Lexipedia

Decisione

30.2010.10

Nel calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa non viene presa in considerazione la rendita per orfani ai sensi dell'art. 20 LPP perché i figli hanno un diritto proprio all'

28 maggio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. In

data 6 maggio 2010 il TCA ha chiesto all’insorgente di trasmettere il

regolamento del Fondo __________, datore di lavoro del defunto marito della

ricorrente, relativo all’anno 2007, poiché il regolamento prodotto

precedentemente si riferiva al 2008 (doc. VII).

L. Il

12 maggio 2010 è pervenuto al TCA il regolamento richiesto, trasmesso alla

Cassa per osservazioni (doc. IX).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se nel calcolo del contributo dovuto dall’insorgente

nel 2007 vanno prese in considerazione le rendite per orfani del secondo

pilastro (LPP) percepite dai figli della ricorrente.

3.

Giusta

l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un

contributo da Fr. 324.- (nel 2007: Fr. 370.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-

(Fr. 370.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per

l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli

assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da

terzi, pagano il contributo minimo.

Il contributo AVS è

dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.

Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,

sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,

ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;

RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua

giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato

la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in

senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di

importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla

riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una

rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha

stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che

presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al

mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle

rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza

sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI

1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina

e di giurisprudenza).

4.

La

giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) considera come reddito

conseguito sotto forma di rendite: le rendite d’invalidità

dell’assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere

dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo

pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza accorda ad un assicurato

prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite

d’invalidità e le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni

obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate

dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri

d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), le rendite di

invalidità versate da assicurazioni sociali estere (RCC 1991 pag. 433), le

rendite da contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), i redditi del

coniuge conseguiti all'estero (Pratique VSI 1999 pag. 204).

Al contrario, non

rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto, le rendite

dell’AVS e dell’AI (comprese le PC), come pure le indennità giornaliere AI (RCC

1991.

pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).

Va poi ricordato che non sono

considerati reddito determinante conseguito sotto forma di rendite nemmeno le

rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un

diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF) e il provento

della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla

cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207).

Per

sostanza ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili

o immobili di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero

(RCC 1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468,

pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della

moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.

174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato

ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciò

nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal

valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag.

228, N. 10.28; Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la

loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad

art. 10 LAVS).

5.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di

rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art.

29.

cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore nel 2007 ed applicabile in concreto).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Per

l’art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore nel 2007, per il resto, gli articoli

22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione

dei contributi (dal 1° gennaio 2009 = art. 29 cpv. 7 OAVS).

Il

tenore dell’art. 29 cpv. 6 OAVS in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo

e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione.

Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine

dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella

stabilita dalle autorità fiscali.

6.

In concreto questo TCA non può tutelare

l’agire della Cassa che per lo stesso anno (2007) ha emanato nel giro di pochi

mesi tre decisioni formali e 2 decisioni su opposizione. La questione non va

tuttavia approfondita giacché, come si vedrà in seguito, il ricorso va accolto.

7.

Nel caso di specie l’amministrazione nel

calcolo del contributo dovuto nel 2007 dalla ricorrente, oltre all’ammontare

della sostanza di fr. 302'312, ha preso in considerazione la rendita vedovile

del secondo pilastro di fr. 52'908 versata all’insorgente e la rendita per orfani

del secondo pilastro percepita dai figli __________ (fr. 31'716) e __________

(fr. 22'344).

L’amministrazione ha giustificato il suo agire con l’applicazione

della marginale 2072 (2090 nel tenore in vigore nel 2007) delle direttive sui

contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa

(di seguito: DIN), per la quale sono considerati in particolare redditi

conseguiti sotto forma di rendite le rendite e le pensioni di ogni genere

concesse agli assicurati tenuti a versare i contributi, comprese quelle erogate

da un’assicurazione sociale di uno Stato estero e le rendite per figli per le

quali questi ultimi non abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per i

figli versate ai sensi della LPP).

La

ricorrente da parte sua contesta che vengano presi in considerazione gli

importi versati ai figli, i quali hanno un diritto proprio all’erogazione della

prestazione.

8.

Per

l’art. 17 prima frase LPP gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia

hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte,

potrebbe pretendere una rendita per orfani.

A

norma dell’art. 25 prima frase LPP gli assicurati cui spetta una rendita

d’invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che,

alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani.

Diversa

la situazione per quanto concerne la rendita per orfani ai sensi dell’art. 20

LPP, dove esiste un diritto proprio dei figli a percepire la rendita. Infatti,

questo disposto prevede che i figli del defunto hanno diritto alle rendite per

orfani.

Ciò

viene confermato sia dallo scritto del 31 marzo 2010 del Fondo __________ di __________

dove figura che “secondo l’articolo 7.6.1 del nostro regolamento, come pure

l’art. 20 LPP, i beneficiari delle rendite per orfani sono i figli e non la

madre, indipendentemente dal relativo conto di accredito” (doc. L, cfr.

anche il citato art. 7.6.1 nella versione in vigore nel 2007 [simile alla versione

del 2008]:”Nel caso di decesso di una persona assicurata o di un

beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità i figli aventi diritto

ai sensi dell’Art. 6.1 hanno diritto ad una rendita per orfani dal momento del

decesso”, doc. VIII/Bis), sia dalla modifica delle DIN, entrata in vigore

nel 2010, che, pur prescindendo dall’esame della loro applicazione a contributi

fissati per anni precedenti, apportano un contributo all’interpretazione delle

direttive in vigore precedentemente.

Infatti,

con riferimento ad una sentenza del 24 luglio 1990 pubblicata in RCC 1990 pag.

454, l’UFAS ha emesso i marg. 2090 e 2091 DIN che nel tenore in vigore nel 2007

prevedevano che sono considerate reddito conseguito sotto forma di rendita le

rendite per i figli per le quali questi ultimi non abbiano un diritto proprio

(ad esempio le rendite per i figli versate ai sensi della LPP), mentre non sono

considerate reddito determinante conseguito sotto forma di rendita le rendite e

le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio

(ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF). Con la modifica

entrata in vigore nel 2010 le direttive sono state precisate meglio per quanto

concerne gli esempi contenuti nei citati marginali (che nel frattempo sono

divenuti il n. 2089 ed il n. 2090), nel senso che nel primo caso viene ora

fatto riferimento solo alle rendite complementari alla rendita di vecchiaia

secondo l’art. 17 LPP o alla rendita d’invalidità secondo l’art. 25 LPP, mentre

nel secondo caso le direttive si riferiscono alle rendite per orfani ai sensi

della LPP e della LAINF, ossia proprio le prestazioni di cui beneficiano i

figli della ricorrente. A questo proposito va evidenziato come il tenore degli

art. 28 e 30 LAINF siano simili a quello dell’art. 20 LPP. L’art. 28 LAINF

prevede che il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i

superstiti se l’assicurato muore in seguito ad infortunio e l’art. 30 cpv. 1

prima frase LAINF che i figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla

rendita per orfani.

Va

ancora evidenziato che nella citata sentenza pubblicata in RCC 1990 pag. 454 l’allora

TFA non ha fatto alcuna distinzione tra figli minorenni e maggiorenni (a

differenza ad esempio della DTF 101 V 177 dove ha stabilito che la sostanza dei

figli minorenni fa parte, di massima, della sostanza determinante) ed ha affermato

(pag. 456):

" (…)

Selon la pratique, il ne

faut pas non plus tenir compte des aliments qu’un conjoint divorcé reçoit de

son ex-conjoint en qualité de représentant légal des enfants dont il a la

garde, dans la mesure où ces contributions reviennent à ces enfants et sont

utilisées pour leur entretien, car conformément à l’article 28, 1er alinéa,

RAVS des cotisations ne sont dues que sur le revenu propre de la personne

n’exerçant aucune activité lucrative et tenue de payer des cotisations (RCC

1959, p. 398).

3.

Dans le cas

présent, il s’agit de trancher si les rentes complémentaires pour enfants

versées au recourant doivent être qualifiées, lors du calcul de ses cotisations

personnelles dont il est le débiteur en tant que personne sans activité

lucrative, de rentes lui revenant personnellement au sens de la jurisprudence

exposée et si elles doivent être incluses en cette qualité dans le calcul des

cotisations.

Il est hors de doute

que les rentes complémentaires pour enfants que le recourant chiffe a 15 090

francs influencent sa situation sociale. En outre, il est manifeste que le

droit à ces rentes ne revient pas aux enfants, mais au recourant

personnellement. Il est ainsi exclu de traiter, pour ce qui a trait aux

cotisations, les rentes complémentaires pour enfants par analogie aux pensions

alimentaires qu’un conjoint divorcé reçoit pour les enfants dont la garde lui a

été confiée par le juge qui a prononcé le divorce.” (sottolineature del

redattore)

In

concreto i figli della ricorrente percepiscono una rendita per orfani della LPP

il cui diritto spetta loro personalmente (cfr. art. 20 LPP), indipendentemente

dal conto bancario sul quale viene versata la prestazione che non può, di

conseguenza, essere presa in considerazione nel calcolo del reddito conseguito

sotto forma di rendita dell’insorgente.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata

e l’incarto rinviato alla Cassa per un nuovo calcolo dei contributi ai sensi

dei considerandi.

9.

L’insorgente

chiede l’emissione di decisioni in ambito AVS anche per i figli sulla base

delle separate situazioni e dei singoli importi percepiti (cfr. petitum, doc. I).

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. sentenza C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid.

1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione impugnata, ossia il calcolo dei contributi dovuti dalla

ricorrente e l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione. Ogni altra conclusione

è irricevibile.

Nella

misura in cui l’assicurata domanda l’emissione di decisioni nei confronti dei

figli il ricorso si rivela irricevibile. L’incarto va trasmesso alla cassa

affinché dia seguito alla richiesta.

10.

L’insorgente

chiede infine che “nel corso dell’istruzione, ove si rilevassero elementi

necessari di discussione, venga indetta udienza tra le parti” (doc. I).

Il

TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurata ha chiesto unicamente che “ove si

rilevassero elementi necessari di discussione, venga indetta udienza tra le

parti”), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché

superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,

I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la

generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e

all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per

far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Questo

Tribunale ritiene del resto che non sia necessario assumere ulteriori prove giacché

gli atti dell’incarto sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è accolto.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla cassa per un nuovo

calcolo dei contributi ai sensi dei considerandi.

2. L’incarto

è trasmesso alla Cassa per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster