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Decisione

30.2009.7

Oltrepassare una linea di sicurezza e circolare su un motoveicolo sprovvisto del dispositivo DB Killer

12 ottobre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 19 settembre 2008 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 34 cpv.

2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 53, 219 cpv. 1 e 2

OETV.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12

LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr

proibisce ai veicoli di oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza e le

linee doppie di sicurezza, rispetto alle quali essi devono sempre circolare a

destra (art. 34 cpv. 2 LCStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

L’art. 29 LCStr

stabilisce che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato

di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e

tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il

conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in

pericolo e che la strada non venga danneggiata.

Giusta l’art.

219.

cpv. 1 OETV, un veicolo è considerato come non conforme se (a) le parti che

devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati

mancano o non corrispondono alle prescrizioni, (b) il veicolo è provvisto

stabilmente o temporaneamente di parti vietate, (c) sono montate senza permesso

parti per cui è necessario un permesso, (d) il veicolo è provvisto

ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati

non ammessi, (e) il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato solo parzialmente con pneumatici chiodati, (f) manca il contrassegno indicante

la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati e (g) non è

equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma non

cancellato, indicante la velocità massima.

Chiunque

conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione

richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con

la multa (art. 93 cifra 2 LCStr).

4.

In primo luogo, in

applicazione delle predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di

avere oltrepassato con il proprio motoveicolo la linea di sicurezza tracciata

lungo via __________ (comune di __________) all’atto di sorpassare un veicolo

in movimento.

5.

RI 1, da parte sua, contesta

l’addebito mossogli negando di avere oltrepassato la linea di sicurezza:

“Il giorno 19 settembre mi

recavo con la mia moto al mio domicilio quando ho incontrato un’auto che

circolava a velocità ridotta ed era posizionata bene a destra della corsia. Di

conseguenza mi sono permesso di sorpassare l’auto senza dover oltrepassare la

linea continua. Più tardi mi sono fermato sull’ordine dell’agente sopraggiunto.

Nella discussione comunicai che non avevo superato la linea continua, l’agente

come risposta disse che anche se non avevo superato la linea di sicurezza

andavo troppo veloce”.

6.

In sede di

controsservazioni l’agente denunciante ha confermato l’infrazione imputata a RI

1, affermando:

“(…) di

pattuglia con il motoveicolo di servizio, mentre ero fermo allo STOP di Via __________

con __________ a __________, notavo il conducente del motoveicolo targato __________,

circolare a velocità inadeguata e pericolosa, sorpassando una vettura

all’altezza del passaggio pedonale delle scuole elementari. Data la sua manovra

azzardata e la velocità inadeguata decidevo di fermare il motociclista.

Purtroppo data la sua velocità non riuscivo a raggiungerlo se non solo in via __________

in quanto il motociclista era stato rallentato da un furgoncino. Mentre stavo

per fermare il conducente del motoveicolo, quest’ultimo usciva in sorpasso

oltrepassando la linea di sicurezza all’altezza del ponte della funivia. Da

parte mia vista la pericolosità della manovra desistevo nel seguire il

motociclista. Faccio notare che nel punto in cui ha effettuato il sorpasso il

succitato, era privo di visibilità in quanto era una curva piegante a destra.

Riuscivo a

raggiungere il conducente del mezzo meccanico solo all’incrocio con via __________

in quanto il collega di Paradiso __________ stava fermando il traffico per un

incidente della circolazione”.

7.

In presenza di versioni

contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni

rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione

dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente denunciante non

fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nella

fattispecie, non vi è ragione di dubitare delle dichiarazioni rese dal

poliziotto, che ha proceduto a una constatazione per nulla complessa. Come

risulta pure dal ricorso, il sorpasso nel quale l’insorgente avrebbe superato

la linea di sicurezza è stato in effetti eseguito durante una fase della corsa

in cui l’andatura del motociclista risultava rallentata dal veicolo che lo

precedeva. È quindi del tutto verosimile che l’agente denunciante, come lo

stesso sostiene, al momento di rilevare l’asserita infrazione avesse oramai

quasi raggiunto RI 1, trovandosi in tal modo in una posizione ideale - a soli pochi

metri di distanza - per osservarne il suo comportamento.

D’altra

parte, agli atti non vi sono elementi in grado di generare il concreto sospetto

che il poliziotto sia potuto incorrere in una svista, né il ricorrente ne

fornisce. A differenza del multato, inoltre, l’agente denunciante ha l’obbligo

conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare

gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali,

rispettivamente disciplinari. Anche per tale motivo si ritiene quindi che la

versione del poliziotto, il quale non può essersi inventato tutto di sana

pianta, sia più credibile di quella dell’insorgente.

Visto quanto

precede, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia

effettivamente compiuto la prima delle infrazioni addebitategli dalla CRTE 1.

8.

In secondo luogo, la

multa a carico di RI 1 è stata pronunciata in quanto il suo veicolo sarebbe

stato munito di un apparato silenziatore non conforme alle prescrizioni, poiché

privo del dispositivo DB killer (cfr. il rapporto di contravvenzione).

Quest’ultimo è un congegno rimovibile posto al termine del silenziatore, il cui

inserimento - che inevitabilmente comporta una perdita di potenza del mezzo -

permette a motociclette concepite principalmente per le corse (come la Kawasaki KL KX 450F guidata dal ricorrente) di rientrare nei limiti sonori fissati dalla

legge e, quindi, di circolare anche sulle strade.

9.

L’assenza di tale

necessario dispositivo non viene di per sé contestata dall’insorgente, il quale

sostiene tuttavia che al momento del controllo eseguito dall’agente

denunciante, la motocicletta si presentava così come era stata acquistata,

dunque con le dotazioni (in particolare la marmitta) originali.

Simile argomento non giustifica

il proscioglimento del ricorrente. A prescindere dal fatto che il veicolo

risulta essere stato acquistato d’occasione (e pertanto non necessariamente con

l’equipaggiamento originale), il motociclista ha in ogni caso condotto un

veicolo sprovvisto di una parte che doveva esservi montata (art. 219 cpv. 1

lett. a OETV), ciò che rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 93

cifra 2 LCStr (norma valida anche in caso di negligenza).

10.

La

multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni

commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 29, 34 cpv.

2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 219 cpv. 1 lett. a

OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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