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Decisione

30.2009.61

Esercitare intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in una zona dove la caccia non è permessa e all'interno di una zona di divieto

8 settembre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 13

febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre a tasse e spese

di giustizia di complessivi fr. 30.-, condannandolo altresì alla privazione

effettiva del diritto di cacciare per un anno, per avere il 3 dicembre 2008 esercitato

intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in zona discarica a __________,

zona dove la caccia non è permessa ed inoltre all’interno della zona di divieto

n. 14 “__________”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto

esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti

la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della

pesca.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in via principale l’annullamento. In via subordinata postula la riduzione

della multa a fr. 100.- e la sospensione condizionale del divieto di cacciare.

C. La CRTE 1 nelle

osservazioni 11 marzo 2009 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 RALCC (stante

la delega contenuta all’art. 17 LCC), l’Ufficio della caccia e della pesca può,

in caso di necessità, autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone

le condizioni e le modalità di attuazione.

Le prescrizioni emanate

dall’Ufficio della caccia e della pesca per la caccia invernale al cinghiale

per il 2008 (che riguardano segnatamente i periodi e giorni di caccia, le zone,

gli orari, le armi consentite ecc.), sono riportate direttamente nella relativa

autorizzazione. Per quanto qui interessa, l’autorizzazione, che ogni cacciatore

deve portare seco, così descrive la zona entro la quale è permessa la caccia

invernale al cinghiale (lett. d):

“Dal ponte sul fiume Maggia

a Ponte Brolla segue la strada cantonale verso Solduno. Prosegue salendo ai

Monti Trinità e continua per Orselina fino a Brione s/Minusio. Da qui prosegue

passando per Contra fino al ponte sul riale della Valle di Mergoscia. Risale il

riale fino all’Alpe Bietri (1499), prosegue in linea retta fino alla cresta

(pto 1657) per poi scendere lungo la Val Teia e in seguito Val Grande fino

ad incontrare la strada cantonale che segue fino a Ponte Brolla (punto di

partenza). La caccia è inoltre permessa anche all’interno della zona di

divieto di caccia: no. 13 Cardada”; a contrario, non è permessa in nessun

altra zona di divieto.

Le zone di divieto di caccia

istituite dal Consiglio di Stato per il periodo 1° settembre 2006 – 31 agosto

2011, sono contemplate nel Decreto inerente le “Bandite di caccia 2006/2011”

pubblicato sul Foglio ufficiale e trasmesso a tutti cacciatori.

Chiunque, intenzionalmente o

per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di

applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.- (art. 41 LCC,

prima frase).

Oltre ai casi previsti dalla

Legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità giudicante in

caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale (art. 43

LCC).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere il 3 dicembre 2008 in territorio del Comune di __________, in correità con altri due cacciatori, esercitato

intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale fuori dalla zona prevista per

tale caccia e per di più all’interno della zona di divieto n. 14 “__________” (zona

per altro raffigurata sulla cartina topografica della Federazione Cacciatori

Ticinese [FCTI] in possesso di uno dei due correi).

4.

Il ricorrente non

contesta di aver preso parte alla battuta di caccia, ma nega recisamente di

aver agito con dolo, asserendo in sostanza di aver commesso “un’imprudenza

caratterizzata da assoluta buona fede” (cfr. ricorso, pto 6).

A suffragio della buona

fede egli sottolinea come la battuta di caccia sia avvenuta in una zona perfettamente

visibile e in un orario in cui difficilmente avrebbe potuto passare inosservato.

Inoltre, a suo dire, avrebbero concorso a favorire una certa confusione – anche

per chi, come lui, conosce i luoghi – l’estensione, per la prima volta, dei

confini della caccia al cinghiale sino al Comune di __________ con la sola

eccezione della zona denominata “discarica”, il fatto che detta zona era stata

oggetto in precedenza di caccia selettiva alla quale egli ha partecipato, come

pure la presenza di segnaletica non posata correttamente (con riferimento alla

documentazione fotografica qui richiamata).

In definitiva, invocando a

titolo comparativo alcuni procedimenti penali per reati di caccia, a suo dire,

oggettivamente più gravi, in cui la pena accessoria della privazione del

diritto di cacciare è stata sospesa condizionalmente, egli ritiene che debba in

ogni caso essere pronunciata una sanzione nettamente inferiore.

5.

L’autorità di prime

cure, dal canto suo, sostiene che la descrizione della zona di divieto

contenuta nel Decreto esecutivo inerente le bandite di caccia 2006/2011, nonché

delle zone aperte alla caccia riportata direttamente nella patente, non lasci

spazio a dubbi circa i confini effettivi.

Sull’intenzionalità del reato

essa rileva come gli altri due cacciatori abbiano ammesso a verbale di sapere

che la zona dove hanno abbattuto i cinghiali era chiusa alla caccia e di avere

deciso di comune accordo di esercitare la caccia al di sotto della strada

cantonale. Uno dei due compagni di caccia, membro di una locale società di

caccia, era peraltro in possesso sia della cartina topografica della FCTI sia dell’estratto

del Foglio ufficiale relativo alle bandite e divieti di caccia. L’autorità

evidenzia inoltre che l’insorgente è domiciliato ai __________ di __________ e

pratica regolarmente la caccia dal 1997, anno in cui esisteva già la zona di

divieto di caccia denominata “__________” (i cui confini erano uguali a quelli

attuali; cfr. scritto 30 dicembre 2008 dell’UCP di cui al doc. 10).

In conclusione, per l’autorità

“è fuor di dubbio che esercitare la caccia in una zona non permessa e per di

più all’interno di una zona di divieto è un reato particolarmente grave della

legislazione venatoria” (cfr. osservazioni 11 marzo 2009 pag. 3 in fine);

conclusione confermata – seppur nell’ambito della procedura cautelare di ritiro

della patente – dapprima dal Consiglio di Stato (cfr. decisione 27 gennaio

2009; act. 9) e in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr.

decisione 6 luglio 2009 agli atti).

6.

Affinché l’autorità

giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla

Legge federale sulla caccia, l’art. 43 LCC (nel suo tenore in vigore dal 31

agosto 2006) esige una violazione grave o reiterata della legislazione. Come a

giusto titolo rimarcato dall’insorgente, essendo egli incensurato, non entra

qui in considerazione la reiterazione di infrazioni, bensì, se del caso, la

gravità della fattispecie che gli viene rimproverata.

In proposito, il Tribunale

cantonale amministrativo ha ritenuto che l’abbattimento di animali al di fuori

delle zone autorizzate, al pari dell’uccisione in giorni vietati, nottetempo o

fuori orario, costituisce una violazione dei principi basilari che reggono la

disciplina e la pianificazione della caccia, intesa come adeguata disciplina

dell’attività venatoria e rispetto di altre esigenze in conflitto con tale

attività. Il fatto stesso che la caccia invernale al cinghiale venga

autorizzata solo all’interno di porzioni di territorio espressamente definite

sottintende un interesse pubblico a impedire l’abbattimento delle prede sul

resto del territorio. L’autorità giudiziaria ha poi rilevato che l’abbattimento

dei cinghiali non è avvenuto soltanto all’esterno della zona prestabilita per

questo tipo di caccia, ma pure in un comparto di territorio qualificato da anni

come zona di divieto di caccia. In conclusione, il Tram ha confermato il

provvedimento cautelare adottato nei confronti del qui ricorrente, osservando

che:

“Appare in effetti

pienamente conforme allo scopo della norma in oggetto (art. 32 cpv. 3 lett. d

LCC, ndr) ed agli interessi da questa tutelati impedire all’autore di

un’infrazione talmente grave ed evidente di proseguire l’esercizio della caccia

nell’attesa del giudizio di merito dell’autorità penale. L’apparente disprezzo,

dimostrato dall’insorgente, nei confronti delle regole più elementari

dell’ordinamento venatorio giustifica ampiamente l’adozione di una misura

cautelare volta a salvaguardare gli interessi che tale ordinamento tutela”.

Questa conclusione può senz’altro

essere fatta propria anche dal giudice penale, con riferimento all’indubbia

rilevanza oggettiva dell’infrazione ascritta all’insorgente.

7.

Per quanto attiene

all’aspetto soggettivo, non sovvengono alla tesi della negligenza le

circostanze evocate dall’insorgente.

Anzitutto, mal si vede

come la creazione di un nuovo territorio aperto alla caccia sul pendio a monte

della strada cantonale in territorio di __________, possa in qualche modo

contribuire a ingenerare confusione in un comparto, la piana a valle della

cantonale, in cui vige il divieto assoluto di caccia da anni (zona che per le

sue caratteristiche, ovvero la vicinanza alla strada cantonale, al fiume __________

e alla zona __________ di __________, denota una chiara pericolosità).

A maggior ragione egli

doveva essere al corrente dei confini del divieto, stante l’autorizzazione alla

caccia di guardiacampicoltura ottenuta per il 12 agosto 2008 limitatamente alla

zona “__________”, ma espressamente solo per la parte a monte della strada

cantonale (cfr. elenco dei permessi rilasciati al ricorrente nel 2008).

Neppure giova all’insorgente,

perfettamente cognito dei luoghi, avvalersi della segnaletica in loco posata, a

suo dire, irregolarmente (e invero talmente sbiadita che solo una persona a

conoscenza della sua esistenza può riconoscerla). In effetti, non appare per

nulla credibile che un cacciatore navigato, residente all’interno della zona di

divieto stessa (che esisteva già quando egli è diventato cacciatore nel 1997 e i

cui confini da allora non hanno subito modificazioni), possa essersi sbagliato

– assieme ai suoi due compagni, pure residenti in valle e con una lunga

esperienza venatoria alle spalle – sulla reale portata geografica della zona

aperta alla caccia al cinghiale e della zona di divieto di caccia, chiaramente

definita dalla strada cantonale e dal fiume __________ e facilmente

individuabile sul terreno (sarebbe del tutto illogico che la zona di divieto si

interrompa proprio nell’ultima lingua di terreno, ovvero nella parte più

stretta e più pericolosa, in corrispondenza di un riale meno facilmente

riconoscibile). Che egli fosse “perfettamente a conoscenza” dell’esistenza

della zona di divieto di caccia (da lui definita “bandita”), seppur in termini

asseritamente errati, è stato finalmente riconosciuto in sede di verbale di

interrogatorio 3 dicembre 2008 (sebbene in prima battuta abbia negato tale

circostanza; cfr. R1 e R3).

Che egli ignorasse i confini

per la caccia al cinghiale dicembrina appare ancor meno credibile, alla luce

delle affermazioni dei due compagni di caccia, i quali hanno ammesso senza

indugio di conoscere i confini della zona di caccia e hanno descritto un

“disegno delittuoso” comune:

“Ricordo che ci siamo detti

che non avvistando pedane fresche di cinghiali sopra la strada cantonale,

probabilmente i cinghiali si trovavano ancora sotto la strada cantonale. Noi

tre assieme, abbiamo quindi deciso di iniziare la caccia partendo da sotto la

strada cantonale” (cfr. verbali di interrogatorio 3 dicembre 2008 __________

e __________, quest’ultimo, come riferito al consid. 3, in possesso dell’estratto del Decreto esecutivo inerente le bandite, come pure della cartina della

FCTI).

Del resto, anche gli

spostamenti che hanno caratterizzato la battuta – con ritrovo mezz’ora prima

dell’orario di apertura – lasciano sottintendere un agire consapevole del trio:

“Alle ore 07.00 ci siamo

recati nella parte soprastante la strada cantonale (zona aperta alla caccia al

cinghiale), ma non abbiamo avvistato nessun cinghiale. Subito dopo verso le ore

07.

, sempre in compagnia dei due cacciatori citati, ci siamo diretti nella

zona di divieto, più precisamente tra il fiume __________ e la strada Cantonale

in zona discarica, con lo scopo di catturare qualche cinghiale. Infatti

sapevamo che in quella zona vi erano spesso presenti diversi cinghiali” (cfr.

verbali citati).

Tali chiamate in correità

appaiono sufficientemente lineari e disinteressate da poter essere ritenute

attendibili. Indizi che, sommati a quelli precedentemente illustrati,

permettono di concludere per l’intenzionalità dell’agire del ricorrente.

8.

Quo alla commisurazione

della pena si rileva che né l’assenza di precedenti, di cui l’autorità di prime

cure ha certo tenuto conto, né il fatto che nessun capo è stato abbattuto dal

ricorrente, il quale ha però partecipato alla battuta di caccia con gli altri

due correi, sono tali da giustificare una riduzione della multa, che appare

commisurata alle circostanze del caso concreto, alla colpa (infrazione

intenzionale delle norme che regolano la caccia) e alla situazione personale

dell’insorgente.

In considerazione

dell’indubbia rilevanza oggettiva e soggettiva dell’infrazione commessa,

nell’ottica della prevenzione specifica, si giustifica inoltre confermare la

pena accessoria inflittagli. Si noti in proposito, che se il ritiro dell’autorizzazione

del diritto di cacciare (patente) ex art. 43 LCC, in qualità di pena

accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre 2006 di essere sospeso

condizionalmente in applicazione per analogia dell’art. 41 cpv. 1 vCP, con

l’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova parte generale del Codice

penale, che ha comportato nel codice stesso la soppressione delle pene

accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o

parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica

utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a

cadere (cfr. Schneider/Garré,

Commentario basilese, Strafrecht I, ad art. 42, n. 30).

Di conseguenza, per i fatti

commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente

la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto,

gli estremi per pronunciare simile pena.

Infine, per quanto attiene al

raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti

in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni

fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz,

La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV

44.

pag. 47 consid. 2c).

Il ricorso va pertanto respinto.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e

44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia

2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008

emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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