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Decisione

30.2009.85

Eccesso di velocità nella località; stato di necessità negato

9 novembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 13 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo TI __________ superando da 11 a 15 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per

ragioni tecniche”.

Fatti accertati il 19 agosto 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1

lett. a e cpv. 5; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

Il Consiglio federale limita

la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr; art.

22.

cpv. 1 OSStr). Per l’art. 4a ONC nelle località, se le condizioni della

strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità

massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). Per il superamento da 11 a 15 km/h, nelle località, della velocità massima consentita, fissata a titolo generale o per

taluni generi di veicoli, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto

alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA l’allegato 1 all’Ordinanza

concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr.

250.

- (infrazione n. 303.1.c).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha multato la ricorrente per avere

circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza,

di 62 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti.

4.

L’insorgente non

contesta di per sé la fattispecie ascrittale, ma si giustifica invocando in

sostanza di aver agito in uno stato di necessità:

“Come già spiegato

allegando la lista dei picchetti, mi recavo quale medico di guardia ad __________

per un’urgenza (trauma cranico in una persona ultraottantenne che sanguinava

abbondantemente; il paziente e la persona che per prima l’ha soccorso sono

pronti a testimoniare). La situazione andava valutata molto rapidamente, ma,

anche per motivi di risparmio nell’ambito dei costi della salute, avevo

rinunciato ad inviare l’ambulanza sul posto prima d’aver costatato io

stessa la gravità della situazione. Il paziente ha poi potuto venir trattato a

domicilio.

Sono assolutamente convinta

di non aver messo in pericolo la vita di nessuno, in una bella serata estiva

con perfetta visibilità, in un tratto di strada perfettamente diritto, con le

scuole chiuse, in un paese che, salvo nelle serate di partite di hockey, è

totalmente deserto superando di pochi chilometri il limite di velocità (…)”.

5.

In concreto, la

ricorrente circolava a bordo del suo veicolo privato, ragion per cui non può prevalersi

del motivo giustificativo speciale previsto dall’art. 100 cifra 4 LCStr a

favore di conducenti di veicoli prioritari che, a determinate condizioni, non

sono punibili per aver violato norme concernenti la circolazione stradale

nell’ambito di corse ufficiali urgenti.

Ciò posto, resta da

chiarire se ella può nondimeno invocare uno stato di necessità esimente (art.

17.

CP) o discolpante (art. 18 CP).

6.

Giusta l’art. 17 CP,

chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene

giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce

lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti. Per l’art. 18

CP, se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da

un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità

personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il

giudice conclude che l’autore non ha agito in modo colpevole se non si poteva

ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo, ne attenua

invece la pena se si poteva esigerlo.

In entrambi i casi il pericolo

deve essere imminente e concreto e non deve essere possibile porvi rimedio in

altro modo (sentenza del Tribunale federale 6B_176/2010 consid. 2.1; DTF 122 IV

1.

consid. 3a). L’impossibilità che il pericolo possa essere altrimenti

scongiurato implica una sussidiarietà assoluta (sentenza del Tribunale federale

6S.529/2006 consid. 4 e gli autori ivi citati). La questione di sapere se detta

condizione è realizzata va esaminata in funzione delle circostanze concrete

(DTF 122 IV 1 consid. 4).

7.

Dal fascicolo

processuale risulta che l’insorgente, in qualità di medico di picchetto, è

stata chiamata a intervenire tramite Ticino Soccorso ad __________ per

soccorrere un’anziana persona, vittima con ogni verosimiglianza di una brutta caduta.

Ella si è quindi recata sul posto con il proprio mezzo privato, al fine di

valutare con i suoi occhi la gravità della situazione, rinunciando a far

intervenire l’ambulanza sul posto, anche nell’ottica di contenimento dei costi

della salute.

Alla luce delle affermazioni

che precedono v’è senz’altro da chiedersi se la vita dell’anziana persona fosse

effettivamente in pericolo. In effetti, se così fosse stato, è ragionevole

credere che la centrale di Ticino Soccorso avrebbe predisposto direttamente

l’intervento dell’ambulanza di salvataggio in dotazione alla base operativa di

Tre Valli Soccorso di __________ (presieduta ad __________ durante le ore

diurne e a __________ durante quelle notturne), equipaggiato di apparecchiature

professionali per monitorare la situazione, a differenza del veicolo privato

della ricorrente. Il fatto che ella si sia riservata la facoltà di valutare dapprima

la gravità della situazione non depone a favore della sua tesi. D’altra parte

si osserva che il tempo guadagnato con l’eccesso di velocità era ridotto.

In definitiva, a mente di

questo giudice, non risulta che il pericolo per il bene giuridico protetto,

ossia la vita di una persona, fosse concreto e imminente.

Ma quand’anche questa

condizione fosse stata in concreto adempiuta, lo stato di necessità non

potrebbe comunque sia essere ammesso, poiché difetta il requisito della sussidiarietà.

Per stesso dire dell’insorgente, vi sarebbe invero stata la possibilità di far

intervenire – in modo, tra l’altro, più tempestivo – l’ambulanza da __________

(laddove non già presente ad __________). Valutazioni in termini di costi della

salute non giustificano la commissione dell’infrazione, seppur di lieve entità,

commessa dall’insorgente.

In siffatte evenienze, il

comportamento della ricorrente – dal profilo squisitamente legato alle norme

della circolazione stradale – non rientra nell’ambito dello stato di necessità né

esimente (art. 17 CP), né scusabile (art. 18 CP).

8.

È d’uopo rilevare che la

fattispecie è di messa in pericolo astratta, ragion per cui la violazione di

una regola di comportamento imposta dalla legge è sufficiente affinché

l’infrazione sia pienamente consumata, indipendentemente dalla realizzazione di

un qualsiasi pericolo concreto o, a maggior ragione, di una lesione (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de

la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 17 ad art. 90).

Che la colpa per l’infrazione imputata

all’insorgente sia di lieve gravità e che, date le circostanze illustrate e non

contestate dall’autorità inquirente, non vi sia stata alcuna messa in pericolo

concreta è pacifico; ciò di cui l’autorità ha tenuto conto nell’ammontare della

multa – la quale risulta essere inferiore a quanto previsto dall’allegato 1 all’OMD

–, rinunciando pure al prelievo di tasse e spese di giustizia previste dalla

legge nell’ambito della procedura ordinaria.

In conclusione, le

giustificazioni addotte non sono liberatorie e non consentono a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

9.

La multa

inflitta, che tiene peraltro conto delle giustificazioni addotte

dall’insorgente, risulta confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

L’esito del gravame imporrebbe

di prelevare tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio; tuttavia, data

la particolarità della fattispecie, questo giudice ritiene di poter prescindere

– in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tali oneri (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 5; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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