30.2009.85
Eccesso di velocità nella località; stato di necessità negato
9 novembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2009.85
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità nella località; stato di necessità negato
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.85
6864/101
Bellinzona
9
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 marzo 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione
13 marzo 2009 n. 6864/101 emessa dalla
CRTE 1
viste le osservazioni 6 aprile 2009 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 13 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo TI __________ superando da 11 a 15 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per
ragioni tecniche”.
Fatti accertati il 19 agosto 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a e cpv. 5; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il Consiglio federale limita
la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr; art.
22.
cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità
massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per il superamento da 11 a 15 km/h, nelle località, della velocità massima consentita, fissata a titolo generale o per
taluni generi di veicoli, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto
alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA l’allegato 1 all’Ordinanza
concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr.
250.
- (infrazione n. 303.1.c).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha multato la ricorrente per avere
circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza,
di 62 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.
4.
L’insorgente non
contesta di per sé la fattispecie ascrittale, ma si giustifica invocando in
sostanza di aver agito in uno stato di necessità:
“Come già spiegato
allegando la lista dei picchetti, mi recavo quale medico di guardia ad __________
per un’urgenza (trauma cranico in una persona ultraottantenne che sanguinava
abbondantemente; il paziente e la persona che per prima l’ha soccorso sono
pronti a testimoniare). La situazione andava valutata molto rapidamente, ma,
anche per motivi di risparmio nell’ambito dei costi della salute, avevo
rinunciato ad inviare l’ambulanza sul posto prima d’aver costatato io
stessa la gravità della situazione. Il paziente ha poi potuto venir trattato a
domicilio.
Sono assolutamente convinta
di non aver messo in pericolo la vita di nessuno, in una bella serata estiva
con perfetta visibilità, in un tratto di strada perfettamente diritto, con le
scuole chiuse, in un paese che, salvo nelle serate di partite di hockey, è
totalmente deserto superando di pochi chilometri il limite di velocità (…)”.
5.
In concreto, la
ricorrente circolava a bordo del suo veicolo privato, ragion per cui non può prevalersi
del motivo giustificativo speciale previsto dall’art. 100 cifra 4 LCStr a
favore di conducenti di veicoli prioritari che, a determinate condizioni, non
sono punibili per aver violato norme concernenti la circolazione stradale
nell’ambito di corse ufficiali urgenti.
Ciò posto, resta da
chiarire se ella può nondimeno invocare uno stato di necessità esimente (art.
17.
CP) o discolpante (art. 18 CP).
6.
Giusta l’art. 17 CP,
chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene
giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce
lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti. Per l’art. 18
CP, se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da
un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità
personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il
giudice conclude che l’autore non ha agito in modo colpevole se non si poteva
ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo, ne attenua
invece la pena se si poteva esigerlo.
In entrambi i casi il pericolo
deve essere imminente e concreto e non deve essere possibile porvi rimedio in
altro modo (sentenza del Tribunale federale 6B_176/2010 consid. 2.1; DTF 122 IV
1.
consid. 3a). L’impossibilità che il pericolo possa essere altrimenti
scongiurato implica una sussidiarietà assoluta (sentenza del Tribunale federale
6S.529/2006 consid. 4 e gli autori ivi citati). La questione di sapere se detta
condizione è realizzata va esaminata in funzione delle circostanze concrete
(DTF 122 IV 1 consid. 4).
7.
Dal fascicolo
processuale risulta che l’insorgente, in qualità di medico di picchetto, è
stata chiamata a intervenire tramite Ticino Soccorso ad __________ per
soccorrere un’anziana persona, vittima con ogni verosimiglianza di una brutta caduta.
Ella si è quindi recata sul posto con il proprio mezzo privato, al fine di
valutare con i suoi occhi la gravità della situazione, rinunciando a far
intervenire l’ambulanza sul posto, anche nell’ottica di contenimento dei costi
della salute.
Alla luce delle affermazioni
che precedono v’è senz’altro da chiedersi se la vita dell’anziana persona fosse
effettivamente in pericolo. In effetti, se così fosse stato, è ragionevole
credere che la centrale di Ticino Soccorso avrebbe predisposto direttamente
l’intervento dell’ambulanza di salvataggio in dotazione alla base operativa di
Tre Valli Soccorso di __________ (presieduta ad __________ durante le ore
diurne e a __________ durante quelle notturne), equipaggiato di apparecchiature
professionali per monitorare la situazione, a differenza del veicolo privato
della ricorrente. Il fatto che ella si sia riservata la facoltà di valutare dapprima
la gravità della situazione non depone a favore della sua tesi. D’altra parte
si osserva che il tempo guadagnato con l’eccesso di velocità era ridotto.
In definitiva, a mente di
questo giudice, non risulta che il pericolo per il bene giuridico protetto,
ossia la vita di una persona, fosse concreto e imminente.
Ma quand’anche questa
condizione fosse stata in concreto adempiuta, lo stato di necessità non
potrebbe comunque sia essere ammesso, poiché difetta il requisito della sussidiarietà.
Per stesso dire dell’insorgente, vi sarebbe invero stata la possibilità di far
intervenire – in modo, tra l’altro, più tempestivo – l’ambulanza da __________
(laddove non già presente ad __________). Valutazioni in termini di costi della
salute non giustificano la commissione dell’infrazione, seppur di lieve entità,
commessa dall’insorgente.
In siffatte evenienze, il
comportamento della ricorrente – dal profilo squisitamente legato alle norme
della circolazione stradale – non rientra nell’ambito dello stato di necessità né
esimente (art. 17 CP), né scusabile (art. 18 CP).
8.
È d’uopo rilevare che la
fattispecie è di messa in pericolo astratta, ragion per cui la violazione di
una regola di comportamento imposta dalla legge è sufficiente affinché
l’infrazione sia pienamente consumata, indipendentemente dalla realizzazione di
un qualsiasi pericolo concreto o, a maggior ragione, di una lesione (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de
la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 17 ad art. 90).
Che la colpa per l’infrazione imputata
all’insorgente sia di lieve gravità e che, date le circostanze illustrate e non
contestate dall’autorità inquirente, non vi sia stata alcuna messa in pericolo
concreta è pacifico; ciò di cui l’autorità ha tenuto conto nell’ammontare della
multa – la quale risulta essere inferiore a quanto previsto dall’allegato 1 all’OMD
–, rinunciando pure al prelievo di tasse e spese di giustizia previste dalla
legge nell’ambito della procedura ordinaria.
In conclusione, le
giustificazioni addotte non sono liberatorie e non consentono a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
9.
La multa
inflitta, che tiene peraltro conto delle giustificazioni addotte
dall’insorgente, risulta confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
L’esito del gravame imporrebbe
di prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio; tuttavia, data
la particolarità della fattispecie, questo giudice ritiene di poter prescindere
– in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 5; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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