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Decisione

30.2009.8

Consentire l'accesso ad avventori minorenni; servire bavende alcooliche a minorenni; gerenza irregolare; mancata richiesta dell'autorizzazione alla gerenza provvisoria

26 luglio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

19 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 3'750.- oltre alla tassa

di giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 150.- per i seguenti motivi:

- per aver consentito che

venissero servite bevande alcoliche a sette avventori minorenni;

- per aver consentito

l’accesso a undici avventori minorenni;

- per non aver notificato al

competente Ufficio permessi la propria sostituzione provvisoria a seguito di

assenza (maternità) dal 31.07.2007 al 15.01.2008;

- per aver svolto una

gerenza irregolare, ritenuto che la sua presenza giornaliera, dal 16.01.2008 al

30.04.2008, pari ad 1 ora, non era conforme alle vigenti disposizioni in

materia di esercizi pubblici (con riferimento al rapporto di contravvenzione 28

agosto 2008).

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29, 37 cpv. 1, 47, 50 lett. b, 53 e 66 Les pubb; art.

80, 81, 82, 87 e 88 RLes pubb.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento; in subordine, per quanto concerne le presunte bevande

alcoliche servite ai minorenni, postula il contraddittorio orale delle persone

verbalizzate dall’autorità inquirente e l’ultimazione dell’istruttoria,

segnatamente l’audizione di un bambino di sei anni presente all’interno

dell’esercizio pubblico al momento del controllo, l’acquisizione delle

autorizzazioni del magistrato dei minorenni a procedere all’interrogatorio dei

minorenni senza la presenza di una terza persona, come pure l’edizione degli

atti relativi alle sanzioni inflitte agli autori materiali del presunto reato e

ai provvedimenti presi sotto il profilo del diritto famigliare.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerando in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Preliminarmente, è necessario

chinarsi sulle censure d’ordine sollevate dalla ricorrente.

L’insorgente lamenta,

innanzitutto, un vizio nella notificazione della decisione, in quanto

l’autorità di prime cure ha intimato la decisione a lei nonostante fosse

rappresentata da un avvocato; la decisione avrebbe dunque dovuto essere

notificata al legale e non a lei direttamente.

La notifica

degli atti giudiziari ai rappresentanti delle parti costituisce un principio

generale, ribadito peraltro espressamente in più ambiti dalle legislazioni

cantonali e federale. In particolare, per i procedimenti penali e penali amministrativi

ticinesi, tale modo di intimazione è prescritto dall'art. 120 cpv. 4 del Codice

di procedura civile, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 7 cpv. 2 CPP,

ritenuto che il CPP costituisce la legge suppletiva alla LPContr.

La notificazione è considerata

irregolare se una decisione viene comunicata

direttamente al rappresentato, anziché al patrocinatore (DTF 110 V 389 consid.

2b; 99 V 177 consid. 3).

La giurisprudenza considera altresì che una notificazione difettosa non può

cagionare alla parte alcun pregiudizio (DTF

113 Ib 296 cons. 2c).

Nella fattispecie, la

ricorrente non ha subito nessuno svantaggio, il ricorso – da lei personalmente

inoltrato, ma con ogni verosimiglianza allestito da un giurista – essendo

tempestivo e le argomentazioni presentate pertinenti alla presente procedura. La

censura va quindi respinta.

Considerandi

2.

In secondo luogo, viene eccepita

una carente motivazione della decisione impugnata da parte della CRTE 1 e di

conseguenza una violazione del diritto di essere sentito.

La portata del diritto di

essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di

procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque

rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost. (DTF 121 I 56 consid.

2a, riferito all'art. 4 vCost.).

Ora, la LPcontr non contiene

nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue

decisioni. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito

sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative,

fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione

è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi

che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone

quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore. La

motivazione addotta deve infatti permettere all’interessato di rendersi conto

della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non

da ultimo nell’ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 I 232 consid.

3.

; 126 I 97 consid. 2b). L'ampiezza della motivazione non può essere

stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto

dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata

(DTF 122 IV 14 consid. 2c).

Nel caso concreto, contrariamente

a quanto assume la ricorrente, l’autorità di prime cure ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver

esaminato gli atti e fatto esplicito rinvio al rapporto di contravvenzione che

contempla le varie imputazioni ascrittele, l’autorità ha precisato i punti

essenziali ai fini del giudizio, ponendo quindi la multata nella condizione di

esercitare compiutamente il proprio diritto di ricorso all’istanza superiore

(cfr. DTF 117 Ib 64 cons. 4), condizione che nella fattispecie è data. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi

dell'art. 29 Cost.

La

censura si rivela pertanto priva di fondamento.

3.

La multata si duole pure della mancanza di numerosi

documenti agli atti, più precisamente gli interrogatori del bambino di sei anni

presente all’interno del locale notturno, l’autorizzazione del magistrato dei

minorenni e i rapporti inerenti ad altri presunti interventi effettuati dalla

polizia nell’esercizio pubblico in questione, chiedendo quindi l’annullamento

della multa o, in via subordinata, l’assunzione di tali mezzi di prova in

questa sede.

Per

quanto concerne eventuali precedenti interventi di polizia, va subito detto che,

sebbene il rapporto di intervento 18 luglio 2008 contempli una vaga e generica

affermazione in tal senso, non risulta affatto che l’autorità dipartimentale

abbia preso in considerazione qualsivoglia comportamento recidivante nell’emanazione

della querelata decisione.

Non

giova pertanto all’insorgente lamentarsi di non aver potuto visionare tali

documenti, che non sono presenti nell’incarto giacché di nessuna pertinenza con

il procedimento in corso. Per lo stesso motivo, un’istruttoria su questo

aspetto va qui negata.

Per

quanto attiene all’autorizzazione a procedere all’audizione dei minorenni, da

informazioni assunte da questo giudice direttamente presso il Magistrato dei

minorenni la stessa è stata rilasciata oralmente (in ossequio all’art. 20 cpv.

3.

Legge sulla magistratura dei minorenni dell’8 marzo 1999, che non prevede una

forma particolare e che può senz’altro trovare applicazione anche in ambito

penale amministrativo) laddove non era presente un genitore o è sopraggiunto in

seguito; così stando le cose, occorre ammettere che gli interrogatori dei

minorenni – sentiti per di più in veste di testimoni e non già poiché rei di

chissà quale reato nell’ambito della legislazione sugli esercizi pubblici – sono

stati effettuati correttamente.

Relativamente

al bambino di sei anni, se da un lato non stupisce certo l’assenza di verbali,

dall’altro lato non si può che constatare come le circostanze legate alla sua

presenza nel locale non siano state minimamente vagliate, ragion per cui un

eventuale rimprovero in merito si rivelerebbe infondato. A non avere dubbi, l’assenza

di istruttoria su tale fatto non permette di giungere a un annullamento della decisione.

Tale argomento è semmai rilevante nell’ambito della commisurazione della pena.

4.

Infine,

l’insorgente si lamenta di una violazione dell’art. 6 CEDU poiché gli è stata

negata la richiesta di contraddittorio orale con l’agente __________, estensore

del rapporto di intervento, con i minorenni trovati nel locale, i quali

sarebbero stati, a suo dire, sentiti in qualità di autori e avrebbero quindi

tentato di scaricare sugli altri le colpe, e, infine, con i genitori del

bambino di sei anni.

In

particolare, la ricorrente sostiene che il contraddittorio orale con l’agente __________

avrebbe permesso di ottenere delle spiegazioni sul rapporto di segnalazione da

lui redatto, che conterrebbe “delle cose assolutamente non vere”,

laddove rimprovera all’insorgente una conduzione naïf del locale e una

presunta recidiva.

Se

non che la decisione della CRTE 1 verte unicamente sui fatti che emergono dagli

interrogatori, compresi quello dell’insorgente e del di lei convivente, descritti

nel rapporto di contravvenzione, ma non già sulle considerazioni espresse nel

rapporto di segnalazione datato 18 luglio 2008 (che come tale non costituisce

neppure un mezzo di prova). Come si evince dalla decisione medesima l’autorità

di prime cure non ha ritenuto né una gestione “naif”, né una recidiva,

circostanze che non hanno pertanto avuto influenza per la determinazione della

sanzione. Non c’era dunque interesse a chiarire degli elementi non pertinenti

al fine del giudizio.

Per

quel che è del contraddittorio chiesto con i genitori del bambino di sei anni,

lo stesso non è suscettibile di portare chiarimenti utili per il giudizio. Come

già spiegato, questo fatto non può essere imputato alla ricorrente, in quanto la

circostanza non è suffragata da alcun verbale di polizia.

Per

quanto riguarda gli altri minorenni, come esposto al considerando precedente,

occorre anzitutto rilevare che gli interrogatori erano stati autorizzati,

laddove necessario, dal Magistrato dei minorenni (come peraltro menzionato nei relativi

verbali) e quindi risultano perfettamente validi.

Quanto

contenuto in tali verbali è stato portato alla conoscenza della ricorrente, la

quale ha avuto modo di prendere compiutamente posizione in merito nel pieno

rispetto del suo diritto di essere sentita. L’autorità di prime cure ha quindi

considerato che il contraddittorio non fosse suscettibile di recare chiarimenti

di rilievo. Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto preteso in sede di

osservazioni (alle quali rinvia nel gravame), i minorenni sono stati sentiti in

veste di testimoni (alcuni di essi clienti abituali del locale), ragion per cui

non si vede quale motivo avrebbero avuto per scaricare eventuali colpe su di

lei; d’altronde, per sua stessa ammissione, gli agenti di sicurezza addetti al

controllo delle persone in entrata non hanno disposizioni particolari (cfr.

verbale d'interrogatorio 30 aprile 2008, pag. 3 in basso). In sostanza, l’autorità di prime cure, rifiutando il contraddittorio richiesto, ha di

fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, che consente di rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile

risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in

fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V

162.

consid. 1d). Tale apprezzamento può senz’altro essere confermato in questa

sede, anche per quanto attiene alle ulteriori prove richieste.

In

concreto, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, le prove

offerte dalla ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito del

giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da

permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.

Nulla

osta pertanto all'esame del ricorso nel merito sulla base degli atti (comprensivi

del rapporto di intervento 18 luglio 2008 e dei verbali di interrogatorio

richiamati d’ufficio da questo giudice e già in possesso dell’insorgente) a

norma dell’art. 12 LPContr.

5.

Giusta

l’art. 47 Les pubb l’accesso ai locali notturni è vietato alle persone di età

inferiore agli anni diciotto.

L’art. 50 lett. b Les pubb

sancisce inoltre che il gerente non deve fornire bevande alcoliche alle persone

di età inferiore ai diciotto anni. Più in generale egli assicura, con la sua

presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando

in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela,

l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb) ed è la persona

fisica responsabile verso l'Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del

regolamento (art. 80 RLes pubb).

Il gerente è tenuto per

principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in

proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb, cui l'art. 53 cpv. 2

Les pubb rinvia). Egli è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e

della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate

vicinanze (art. 53 cpv. 1 Les pubb).

In

caso di impedimento temporaneo non superiore al mese (vacanza, breve malattia,

servizio militare ecc.) l’art. 87 cpv. 1 RLes pubb impone al gerente di farsi

sostituire, rispettivamente al gestore di sostituirlo, con una persona di sua

fiducia. Per periodi di assenza superiori al mese deve essere richiesta la

gerenza provvisoria di cui all’art. 88 RLes pubb (art. 87 cpv. 3 RLes pubb).

Per l’art. 66 cpv. 1 Les pubb

le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una

multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme

della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le

contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art.

50.

è fissato a fr. 200.-.

Sono punibili il gestore, il

gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (cpv. 2).

6.

In applicazione di

suddette norme legali, la CRTE 1 rimprovera alla ricorrente di aver consentito

l’accesso a undici minorenni all’interno dell’esercizio pubblico, di aver

consentito che venissero servite delle bevande alcoliche a sette persone di età

inferiore ai 18 anni, di non aver notificato all’Ufficio permessi la propria

sostituzione provvisoria a seguito di assenza per maternità dal 31 luglio 2007

al 15 gennaio 2008 e di non aver garantito una presenza giornaliera conforme

alle vigenti disposizioni dal 16 gennaio al 30 aprile 2008.

7.

L’insorgente,

in sede di ricorso, non contesta né la gerenza irregolare, né la mancata

richiesta tendente a ottenere l’autorizzazione di gerenza provvisoria

dell’autorità. In proposito le osservazioni 26 settembre 2008 presentate dalla

multata inerenti a tali addebiti sono state parzialmente accolte dalla CRTE 1,

che ne ha tenuto conto nell’ambito della commisurazione della multa. Tali fatti

non sono dunque contestati in questa sede.

Per

quanto attiene agli ulteriori addebiti, la ricorrente invoca il principio “nulla

poena sine lege”. Ritiene che la norma inerente alle bevande alcoliche così

inserita nella legge non concerne direttamente l’esercente, bensì il

consumatore minorenne. Allo stesso modo, pur senza contestare la presenza dei

avventori minorenni all’interno del locale, sostiene che il divieto è rivolto

agli avventori stessi e non all’esercente. Ella assevera che “addirittura

mancherebbe il concorso di reato, sancito espressamente all’art. 66 LEP [recte:

Les pubb, poiché l’abbreviazione LEp sta per legge sulle epidemie] e di cui

è chiesta edizione e spiegazione”; in sostanza, la multa non sarebbe

corretta poiché andavano parimenti puniti gli autori materiali, cioè i

minorenni.

La

ricorrente asserisce inoltre che la multa non doveva esserle addebitata, non

essendo stata lei a servire le bevande alcoliche. Soggiunge che non è stato

dimostrato che le stesse siano state consumate all’interno dell’esercizio

pubblico.

8.

In

concreto, l’argomentazione “nulla poena sine lege” va respinta siccome

manifestamente infondata.

A norma dell’art. 80 RLes pubb “il gerente è la persona

fisica responsabile verso l’Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del

regolamento”; secondo l’art. 66 Les pubb le infrazioni alla legge e al

regolamento sono punite con la multa, il capoverso 2 di questa disposizione

sancisce invece la punibilità del gerente. Orbene, qualora gli addebiti fossero

confermati, occorrerebbe ammettere che la ricorrente non ha garantito il

rispetto della legislazione sugli esercizi pubblici, più precisamente degli

art. 47 e 50 Les pubb e di conseguenza sarebbe punibile sulla base dell’art. 66

Les pubb.

La

base legale esiste e consacra chiaramente la responsabilità penale di

determinate persone che, in funzione del ruolo che svolgono, si trovano in una

posizione di garante nel far rispettare le prescrizioni legali; questo è senza

dubbio il caso per quanto concerne la gerente.

9.

Va

inoltre rilevato che l’art. 66 Les pubb non prescrive la necessità di un

concorso di reato; il principio cardine in diritto penale è che ognuno risponde

delle proprie azioni e/o omissioni sicché il

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale

federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). A titolo abbondanziale, va pure ribadito che minorenni sono

stati interrogati in qualità di testimoni e non già quali autori di chissà

quale infrazione alla legislazione sugli esercizi pubblici.

Ma quand’anche fossero stati presi provvedimenti nei loro

confronti, gli stessi non avrebbero alcuna ripercussione sulla presente

procedura. Anche questo argomento è dunque volto all’insuccesso.

10.

Quanto

alla materialità delle infrazioni ascrittele, la ricorrente di fatto non contesta

gli accertamenti esperiti dall’autorità inquirente (salvo l’episodio relativo

al bambino di sei anni, non oggetto di istruttoria, di cui già si è detto).

In

merito alle bevande alcoliche, ella si giustifica asserendo di non aver

personalmente servito da bere ai minorenni; soggiunge inoltre che non è stato

comprovato che le bevande alcoliche siano state consumate all’interno

dell’esercizio pubblico.

Innanzitutto,

come emerge dalle dichiarazioni di due delle tre avventrici minorenni che hanno

consumato alcool, le bevande sono state da loro personalmente acquistate, senza

alcuna verifica dell’età (__________, verbale d'interrogatorio 26 aprile 2008,

pag. 2: “la singola consumazione, ovvero la birra, l’ho pagata CHF 10.- e la

tequila CHF 7.-”; __________, verbale d'interrogatorio 26 aprile 2008:

“A precisa domanda rispondo che non mi hanno chiesto i documenti neppure quando

mi hanno venduto la birra”).

Poco

importa dove sia avvenuta la consumazione.

Ciò

posto, come rettamente considerato dall’autorità di primo grado, l’applicazione

combinata degli art. 50 Les pubb, 80 e 81 RLes pubb, consente di stabilire che

il gerente è responsabile per la fornitura di bevande alcoliche a minorenni anche

da parte del personale impiegato nell’esercizio pubblico, stante il suo obbligo

di garantire il rispetto delle normative sugli esercizi pubblici e di curare

l’istruzione del personale. Tenuto conto di

quanto precede e dello scopo che il divieto di bevande alcoliche a minorenni

intende perseguire (salute pubblica, tutela dei minorenni, prevenzione ecc.),

l’art. 50 Les pubb – che da un’interpretazione puramente letterale sembrerebbe

concernere unicamente la fornitura da parte del gerente e non anche dei suoi

collaboratori – va interpretato in senso lato e dunque non alla lettera, poiché

così facendo vi è il rischio di venir meno alla ratio legis.

Il

gerente è quindi tenuto a mettere in atto tutti i provvedimenti volti a

garantire il rispetto della legge, segnatamente a impartire le necessarie

direttive ai propri collaboratori per scongiurare che siano fornite bevande

alcoliche a minorenni. Egli non può tuttavia limitarsi

a istruire il personale delegandogli ogni responsabilità e in questo modo

discolparsi da un’eventuale violazione delle norme vigenti ma, in virtù del

predetto obbligo legale, è tenuto a controllare che le sue istruzioni vengano

eseguite correttamente. Ciò che non è avvenuto

nel caso concreto. In effetti, dalle dichiarazioni convergenti dell’insorgente,

come pure del suo convivente __________, direttore della discoteca, emerge

invero che nonostante sia chiaro a tutti che non devono essere servite bevande

alcoliche a minorenni non vi è alcuna direttiva o misura particolare per

evitare che ciò non avvenga; addirittura, ella ha dichiarato – seppur in

generale – di non sapere se anche i collaboratori fossero autorizzati a

richiedere un documento di legittimazione, motivo per cui è ragionevole credere

che non abbia fornito istruzioni in tal senso. D’altronde il compagno stesso

ignorava che vi fosse questa possibilità, affermando che: “Ora che ho preso

atto che possiamo chiedere il documento a qualsiasi persona che entra in discoteca,

darò disposizioni in merito con particolare riferimento a persone a noi non

conosciute”; cfr. verbale 30 aprile 2008, pag. 2).

Sulla

presenza di avventori minorenni la ricorrente nel gravame si limita ad

accennare al fatto che dalla televisione si sarebbe potuto appurare che vi sono

minorenni che utilizzano i documenti di identità dei fratelli o delle sorelle

maggiori per entrare in discoteca; a mente di questo giudice tale circostanza,

quand’anche dovesse corrispondere al vero, non è di alcun pregio, in quanto

dalle testimonianze unanime dei minorenni emerge che non vi sono controlli.

Del

resto, in sede di interrogatorio, l’insorgente medesima ha affermato che: “gli

agenti di sicurezza (ai quali, sempre per suo dire, spetta il controllo di

chi entra, vale a dire se maggiorenne o minorenne o comunque in uno stato

fisico corretto, ndr) non hanno disposizioni particolari anche perché il

signor __________ ebbe a dirmi che loro non possono chiedere i documenti a

tutti” (cfr. verbale 30 aprile 2008, pag. 3).

Allo

stesso modo, il compagno ha affermato che: “nessuno specificatamente ha il

compito di controllare l’entrata dei clienti, vale a dire nessuno ha ricevuto

incarico di chiedere l’età o il documento ad un cliente. Faccio comunque notare

che tutti sanno che devono impedire l’entrata in discoteca a minorenni o a

persone già visibilmente ubriache” (cfr. verbale d'interrogatorio 30 aprile

2008, pag. 2). L’unico accorgimento apparentemente adottato per scoraggiare

l’avvento di minorenni riguarderebbe la scelta musicale del locale, misura

tuttavia insufficiente.

In

definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni

suscettibili di sovvertire gli accertamenti esperiti o sminuire la sua

responsabilità, per il che gli addebiti vanno confermati.

11.

Nella

commisurazione della multa occorre ritenere che la presenza del bambino di sei

anni non è stata correttamente accertata e che dai documenti agli atti risulta

che solo due minorenni hanno personalmente acquistato bevande alcoliche (cfr.

verbali d’interrogatorio 26 aprile 2008 di __________ e __________).

Da un

terzo verbale d’interrogatorio (26 aprile 2008 di __________) si evince poi,

oltre alla totale assenza di controlli circa l’età degli avventori, che

un’altra minorenne ha consumato una bevanda alcolica; tuttavia la stessa è

stata acquistata da un amico (tale “__________”), di cui non si conoscono le

generalità né tanto meno se fosse maggiorenne. Ora, per quanto riguarda

il divieto sancito dall’art. 50 lett. b Les pubb, si osserva che tale norma istituisce

l’obbligo di verificare a chi si forniscono bevande alcoliche e non, in linea

di principio, chi poi le consuma

La

multa inflitta deve di conseguenza essere ridimensionata.

Tuttavia,

nel determinarne l’ammontare, pur tenendo conto che l’insorgente non ha

precedenti e che l’imputazione relativa alla presenza di minorenni all’interno

del locale notturno va confermata per dieci avventori e non undici e

l’imputazione concernente il consumo di bevande alcoliche da parte di minorenni

deve essere ritenuta solo per tre avventori e non sette, non si può dimenticare

che la ricorrente non ha fornito qualsivoglia direttiva ai propri collaboratori

in merito all’accesso di minori e alla consegna a loro di bevande alcoliche

(cosa che neppure avrebbe dovuto poter avvenire ritenuto che l’esercizio

pubblico era off limits per i minorenni), non potendo di conseguenza neppure

controllare il rispetto delle stesse. In sostanza non ha quindi fatto nulla per

impedire la violazione della legge accettando con la sua colpevole inattività

l’eventualità che ciò avvenisse.

Non

si può neppure ignorare che non si trattava di una situazione eccezionale,

perché diversi minorenni hanno affermato di essere clienti abituali del locale.

Infine, sia il periodo di gerenza irregolare sia quello per il quale

l’insorgente avrebbe dovuto richiedere la sostituzione non risultano essere

brevi.

Tutto

ben ponderato una multa di fr. 3'000.- risulta confacentemente

proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso, seppur per altri

motivi, deve pertanto essere accolto nella misura che precede, con conseguente

adeguamento degli oneri di primo grado.

L’esito

del ricorso induce a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte, tenuto

tuttavia conto delle numerose argomentazioni addotte che hanno richiesto una

ricerca non indifferente (art. 15 LPcontr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art 47, 50 lett. b, 53 e 66

Les pubb; art. 80, 81, 82, 87 e 88 RLes pubb; art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 3'000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 600.- e

alle spese di fr. 150.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 400.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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