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Decisione

30.2009.92

Condurre un veicolo a motore con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg

18 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 23 gennaio 2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 2, 55

cpv. 6, 91 cifra 1 LCStr; art. 2 cpv. 1 ONC; art. 1 cpv. 1 Ordinanza

dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di

alcolemia nella circolazione stradale.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento. In subordine, il ricorrente domanda che la multa venga

convertita in una condanna a svolgere un lavoro di pubblica utilità.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 31 cpv. 2

LCStr le persone che, sotto l’influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti

oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie

per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida

e non devono condurre un veicolo (cfr. anche l’art. 2 cpv. 1 ONC).

Giusta l’art. 55 cpv. 6 LCStr,

mediante ordinanza l’Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal

quale si ammette l’inattitudine alla guida secondo la legge (ebrietà), indipendentemente

da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all’alcol e definisce

a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da

considerare qualificata.

Con l’Ordinanza del 21 marzo

2003.

concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale,

l’Assemblea federale ha stabilito che un conducente è considerato in ogni caso

inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una

concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha

nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione

(art. 1 cpv. 1). Ha inoltre ritenuto qualificata una concentrazione di alcol

nel sangue dello 0.8 per mille o più (art. 1 cpv. 2).

Chiunque conduce un veicolo a

motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva fino a tre

anni o una pena pecuniaria è inflitta quando viene rilevata una concentrazione

qualificata di alcol nel sangue (art. 91 cifra 1 LCStr).

3.

In applicazione delle

predette disposizioni, la CRTE 1 rimprovera al multato di essersi messo alla

guida di un veicolo con una concentrazione di alcol nel sangue situata tra 0.50

e 0.79 g/kg. L’infrazione è stata rilevata sottoponendo RI 1 all’analisi

dell’alito, dalla quale sono emersi valori superiori al limite massimo

consentito sia nella prima misurazione (0.59 g/kg; ore 01.30) sia nella seconda

(0.58 g/kg; ore 01.35).

4.

Il ricorrente, da parte

sua, contesta l’attendibilità dei risultati del controllo sostenendo che per

dimostrare il tasso alcolico superiore al limite legale l’agente denunciante

avrebbe dovuto eseguire anche l’analisi tramite prelievo del sangue. Tale

ulteriore esame sarebbe stato a suo dire tanto più necessario in considerazione

del fatto che una terza misurazione con l’apparecchio etilometro avrebbe dato

un valore (0.50 g/kg) sensibilmente inferiore alle prime due.

RI 1 chiede quindi il proprio

proscioglimento sulla base del principio “in dubio pro reo”.

5.

A prescindere

dall’esistenza o meno dell’asserita terza misurazione (di cui agli atti non vi

è traccia e da cui, del resto, sarebbe risultato un valore nuovamente superiore

a quello massimo permesso), l’insorgente, dopo il controllo eseguito nei suoi

confronti, firmando il rapporto di constatazione aveva espressamente riconosciuto

i risultati delle prime due verifiche (art. 11 cpv. 5 lett. a OCCS) e, sempre

espressamente, aveva rinunciato a richiedere un prelievo del sangue.

La tesi di RI 1 si pone

pertanto in contraddizione con il suo precedente comportamento e non giustifica

in alcun modo l’annullamento della sanzione irrogatagli.

6.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

7.

Subordinatamente al suo

annullamento, RI 1 chiede che la multa venga sostituita con una condanna a

svolgere del corrispettivo lavoro di pubblica utilità (art. 102 cpv. 1 LCStr;

art. 107 cpv. 1 CP).

Sulla base delle motivazioni

addotte (tenuto conto, in particolare, delle ridotte entrate del ricorrente),

questo giudice ritiene di poter dare seguito alla richiesta. La multa di fr.

350.

- è dunque sostituita con 14 ore di lavoro di pubblica utilità.

8.

Alla luce delle

considerazioni che precedono il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Vista

la situazione finanziaria del ricorrente, si prescinde - in via del tutto

eccezionale - dal prelievo di oneri processuali di questa sede.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 2, 55 cpv. 6,

91 cifra 1, 102 cpv. 1 LCStr; 107 cpv. 1 CP; 2 cpv. 1 ONC; 11 cpv. 5 lett. a

OCCS; 1 cpv. 1 Ordinanza del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di

alcolemia nella circolazione stradale; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una pena di 14 ore di lavoro di pubblica utilità, oltre alla tassa di giustizia

di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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