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Decisione

30.2009.77

Omettere, quale responsabile della ditta, di far osservare ai propri autisti le disposizioni dell'OLR1 concernenti lo scaricamento dei dati dell'odocronografo digitale. Omettere pure di conservare tut

6 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 20 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle

spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"Ha omesso, quale

responsabile della ditta __________, di far osservare ai propri autisti le

disposizioni dell’OLR1 concernenti lo scaricamento dei dati dell’odocronografo

digitale. Ha pure omesso di conservare tutta la documentazione in modo conforme

alle prescrizioni”.

Fatti accertati il 21

settembre 2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 56, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 16a, 18, 21 cpv. 2 e 4 OLR1.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendo in sostanza una riduzione della multa.

C. La , con comunicazione

22 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo

giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 16a OLR1 se il veicolo è provvisto di odocronografo digitale, i

datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono provvedere affinché i dati siano scaricati dalla memoria dell’odocronografo e

caricati su un supporto di memorizzazione esterno (lett. a).

Essi

devono inoltre conservare, per tre anni, ordinati per conducente, presso la

sede dell’azienda, tutti i dati scaricati sia dalla memoria dell’odocronografo

digitale sia dalle carte del conducente e dell’azienda e le rispettive copie di

sicurezza (art. 18 cpv. 3 lett. b OLR1).

Chiunque

viola le disposizioni sul controllo (art. 13–18) è punito con la multa

(art. 21 cpv. 2 OLR1; sulla base dell’art. 103 cpv. 1 LCStr che conferisce

facoltà al Consiglio federale di comminare la multa alle persone che violano le

sue prescrizioni di esecuzione alla LCStr).

3.

La

CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di

aver omesso, quale responsabile dell’omonima ditta individuale, di far

osservare ai propri autisti le disposizioni dell’ORL1 concernenti lo

scaricamento dei dati dell’odocronografo digitale; l’autorità gli rimprovera

inoltre di aver omesso di conservare tutta la documentazione in modo conforme

alle prescrizioni.

La decisione impugnata trae

origine da un rapporto di contravvenzione allestito nell’ambito di un controllo

aziendale avvenuto il 21 gennaio 2009 ad opera di agenti della Polizia

cantonale, Reparto del traffico-ufficio OLR, i quali hanno precisato quanto

segue:

“(…) durante il controllo

aziendale abbiamo constatato che dai veicoli equipaggiati con odocronografo

digitale non erano mai stati scaricati i dati necessari. Inoltre come iscritto

sul rapporto di controllo aziendale (sottoscritto dall’insorgente, ndr),

la documentazione era archiviata per veicolo e non per autista come dispone

l’Ordinanza Lavoro Riposo”.

(cfr. rapporto di

contro-osservazioni 20 aprile 2009, sul quale il ricorrente è rimasto silente

nonostante il termine assegnatogli da questo giudice).

4.

L’insorgente nel proprio

gravame si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“Con la presente si

contesta la cifra di CHF 1'840.- che per il sottoscritto sembra sproporzionata,

perché di fatto, gli agenti preposti al controllo hanno potuto controllare

tutta la documentazione, non come scritto nella decisione ‘omessa’, ma bensì

solo scaricato i dati delle carte conducenti in ritardo. Ribadisco dunque di

non aver omesso niente, ma bensì, come scritto, colpevole solo di aver

scaricato i dati in ritardo”.

5.

In concreto, al

ricorrente non viene rimproverato il fatto che i suoi conducenti non abbiano fatto

uso dei mezzi di controllo, bensì che non hanno scaricato i dati dall’odocronografo

digitale e che gli stessi non sono stati conservati secondo le vigenti

disposizioni, ovvero non sono stati ordinati per conducente, ma unicamente per

veicolo, circostanze che egli a ben vedere non contesta.

Così stando le cose,

entrambi gli addebiti mossigli in qualità di responsabile OLR della ditta risultano

fondati.

6.

Quo alla commisurazione

della multa, la stessa, tenuto conto del numero di autisti coinvolti e del

lasso di tempo che entra in considerazione, risulta confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa (negligenza) e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

La generica doglianza circa la

mancata proporzionalità della pena non è sufficiente per giustificare

qualsivoglia riduzione. In difetto di ulteriori elementi che attestino la sua

situazione finanziaria, non vi è quindi spazio per scostarsi dalla decisione

impugnata.

Rimane comunque salva la

facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione al competente ufficio incassi.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 56, 103, 106 cpv. 1

LCStr; 16a, 18, 21 cpv. 2 e 4 OLR1; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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