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Decisione

30.2009.68

Affrontare una curva a velocità eccessiva

12 ottobre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 20 ottobre 2008 in territorio di __________.

La risoluzione

è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1

ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 32 cpv. 1

LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare

alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della

strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo

potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente

e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle

intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.

L’art. 4 cpv. 1 ONC precisa

che Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi

nello spazio visibile o, se l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella

metà dello spazio visibile.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

In concreto, i fatti che

hanno indotto la CRTE 1 a pronunciare la multa impugnata sono stati riassunti

nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):

“RI 1, in sella al motoveicolo Kawasaki, circolava su via __________, proveniente da __________ in

direzione di __________. Velocità dichiarata 40/50 km/h. Giunto in zona

denominata «__________ » mentre affrontava una curva piegante verso destra,

collideva frontalmente con il protagonista __________. Quest’ultimo, al momento

dell’urto, si trovava fermo sulla strada, direzionato verso __________ ed

occupava la corsia di marcia del motociclista. Si era appena immesso sulla

strada, uscendo in retromarcia da uno spiazzo sterrato posto a lato della

carreggiata, luogo in cui era parcheggiato. Sua intenzione era quella di

mettersi in marcia dirigendosi verso __________, sebbene sul campo stradale vi

è demarcata la linea di sicurezza.

(…) Facciamo notare che

nella curva in questione, sul lato destro della carreggiata, in direzione di __________,

vi è uno spazio libero, sterrato ove è solito parcheggiare veicoli. Tuttavia,

come fatto notare dal motociclista RI 1, questi veicoli parcheggiati ostacolano

la visuale agli utenti che affrontano la curva”.

4.

Tale resoconto non viene

contestato da RI 1, il quale nel suo gravame respinge tuttavia l’infrazione

addebitatagli sostenendo l’esclusiva responsabilità nel sinistro del secondo conducente

coinvoltovi:

“Il signor RI 1, contesta

di avere commesso un’infrazione penalmente riprensibile.

Infatti, a bordo della

propria motocicletta a una velocità di 40-50 km/h (dove vige comunque un limite di 80 km/h) giunto all’altezza della zona chiamata «__________ »

lungo la via __________ a __________, nell’affrontare una curva piegante a

destra si è trovato una vettura in contromano rispetto alla propria

direzione di marcia intenta a effettuare una manovra pericolosa e

assolutamente vietata, di retromarcia da una zona di sosta posta a lato

della strada, tagliando di fatto la strada al malcapitato motociclista.

Infatti il signor __________,

conducente della vettura targata __________, stava facendo una pericolosa retromarcia

dallo sterrato posto a fianco della strada cantonale, intenzionato poi a

dirigersi in direzione opposta a quella del signor RI 1 (vedi foto allegate),

malgrado sulla strada in questione, vi sia demarcata una più che eloquente linea

di sicurezza.

(…) Il signor RI 1 è stato

impossibilitato a frenare in tempo, trovandosi un ostacolo inaspettato,

che stava violando le più elementari norme sulla circolazione stradale.

Inoltre, le vetture che usualmente - e probabilmente abusivamente - posteggiano

sul lato destro della carreggiata, ostacolano la visuale agli utenti che

affrontano la curva.

(…) Le fotografie allegate,

oltre a quelle effettuate dalla polizia, illustrano la situazione e l’assenza

di visuale per chi, provenendo da __________, come il nostro assistito, si

trova ad affrontare quella determinata curva. La manovra del __________ oltre a

non essere permessa in quanto sulla strada c’è la linea continua di sicurezza,

è stata, come lo si è visto, pericolosissima, dato che in una curva senza

visuale, ha praticamente tagliato la strada al RI 1, a bordo di una motocicletta.

5.

In

materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché

l’eventuale comportamento antigiuridico altrui (in casu di __________,

coprotagonista del sinistro) non discrimina né attenua la responsabilità per

una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti

in questo ambito compensazione delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004,

consid. n. 2.5).

Ne

consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità

di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione; tale compito

appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere

possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

6.

Ciò posto, il

comportamento di RI 1 giustifica la sanzione comminatagli dalla CRTE 1. Proprio

perché la curva in oggetto presentava una scarsa visibilità (come risulta dalla

documentazione fotografica agli atti e come, del resto, osservano tanto il

ricorrente, quanto l’agente di polizia), causata anche dalla presenza di

diverse vetture posteggiate sugli spazi sterrati ai lati della carreggiata, il

motociclista l’avrebbe dovuta affrontare ad una velocità inferiore rispetto a

quella con cui l’ha percorsa.

Al

riguardo, non può che suscitare dubbi l’affermazione del ricorrente secondo

cui, all’entrata della curva, egli stava viaggiando ad una velocità di 40/50

km/h. Considerato il relativo spazio di arresto (19-27 m) è infatti legittimo supporre che a una tale andatura l’insorgente sarebbe perlomeno riuscito a

rallentare il proprio mezzo, ciò che tuttavia non ha nemmeno tentato di fare.

Sul fondo stradale non sono state in effetti trovate tracce di frenata (cfr.

consid. n. 3).

In ogni

caso, la velocità con cui RI 1 stava procedendo non gli ha permesso né di

fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC) né tantomeno nella metà

dello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC), quanto porta a concludere come la

stessa fosse eccessiva.

7.

La

multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1, __________,

DI 1, __________,

CRTE 1, __________,

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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