30.2009.8
Consentire l'accesso ad avventori minorenni; servire bavende alcooliche a minorenni; gerenza irregolare; mancata richiesta dell'autorizzazione alla gerenza provvisoria
26 luglio 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2009.8
Data decisione, Autorità:
26.07.2010, PRPEN
Titolo:
Consentire l'accesso ad avventori minorenni; servire bavende alcooliche a minorenni; gerenza irregolare; mancata richiesta dell'autorizzazione alla gerenza provvisoria
GERENTE
MINORENNI
art. 47 LESPUBB
art. 50 let. b LESPUBB
art. 53 LESPUBB
art. 66 LESPUBB
Incarto
n.
30.2009.8
Bellinzona
26
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elisa
Bagnaia in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 gennaio 2009 presentato
da
Marijana RI 1
contro
la decisione
19 dicembre 2008 n. (401) 08 194/205 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 3 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
19 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 3'750.- oltre alla tassa
di giustizia di fr. 800.- e alle spese di fr. 150.- per i seguenti motivi:
- per aver consentito che
venissero servite bevande alcoliche a sette avventori minorenni;
- per aver consentito
l’accesso a undici avventori minorenni;
- per non aver notificato al
competente Ufficio permessi la propria sostituzione provvisoria a seguito di
assenza (maternità) dal 31.07.2007 al 15.01.2008;
- per aver svolto una
gerenza irregolare, ritenuto che la sua presenza giornaliera, dal 16.01.2008 al
30.04.2008, pari ad 1 ora, non era conforme alle vigenti disposizioni in
materia di esercizi pubblici (con riferimento al rapporto di contravvenzione 28
agosto 2008).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 37 cpv. 1, 47, 50 lett. b, 53 e 66 Les pubb; art.
80, 81, 82, 87 e 88 RLes pubb.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento; in subordine, per quanto concerne le presunte bevande
alcoliche servite ai minorenni, postula il contraddittorio orale delle persone
verbalizzate dall’autorità inquirente e l’ultimazione dell’istruttoria,
segnatamente l’audizione di un bambino di sei anni presente all’interno
dell’esercizio pubblico al momento del controllo, l’acquisizione delle
autorizzazioni del magistrato dei minorenni a procedere all’interrogatorio dei
minorenni senza la presenza di una terza persona, come pure l’edizione degli
atti relativi alle sanzioni inflitte agli autori materiali del presunto reato e
ai provvedimenti presi sotto il profilo del diritto famigliare.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerando in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Preliminarmente, è necessario
chinarsi sulle censure d’ordine sollevate dalla ricorrente.
L’insorgente lamenta,
innanzitutto, un vizio nella notificazione della decisione, in quanto
l’autorità di prime cure ha intimato la decisione a lei nonostante fosse
rappresentata da un avvocato; la decisione avrebbe dunque dovuto essere
notificata al legale e non a lei direttamente.
La notifica
degli atti giudiziari ai rappresentanti delle parti costituisce un principio
generale, ribadito peraltro espressamente in più ambiti dalle legislazioni
cantonali e federale. In particolare, per i procedimenti penali e penali amministrativi
ticinesi, tale modo di intimazione è prescritto dall'art. 120 cpv. 4 del Codice
di procedura civile, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 7 cpv. 2 CPP,
ritenuto che il CPP costituisce la legge suppletiva alla LPContr.
La notificazione è considerata
irregolare se una decisione viene comunicata
direttamente al rappresentato, anziché al patrocinatore (DTF 110 V 389 consid.
2b; 99 V 177 consid. 3).
La giurisprudenza considera altresì che una notificazione difettosa non può
cagionare alla parte alcun pregiudizio (DTF
113 Ib 296 cons. 2c).
Nella fattispecie, la
ricorrente non ha subito nessuno svantaggio, il ricorso – da lei personalmente
inoltrato, ma con ogni verosimiglianza allestito da un giurista – essendo
tempestivo e le argomentazioni presentate pertinenti alla presente procedura. La
censura va quindi respinta.
Considerandi
2.
In secondo luogo, viene eccepita
una carente motivazione della decisione impugnata da parte della CRTE 1 e di
conseguenza una violazione del diritto di essere sentito.
La portata del diritto di
essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di
procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque
rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost. (DTF 121 I 56 consid.
2a, riferito all'art. 4 vCost.).
Ora, la LPcontr non contiene
nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue
decisioni. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito
sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative,
fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione
è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi
che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone
quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore. La
motivazione addotta deve infatti permettere all’interessato di rendersi conto
della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non
da ultimo nell’ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 I 232 consid.
3.
; 126 I 97 consid. 2b). L'ampiezza della motivazione non può essere
stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto
dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata
(DTF 122 IV 14 consid. 2c).
Nel caso concreto, contrariamente
a quanto assume la ricorrente, l’autorità di prime cure ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver
esaminato gli atti e fatto esplicito rinvio al rapporto di contravvenzione che
contempla le varie imputazioni ascrittele, l’autorità ha precisato i punti
essenziali ai fini del giudizio, ponendo quindi la multata nella condizione di
esercitare compiutamente il proprio diritto di ricorso all’istanza superiore
(cfr. DTF 117 Ib 64 cons. 4), condizione che nella fattispecie è data. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi
dell'art. 29 Cost.
La
censura si rivela pertanto priva di fondamento.
3.
La multata si duole pure della mancanza di numerosi
documenti agli atti, più precisamente gli interrogatori del bambino di sei anni
presente all’interno del locale notturno, l’autorizzazione del magistrato dei
minorenni e i rapporti inerenti ad altri presunti interventi effettuati dalla
polizia nell’esercizio pubblico in questione, chiedendo quindi l’annullamento
della multa o, in via subordinata, l’assunzione di tali mezzi di prova in
questa sede.
Per
quanto concerne eventuali precedenti interventi di polizia, va subito detto che,
sebbene il rapporto di intervento 18 luglio 2008 contempli una vaga e generica
affermazione in tal senso, non risulta affatto che l’autorità dipartimentale
abbia preso in considerazione qualsivoglia comportamento recidivante nell’emanazione
della querelata decisione.
Non
giova pertanto all’insorgente lamentarsi di non aver potuto visionare tali
documenti, che non sono presenti nell’incarto giacché di nessuna pertinenza con
il procedimento in corso. Per lo stesso motivo, un’istruttoria su questo
aspetto va qui negata.
Per
quanto attiene all’autorizzazione a procedere all’audizione dei minorenni, da
informazioni assunte da questo giudice direttamente presso il Magistrato dei
minorenni la stessa è stata rilasciata oralmente (in ossequio all’art. 20 cpv.
3.
Legge sulla magistratura dei minorenni dell’8 marzo 1999, che non prevede una
forma particolare e che può senz’altro trovare applicazione anche in ambito
penale amministrativo) laddove non era presente un genitore o è sopraggiunto in
seguito; così stando le cose, occorre ammettere che gli interrogatori dei
minorenni – sentiti per di più in veste di testimoni e non già poiché rei di
chissà quale reato nell’ambito della legislazione sugli esercizi pubblici – sono
stati effettuati correttamente.
Relativamente
al bambino di sei anni, se da un lato non stupisce certo l’assenza di verbali,
dall’altro lato non si può che constatare come le circostanze legate alla sua
presenza nel locale non siano state minimamente vagliate, ragion per cui un
eventuale rimprovero in merito si rivelerebbe infondato. A non avere dubbi, l’assenza
di istruttoria su tale fatto non permette di giungere a un annullamento della decisione.
Tale argomento è semmai rilevante nell’ambito della commisurazione della pena.
4.
Infine,
l’insorgente si lamenta di una violazione dell’art. 6 CEDU poiché gli è stata
negata la richiesta di contraddittorio orale con l’agente __________, estensore
del rapporto di intervento, con i minorenni trovati nel locale, i quali
sarebbero stati, a suo dire, sentiti in qualità di autori e avrebbero quindi
tentato di scaricare sugli altri le colpe, e, infine, con i genitori del
bambino di sei anni.
In
particolare, la ricorrente sostiene che il contraddittorio orale con l’agente __________
avrebbe permesso di ottenere delle spiegazioni sul rapporto di segnalazione da
lui redatto, che conterrebbe “delle cose assolutamente non vere”,
laddove rimprovera all’insorgente una conduzione naïf del locale e una
presunta recidiva.
Se
non che la decisione della CRTE 1 verte unicamente sui fatti che emergono dagli
interrogatori, compresi quello dell’insorgente e del di lei convivente, descritti
nel rapporto di contravvenzione, ma non già sulle considerazioni espresse nel
rapporto di segnalazione datato 18 luglio 2008 (che come tale non costituisce
neppure un mezzo di prova). Come si evince dalla decisione medesima l’autorità
di prime cure non ha ritenuto né una gestione “naif”, né una recidiva,
circostanze che non hanno pertanto avuto influenza per la determinazione della
sanzione. Non c’era dunque interesse a chiarire degli elementi non pertinenti
al fine del giudizio.
Per
quel che è del contraddittorio chiesto con i genitori del bambino di sei anni,
lo stesso non è suscettibile di portare chiarimenti utili per il giudizio. Come
già spiegato, questo fatto non può essere imputato alla ricorrente, in quanto la
circostanza non è suffragata da alcun verbale di polizia.
Per
quanto riguarda gli altri minorenni, come esposto al considerando precedente,
occorre anzitutto rilevare che gli interrogatori erano stati autorizzati,
laddove necessario, dal Magistrato dei minorenni (come peraltro menzionato nei relativi
verbali) e quindi risultano perfettamente validi.
Quanto
contenuto in tali verbali è stato portato alla conoscenza della ricorrente, la
quale ha avuto modo di prendere compiutamente posizione in merito nel pieno
rispetto del suo diritto di essere sentita. L’autorità di prime cure ha quindi
considerato che il contraddittorio non fosse suscettibile di recare chiarimenti
di rilievo. Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto preteso in sede di
osservazioni (alle quali rinvia nel gravame), i minorenni sono stati sentiti in
veste di testimoni (alcuni di essi clienti abituali del locale), ragion per cui
non si vede quale motivo avrebbero avuto per scaricare eventuali colpe su di
lei; d’altronde, per sua stessa ammissione, gli agenti di sicurezza addetti al
controllo delle persone in entrata non hanno disposizioni particolari (cfr.
verbale d'interrogatorio 30 aprile 2008, pag. 3 in basso). In sostanza, l’autorità di prime cure, rifiutando il contraddittorio richiesto, ha di
fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, che consente di rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in
fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V
162.
consid. 1d). Tale apprezzamento può senz’altro essere confermato in questa
sede, anche per quanto attiene alle ulteriori prove richieste.
In
concreto, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, le prove
offerte dalla ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito del
giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da
permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla
osta pertanto all'esame del ricorso nel merito sulla base degli atti (comprensivi
del rapporto di intervento 18 luglio 2008 e dei verbali di interrogatorio
richiamati d’ufficio da questo giudice e già in possesso dell’insorgente) a
norma dell’art. 12 LPContr.
5.
Giusta
l’art. 47 Les pubb l’accesso ai locali notturni è vietato alle persone di età
inferiore agli anni diciotto.
L’art. 50 lett. b Les pubb
sancisce inoltre che il gerente non deve fornire bevande alcoliche alle persone
di età inferiore ai diciotto anni. Più in generale egli assicura, con la sua
presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando
in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela,
l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb) ed è la persona
fisica responsabile verso l'Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del
regolamento (art. 80 RLes pubb).
Il gerente è tenuto per
principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in
proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb, cui l'art. 53 cpv. 2
Les pubb rinvia). Egli è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e
della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate
vicinanze (art. 53 cpv. 1 Les pubb).
In
caso di impedimento temporaneo non superiore al mese (vacanza, breve malattia,
servizio militare ecc.) l’art. 87 cpv. 1 RLes pubb impone al gerente di farsi
sostituire, rispettivamente al gestore di sostituirlo, con una persona di sua
fiducia. Per periodi di assenza superiori al mese deve essere richiesta la
gerenza provvisoria di cui all’art. 88 RLes pubb (art. 87 cpv. 3 RLes pubb).
Per l’art. 66 cpv. 1 Les pubb
le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una
multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme
della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le
contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art.
50.
è fissato a fr. 200.-.
Sono punibili il gestore, il
gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (cpv. 2).
6.
In applicazione di
suddette norme legali, la CRTE 1 rimprovera alla ricorrente di aver consentito
l’accesso a undici minorenni all’interno dell’esercizio pubblico, di aver
consentito che venissero servite delle bevande alcoliche a sette persone di età
inferiore ai 18 anni, di non aver notificato all’Ufficio permessi la propria
sostituzione provvisoria a seguito di assenza per maternità dal 31 luglio 2007
al 15 gennaio 2008 e di non aver garantito una presenza giornaliera conforme
alle vigenti disposizioni dal 16 gennaio al 30 aprile 2008.
7.
L’insorgente,
in sede di ricorso, non contesta né la gerenza irregolare, né la mancata
richiesta tendente a ottenere l’autorizzazione di gerenza provvisoria
dell’autorità. In proposito le osservazioni 26 settembre 2008 presentate dalla
multata inerenti a tali addebiti sono state parzialmente accolte dalla CRTE 1,
che ne ha tenuto conto nell’ambito della commisurazione della multa. Tali fatti
non sono dunque contestati in questa sede.
Per
quanto attiene agli ulteriori addebiti, la ricorrente invoca il principio “nulla
poena sine lege”. Ritiene che la norma inerente alle bevande alcoliche così
inserita nella legge non concerne direttamente l’esercente, bensì il
consumatore minorenne. Allo stesso modo, pur senza contestare la presenza dei
avventori minorenni all’interno del locale, sostiene che il divieto è rivolto
agli avventori stessi e non all’esercente. Ella assevera che “addirittura
mancherebbe il concorso di reato, sancito espressamente all’art. 66 LEP [recte:
Les pubb, poiché l’abbreviazione LEp sta per legge sulle epidemie] e di cui
è chiesta edizione e spiegazione”; in sostanza, la multa non sarebbe
corretta poiché andavano parimenti puniti gli autori materiali, cioè i
minorenni.
La
ricorrente asserisce inoltre che la multa non doveva esserle addebitata, non
essendo stata lei a servire le bevande alcoliche. Soggiunge che non è stato
dimostrato che le stesse siano state consumate all’interno dell’esercizio
pubblico.
8.
In
concreto, l’argomentazione “nulla poena sine lege” va respinta siccome
manifestamente infondata.
A norma dell’art. 80 RLes pubb “il gerente è la persona
fisica responsabile verso l’Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del
regolamento”; secondo l’art. 66 Les pubb le infrazioni alla legge e al
regolamento sono punite con la multa, il capoverso 2 di questa disposizione
sancisce invece la punibilità del gerente. Orbene, qualora gli addebiti fossero
confermati, occorrerebbe ammettere che la ricorrente non ha garantito il
rispetto della legislazione sugli esercizi pubblici, più precisamente degli
art. 47 e 50 Les pubb e di conseguenza sarebbe punibile sulla base dell’art. 66
Les pubb.
La
base legale esiste e consacra chiaramente la responsabilità penale di
determinate persone che, in funzione del ruolo che svolgono, si trovano in una
posizione di garante nel far rispettare le prescrizioni legali; questo è senza
dubbio il caso per quanto concerne la gerente.
9.
Va
inoltre rilevato che l’art. 66 Les pubb non prescrive la necessità di un
concorso di reato; il principio cardine in diritto penale è che ognuno risponde
delle proprie azioni e/o omissioni sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale
federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). A titolo abbondanziale, va pure ribadito che minorenni sono
stati interrogati in qualità di testimoni e non già quali autori di chissà
quale infrazione alla legislazione sugli esercizi pubblici.
Ma quand’anche fossero stati presi provvedimenti nei loro
confronti, gli stessi non avrebbero alcuna ripercussione sulla presente
procedura. Anche questo argomento è dunque volto all’insuccesso.
10.
Quanto
alla materialità delle infrazioni ascrittele, la ricorrente di fatto non contesta
gli accertamenti esperiti dall’autorità inquirente (salvo l’episodio relativo
al bambino di sei anni, non oggetto di istruttoria, di cui già si è detto).
In
merito alle bevande alcoliche, ella si giustifica asserendo di non aver
personalmente servito da bere ai minorenni; soggiunge inoltre che non è stato
comprovato che le bevande alcoliche siano state consumate all’interno
dell’esercizio pubblico.
Innanzitutto,
come emerge dalle dichiarazioni di due delle tre avventrici minorenni che hanno
consumato alcool, le bevande sono state da loro personalmente acquistate, senza
alcuna verifica dell’età (__________, verbale d'interrogatorio 26 aprile 2008,
pag. 2: “la singola consumazione, ovvero la birra, l’ho pagata CHF 10.- e la
tequila CHF 7.-”; __________, verbale d'interrogatorio 26 aprile 2008:
“A precisa domanda rispondo che non mi hanno chiesto i documenti neppure quando
mi hanno venduto la birra”).
Poco
importa dove sia avvenuta la consumazione.
Ciò
posto, come rettamente considerato dall’autorità di primo grado, l’applicazione
combinata degli art. 50 Les pubb, 80 e 81 RLes pubb, consente di stabilire che
il gerente è responsabile per la fornitura di bevande alcoliche a minorenni anche
da parte del personale impiegato nell’esercizio pubblico, stante il suo obbligo
di garantire il rispetto delle normative sugli esercizi pubblici e di curare
l’istruzione del personale. Tenuto conto di
quanto precede e dello scopo che il divieto di bevande alcoliche a minorenni
intende perseguire (salute pubblica, tutela dei minorenni, prevenzione ecc.),
l’art. 50 Les pubb – che da un’interpretazione puramente letterale sembrerebbe
concernere unicamente la fornitura da parte del gerente e non anche dei suoi
collaboratori – va interpretato in senso lato e dunque non alla lettera, poiché
così facendo vi è il rischio di venir meno alla ratio legis.
Il
gerente è quindi tenuto a mettere in atto tutti i provvedimenti volti a
garantire il rispetto della legge, segnatamente a impartire le necessarie
direttive ai propri collaboratori per scongiurare che siano fornite bevande
alcoliche a minorenni. Egli non può tuttavia limitarsi
a istruire il personale delegandogli ogni responsabilità e in questo modo
discolparsi da un’eventuale violazione delle norme vigenti ma, in virtù del
predetto obbligo legale, è tenuto a controllare che le sue istruzioni vengano
eseguite correttamente. Ciò che non è avvenuto
nel caso concreto. In effetti, dalle dichiarazioni convergenti dell’insorgente,
come pure del suo convivente __________, direttore della discoteca, emerge
invero che nonostante sia chiaro a tutti che non devono essere servite bevande
alcoliche a minorenni non vi è alcuna direttiva o misura particolare per
evitare che ciò non avvenga; addirittura, ella ha dichiarato – seppur in
generale – di non sapere se anche i collaboratori fossero autorizzati a
richiedere un documento di legittimazione, motivo per cui è ragionevole credere
che non abbia fornito istruzioni in tal senso. D’altronde il compagno stesso
ignorava che vi fosse questa possibilità, affermando che: “Ora che ho preso
atto che possiamo chiedere il documento a qualsiasi persona che entra in discoteca,
darò disposizioni in merito con particolare riferimento a persone a noi non
conosciute”; cfr. verbale 30 aprile 2008, pag. 2).
Sulla
presenza di avventori minorenni la ricorrente nel gravame si limita ad
accennare al fatto che dalla televisione si sarebbe potuto appurare che vi sono
minorenni che utilizzano i documenti di identità dei fratelli o delle sorelle
maggiori per entrare in discoteca; a mente di questo giudice tale circostanza,
quand’anche dovesse corrispondere al vero, non è di alcun pregio, in quanto
dalle testimonianze unanime dei minorenni emerge che non vi sono controlli.
Del
resto, in sede di interrogatorio, l’insorgente medesima ha affermato che: “gli
agenti di sicurezza (ai quali, sempre per suo dire, spetta il controllo di
chi entra, vale a dire se maggiorenne o minorenne o comunque in uno stato
fisico corretto, ndr) non hanno disposizioni particolari anche perché il
signor __________ ebbe a dirmi che loro non possono chiedere i documenti a
tutti” (cfr. verbale 30 aprile 2008, pag. 3).
Allo
stesso modo, il compagno ha affermato che: “nessuno specificatamente ha il
compito di controllare l’entrata dei clienti, vale a dire nessuno ha ricevuto
incarico di chiedere l’età o il documento ad un cliente. Faccio comunque notare
che tutti sanno che devono impedire l’entrata in discoteca a minorenni o a
persone già visibilmente ubriache” (cfr. verbale d'interrogatorio 30 aprile
2008, pag. 2). L’unico accorgimento apparentemente adottato per scoraggiare
l’avvento di minorenni riguarderebbe la scelta musicale del locale, misura
tuttavia insufficiente.
In
definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni
suscettibili di sovvertire gli accertamenti esperiti o sminuire la sua
responsabilità, per il che gli addebiti vanno confermati.
11.
Nella
commisurazione della multa occorre ritenere che la presenza del bambino di sei
anni non è stata correttamente accertata e che dai documenti agli atti risulta
che solo due minorenni hanno personalmente acquistato bevande alcoliche (cfr.
verbali d’interrogatorio 26 aprile 2008 di __________ e __________).
Da un
terzo verbale d’interrogatorio (26 aprile 2008 di __________) si evince poi,
oltre alla totale assenza di controlli circa l’età degli avventori, che
un’altra minorenne ha consumato una bevanda alcolica; tuttavia la stessa è
stata acquistata da un amico (tale “__________”), di cui non si conoscono le
generalità né tanto meno se fosse maggiorenne. Ora, per quanto riguarda
il divieto sancito dall’art. 50 lett. b Les pubb, si osserva che tale norma istituisce
l’obbligo di verificare a chi si forniscono bevande alcoliche e non, in linea
di principio, chi poi le consuma
La
multa inflitta deve di conseguenza essere ridimensionata.
Tuttavia,
nel determinarne l’ammontare, pur tenendo conto che l’insorgente non ha
precedenti e che l’imputazione relativa alla presenza di minorenni all’interno
del locale notturno va confermata per dieci avventori e non undici e
l’imputazione concernente il consumo di bevande alcoliche da parte di minorenni
deve essere ritenuta solo per tre avventori e non sette, non si può dimenticare
che la ricorrente non ha fornito qualsivoglia direttiva ai propri collaboratori
in merito all’accesso di minori e alla consegna a loro di bevande alcoliche
(cosa che neppure avrebbe dovuto poter avvenire ritenuto che l’esercizio
pubblico era off limits per i minorenni), non potendo di conseguenza neppure
controllare il rispetto delle stesse. In sostanza non ha quindi fatto nulla per
impedire la violazione della legge accettando con la sua colpevole inattività
l’eventualità che ciò avvenisse.
Non
si può neppure ignorare che non si trattava di una situazione eccezionale,
perché diversi minorenni hanno affermato di essere clienti abituali del locale.
Infine, sia il periodo di gerenza irregolare sia quello per il quale
l’insorgente avrebbe dovuto richiedere la sostituzione non risultano essere
brevi.
Tutto
ben ponderato una multa di fr. 3'000.- risulta confacentemente
proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso, seppur per altri
motivi, deve pertanto essere accolto nella misura che precede, con conseguente
adeguamento degli oneri di primo grado.
L’esito
del ricorso induce a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte, tenuto
tuttavia conto delle numerose argomentazioni addotte che hanno richiesto una
ricerca non indifferente (art. 15 LPcontr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art 47, 50 lett. b, 53 e 66
Les pubb; art. 80, 81, 82, 87 e 88 RLes pubb; art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 3'000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 600.- e
alle spese di fr. 150.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 400.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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