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Decisione

30.2009.64

Omissione di concedere la precedenza

5 ottobre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i due veicoli e sulle effettive tracce di frenata, non indica se e quanto

traffico c’era in quel momento, ma si esprime piuttosto con impressioni

soggettive (ricorso pto 5, pag. 4).

5. Gli agenti denuncianti,

nel rapporto di contro-osservazioni 20 gennaio 2009, hanno precisato quanto

segue:

“Come descritto nel nostro

rapporto di contravvenzione, l’immissione sulla strada principale effettuata

dal __________, ostacolava concretamente la nostra marcia, obbligandoci ad

effettuare una energica frenata, solo grazie ai pronti riflessi è stata

scongiurata una collisione. Si ritiene che contrariamente allo scritto del

denunciato, non vi era alcuna distanza che consentiva tale manovra.

Si conclude che l’omissione

di dare la precedenza ai veicoli aventi il diritto, come in questo caso, denota

uno stile di guida aggressivo, pericoloso ed irrispettoso della sicurezza

altrui, questo veniva confermato dal comportamento tenuto dal __________ al

momento dell’intimazione sul posto”.

6. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la

concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina

la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un

agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate

dal multato.

7. Nell’evenienza concreta, non vi sono elementi che inducano a

credere che i fatti descritti siano frutto della

fantasia degli agenti o di un’erronea valutazione dei tempi di percorrenza, delle

distanze o delle esigenze dovute al traffico, azzardata per la prima volta in

sede di gravame.

Non si vede inoltre che

motivo avrebbero avuto i due agenti – che non hanno mai avuto a che fare con il

ricorrente – di procedere al suo fermo per intimargli verbalmente la presunta

infrazione, se non avesse commesso nulla.

Sebbene essi non abbiano

specificato la distanza tra i due veicoli al momento dell’immissione o la

velocità raggiunta a seguito della frenata, ciò non toglie che la dinamica

dell’accaduto è chiara: con il suo comportamento l’insorgente ha provocato la

repentina reazione degli agenti. L’assenza di tracce di frenata sull’asfalto –

per nulla inusuale data la breve sequenza degli eventi – non è suscettibile di

Considerandi

sovvertire la versione secondo cui essi hanno dovuto compiere una pronta e

decisa frenata per evitare una collisione. Del resto, gli agenti, a differenza

del ricorrente, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di

funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non

incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Non avrebbe del

resto senso, nella concreta situazione, se essi volessero coprire un presunto

errore di disattenzione, che li avrebbe indotti a frenare bruscamente,

utilizzando l’insorgente come capro espiatorio. Non dovrebbero infatti

giustificare alcunché dal momento che non è avvenuta una collisione.

È semmai sintomatico il fatto che nella prima comparsa scritta l’insorgente

medesimo riconosce che “all’auto che sopraggiungeva della polizia può anche

essere sembrato un’immissione al limite delle norme”, senza specificare per

quale motivo; tale considerazione viene ribadita anche nel successivo scritto

29.

gennaio 2009 (“possa a loro volta essere sembrata una manovra brusca”),

laddove azzarda l’ipotesi che gli agenti si siano accorti solo all’ultimo

momento dell’immissione della vettura fors’anche poiché intenti a osservare

eventuali eventi sospetti circostanti.

Colpisce

pure l’insistenza con cui egli lamenta la mancanza di tolleranza da parte dei

veicoli prioritari, con conseguenti lunghi tempi di attesa per chi intende immettersi

sulla strada in questione (“Delle volte l’attesa supera diversi minuti,

senza che nessun conducente benevolo con degnale della mano ‘lasci passare’ ”, scritto

13.

gennaio 2009; “Ho già rilevato quanto possa essere difficile lunga

l’attesa per potersi immettere in tale strada”; scritto 29 gennaio 2009). In

sostanza, egli giustifica la manovra alla luce delle difficili condizioni di

traffico intenso e della scarsa indulgenza dei veicoli prioritari.

Ora,

se è vero che il Tribunale federale, limitando il concetto di

impedimento (cfr. DTF 105 IV 341), ha voluto prendere in considerazione

circostanze particolari legate all’aumento del traffico all’interno delle località,

tale limitazione non deve nondimeno togliere valore al diritto di precedenza,

ragion per cui è consentito negare un intralcio considerevole solo in casi

eccezionali (DTF 114 IV 146, consid. 3a), che non entrano qui in considerazione.

In definitiva, i disagi legati

al traffico intenso (e, spesse volte, l’esasperante

mancanza di cooperazione di taluni conducenti) non giustificano manovre audaci

intese a rivendicare il diritto di guadagnarsi la strada, a maggior ragione

laddove il problema principale sembrerebbe essere l’attesa di qualche minuto.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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