Lexipedia

Decisione

30.2009.90

Omettere di fermarsi a un "dare precedenza" e inoltrarsi in un'intersezione, collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra. Omettere pure di allacciarsi con la cintura di sicurezza

2 aprile 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 13 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle

spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura (__________) __________ ometteva di fermarsi ad un ‘dare precedenza’,

s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente

da sinistra. Ometteva pure di allacciarsi con la cintura di sicurezza”.

Fatti accertati il 14 dicembre

2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1

LCStr; 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 14 cpv. 1, 96 ONC; 36 cpv. 2,

75 cpv. 3 e 4 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Il

ricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre un sopralluogo in

presenza delle parti coinvolte onde chiarire la dinamica esatta del sinistro

alla luce delle prove addotte.

Ora,

l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)

conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare

l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad

assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata

del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in

fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V

162 consid. 1d).

Nella

fattispecie la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile di recare

chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo

sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il

proprio convincimento.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Per

l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e

le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e

le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per

quanto qui interessa, il segnale «Dare precedenza» (3.02) obbliga il conducente

a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina

(art. 36 cpv. 2 OSStr, che rinvia tra l’altro all’art. 75 cpv. 3–5 OSStr relativamente

alla linea di attesa (6.13) che completa il segnale).

Giusta

l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al

veicolo che giunge da destra; i veicoli che circolano sulle strade designate

principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato

qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.

Chi

è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Giusta

l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli

autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i

passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

Chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito con la

multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale.

3.

La

CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di

non essersi fermato a un “dare precedenza” e di essersi inoltrato in

un’intersezione senza concedere la precedenza a un autoveicolo sopraggiungente

da sinistra, sulla strada principale, collidendo conseguentemente con

quest’ultimo. L’autorità gli rimprovera inoltre di aver omesso di allacciarsi

con la cintura di sicurezza.

La

decisione impugnata si fonda sul rapporto di polizia 5 gennaio 2009 della

Polizia cantonale, che ha così riassunto la dinamica dell’infortunio della

circolazione stradale:

“Il

protagonista __________ circolava al volante del proprio veicolo in territorio

di __________ su Via __________ con l’intenzione di raggiungere __________.

Giunto

in prossimità dell’intersezione con Via __________, rallentava la sua corsa

fino ad arrivare ad una velocità dichiarata a verbale di circa 20 km/h. Non notando giungere alcun veicolo, senza arrestarsi completamente alla demarcazione di dare

precedenza, continuava immettendosi su Via __________. In questo frangente

entrava in collisione con la protagonista __________ la quale, al volante della

propria auto, scendeva da Via __________ in direzione di __________ stazione

FFS mantenendosi sulla strada principale.

La

collisione avveniva fra lo spigolo anteriore sinistro dell’auto guidata da __________

e lo spigolo anteriore destro del veicolo condotta da __________ (…)” (cfr. informazioni complementari, pag. 4).

4.

Il ricorrente contesta entrambi

gli addebiti mossigli.

Sull’omissione di concedere la

precedenza, egli pretende di essere stato vittima del comportamento al volante

della co-protagonista che a causa dell’alta velocità – a suo dire ben superiore

ai 40/50 km/h da lei dichiarati –avrebbe intravvisto la sua auto solo

all’ultimo momento per poi sterzare a sinistra per evitare l’impatto (ricorso

punto 5).

Sulla scorta di tale premessa,

egli pretende che: “Per questo motivo […] arrivato al “dare precedenza” non

poteva ancora scorgere l’auto VW Polo della donna; va aggiunto che la strada da

cui proveniva la __________ era in discesa e svoltava a sinistra. Continuando a

velocità minima di circa 20 Km/h, veniva urtato violentemente nello spigolo

sinistro dalla parte anteriore dell’auto della __________ nella corsia di

contromano” (ricorso punto 4).

Egli sostiene inoltre che la

sua vettura “si trovava quasi completamente oltre la corsia di direzione __________

(solo lo spigolo sinistro posteriore dell’auto del __________ rimane ancora

nella corsia di direzione della __________); fosse andata come sostenuto da

quest’ultima le due auto si sarebbero scontrate prima, ossia nella corsia di

provenienza della __________”. Soggiunge che la sua auto, che procedeva

adagio, al momento dell’impatto era ferma in quanto aveva frenato pochi attimi

prima nel tentativo di evitare lo scontro” (ricorso punto 5).

A sostegno della sua versione,

l’insorgente produce una dichiarazione testimoniale scritta della passeggera

che sedeva al suo fianco al momento dei fatti.

5.

Giusta l’art. 14 cpv. 1

ONC, come detto, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la

marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se

obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.

L’eventualità di un ostacolo

si concretizza ogni qualvolta che il conducente prioritario è così vicino

all’intersezione da raggiungerla prima che il debitore della precedenza l’abbia

oltrepassata, liberando la via, e ciò anche se abbia raggiunto per primo

l’intersezione (cfr. Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.4.6

ad art. 36 LCStr).

Il conducente non prioritario

deve quindi avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere visto

dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del

traffico; egli deve volgere il suo sguardo e la sua attenzione da entrambi i

lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della manovra

d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146). Se la manovra che il debitore del

diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata,

le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a termine la

manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF

105.

IV 341; DTF 99 IV 173).

6.

In

concreto, l’insorgente ha così descritto la propria manovra:

“[…]

Visto l’orario (01.45, ndr) e la pioggia battente, avevo i fari

anabbaglianti accesi ed i tergicristalli in funzione.

Come

detto stavo percorrendo Via __________ con l’intenzione di raggiungere __________.

Giunto all’intersezione con Via __________ ho rallentato la mia corsa fino a

raggiungere i 20 km/h. Questo in prossimità del ‘dare precedenza’, mancavano

circa dai 3 ai 5 m. Non mi sono fermato completamente in quanto ho guardato sia

a sinistra che a destra e non ho notato nessuna auto sopraggiungere. Visto ciò

ho continuato la mia corsa immettendomi su Via __________ in direzione di __________.

In

questo frangente sono stato urtato da un’auto che stava scendendo da Via __________

e continuava in direzione di __________ verso la stazione FFS. La collisione è

avvenuta fra lo spigolo anteriore sinistro della mia auto e lo spigolo

anteriore destro dell’auto che scendeva. […]

Preciso

che la conducente dell’altra auto, durante la discesa da Via __________ quando

ha affrontato la curva dove è posizionato l’incrocio, ha completamente

‘tagliato la strada’ invadendo la corsia di contromano. Questo lo si può vedere

anche dalla posizione finale dei due veicoli” (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 1 e 2).

La co-protagonista, dal canto suo, ha affermato che:

“[…]

A bordo ero sola, con la cintura di sicurezza regolarmente allacciata, i fari

anabbaglianti accesi e, visto che pioveva, avevo i tergicristalli in funzione.

La

mia velocità era di circa 45 – 50 km/h.

Giunta

all’altezza del EP (esercizio pubblico,

ndr) __________, dove Via__________ (sulla quale mi trovavo) incrocia Via __________,

ho notato arrivare alla mia destra, su Via __________, un’auto. Quest’ultima

arrivata al ‘dare precedenza’, non si è fermata ma ha continuato la sua corsa

immettendosi su Via __________ in direzione di __________.

In

questo frangente, in cui l’altra auto si stava immettendo su Via __________ da

parte mia mi trovavo praticamente all’incrocio. L’altra auto mi ha ostruito la

strada non lasciandomi alcuno spazio di manovra urtandomi alla parte anteriore

(spigolo anteriore destro). La collisione mi ha sorpresa, mi aspettavo che il

conducente si fermasse al dare precedenza, ma così non è stato. L’urto è

avvenuto fra lo spigolo anteriore destro della mia auto e lo spigolo anteriore

sinistro dell’altro veicolo” (cfr. verbale

d'interrogatorio__________ 19 dicembre 2008, pag. 1 e 2).

7.

Di

fronte a versioni contrastanti il giudice deve valutare se vi sono elementi

oggettivi che permettano di ritenere l’una più credibile dell’altra.

In

concreto, lascia d’acchito perplessi il fatto che in sede di verbale

d'interrogatorio l’insorgente non abbia minimamente accennato alla presunta

velocità eccessiva della co-protagonista – alla base della tesi ricorsuale –

rimproverandole per contro di avergli completamente “tagliato la strada”

invadendo la corsia di contromano. L’insorgente cade inoltre in contraddizione

laddove afferma nel gravame di aver frenato pochi attimi prima dell’impatto nel

tentativo di evitare lo scontro fino ad arrestarsi, mentre in sede di verbale

ha dichiarato di essersi immesso senza fermarsi e di essere quindi stato urtato

in questo frangente.

Al

di là di queste incongruenze, va comunque rilevato che alcuna delle tesi trova

conferma nelle risultanze processuali. Infatti, né il punto di impatto (spigolo

anteriore sinistro veicolo __________ – spigolo anteriore destro veicolo __________)

né la posizione finale dei veicoli attestata dalla documentazione fotografica

agli atti (quello del ricorrente perpendicolare alla strada principale, mentre

quello della co-protagonista leggermente ruotato a sinistra, ma con entrambe le

ruote posteriori sulla sua corsia di marcia) sono compatibili con una crassa

invasione della corsia di contromano da parte della co-protagonista (in

proiezione della superficie vietata visibile sulla foto 1) o con una manovra di

attraversamento dell’ampia carreggiata pressoché ultimata (con l’aggiunta quasi

forzata della sterzata a sinistra, non confermata dalla co-protagonista, la

quale non aveva motivi di sottacere una tale reazione). Infatti, in nessun caso

l’urto avrebbe coinvolto gli spigoli, ma piuttosto la fiancata sinistra (parte

centrale o posteriore) della vettura condotta dall’insorgente e la parte

anteriore (muso) di quella della co-protagonista.

Più

consona al punto di impatto e alla posizione finale dei veicoli appare per

contro la versione della co-protagonista, laddove la leggera rotazione a

sinistra del suo veicolo, proiettato verso l’interno dell’ampia curva a

sinistra, non può che essere dovuta all’urto con quello del ricorrente. Ella ha

tra l’altro dichiarato di non aver avuto alcuno spazio di manovra e di essere

stata sorpresa dalla manovra dell’insorgente, ciò che è confermato dal fatto

che non sono state rilevate tracce di frenata sull’asfalto.

Checché

ne dica il ricorrente – invero solamente dopo l’intervento del legale – invano

si cercherebbero nel fascicolo processuale indizi che lascino supporre una

velocità della co-protagonista di gran lunga superiore a quella dichiarata o

altrimenti inadeguata, tale da sorprenderlo e da non poterla vedere per tempo

(nonostante l’illuminazione artificiale e l’ampia visuale, che permette di

scorgere vetture in senso inverso già nelle fasi iniziali della curva; cfr.

foto 2). In effetti, se ella avesse realmente circolato a velocità eccessiva

(ciò che appare poco probabile anche in considerazione della morfologia della

strada e delle condizioni atmosferiche), la vettura condotta dall’insorgente

avrebbe subito con ogni verosimiglianza una notevole rotazione sulla sua destra

e le conseguenze dell’incidente sarebbero state ben peggiori.

Giovi

comunque rilevare che la velocità eccessiva del prioritario non libera dal suo

obbligo il debitore della precedenza, salvo velocità manifestamente eccessive

(ed es. 65 km/h oltre il limite vigente nel luogo interessato; cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5.4 ad

art. 36 LCStr). Inoltre, in materia penale

ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni e che il comportamento

antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una

violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale,

sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che

non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più

conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito

appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere

possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

Di transenna si rileva che il

ricorrente stesso afferma di avere avuto a ca. 3-5 metri dalla linea di attesa una velocità di 20 km/h e di non aver visto nessun veicolo in quel

frangente né a sinistra né a destra (cfr. verbale di interrogatorio pag. 2).

Orbene, ammessa la correttezza di questi dati, si rileva di primo acchito che egli,

anche volendolo, non sarebbe riuscito a fermarsi prima dell’intersezione,

perché lo spazio di arresto era di 10.8 metri. Inoltre, rilevato che a quella velocità nello spazio di reazione si percorrono 5.6 metri, l’insorgente si sarebbe inoltrato nell’intersezione ancor prima di iniziare a frenare. E

un secondo prima, contrariamente a quanto da lui affermato, avrebbe già dovuto aver

avvistato la co-protagonista, perché quest’ultima, ritenuto che la visuale

verso il punto dal quale ella proveniva è di almeno 90-100 metri, avrebbe dovuto circolare a più di 300 km/h (ca. 83 metri in un secondo) per non essere ancora nel suo campo visivo.

Ulteriore considerazione che

si impone è che per percorrere la distanza di ca. 100 metri in 3 secondi occorre circolare a 120 km/h. Per non essere visibile al ricorrente la

co-protagonista avrebbe quindi dovuto viaggiare a una velocità ancor superiore.

Appare evidente che data la conformità della strada e il veicolo da lei

condotto ciò non era il caso.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, questo giudice perviene al

convincimento che la manovra eseguita dall’insorgente è stata del tutto intempestiva

e costitutiva di una crassa violazione del diritto di precedenza della

conducente sopraggiungete dalla strada principale.

Su

questo punto la decisione impugnata merita pertanto conferma.

8.

L’insorgente

contesta in secondo luogo l’addebito relativo all’omissione di allacciarsi con

la cintura di sicurezza, proclamando che al momento dell’incidente era

regolarmente allacciato, circostanza pure confermata dalla dichiarazione scritta

25.

marzo 2009 rilasciata dalla signora __________.

Egli

sostiene che a causa del fatto che la vettura è stata immatricolata nel lontano

1998.

e del tipo di urto (laterale), “il movimento trasversale non ha fatto

scattare la cintura che è praticamente rimasta in posizione tesa – normale” (ricorso

punto 6); del resto neppure il sistema “air bag” è scattato.

In

proposito, di fronte alla contestazione dell’agente verbalizzante, il quale lo

ha reso edotto sul fatto che sia la sua cintura di sicurezza sia quella della

passeggera erano rimaste in tensione nella posizione di riposo, o meglio di non

utilizzo (adese al piantone centrale dell’auto), anziché rimanere completamente

srotolate, egli ha tra l’altro dichiarato quanto segue:

“L’urto

è avvenuto non frontale ma laterale, probabilmente non ha funzionato il sistema

che manda in tensione le cinture” (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 3)

Orbene,

se è vero che il tipo di urto, laterale, potrebbe spiegare la circostanza per

cui l’air bag non si sia aperto, l’ipotesi avanzata durante l’interrogatorio

circa il presunto malfunzionamento del dispositivo delle cinture di sicurezza,

risulta poco convincente (difficile comprendere come si possa pretendere che il

sistema che manda in tensione la cintura sia difettoso se la stessa è trovata

proprio in tale posizione) e non è suscettibile di sovvertire l’accertamento

della polizia cantonale, confortato dal classico “colpo di frusta” diagnosticatogli

dal Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ e Valli

che lo ha visitato in seguito all’infortunio (cfr. rapporto di uscita del 14

dicembre 2009). Pure difficilmente compatibile con l’inserimento della cintura

di sicurezza è la frattura multipla al piede destro da lui subita. Diversamente,

la contusione allo sterno riportata dalla co-protagonista, che ha subito un urto

simile, attesta che ella era allacciata alla cintura di sicurezza.

Nulla

muta a tale conclusione (a prescindere dall’imparzialità o meno del suo

estensore) la dichiarazione della passeggera prodotta dall’insorgente, giacché

smentita dalle predette risultanze processuali. Le lesioni subite dalla

passeggera (contusione al ginocchio destro, taglio al labbro inferiore e

contusioni varie) portano peraltro alla conclusione che ella pure non era

allacciata, tant’è che anche la sua cintura di sicurezza è stata trovata dalla

polizia nel medesimo stato di quella dell’insorgente.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

9.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 LCStr; 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv.

1, 14 cpv. 1, 96 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster