30.2009.89
Alla guida di un veicolo non osservare un segnale luminoso
9 novembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2009.89
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, PRPEN
Titolo:
Alla guida di un veicolo non osservare un segnale luminoso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.89
8045/101
Bellinzona
9
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriel
De Ambrogi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 26 marzo 2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione
20 marzo 2009 n. 8045/101 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 6 aprile 2009 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 20
marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo TI ____________________ non osservava un segnale luminoso”
Fatti accertati il 14 novembre
2008 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della
strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. In particolare, i segnali
luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza
e sulle demarcazioni (art. 68 cpv. 1 OSStr).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Per
l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le
multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.-
(infrazione n. 309.1).
3.
La Sezione della circolazione – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di non aver
osservato un segnale luminoso in via __________ a __________.
L’infrazione è stata constatata da un’agente della Polizia
comunale Città di __________, la quale nel suo rapporto di contro-osservazioni
20.
gennaio 2009, ha precisato che: “In data e ora di cui sopra, durante il
mio servizio mi trovavo su Via __________, ferma davanti al passaggio pedonale
in attesa di attraversare, sul posto era presente anche la collega ausiliaria __________.
Quando il semaforo pedonale si commutava sul verde, la vettura citata
proseguiva senza lasciare la precedenza ai pedoni e di conseguenza provvedevo a
rilevare tutti i dati del veicolo, per poter redigere l’avviso di
contravvenzione”.
4.
La
ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale
dall’autorità di prima istanza sostenendo che “(…) Sono convinta di non aver
commesso nessuna infrazione al Codice della circolazione. Non esistono prove
concrete (radar fotografici) dell’eventuale infrazione, se non quella di un
agente della Polizia comunale della Città di __________, in netto contrasto con
le mie affermazioni ” (cfr. ricorso 26 marzo 2009, punto 2). Ella censura
inoltre l’agire della Polizia comunale nei suoi confronti, siccome privo di
serietà, professionalità e collaborazione. In particolare, sottolinea di aver chiesto,
invano, di ottenere spiegazioni tramite “un confronto con l’agente
denunciante” e sostiene inoltre che “il fatto di non più essere in
possesso dell’originale della contravvenzione (consegnato a un ufficiale di
polizia in occasione di una seconda visita agli sportelli, ndr) non mi ha
dato la possibilità di potermi giustificare con la Polizia della Città di __________”
(cfr. ricorso 26 marzo 2009, punto 4).
5.
Di
fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza
delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza
della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono,
di per sé, di una presunzione di veridicità e di fedefacenza. La valutazione
tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
6.
Orbene
in concreto, non vi è alcun motivo di dubitare della versione ben
circostanziata fornita dall’agente. La posizione dalla quale ha potuto
constatare l’infrazione era ottimale, trovandosi in effetti davanti al
passaggio pedonale in attesa di attraversare. In questa circostanza poteva così
notare agevolmente, come la multata procedesse la sua corsa nonostante il semaforo
per i pedoni fosse già commutato sul verde e quindi incontrovertibilmente
dedurre la conseguente violazione del semaforo che per il traffico veicolare
doveva giocoforza essere commutato sul rosso.
La
ricorrente, che peraltro non contesta le circostanze di tempo e di luogo
dell’infrazione, non spiega poi in alcun modo per quale motivo, l’agente
denunciante avrebbe dovuto cadere in errore o, altrimenti, inventarsi tale
versione dei fatti. Del resto, l’agente di polizia a differenza della
denunciata, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla
realtà, in tal modo si esporrebbe, tra l’altro, al rischio di subire sanzioni
penali e amministrative.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, lo scrivente giudice ben può
determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento
sulla base di tali accertamenti, che risultano senz’altro essere completi,
precisi e quindi tali da poter essere considerati quali indizi sufficientemente
precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla
colpevolezza della ricorrente, anche in assenza di “radar fotografici” (di cui
non tutti gli impianti semaforici sono dotati).
7.
Quanto
alla censura rivolta all’operato della Polizia comunale, occorre rilevare che le
circostanze evocate non configurano in ogni caso una possibile violazione del diritto
di essere sentito, dal momento che la procedura contravvenzionale non prevede
l’obbligatorietà di un confronto con il denunciante, confronto che del resto è
avvenuto con le rispettive osservazioni scritte. D’altra parte si osserva che la
ricorrente ha potuto far valere i propri diritti con scritti del 13 dicembre
2008, messi agli atti dalla polizia come osservazioni presentate anzi tempo
(giacché durante la procedura disciplinare non è data la possibilità di
esprimersi, in particolare di contestare la multa), da cui sono scaturite le
contro-osservazioni 20 gennaio 2010 dell’agente denunciante, sulle quali la
multata si è debitamente espressa in ambito di procedura ordinaria il 21
febbraio 2009.
Pertanto,
in concreto l’insorgente non è stata lesa in alcun modo nei suoi diritti,
potendo contestare senza limitazioni l’addebito mossole.
8.
A
giusta ragione la Sezione della circolazione ha inflitto alla ricorrente una
multa di fr. 250.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per
siffatto genere d’infrazione (n. 309.1), aumentata dalle tasse e spese previste
dalla legge in sede di procedura ordinaria
9.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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