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Decisione

30.2009.89

Alla guida di un veicolo non osservare un segnale luminoso

9 novembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 20

marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

veicolo TI ____________________ non osservava un segnale luminoso”

Fatti accertati il 14 novembre

2008 in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l'utente della

strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. In particolare, i segnali

luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza

e sulle demarcazioni (art. 68 cpv. 1 OSStr).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Per

l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le

multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.-

(infrazione n. 309.1).

3.

La Sezione della circolazione – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di non aver

osservato un segnale luminoso in via __________ a __________.

L’infrazione è stata constatata da un’agente della Polizia

comunale Città di __________, la quale nel suo rapporto di contro-osservazioni

20.

gennaio 2009, ha precisato che: “In data e ora di cui sopra, durante il

mio servizio mi trovavo su Via __________, ferma davanti al passaggio pedonale

in attesa di attraversare, sul posto era presente anche la collega ausiliaria __________.

Quando il semaforo pedonale si commutava sul verde, la vettura citata

proseguiva senza lasciare la precedenza ai pedoni e di conseguenza provvedevo a

rilevare tutti i dati del veicolo, per poter redigere l’avviso di

contravvenzione”.

4.

La

ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso l’infrazione ascrittale

dall’autorità di prima istanza sostenendo che “(…) Sono convinta di non aver

commesso nessuna infrazione al Codice della circolazione. Non esistono prove

concrete (radar fotografici) dell’eventuale infrazione, se non quella di un

agente della Polizia comunale della Città di __________, in netto contrasto con

le mie affermazioni ” (cfr. ricorso 26 marzo 2009, punto 2). Ella censura

inoltre l’agire della Polizia comunale nei suoi confronti, siccome privo di

serietà, professionalità e collaborazione. In particolare, sottolinea di aver chiesto,

invano, di ottenere spiegazioni tramite “un confronto con l’agente

denunciante” e sostiene inoltre che “il fatto di non più essere in

possesso dell’originale della contravvenzione (consegnato a un ufficiale di

polizia in occasione di una seconda visita agli sportelli, ndr) non mi ha

dato la possibilità di potermi giustificare con la Polizia della Città di __________”

(cfr. ricorso 26 marzo 2009, punto 4).

5.

Di

fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza

delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza

della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono,

di per sé, di una presunzione di veridicità e di fedefacenza. La valutazione

tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

6.

Orbene

in concreto, non vi è alcun motivo di dubitare della versione ben

circostanziata fornita dall’agente. La posizione dalla quale ha potuto

constatare l’infrazione era ottimale, trovandosi in effetti davanti al

passaggio pedonale in attesa di attraversare. In questa circostanza poteva così

notare agevolmente, come la multata procedesse la sua corsa nonostante il semaforo

per i pedoni fosse già commutato sul verde e quindi incontrovertibilmente

dedurre la conseguente violazione del semaforo che per il traffico veicolare

doveva giocoforza essere commutato sul rosso.

La

ricorrente, che peraltro non contesta le circostanze di tempo e di luogo

dell’infrazione, non spiega poi in alcun modo per quale motivo, l’agente

denunciante avrebbe dovuto cadere in errore o, altrimenti, inventarsi tale

versione dei fatti. Del resto, l’agente di polizia a differenza della

denunciata, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla

realtà, in tal modo si esporrebbe, tra l’altro, al rischio di subire sanzioni

penali e amministrative.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, lo scrivente giudice ben può

determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento

sulla base di tali accertamenti, che risultano senz’altro essere completi,

precisi e quindi tali da poter essere considerati quali indizi sufficientemente

precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla

colpevolezza della ricorrente, anche in assenza di “radar fotografici” (di cui

non tutti gli impianti semaforici sono dotati).

7.

Quanto

alla censura rivolta all’operato della Polizia comunale, occorre rilevare che le

circostanze evocate non configurano in ogni caso una possibile violazione del diritto

di essere sentito, dal momento che la procedura contravvenzionale non prevede

l’obbligatorietà di un confronto con il denunciante, confronto che del resto è

avvenuto con le rispettive osservazioni scritte. D’altra parte si osserva che la

ricorrente ha potuto far valere i propri diritti con scritti del 13 dicembre

2008, messi agli atti dalla polizia come osservazioni presentate anzi tempo

(giacché durante la procedura disciplinare non è data la possibilità di

esprimersi, in particolare di contestare la multa), da cui sono scaturite le

contro-osservazioni 20 gennaio 2010 dell’agente denunciante, sulle quali la

multata si è debitamente espressa in ambito di procedura ordinaria il 21

febbraio 2009.

Pertanto,

in concreto l’insorgente non è stata lesa in alcun modo nei suoi diritti,

potendo contestare senza limitazioni l’addebito mossole.

8.

A

giusta ragione la Sezione della circolazione ha inflitto alla ricorrente una

multa di fr. 250.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per

siffatto genere d’infrazione (n. 309.1), aumentata dalle tasse e spese previste

dalla legge in sede di procedura ordinaria

9.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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