30.2009.93
Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato; denuncia tardiva
27 agosto 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2009.93
Data decisione, Autorità:
27.08.2010, PRPEN
Titolo:
Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato; denuncia tardiva
PARCHEGGIO
art. 375bis CPC-TI
art. 375ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2009.93
8533/190
Bellinzona
27
agosto 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 aprile 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione
27 marzo 2009 n. 8533/190 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1 con decisione 27 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
di fr. 10.-, per aver "illecitamente fatto uso, allo scopo di
posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato
con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, il 16 gennaio
2009 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento;
considerato in diritto:
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.
20.- a
fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver
illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data
31 gennaio 2005 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più
precisamente il 16 gennaio 2009 dalle 10.45 alle 11.15;
che la decisione impugnata si
basa sul rapporto di denuncia datato 16, ma spedito il 20 gennaio 2009 dalla __________
SA e pervenuto l’indomani alla CRTE 1 (cfr. affrancatura sulla busta e timbro
sul rapporto di denuncia in atti);
che il giudice è chiamato
d’ufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e
l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quand’anche le argomentazioni
di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche
dubbiose;
che in concreto il termine
perentorio di tre giorni sancito dall’art. 375ter CPC per l’inoltro
della querela iniziava a decorrere sabato 17 e scadeva lunedì 19 gennaio 2009,
giorno feriale; seppur datato 16 gennaio 2009, data della constatazione dei
fatti, il rapporto di denuncia è stato spedito soltanto il 20 gennaio 2009, di
modo che la querela risulta essere tardiva;
che in siffatte evenienze l’insorgente
va prosciolta dall’addebito mossole per difetto di querela, senza che occorra
procedere alla disamina delle giustificazioni da lei addotte;
che, seppur per altri motivi,
Fatti
il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del
gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 375bis e
375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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