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Decisione

30.2009.65

Parcheggia il veicolo omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile

5 ottobre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di

fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il

parabrezza in modo ben visibile”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il conducente che parcheggia

l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata conformemente all’art. 48

cpv. 2 OSStr (parcheggio con disco) deve posizionare la freccia del disco sulla

lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben

visibile dietro il parabrezza (art. 48 cpv. 4 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina una

sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.1).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato

l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________,

omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben

visibile.

4.

L’insorgente contesta

l’addebito mossogli, asserendo che il disco era ben visibile e lamenta altresì

di non aver trovato nessun avviso di contravvenzione.

5.

Di

fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza

delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza

della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non

fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

6.

Orbene, in concreto non

vi sono elementi atti a mettere in dubbio la fedefacenza dell’accertamento

compiuto dall’agente denunciante, frutto, senz’altro, di una constatazione di

agevole momento nel traffico stazionario, dovendo egli semplicemente

controllare l’avvenuta esposizione del disco dietro il parabrezza (la cui

assenza, date le ragguardevoli dimensioni, non può certo passare inosservata) e

annotare il numero di targa. Egli ha inoltre ribadito ulteriormente le

circostanze di fatto pertinenti nelle controsservazioni redatte in data 15

marzo 2009.

Le argomentazioni del

ricorrente si esauriscono nel mero asserire di aver posto il disco in modo

regolamentare, senza meglio specificare dove e per quali possibili motivi tale

circostanza possa essere sfuggita all’agente.

Del resto, quest’ultimo, a differenza

del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di

funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non

incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

L’addebito va quindi

confermato.

7.

Per quanto concerne l’assenza

dell’avviso di contravvenzione, si rileva che non è possibile provare

l’avvenuta apposizione dello stesso sul veicolo, con relativa cedola di

pagamento, come pure una successiva intimazione scritta della procedura

disciplinare (che non prevede tasse e spese). Dal momento che non può essere

escluso che durante il termine di riflessione di trenta giorni fissato in tale procedura,

l’insorgente avrebbe pagato la multa se ne avesse avuto la possibilità, la

decisione impugnata va riformata nel senso di annullare gli oneri processuali

di primo grado.

8.

Il ricorso va pertanto

accolto nella misura che precede. Visto l’esito del gravame non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 40.-, senza tasse né spese.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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