30.2009.62
Fermarsi sulla corsia di marcia dell'autostrada A2 non essendo equipaggiato di copertoni invernali o catene (FONDO STRADALE INNEVATO) per cui ostacolando la circolazione e i veicoli addetti allo sgomb
5 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.62
Data decisione, Autorità:
05.10.2010, PRPEN
Titolo:
Fermarsi sulla corsia di marcia dell'autostrada A2 non essendo equipaggiato di copertoni invernali o catene (FONDO STRADALE INNEVATO) per cui ostacolando la circolazione e i veicoli addetti allo sgombero della neve
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.62
4709/102
Bellinzona
5
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriel
De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 4 marzo 2009
presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione
20 febbraio 2009 n. 4709/102 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 18 marzo 2009 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 20 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle
spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
" Alla guida della
vettura TI __________ si fermava sulla corsia di marcia dell’autostrada A2 non
essendo equipaggiato di copertoni invernali o catene (FONDO STRADALE INNEVATO)
per cui ostacolava la circolazione e i veicoli addetti allo sgombero della
neve”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 26 cpv. 1
LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non
essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada
conformemente alle norme stabilite. L’art. 31 cpv. 1 LCStr prevede inoltre che
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni
– di essersi fermata sulla corsia di marcia dell’autostrada A2, avente il fondo
stradale innevato, con un veicolo non equipaggiato di copertoni invernali o
catene, per cui ostacolava la circolazione e i veicoli addetti allo sgombero
della neve.
4.
La ricorrente contesta
di essersi fermata sulla corsia di marcia e di aver ostacolato gli altri utenti
della strada, sostenendo di essersi portata sulla corsia di emergenza precisamente
“onde evitare danni ad altri e per non rallentare il traffico”.
5.
La
decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia
cantonale, il quale nel proprio rapporto di contro-osservazioni 14 marzo 2009 –
sul quale l’insorgente è rimasta silente nonostante il termine assegnatole da
questo giudice – afferma che:
" Il __________, era
una giornata di forti nevicate e di estremo impiego di mezzi e risorse umane
per provvedere allo sgombero della neve, lavoro reso ancor più difficoltoso
grazie alle prodezze di alcuni conducenti fra cui la signora RI 1,
che malgrado le precedenti nevicate ancora circolava assolutamente priva di
equipaggiamento invernale.
Precisiamo che da parte
nostra non è stato fatto alcun errore nella redazione del rapporto di
contravvenzione, poiché al km 46 dell’autostrada A2 direzione sud, luogo dove
si è fermata la denunciata, non vi è alcuna corsia d’emergenza.”
6.
In caso di versioni diametralmente opposte occorre rilevare
che constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
7.
In
concreto non v’è motivo di dubitare delle dichiarazioni dell’agente di polizia.
Non è contestato, infatti, né che quel giorno nevicasse, né che il tratto
stradale, per altro in salita, fosse innevato e neppure che l’insorgente abbia
circolato in tali condizioni senza l’equipaggiamento invernale. Ella non tenta
neppure di negare di aver intralciato i mezzi degli addetti allo sgombero neve,
ciò che già di per sé configura una violazione dell’art. 26 cpv. 1 LCStr.
È peraltro noto a questo giudice che il tratto autostradale
in oggetto è sprovvisto di corsia di emergenza (la sola presenza di una linea
di margine non permette di desumere che si tratti di una corsia di emergenza). È
ragionevole pensare che la ricorrente, data la larghezza della carreggiata e il
fatto che le demarcazioni erano momentaneamente celate dalla neve, abbia
pensato a torto di trovarsi sulla corsia di emergenza; ma quand’anche così
fosse stato, la presenza della sua vettura non solo avrebbe rappresentato un
ostacolo concreto per i veicoli addetti alla calla neve, ma in ogni caso non sarebbe
stata consentita, poiché non era ascrivibile né a una panne né tanto meno a un
caso di necessità (art. 36 cpv. 3 ONC).
In
simili condizioni i disagi al traffico dovuti a un veicolo fermo su una corsia
di marcia sono innegabili, tanto più che in quel momento erano in azione mezzi
per lo sgombero della neve.
Abbondanzialmente
v’è da credere che la polizia, in una tale situazione di forte sollecitazione,
non abbia interesse a perdere tempo nell’intimare verbalmente sul posto,
un’infrazione non commessa. Del resto, l’agente, contrariamente alla
ricorrente, non ha interesse a dichiarare fatti e circostanze non
corrispondenti alla realtà, rischiando di subire sanzioni penali ed
amministrative.
8.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa (ascrivibile a una crassa negligenza) e
contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, art.
90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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