30.2009.68
Affrontare una curva a velocità eccessiva
12 ottobre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2009.68
Data decisione, Autorità:
12.10.2010, PRPEN
Titolo:
Affrontare una curva a velocità eccessiva
PADRONANZA DEL VEICOLO
VELOCITÀ
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 4 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2009.68
4339/102
Bellinzona
12
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 2 marzo 2009
presentato da
RI 1, __________,
difeso da: DI
1, __________,
contro
la decisione
13 febbraio 2009 n. 4339/102 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 20 marzo 2009
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione
13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del motoveicolo
__________, mentre abbordava una curva piegante per lui a destra si trovava
sulla sua corsia di marcia una vettura ferma e malgrado tentasse di schivarla
sulla sinistra lo[a] urtava frontalmente”.
Fatti
accertati il 20 ottobre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione
è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1
ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 32 cpv. 1
LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare
alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo
potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente
e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle
intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
L’art. 4 cpv. 1 ONC precisa
che Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi
nello spazio visibile o, se l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella
metà dello spazio visibile.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
In concreto, i fatti che
hanno indotto la CRTE 1 a pronunciare la multa impugnata sono stati riassunti
nel rapporto di polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):
“RI 1, in sella al motoveicolo Kawasaki, circolava su via __________, proveniente da __________ in
direzione di __________. Velocità dichiarata 40/50 km/h. Giunto in zona
denominata «__________ » mentre affrontava una curva piegante verso destra,
collideva frontalmente con il protagonista __________. Quest’ultimo, al momento
dell’urto, si trovava fermo sulla strada, direzionato verso __________ ed
occupava la corsia di marcia del motociclista. Si era appena immesso sulla
strada, uscendo in retromarcia da uno spiazzo sterrato posto a lato della
carreggiata, luogo in cui era parcheggiato. Sua intenzione era quella di
mettersi in marcia dirigendosi verso __________, sebbene sul campo stradale vi
è demarcata la linea di sicurezza.
(…) Facciamo notare che
nella curva in questione, sul lato destro della carreggiata, in direzione di __________,
vi è uno spazio libero, sterrato ove è solito parcheggiare veicoli. Tuttavia,
come fatto notare dal motociclista RI 1, questi veicoli parcheggiati ostacolano
la visuale agli utenti che affrontano la curva”.
4.
Tale resoconto non viene
contestato da RI 1, il quale nel suo gravame respinge tuttavia l’infrazione
addebitatagli sostenendo l’esclusiva responsabilità nel sinistro del secondo conducente
coinvoltovi:
“Il signor RI 1, contesta
di avere commesso un’infrazione penalmente riprensibile.
Infatti, a bordo della
propria motocicletta a una velocità di 40-50 km/h (dove vige comunque un limite di 80 km/h) giunto all’altezza della zona chiamata «__________ »
lungo la via __________ a __________, nell’affrontare una curva piegante a
destra si è trovato una vettura in contromano rispetto alla propria
direzione di marcia intenta a effettuare una manovra pericolosa e
assolutamente vietata, di retromarcia da una zona di sosta posta a lato
della strada, tagliando di fatto la strada al malcapitato motociclista.
Infatti il signor __________,
conducente della vettura targata __________, stava facendo una pericolosa retromarcia
dallo sterrato posto a fianco della strada cantonale, intenzionato poi a
dirigersi in direzione opposta a quella del signor RI 1 (vedi foto allegate),
malgrado sulla strada in questione, vi sia demarcata una più che eloquente linea
di sicurezza.
(…) Il signor RI 1 è stato
impossibilitato a frenare in tempo, trovandosi un ostacolo inaspettato,
che stava violando le più elementari norme sulla circolazione stradale.
Inoltre, le vetture che usualmente - e probabilmente abusivamente - posteggiano
sul lato destro della carreggiata, ostacolano la visuale agli utenti che
affrontano la curva.
(…) Le fotografie allegate,
oltre a quelle effettuate dalla polizia, illustrano la situazione e l’assenza
di visuale per chi, provenendo da __________, come il nostro assistito, si
trova ad affrontare quella determinata curva. La manovra del __________ oltre a
non essere permessa in quanto sulla strada c’è la linea continua di sicurezza,
è stata, come lo si è visto, pericolosissima, dato che in una curva senza
visuale, ha praticamente tagliato la strada al RI 1, a bordo di una motocicletta.
5.
In
materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché
l’eventuale comportamento antigiuridico altrui (in casu di __________,
coprotagonista del sinistro) non discrimina né attenua la responsabilità per
una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti
in questo ambito compensazione delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004,
consid. n. 2.5).
Ne
consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità
di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione; tale compito
appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere
possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
6.
Ciò posto, il
comportamento di RI 1 giustifica la sanzione comminatagli dalla CRTE 1. Proprio
perché la curva in oggetto presentava una scarsa visibilità (come risulta dalla
documentazione fotografica agli atti e come, del resto, osservano tanto il
ricorrente, quanto l’agente di polizia), causata anche dalla presenza di
diverse vetture posteggiate sugli spazi sterrati ai lati della carreggiata, il
motociclista l’avrebbe dovuta affrontare ad una velocità inferiore rispetto a
quella con cui l’ha percorsa.
Al
riguardo, non può che suscitare dubbi l’affermazione del ricorrente secondo
cui, all’entrata della curva, egli stava viaggiando ad una velocità di 40/50
km/h. Considerato il relativo spazio di arresto (19-27 m) è infatti legittimo supporre che a una tale andatura l’insorgente sarebbe perlomeno riuscito a
rallentare il proprio mezzo, ciò che tuttavia non ha nemmeno tentato di fare.
Sul fondo stradale non sono state in effetti trovate tracce di frenata (cfr.
consid. n. 3).
In ogni
caso, la velocità con cui RI 1 stava procedendo non gli ha permesso né di
fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC) né tantomeno nella metà
dello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC), quanto porta a concludere come la
stessa fosse eccessiva.
7.
La
multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, __________,
DI 1, __________,
CRTE 1, __________,
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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