30.2009.67
Spostarsi a sinistra per meglio accedere a una strada laterale situata a destra e, in seguito, svoltare nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta dalle circostanze, colli
16 novembre 2010Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.67
Data decisione, Autorità:
16.11.2010, PRPEN
Titolo:
Spostarsi a sinistra per meglio accedere a una strada laterale situata a destra e, in seguito, svoltare nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta dalle circostanze, collidendo con un autoveicolo che stava superando sulla destra
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 13 cpv. 5 ONCS
Incarto
n.
30.2009.67
3876/190
Bellinzona
16
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriel De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 27
febbraio 2009 presentato da
RI 1
difesa da: DI
1 ,
contro
la decisione
13 febbraio 2009 n. 3876/190 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 18 marzo 2009 presentate
dalla CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 13
febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia
di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una
strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione
prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva
con un autoveicolo che la stava superando sulla destra”.
Fatti accertati il 26 ottobre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC .
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
La
ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione del
signor __________ (già richiesta in sede di osservazioni) e l’esperimento di un
sopralluogo.
Ora,
l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)
conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata
del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in
fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V
162 consid. 1d).
Nella
fattispecie le prove chieste dalla ricorrente non appaiono suscettibili di
recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo
sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il
proprio convincimento in merito allo specifico addebito mossole. Giovi inoltre
rilevare che non è dato di capire, né l’insorgente lo spiega, cosa potrebbe
riferire il signor __________, atteso che nessuno si è annunciato quale teste
al momento dell’accaduto (cfr. rapporto di polizia 14 novembre 2008,
informazioni complementari, pag. 4); in tal senso, l’apprezzamento anticipato
effettuato dall’autorità inferiore merita senz’altro tutela.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad
esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una
corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a
quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).
L’art.
36.
cpv. 1 LCStr prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul
margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi
verso l’asse della carreggiata.
Per
l’art. 13 cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è obbligato a
spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni
locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La
CRTE 1 rimprovera alla multata di essersi spostata verso sinistra per meglio
accedere a una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito
voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta
per tale manovra, collidendo pertanto con un autoveicolo che la stava superando
sulla destra.
4.
L’insorgente ritiene dal canto suo di non aver
commesso alcuna infrazione e di aver tenuto un comportamento corretto e
conforme alla situazione e al diritto, ritenuto come abbia segnalato in modo
chiaro le proprie intenzioni (50 metri circa) prima di iniziare la propria
manovra di svolta, esponendo quindi in tempo utile l’indicatore di direzione
destro. Ella nega di essersi spostata a sinistra “né per meglio accedere alla
strada laterale né per altri motivi”, avendo a suo dire tenuto “unicamente
la distanza minima necessaria”, come attesterebbe la fotografia n. 2 del
rapporto di polizia. Tutta la manovra sarebbe stata compiuta a passo d’uomo e
sempre restando nella sua corsia di marcia (ricorso, pto 3).
In
sostanza, la collisione sarebbe avvenuta unicamente a causa dell’errato
comportamento del co-protagonista, il quale, a suo dire, senza tenere la
necessaria distanza di sicurezza e circolando a velocità elevata, non si
sarebbe probabilmente avveduto del fatto che lei stava rallentando e quando se
ne è accorto ha tentato di schivarla effettuando un improbabile quanto impossibile
“sorpasso” sulla destra, invadendo peraltro il marciapiede (cfr. ricorso, pto 4).
5.
Preliminarmente, si
osserva che non giova alla ricorrente prevalersi di una possibile colpa di
terzi, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie
azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa. Non esiste infatti
in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale
federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio
2004, consid. 2.5; sentenza 6S.297/2003 del 14
ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non spetta al giudice penale
stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un
incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice civile
eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le
rispettive assicurazioni.
La
questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del
comportamento della ricorrente all’obbligo di prudenza sancito dagli art. 34
cpv. 3 e 36 cpv. 1 LCStr e concretato dall’art. 13 cpv. 5 ONC, obbligo che va
analizzato tenuto conto delle circostanze particolari.
6.
In
concreto, emerge che tra i protagonisti dell’incidente vi sono delle versioni
divergenti quo a due azioni della ricorrente, ovvero l’azionamento dell’indicatore
di direzione destro, rispettivamente lo spostamento sulla sinistra. In
proposito, nonostante nelle comparse scritte la ricorrente si sia data molta
pena per tentare di negare tale circostanza, va rilevato che in occasione del
verbale di interrogatorio reso immediatamente dopo i fatti, a domanda
dell’agente verbalizzante – invero assai suggestiva – volta a sapere se “nella
manovra di svolta si è portata a sinistra in maniera da far intendere che la
sua intenzione non era quella di svoltare a destra ma quella di svoltare a
sinistra” ella, pur rispondendo negativamente, ha ammesso che “mi sono
spostata dalla mia corsia verso sinistra pochissimo”, soggiungendo pure che
“ma avevo inserito la freccia di destra e il muso della mia vettura era già
rivolto verso l’entrata della via” (cfr. verbale, pag. 2/3).
La
strada di accesso che l’insorgente intendeva imboccare per raggiungere il
proprio domicilio è conosciuta da questo giudice che vi transita davanti
giornalmente ed è visibile nella documentazione fotografica in atti (seppur non
di ottima qualità). La stessa è poco più larga di un’automobile e si diparte ad
angolo retto dall’asse della strada principale (delimitato in corrispondenza
del marciapiede da una bordura smussata ma ancora relativamente alta). Per chi
proviene da sud l’accesso è facilitato da un lieve invito a semiluna (invito
che rimane tuttavia parzialmente nascosto dalla pensilina di una fermata del
bus e dalla vegetazione).
La
corsia di scorrimento verso nord sulla strada cantonale risulta agevolmente
larga e permette di per sé, mantenendosi al suo centro e rallentando in modo
confacente, di svoltare senza allargare a sinistra. Un tale allargamento non è
tuttavia da considerare fuori da qualsiasi logica, perché permette comunque di
rendere più facile l’accesso alla strada che si presenta pur sempre angusta.
La
manovra di leggero spostamento a sinistra effettuato dalla ricorrente e da lei
ammesso in sede di interrogatorio risulta pertanto perfettamente comprensibile
e giustificato.
D’altronde,
se si volesse davvero prendere per buona la tesi difensiva secondo cui ella avrebbe
tenuto unicamente una distanza minima dal bordo destro della carreggiata, senza
mai essersi spostata a sinistra, procedendo a passo d’uomo per una cinquantina
di metri con l’indicatore di direzione azionato, la reazione del
co-protagonista non apparirebbe per nulla logica; in effetti, anche a fronte di
una grave disattenzione, mal si comprende perché egli avrebbe dovuto
intraprendere un sorpasso sul marciapiede, anziché evitare la vettura sulla sinistra,
disponendo dell’ampia fascia polifunzionale rossa al centro della carreggiata. Contrariamente
all’assunto ricorsuale, la posizione finale dei veicoli non depone né a favore
della tesi del sorpasso sul marciapiede (l’invasione dello stesso sarebbe stata
chiaramente visibile), né tanto meno di una velocità azzardata da parte del
co-protagonista (in tal caso la posizione finale del veicolo della ricorrente
avrebbe verosimilmente subito una decisa rotazione verso sinistra).
7.
A
prescindere da queste ultime considerazioni, tenuto conto da un lato
dell’allargamento, seppur minimo, verso sinistra, e dall’altro, dell’ampiezza
della carreggiata, occorre considerare che si è in presenza di quello che la
giurisprudenza definisce una manovra insolita, atta a mettere in
pericolo altri utenti della strada, ragion per cui essa deve essere eseguita
con la massima prudenza. Infatti nella situazione concreta anche uno
spostamento minimo verso la fascia centrale rossa fa sì che in virtù della
larghezza della corsia venga a formarsi uno spazio importante sulla destra che
può indurre in errore chi segue il veicolo che si appresta a svoltare.
Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale, il conducente che circola lasciando sulla destra uno
spazio sufficiente per permettere a un altro veicolo, anche di piccole
dimensioni (come un motoveicolo oppure, situazione assai frequente nel traffico
urbano, un ciclomotore), di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a
destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà
contro un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).
A mente di questo giudice,
tali precauzioni si traducono concretamente con l’obbligo di gettare un colpo
d’occhio nello specchietto retrovisore all’inizio della preselezione (come di
regola) e ancora dopo l’allargamento a sinistra immediatamente prima di
svoltare in quello laterale destro.
Decisive, a
proposito dei controlli fatti dall’insorgente, appaiono
le dichiarazioni da lei rese durante il verbale d'interrogatorio:
“(…)
Giunta all’altezza del negozietto del bricolage, come è di mio solito, inserivo
l’indicatore di direzione destro, per indicare la mia intenzione di svoltare.
Stimo che la distanza tra dove ho inserito la freccia e dove devo svoltare a
destra, sono circa 50 metri.
Notavo
che dietro di me circolavano altre vetture.
All’altezza
dell’entrata per Via __________, che si trova sulla destra rispetto alla mia
direzione di marcia, la mia velocità era a passo d’uomo perché c’è lo scalino
del marciapiede e quindi svolto piano.
Effettuavo
quindi la manovra di svolta verso destra quando all’improvviso ho sentito un
rumore di lamiere.
Mi
fermavo immediatamente e vedevo che un’altra vettura mi era venuta addosso
dalla parte destra. (…)” (cfr. verbale
d'interrogatorio 26 ottobre 2008, pag. 1/2). Particolarmente sintomatica è
inoltre la risposta data dalla ricorrente alla domanda della verbalizzante,
intesa a sapere se “quando svoltava a destra, si è assicurata con la testa che
da destra non arrivasse nessuno”:
“Le
dico la verità non lo so. Ho guardato nello specchietto retrovisore che non
arrivavano altre macchine, ma non mi ricordo se ho girato il capo o meno”. (cfr. verbale, pag. 3).
In
sostanza, come del resto nelle comparse scritte, ella si limita ad
affermare di avere segnalato con l’indicatore di direzione il cambiamento di
direzione 50 metri prima della svolta, notando – a quel momento – dietro di sé
delle vetture (precisando solamente in un secondo tempo che erano distanti), ma
non afferma assolutamente di avere verificato la situazione a tergo
nell’imminenza della svolta, se non su esplicita domanda dell’agente. Ella ha
dichiarato di non sapere se avesse voltato il capo per controllare il traffico
alle spalle al momento di effettuare la manovra. Mal si comprende come la
signora non abbia potuto dare informazioni su questo atto essenziale di
prudenza. Di qui la sua sorpresa per il repentino rumore di lamiere infrante,
resa evidente dalla locuzione avverbiale “all’improvviso”.
Questo
giudice non può quindi che giungere alla conclusione che la ricorrente non ha
verificato con uno sguardo nello specchietto laterale destro o con la torsione
della testa il traffico a tergo nell’imminenza della svolta. Ne segue che la stessa omettendo il controllo che si imponeva ha violato
le norme della circolazione di cui alla decisione impugnata. In effetti,
se avesse prestato la debita attenzione al traffico retrostante, l’insorgente
si sarebbe senz’altro accorta dell’approssimarsi e della vicinanza del veicolo
investitore (tanto più che le condizioni di visibilità erano ottimali) e
avrebbe pertanto atteso prima di eseguire la manovra di svolta, evitando – in
ultima analisi - il sinistro. La segnalazione con l'indicatore di direzione non
svincola infatti il conducente dall'usare la necessaria prudenza.
Di più, un'eventuale manovra
scorretta o disattenzione del conducente del veicolo retrostante non esimeva,
come detto, la ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo
impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli … che
seguono", così come dal dovere di tenersi sul margine destro della carreggiata
(art. 36 cpv. 1 LCStr) o – se obbligata a spostarsi a sinistra – di "usare
speciale prudenza e, se necessario, fermarsi" (art. 13 cpv. 5 ONC).
8.
In
simili circostanze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori,
perviene al convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratale dalla Sezione della circolazione e ciò a prescindere
dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente.
9.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso deve pertanto essere
respinto. L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di
giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto
della situazione personale e finanziaria documentata dalla ricorrente, questo
giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal
prelievo di tali oneri.
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria (recte:
gratuito patrocinio, l’estensione di tale beneficio in punto alle tasse e spese
di giustizia non essendo prevista in campo penale) formulata in sede di gravame
non può essere decisa da questo giudice, siccome la LPContr è silente al
riguardo.
In applicazione
degli art. 26 e segg. Lag, l’incarto va trasmesso al giudice dell'istruzione e
dell'arresto, competente in merito.
Dispositivo
per questi motivi, richiamati
gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 5 ONC; art. 1 e
segg. LPContr
dichiara e
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. L'incarto è trasmesso al Giudice dell'istruzione e
dell'arresto per quanto di sua competenza.
4. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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