30.2009.91
Urtare una vettura durante una manovra di posteggio
9 novembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2009.91
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, PRPEN
Titolo:
Urtare una vettura durante una manovra di posteggio
PADRONANZA DEL VEICOLO
PARCHEGGIO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2009.91
6765/190
Bellinzona
9
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 27 marzo
2009 presentato da
RI 1, __________,
difeso da: DI
1, __________,
contro
la decisione
13 marzo 2009 n. 6765/190 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 6 aprile 2009
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione
13 marzo 2009 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura __________,
durante una manovra di parcheggio, urtava un autoveicolo che si trovava già
posteggiato alla sua destra”.
Fatti
accertati il 19 dicembre 2008 in territorio di __________.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90
cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 6 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a
questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 31 cpv. 1
LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli deve segnatamente tenersi a
una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34
cpv. 4 LCStr).
Il conducente ha inoltre
l’obbligo di rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione,
evitando di compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e
badando che la sua attenzione non sia distratta, in particolare, né da
apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di
informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
In applicazione delle
predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di avere urtato con la
propria vettura, durante una manovra di parcheggio, un autoveicolo in sosta
nello stallo accanto, procurandogli un leggero danno (striatura) alla fiancata
posteriore sinistra.
4.
RI 1, da parte sua,
contesta l’addebito mossogli negando di avere toccato la vettura vicina e,
dunque, di averla danneggiata nel corso della sua manovra.
Nell’interrogatorio davanti
alla polizia cantonale, il ricorrente ha in particolare dichiarato:
“Questa sera ero alla guida
della vettura di proprietà di mio figlio __________, circolavo sulla A2
proveniente da __________ diretto in __________. Era notte ed erano circa le 2230. A bordo vi era mio figlio __________, 14.06.1990. Giunti presso l’area di servizio di __________
lasciavo scendere mio figlio, il quale andava a prendere da mangiare al __________.
Mentre io parcheggiavo la vettura in un posteggio, accanto alla nostra destra,
era già parcheggiata una vettura marca Citroen. Sono sceso dal veicolo, e ho
raggiunto mio figlio al __________, dove ci siamo fermati a mangiare. Al nostro
ritorno il proprietario della vettura parcheggiata alla mia destra mi ha
fermato dicendomi che avevo causato un danno alla sua auto.
Il mio veicolo non ha
riportato alcun danno, sono sicuro al 100% che tra i due veicoli non c’è stato
alcun contatto.
Quando ho posteggiato, ho
notato il veicolo alla mia destra ma nessuno era all’interno dello stesso.
Preciso che io non ho
sentito nessun contatto tra il mio veicolo e l’altro, per questo motivo mi sono
allontanato dalla macchina chiudendola con il telecomando”.
5.
Del tutto diverso è il
resoconto del detentore del mezzo incidentato (__________), che ha segnatamente
dichiarato alla polizia:
“Questa sera, unitamente
alla mia famiglia, siamo partiti dal nostro domicilio intenzionati a recarci in
__________ per le ferie di natale.
Verso le ore 2215 ci siamo
fermati all’area di servizio di __________, carr. B. Da parte mia parcheggiavo
la mia auto in un parcheggio regolarmente segnalato.
Preciso che alla mia
sinistra, il parcheggio immediatamente adiacente era libero.
Mentre io, accompagnato da
mia moglie e da mio figlio ci siamo recati al __________, in auto rimaneva mia
cugina __________, 08.10.1991, (...) e l’altra mia figlia __________,
29.08.1992
Dopo pochi minuti che eravamo al __________, mia figlia mi chiamava
subito sul cellulare avvisandomi che un’automobile aveva urtato la mia, in fase
di manovra.
Subito mi sono portato
all’auto e ho notato che sulla fiancata posteriore destra [recte: sinistra],
vi era un lieve danneggiamento, una striatura.
Sull’angolo anteriore
destro della vettura parcheggiata alla sinistra della mia auto, ho notato una
leggera striatura.
La stessa era sulla
protezione in plastica del paraurti anteriore, angolo destro. Ho provveduto
immediatamente a fare delle foto delle parti danneggiate. Preciso che poco dopo
sono giunti gli occupanti dell’altra auto, una BMW ma il conducente, dopo aver
ripulito la parte interessata, non notando danni, asseriva che non era responsabile
dell’accaduto.
Da parte mia avvisavo
quindi la Polizia.
La pattuglia intervenuta,
pur non rilevando danni sulla BMW, controllava l’altezza dal suolo dei
rispettivi danni.
Prendo atto che gli stessi
si trovano alla medesima altezza (cm 49 da terra). Da parte nostra non abbiamo
subito nessun danno mentre la mia auto ha riportato questa leggera striatura
alla fiancata posteriore sinistra”.
6.
Nella fattispecie
sussistono pertanto due versioni dei fatti contrastanti, quella dell’insorgente
e quella del signor __________.
Prima di chinarsi sulle
disposizioni specifiche di circolazione stradale, va quindi esaminato se le
tavole dell’incarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di imputare
all’insorgente quanto indicato nella decisione impugnata.
7.
In concreto, le tavole
processuali non permettono a questo giudice di pervenire alla piena convinzione
della colpevolezza di RI 1.
.
In primo luogo, va osservato
come agli atti non vi sono testimonianze (né fotografie) a sostegno della
versione dei fatti resa da __________, il quale al momento della presunta
infrazione del ricorrente si trovava lontano dalla propria vettura. Nella sua
deposizione, egli ha soltanto riferito quanto avrebbe visto la figlia, la quale
però, unitamente alla cugina (che sarebbe anch’essa rimasta all’interno del
veicolo fermo), non è stata ascoltata in qualità di testimone.
In secondo luogo,
difficilmente compatibile con la dinamica degli eventi ricostruita da __________
è l’assenza sulla BMW dell’insorgente di qualsiasi traccia di contatto, come
attestato dai rilievi dei poliziotti (invero il ricorrente sostiene che il
conducente avrebbe ripulito la parte interessata, ma anche di questo fatto non
vi è alcun riscontro; agli atti non vi sono per esempio neppure le fotografie che
l’insorgente asserisce di aver scattato).
In definitiva, l’unica
circostanza a carico di RI 1 risulta la corrispondenza tra l’altezza del segno
lasciato sulla Citroen e l’altezza della protezione di plastica posta sul lato
anteriore del veicolo del ricorrente (rapporto di polizia, pag. 4, informazioni
complementari). Tale circostanza, da sola, benché fortemente indiziante, non
può essere tuttavia considerata decisiva, principalmente perché, come visto,
sul mezzo del multato non sono stati in ogni caso rilevati dei segni di un
contatto tra i due veicoli.
Inoltre, la protezione in
plastica menzionata dal rapporto di polizia si presenta generalmente come un
pezzo dotato di una superficie piana, con un’area di contatto, dunque, estesa a
diversi centimetri (e non limitata a un unico punto). È pertanto verosimile che
la corrispondenza tra le altezze sia in realtà da intendere in maniera
approssimativa, ovvero nella semplice constatazione che la striatura sul
veicolo del signor __________ (posta a 49 cm dal suolo) rientra nei limiti della predetta area di contatto. Constatazione che può senz’altro valere per più
vetture (e non soltanto per quella di RI 1) e che pertanto, nonostante la
coincidenza della presenza in loco di un veicolo con un paraurti situato ad un
altezza compatibile con il danno, è priva, senza elementi a conferma, di un
carattere risolutivo.
8.
In applicazione del
principio “in dubio pro reo” che caratterizza il perseguimento penale,
persistendo dubbi e incertezze che l’insorgente abbia realmente commesso
l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, il ricorso deve essere
accolto e la decisione impugnata annullata con relativa dispensa dal pagamento
di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 127
consid. 2b).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1 Cost.; 31
cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
RI 1, __________,
DI 1, __________,
CRTE 1, __________,
Il presidente: Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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