caccia: no. 13 Cardada”; a contrario, non è permessa in nessun
altra zona di divieto.
Le zone di divieto di caccia
istituite dal Consiglio di Stato per il periodo 1° settembre 2006 – 31 agosto
2011, sono contemplate nel Decreto inerente le “Bandite di caccia 2006/2011”
pubblicato sul Foglio ufficiale e trasmesso a tutti cacciatori.
Chiunque, intenzionalmente o
per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di
applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.- (art. 41 LCC,
prima frase).
Oltre ai casi previsti dalla
Legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità giudicante in
caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale (art. 43
LCC).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere il 3 dicembre 2008 in territorio del Comune di __________, in correità con altri due cacciatori, esercitato
intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale fuori dalla zona prevista per
tale caccia e per di più all’interno della zona di divieto n. 14 “__________” (zona
per altro raffigurata sulla cartina topografica della Federazione Cacciatori
Ticinese [FCTI] in possesso di uno dei due correi).
4.
Il ricorrente non
contesta di aver preso parte alla battuta di caccia, ma nega recisamente di
aver agito con dolo, asserendo in sostanza di aver commesso “un’imprudenza
caratterizzata da assoluta buona fede” (cfr. ricorso, pto 6).
A suffragio della buona
fede egli sottolinea come la battuta di caccia sia avvenuta in una zona perfettamente
visibile e in un orario in cui difficilmente avrebbe potuto passare inosservato.
Inoltre, a suo dire, avrebbero concorso a favorire una certa confusione – anche
per chi, come lui, conosce i luoghi – l’estensione, per la prima volta, dei
confini della caccia al cinghiale sino al Comune di __________ con la sola
eccezione della zona denominata “discarica”, il fatto che detta zona era stata
oggetto in precedenza di caccia selettiva alla quale egli ha partecipato, come
pure la presenza di segnaletica non posata correttamente (con riferimento alla
documentazione fotografica qui richiamata).
In definitiva, invocando a
titolo comparativo alcuni procedimenti penali per reati di caccia, a suo dire,
oggettivamente più gravi, in cui la pena accessoria della privazione del
diritto di cacciare è stata sospesa condizionalmente, egli ritiene che debba in
ogni caso essere pronunciata una sanzione nettamente inferiore.
5.
L’autorità di prime
cure, dal canto suo, sostiene che la descrizione della zona di divieto
contenuta nel Decreto esecutivo inerente le bandite di caccia 2006/2011, nonché
delle zone aperte alla caccia riportata direttamente nella patente, non lasci
spazio a dubbi circa i confini effettivi.
Sull’intenzionalità del reato
essa rileva come gli altri due cacciatori abbiano ammesso a verbale di sapere
che la zona dove hanno abbattuto i cinghiali era chiusa alla caccia e di avere
deciso di comune accordo di esercitare la caccia al di sotto della strada
cantonale. Uno dei due compagni di caccia, membro di una locale società di
caccia, era peraltro in possesso sia della cartina topografica della FCTI sia dell’estratto
del Foglio ufficiale relativo alle bandite e divieti di caccia. L’autorità
evidenzia inoltre che l’insorgente è domiciliato ai __________ di __________ e
pratica regolarmente la caccia dal 1997, anno in cui esisteva già la zona di
divieto di caccia denominata “__________” (i cui confini erano uguali a quelli
attuali; cfr. scritto 30 dicembre 2008 dell’UCP di cui al doc. 10).
In conclusione, per l’autorità
“è fuor di dubbio che esercitare la caccia in una zona non permessa e per di
più all’interno di una zona di divieto è un reato particolarmente grave della
legislazione venatoria” (cfr. osservazioni 11 marzo 2009 pag. 3 in fine);
conclusione confermata – seppur nell’ambito della procedura cautelare di ritiro
della patente – dapprima dal Consiglio di Stato (cfr. decisione 27 gennaio
2009; act. 9) e in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr.
decisione 6 luglio 2009 agli atti).
6.
Affinché l’autorità
giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla
Legge federale sulla caccia, l’art. 43 LCC (nel suo tenore in vigore dal 31
agosto 2006) esige una violazione grave o reiterata della legislazione. Come a
giusto titolo rimarcato dall’insorgente, essendo egli incensurato, non entra
qui in considerazione la reiterazione di infrazioni, bensì, se del caso, la
gravità della fattispecie che gli viene rimproverata.
In proposito, il Tribunale
cantonale amministrativo ha ritenuto che l’abbattimento di animali al di fuori
delle zone autorizzate, al pari dell’uccisione in giorni vietati, nottetempo o
fuori orario, costituisce una violazione dei principi basilari che reggono la
disciplina e la pianificazione della caccia, intesa come adeguata disciplina
dell’attività venatoria e rispetto di altre esigenze in conflitto con tale
attività. Il fatto stesso che la caccia invernale al cinghiale venga
autorizzata solo all’interno di porzioni di territorio espressamente definite
sottintende un interesse pubblico a impedire l’abbattimento delle prede sul
resto del territorio. L’autorità giudiziaria ha poi rilevato che l’abbattimento
dei cinghiali non è avvenuto soltanto all’esterno della zona prestabilita per
questo tipo di caccia, ma pure in un comparto di territorio qualificato da anni
come zona di divieto di caccia. In conclusione, il Tram ha confermato il
provvedimento cautelare adottato nei confronti del qui ricorrente, osservando
che:
“Appare in effetti
pienamente conforme allo scopo della norma in oggetto (art. 32 cpv. 3 lett. d
LCC, ndr) ed agli interessi da questa tutelati impedire all’autore di
un’infrazione talmente grave ed evidente di proseguire l’esercizio della caccia
nell’attesa del giudizio di merito dell’autorità penale. L’apparente disprezzo,
dimostrato dall’insorgente, nei confronti delle regole più elementari
dell’ordinamento venatorio giustifica ampiamente l’adozione di una misura
cautelare volta a salvaguardare gli interessi che tale ordinamento tutela”.
Questa conclusione può senz’altro
essere fatta propria anche dal giudice penale, con riferimento all’indubbia
rilevanza oggettiva dell’infrazione ascritta all’insorgente.
7.
Per quanto attiene
all’aspetto soggettivo, non sovvengono alla tesi della negligenza le
circostanze evocate dall’insorgente.
Anzitutto, mal si vede
come la creazione di un nuovo territorio aperto alla caccia sul pendio a monte
della strada cantonale in territorio di __________, possa in qualche modo
contribuire a ingenerare confusione in un comparto, la piana a valle della
cantonale, in cui vige il divieto assoluto di caccia da anni (zona che per le
sue caratteristiche, ovvero la vicinanza alla strada cantonale, al fiume __________
e alla zona __________ di __________, denota una chiara pericolosità).
A maggior ragione egli
doveva essere al corrente dei confini del divieto, stante l’autorizzazione alla
caccia di guardiacampicoltura ottenuta per il 12 agosto 2008 limitatamente alla
zona “__________”, ma espressamente solo per la parte a monte della strada
cantonale (cfr. elenco dei permessi rilasciati al ricorrente nel 2008).
Neppure giova all’insorgente,
perfettamente cognito dei luoghi, avvalersi della segnaletica in loco posata, a
suo dire, irregolarmente (e invero talmente sbiadita che solo una persona a
conoscenza della sua esistenza può riconoscerla). In effetti, non appare per
nulla credibile che un cacciatore navigato, residente all’interno della zona di
divieto stessa (che esisteva già quando egli è diventato cacciatore nel 1997 e i
cui confini da allora non hanno subito modificazioni), possa essersi sbagliato
– assieme ai suoi due compagni, pure residenti in valle e con una lunga
esperienza venatoria alle spalle – sulla reale portata geografica della zona
aperta alla caccia al cinghiale e della zona di divieto di caccia, chiaramente
definita dalla strada cantonale e dal fiume __________ e facilmente
individuabile sul terreno (sarebbe del tutto illogico che la zona di divieto si
interrompa proprio nell’ultima lingua di terreno, ovvero nella parte più
stretta e più pericolosa, in corrispondenza di un riale meno facilmente
riconoscibile). Che egli fosse “perfettamente a conoscenza” dell’esistenza
della zona di divieto di caccia (da lui definita “bandita”), seppur in termini
asseritamente errati, è stato finalmente riconosciuto in sede di verbale di
interrogatorio 3 dicembre 2008 (sebbene in prima battuta abbia negato tale
circostanza; cfr. R1 e R3).
Che egli ignorasse i confini
per la caccia al cinghiale dicembrina appare ancor meno credibile, alla luce
delle affermazioni dei due compagni di caccia, i quali hanno ammesso senza
indugio di conoscere i confini della zona di caccia e hanno descritto un
“disegno delittuoso” comune:
“Ricordo che ci siamo detti
che non avvistando pedane fresche di cinghiali sopra la strada cantonale,
probabilmente i cinghiali si trovavano ancora sotto la strada cantonale. Noi
tre assieme, abbiamo quindi deciso di iniziare la caccia partendo da sotto la
strada cantonale” (cfr. verbali di interrogatorio 3 dicembre 2008 __________
e __________, quest’ultimo, come riferito al consid. 3, in possesso dell’estratto del Decreto esecutivo inerente le bandite, come pure della cartina della
FCTI).
Del resto, anche gli
spostamenti che hanno caratterizzato la battuta – con ritrovo mezz’ora prima
dell’orario di apertura – lasciano sottintendere un agire consapevole del trio:
“Alle ore 07.00 ci siamo
recati nella parte soprastante la strada cantonale (zona aperta alla caccia al
cinghiale), ma non abbiamo avvistato nessun cinghiale. Subito dopo verso le ore
07.
, sempre in compagnia dei due cacciatori citati, ci siamo diretti nella
zona di divieto, più precisamente tra il fiume __________ e la strada Cantonale
in zona discarica, con lo scopo di catturare qualche cinghiale. Infatti
sapevamo che in quella zona vi erano spesso presenti diversi cinghiali” (cfr.
verbali citati).
Tali chiamate in correità
appaiono sufficientemente lineari e disinteressate da poter essere ritenute
attendibili. Indizi che, sommati a quelli precedentemente illustrati,
permettono di concludere per l’intenzionalità dell’agire del ricorrente.
8.
Quo alla commisurazione
della pena si rileva che né l’assenza di precedenti, di cui l’autorità di prime
cure ha certo tenuto conto, né il fatto che nessun capo è stato abbattuto dal
ricorrente, il quale ha però partecipato alla battuta di caccia con gli altri
due correi, sono tali da giustificare una riduzione della multa, che appare
commisurata alle circostanze del caso concreto, alla colpa (infrazione
intenzionale delle norme che regolano la caccia) e alla situazione personale
dell’insorgente.
In considerazione
dell’indubbia rilevanza oggettiva e soggettiva dell’infrazione commessa,
nell’ottica della prevenzione specifica, si giustifica inoltre confermare la
pena accessoria inflittagli. Si noti in proposito, che se il ritiro dell’autorizzazione
del diritto di cacciare (patente) ex art. 43 LCC, in qualità di pena
accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre 2006 di essere sospeso
condizionalmente in applicazione per analogia dell’art. 41 cpv. 1 vCP, con
l’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova parte generale del Codice
penale, che ha comportato nel codice stesso la soppressione delle pene
accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o
parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica
utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a
cadere (cfr. Schneider/Garré,
Commentario basilese, Strafrecht I, ad art. 42, n. 30).
Di conseguenza, per i fatti
commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente
la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto,
gli estremi per pronunciare simile pena.
Infine, per quanto attiene al
raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti
in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni
fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz,
La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV
44.
pag. 47 consid. 2c).
Il ricorso va pertanto respinto.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e
44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia
2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008
emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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