30.2010.1
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19 luglio 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
30.2010.1
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, TCA
Titolo:
Cambiamento dello statuto contributivo di un assicurato da persona senza attività lucrativa ad indipendente. La Cassa aveva già fissato i contributi come PSAL ed ora ha emesso una nuova decisione come indipendente.Per fare ciò, doveva però procedere con la revisione/riconsiderazione della decisione
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
art. 9 LAVS
art. 10 LAVS
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.1
TB
Lugano
19 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30/31 dicembre
2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4
dicembre 2009 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Il
22 novembre 1999 (doc. 9) RI 1, 1960, ha compilato il questionario per l'affiliazione delle persone senza
attività lucrativa chiedendo di essere affiliato in tale categoria dal 1°
aprile 1999 poiché amministrava un capitale proprio ed eseguiva operazioni di
borsa.
Il 9 febbraio 2000
(doc. A2) la Cassa CO 1 gli ha confermato di averlo affiliato dal 1° gennaio
2000 come persona che non esercita attività lucrativa, evidenziando che in
seguito gli avrebbe notificato le decisioni di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG.
B. Il
12 febbraio 2008 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha emanato una prima
decisione definitiva di fissazione dei contributi per l'anno 2004, chiedendogli il contributo minimo di Fr. 433,50.
Il 22 settembre 2009
(doc. A4) l'amministrazione ha
emesso una seconda decisione definitiva di fissazione dei contributi sempre per
l'anno 2004, ritenendo questa
volta un reddito aziendale di Fr. 83'996.- sulla base della notifica di tassazione IFD 2004 e quindi calcolando
un contributo AVS/AI/IPG/AF di Fr. 8'255,65, spese amministrative comprese.
C. L'assicurato si è opposto il 29 settembre
2009 (doc. A6) alla nuova decisione di fissazione dei contributi, argomentando
che dal 2000 è affiliato come persona senza attività lucrativa, giacché gli
utili di borsa non sono tassati fiscalmente. L'opponente ha rilevato che per l'anno 2003 ha pagato Fr. 2'369,45 sugli utili di borsa, mentre nel 2004 e nel 2005 non ha
(inizialmente) pagato nulla. Ora, invece, è stato nuovamente assoggettato per
il 2004 su degli utili aziendali, seppure non abbia un'azienda. Si chiede inoltre come la Cassa possa cambiare dopo anni le
sue decisioni.
D. Dopo
avere esperito un accertamento presso l'Ufficio di tassazione di __________ (doc. 2), con decisione su opposizione
del 4 dicembre 2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha affermato di essersi
determinata sulla base della notifica di tassazione fiscale IFD 2004, il cui
contenuto è stato ribadito dall'autorità fiscale il 12 ottobre 2009 nonché il 25 novembre 2009 (doc.
2). Quest'ultimo scritto ha
peraltro spiegato il motivo per il quale gli utili di borsa conseguiti dall'assicurato sono stati eccezionalmente imposti
quali redditi indipendenti e la decisione IFD 2004 è cresciuta incontestata in
giudicato. L'amministrazione ha
osservato che resta sempre aperta la via del pagamento dilazionato.
E. Con
ricorso del 30/31 dicembre 2009 (doc. I) RI 1 ha contestato la decisione della
Cassa, spiegando di essere una persona che non esercita un'attività lucrativa, poiché gli utili ricavati dalla speculazione
borsistica non sono assoggettati fiscalmente. Tuttavia, per un errore dell'autorità
fiscale, gli utili conseguiti nel 2003 sono stati ritenuti come altri redditi e
non come redditi da attività indipendente e quindi ha dovuto pagare i contributi
AVS/AI/IPG/AF nella misura di Fr. 2'369,45. La stessa cosa è successa con i
redditi del 2004, che la Cassa ha stabilito – secondo il ricorrente inspiegabilmente
– in Fr. 83'996.- e che inizialmente erano stati ritenuti fiscalmente come
reddito da attività indipendente e quindi non tassati. Poi, nel 2009 l'amministrazione ha calcolato in oltre Fr. 8'000.- i contributi dovuti come indipendente nel
2004.
Il ricorrente ha
spiegato che nel 2004 ha eseguito una sola operazione di borsa per la quale si
è accordato con un amico per la spartizione di un eventuale utile al 50%
ciascuno, ma anche alla ripartizione dell'eventuale perdita al 50% a testa. L'operazione ha fruttato un utile di circa $ 35'000.-, che è stato diviso a metà e che è
stato regolarmente dichiarato all'autorità fiscale. L'assicurato
contesta dunque l'affermazione della
Cassa secondo cui egli avrebbe ricevuto una commissione del 50% e quindi, avendo
operato per conto di terzi, l'utile
ricavato non risulta più esente fiscalmente. Ma per l'insorgente l'ammontare
esatto ritenuto dall'UT, sia
esso l'importo dichiarato (Fr.
50'000.-) sia l'importo considerato dal fisco e dalla Cassa
(Fr. 83'996.-) e di cui non ne
conosce comunque l'origine, non
muta la circostanza che egli non doveva pagare imposte su questi redditi,
perciò non ha contestato la notifica di tassazione IC/IFD 2004 ed ha così accettato
un reddito differente da quello dichiarato.
L'assicurato non capisce inoltre come mai
egli non possa più impugnare la decisione di tassazione per il 2004 visto l'utilizzo dei suoi dati da parte della Cassa,
mentre quest'ultima abbia potuto
emanare una decisione definitiva nel 2008 ed un'altra, sempre definitiva, nel 2009, ma relativa allo stesso anno
contributivo.
Il ricorrente ha
infine osservato di avere difficoltà finanziarie e di non avere mai parlato
personalmente con l'autorità
fiscale e quindi non può avere indicato che gli utili rappresentano una
commissione del 50% sulle sue operazioni, visto che esse sono di carattere
speculativo e non a titolo di investimenti.
F. Nella
risposta del 12 gennaio 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha evidenziato
che l'insorgente, pur essendo
stato imposto fiscalmente con un reddito professionale di Fr. 83'996.-, non si è annunciato spontaneamente
alla Cassa per regolare la sua situazione contributiva. Quindi l'amministrazione, onde evitare la perenzione
dei contributi per il 2004, l'ha
affiliato d'ufficio nella
categoria degli indipendenti e ha fissato i relativi contributi. La Cassa ha
inoltre esposto la nozione di reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente (art. 17
OAVS) ed ha ribadito che si è attenuta, come prevede la legge, alle
comunicazioni fiscali che sono vincolanti ed in particolare alla precisazione
dell'UT riguardo al tipo di
attività svolta dal ricorrente.
G. Il
19 gennaio 2010 (doc. V) l'assicurato
ha preso posizione puntualizzando alcuni aspetti, fra i quali la circostanza
che la Cassa di compensazione ha cambiato la propria decisione "dalla
sera alla mattina dopo anni con così tanta facilità.".
L'amministrazione si è riconfermata nella sua
risposta (doc. VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Dal
9 febbraio 2000 (doc. A2) la Cassa di compensazione ha affiliato il ricorrente
nella categoria delle persone senza attività lucrativa a decorrere dall'inizio di quell'anno.
Per ciò che qui ci
concerne, i contributi per l'anno
2004 sono stati (inizialmente) fissati nel 2008 (doc. A3) nel minimo previsto
dalla legge in virtù dell'art.
10 LAVS.
Poi, il 19 agosto 2009
(doc. 6) l'amministrazione ha
affiliato l'assicurato dal 1°
gennaio 2004 nella categoria degli indipendenti, spiegando che si trattava di un'affiliazione d'ufficio per quell'anno, poiché nella tassazione
fiscale 2004 egli era stato imposto per un reddito aziendale.
Così, il 22 settembre
2009 (doc. A4) la Cassa di compensazione ha emesso una (nuova) decisione di
fissazione dei contributi sempre per l'anno 2004, specificando che veniva
applicato il tasso di contribuzione del 9,5%, essendo il reddito aziendale pari
a Fr. 83'996.- ed il capitale investito nell'azienda nullo.
Il ricorrente lamenta
un improvviso cambiamento del proprio statuto contributivo deciso dalla Cassa
di compensazione e, soprattutto, malgrado l'anno prima essa avesse già fissato definitivamente
Fatti
i suoi contributi AVS/AI/IPG dovuti sempre per lo stesso anno 2004. La
differenza fra le due decisioni sta nel fatto che la prima ha fissato i
contributi dovuti per il 2004 considerandolo come persona senza attività lucrativa,
mentre la seconda decisione l'ha ritenuto persona esercitante un'attività indipendente.
L'insorgente contesta
che l'amministrazione possa ritornare sulle proprie precedenti decisioni,
oltretutto definitive, a distanza di anni, mentre l'assicurato non possa fare
lo stesso con le notifiche di tassazione, che nel suo caso gli avrebbe permesso
di contestare il reddito da attività indipendente ritenuto dall'UT.
3. L'Alta Corte ha stabilito che il cambiamento
dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite
siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è possibile
solo quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale.
Se non si tratta di un
cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il
futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come
per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se la questione del
cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati
prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di
decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento
formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o
della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti
rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente
(DTF 121 V 1; cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad
art. 5, pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
4. In
concreto, la notifica di tassazione IC/IFD 2004 è stata emessa dal competente
Ufficio di tassazione il 12 luglio 2007 e contro la stessa non è stato
inoltrato reclamo (doc. 2).
Nel 2004 il ricorrente
è stato tassato su un reddito aziendale di Fr. 83'996.- ma, fiscalmente, è stato esonerato dal dovere pagare alcunché
su questo reddito da attività indipendente, poiché l'attività di speculazione borsistica non è assoggettata alle imposte
sul reddito.
Di conseguenza, dal
profilo delle assicurazioni sociali è risultato che l'assicurato non aveva conseguito un reddito e quindi nel 2008 è stato
(ancora) considerato, inizialmente, come persona senza attività lucrativa ed è
stato fissato il contributo minimo AVS/AI/IPG (Fr. 433,50).
Un anno dopo, però, nel
2009, a seguito di una differente interpretazione di questo stesso reddito
aziendale comunicatale dall'autorità
fiscale medesima (doc. 2), la Cassa di compensazione ha affiliato l'insorgente come persona che esercita un'attività lucrativa indipendente e ha
fissato di conseguenza i relativi contributi (Fr. 8'255,65).
A non averne dubbio,
secondo questo Tribunale, v'è stato dunque un evidente cambiamento dello
statuto contributivo del ricorrente per quanto concerne l'anno di contribuzione 2004.
Tuttavia, benché la
Cassa di compensazione si fosse già pronunciata mediante decisione formale nel
2008 sulla fissazione dei contributi AVS/AI/IPG – peraltro indicata come
definitiva, in quanto era in possesso di tutti i dati necessari per
pronunciarsi con certezza, disponendo infatti della notifica di tassazione IFD
2004 -, contrariamente a quanto stabilito dalla nostra Massima istanza, l'amministrazione ha ugualmente modificato lo
statuto contributivo del ricorrente senza però verificare le condizioni
del riesame o della revisione processuale.
In effetti, poiché per
l'anno di contribuzione 2004 l'assicurato era già stato assoggettato
mediante decisione formale al prelevamento dei contributi AVS/AI/IPG e proprio
sul medesimo reddito di Fr. 83'996.-
stabilito nella IC/IFD 2004, oggetto anche della seconda decisione formale
della Cassa, quest'ultima non
poteva rivedere lo statuto professionale dell'insorgente emanando una nuova decisione, senza tuttavia prima
verificare i presupposti della revisione e della riconsiderazione dell'art. 53 LPGA.
5. Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è
pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica
Considerandi
rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano
state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata
senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza
ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi
fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).
Dalla riconsiderazione
(o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Kieser, in
ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito
dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung
galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche
Darstellung derselben Schlauri,
176.
ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit
auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere
steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens
ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne
Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen
(vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung
eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen
Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf
welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V
234; zur Kritik von Schlauri,
173.
ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht
die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag,
kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im
Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren
gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der
Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im
Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV
Nr. 20).”.
L'irregolarità deve essere manifesta. Ancora di recente il TF ha
precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della
prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui
esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro
aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce
della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul
carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una
riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,
consid. 3.1 con riferimenti).".
6.
Nella
fattispecie, come visto, la Cassa ha semplicemente emesso una seconda decisione
formale, che peraltro peggiora di gran lunga la situazione dell'assicurato già accertata mediante un'altra decisione definitiva cresciuta in
giudicato, omettendo tuttavia di verificare le summenzionate condizioni legali
dell'art. 53 LPGA.
L'amministrazione ha affermato di avere modificato
d'ufficio l'affiliazione nella categoria delle persone
senza attività lucrativa in affiliazione nella categoria degli indipendenti per
evitare la perenzione dei contributi per l'anno 2004 (doc. III punto 2).
Al riguardo, Kieser,
ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26,
rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein
für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge
gerichtlich oder wiedererwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt
wird; allerdings dürfen dann kein höheren als die bereits verfügten Beiträge
festgesetzt werden (vgl ZAK 1992 316). Dabei reicht es für die Wahrung der
Verwirkungsfrist auch aus, wenn die Beitragssumme lediglich geschätzt wird (ZAK
1992.
316 f.)” (cfr. anche Greber/Duc/
Scartazzini, op. cit., n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg.).
Prima che la
perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una
decisione notificata al debitore dei contributi (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 409; cfr., tuttavia,
per quanto concerne i contributi richiesti ai datori di lavoro, l'art. 14 cpv. 3 LAVS e l'art. 51 LPGA, nonché la sentenza del TCA
del 6 agosto 2008, inc. 30.2008.12).
A determinate
condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un credito
contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo contenuto è
lacunoso (per esempio indica l'importo
globale a carico del datore di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni
dipendente). Tuttavia, l'ammontare
richiesto successivamente non può superare quello della decisione precedentemente
notificata.
7.
In
queste circostanze la decisione impugnata è carente nell'esame dei presupposti
dell'art. 53 LPGA togliendo in questo modo all'assicurato il doppio grado di
giudizio cui ha diritto.
Il ricorso va accolto
e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché esamini le condizioni
dell'art. 53 LPGA e, qualora ne
ritenga adempiuti i presupposti, ne dia ragione all'interessato in una nuova decisione formale.
Malgrado sia vincente
in causa, il ricorrente non ha diritto a ripetibili siccome non è patrocinato
(art. 61 lett. f LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli atti vanno rinviati
alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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