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Decisione

30.2009.95

Immettersi nel flusso della circolazione e collidere con il autoveicolo circolante sulla pubblica via

21 dicembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 13

febbraio 2009 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

480.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese

in ragione di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

(I) __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un

autoveicolo circolante sulla pubblica via”.

Fatti accertati il __________ 2008, in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione, con comunicazione 28 aprile 2009, si astiene dal formulare

osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, che

risultano sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di

formare il proprio convincimento, senza che occorra procedere ai postulati

complementi istruttori. Si noti peraltro che l’incarto, comprensivo del

rapporto di polizia __________ 2009, era liberamente accessibile al ricorrente

medesimo presso la Sezione della circolazione a Camorino (fino al __________

2009, data in cui lo stesso è stato trasmesso a questa Pretura unitamente alle

osservazioni dell’autorità), il quale non ha dato prova della diligenza

richiesta chiedendone una copia. Si rileva inoltre che, da quanto si evince dal

gravame, il termine per ricorrere giungeva a scadenza il __________ 2009,

ragion per cui egli disponeva del tempo necessario per consultare il fascicolo

processuale, rispettivamente farsi trasmettere, via fax, il rapporto di

polizia. Ne segue che la richiesta volta a completare il ricorso, giocoforza

dopo la scadenza dei termini di legge, non può essere accolta.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 36 cpv. 4

LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo

o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada;

questi hanno la precedenza. Chi si immette in una strada principale o

secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade

dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure

attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su

tali strade (art. 15 cpv. 3 prima frase ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette

disposizioni – di essersi immesso nel flusso della circolazione, collidendo con

un autoveicolo circolante sulla pubblica via.

La decisione impugnata si

fonda sul rapporto di polizia __________ 2008, dal quale risulta che “stando

alle dichiarazioni dei protagonisti e del teste, nonché alla nostra costatazione,

la dinamica può così essere riassunta: RI 1 alla guida della vettura marca

Peugeot 206 targata (I) __________ eseguiva una manovra di retromarcia

nell’intento di lasciare i posteggi del bar __________ per immettersi sulla

strada principale in direzione di __________.

In quel frangente

sopraggiungeva __________ alla guida del veicolo Ford Focus targata (I) __________

in direzione di __________, quest’ultimo malgrado il tentativo di frenare e

schivare la vettura di RI 1 non poteva evitare la collisione. L’urto è avvenuto

tra lo spigolo anteriore destro del veicolo __________ e lo spigolo posteriore

sinistro del veicolo RI 1.”

4.

Il ricorrente contesta

nel modo più assoluto di aver ostacolato il veicolo che viaggiava sulla

pubblica via. Egli afferma di aver percorso una distanza di circa 60 metri almeno prima di essere tamponato da tergo, essendo trascorsi una quindicina di secondi da

quando si era immesso nella pubblica via (cfr. ricorso, pag. 3 nel mezzo).

Con scritto 22 gennaio 2009

inoltrato alla Sezione della circolazione nell’ambito della parallela procedura

amministrativa (doc. C), egli asseriva di essere stato tamponato violentemente

da una vettura che proveniva da tergo ad alta velocità. D’altro canto, egli

sottolinea il fatto che il co-protagonista era in uno stato di manifesta

ebrietà, ciò che, tra l’altro, renderebbe inverosimile la sua versione, ipotizzando

pure una possibile disattenzione o stanchezza che avrebbero comportato una

reazione del tutto inadeguata e tardiva (cfr. ricorso punto 3 in fine).

5.

In occasione del verbale

d'interrogatorio __________ 2008, l’insorgente ha così descritto l’accaduto:

“(…) Siamo saliti sul

veicolo e iniziavo una manovra di retromarcia per immettermi sulla strada

principale, dopo aver verificato che non vi erano veicoli che circolavano e

dopo aver prestato le dovute attenzioni.

Sono ripartito nel normale

senso di marcia in direzione di __________.

Ad un certo punto venivo

tamponato da un veicolo mentre mi trovavo completamente sulla carreggiata ed

ero già in movimento. (…)

Preciso che non mi sono

accorto di niente, non ho nemmeno visto da quale direzione proveniva la vettura

che mi ha tamponato.

La mia vettura è stata

danneggiata allo spigolo posteriore sinistro. A seguito dell’impatto non ho

riportato alcuna ferita, nemmeno la mia compagna di viaggio”.

Il co-protagonista, dal canto

suo, ha dichiarato quanto segue:

“Preciso [che] circolavo a 40 km/h, con le luci anabbaglianti accese e la cintura di sicurezza regolarmente allacciata. (…) Giunto

in prossimità del bar in questione, un automobilista alla guida di una vettura

di piccola cilindrata è uscito improvvisamente in retromarcia dal posteggio

succitato, immettendosi sulla strada principale. Da parte mia ho subito frenato

ed ho tentato di scansarlo verso sinistra, ma purtroppo l’urto è stato

inevitabile ed è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro della mia auto e lo

spigolo posteriore sinistro dell’altra, mentre stava ancora facendo

retromarcia”.

A domanda dell’agente

volta a sapere se era sicuro che quando è avvenuto l’impatto la vettura stava

ancora facendo retromarcia per immettersi sulla strada egli ha risposto: ”Si,

ne sono sicuro al cento per cento, anche perché l’urto non è avvenuto in

maniera centrale ma solo di striscio ai rispettivi angoli dei paraurti” (cfr.

verbale d'interrogatorio __________ 2008).

Agli atti vi è poi la

testimonianza del signor __________, il quale ha assistito ai fatti,

descrivendo l’evento come segue:

“Nel giorno e ora sopra

elencati, stavo rientrando a casa alla guida della mia vettura. Procedevo in direzione

della dogana di __________. Ad un certo punto, nel territorio di __________, su

via __________, più precisamente all’altezza del locale notturno “__________”

incrociavo un veicolo di marca Ford Focus. Questo collideva con la parte

anteriore destra contro la parte posteriore di un veicolo che stava uscendo in

retromarcia dai posteggi del locale prima citato.”

6.

In concreto,

contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la versione fornita dal

co-protagonista, seppur a distanza di due giorni dai fatti, non appare per

nulla fantasiosa ed è suffragata dalla suddetta testimonianza, della cui

attendibilità non vi è a priori motivo di dubitare per il sol fatto che il

teste conosceva il co-protagonista, circostanza peraltro non sottaciuta.

Al di là della testimonianza,

invero assai stringata, vi sono inoltre le ulteriori risultanze processuali, le

quali attestano un lieve urto di striscio tra i rispettivi spigoli, posteriore-sinistro

del veicolo del ricorrente e anteriore-destro del co-protagonista con

inevitabile superamento (come precisa l’altro protagonista nel suo verbale di

interrogatorio), smentendo la tesi del tamponamento violento (invocata in sede

di osservazioni __________ 2009). Invano si cercherebbero poi nel fascicolo

processuale indizi per cui l’altro protagonista procedesse ad alta velocità come

preteso dal ricorrente; al contrario, la lieve entità dei danni, come pure il

fatto che quest’ultimo e la passeggera non hanno riportato alcuna ferita (né

hanno lamentato altri disagi) a seguito dell’impatto, depongono piuttosto a

favore della versione del co-protagonista.

Del resto, l’insorgente non ha

saputo fornire una spiegazione logica e lineare in punto alle possibili cause e

alla dinamica della collisione, salvo insistere sullo stato – incontestato e

incontestabile – di ebrietà del co-protagonista; egli ha dapprima asserito di

non essersi accorto di nulla e di non sapere da quale direzione provenisse la

vettura (asserzione che lascia alquanto perplessi, giacché, nonostante la

pioggia, v’è da credere che la stessa fosse visibile già da una certa distanza,

ritenuto che il luogo dell’incidente si trova in corrispondenza di un lungo

rettifilo e che per di più il veicolo circolava con i fari anabbaglianti

accesi), invocando in seguito l’alta velocità del co-protagonista e

ipotizzando, infine, una sua disattenzione o sonnolenza.

In proposito, a dispetto di

quanto asserito dal ricorrente, va detto che dagli accertamenti medici esperiti

subito dopo l’accaduto, è emerso che il grado di inabilità del conducente è

stato considerato leggero, in particolare la postura non era affatto

vacillante.

7.

Ad ogni buon conto non

giova al ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si

consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni ed

omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina

né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a

propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio

2004, consid. 2.5, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di

responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente stradale: tale

compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di

dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

8.

In conclusione, questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al solido

convincimento che l`insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione

rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.

9.

La multa inflitta, per

finire, è proporzionata alla gravità della trasgressione e alle circostanze del

caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 36 cpv. 4 , 90 cifra 1

LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo

carico.

3. Intimazione a:

,

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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