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Decisione

30.2009.67

Spostarsi a sinistra per meglio accedere a una strada laterale situata a destra e, in seguito, svoltare nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta dalle circostanze, colli

16 novembre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 13

febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia

di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una

strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione

prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva

con un autoveicolo che la stava superando sulla destra”.

Fatti accertati il 26 ottobre 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC .

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

La

ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione del

signor __________ (già richiesta in sede di osservazioni) e l’esperimento di un

sopralluogo.

Ora,

l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)

conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare

l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad

assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata

del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in

fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V

162 consid. 1d).

Nella

fattispecie le prove chieste dalla ricorrente non appaiono suscettibili di

recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo

sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il

proprio convincimento in merito allo specifico addebito mossole. Giovi inoltre

rilevare che non è dato di capire, né l’insorgente lo spiega, cosa potrebbe

riferire il signor __________, atteso che nessuno si è annunciato quale teste

al momento dell’accaduto (cfr. rapporto di polizia 14 novembre 2008,

informazioni complementari, pag. 4); in tal senso, l’apprezzamento anticipato

effettuato dall’autorità inferiore merita senz’altro tutela.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad

esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una

corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a

quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).

L’art.

36.

cpv. 1 LCStr prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul

margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi

verso l’asse della carreggiata.

Per

l’art. 13 cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è obbligato a

spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni

locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La

CRTE 1 rimprovera alla multata di essersi spostata verso sinistra per meglio

accedere a una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito

voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta

per tale manovra, collidendo pertanto con un autoveicolo che la stava superando

sulla destra.

4.

L’insorgente ritiene dal canto suo di non aver

commesso alcuna infrazione e di aver tenuto un comportamento corretto e

conforme alla situazione e al diritto, ritenuto come abbia segnalato in modo

chiaro le proprie intenzioni (50 metri circa) prima di iniziare la propria

manovra di svolta, esponendo quindi in tempo utile l’indicatore di direzione

destro. Ella nega di essersi spostata a sinistra “né per meglio accedere alla

strada laterale né per altri motivi”, avendo a suo dire tenuto “unicamente

la distanza minima necessaria”, come attesterebbe la fotografia n. 2 del

rapporto di polizia. Tutta la manovra sarebbe stata compiuta a passo d’uomo e

sempre restando nella sua corsia di marcia (ricorso, pto 3).

In

sostanza, la collisione sarebbe avvenuta unicamente a causa dell’errato

comportamento del co-protagonista, il quale, a suo dire, senza tenere la

necessaria distanza di sicurezza e circolando a velocità elevata, non si

sarebbe probabilmente avveduto del fatto che lei stava rallentando e quando se

ne è accorto ha tentato di schivarla effettuando un improbabile quanto impossibile

“sorpasso” sulla destra, invadendo peraltro il marciapiede (cfr. ricorso, pto 4).

5.

Preliminarmente, si

osserva che non giova alla ricorrente prevalersi di una possibile colpa di

terzi, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie

azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non

discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni

imputabile a propria colpa. Non esiste infatti

in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale

federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio

2004, consid. 2.5; sentenza 6S.297/2003 del 14

ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non spetta al giudice penale

stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un

incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice civile

eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le

rispettive assicurazioni.

La

questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del

comportamento della ricorrente all’obbligo di prudenza sancito dagli art. 34

cpv. 3 e 36 cpv. 1 LCStr e concretato dall’art. 13 cpv. 5 ONC, obbligo che va

analizzato tenuto conto delle circostanze particolari.

6.

In

concreto, emerge che tra i protagonisti dell’incidente vi sono delle versioni

divergenti quo a due azioni della ricorrente, ovvero l’azionamento dell’indicatore

di direzione destro, rispettivamente lo spostamento sulla sinistra. In

proposito, nonostante nelle comparse scritte la ricorrente si sia data molta

pena per tentare di negare tale circostanza, va rilevato che in occasione del

verbale di interrogatorio reso immediatamente dopo i fatti, a domanda

dell’agente verbalizzante – invero assai suggestiva – volta a sapere se “nella

manovra di svolta si è portata a sinistra in maniera da far intendere che la

sua intenzione non era quella di svoltare a destra ma quella di svoltare a

sinistra” ella, pur rispondendo negativamente, ha ammesso che “mi sono

spostata dalla mia corsia verso sinistra pochissimo”, soggiungendo pure che

“ma avevo inserito la freccia di destra e il muso della mia vettura era già

rivolto verso l’entrata della via” (cfr. verbale, pag. 2/3).

La

strada di accesso che l’insorgente intendeva imboccare per raggiungere il

proprio domicilio è conosciuta da questo giudice che vi transita davanti

giornalmente ed è visibile nella documentazione fotografica in atti (seppur non

di ottima qualità). La stessa è poco più larga di un’automobile e si diparte ad

angolo retto dall’asse della strada principale (delimitato in corrispondenza

del marciapiede da una bordura smussata ma ancora relativamente alta). Per chi

proviene da sud l’accesso è facilitato da un lieve invito a semiluna (invito

che rimane tuttavia parzialmente nascosto dalla pensilina di una fermata del

bus e dalla vegetazione).

La

corsia di scorrimento verso nord sulla strada cantonale risulta agevolmente

larga e permette di per sé, mantenendosi al suo centro e rallentando in modo

confacente, di svoltare senza allargare a sinistra. Un tale allargamento non è

tuttavia da considerare fuori da qualsiasi logica, perché permette comunque di

rendere più facile l’accesso alla strada che si presenta pur sempre angusta.

La

manovra di leggero spostamento a sinistra effettuato dalla ricorrente e da lei

ammesso in sede di interrogatorio risulta pertanto perfettamente comprensibile

e giustificato.

D’altronde,

se si volesse davvero prendere per buona la tesi difensiva secondo cui ella avrebbe

tenuto unicamente una distanza minima dal bordo destro della carreggiata, senza

mai essersi spostata a sinistra, procedendo a passo d’uomo per una cinquantina

di metri con l’indicatore di direzione azionato, la reazione del

co-protagonista non apparirebbe per nulla logica; in effetti, anche a fronte di

una grave disattenzione, mal si comprende perché egli avrebbe dovuto

intraprendere un sorpasso sul marciapiede, anziché evitare la vettura sulla sinistra,

disponendo dell’ampia fascia polifunzionale rossa al centro della carreggiata. Contrariamente

all’assunto ricorsuale, la posizione finale dei veicoli non depone né a favore

della tesi del sorpasso sul marciapiede (l’invasione dello stesso sarebbe stata

chiaramente visibile), né tanto meno di una velocità azzardata da parte del

co-protagonista (in tal caso la posizione finale del veicolo della ricorrente

avrebbe verosimilmente subito una decisa rotazione verso sinistra).

7.

A

prescindere da queste ultime considerazioni, tenuto conto da un lato

dell’allargamento, seppur minimo, verso sinistra, e dall’altro, dell’ampiezza

della carreggiata, occorre considerare che si è in presenza di quello che la

giurisprudenza definisce una manovra insolita, atta a mettere in

pericolo altri utenti della strada, ragion per cui essa deve essere eseguita

con la massima prudenza. Infatti nella situazione concreta anche uno

spostamento minimo verso la fascia centrale rossa fa sì che in virtù della

larghezza della corsia venga a formarsi uno spazio importante sulla destra che

può indurre in errore chi segue il veicolo che si appresta a svoltare.

Per costante giurisprudenza

del Tribunale federale, il conducente che circola lasciando sulla destra uno

spazio sufficiente per permettere a un altro veicolo, anche di piccole

dimensioni (come un motoveicolo oppure, situazione assai frequente nel traffico

urbano, un ciclomotore), di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a

destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà

contro un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).

A mente di questo giudice,

tali precauzioni si traducono concretamente con l’obbligo di gettare un colpo

d’occhio nello specchietto retrovisore all’inizio della preselezione (come di

regola) e ancora dopo l’allargamento a sinistra immediatamente prima di

svoltare in quello laterale destro.

Decisive, a

proposito dei controlli fatti dall’insorgente, appaiono

le dichiarazioni da lei rese durante il verbale d'interrogatorio:

“(…)

Giunta all’altezza del negozietto del bricolage, come è di mio solito, inserivo

l’indicatore di direzione destro, per indicare la mia intenzione di svoltare.

Stimo che la distanza tra dove ho inserito la freccia e dove devo svoltare a

destra, sono circa 50 metri.

Notavo

che dietro di me circolavano altre vetture.

All’altezza

dell’entrata per Via __________, che si trova sulla destra rispetto alla mia

direzione di marcia, la mia velocità era a passo d’uomo perché c’è lo scalino

del marciapiede e quindi svolto piano.

Effettuavo

quindi la manovra di svolta verso destra quando all’improvviso ho sentito un

rumore di lamiere.

Mi

fermavo immediatamente e vedevo che un’altra vettura mi era venuta addosso

dalla parte destra. (…)” (cfr. verbale

d'interrogatorio 26 ottobre 2008, pag. 1/2). Particolarmente sintomatica è

inoltre la risposta data dalla ricorrente alla domanda della verbalizzante,

intesa a sapere se “quando svoltava a destra, si è assicurata con la testa che

da destra non arrivasse nessuno”:

“Le

dico la verità non lo so. Ho guardato nello specchietto retrovisore che non

arrivavano altre macchine, ma non mi ricordo se ho girato il capo o meno”. (cfr. verbale, pag. 3).

In

sostanza, come del resto nelle comparse scritte, ella si limita ad

affermare di avere segnalato con l’indicatore di direzione il cambiamento di

direzione 50 metri prima della svolta, notando – a quel momento – dietro di sé

delle vetture (precisando solamente in un secondo tempo che erano distanti), ma

non afferma assolutamente di avere verificato la situazione a tergo

nell’imminenza della svolta, se non su esplicita domanda dell’agente. Ella ha

dichiarato di non sapere se avesse voltato il capo per controllare il traffico

alle spalle al momento di effettuare la manovra. Mal si comprende come la

signora non abbia potuto dare informazioni su questo atto essenziale di

prudenza. Di qui la sua sorpresa per il repentino rumore di lamiere infrante,

resa evidente dalla locuzione avverbiale “all’improvviso”.

Questo

giudice non può quindi che giungere alla conclusione che la ricorrente non ha

verificato con uno sguardo nello specchietto laterale destro o con la torsione

della testa il traffico a tergo nell’imminenza della svolta. Ne segue che la stessa omettendo il controllo che si imponeva ha violato

le norme della circolazione di cui alla decisione impugnata. In effetti,

se avesse prestato la debita attenzione al traffico retrostante, l’insorgente

si sarebbe senz’altro accorta dell’approssimarsi e della vicinanza del veicolo

investitore (tanto più che le condizioni di visibilità erano ottimali) e

avrebbe pertanto atteso prima di eseguire la manovra di svolta, evitando – in

ultima analisi - il sinistro. La segnalazione con l'indicatore di direzione non

svincola infatti il conducente dall'usare la necessaria prudenza.

Di più, un'eventuale manovra

scorretta o disattenzione del conducente del veicolo retrostante non esimeva,

come detto, la ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo

impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli … che

seguono", così come dal dovere di tenersi sul margine destro della carreggiata

(art. 36 cpv. 1 LCStr) o – se obbligata a spostarsi a sinistra – di "usare

speciale prudenza e, se necessario, fermarsi" (art. 13 cpv. 5 ONC).

8.

In

simili circostanze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori,

perviene al convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione

rimproveratale dalla Sezione della circolazione e ciò a prescindere

dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente.

9.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso deve pertanto essere

respinto. L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di

giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto

della situazione personale e finanziaria documentata dalla ricorrente, questo

giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal

prelievo di tali oneri.

L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria (recte:

gratuito patrocinio, l’estensione di tale beneficio in punto alle tasse e spese

di giustizia non essendo prevista in campo penale) formulata in sede di gravame

non può essere decisa da questo giudice, siccome la LPContr è silente al

riguardo.

In applicazione

degli art. 26 e segg. Lag, l’incarto va trasmesso al giudice dell'istruzione e

dell'arresto, competente in merito.

Dispositivo

per questi motivi, richiamati

gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; art. 13 cpv. 5 ONC; art. 1 e

segg. LPContr

dichiara e

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

3. L'incarto è trasmesso al Giudice dell'istruzione e

dell'arresto per quanto di sua competenza.

4. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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