Lexipedia

Decisione

30.2009.73

Mancato rispetto della precedenza e conseguente collisione

27 settembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. B. Contro

predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendo che la multa inflittagli venga ridotta, rispettivamente di poterla

pagare a rate.

C. La CRTE 1, con

comunicazione 6 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a

questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr,

alle intersezioni la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I

veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno tuttavia la

precedenza anche se giungono da sinistra.

Chi è tenuto a dare la

precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve

ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima

dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC). La linea di attesa (6.13), che completa

di regola il segnale “Dare precedenza” (3.02), indica il luogo dove i veicoli

devono eventualmente fermarsi al predetto segnale; la parte frontale del

veicolo non deve sorpassare la linea di attesa (art. 75 cpv. 3 e 4 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

In concreto i fatti, che

non formano oggetto di contestazione, sono stati riassunti nel rapporto di

polizia come segue (pag. 4, informazioni complementari):

“__________si trovava a

circolare a __________, in sella al suo motoveicolo, diretto a __________.

Giunto alla rotatoria della posta procedeva in direzione di __________. Mentre

circolava regolarmente su via __________, giunto all’intersezione con via __________,

notava sulla sua destra un veicolo che, da tale via, stava iniziando ad uscire.

Per cercare di evitare l’impatto, dopo aver frenato, sterzava a sinistra.

Nonostante ciò, veniva urtato alla parte posteriore della moto, dal veicolo RI 1. A seguito di ciò, rovinava a terra ma senza riportare alcuna ferita”.

4.

RI 1, riconoscendo la

propria responsabilità nell’incidente, chiede che l’importo della sanzione

inflittagli venga ridotto in considerazione, soprattutto, della sua situazione

economica e familiare, dell’integrale risarcimento dei danni causati e del

fatto che la collisione non ha in ogni caso determinato il ferimento delle

persone che vi sono state coinvolte. La ricorrente lascia inoltre intendere una

concolpa del motociclista, di cui la CRTE 1 avrebbe pure dovuto tenere conto.

5.

Anche considerando la

situazione personale - peraltro non documentata - dell’insorgente, alla luce

delle circostanze del sinistro (che ha pur sempre provocato diversi danni

materiali) la multa di fr. 500.- appare confacentemente proporzionata alla

gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e

contenuta nei limiti concessi dalla legge.

A prescindere dall’asserita

possibile colpa concomitante del centauro, si ricorda inoltre che in materia

penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste

infatti in questo ambito compensazione delle colpe (DTF 6P.137/2003 del 7

gennaio 2004, consid. n. 2.5).

In siffatte evenienze, ritenuta

altresì la facoltà della multata di chiedere una rateizzazione all’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona, non vi è spazio per accordare la postulata

riduzione.

6.

Il ricorso va pertanto

respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente

dal prelevare in questa sede oneri di giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1, 36 cpv. 2,

90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster