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Decisione

30.2009.76

Circolare sul sedime autostradale, omettendo di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede

9 novembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 13

marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia

di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo TI __________, circolando su sedime autostradale, ometteva di mantenere

una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva”.

Fatti accertati il __________ 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 12 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 34 cpv. 4

LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli

utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare

affiancato o dietro un altro.

Giusta l’art. 12 cpv. 1 LCStr,

quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza

sufficiente dal veicolo che lo precede in modo da potersi fermare per tempo in

caso di frenata inattesa.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 LCStr).

3.

La Sezione della circolazione

rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver

circolato su un tratto autostradale, omettendo di mantenere una distanza di

sicurezza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (stimata inferiore a 10 m, con riferimento al rapporto di contravvenzione 12 gennaio 2009, dal quale risulta altresì che

la constatazione si è protratta per almeno 500 metri).

La decisione impugnata si

fonda sull’accertamento di una pattuglia composta da due agenti della Polizia

cantonale, Reparto Mobile Sopraceneri, i quali, nel rapporto di

contro-osservazioni 1° febbraio 2009, hanno precisato quanto segue:

“Nelle circostanze di tempo

e luogo citate nel nostro rapporto di contravvenzione, il denunciato ha

circolato ad una distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva, stimata

essere inferiore a 10 metri. La constatazione s’è protratta per una distanza di

almeno 500 metri.

La distanza è stata stimata

dai due agenti componenti la pattuglia d’intervento mentre quanto al protrarsi

della constatazione, questa è stata calcolata per difetto, al passaggio di

ciascuna targa e relativa banda gialla sull’asfalto, site queste a distanze

regolari di 100 metri le une dalle altre, sulle strade nazionali del nostro

territorio.

Gli agenti che hanno

provveduto alla constatazione sono i firmatari del presente rapporto di

contro-osservazioni.

V’è da rimarcare che l’automobile

condotta dal rubricato è stata fermata poco dopo la constatazione; la

contravvenzione è quindi stata intimata al conducente che alla presenza di

entrambi gli agenti s’è reso responsabile degli addebiti riferiti”.

4.

L’insorgente contesta

l’infrazione ascrittagli, invocando l’insufficienza di prove oggettive e mettendo

in discussione, alla luce dell’opinione espressa da un autorevole autore (H.

Giger, in Strassenverkehrsgesetz Kommentar, 7a ed., Zurigo 2008) la validità

della stima effettuata dalla polizia, giacché frutto di mere percezioni degli

agenti. A suo dire, come d’altronde suggerito dal predetto autore, ci sarebbero

voluti infatti dei mezzi tecnici tali da consentire una misurazione oggettiva

della distanza tra il suo veicolo e quello che lo precedeva o sarebbe stata

necessaria una chiara ammissione resa a verbale (cfr. ricorso, punto 7). In

proposito, egli nega di aver ammesso dinanzi agli agenti quanto a lui

addebitato in occasione dell’intimazione verbale dell’infrazione. Egli ritiene

altresì che in assenza di prove certe sarebbe stato imprescindibile procedere a

un breve interrogatorio (cfr. ricorso, punto 6).

5.

In concreto, occorre

preliminarmente osservare che la misura delle distanze di sicurezza,

contrariamente a quella della velocità. si è sempre basata e si basa

essenzialmente, sul solo ausilio delle percezioni visive degli utenti della

strada, completate da metodi empirici quali il calcolo di due secondi dal

passaggio del veicolo che precede ad un punto di riferimento fisso, oppure da

formule quali ½ della velocità = distanza di sicurezza, con margine di

sicurezza più ampio per velocità superiori a 100 km/h, come pure in caso di strada ghiacciata, innevata o bagnata (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation

routière, Losanna 1996, n. 5.2 ad art. 34). La percezione visiva è quindi un

fondamento di tutta la normativa sulla circolazione stradale, segnatamente per

quel che concerne distanze di ogni genere (cfr. ONC).

Il ricorrente, come detto, si

fonda su una dottrina che, analizzando in modo critico la DTF 131 IV 133, suggerisce

la messa in atto “(…) di dispositivi tecnici precisi che permettano di

misurare con esattezza la distanza tra due veicoli (…)” quale condizione per

poter emettere una qualsiasi condanna in caso di un mancato rispetto delle

distanze di sicurezza (cfr. ricorso, punto 4). Egli prosegue applicando la

suddetta dottrina alla fattispecie in oggetto, concludendo che la stima di 10 metri per un tratto di 500 metri è un elemento probatorio insufficiente, in quanto risultante

dalla mera percezione degli agenti di polizia (cfr. ricorso, punto 5).

Invero la predetta critica

della sentenza del Tribunale federale trova la sua ragione d’essere nel fatto

che, nonostante l’accertamento degli agenti fosse avvenuto in condizioni di

visibilità difficili, atteso che la loro visuale era coperta dai veicoli

sorpassati, l’imputazione non solo era stata confermata, ma per di più aggravata,

ritenuto che da infrazione semplice alle norme della circolazione stradale è

stata qualificata grave nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

Cionondimeno, l’autore non

esclude l’attendibilità delle constatazioni visive effettuate dagli agenti di

polizia, esprimendosi in termini molto generali sulle percezioni umane, anche sotto

forma di dichiarazioni testimoniali. In proposito, egli afferma che, salvo

eccezioni marginali, le stesse sono in larga misura poco attendibili, ciò di

cui il giudice tiene conto nell’ambito del suo libero potere d’apprezzamento. Non

risulta neppure che l’autore intenda dipartirsi a priori dalla motivazione invocata

dall’Alta corte nella sentenza in parola per giustificare la forza probatoria

delle dichiarazioni degli agenti, secondo cui stante la loro attività ed esperienza

professionale essi sono in grado di stimare in modo relativamente attendibile

la distanza tra due veicoli che si susseguono (a conferma di una costante

giurisprudenza).

6.

Nella fattispecie

concreta, questo giudice ritiene che la distanza di sicurezza tra due veicoli poteva

essere valutata in maniera appropriata anche senza l’ausilio di strumenti

tecnici di misura. In effetti, se le normative della circolazione stradale

ammettono che un automobilista possa misurare tale parametro con le sue sole

percezioni umane, occorre a maggior ragione ammettere che un agente di polizia

in servizio, sia in grado di effettuare efficacemente questo genere di

valutazioni, in virtù della sua formazione e del fatto che il controllo del

traffico fa parte delle sue mansioni professionali. Certamente ciò che conta

non è fornire un dato metrico esatto, ma poter valutare se il margine di

sicurezza stimato sia sufficiente o meno tenuto conto di tutte le circostanze

concrete.

Ora, assunto che il veicolo procedesse

a 100 km/h, lo spazio tra due veicoli avrebbe dovuto essere di almeno 50 m (percorrendo un tratto autostradale). Dato che il multato afferma di non aver commesso

irregolarità, il margine di errore della polizia equivarrebbe a oltre 40m (50m

-10m). Tale divergenza non è neppure lontanamente plausibile, tanto più che le

osservazioni si sono protratte per 500 metri e da posizione favorevole. Quanto a quest’ultima distanza, essa appare credibile, le spiegazioni fornite dagli

agenti essendo circostanziate e plausibili (cfr. rapporto contro-osservazioni,

p. 2).

Del resto, il ricorrente non sostanzia

in alcun modo per quale ragione gli agenti avrebbero dovuto o potuto commettere

così grossolani errori di valutazione, assodato che la buona fede degli stessi

non viene in alcun modo messa in discussione (cfr. ricorso, punto 1). Nelle

varie comparse scritte egli si limita in sostanza a riproporre, in parte, le

critiche di un autore di dottrina, senza fornire il benché minimo indizio

concreto che possa suscitare dubbi sull’attendibilità dell’accertamento.

7.

L’insorgente ritiene abbondanzialmente

che non essendoci alcun verbale, gli agenti di polizia fanno valere invano,

nelle loro contro-osservazioni, una sua ammissione di responsabilità al momento

dell’intimazione verbale della contravvenzione. Pertanto non vi è alcuna

confessione che possa assurgere a prova della sua colpevolezza (cfr. ricorso,

punto 6).

A questo proposito, occorre

sottolineare come il ricorrente dica di essersi limitato a “prendere atto,

con il dovuto rispetto di quanto gli riferiva un solo agente di polizia”

(cfr. ricorso, punto 2.1). Nel dubbio si può ammettere che il suo silenzio sia

stato interpretato erroneamente dalla polizia e che pertanto questo malinteso

non debba nuocergli. La questione è tuttavia priva di rilevanza per il giudizio,

atteso che non vi è alcun motivo di dubitare dell’accertamento degli agenti, i

quali hanno potuto constatare in modo relativamente agevole gli estremi

dell’infrazione e hanno poi proceduto al fermo immediato del veicolo.

Alla luce di tutte le considerazioni

che precedono, lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con

pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che

risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere

considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi

sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto

alla colpevolezza del ricorrente.

8.

La multa inflitta risulta

peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso – infondato – va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr; 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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