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Decisione

30.2010.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 luglio 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi contributi AVS/AI/IPG dovuti sempre per lo stesso anno 2004. La

differenza fra le due decisioni sta nel fatto che la prima ha fissato i

contributi dovuti per il 2004 considerandolo come persona senza attività lucrativa,

mentre la seconda decisione l'ha ritenuto persona esercitante un'attività indipendente.

L'insorgente contesta

che l'amministrazione possa ritornare sulle proprie precedenti decisioni,

oltretutto definitive, a distanza di anni, mentre l'assicurato non possa fare

lo stesso con le notifiche di tassazione, che nel suo caso gli avrebbe permesso

di contestare il reddito da attività indipendente ritenuto dall'UT.

3. L'Alta Corte ha stabilito che il cambiamento

dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite

siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile

solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.

Se non si tratta di un

cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il

futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come

per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

Se la questione del

cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati

prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di

decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento

formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o

della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti

rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente

(DTF 121 V 1; cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad

art. 5, pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

4. In

concreto, la notifica di tassazione IC/IFD 2004 è stata emessa dal competente

Ufficio di tassazione il 12 luglio 2007 e contro la stessa non è stato

inoltrato reclamo (doc. 2).

Nel 2004 il ricorrente

è stato tassato su un reddito aziendale di Fr. 83'996.- ma, fiscalmente, è stato esonerato dal dovere pagare alcunché

su questo reddito da attività indipendente, poiché l'attività di speculazione borsistica non è assoggettata alle imposte

sul reddito.

Di conseguenza, dal

profilo delle assicurazioni sociali è risultato che l'assicurato non aveva conseguito un reddito e quindi nel 2008 è stato

(ancora) considerato, inizialmente, come persona senza attività lucrativa ed è

stato fissato il contributo minimo AVS/AI/IPG (Fr. 433,50).

Un anno dopo, però, nel

2009, a seguito di una differente interpretazione di questo stesso reddito

aziendale comunicatale dall'autorità

fiscale medesima (doc. 2), la Cassa di compensazione ha affiliato l'insorgente come persona che esercita un'attività lucrativa indipendente e ha

fissato di conseguenza i relativi contributi (Fr. 8'255,65).

A non averne dubbio,

secondo questo Tribunale, v'è stato dunque un evidente cambiamento dello

statuto contributivo del ricorrente per quanto concerne l'anno di contribuzione 2004.

Tuttavia, benché la

Cassa di compensazione si fosse già pronunciata mediante decisione formale nel

2008 sulla fissazione dei contributi AVS/AI/IPG – peraltro indicata come

definitiva, in quanto era in possesso di tutti i dati necessari per

pronunciarsi con certezza, disponendo infatti della notifica di tassazione IFD

2004 -, contrariamente a quanto stabilito dalla nostra Massima istanza, l'amministrazione ha ugualmente modificato lo

statuto contributivo del ricorrente senza però verificare le condizioni

del riesame o della revisione processuale.

In effetti, poiché per

l'anno di contribuzione 2004 l'assicurato era già stato assoggettato

mediante decisione formale al prelevamento dei contributi AVS/AI/IPG e proprio

sul medesimo reddito di Fr. 83'996.-

stabilito nella IC/IFD 2004, oggetto anche della seconda decisione formale

della Cassa, quest'ultima non

poteva rivedere lo statuto professionale dell'insorgente emanando una nuova decisione, senza tuttavia prima

verificare i presupposti della revisione e della riconsiderazione dell'art. 53 LPGA.

5. Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2,

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza.

In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione

passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è

pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica

Considerandi

rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano

state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata

senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza

ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi

fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).

Dalla riconsiderazione

(o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la

revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129

V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;

STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Kieser, in

ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito

dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung

galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche

Darstellung derselben Schlauri,

176.

ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit

auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere

steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens

ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne

Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung

eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen

Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf

welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V

234; zur Kritik von Schlauri,

173.

ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht

die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag,

kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im

Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren

gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der

Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im

Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV

Nr. 20).”.

L'irregolarità deve essere manifesta. Ancora di recente il TF ha

precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della

prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui

esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro

aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce

della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul

carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti).".

6.

Nella

fattispecie, come visto, la Cassa ha semplicemente emesso una seconda decisione

formale, che peraltro peggiora di gran lunga la situazione dell'assicurato già accertata mediante un'altra decisione definitiva cresciuta in

giudicato, omettendo tuttavia di verificare le summenzionate condizioni legali

dell'art. 53 LPGA.

L'amministrazione ha affermato di avere modificato

d'ufficio l'affiliazione nella categoria delle persone

senza attività lucrativa in affiliazione nella categoria degli indipendenti per

evitare la perenzione dei contributi per l'anno 2004 (doc. III punto 2).

Al riguardo, Kieser,

ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26,

rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein

für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge

gerichtlich oder wiedererwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt

wird; allerdings dürfen dann kein höheren als die bereits verfügten Beiträge

festgesetzt werden (vgl ZAK 1992 316). Dabei reicht es für die Wahrung der

Verwirkungsfrist auch aus, wenn die Beitragssumme lediglich geschätzt wird (ZAK

1992.

316 f.)” (cfr. anche Greber/Duc/

Scartazzini, op. cit., n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).

Prima che la

perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una

decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 409; cfr., tuttavia,

per quanto concerne i contributi richiesti ai datori di lavoro, l'art. 14 cpv. 3 LAVS e l'art. 51 LPGA, nonché la sentenza del TCA

del 6 agosto 2008, inc. 30.2008.12).

A determinate

condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito

contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è

lacunoso (per esempio indica l'importo

globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni

dipendente). Tuttavia, l'ammontare

richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente

notificata.

7.

In

queste circostanze la decisione impugnata è carente nell'esame dei presupposti

dell'art. 53 LPGA togliendo in questo modo all'assicurato il doppio grado di

giudizio cui ha diritto.

Il ricorso va accolto

e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché esamini le condizioni

dell'art. 53 LPGA e, qualora ne

ritenga adempiuti i presupposti, ne dia ragione all'interessato in una nuova decisione formale.

Malgrado sia vincente

in causa, il ricorrente non ha diritto a ripetibili siccome non è patrocinato

(art. 61 lett. f LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli atti vanno rinviati

alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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