30.2010.10
Nel calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa non viene presa in considerazione la rendita per orfani ai sensi dell'art. 20 LPP perché i figli hanno un diritto proprio all'
28 maggio 2010Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2010.10
Data decisione, Autorità:
28.05.2010, TCA
Titolo:
Nel calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa non viene presa in considerazione la rendita per orfani ai sensi dell'art. 20 LPP perché i figli hanno un diritto proprio all'erogazione della prestazione
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CONTRIBUTI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
RENDITA PER ORFANI
art. 28 LAINF
art. 30 LAINF
art. 10 LAVS
art. 17 LPP
art. 20 LPP
art. 25 LPP
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.10
cs
Lugano
28 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 marzo
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel __________, vedova, è affiliata alla CO 1 quale persona senza
attività lucrativa dal 1° gennaio 2007 (doc. 20).
Con
decisione del 21 luglio 2009 l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti
dall’interessata sulla base di una sostanza netta di fr. 302'312 e di un
reddito percepito sottoforma di rendita di fr. 72'825 moltiplicato per venti,
per una sostanza determinante di fr. 1'758'812 (doc. 18).
B. Con
decisione su opposizione del 20 ottobre 2009 la Cassa, dopo aver dato
all’interessata la possibilità di determinarsi in merito, ha proceduto ad una
reformatio in peius, prendendo in considerazione, quale reddito conseguito
sotto forma di rendita, l’importo di fr. 106'968, ossia la rendita vedovile del
secondo pilastro percepita dall’interessata, cui ha aggiunto le rendite per
orfani dei due figli, __________ (nato nel __________) e __________ (nata nel __________;
doc. 9).
C. Il
4 dicembre 2009 la Cassa CO 1 ha emesso la nuova decisione definitiva di
fissazione dei contributi, in sostituzione di quella del 21 luglio 2009, calcolando
l’importo dovuto sulla base di una sostanza di fr. 302'312 e un reddito
percepito sotto forma di rendite di fr. 106'968 moltiplicato per venti per una
sostanza determinante di fr. 2'441'672 (doc. 8).
D. Il
15 dicembre 2009 la Cassa, in sostituzione della precedente decisione, dopo
aver ricevuto dall’assicurata copia della tassazione emessa nei suoi confronti il
21 ottobre 2009 in seguito ad una revisione dei dati fiscali del 2007, ha emanato
un’altra decisione formale, riducendo l’ammontare del reddito percepito sotto
forma di rendita a fr. 86'521 per una sostanza determinante complessiva di fr.
2'032’733 (doc. 6).
E. In
seguito all’opposizione presentata da RI 1, la Cassa, dopo aver dato
all’assicurata la possibilità di determinarsi in merito, ha proceduto ad un’ulteriore
reformatio in peius e con la decisione su opposizione del 17 marzo 2010 ha
stabilito che il contributo sarà fissato sulla base di una sostanza netta
complessiva di fr. 302'312 ed un reddito sotto forma di rendita di fr. 106'968 (doc.
1).
F. RI
1, rappresentata dalla RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta
decisione su opposizione. L’insorgente contesta in sostanza che vengano prese
in considerazione, nel reddito conseguito sotto forma di rendita, anche le
rendite per orfani del secondo pilastro versate ai figli __________ e __________
(doc. I).
G. Con
risposta del 23 aprile 2010 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
H. Pendente
causa l’insorgente ha prodotto nuova documentazione che è stata trasmessa alla
cassa per osservazioni (doc. V e VI).
Fatti
I. In
data 6 maggio 2010 il TCA ha chiesto all’insorgente di trasmettere il
regolamento del Fondo __________, datore di lavoro del defunto marito della
ricorrente, relativo all’anno 2007, poiché il regolamento prodotto
precedentemente si riferiva al 2008 (doc. VII).
L. Il
12 maggio 2010 è pervenuto al TCA il regolamento richiesto, trasmesso alla
Cassa per osservazioni (doc. IX).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se nel calcolo del contributo dovuto dall’insorgente
nel 2007 vanno prese in considerazione le rendite per orfani del secondo
pilastro (LPP) percepite dai figli della ricorrente.
3.
Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da Fr. 324.- (nel 2007: Fr. 370.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-
(Fr. 370.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da
terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato
la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in
senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al
mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle
rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza
sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI
1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina
e di giurisprudenza).
4.
La
giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) considera come reddito
conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità
dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere
dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo
pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato
prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite
d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni
obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate
dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri
d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di
invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le
rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del
coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite
dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC
1991.
pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Va poi ricordato che non sono
considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le
rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un
diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento
della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla
cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).
Per
sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili
o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero
(RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468,
pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.
174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato
ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciò
nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal
valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.
228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad
art. 10 LAVS).
5.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di
rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art.
29.
cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore nel 2007 ed applicabile in concreto).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Per
l’art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore nel 2007, per il resto, gli articoli
22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione
dei contributi (dal 1° gennaio 2009 = art. 29 cpv. 7 OAVS).
Il
tenore dell’art. 29 cpv. 6 OAVS in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che se
l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo
e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione.
Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine
dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella
stabilita dalle autorità fiscali.
6.
In concreto questo TCA non può tutelare
l’agire della Cassa che per lo stesso anno (2007) ha emanato nel giro di pochi
mesi tre decisioni formali e 2 decisioni su opposizione. La questione non va
tuttavia approfondita giacché, come si vedrà in seguito, il ricorso va accolto.
7.
Nel caso di specie l’amministrazione nel
calcolo del contributo dovuto nel 2007 dalla ricorrente, oltre all’ammontare
della sostanza di fr. 302'312, ha preso in considerazione la rendita vedovile
del secondo pilastro di fr. 52'908 versata all’insorgente e la rendita per orfani
del secondo pilastro percepita dai figli __________ (fr. 31'716) e __________
(fr. 22'344).
L’amministrazione ha giustificato il suo agire con l’applicazione
della marginale 2072 (2090 nel tenore in vigore nel 2007) delle direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
(di seguito: DIN), per la quale sono considerati in particolare redditi
conseguiti sotto forma di rendite le rendite e le pensioni di ogni genere
concesse agli assicurati tenuti a versare i contributi, comprese quelle erogate
da un’assicurazione sociale di uno Stato estero e le rendite per figli per le
quali questi ultimi non abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per i
figli versate ai sensi della LPP).
La
ricorrente da parte sua contesta che vengano presi in considerazione gli
importi versati ai figli, i quali hanno un diritto proprio all’erogazione della
prestazione.
8.
Per
l’art. 17 prima frase LPP gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia
hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte,
potrebbe pretendere una rendita per orfani.
A
norma dell’art. 25 prima frase LPP gli assicurati cui spetta una rendita
d’invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che,
alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani.
Diversa
la situazione per quanto concerne la rendita per orfani ai sensi dell’art. 20
LPP, dove esiste un diritto proprio dei figli a percepire la rendita. Infatti,
questo disposto prevede che i figli del defunto hanno diritto alle rendite per
orfani.
Ciò
viene confermato sia dallo scritto del 31 marzo 2010 del Fondo __________ di __________
dove figura che “secondo l’articolo 7.6.1 del nostro regolamento, come pure
l’art. 20 LPP, i beneficiari delle rendite per orfani sono i figli e non la
madre, indipendentemente dal relativo conto di accredito” (doc. L, cfr.
anche il citato art. 7.6.1 nella versione in vigore nel 2007 [simile alla versione
del 2008]:”Nel caso di decesso di una persona assicurata o di un
beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità i figli aventi diritto
ai sensi dell’Art. 6.1 hanno diritto ad una rendita per orfani dal momento del
decesso”, doc. VIII/Bis), sia dalla modifica delle DIN, entrata in vigore
nel 2010, che, pur prescindendo dall’esame della loro applicazione a contributi
fissati per anni precedenti, apportano un contributo all’interpretazione delle
direttive in vigore precedentemente.
Infatti,
con riferimento ad una sentenza del 24 luglio 1990 pubblicata in RCC 1990 pag.
454, l’UFAS ha emesso i marg. 2090 e 2091 DIN che nel tenore in vigore nel 2007
prevedevano che sono considerate reddito conseguito sotto forma di rendita le
rendite per i figli per le quali questi ultimi non abbiano un diritto proprio
(ad esempio le rendite per i figli versate ai sensi della LPP), mentre non sono
considerate reddito determinante conseguito sotto forma di rendita le rendite e
le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio
(ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF). Con la modifica
entrata in vigore nel 2010 le direttive sono state precisate meglio per quanto
concerne gli esempi contenuti nei citati marginali (che nel frattempo sono
divenuti il n. 2089 ed il n. 2090), nel senso che nel primo caso viene ora
fatto riferimento solo alle rendite complementari alla rendita di vecchiaia
secondo l’art. 17 LPP o alla rendita d’invalidità secondo l’art. 25 LPP, mentre
nel secondo caso le direttive si riferiscono alle rendite per orfani ai sensi
della LPP e della LAINF, ossia proprio le prestazioni di cui beneficiano i
figli della ricorrente. A questo proposito va evidenziato come il tenore degli
art. 28 e 30 LAINF siano simili a quello dell’art. 20 LPP. L’art. 28 LAINF
prevede che il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i
superstiti se l’assicurato muore in seguito ad infortunio e l’art. 30 cpv. 1
prima frase LAINF che i figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla
rendita per orfani.
Va
ancora evidenziato che nella citata sentenza pubblicata in RCC 1990 pag. 454 l’allora
TFA non ha fatto alcuna distinzione tra figli minorenni e maggiorenni (a
differenza ad esempio della DTF 101 V 177 dove ha stabilito che la sostanza dei
figli minorenni fa parte, di massima, della sostanza determinante) ed ha affermato
(pag. 456):
" (…)
Selon la pratique, il ne
faut pas non plus tenir compte des aliments qu’un conjoint divorcé reçoit de
son ex-conjoint en qualité de représentant légal des enfants dont il a la
garde, dans la mesure où ces contributions reviennent à ces enfants et sont
utilisées pour leur entretien, car conformément à l’article 28, 1er alinéa,
RAVS des cotisations ne sont dues que sur le revenu propre de la personne
n’exerçant aucune activité lucrative et tenue de payer des cotisations (RCC
1959, p. 398).
3.
Dans le cas
présent, il s’agit de trancher si les rentes complémentaires pour enfants
versées au recourant doivent être qualifiées, lors du calcul de ses cotisations
personnelles dont il est le débiteur en tant que personne sans activité
lucrative, de rentes lui revenant personnellement au sens de la jurisprudence
exposée et si elles doivent être incluses en cette qualité dans le calcul des
cotisations.
Il est hors de doute
que les rentes complémentaires pour enfants que le recourant chiffe a 15 090
francs influencent sa situation sociale. En outre, il est manifeste que le
droit à ces rentes ne revient pas aux enfants, mais au recourant
personnellement. Il est ainsi exclu de traiter, pour ce qui a trait aux
cotisations, les rentes complémentaires pour enfants par analogie aux pensions
alimentaires qu’un conjoint divorcé reçoit pour les enfants dont la garde lui a
été confiée par le juge qui a prononcé le divorce.” (sottolineature del
redattore)
In
concreto i figli della ricorrente percepiscono una rendita per orfani della LPP
il cui diritto spetta loro personalmente (cfr. art. 20 LPP), indipendentemente
dal conto bancario sul quale viene versata la prestazione che non può, di
conseguenza, essere presa in considerazione nel calcolo del reddito conseguito
sotto forma di rendita dell’insorgente.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata
e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dei contributi ai sensi
dei considerandi.
9.
L’insorgente
chiede l’emissione di decisioni in ambito AVS anche per i figli sulla base
delle separate situazioni e dei singoli importi percepiti (cfr. petitum, doc. I).
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid.
1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione impugnata, ossia il calcolo dei contributi dovuti dalla
ricorrente e l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione. Ogni altra conclusione
è irricevibile.
Nella
misura in cui l’assicurata domanda l’emissione di decisioni nei confronti dei
figli il ricorso si rivela irricevibile. L’incarto va trasmesso alla cassa
affinché dia seguito alla richiesta.
10.
L’insorgente
chiede infine che “nel corso dell’istruzione, ove si rilevassero elementi
necessari di discussione, venga indetta udienza tra le parti” (doc. I).
Il
TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza
per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurata ha chiesto unicamente che “ove si
rilevassero elementi necessari di discussione, venga indetta udienza tra le
parti”), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché
superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,
I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la
generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e
all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per
far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Questo
Tribunale ritiene del resto che non sia necessario assumere ulteriori prove giacché
gli atti dell’incarto sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla
ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è accolto.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla cassa per un nuovo
calcolo dei contributi ai sensi dei considerandi.
2. L’incarto
è trasmesso alla Cassa per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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