30.2009.65
Parcheggia il veicolo omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
5 ottobre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2009.65
Data decisione, Autorità:
05.10.2010, PRPEN
Titolo:
Parcheggia il veicolo omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.65
3798/109
Bellinzona
5
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 26
febbraio 2009 presentato da
RI 1,
Cadempino
contro
la decisione
13 febbraio 2009 n. 3798/109 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 2 aprile 2009
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di
fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il
parabrezza in modo ben visibile”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il conducente che parcheggia
l’autoveicolo in un’area di circolazione segnalata conformemente all’art. 48
cpv. 2 OSStr (parcheggio con disco) deve posizionare la freccia del disco sulla
lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere il disco in maniera ben
visibile dietro il parabrezza (art. 48 cpv. 4 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’OMD commina una
sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.1).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato
l’insorgente, come detto, per avere posteggiato il veicolo TI __________,
omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben
visibile.
4.
L’insorgente contesta
l’addebito mossogli, asserendo che il disco era ben visibile e lamenta altresì
di non aver trovato nessun avviso di contravvenzione.
5.
Di
fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza
delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza
della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La
valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
6.
Orbene, in concreto non
vi sono elementi atti a mettere in dubbio la fedefacenza dell’accertamento
compiuto dall’agente denunciante, frutto, senz’altro, di una constatazione di
agevole momento nel traffico stazionario, dovendo egli semplicemente
controllare l’avvenuta esposizione del disco dietro il parabrezza (la cui
assenza, date le ragguardevoli dimensioni, non può certo passare inosservata) e
annotare il numero di targa. Egli ha inoltre ribadito ulteriormente le
circostanze di fatto pertinenti nelle controsservazioni redatte in data 15
marzo 2009.
Le argomentazioni del
ricorrente si esauriscono nel mero asserire di aver posto il disco in modo
regolamentare, senza meglio specificare dove e per quali possibili motivi tale
circostanza possa essere sfuggita all’agente.
Del resto, quest’ultimo, a differenza
del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di
funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non
incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.
L’addebito va quindi
confermato.
7.
Per quanto concerne l’assenza
dell’avviso di contravvenzione, si rileva che non è possibile provare
l’avvenuta apposizione dello stesso sul veicolo, con relativa cedola di
pagamento, come pure una successiva intimazione scritta della procedura
disciplinare (che non prevede tasse e spese). Dal momento che non può essere
escluso che durante il termine di riflessione di trenta giorni fissato in tale procedura,
l’insorgente avrebbe pagato la multa se ne avesse avuto la possibilità, la
decisione impugnata va riformata nel senso di annullare gli oneri processuali
di primo grado.
8.
Il ricorso va pertanto
accolto nella misura che precede. Visto l’esito del gravame non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 48 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 40.-, senza tasse né spese.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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