30.2009.90
Omettere di fermarsi a un "dare precedenza" e inoltrarsi in un'intersezione, collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra. Omettere pure di allacciarsi con la cintura di sicurezza
2 aprile 2010Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2009.90
Data decisione, Autorità:
02.04.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di fermarsi a un "dare precedenza" e inoltrarsi in un'intersezione, collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra. Omettere pure di allacciarsi con la cintura di sicurezza
CINTURA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PRECEDENZA
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 57 cpv. 5 let. a LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3a cpv. 1 ONCS
art. 14 cpv. 1 ONCS
art. 96 ONCS
art. 36 cpv. 2 OSSTR
art. 75 cpv. 3 e 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2009.90
6828/106
Bellinzona
2
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 marzo 2009 presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
13 marzo 2009 n. 6828/106 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 6 aprile 2009 presentate
dalla CRTE 1, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 13 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura (__________) __________ ometteva di fermarsi ad un ‘dare precedenza’,
s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente
da sinistra. Ometteva pure di allacciarsi con la cintura di sicurezza”.
Fatti accertati il 14 dicembre
2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1
LCStr; 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 14 cpv. 1, 96 ONC; 36 cpv. 2,
75 cpv. 3 e 4 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Il
ricorrente chiede che questo giudice abbia a disporre un sopralluogo in
presenza delle parti coinvolte onde chiarire la dinamica esatta del sinistro
alla luce delle prove addotte.
Ora,
l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr)
conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF non pubblicata
del 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in
fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V
162 consid. 1d).
Nella
fattispecie la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile di recare
chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo
sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il
proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Per
l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e
le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e
le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per
quanto qui interessa, il segnale «Dare precedenza» (3.02) obbliga il conducente
a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina
(art. 36 cpv. 2 OSStr, che rinvia tra l’altro all’art. 75 cpv. 3–5 OSStr relativamente
alla linea di attesa (6.13) che completa il segnale).
Giusta
l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle intersezioni, la precedenza spetta al
veicolo che giunge da destra; i veicoli che circolano sulle strade designate
principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato
qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia.
Chi
è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Giusta
l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli
autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i
passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.
Chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito con la
multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale.
3.
La
CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di
non essersi fermato a un “dare precedenza” e di essersi inoltrato in
un’intersezione senza concedere la precedenza a un autoveicolo sopraggiungente
da sinistra, sulla strada principale, collidendo conseguentemente con
quest’ultimo. L’autorità gli rimprovera inoltre di aver omesso di allacciarsi
con la cintura di sicurezza.
La
decisione impugnata si fonda sul rapporto di polizia 5 gennaio 2009 della
Polizia cantonale, che ha così riassunto la dinamica dell’infortunio della
circolazione stradale:
“Il
protagonista __________ circolava al volante del proprio veicolo in territorio
di __________ su Via __________ con l’intenzione di raggiungere __________.
Giunto
in prossimità dell’intersezione con Via __________, rallentava la sua corsa
fino ad arrivare ad una velocità dichiarata a verbale di circa 20 km/h. Non notando giungere alcun veicolo, senza arrestarsi completamente alla demarcazione di dare
precedenza, continuava immettendosi su Via __________. In questo frangente
entrava in collisione con la protagonista __________ la quale, al volante della
propria auto, scendeva da Via __________ in direzione di __________ stazione
FFS mantenendosi sulla strada principale.
La
collisione avveniva fra lo spigolo anteriore sinistro dell’auto guidata da __________
e lo spigolo anteriore destro del veicolo condotta da __________ (…)” (cfr. informazioni complementari, pag. 4).
4.
Il ricorrente contesta entrambi
gli addebiti mossigli.
Sull’omissione di concedere la
precedenza, egli pretende di essere stato vittima del comportamento al volante
della co-protagonista che a causa dell’alta velocità – a suo dire ben superiore
ai 40/50 km/h da lei dichiarati –avrebbe intravvisto la sua auto solo
all’ultimo momento per poi sterzare a sinistra per evitare l’impatto (ricorso
punto 5).
Sulla scorta di tale premessa,
egli pretende che: “Per questo motivo […] arrivato al “dare precedenza” non
poteva ancora scorgere l’auto VW Polo della donna; va aggiunto che la strada da
cui proveniva la __________ era in discesa e svoltava a sinistra. Continuando a
velocità minima di circa 20 Km/h, veniva urtato violentemente nello spigolo
sinistro dalla parte anteriore dell’auto della __________ nella corsia di
contromano” (ricorso punto 4).
Egli sostiene inoltre che la
sua vettura “si trovava quasi completamente oltre la corsia di direzione __________
(solo lo spigolo sinistro posteriore dell’auto del __________ rimane ancora
nella corsia di direzione della __________); fosse andata come sostenuto da
quest’ultima le due auto si sarebbero scontrate prima, ossia nella corsia di
provenienza della __________”. Soggiunge che la sua auto, che procedeva
adagio, al momento dell’impatto era ferma in quanto aveva frenato pochi attimi
prima nel tentativo di evitare lo scontro” (ricorso punto 5).
A sostegno della sua versione,
l’insorgente produce una dichiarazione testimoniale scritta della passeggera
che sedeva al suo fianco al momento dei fatti.
5.
Giusta l’art. 14 cpv. 1
ONC, come detto, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la
marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se
obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.
L’eventualità di un ostacolo
si concretizza ogni qualvolta che il conducente prioritario è così vicino
all’intersezione da raggiungerla prima che il debitore della precedenza l’abbia
oltrepassata, liberando la via, e ciò anche se abbia raggiunto per primo
l’intersezione (cfr. Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.4.6
ad art. 36 LCStr).
Il conducente non prioritario
deve quindi avanzare fino al bordo dell’intersezione in modo da essere visto
dagli altri utenti della strada e in modo d’avere una buona visuale del
traffico; egli deve volgere il suo sguardo e la sua attenzione da entrambi i
lati della strada, senza diminuire questa attenzione nel corso della manovra
d’entrata nella circolazione (DTF 85 IV 146). Se la manovra che il debitore del
diritto di precedenza intende eseguire lo porta ad attraversare la carreggiata,
le precauzioni da lui prese devono essere tali da poter portare a termine la
manovra in una sola volta, senza dover rallentare o arrestare la marcia (DTF
105.
IV 341; DTF 99 IV 173).
6.
In
concreto, l’insorgente ha così descritto la propria manovra:
“[…]
Visto l’orario (01.45, ndr) e la pioggia battente, avevo i fari
anabbaglianti accesi ed i tergicristalli in funzione.
Come
detto stavo percorrendo Via __________ con l’intenzione di raggiungere __________.
Giunto all’intersezione con Via __________ ho rallentato la mia corsa fino a
raggiungere i 20 km/h. Questo in prossimità del ‘dare precedenza’, mancavano
circa dai 3 ai 5 m. Non mi sono fermato completamente in quanto ho guardato sia
a sinistra che a destra e non ho notato nessuna auto sopraggiungere. Visto ciò
ho continuato la mia corsa immettendomi su Via __________ in direzione di __________.
In
questo frangente sono stato urtato da un’auto che stava scendendo da Via __________
e continuava in direzione di __________ verso la stazione FFS. La collisione è
avvenuta fra lo spigolo anteriore sinistro della mia auto e lo spigolo
anteriore destro dell’auto che scendeva. […]
Preciso
che la conducente dell’altra auto, durante la discesa da Via __________ quando
ha affrontato la curva dove è posizionato l’incrocio, ha completamente
‘tagliato la strada’ invadendo la corsia di contromano. Questo lo si può vedere
anche dalla posizione finale dei due veicoli” (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 1 e 2).
La co-protagonista, dal canto suo, ha affermato che:
“[…]
A bordo ero sola, con la cintura di sicurezza regolarmente allacciata, i fari
anabbaglianti accesi e, visto che pioveva, avevo i tergicristalli in funzione.
La
mia velocità era di circa 45 – 50 km/h.
Giunta
all’altezza del EP (esercizio pubblico,
ndr) __________, dove Via__________ (sulla quale mi trovavo) incrocia Via __________,
ho notato arrivare alla mia destra, su Via __________, un’auto. Quest’ultima
arrivata al ‘dare precedenza’, non si è fermata ma ha continuato la sua corsa
immettendosi su Via __________ in direzione di __________.
In
questo frangente, in cui l’altra auto si stava immettendo su Via __________ da
parte mia mi trovavo praticamente all’incrocio. L’altra auto mi ha ostruito la
strada non lasciandomi alcuno spazio di manovra urtandomi alla parte anteriore
(spigolo anteriore destro). La collisione mi ha sorpresa, mi aspettavo che il
conducente si fermasse al dare precedenza, ma così non è stato. L’urto è
avvenuto fra lo spigolo anteriore destro della mia auto e lo spigolo anteriore
sinistro dell’altro veicolo” (cfr. verbale
d'interrogatorio__________ 19 dicembre 2008, pag. 1 e 2).
7.
Di
fronte a versioni contrastanti il giudice deve valutare se vi sono elementi
oggettivi che permettano di ritenere l’una più credibile dell’altra.
In
concreto, lascia d’acchito perplessi il fatto che in sede di verbale
d'interrogatorio l’insorgente non abbia minimamente accennato alla presunta
velocità eccessiva della co-protagonista – alla base della tesi ricorsuale –
rimproverandole per contro di avergli completamente “tagliato la strada”
invadendo la corsia di contromano. L’insorgente cade inoltre in contraddizione
laddove afferma nel gravame di aver frenato pochi attimi prima dell’impatto nel
tentativo di evitare lo scontro fino ad arrestarsi, mentre in sede di verbale
ha dichiarato di essersi immesso senza fermarsi e di essere quindi stato urtato
in questo frangente.
Al
di là di queste incongruenze, va comunque rilevato che alcuna delle tesi trova
conferma nelle risultanze processuali. Infatti, né il punto di impatto (spigolo
anteriore sinistro veicolo __________ – spigolo anteriore destro veicolo __________)
né la posizione finale dei veicoli attestata dalla documentazione fotografica
agli atti (quello del ricorrente perpendicolare alla strada principale, mentre
quello della co-protagonista leggermente ruotato a sinistra, ma con entrambe le
ruote posteriori sulla sua corsia di marcia) sono compatibili con una crassa
invasione della corsia di contromano da parte della co-protagonista (in
proiezione della superficie vietata visibile sulla foto 1) o con una manovra di
attraversamento dell’ampia carreggiata pressoché ultimata (con l’aggiunta quasi
forzata della sterzata a sinistra, non confermata dalla co-protagonista, la
quale non aveva motivi di sottacere una tale reazione). Infatti, in nessun caso
l’urto avrebbe coinvolto gli spigoli, ma piuttosto la fiancata sinistra (parte
centrale o posteriore) della vettura condotta dall’insorgente e la parte
anteriore (muso) di quella della co-protagonista.
Più
consona al punto di impatto e alla posizione finale dei veicoli appare per
contro la versione della co-protagonista, laddove la leggera rotazione a
sinistra del suo veicolo, proiettato verso l’interno dell’ampia curva a
sinistra, non può che essere dovuta all’urto con quello del ricorrente. Ella ha
tra l’altro dichiarato di non aver avuto alcuno spazio di manovra e di essere
stata sorpresa dalla manovra dell’insorgente, ciò che è confermato dal fatto
che non sono state rilevate tracce di frenata sull’asfalto.
Checché
ne dica il ricorrente – invero solamente dopo l’intervento del legale – invano
si cercherebbero nel fascicolo processuale indizi che lascino supporre una
velocità della co-protagonista di gran lunga superiore a quella dichiarata o
altrimenti inadeguata, tale da sorprenderlo e da non poterla vedere per tempo
(nonostante l’illuminazione artificiale e l’ampia visuale, che permette di
scorgere vetture in senso inverso già nelle fasi iniziali della curva; cfr.
foto 2). In effetti, se ella avesse realmente circolato a velocità eccessiva
(ciò che appare poco probabile anche in considerazione della morfologia della
strada e delle condizioni atmosferiche), la vettura condotta dall’insorgente
avrebbe subito con ogni verosimiglianza una notevole rotazione sulla sua destra
e le conseguenze dell’incidente sarebbero state ben peggiori.
Giovi
comunque rilevare che la velocità eccessiva del prioritario non libera dal suo
obbligo il debitore della precedenza, salvo velocità manifestamente eccessive
(ed es. 65 km/h oltre il limite vigente nel luogo interessato; cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5.4 ad
art. 36 LCStr). Inoltre, in materia penale
ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni e che il comportamento
antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una
violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale,
sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che
non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più
conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito
appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere
possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
Di transenna si rileva che il
ricorrente stesso afferma di avere avuto a ca. 3-5 metri dalla linea di attesa una velocità di 20 km/h e di non aver visto nessun veicolo in quel
frangente né a sinistra né a destra (cfr. verbale di interrogatorio pag. 2).
Orbene, ammessa la correttezza di questi dati, si rileva di primo acchito che egli,
anche volendolo, non sarebbe riuscito a fermarsi prima dell’intersezione,
perché lo spazio di arresto era di 10.8 metri. Inoltre, rilevato che a quella velocità nello spazio di reazione si percorrono 5.6 metri, l’insorgente si sarebbe inoltrato nell’intersezione ancor prima di iniziare a frenare. E
un secondo prima, contrariamente a quanto da lui affermato, avrebbe già dovuto aver
avvistato la co-protagonista, perché quest’ultima, ritenuto che la visuale
verso il punto dal quale ella proveniva è di almeno 90-100 metri, avrebbe dovuto circolare a più di 300 km/h (ca. 83 metri in un secondo) per non essere ancora nel suo campo visivo.
Ulteriore considerazione che
si impone è che per percorrere la distanza di ca. 100 metri in 3 secondi occorre circolare a 120 km/h. Per non essere visibile al ricorrente la
co-protagonista avrebbe quindi dovuto viaggiare a una velocità ancor superiore.
Appare evidente che data la conformità della strada e il veicolo da lei
condotto ciò non era il caso.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, questo giudice perviene al
convincimento che la manovra eseguita dall’insorgente è stata del tutto intempestiva
e costitutiva di una crassa violazione del diritto di precedenza della
conducente sopraggiungete dalla strada principale.
Su
questo punto la decisione impugnata merita pertanto conferma.
8.
L’insorgente
contesta in secondo luogo l’addebito relativo all’omissione di allacciarsi con
la cintura di sicurezza, proclamando che al momento dell’incidente era
regolarmente allacciato, circostanza pure confermata dalla dichiarazione scritta
25.
marzo 2009 rilasciata dalla signora __________.
Egli
sostiene che a causa del fatto che la vettura è stata immatricolata nel lontano
1998.
e del tipo di urto (laterale), “il movimento trasversale non ha fatto
scattare la cintura che è praticamente rimasta in posizione tesa – normale” (ricorso
punto 6); del resto neppure il sistema “air bag” è scattato.
In
proposito, di fronte alla contestazione dell’agente verbalizzante, il quale lo
ha reso edotto sul fatto che sia la sua cintura di sicurezza sia quella della
passeggera erano rimaste in tensione nella posizione di riposo, o meglio di non
utilizzo (adese al piantone centrale dell’auto), anziché rimanere completamente
srotolate, egli ha tra l’altro dichiarato quanto segue:
“L’urto
è avvenuto non frontale ma laterale, probabilmente non ha funzionato il sistema
che manda in tensione le cinture” (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 3)
Orbene,
se è vero che il tipo di urto, laterale, potrebbe spiegare la circostanza per
cui l’air bag non si sia aperto, l’ipotesi avanzata durante l’interrogatorio
circa il presunto malfunzionamento del dispositivo delle cinture di sicurezza,
risulta poco convincente (difficile comprendere come si possa pretendere che il
sistema che manda in tensione la cintura sia difettoso se la stessa è trovata
proprio in tale posizione) e non è suscettibile di sovvertire l’accertamento
della polizia cantonale, confortato dal classico “colpo di frusta” diagnosticatogli
dal Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ e Valli
che lo ha visitato in seguito all’infortunio (cfr. rapporto di uscita del 14
dicembre 2009). Pure difficilmente compatibile con l’inserimento della cintura
di sicurezza è la frattura multipla al piede destro da lui subita. Diversamente,
la contusione allo sterno riportata dalla co-protagonista, che ha subito un urto
simile, attesta che ella era allacciata alla cintura di sicurezza.
Nulla
muta a tale conclusione (a prescindere dall’imparzialità o meno del suo
estensore) la dichiarazione della passeggera prodotta dall’insorgente, giacché
smentita dalle predette risultanze processuali. Le lesioni subite dalla
passeggera (contusione al ginocchio destro, taglio al labbro inferiore e
contusioni varie) portano peraltro alla conclusione che ella pure non era
allacciata, tant’è che anche la sua cintura di sicurezza è stata trovata dalla
polizia nel medesimo stato di quella dell’insorgente.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.
9.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 LCStr; 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv.
1, 14 cpv. 1, 96 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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