30.2009.76
Circolare sul sedime autostradale, omettendo di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede
9 novembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2009.76
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare sul sedime autostradale, omettendo di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.76
7314/105
Bellinzona
9
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriel
De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 23 marzo 2009
presentato da
RI 1 ,
difeso da: DI
1
contro
la decisione
13 marzo 2009 n. 7314/105 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 3 aprile 2009
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 13
marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia
di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo TI __________, circolando su sedime autostradale, ometteva di mantenere
una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva”.
Fatti accertati il __________ 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 12 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 34 cpv. 4
LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli
utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare
affiancato o dietro un altro.
Giusta l’art. 12 cpv. 1 LCStr,
quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza
sufficiente dal veicolo che lo precede in modo da potersi fermare per tempo in
caso di frenata inattesa.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 LCStr).
3.
La Sezione della circolazione
rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver
circolato su un tratto autostradale, omettendo di mantenere una distanza di
sicurezza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (stimata inferiore a 10 m, con riferimento al rapporto di contravvenzione 12 gennaio 2009, dal quale risulta altresì che
la constatazione si è protratta per almeno 500 metri).
La decisione impugnata si
fonda sull’accertamento di una pattuglia composta da due agenti della Polizia
cantonale, Reparto Mobile Sopraceneri, i quali, nel rapporto di
contro-osservazioni 1° febbraio 2009, hanno precisato quanto segue:
“Nelle circostanze di tempo
e luogo citate nel nostro rapporto di contravvenzione, il denunciato ha
circolato ad una distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva, stimata
essere inferiore a 10 metri. La constatazione s’è protratta per una distanza di
almeno 500 metri.
La distanza è stata stimata
dai due agenti componenti la pattuglia d’intervento mentre quanto al protrarsi
della constatazione, questa è stata calcolata per difetto, al passaggio di
ciascuna targa e relativa banda gialla sull’asfalto, site queste a distanze
regolari di 100 metri le une dalle altre, sulle strade nazionali del nostro
territorio.
Gli agenti che hanno
provveduto alla constatazione sono i firmatari del presente rapporto di
contro-osservazioni.
V’è da rimarcare che l’automobile
condotta dal rubricato è stata fermata poco dopo la constatazione; la
contravvenzione è quindi stata intimata al conducente che alla presenza di
entrambi gli agenti s’è reso responsabile degli addebiti riferiti”.
4.
L’insorgente contesta
l’infrazione ascrittagli, invocando l’insufficienza di prove oggettive e mettendo
in discussione, alla luce dell’opinione espressa da un autorevole autore (H.
Giger, in Strassenverkehrsgesetz Kommentar, 7a ed., Zurigo 2008) la validità
della stima effettuata dalla polizia, giacché frutto di mere percezioni degli
agenti. A suo dire, come d’altronde suggerito dal predetto autore, ci sarebbero
voluti infatti dei mezzi tecnici tali da consentire una misurazione oggettiva
della distanza tra il suo veicolo e quello che lo precedeva o sarebbe stata
necessaria una chiara ammissione resa a verbale (cfr. ricorso, punto 7). In
proposito, egli nega di aver ammesso dinanzi agli agenti quanto a lui
addebitato in occasione dell’intimazione verbale dell’infrazione. Egli ritiene
altresì che in assenza di prove certe sarebbe stato imprescindibile procedere a
un breve interrogatorio (cfr. ricorso, punto 6).
5.
In concreto, occorre
preliminarmente osservare che la misura delle distanze di sicurezza,
contrariamente a quella della velocità. si è sempre basata e si basa
essenzialmente, sul solo ausilio delle percezioni visive degli utenti della
strada, completate da metodi empirici quali il calcolo di due secondi dal
passaggio del veicolo che precede ad un punto di riferimento fisso, oppure da
formule quali ½ della velocità = distanza di sicurezza, con margine di
sicurezza più ampio per velocità superiori a 100 km/h, come pure in caso di strada ghiacciata, innevata o bagnata (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation
routière, Losanna 1996, n. 5.2 ad art. 34). La percezione visiva è quindi un
fondamento di tutta la normativa sulla circolazione stradale, segnatamente per
quel che concerne distanze di ogni genere (cfr. ONC).
Il ricorrente, come detto, si
fonda su una dottrina che, analizzando in modo critico la DTF 131 IV 133, suggerisce
la messa in atto “(…) di dispositivi tecnici precisi che permettano di
misurare con esattezza la distanza tra due veicoli (…)” quale condizione per
poter emettere una qualsiasi condanna in caso di un mancato rispetto delle
distanze di sicurezza (cfr. ricorso, punto 4). Egli prosegue applicando la
suddetta dottrina alla fattispecie in oggetto, concludendo che la stima di 10 metri per un tratto di 500 metri è un elemento probatorio insufficiente, in quanto risultante
dalla mera percezione degli agenti di polizia (cfr. ricorso, punto 5).
Invero la predetta critica
della sentenza del Tribunale federale trova la sua ragione d’essere nel fatto
che, nonostante l’accertamento degli agenti fosse avvenuto in condizioni di
visibilità difficili, atteso che la loro visuale era coperta dai veicoli
sorpassati, l’imputazione non solo era stata confermata, ma per di più aggravata,
ritenuto che da infrazione semplice alle norme della circolazione stradale è
stata qualificata grave nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr.
Cionondimeno, l’autore non
esclude l’attendibilità delle constatazioni visive effettuate dagli agenti di
polizia, esprimendosi in termini molto generali sulle percezioni umane, anche sotto
forma di dichiarazioni testimoniali. In proposito, egli afferma che, salvo
eccezioni marginali, le stesse sono in larga misura poco attendibili, ciò di
cui il giudice tiene conto nell’ambito del suo libero potere d’apprezzamento. Non
risulta neppure che l’autore intenda dipartirsi a priori dalla motivazione invocata
dall’Alta corte nella sentenza in parola per giustificare la forza probatoria
delle dichiarazioni degli agenti, secondo cui stante la loro attività ed esperienza
professionale essi sono in grado di stimare in modo relativamente attendibile
la distanza tra due veicoli che si susseguono (a conferma di una costante
giurisprudenza).
6.
Nella fattispecie
concreta, questo giudice ritiene che la distanza di sicurezza tra due veicoli poteva
essere valutata in maniera appropriata anche senza l’ausilio di strumenti
tecnici di misura. In effetti, se le normative della circolazione stradale
ammettono che un automobilista possa misurare tale parametro con le sue sole
percezioni umane, occorre a maggior ragione ammettere che un agente di polizia
in servizio, sia in grado di effettuare efficacemente questo genere di
valutazioni, in virtù della sua formazione e del fatto che il controllo del
traffico fa parte delle sue mansioni professionali. Certamente ciò che conta
non è fornire un dato metrico esatto, ma poter valutare se il margine di
sicurezza stimato sia sufficiente o meno tenuto conto di tutte le circostanze
concrete.
Ora, assunto che il veicolo procedesse
a 100 km/h, lo spazio tra due veicoli avrebbe dovuto essere di almeno 50 m (percorrendo un tratto autostradale). Dato che il multato afferma di non aver commesso
irregolarità, il margine di errore della polizia equivarrebbe a oltre 40m (50m
-10m). Tale divergenza non è neppure lontanamente plausibile, tanto più che le
osservazioni si sono protratte per 500 metri e da posizione favorevole. Quanto a quest’ultima distanza, essa appare credibile, le spiegazioni fornite dagli
agenti essendo circostanziate e plausibili (cfr. rapporto contro-osservazioni,
p. 2).
Del resto, il ricorrente non sostanzia
in alcun modo per quale ragione gli agenti avrebbero dovuto o potuto commettere
così grossolani errori di valutazione, assodato che la buona fede degli stessi
non viene in alcun modo messa in discussione (cfr. ricorso, punto 1). Nelle
varie comparse scritte egli si limita in sostanza a riproporre, in parte, le
critiche di un autore di dottrina, senza fornire il benché minimo indizio
concreto che possa suscitare dubbi sull’attendibilità dell’accertamento.
7.
L’insorgente ritiene abbondanzialmente
che non essendoci alcun verbale, gli agenti di polizia fanno valere invano,
nelle loro contro-osservazioni, una sua ammissione di responsabilità al momento
dell’intimazione verbale della contravvenzione. Pertanto non vi è alcuna
confessione che possa assurgere a prova della sua colpevolezza (cfr. ricorso,
punto 6).
A questo proposito, occorre
sottolineare come il ricorrente dica di essersi limitato a “prendere atto,
con il dovuto rispetto di quanto gli riferiva un solo agente di polizia”
(cfr. ricorso, punto 2.1). Nel dubbio si può ammettere che il suo silenzio sia
stato interpretato erroneamente dalla polizia e che pertanto questo malinteso
non debba nuocergli. La questione è tuttavia priva di rilevanza per il giudizio,
atteso che non vi è alcun motivo di dubitare dell’accertamento degli agenti, i
quali hanno potuto constatare in modo relativamente agevole gli estremi
dell’infrazione e hanno poi proceduto al fermo immediato del veicolo.
Alla luce di tutte le considerazioni
che precedono, lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con
pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che
risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere
considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi
sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto
alla colpevolezza del ricorrente.
8.
La multa inflitta risulta
peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso – infondato – va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr; 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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