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Decisione

30.2009.75

Inosservanza del segnale "zona pedonale"

6 ottobre 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

4 gennaio 2009, accluso al rapporto di controsservazioni 9 aprile 2009

dell’agente denunciante;

che il 12 gennaio 2009 la

polizia ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione il

rapporto di contravvenzione, con l’indicazione, verosimilmente dovuta a una

svista, secondo cui “non ci sono pervenute osservazioni” (cfr. crocetta

apposta in basso a destra);

che la CRTE 1 ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state

presentate osservazioni”;

che è indubbio che la mancata presa in considerazione delle osservazioni prima di

Considerandi

emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente;

che tale

violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in

altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è

nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);

che in queste

circostanze il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel

merito;

che a titolo

abbondanziale, si rileva nondimeno come le giustificazioni addotte

dall’insorgente non appaiano d’acchito prive di fondamento, tant’è che la CRTE

1, presso atto delle stesse, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che visto

l’esito del gravame non si prelevano né tasse di giustizia né spese;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 3, 27 cpv.

1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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