30.2009.75
Inosservanza del segnale "zona pedonale"
6 ottobre 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
30.2009.75
Data decisione, Autorità:
06.10.2010, PRPEN
Titolo:
Inosservanza del segnale "zona pedonale"
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 22c cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.75
6154/105
Bellinzona
6
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 marzo 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione
27 febbraio 2009 n. 6154/105 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 16 aprile 2009 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che CRTE 1 con decisione 27 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle
spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 12 novembre 2008 in territorio di __________:
"Alla guida del
veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ “;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1
OSStr;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento;
che la CRTE 1, con
comunicazione 16 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine;
che con rapporto di
contravvenzione 22 dicembre 2008, la Polizia __________ ha avviato la procedura
ordinaria nei confronti della ricorrente, assegnandole un termine di 15 giorni
per inoltrare eventuali osservazioni, ciò che l’insorgente ha fatto con scritto
Fatti
4 gennaio 2009, accluso al rapporto di controsservazioni 9 aprile 2009
dell’agente denunciante;
che il 12 gennaio 2009 la
polizia ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione il
rapporto di contravvenzione, con l’indicazione, verosimilmente dovuta a una
svista, secondo cui “non ci sono pervenute osservazioni” (cfr. crocetta
apposta in basso a destra);
che la CRTE 1 ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state
presentate osservazioni”;
che è indubbio che la mancata presa in considerazione delle osservazioni prima di
Considerandi
emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente;
che tale
violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in
altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è
nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);
che in queste
circostanze il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel
merito;
che a titolo
abbondanziale, si rileva nondimeno come le giustificazioni addotte
dall’insorgente non appaiano d’acchito prive di fondamento, tant’è che la CRTE
1, presso atto delle stesse, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;
che visto
l’esito del gravame non si prelevano né tasse di giustizia né spese;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 3, 27 cpv.
1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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