30.2009.98
Esercitare la caccia invernale al cinghiale in una zona vietata
16 ottobre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2009.98
Data decisione, Autorità:
16.10.2009, PRPEN
Titolo:
Esercitare la caccia invernale al cinghiale in una zona vietata
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 27 RALCC
art. 67 RALCC
Incarto
n.
30.2009.98
75/390
Bellinzona
16
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 marzo 2009
presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 13
febbraio 2009 n. 75 390 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona
viste le osservazioni 15 aprile 2008 presentate
dalla Divisione dell'ambiente, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Divisione
dell'ambiente con decisione 13 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.-, condannandolo
altresì al risarcimento di un cinghiale per un importo (valore vivo) di fr. 100.-
e alla privazione effettiva del diritto di cacciare per un anno, per avere il 3
dicembre 2008 esercitato intenzionalmente la caccia invernale al cinghiale in
zona discarica a __________, zona dove la caccia non è permessa ed inoltre
all’interno della zona di divieto n. 14 “__________”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44 LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto
esecutivo concernente le bandite di caccia 2006/2011; prescrizioni concernenti
la caccia invernale al cinghiale 2008 emanate dall’Ufficio della caccia e della
pesca.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Divisione
dell'ambiente nelle osservazioni 15 aprile 2009 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti, comprensivi dell’incarto n. 30.2009.61
di questa Pretura, il cui richiamo può senz’altro essere ammesso.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 RALCC (stante
la delega contenuta all’art. 17 LCC), l’Ufficio della caccia e della pesca può,
in caso di necessità, autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone
le condizioni e le modalità di attuazione.
Le prescrizioni emanate
dall’Ufficio della caccia e della pesca per la caccia invernale al cinghiale
per il 2008 (che riguardano segnatamente i periodi e giorni di caccia, le zone,
gli orari, le armi consentite ecc.), sono riportate direttamente nella relativa
autorizzazione.
Le zone di divieto di caccia
istituite dal Consiglio di Stato per il periodo 1. settembre 2006 - 31
agosto 2011, sono contemplate nel Decreto inerente le “Bandite di caccia
2006/2011” pubblicato sul Foglio ufficiale e trasmesso a tutti cacciatori.
Chiunque, intenzionalmente o
per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di
applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.- (art. 41 LCC,
prima frase).
Oltre ai casi previsti dalla
Legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità giudicante in
caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale (art. 43
LCC).
3.
La Divisione
dell'ambiente rimprovera al multato - in applicazione delle predette
disposizioni - di avere il 3 dicembre 2008 in territorio del Comune di __________, in correità con altri due cacciatori, esercitato intenzionalmente la caccia
invernale al cinghiale fuori dalla zona prevista per tale caccia e per di più
all’interno della zona di divieto n. 14 “__________” (zona per altro raffigurata
sulla cartina topografica della Federazione Cacciatori Ticinese [FCTI] che aveva
con sé nel sacco, unitamente all’estratto del FU).
4.
Il ricorrente non
contesta di aver preso parte alla battuta di caccia, ma ritiene che gli debba
essere semmai rimproverata una negligenza, ovvero quella di non essersi
accertato meglio che lì la caccia speciale al cinghiale non poteva essere
esercitata (ricorso punto 10).
A valere quali indizi
liquidi della sua buona fede egli invoca il fatto che “primariamente il gruppo
di cacciatori cacciava con regolare autorizzazione, in pieno giorno, poco a sud
del villaggio e sotto la strada cantonale, vale a dire ben in vista, con le
auto parcheggiate sulla cantonale. Non vi è stato il benché minimo
atteggiamento che possa lasciar presagire il comportamento guardingo o
sospetto, o circospetto di chi vuole cacciare in maniera irregolare. Tant’è
vero che sono stati facilmente avvistati” (ricorso, punto 6).
Soggiunge che vi era un altro
elemento che gli faceva credere di non trovarsi in bandita: poco tempo prima,
il compagno __________, era stato autorizzato dagli agenti della caccia ad
esercitare la caccia di guardia-campicoltura proprio in quel luogo (ricorso
punto 10).
Infine, egli ritiene che le
pene inflittegli dall’autorità di prime cure siano eccessive, a maggior ragione
se si pensa al fatto che egli è cacciatore di lunga data, incensurato, e che si
dedica regolarmente alla cura degli habitat naturali della __________ in quanto
volontario. A suo dire, occorre pure prendere in considerazione che la specie
abbattuta crea gravi e noti disagi in loco.
5.
In concreto, come a
giusto titolo rilevato dall’autorità di prime cure, vanno anzitutto evidenziate
le contraddizioni in cui cade l’insorgente, ritenuto che:
- durante il verbale di interrogatorio
3.
dicembre 2008 egli ha in sostanza ammesso di aver cacciato deliberatamente in
zona dove la caccia al cinghiale non era permessa (laddove sapeva che erano
spesso presenti diversi cinghiali) e di essere a conoscenza della zona di divieto,
credendo però che il confine fosse il riale della val __________ (cfr. R1 e
R2),
- nelle osservazioni 27
gennaio 2009 ha confermato che, come __________, gli era nota la zona di
divieto, tuttavia era convinto che la stessa terminasse lungo il predetto
riale, subito dopo il paese di __________, che sfocia nella __________
(versione RI 1 e __________), e infine,
- nel ricorso 10 marzo 2009 ha
confermato di sapere che la zona è normalmente “bandita alla caccia”, credendo
però che ciò non dovesse valere per la caccia speciale al cinghiale (ma
solamente per la caccia normale).
A prescindere dalle diverse
versioni offerte che non depongono certo a favore della credibilità del
ricorrente (quella resa a verbale, ovvero subito dopo i fatti, dovendo essere
considerata, perlomeno dal punto di vista temporale, quella più attendibile),
questo giudice ritiene che egli non possa seriamente pretendere di non aver
saputo che stava cacciando in una zona di divieto, essendo egli per di più in
possesso e della cartina topografica della FCTI e dell’estratto del Foglio
ufficiale relativo alle bandite e divieti di caccia.
Contro l’inconsapevolezza
depongono di poi la lunga esperienza venatoria, il fatto che risiede in valle e
che milita nel comitato di una locale società di caccia da diversi anni,
occupandosi, per suo stesso dire, della cura degli habitat naturali in __________
(dovendo pertanto verosimilmente conoscerla come le sue tasche).
Inoltre, come da lui stesso
indicato, il compagno __________, domiciliato all’interno della zona di
divieto, era stato sì poco tempo prima autorizzato dagli agenti della caccia a
esercitare la caccia di guardia-campicoltura in zona “__________”, ma
espressamente solo per la parte a monte della strada cantonale, circostanza che
non poteva certo sfuggire al terzetto che ha agito di comune accordo (“Noi
tre assieme abbiamo quindi deciso di iniziare la caccia partendo da sotto la
strada cantonale”).
Del resto, anche gli
spostamenti che hanno caratterizzato la battuta (con ritrovo mezz’ora prima
dell’orario di apertura) e, non da ultimo, l’asserita fretta di raggiungere
altri cacciatori in zona __________, lasciano sottintendere un agire
consapevole del trio. In definitiva, egli doveva conoscere e non poteva
ignorare il fatto che il comparto in questione - caratterizzato da una pianura
solo in minima parte boschiva, che per la sua immediata vicinanza alla strada
cantonale, al fiume __________ e alla zona Grotti di __________, denota
un’evidente pericolosità – si trovasse in zona di divieto. Decidendo di
cacciare, d’intesa con gli altri due compagni, in simili condizioni occorre
quanto meno concludere che egli abbia agito per dolo eventuale.
Le ulteriori circostanze
evocate nel gravame non sovvengono alla tesi della negligenza, essendo gli
indizi circa un agire consapevole sufficientemente concreti e determinanti da
consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento in tal senso.
6.
Affinché l’autorità
giudicante possa decretare il divieto di cacciare, oltre ai casi previsti dalla
Legge federale sulla caccia, l’art. 43 LCC esige una violazione grave o
reiterata della legislazione (ipotesi quest’ultima che non entra qui in
considerazione, giacché non risultano precedenti a carico dell’insorgente).
Nella fattispecie concreta, il
ricorrente tenta di relativizzare la gravità delle sue gesta evidenziando che
si è trattato dell’abbattimento di una specie che crea gravi e concreti disagi
in loco; tuttavia, come a giusto titolo considerato dall’autorità di prime
cure, la gravità dell’infrazione non è direttamente correlata con la specie
cacciata.
Orbene, come ritenuto dal
Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza 6 luglio 2009 di cui
all’incarto richiamato relativo al compagno __________, l’abbattimento di
animali al di fuori delle zone autorizzate, al pari dell’uccisione in giorni
vietati, nottetempo o fuori orario, costituisce una violazione dei principi
basilari che reggono la disciplina e la pianificazione della caccia, intesa
come adeguata disciplina dell’attività venatoria e rispetto di altre esigenze
in conflitto con tale attività. Il fatto stesso che la caccia invernale al
cinghiale venga autorizzata solo all’interno di porzioni di territorio
espressamente definite sottintende un interesse pubblico a impedire
l’abbattimento delle prede sul resto del territorio.
L’autorità giudiziaria ha poi
giustamente evidenziato che l’abbattimento dei cinghiali non è avvenuto
soltanto all’esterno della zona prestabilita per questo tipo di caccia, ma pure
in un comparto di territorio qualificato da anni come zona di divieto di
caccia, circostanze che, unitamente alla colpa, conferiscono alla fattispecie
il carattere di gravità nel senso dell’art. 43 LCC.
7.
Quo alla commisurazione
della pena, si rileva che la multa inflitta appare commisurata alle circostanze
del caso concreto, alla colpa (infrazione intenzionale delle norme che regolano
la caccia) e alla situazione personale dell’insorgente. Il risarcimento va pure
confermato, tanto più che non è stato oggetto di particolari contestazioni da
parte dell’insorgente.
In considerazione
dell’indubbia rilevanza oggettiva e soggettiva dell’infrazione commessa,
nell’ottica della prevenzione specifica, si giustifica inoltre confermare la
pena accessoria inflittagli. Si noti in proposito, che se il ritiro
dell’autorizzazione del diritto di cacciare (patente) ex art. 43 LCC, in
qualità di pena accessoria, era suscettibile fino al 31 dicembre 2006 di essere
sospeso condizionalmente in applicazione per analogia dell’art. 41 cpv. 1 vCP,
con l’entrata in vigore il 1. gennaio 2007 della nuova parte generale del
Codice penale, che ha comportato nel codice stesso la soppressione delle pene
accessorie e ha limitato la possibilità di sospensione condizionale (totale o
parziale) alle sole pene principali (pena pecuniaria, lavoro di pubblica
utilità e talune pene detentive), la predetta costruzione giuridica è venuta a
cadere (cfr. Schneider/Garré,
Commentario basilese, Strafrecht I, ad art. 42, n. 30).
Di conseguenza, per i fatti
commessi dopo tale data non vi è più possibilità di sospendere condizionalmente
la privazione del diritto di cacciare, qualora si realizzino, come in concreto,
gli estremi per pronunciare simile pena.
8.
Infine, per quanto
attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che
confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi,
ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità
soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12
segg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 pag. 47 consid. 2c).
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 18 e 21 LCP; 41, 43 e 44
LCC; 27 e 67 RALCC; Decreto esecutivo concernente le bandite di caccia
2006/2011; prescrizioni concernenti la caccia invernale al cinghiale 2008
emanate dall’Ufficio della caccia e della pesca;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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