30.2009.64
Omissione di concedere la precedenza
5 ottobre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2009.64
Data decisione, Autorità:
05.10.2010, PRPEN
Titolo:
Omissione di concedere la precedenza
PRECEDENZA
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2009.64
5006/106
Bellinzona
5
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 marzo 2009 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
20 febbraio 2009 n. 5006/106 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 18 marzo 2009 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 20
febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ s’inoltrava in un’intersezione ostacolando la marcia di
un veicolo ivi sopraggiungente”.
Fatti accertati il 26 novembre
2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato nel merito, senza che occorra
procedere al postulato complemento istruttorio (sopralluogo), gli atti di causa
essendo sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di
formare il proprio convincimento.
2. Per l’art. 36 cpv. 2
LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al
veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate
principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato
qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.
Chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). La giurisprudenza considera che vi è
“ostacolo alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa
creata del debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a
modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con
una frenata, sia con un’accelerazione; non vi è per contro “ostacolo” per il
solo motivo che il veicolo prioritario deve ridurre la sua velocità o
modificare la sua direzione (DTF 105 IV 341).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi, alla guida
del veicolo TI __________, inoltrato in un’intersezione, ostacolando la marcia
di un veicolo ivi sopraggiungente.
La decisione impugnata si
fonda sul rapporto di contravvenzione 17 dicembre 2008 allestito da una
pattuglia della Polizia cantonale, Reparti del traffico, dal quale risulta la
seguente descrizione dei fatti:
“Proveniente da Via __________
si immetteva sulla strada principale svoltando a destra (direzione
obbligatoria), senza concedere la precedenza ai veicoli che vi circolavano, in
questo caso il nostro veicolo di servizio banalizzato.
Tale manovra azzardata, ci
costringeva ad effettuare una frenata d’emergenza, onde evitare una
collisione”.
4. Il ricorrente contesta
recisamente il rimprovero mossogli, asserendo di essere stato autorizzato, date
le circostanze, ad immettersi nella via principale senza violare gli art. 36
cpv. 2 LCStr e 14 cpv. 1 ONC contestatigli, siccome aveva sufficiente spazio di
manovra in riguardo anche all’art. 14 cpv. 2 ONC; in proposito, pretende che: “un
esempio invece di tolleranza (art. 14 cpv. 2 ONC) per le auto che circolano
sulla strada cantonale allo scopo di facilitare l’immissione di chi giunge da
Via __________, come in specie, è richiesta proprio all’autorità di polizia in
primis”. In sostanza, egli insiste sul fatto che non si può ignorare il problema
che si pone oggigiorno con la saturazione del traffico che giustifica un ammorbidimento
delle norme sulla priorità; in proposito, osserva che la recente giurisprudenza
del Tribunale federale tende a interpretare meno severamente le nozione di
“ostacolare” esigendo che “l’ostacolare” sia di natura importante. A suo dire,
tale concetto troverebbe applicazione nella presente fattispecie, ciò che
giustificherebbe il suo comportamento. Chiede pertanto di esaminare la
fattispecie sotto quest’ottica e di considerare il caso sulla base delle
concrete circostanze in essere al momento dell’evento in rassegna (ricorso pto
5, pag. 3).
Sostiene dipoi che non è
possibile determinare con la necessaria sicurezza se il suo autoveicolo abbia
potuto in concreto essere di intralcio per la circolazione, data la mancanza di
dettagli significativi atti ad accertare l’infrazione; in particolare, rileva
come il rapporto di polizia non sia poi così dettagliato contrariamente a
quanto vuol far credere la decisione, giacché silente sulla reale distanza tra
Fatti
i due veicoli e sulle effettive tracce di frenata, non indica se e quanto
traffico c’era in quel momento, ma si esprime piuttosto con impressioni
soggettive (ricorso pto 5, pag. 4).
5. Gli agenti denuncianti,
nel rapporto di contro-osservazioni 20 gennaio 2009, hanno precisato quanto
segue:
“Come descritto nel nostro
rapporto di contravvenzione, l’immissione sulla strada principale effettuata
dal __________, ostacolava concretamente la nostra marcia, obbligandoci ad
effettuare una energica frenata, solo grazie ai pronti riflessi è stata
scongiurata una collisione. Si ritiene che contrariamente allo scritto del
denunciato, non vi era alcuna distanza che consentiva tale manovra.
Si conclude che l’omissione
di dare la precedenza ai veicoli aventi il diritto, come in questo caso, denota
uno stile di guida aggressivo, pericoloso ed irrispettoso della sicurezza
altrui, questo veniva confermato dal comportamento tenuto dal __________ al
momento dell’intimazione sul posto”.
6. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la
concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina
la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un
agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate
dal multato.
7. Nell’evenienza concreta, non vi sono elementi che inducano a
credere che i fatti descritti siano frutto della
fantasia degli agenti o di un’erronea valutazione dei tempi di percorrenza, delle
distanze o delle esigenze dovute al traffico, azzardata per la prima volta in
sede di gravame.
Non si vede inoltre che
motivo avrebbero avuto i due agenti – che non hanno mai avuto a che fare con il
ricorrente – di procedere al suo fermo per intimargli verbalmente la presunta
infrazione, se non avesse commesso nulla.
Sebbene essi non abbiano
specificato la distanza tra i due veicoli al momento dell’immissione o la
velocità raggiunta a seguito della frenata, ciò non toglie che la dinamica
dell’accaduto è chiara: con il suo comportamento l’insorgente ha provocato la
repentina reazione degli agenti. L’assenza di tracce di frenata sull’asfalto –
per nulla inusuale data la breve sequenza degli eventi – non è suscettibile di
Considerandi
sovvertire la versione secondo cui essi hanno dovuto compiere una pronta e
decisa frenata per evitare una collisione. Del resto, gli agenti, a differenza
del ricorrente, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di
funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non
incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Non avrebbe del
resto senso, nella concreta situazione, se essi volessero coprire un presunto
errore di disattenzione, che li avrebbe indotti a frenare bruscamente,
utilizzando l’insorgente come capro espiatorio. Non dovrebbero infatti
giustificare alcunché dal momento che non è avvenuta una collisione.
È semmai sintomatico il fatto che nella prima comparsa scritta l’insorgente
medesimo riconosce che “all’auto che sopraggiungeva della polizia può anche
essere sembrato un’immissione al limite delle norme”, senza specificare per
quale motivo; tale considerazione viene ribadita anche nel successivo scritto
29.
gennaio 2009 (“possa a loro volta essere sembrata una manovra brusca”),
laddove azzarda l’ipotesi che gli agenti si siano accorti solo all’ultimo
momento dell’immissione della vettura fors’anche poiché intenti a osservare
eventuali eventi sospetti circostanti.
Colpisce
pure l’insistenza con cui egli lamenta la mancanza di tolleranza da parte dei
veicoli prioritari, con conseguenti lunghi tempi di attesa per chi intende immettersi
sulla strada in questione (“Delle volte l’attesa supera diversi minuti,
senza che nessun conducente benevolo con degnale della mano ‘lasci passare’ ”, scritto
13.
gennaio 2009; “Ho già rilevato quanto possa essere difficile lunga
l’attesa per potersi immettere in tale strada”; scritto 29 gennaio 2009). In
sostanza, egli giustifica la manovra alla luce delle difficili condizioni di
traffico intenso e della scarsa indulgenza dei veicoli prioritari.
Ora,
se è vero che il Tribunale federale, limitando il concetto di
impedimento (cfr. DTF 105 IV 341), ha voluto prendere in considerazione
circostanze particolari legate all’aumento del traffico all’interno delle località,
tale limitazione non deve nondimeno togliere valore al diritto di precedenza,
ragion per cui è consentito negare un intralcio considerevole solo in casi
eccezionali (DTF 114 IV 146, consid. 3a), che non entrano qui in considerazione.
In definitiva, i disagi legati
al traffico intenso (e, spesse volte, l’esasperante
mancanza di cooperazione di taluni conducenti) non giustificano manovre audaci
intese a rivendicare il diritto di guadagnarsi la strada, a maggior ragione
laddove il problema principale sembrerebbe essere l’attesa di qualche minuto.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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