Lexipedia

Decisione

30.2009.63

Inosservanza di un segnale luminoso

3 maggio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica

rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano

le minoranze linguistiche autoctone.”

Il

riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali

sancito dal predetto articolo costituzionale vale solo nei rapporti con le

autorità federali. Davanti a queste autorità ogni cittadino può far uso di una

qualsiasi delle tre lingue ufficiali. La norma non ha invece per effetto di

garantire l’eguaglianza di tali lingue anche nei rapporti con le autorità

cantonali. Spetta esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono

essere usate nelle relazioni con i loro organi in virtù del principio della

territorialità (cfr. DTF 122 I 236 consid. 2 e riferimenti; 121 I 196 consid.

5; 83 III 56 relativo all’art. 116 vCost., ora l’art. 70 cpv. 2 Cost.). Secondo

l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua

italiana. Si tratta quindi di una norma imperativa, inserita nella legge dal

competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi.

La lingua

ufficiale nel Canton Ticino è infatti l’italiano e le autorità fanno

legittimamente uso di questo idioma per rivolgersi alle persone sottoposte al

loro giudizio.

A mente di

questo giudice è ragionevole ritenere che se si riceve della corrispondenza da

parte di autorità svizzere (quindi anche quelle cantonali), il minimo che il

destinatario possa fare è di informarsi sul contenuto dello scritto.

Si ritiene

importante sottolineare che l’insorgente, ricevuto il rapporto di

contravvenzione della Polizia comunale di __________ o la multa emessa dalla __________,

poteva facilmente risolvere l’incomprensione del testo con una semplice

telefonata alle autorità in questione.

Pur non

essendo queste obbligate a esprimersi in altra lingua che quella ufficiale sul

territorio ticinese, il ricorrente avrebbe sicuramente trovato qualcuno in

grado di spiegargli la situazione nella sua lingua madre – il tedesco (come fra

l’altro avvenuto dinnanzi a questo tribunale).

Limitarsi a

rispondere che la lingua non è conosciuta dal multato o un membro della sua

famiglia, non permette certo di ignorare il fatto che un’autorità svizzera si

stia ufficialmente rivolgendo alla persona in questione e di sicuro non

consente di ritenere come “non ricevuto” un atto ufficiale (affermazione che il

ricorrente, e in un caso la di lui moglie, inseriscono in due scritti inoltrati

nell’ambito della procedura disciplinare: in data 17 settembre 2008 “Thus

please consider that we have not received any of yours letters” e in data

29 settembre 2008 “Deshalb dürfen Sie annehmen, dass wir Ihre Briefe bis

heute nicht erreicht haben, da sie für uns unverständlich sind”, dove tra

l’altro egli precisa che lo scritto non deve essere considerato né

un’opposizione né una rettifica né una presa di posizione, bensì uno scritto

amichevole da parte sua). Del resto, come si dirà, l’insorgente ha

potuto comprendere perfettamente quali fossero gli addebiti a suo carico,

ragion per cui l’atteggiamento ambiguo e di fatto ostruzionistico da lui

assunto di fronte alla polizia comunale urta senz’altro il principio della

buona fede processuale.

Ciò premesso, nulla osta

all’esame del ricorso nel merito.

2. Giusta

l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i

segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la

luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis OSStr), mentre quella verde

dà via libera (cpv. 2 prima frase).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione

contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale

è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l'inosservanza di segnali

luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).

3. La CRTE 1 – in applicazione delle suddette disposizioni –

rimprovera al multato di non essersi fermato con la propria vettura, in due

distinte occasioni, davanti ad altrettanti semafori commutati sul rosso e

posizionati a breve distanza l’uno dall’altro nelle vie del centro abitato di __________.

Le infrazioni sono state costatate tramite accertamento GATSO GTCD (e

suffragate dai relativi filmati e fotografie).

4. Il

ricorrente proclama la sua estraneità alle infrazioni. Sostiene che nel pomeriggio del 4 agosto 2008 non ha guidato il suo

veicolo (ricorso punto 2); infatti, secondo lui, le foto gentilmente

Considerandi

trasmessegli dalla polizia comunale mostrerebbero con certezza che egli non si

trovava alla guida o al volante della vettura nelle circostanze di tempo

sospette (punto 3). Precisa infine che personalmente non attraversa incroci con

il semaforo commutato sul rosso e certamente non due volte (punto 4).

5.

In

concreto, diversamente da quanto preteso dall’insorgente, non si può certo

ritenere che le foto di accertamento provino che egli non si trovasse al volante,

poiché di fatto il conducente non è per niente visibile (essendo ripresa la

parte posteriore del veicolo). Questo, di conseguenza, non permette di

affermare con certezza né che si trattasse davvero del multato né che non fosse

lui.

In linea di principio incombe

all’autorità provare la colpevolezza di una persona.

Tuttavia, dottrina e

giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che in caso di infrazione alle

norme della circolazione stradale, nella quale l’autore rimane sconosciuto, non

è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio

per la colpevolezza. Questo indizio impone al detentore di fornire delle

spiegazioni. Qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti

sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il

conducente (cfr. Jeanneret, Les

dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, N. 41 delle

definizioni; Tribunale federale sentenze 1P.39/2005 del 5 aprile 2005 e

1P.641/2000 del 24 aprile 2001).

Si tratta di un’applicazione

della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ammette che si possono

trarre conclusioni a sfavore di un accusato, quando questi non fornisce

spiegazioni di fronte a elementi di prova che richiedono ragionevolmente

chiarimenti da parte sua (cfr. Jeanneret,

ibidem).

6.

Come detto, l’insorgente

sostiene che egli non era alla guida della sua vettura al momento dei fatti in

questione. Allo stesso tempo però nell’atto ricorsuale non fornisce nessuna

indicazione su chi abbia potuto condurre il veicolo a lui intestato nelle

circostanze di tempo e di luogo delle infrazioni. Non solo non esibisce alcun

elemento atto a scoprire il responsabile, ma non tenta nemmeno di dimostrare

che egli non si trovava in quel momento al volante; per esempio portando elementi

di prova che permettano di appurare che lui si trovava altrove.

In definitiva occorre

concludere che il ricorrente non ha fatto fronte all’obbligo che gli incombeva

di provare chi conduceva il suo veicolo. Egli non solo non ha portato, ma nemmeno

si è dato la pena di fornire, un qualsiasi elemento a sostegno delle sue

affermazioni. Il ricorrente può dunque essere ritenuto come il conducente del

veicolo multato in occasione del doppio accertamento qui in esame.

7.

Questa conclusione è del

resto avvalorata dal fatto che inizialmente, in data 28 agosto 2008, egli

scrive alle autorità ticinesi per richiedere le foto dell’accertamento,

sostenendo come non sia chiaro “chi tra noi” (“wer von uns”) si trovasse

in quel momento al volante (essendo la lettera firmata a nome della famiglia __________

e utilizzando il pronome personale “noi”, si può dedurre che egli si riferisca,

oltre a sé stesso, a uno dei membri della famiglia), non contestando dunque la

sua presenza nel momento e luogo delle contravvenzioni, o comunque quella di

una persona a lui nota.

Successivamente, ricevute le

foto e stabilita l’impossibilità di vedere con chiarezza il conducente,

l’insorgente si esprime in prima persona e si limita ad affermare che non ha

guidato il veicolo multato nel pomeriggio del 4 agosto 2008 e che le autorità

non hanno quindi prove per sostenere il contrario.

Il repentino cambiamento di

linea di difesa è quantomeno dubbioso; se prima non era contestato che il

multato, o comunque qualcuno di sua conoscenza, fosse alla guida del veicolo

nell’ora e data delle infrazioni, negli scritti posteriori egli insiste sul

fatto di non essere stato il conducente, senza però dare chiarimenti su chi

allora potesse trovarsi alla guida.

Questa situazione non è

pertanto chiara; delle due cose l’una: o l’insorgente non sa chi era alla guida

e allora sono necessarie delle spiegazioni su come sia possibile che il suo

veicolo fosse guidato da persone a lui sconosciute e sarebbe auspicabile da

parte sua provare dove in realtà si trovava in quel momento; oppure egli non

vuole fornire elementi che possano permettere di identificare il vero

responsabile. In quest’ultimo caso deve allora lasciarsi imputare la

presunzione secondo la quale la qualità di detentore crea un indizio di colpevolezza

sufficiente se non si forniscono un minimo di spiegazioni plausibili.

Come già detto, questo giudice

considera, in assenza di spiegazioni plausibili, che la colpevolezza del

ricorrente quale conducente del veicolo multato, possa essere desunta dalla sua

qualità di detentore.

8.

Quanto alla

commisurazione della pena, va anzitutto osservato che la polizia comunale ha

inflitto due multe disciplinari di pari importo, trattandosi di infrazioni

identiche, commesse in due momenti distinti, ancorché ravvicinati nel tempo.

Ciò premesso, a giusta

ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente due multe di fr. 250.-, pari alla

sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n.

309.

), aumentate dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura

ordinaria.

In conclusione, le decisioni

impugnate meritano conferma, mentre il ricorso va respinto, seguito da tassa di

giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; art. 68 cpv. 1bis OSStr; art. 70 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

le decisioni impugnate confermate.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster