30.2009.95
Immettersi nel flusso della circolazione e collidere con il autoveicolo circolante sulla pubblica via
21 dicembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2009.95
Data decisione, Autorità:
21.12.2010, PRPEN
Titolo:
Immettersi nel flusso della circolazione e collidere con il autoveicolo circolante sulla pubblica via
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2009.95
3012/107
Bellinzona
21
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
segretario Giuseppe Gianella per statuire sul ricorso 9 marzo 2009 presentato
da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
13 febbraio 2009 n. 3012/107 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 28 aprile 2009 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 13
febbraio 2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
480.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese
in ragione di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
(I) __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un
autoveicolo circolante sulla pubblica via”.
Fatti accertati il __________ 2008, in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, con comunicazione 28 aprile 2009, si astiene dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, che
risultano sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di
formare il proprio convincimento, senza che occorra procedere ai postulati
complementi istruttori. Si noti peraltro che l’incarto, comprensivo del
rapporto di polizia __________ 2009, era liberamente accessibile al ricorrente
medesimo presso la Sezione della circolazione a Camorino (fino al __________
2009, data in cui lo stesso è stato trasmesso a questa Pretura unitamente alle
osservazioni dell’autorità), il quale non ha dato prova della diligenza
richiesta chiedendone una copia. Si rileva inoltre che, da quanto si evince dal
gravame, il termine per ricorrere giungeva a scadenza il __________ 2009,
ragion per cui egli disponeva del tempo necessario per consultare il fascicolo
processuale, rispettivamente farsi trasmettere, via fax, il rapporto di
polizia. Ne segue che la richiesta volta a completare il ricorso, giocoforza
dopo la scadenza dei termini di legge, non può essere accolta.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 36 cpv. 4
LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo
o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada;
questi hanno la precedenza. Chi si immette in una strada principale o
secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade
dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure
attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su
tali strade (art. 15 cpv. 3 prima frase ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette
disposizioni – di essersi immesso nel flusso della circolazione, collidendo con
un autoveicolo circolante sulla pubblica via.
La decisione impugnata si
fonda sul rapporto di polizia __________ 2008, dal quale risulta che “stando
alle dichiarazioni dei protagonisti e del teste, nonché alla nostra costatazione,
la dinamica può così essere riassunta: RI 1 alla guida della vettura marca
Peugeot 206 targata (I) __________ eseguiva una manovra di retromarcia
nell’intento di lasciare i posteggi del bar __________ per immettersi sulla
strada principale in direzione di __________.
In quel frangente
sopraggiungeva __________ alla guida del veicolo Ford Focus targata (I) __________
in direzione di __________, quest’ultimo malgrado il tentativo di frenare e
schivare la vettura di RI 1 non poteva evitare la collisione. L’urto è avvenuto
tra lo spigolo anteriore destro del veicolo __________ e lo spigolo posteriore
sinistro del veicolo RI 1.”
4.
Il ricorrente contesta
nel modo più assoluto di aver ostacolato il veicolo che viaggiava sulla
pubblica via. Egli afferma di aver percorso una distanza di circa 60 metri almeno prima di essere tamponato da tergo, essendo trascorsi una quindicina di secondi da
quando si era immesso nella pubblica via (cfr. ricorso, pag. 3 nel mezzo).
Con scritto 22 gennaio 2009
inoltrato alla Sezione della circolazione nell’ambito della parallela procedura
amministrativa (doc. C), egli asseriva di essere stato tamponato violentemente
da una vettura che proveniva da tergo ad alta velocità. D’altro canto, egli
sottolinea il fatto che il co-protagonista era in uno stato di manifesta
ebrietà, ciò che, tra l’altro, renderebbe inverosimile la sua versione, ipotizzando
pure una possibile disattenzione o stanchezza che avrebbero comportato una
reazione del tutto inadeguata e tardiva (cfr. ricorso punto 3 in fine).
5.
In occasione del verbale
d'interrogatorio __________ 2008, l’insorgente ha così descritto l’accaduto:
“(…) Siamo saliti sul
veicolo e iniziavo una manovra di retromarcia per immettermi sulla strada
principale, dopo aver verificato che non vi erano veicoli che circolavano e
dopo aver prestato le dovute attenzioni.
Sono ripartito nel normale
senso di marcia in direzione di __________.
Ad un certo punto venivo
tamponato da un veicolo mentre mi trovavo completamente sulla carreggiata ed
ero già in movimento. (…)
Preciso che non mi sono
accorto di niente, non ho nemmeno visto da quale direzione proveniva la vettura
che mi ha tamponato.
La mia vettura è stata
danneggiata allo spigolo posteriore sinistro. A seguito dell’impatto non ho
riportato alcuna ferita, nemmeno la mia compagna di viaggio”.
Il co-protagonista, dal canto
suo, ha dichiarato quanto segue:
“Preciso [che] circolavo a 40 km/h, con le luci anabbaglianti accese e la cintura di sicurezza regolarmente allacciata. (…) Giunto
in prossimità del bar in questione, un automobilista alla guida di una vettura
di piccola cilindrata è uscito improvvisamente in retromarcia dal posteggio
succitato, immettendosi sulla strada principale. Da parte mia ho subito frenato
ed ho tentato di scansarlo verso sinistra, ma purtroppo l’urto è stato
inevitabile ed è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro della mia auto e lo
spigolo posteriore sinistro dell’altra, mentre stava ancora facendo
retromarcia”.
A domanda dell’agente
volta a sapere se era sicuro che quando è avvenuto l’impatto la vettura stava
ancora facendo retromarcia per immettersi sulla strada egli ha risposto: ”Si,
ne sono sicuro al cento per cento, anche perché l’urto non è avvenuto in
maniera centrale ma solo di striscio ai rispettivi angoli dei paraurti” (cfr.
verbale d'interrogatorio __________ 2008).
Agli atti vi è poi la
testimonianza del signor __________, il quale ha assistito ai fatti,
descrivendo l’evento come segue:
“Nel giorno e ora sopra
elencati, stavo rientrando a casa alla guida della mia vettura. Procedevo in direzione
della dogana di __________. Ad un certo punto, nel territorio di __________, su
via __________, più precisamente all’altezza del locale notturno “__________”
incrociavo un veicolo di marca Ford Focus. Questo collideva con la parte
anteriore destra contro la parte posteriore di un veicolo che stava uscendo in
retromarcia dai posteggi del locale prima citato.”
6.
In concreto,
contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la versione fornita dal
co-protagonista, seppur a distanza di due giorni dai fatti, non appare per
nulla fantasiosa ed è suffragata dalla suddetta testimonianza, della cui
attendibilità non vi è a priori motivo di dubitare per il sol fatto che il
teste conosceva il co-protagonista, circostanza peraltro non sottaciuta.
Al di là della testimonianza,
invero assai stringata, vi sono inoltre le ulteriori risultanze processuali, le
quali attestano un lieve urto di striscio tra i rispettivi spigoli, posteriore-sinistro
del veicolo del ricorrente e anteriore-destro del co-protagonista con
inevitabile superamento (come precisa l’altro protagonista nel suo verbale di
interrogatorio), smentendo la tesi del tamponamento violento (invocata in sede
di osservazioni __________ 2009). Invano si cercherebbero poi nel fascicolo
processuale indizi per cui l’altro protagonista procedesse ad alta velocità come
preteso dal ricorrente; al contrario, la lieve entità dei danni, come pure il
fatto che quest’ultimo e la passeggera non hanno riportato alcuna ferita (né
hanno lamentato altri disagi) a seguito dell’impatto, depongono piuttosto a
favore della versione del co-protagonista.
Del resto, l’insorgente non ha
saputo fornire una spiegazione logica e lineare in punto alle possibili cause e
alla dinamica della collisione, salvo insistere sullo stato – incontestato e
incontestabile – di ebrietà del co-protagonista; egli ha dapprima asserito di
non essersi accorto di nulla e di non sapere da quale direzione provenisse la
vettura (asserzione che lascia alquanto perplessi, giacché, nonostante la
pioggia, v’è da credere che la stessa fosse visibile già da una certa distanza,
ritenuto che il luogo dell’incidente si trova in corrispondenza di un lungo
rettifilo e che per di più il veicolo circolava con i fari anabbaglianti
accesi), invocando in seguito l’alta velocità del co-protagonista e
ipotizzando, infine, una sua disattenzione o sonnolenza.
In proposito, a dispetto di
quanto asserito dal ricorrente, va detto che dagli accertamenti medici esperiti
subito dopo l’accaduto, è emerso che il grado di inabilità del conducente è
stato considerato leggero, in particolare la postura non era affatto
vacillante.
7.
Ad ogni buon conto non
giova al ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si
consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni ed
omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina
né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio
2004, consid. 2.5, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di
responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente stradale: tale
compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di
dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
8.
In conclusione, questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al solido
convincimento che l`insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione
rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.
9.
La multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità della trasgressione e alle circostanze del
caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4 , 90 cifra 1
LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo
carico.
3. Intimazione a:
,
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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