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Decisione

30.2009.91

Urtare una vettura durante una manovra di posteggio

9 novembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 19 dicembre 2008 in territorio di __________.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90

cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C. La CRTE 1, con

comunicazione 6 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a

questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 31 cpv. 1

LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Egli deve segnatamente tenersi a

una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare

nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34

cpv. 4 LCStr).

Il conducente ha inoltre

l’obbligo di rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione,

evitando di compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e

badando che la sua attenzione non sia distratta, in particolare, né da

apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di

informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

In applicazione delle

predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di avere urtato con la

propria vettura, durante una manovra di parcheggio, un autoveicolo in sosta

nello stallo accanto, procurandogli un leggero danno (striatura) alla fiancata

posteriore sinistra.

4.

RI 1, da parte sua,

contesta l’addebito mossogli negando di avere toccato la vettura vicina e,

dunque, di averla danneggiata nel corso della sua manovra.

Nell’interrogatorio davanti

alla polizia cantonale, il ricorrente ha in particolare dichiarato:

“Questa sera ero alla guida

della vettura di proprietà di mio figlio __________, circolavo sulla A2

proveniente da __________ diretto in __________. Era notte ed erano circa le 2230. A bordo vi era mio figlio __________, 14.06.1990. Giunti presso l’area di servizio di __________

lasciavo scendere mio figlio, il quale andava a prendere da mangiare al __________.

Mentre io parcheggiavo la vettura in un posteggio, accanto alla nostra destra,

era già parcheggiata una vettura marca Citroen. Sono sceso dal veicolo, e ho

raggiunto mio figlio al __________, dove ci siamo fermati a mangiare. Al nostro

ritorno il proprietario della vettura parcheggiata alla mia destra mi ha

fermato dicendomi che avevo causato un danno alla sua auto.

Il mio veicolo non ha

riportato alcun danno, sono sicuro al 100% che tra i due veicoli non c’è stato

alcun contatto.

Quando ho posteggiato, ho

notato il veicolo alla mia destra ma nessuno era all’interno dello stesso.

Preciso che io non ho

sentito nessun contatto tra il mio veicolo e l’altro, per questo motivo mi sono

allontanato dalla macchina chiudendola con il telecomando”.

5.

Del tutto diverso è il

resoconto del detentore del mezzo incidentato (__________), che ha segnatamente

dichiarato alla polizia:

“Questa sera, unitamente

alla mia famiglia, siamo partiti dal nostro domicilio intenzionati a recarci in

__________ per le ferie di natale.

Verso le ore 2215 ci siamo

fermati all’area di servizio di __________, carr. B. Da parte mia parcheggiavo

la mia auto in un parcheggio regolarmente segnalato.

Preciso che alla mia

sinistra, il parcheggio immediatamente adiacente era libero.

Mentre io, accompagnato da

mia moglie e da mio figlio ci siamo recati al __________, in auto rimaneva mia

cugina __________, 08.10.1991, (...) e l’altra mia figlia __________,

29.08.1992

Dopo pochi minuti che eravamo al __________, mia figlia mi chiamava

subito sul cellulare avvisandomi che un’automobile aveva urtato la mia, in fase

di manovra.

Subito mi sono portato

all’auto e ho notato che sulla fiancata posteriore destra [recte: sinistra],

vi era un lieve danneggiamento, una striatura.

Sull’angolo anteriore

destro della vettura parcheggiata alla sinistra della mia auto, ho notato una

leggera striatura.

La stessa era sulla

protezione in plastica del paraurti anteriore, angolo destro. Ho provveduto

immediatamente a fare delle foto delle parti danneggiate. Preciso che poco dopo

sono giunti gli occupanti dell’altra auto, una BMW ma il conducente, dopo aver

ripulito la parte interessata, non notando danni, asseriva che non era responsabile

dell’accaduto.

Da parte mia avvisavo

quindi la Polizia.

La pattuglia intervenuta,

pur non rilevando danni sulla BMW, controllava l’altezza dal suolo dei

rispettivi danni.

Prendo atto che gli stessi

si trovano alla medesima altezza (cm 49 da terra). Da parte nostra non abbiamo

subito nessun danno mentre la mia auto ha riportato questa leggera striatura

alla fiancata posteriore sinistra”.

6.

Nella fattispecie

sussistono pertanto due versioni dei fatti contrastanti, quella dell’insorgente

e quella del signor __________.

Prima di chinarsi sulle

disposizioni specifiche di circolazione stradale, va quindi esaminato se le

tavole dell’incarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di imputare

all’insorgente quanto indicato nella decisione impugnata.

7.

In concreto, le tavole

processuali non permettono a questo giudice di pervenire alla piena convinzione

della colpevolezza di RI 1.

.

In primo luogo, va osservato

come agli atti non vi sono testimonianze (né fotografie) a sostegno della

versione dei fatti resa da __________, il quale al momento della presunta

infrazione del ricorrente si trovava lontano dalla propria vettura. Nella sua

deposizione, egli ha soltanto riferito quanto avrebbe visto la figlia, la quale

però, unitamente alla cugina (che sarebbe anch’essa rimasta all’interno del

veicolo fermo), non è stata ascoltata in qualità di testimone.

In secondo luogo,

difficilmente compatibile con la dinamica degli eventi ricostruita da __________

è l’assenza sulla BMW dell’insorgente di qualsiasi traccia di contatto, come

attestato dai rilievi dei poliziotti (invero il ricorrente sostiene che il

conducente avrebbe ripulito la parte interessata, ma anche di questo fatto non

vi è alcun riscontro; agli atti non vi sono per esempio neppure le fotografie che

l’insorgente asserisce di aver scattato).

In definitiva, l’unica

circostanza a carico di RI 1 risulta la corrispondenza tra l’altezza del segno

lasciato sulla Citroen e l’altezza della protezione di plastica posta sul lato

anteriore del veicolo del ricorrente (rapporto di polizia, pag. 4, informazioni

complementari). Tale circostanza, da sola, benché fortemente indiziante, non

può essere tuttavia considerata decisiva, principalmente perché, come visto,

sul mezzo del multato non sono stati in ogni caso rilevati dei segni di un

contatto tra i due veicoli.

Inoltre, la protezione in

plastica menzionata dal rapporto di polizia si presenta generalmente come un

pezzo dotato di una superficie piana, con un’area di contatto, dunque, estesa a

diversi centimetri (e non limitata a un unico punto). È pertanto verosimile che

la corrispondenza tra le altezze sia in realtà da intendere in maniera

approssimativa, ovvero nella semplice constatazione che la striatura sul

veicolo del signor __________ (posta a 49 cm dal suolo) rientra nei limiti della predetta area di contatto. Constatazione che può senz’altro valere per più

vetture (e non soltanto per quella di RI 1) e che pertanto, nonostante la

coincidenza della presenza in loco di un veicolo con un paraurti situato ad un

altezza compatibile con il danno, è priva, senza elementi a conferma, di un

carattere risolutivo.

8.

In applicazione del

principio “in dubio pro reo” che caratterizza il perseguimento penale,

persistendo dubbi e incertezze che l’insorgente abbia realmente commesso

l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, il ricorso deve essere

accolto e la decisione impugnata annullata con relativa dispensa dal pagamento

di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 127

consid. 2b).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1 Cost.; 31

cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

RI 1, __________,

DI 1, __________,

CRTE 1, __________,

Il presidente: Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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