30.2009.92
Condurre un veicolo a motore con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg
18 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2009.92
Data decisione, Autorità:
18.10.2010, PRPEN
Titolo:
Condurre un veicolo a motore con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 31 cpv. 2 LCSTR
art. 2 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2009.92
7859/101
Bellinzona
18
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 30 marzo
2009 presentato da
RI 1, __________,
contro
la decisione
20 marzo 2009 n. 7859/101 emessa dalla CRTE 1, __________,
viste le osservazioni 6 aprile 2009
presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione
20 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.- per i seguenti motivi:
“Ha circolato con il
veicolo __________ in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel
sangue da 0.5 a 0.79 g/kg”.
Fatti
accertati il 23 gennaio 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 2, 55
cpv. 6, 91 cifra 1 LCStr; art. 2 cpv. 1 ONC; art. 1 cpv. 1 Ordinanza
dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di
alcolemia nella circolazione stradale.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento. In subordine, il ricorrente domanda che la multa venga
convertita in una condanna a svolgere un lavoro di pubblica utilità.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 31 cpv. 2
LCStr le persone che, sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti
oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie
per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida
e non devono condurre un veicolo (cfr. anche l’art. 2 cpv. 1 ONC).
Giusta l’art. 55 cpv. 6 LCStr,
mediante ordinanza l’Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal
quale si ammette l’inattitudine alla guida secondo la legge (ebrietà), indipendentemente
da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all’alcol e definisce
a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da
considerare qualificata.
Con l’Ordinanza del 21 marzo
2003.
concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale,
l’Assemblea federale ha stabilito che un conducente è considerato in ogni caso
inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una
concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha
nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione
(art. 1 cpv. 1). Ha inoltre ritenuto qualificata una concentrazione di alcol
nel sangue dello 0.8 per mille o più (art. 1 cpv. 2).
Chiunque conduce un veicolo a
motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva fino a tre
anni o una pena pecuniaria è inflitta quando viene rilevata una concentrazione
qualificata di alcol nel sangue (art. 91 cifra 1 LCStr).
3.
In applicazione delle
predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di essersi messo alla
guida di un veicolo con una concentrazione di alcol nel sangue situata tra 0.50
e 0.79 g/kg. L’infrazione è stata rilevata sottoponendo RI 1 all’analisi
dell’alito, dalla quale sono emersi valori superiori al limite massimo
consentito sia nella prima misurazione (0.59 g/kg; ore 01.30) sia nella seconda
(0.58 g/kg; ore 01.35).
4.
Il ricorrente, da parte
sua, contesta l’attendibilità dei risultati del controllo sostenendo che per
dimostrare il tasso alcolico superiore al limite legale l’agente denunciante
avrebbe dovuto eseguire anche l’analisi tramite prelievo del sangue. Tale
ulteriore esame sarebbe stato a suo dire tanto più necessario in considerazione
del fatto che una terza misurazione con l’apparecchio etilometro avrebbe dato
un valore (0.50 g/kg) sensibilmente inferiore alle prime due.
RI 1 chiede quindi il proprio
proscioglimento sulla base del principio “in dubio pro reo”.
5.
A prescindere
dall’esistenza o meno dell’asserita terza misurazione (di cui agli atti non vi
è traccia e da cui, del resto, sarebbe risultato un valore nuovamente superiore
a quello massimo permesso), l’insorgente, dopo il controllo eseguito nei suoi
confronti, firmando il rapporto di constatazione aveva espressamente riconosciuto
i risultati delle prime due verifiche (art. 11 cpv. 5 lett. a OCCS) e, sempre
espressamente, aveva rinunciato a richiedere un prelievo del sangue.
La tesi di RI 1 si pone
pertanto in contraddizione con il suo precedente comportamento e non giustifica
in alcun modo l’annullamento della sanzione irrogatagli.
6.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
7.
Subordinatamente al suo
annullamento, RI 1 chiede che la multa venga sostituita con una condanna a
svolgere del corrispettivo lavoro di pubblica utilità (art. 102 cpv. 1 LCStr;
art. 107 cpv. 1 CP).
Sulla base delle motivazioni
addotte (tenuto conto, in particolare, delle ridotte entrate del ricorrente),
questo giudice ritiene di poter dare seguito alla richiesta. La multa di fr.
350.
- è dunque sostituita con 14 ore di lavoro di pubblica utilità.
8.
Alla luce delle
considerazioni che precedono il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Vista
la situazione finanziaria del ricorrente, si prescinde - in via del tutto
eccezionale - dal prelievo di oneri processuali di questa sede.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 2, 55 cpv. 6,
91 cifra 1, 102 cpv. 1 LCStr; 107 cpv. 1 CP; 2 cpv. 1 ONC; 11 cpv. 5 lett. a
OCCS; 1 cpv. 1 Ordinanza del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di
alcolemia nella circolazione stradale; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una pena di 14 ore di lavoro di pubblica utilità, oltre alla tassa di giustizia
di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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