30.2009.7
Oltrepassare una linea di sicurezza e circolare su un motoveicolo sprovvisto del dispositivo DB Killer
12 ottobre 2010Italiano9 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.7
Data decisione, Autorità:
12.10.2010, PRPEN
Titolo:
Oltrepassare una linea di sicurezza e circolare su un motoveicolo sprovvisto del dispositivo DB Killer
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
MOTO / MOTOVEICOLI
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 29 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 219 cpv. 1 let. a OETV
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2009.7/fl
33613/809
Bellinzona
12
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 19 dicembre
2008 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione
12 dicembre 2008 n. 33613/809 emessa dalla CRTE 1, __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione
12 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo __________
eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di
sicurezza. Inoltre il veicolo aveva l’apparato silenziatore non conforme alle
prescrizioni”.
Fatti
accertati il 19 settembre 2008 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 29, 34 cpv.
2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 53, 219 cpv. 1 e 2
OETV.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12
LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
L’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr
proibisce ai veicoli di oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza e le
linee doppie di sicurezza, rispetto alle quali essi devono sempre circolare a
destra (art. 34 cpv. 2 LCStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
L’art. 29 LCStr
stabilisce che i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato
di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e
tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il
conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in
pericolo e che la strada non venga danneggiata.
Giusta l’art.
219.
cpv. 1 OETV, un veicolo è considerato come non conforme se (a) le parti che
devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati
mancano o non corrispondono alle prescrizioni, (b) il veicolo è provvisto
stabilmente o temporaneamente di parti vietate, (c) sono montate senza permesso
parti per cui è necessario un permesso, (d) il veicolo è provvisto
ingiustificatamente di pneumatici chiodati o è provvisto di pneumatici chiodati
non ammessi, (e) il veicolo, benché la sua velocità massima superi 30 km/h, è equipaggiato solo parzialmente con pneumatici chiodati, (f) manca il contrassegno indicante
la velocità massima necessario per gli pneumatici chiodati e (g) non è
equipaggiato con pneumatici chiodati ma reca il disco prescritto, ma non
cancellato, indicante la velocità massima.
Chiunque
conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione
richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con
la multa (art. 93 cifra 2 LCStr).
4.
In primo luogo, in
applicazione delle predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di
avere oltrepassato con il proprio motoveicolo la linea di sicurezza tracciata
lungo via __________ (comune di __________) all’atto di sorpassare un veicolo
in movimento.
5.
RI 1, da parte sua, contesta
l’addebito mossogli negando di avere oltrepassato la linea di sicurezza:
“Il giorno 19 settembre mi
recavo con la mia moto al mio domicilio quando ho incontrato un’auto che
circolava a velocità ridotta ed era posizionata bene a destra della corsia. Di
conseguenza mi sono permesso di sorpassare l’auto senza dover oltrepassare la
linea continua. Più tardi mi sono fermato sull’ordine dell’agente sopraggiunto.
Nella discussione comunicai che non avevo superato la linea continua, l’agente
come risposta disse che anche se non avevo superato la linea di sicurezza
andavo troppo veloce”.
6.
In sede di
controsservazioni l’agente denunciante ha confermato l’infrazione imputata a RI
1, affermando:
“(…) di
pattuglia con il motoveicolo di servizio, mentre ero fermo allo STOP di Via __________
con __________ a __________, notavo il conducente del motoveicolo targato __________,
circolare a velocità inadeguata e pericolosa, sorpassando una vettura
all’altezza del passaggio pedonale delle scuole elementari. Data la sua manovra
azzardata e la velocità inadeguata decidevo di fermare il motociclista.
Purtroppo data la sua velocità non riuscivo a raggiungerlo se non solo in via __________
in quanto il motociclista era stato rallentato da un furgoncino. Mentre stavo
per fermare il conducente del motoveicolo, quest’ultimo usciva in sorpasso
oltrepassando la linea di sicurezza all’altezza del ponte della funivia. Da
parte mia vista la pericolosità della manovra desistevo nel seguire il
motociclista. Faccio notare che nel punto in cui ha effettuato il sorpasso il
succitato, era privo di visibilità in quanto era una curva piegante a destra.
Riuscivo a
raggiungere il conducente del mezzo meccanico solo all’incrocio con via __________
in quanto il collega di Paradiso __________ stava fermando il traffico per un
incidente della circolazione”.
7.
In presenza di versioni
contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni
rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione
dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente denunciante non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La
valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nella
fattispecie, non vi è ragione di dubitare delle dichiarazioni rese dal
poliziotto, che ha proceduto a una constatazione per nulla complessa. Come
risulta pure dal ricorso, il sorpasso nel quale l’insorgente avrebbe superato
la linea di sicurezza è stato in effetti eseguito durante una fase della corsa
in cui l’andatura del motociclista risultava rallentata dal veicolo che lo
precedeva. È quindi del tutto verosimile che l’agente denunciante, come lo
stesso sostiene, al momento di rilevare l’asserita infrazione avesse oramai
quasi raggiunto RI 1, trovandosi in tal modo in una posizione ideale - a soli pochi
metri di distanza - per osservarne il suo comportamento.
D’altra
parte, agli atti non vi sono elementi in grado di generare il concreto sospetto
che il poliziotto sia potuto incorrere in una svista, né il ricorrente ne
fornisce. A differenza del multato, inoltre, l’agente denunciante ha l’obbligo
conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare
gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali,
rispettivamente disciplinari. Anche per tale motivo si ritiene quindi che la
versione del poliziotto, il quale non può essersi inventato tutto di sana
pianta, sia più credibile di quella dell’insorgente.
Visto quanto
precede, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia
effettivamente compiuto la prima delle infrazioni addebitategli dalla CRTE 1.
8.
In secondo luogo, la
multa a carico di RI 1 è stata pronunciata in quanto il suo veicolo sarebbe
stato munito di un apparato silenziatore non conforme alle prescrizioni, poiché
privo del dispositivo DB killer (cfr. il rapporto di contravvenzione).
Quest’ultimo è un congegno rimovibile posto al termine del silenziatore, il cui
inserimento - che inevitabilmente comporta una perdita di potenza del mezzo -
permette a motociclette concepite principalmente per le corse (come la Kawasaki KL KX 450F guidata dal ricorrente) di rientrare nei limiti sonori fissati dalla
legge e, quindi, di circolare anche sulle strade.
9.
L’assenza di tale
necessario dispositivo non viene di per sé contestata dall’insorgente, il quale
sostiene tuttavia che al momento del controllo eseguito dall’agente
denunciante, la motocicletta si presentava così come era stata acquistata,
dunque con le dotazioni (in particolare la marmitta) originali.
Simile argomento non giustifica
il proscioglimento del ricorrente. A prescindere dal fatto che il veicolo
risulta essere stato acquistato d’occasione (e pertanto non necessariamente con
l’equipaggiamento originale), il motociclista ha in ogni caso condotto un
veicolo sprovvisto di una parte che doveva esservi montata (art. 219 cpv. 1
lett. a OETV), ciò che rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 93
cifra 2 LCStr (norma valida anche in caso di negligenza).
10.
La
multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni
commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 29, 34 cpv.
2, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 219 cpv. 1 lett. a
OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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