30.2009.77
Omettere, quale responsabile della ditta, di far osservare ai propri autisti le disposizioni dell'OLR1 concernenti lo scaricamento dei dati dell'odocronografo digitale. Omettere pure di conservare tut
6 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.77
Data decisione, Autorità:
06.10.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere, quale responsabile della ditta, di far osservare ai propri autisti le disposizioni dell'OLR1 concernenti lo scaricamento dei dati dell'odocronografo digitale. Omettere pure di conservare tutta la documentazione in modo conforme alle prescrizioni
DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO DEGLI AUTISTI
art. 56 LCSTR
art. 16a OLR1
art. 18 OLR1
art. 21 cpv. 2 e 4 OLR1
Incarto
n.
30.2009.77
8050/106
Bellinzona
6
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 marzo 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione
20 marzo 2009 n. 8050/106 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 22 aprile 2009 presentate
dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 20 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Ha omesso, quale
responsabile della ditta __________, di far osservare ai propri autisti le
disposizioni dell’OLR1 concernenti lo scaricamento dei dati dell’odocronografo
digitale. Ha pure omesso di conservare tutta la documentazione in modo conforme
alle prescrizioni”.
Fatti accertati il 21
settembre 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 56, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 16a, 18, 21 cpv. 2 e 4 OLR1.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendo in sostanza una riduzione della multa.
C. La , con comunicazione
22 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo
giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 16a OLR1 se il veicolo è provvisto di odocronografo digitale, i
datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono provvedere affinché i dati siano scaricati dalla memoria dell’odocronografo e
caricati su un supporto di memorizzazione esterno (lett. a).
Essi
devono inoltre conservare, per tre anni, ordinati per conducente, presso la
sede dell’azienda, tutti i dati scaricati sia dalla memoria dell’odocronografo
digitale sia dalle carte del conducente e dell’azienda e le rispettive copie di
sicurezza (art. 18 cpv. 3 lett. b OLR1).
Chiunque
viola le disposizioni sul controllo (art. 13–18) è punito con la multa
(art. 21 cpv. 2 OLR1; sulla base dell’art. 103 cpv. 1 LCStr che conferisce
facoltà al Consiglio federale di comminare la multa alle persone che violano le
sue prescrizioni di esecuzione alla LCStr).
3.
La
CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di
aver omesso, quale responsabile dell’omonima ditta individuale, di far
osservare ai propri autisti le disposizioni dell’ORL1 concernenti lo
scaricamento dei dati dell’odocronografo digitale; l’autorità gli rimprovera
inoltre di aver omesso di conservare tutta la documentazione in modo conforme
alle prescrizioni.
La decisione impugnata trae
origine da un rapporto di contravvenzione allestito nell’ambito di un controllo
aziendale avvenuto il 21 gennaio 2009 ad opera di agenti della Polizia
cantonale, Reparto del traffico-ufficio OLR, i quali hanno precisato quanto
segue:
“(…) durante il controllo
aziendale abbiamo constatato che dai veicoli equipaggiati con odocronografo
digitale non erano mai stati scaricati i dati necessari. Inoltre come iscritto
sul rapporto di controllo aziendale (sottoscritto dall’insorgente, ndr),
la documentazione era archiviata per veicolo e non per autista come dispone
l’Ordinanza Lavoro Riposo”.
(cfr. rapporto di
contro-osservazioni 20 aprile 2009, sul quale il ricorrente è rimasto silente
nonostante il termine assegnatogli da questo giudice).
4.
L’insorgente nel proprio
gravame si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“Con la presente si
contesta la cifra di CHF 1'840.- che per il sottoscritto sembra sproporzionata,
perché di fatto, gli agenti preposti al controllo hanno potuto controllare
tutta la documentazione, non come scritto nella decisione ‘omessa’, ma bensì
solo scaricato i dati delle carte conducenti in ritardo. Ribadisco dunque di
non aver omesso niente, ma bensì, come scritto, colpevole solo di aver
scaricato i dati in ritardo”.
5.
In concreto, al
ricorrente non viene rimproverato il fatto che i suoi conducenti non abbiano fatto
uso dei mezzi di controllo, bensì che non hanno scaricato i dati dall’odocronografo
digitale e che gli stessi non sono stati conservati secondo le vigenti
disposizioni, ovvero non sono stati ordinati per conducente, ma unicamente per
veicolo, circostanze che egli a ben vedere non contesta.
Così stando le cose,
entrambi gli addebiti mossigli in qualità di responsabile OLR della ditta risultano
fondati.
6.
Quo alla commisurazione
della multa, la stessa, tenuto conto del numero di autisti coinvolti e del
lasso di tempo che entra in considerazione, risulta confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa (negligenza) e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
La generica doglianza circa la
mancata proporzionalità della pena non è sufficiente per giustificare
qualsivoglia riduzione. In difetto di ulteriori elementi che attestino la sua
situazione finanziaria, non vi è quindi spazio per scostarsi dalla decisione
impugnata.
Rimane comunque salva la
facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione al competente ufficio incassi.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 56, 103, 106 cpv. 1
LCStr; 16a, 18, 21 cpv. 2 e 4 OLR1; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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