30.2009.63
Inosservanza di un segnale luminoso
3 maggio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2009.63
Data decisione, Autorità:
03.05.2010, PRPEN
Titolo:
Inosservanza di un segnale luminoso
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 68 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2008.294
30.2009.63
33002/803
33003/809
Bellinzona
3
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa
Bagnaia in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 dicembre 2008
presentato da
RI 1,
contro
le decisioni
5 dicembre 2008 n. 33002/803 e n. 33003/809 emesse dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisioni datate 5 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 250.- ciascuna, con relative tasse di giustizia di fr. 60.-
e spese di fr. 20.-, per un’infrazione identica commessa in due occasioni
distinte, e meglio:
"Alla guida del
veicolo AG __________ non osservava un segnale luminoso”
Fatti accertati il 4 agosto
2008 rispettivamente alle ore 16.49 in __________ e alle ore 16.50 in __________, in zona centro __________.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; art. 68 cpv. 1
OSStr.
B. Contro predette pronunce
dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice con un unico
gravame, chiedendone in sostanza l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Preliminarmente, si rileva che
non c’è ragione di soffermarsi sulle doglianze del ricorrente in merito
all’utilizzo della lingua ufficiale di questo Cantone davanti alle autorità
ticinesi sancita dall’art. 5 LPContr, in quanto egli ha regolarmente presentato
il suo gravame in italiano, dopo che questo giudice gli ha assegnato un termine
perentorio di quindici giorni per presentare la traduzione in detta lingua. È
però doveroso osservare quanto segue.
L’art.
70 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.)
sancisce che:
“1.
Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano.
Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.
2.
Fatti
I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica
rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano
le minoranze linguistiche autoctone.”
Il
riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali
sancito dal predetto articolo costituzionale vale solo nei rapporti con le
autorità federali. Davanti a queste autorità ogni cittadino può far uso di una
qualsiasi delle tre lingue ufficiali. La norma non ha invece per effetto di
garantire l’eguaglianza di tali lingue anche nei rapporti con le autorità
cantonali. Spetta esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono
essere usate nelle relazioni con i loro organi in virtù del principio della
territorialità (cfr. DTF 122 I 236 consid. 2 e riferimenti; 121 I 196 consid.
5; 83 III 56 relativo all’art. 116 vCost., ora l’art. 70 cpv. 2 Cost.). Secondo
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua
italiana. Si tratta quindi di una norma imperativa, inserita nella legge dal
competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi.
La lingua
ufficiale nel Canton Ticino è infatti l’italiano e le autorità fanno
legittimamente uso di questo idioma per rivolgersi alle persone sottoposte al
loro giudizio.
A mente di
questo giudice è ragionevole ritenere che se si riceve della corrispondenza da
parte di autorità svizzere (quindi anche quelle cantonali), il minimo che il
destinatario possa fare è di informarsi sul contenuto dello scritto.
Si ritiene
importante sottolineare che l’insorgente, ricevuto il rapporto di
contravvenzione della Polizia comunale di __________ o la multa emessa dalla __________,
poteva facilmente risolvere l’incomprensione del testo con una semplice
telefonata alle autorità in questione.
Pur non
essendo queste obbligate a esprimersi in altra lingua che quella ufficiale sul
territorio ticinese, il ricorrente avrebbe sicuramente trovato qualcuno in
grado di spiegargli la situazione nella sua lingua madre – il tedesco (come fra
l’altro avvenuto dinnanzi a questo tribunale).
Limitarsi a
rispondere che la lingua non è conosciuta dal multato o un membro della sua
famiglia, non permette certo di ignorare il fatto che un’autorità svizzera si
stia ufficialmente rivolgendo alla persona in questione e di sicuro non
consente di ritenere come “non ricevuto” un atto ufficiale (affermazione che il
ricorrente, e in un caso la di lui moglie, inseriscono in due scritti inoltrati
nell’ambito della procedura disciplinare: in data 17 settembre 2008 “Thus
please consider that we have not received any of yours letters” e in data
29 settembre 2008 “Deshalb dürfen Sie annehmen, dass wir Ihre Briefe bis
heute nicht erreicht haben, da sie für uns unverständlich sind”, dove tra
l’altro egli precisa che lo scritto non deve essere considerato né
un’opposizione né una rettifica né una presa di posizione, bensì uno scritto
amichevole da parte sua). Del resto, come si dirà, l’insorgente ha
potuto comprendere perfettamente quali fossero gli addebiti a suo carico,
ragion per cui l’atteggiamento ambiguo e di fatto ostruzionistico da lui
assunto di fronte alla polizia comunale urta senz’altro il principio della
buona fede processuale.
Ciò premesso, nulla osta
all’esame del ricorso nel merito.
2. Giusta
l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i
segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la
luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis OSStr), mentre quella verde
dà via libera (cpv. 2 prima frase).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione
contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale
è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l'inosservanza di segnali
luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).
3. La CRTE 1 – in applicazione delle suddette disposizioni –
rimprovera al multato di non essersi fermato con la propria vettura, in due
distinte occasioni, davanti ad altrettanti semafori commutati sul rosso e
posizionati a breve distanza l’uno dall’altro nelle vie del centro abitato di __________.
Le infrazioni sono state costatate tramite accertamento GATSO GTCD (e
suffragate dai relativi filmati e fotografie).
4. Il
ricorrente proclama la sua estraneità alle infrazioni. Sostiene che nel pomeriggio del 4 agosto 2008 non ha guidato il suo
veicolo (ricorso punto 2); infatti, secondo lui, le foto gentilmente
Considerandi
trasmessegli dalla polizia comunale mostrerebbero con certezza che egli non si
trovava alla guida o al volante della vettura nelle circostanze di tempo
sospette (punto 3). Precisa infine che personalmente non attraversa incroci con
il semaforo commutato sul rosso e certamente non due volte (punto 4).
5.
In
concreto, diversamente da quanto preteso dall’insorgente, non si può certo
ritenere che le foto di accertamento provino che egli non si trovasse al volante,
poiché di fatto il conducente non è per niente visibile (essendo ripresa la
parte posteriore del veicolo). Questo, di conseguenza, non permette di
affermare con certezza né che si trattasse davvero del multato né che non fosse
lui.
In linea di principio incombe
all’autorità provare la colpevolezza di una persona.
Tuttavia, dottrina e
giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che in caso di infrazione alle
norme della circolazione stradale, nella quale l’autore rimane sconosciuto, non
è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio
per la colpevolezza. Questo indizio impone al detentore di fornire delle
spiegazioni. Qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti
sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il
conducente (cfr. Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, N. 41 delle
definizioni; Tribunale federale sentenze 1P.39/2005 del 5 aprile 2005 e
1P.641/2000 del 24 aprile 2001).
Si tratta di un’applicazione
della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ammette che si possono
trarre conclusioni a sfavore di un accusato, quando questi non fornisce
spiegazioni di fronte a elementi di prova che richiedono ragionevolmente
chiarimenti da parte sua (cfr. Jeanneret,
ibidem).
6.
Come detto, l’insorgente
sostiene che egli non era alla guida della sua vettura al momento dei fatti in
questione. Allo stesso tempo però nell’atto ricorsuale non fornisce nessuna
indicazione su chi abbia potuto condurre il veicolo a lui intestato nelle
circostanze di tempo e di luogo delle infrazioni. Non solo non esibisce alcun
elemento atto a scoprire il responsabile, ma non tenta nemmeno di dimostrare
che egli non si trovava in quel momento al volante; per esempio portando elementi
di prova che permettano di appurare che lui si trovava altrove.
In definitiva occorre
concludere che il ricorrente non ha fatto fronte all’obbligo che gli incombeva
di provare chi conduceva il suo veicolo. Egli non solo non ha portato, ma nemmeno
si è dato la pena di fornire, un qualsiasi elemento a sostegno delle sue
affermazioni. Il ricorrente può dunque essere ritenuto come il conducente del
veicolo multato in occasione del doppio accertamento qui in esame.
7.
Questa conclusione è del
resto avvalorata dal fatto che inizialmente, in data 28 agosto 2008, egli
scrive alle autorità ticinesi per richiedere le foto dell’accertamento,
sostenendo come non sia chiaro “chi tra noi” (“wer von uns”) si trovasse
in quel momento al volante (essendo la lettera firmata a nome della famiglia __________
e utilizzando il pronome personale “noi”, si può dedurre che egli si riferisca,
oltre a sé stesso, a uno dei membri della famiglia), non contestando dunque la
sua presenza nel momento e luogo delle contravvenzioni, o comunque quella di
una persona a lui nota.
Successivamente, ricevute le
foto e stabilita l’impossibilità di vedere con chiarezza il conducente,
l’insorgente si esprime in prima persona e si limita ad affermare che non ha
guidato il veicolo multato nel pomeriggio del 4 agosto 2008 e che le autorità
non hanno quindi prove per sostenere il contrario.
Il repentino cambiamento di
linea di difesa è quantomeno dubbioso; se prima non era contestato che il
multato, o comunque qualcuno di sua conoscenza, fosse alla guida del veicolo
nell’ora e data delle infrazioni, negli scritti posteriori egli insiste sul
fatto di non essere stato il conducente, senza però dare chiarimenti su chi
allora potesse trovarsi alla guida.
Questa situazione non è
pertanto chiara; delle due cose l’una: o l’insorgente non sa chi era alla guida
e allora sono necessarie delle spiegazioni su come sia possibile che il suo
veicolo fosse guidato da persone a lui sconosciute e sarebbe auspicabile da
parte sua provare dove in realtà si trovava in quel momento; oppure egli non
vuole fornire elementi che possano permettere di identificare il vero
responsabile. In quest’ultimo caso deve allora lasciarsi imputare la
presunzione secondo la quale la qualità di detentore crea un indizio di colpevolezza
sufficiente se non si forniscono un minimo di spiegazioni plausibili.
Come già detto, questo giudice
considera, in assenza di spiegazioni plausibili, che la colpevolezza del
ricorrente quale conducente del veicolo multato, possa essere desunta dalla sua
qualità di detentore.
8.
Quanto alla
commisurazione della pena, va anzitutto osservato che la polizia comunale ha
inflitto due multe disciplinari di pari importo, trattandosi di infrazioni
identiche, commesse in due momenti distinti, ancorché ravvicinati nel tempo.
Ciò premesso, a giusta
ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente due multe di fr. 250.-, pari alla
sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n.
309.
), aumentate dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria.
In conclusione, le decisioni
impugnate meritano conferma, mentre il ricorso va respinto, seguito da tassa di
giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; art. 68 cpv. 1bis OSStr; art. 70 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
le decisioni impugnate confermate.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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