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Decisione

30.2009.97

Esercitare la caccia invernale al cinghiale in una zona vietata

16 ottobre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Divisione

dell'ambiente con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.--, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.--,

condannandolo altresì al risarcimento di due cinghiali per un importo (valore

vivo) di fr. 200.-- e alla privazione effettiva del diritto di cacciare per un

anno, per avere il 3 dicembre 2008 esercitato intenzionalmente la caccia

invernale al cinghiale in zona discarica a __________, zona dove la caccia non

è permessa ed inoltre all’interno della zona di divieto n. 14 “__________”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto

esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti

la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della

pesca.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. La Divisione dell'ambiente

nelle osservazioni 15 aprile 2009 propone, per contro, che il gravame sia

respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti, comprensivi dell’incarto n. 30.2009.61

di questa Pretura, il cui richiamo può senz’altro essere ammesso.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 RALCC (stante

la delega contenuta all’art. 17 LCC), l’Ufficio della caccia e della pesca può,

in caso di necessità, autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone

le condizioni e le modalità di attuazione.

Le prescrizioni emanate

dall’Ufficio della caccia e della pesca per la caccia invernale al cinghiale

per il 2008 (che riguardano segnatamente i periodi e giorni di caccia, le zone,

gli orari, le armi consentite ecc.), sono riportate direttamente nella relativa

autorizzazione.

Le zone di divieto di caccia

istituite dal Consiglio di Stato per il periodo 1. settembre 2006 - 31

agosto 2011, sono contemplate nel Decreto inerente le “Bandite di caccia

2006/2011” pubblicato sul Foglio ufficiale e trasmesso a tutti cacciatori.

Chiunque, intenzionalmente o

per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di

applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.-- (art. 41 LCC,

prima frase).

Oltre ai casi previsti dalla

Legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità giudicante in

caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale (art. 43

LCC).

3.

La Divisione

dell'ambiente rimprovera al multato - in applicazione delle predette

disposizioni - di avere il 3 dicembre 2008 in territorio del Comune di __________, in correità con altri due cacciatori, esercitato intenzionalmente la caccia

invernale al cinghiale fuori dalla zona prevista per tale caccia e per di più

all’interno della zona di divieto n. 14 “__________” (zona per altro raffigurata

sulla cartina topografica della Federazione Cacciatori Ticinese [FCTI] in

possesso di uno dei due correi).

4.

Il ricorrente non

contesta di aver preso parte alla battuta di caccia, ma ritiene che gli debba

essere semmai rimproverata una negligenza, ovvero quella di non essersi

accertato meglio che lì la caccia speciale al cinghiale non poteva essere

esercitata (ricorso punto 10).

A valere quali indizi

liquidi della sua buona fede egli invoca il fatto che “primariamente il

gruppo di cacciatori cacciava con regolare autorizzazione, in pieno giorno,

poco a sud del villaggio e sotto la strada cantonale, vale a dire ben in vista,

con le auto parcheggiate sulla cantonale. Non vi è stato il benché minimo

atteggiamento che possa lasciar presagire il comportamento guardingo o

sospetto, o circospetto di chi vuole cacciare in maniera irregolare. Tant’è

vero che sono stati facilmente avvistati” (ricorso, punto 6).

Soggiunge che vi era un altro

elemento che gli faceva credere di non trovarsi in bandita: poco tempo prima, il

compagno __________, era stato autorizzato dagli agenti della caccia ad

esercitare la caccia di guardia-campicoltura al cinghiale proprio in quel luogo

(ricorso punto 8).

Infine, egli ritiene che le

pene inflittegli dall’autorità di prime cure siano eccessive, a maggior ragione

se si pensa al fatto che egli è cacciatore di lunga data, incensurato, e che si

dedica regolarmente alla cura degli habitat naturali della __________ in quanto

volontario. A suo dire, occorre pure prendere in considerazione che la specie

abbattuta crea gravi disagi in loco.

5.

In concreto, come a

giusto titolo rilevato dall’autorità di prime cure, vanno anzitutto evidenziate

le numerose (sintomatiche) contraddizioni in cui cade l’insorgente, ritenuto

che:

- durante il verbale di interrogatorio

3.

dicembre 2008, immediatamente dopo i fatti, egli ha ammesso, così come il

compagno __________, di aver cacciato deliberatamente al di fuori dei confini

in cui la caccia al cinghiale era permessa (laddove sapeva che erano spesso

presenti diversi cinghiali), credendo però che la zona in questione non fosse

una zona di divieto (cfr. R1 e R2),

- nelle osservazioni 27

gennaio 2009 ha affermato che, come __________, gli era nota la zona di

divieto, tuttavia era convinto che la stessa terminasse lungo un riale, subito

dopo il paese di __________, che sfocia nella __________ (versione __________ e

__________),

- nel ricorso 10 marzo 2009 ha

confermato di sapere che la zona è normalmente “bandita alla caccia”, credendo

però che ciò non dovesse valere per la caccia speciale al cinghiale (ma

solamente per la caccia normale).

A prescindere dalle diverse versioni

offerte che non depongono certo a favore della credibilità del ricorrente (quella

resa a verbale, ovvero subito dopo i fatti, dovendo essere considerata,

perlomeno dal punto di vista temporale, quella più attendibile), questo giudice

ritiene che egli non possa seriamente pretendere di non aver saputo che stava cacciando

in una zona di divieto.

Contro l’inconsapevolezza

depongono sia la lunga esperienza venatoria, sia il fatto che risiede in valle e

che, per suo stesso dire, si occupa della cura degli habitat naturali in __________

(dovendo pertanto verosimilmente conoscerla come le sue tasche).

Non può poi essere disatteso

che il compagno __________, pure residente in valle e membro di una locale

società di caccia da diversi anni, era in possesso della cartina topografica

della FCTI, nonché dell’estratto del Foglio ufficiale relativo alle bandite e divieti di caccia. Inoltre, come da lui stesso indicato,

il compagno __________, domiciliato all’interno della zona di divieto, era

stato sì poco tempo prima autorizzato dagli agenti della caccia a esercitare la

caccia di guardia-campicoltura in zona “__________”, ma espressamente solo per

la parte a monte della strada cantonale, circostanza che non poteva certo sfuggire

al terzetto che ha agito di comune accordo (“Noi tre assieme abbiamo quindi

deciso di iniziare la caccia partendo da sotto la strada cantonale”).

Del resto, anche gli

spostamenti che hanno caratterizzato la battuta (con ritrovo mezz’ora prima

dell’orario di apertura) e, non da ultimo, l’asserita fretta di raggiungere

altri cacciatori in zona __________, lasciano sottintendere un agire

consapevole del trio. In definitiva, egli doveva conoscere e non poteva

ignorare il fatto che il comparto in questione - caratterizzato da una pianura

solo in minima parte boschiva, che per la sua immediata vicinanza alla strada

cantonale, al fiume __________ e alla zona Grotti di __________, denota

un’evidente pericolosità - si trovasse in zona di divieto. Decidendo di

cacciare, d’intesa con gli altri due compagni, in simili condizioni occorre

quanto meno concludere che egli abbia agito per dolo eventuale.

Le ulteriori circostanze

evocate nel gravame non sovvengono alla tesi della negligenza, essendo gli

indizi circa un agire consapevole sufficientemente concreti e determinanti da

consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento in tal senso.

6.

Affinché l’autorità

giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla

Legge federale sulla caccia, l’art. 43 LCC esige una violazione grave o

reiterata della legislazione (ipotesi quest’ultima che non entra qui in

considerazione, giacché non risultano precedenti a carico dell’insorgente).

Nella fattispecie concreta, il

ricorrente tenta di relativizzare la gravità delle sue gesta evidenziando che

si è trattato dell’abbattimento di una specie che crea gravi e concreti disagi

in loco; tuttavia, come a giusto titolo considerato dall’autorità di prime

cure, la gravità dell’infrazione non è direttamente correlata con la specie

cacciata. Come ritenuto dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza 6

luglio 2009 di cui all’incarto richiamato relativo al compagno __________,

l’abbattimento di animali al di fuori delle zone autorizzate, al pari

dell’uccisione in giorni vietati, nottetempo o fuori orario, costituisce una

violazione dei principi basilari che reggono la disciplina e la pianificazione

della caccia, intesa come adeguata disciplina dell’attività venatoria e

rispetto di altre esigenze in conflitto con tale attività. Il fatto stesso che

la caccia invernale al cinghiale venga autorizzata solo all’interno di porzioni

di territorio espressamente definite sottintende un interesse pubblico a

impedire l’abbattimento delle prede sul resto del territorio.

L’autorità giudiziaria ha poi

giustamente evidenziato che l’abbattimento dei cinghiali non è avvenuto

soltanto all’esterno della zona prestabilita per questo tipo di caccia, ma pure

in un comparto di territorio qualificato da anni come zona di divieto di

caccia, circostanze che, unitamente alla colpa, conferiscono alla fattispecie

il carattere di gravità nel senso dell’art. 43 LCC.

7.

Quo alla commisurazione

della pena, si rileva che la multa inflitta appare commisurata alle circostanze

del caso concreto, alla colpa (infrazione intenzionale delle norme che regolano

la caccia) e alla situazione personale dell’insorgente. Il risarcimento va pure

confermato, tanto più che non è stato oggetto di particolari contestazioni da

parte dell’insorgente.

In considerazione

dell’indubbia rilevanza oggettiva e soggettiva dell’infrazione commessa,

nell’ottica della prevenzione specifica, si giustifica inoltre confermare la

pena accessoria inflittagli. Si noti in proposito, che se il ritiro

dell’autorizzazione del diritto di cacciare (patente) ex art. 43 LCC, in

qualità di pena accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre 2006 di essere

sospeso condizionalmente in applicazione per analogia dell’art. 41 cpv. 1 vCP,

con l’entrata in vigore il 1. gennaio 2007 della nuova parte generale del

Codice penale, che ha comportato nel codice stesso la soppressione delle pene

accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o

parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica

utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a

cadere (cfr. Schneider/Garré,

Commentario basilese, Strafrecht I, ad art. 42, n. 30).

Di conseguenza, per i fatti

commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente

la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto,

gli estremi per pronunciare simile pena.

8.

Infine, per quanto

attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che

confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi,

ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz,

La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV

44.

pag. 47 consid. 2c).

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e

44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia

2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008

emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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