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Decisione

30.2009.62

Fermarsi sulla corsia di marcia dell'autostrada A2 non essendo equipaggiato di copertoni invernali o catene (FONDO STRADALE INNEVATO) per cui ostacolando la circolazione e i veicoli addetti allo sgomb

5 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 20 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle

spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

" Alla guida della

vettura TI __________ si fermava sulla corsia di marcia dell’autostrada A2 non

essendo equipaggiato di copertoni invernali o catene (FONDO STRADALE INNEVATO)

per cui ostacolava la circolazione e i veicoli addetti allo sgombero della

neve”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 26 cpv. 1

LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non

essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada

conformemente alle norme stabilite. L’art. 31 cpv. 1 LCStr prevede inoltre che

il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza.

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni

– di essersi fermata sulla corsia di marcia dell’autostrada A2, avente il fondo

stradale innevato, con un veicolo non equipaggiato di copertoni invernali o

catene, per cui ostacolava la circolazione e i veicoli addetti allo sgombero

della neve.

4.

La ricorrente contesta

di essersi fermata sulla corsia di marcia e di aver ostacolato gli altri utenti

della strada, sostenendo di essersi portata sulla corsia di emergenza precisamente

“onde evitare danni ad altri e per non rallentare il traffico”.

5.

La

decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia

cantonale, il quale nel proprio rapporto di contro-osservazioni 14 marzo 2009 –

sul quale l’insorgente è rimasta silente nonostante il termine assegnatole da

questo giudice – afferma che:

" Il __________, era

una giornata di forti nevicate e di estremo impiego di mezzi e risorse umane

per provvedere allo sgombero della neve, lavoro reso ancor più difficoltoso

grazie alle prodezze di alcuni conducenti fra cui la signora RI 1,

che malgrado le precedenti nevicate ancora circolava assolutamente priva di

equipaggiamento invernale.

Precisiamo che da parte

nostra non è stato fatto alcun errore nella redazione del rapporto di

contravvenzione, poiché al km 46 dell’autostrada A2 direzione sud, luogo dove

si è fermata la denunciata, non vi è alcuna corsia d’emergenza.”

6.

In caso di versioni diametralmente opposte occorre rilevare

che constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore

dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

7.

In

concreto non v’è motivo di dubitare delle dichiarazioni dell’agente di polizia.

Non è contestato, infatti, né che quel giorno nevicasse, né che il tratto

stradale, per altro in salita, fosse innevato e neppure che l’insorgente abbia

circolato in tali condizioni senza l’equipaggiamento invernale. Ella non tenta

neppure di negare di aver intralciato i mezzi degli addetti allo sgombero neve,

ciò che già di per sé configura una violazione dell’art. 26 cpv. 1 LCStr.

È peraltro noto a questo giudice che il tratto autostradale

in oggetto è sprovvisto di corsia di emergenza (la sola presenza di una linea

di margine non permette di desumere che si tratti di una corsia di emergenza). È

ragionevole pensare che la ricorrente, data la larghezza della carreggiata e il

fatto che le demarcazioni erano momentaneamente celate dalla neve, abbia

pensato a torto di trovarsi sulla corsia di emergenza; ma quand’anche così

fosse stato, la presenza della sua vettura non solo avrebbe rappresentato un

ostacolo concreto per i veicoli addetti alla calla neve, ma in ogni caso non sarebbe

stata consentita, poiché non era ascrivibile né a una panne né tanto meno a un

caso di necessità (art. 36 cpv. 3 ONC).

In

simili condizioni i disagi al traffico dovuti a un veicolo fermo su una corsia

di marcia sono innegabili, tanto più che in quel momento erano in azione mezzi

per lo sgombero della neve.

Abbondanzialmente

v’è da credere che la polizia, in una tale situazione di forte sollecitazione,

non abbia interesse a perdere tempo nell’intimare verbalmente sul posto,

un’infrazione non commessa. Del resto, l’agente, contrariamente alla

ricorrente, non ha interesse a dichiarare fatti e circostanze non

corrispondenti alla realtà, rischiando di subire sanzioni penali ed

amministrative.

8.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa (ascrivibile a una crassa negligenza) e

contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, art.

90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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