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Decisione

30.2010.11

Imposizione contributi di miglioria per opere di sistemazione stradale

30 giugno 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi ubicati nella zona __________ rappresenta una possibilità di accesso,

alternativa a Via __________, sancita dalla pianificazione, e che i rispettivi proprietari

molto verosimilmente saranno chiamati a contribuire al suo finanziamento. Di

conseguenza per distinguere adeguatamente i due settori di __________ e di __________,

e per rimarcare la maggiore distanza che separa la zona __________ dall’opera rispetto

alla fascia a monte ed immediatamente retrostante a Via __________ (area

contrassegnata in rosa sul piano 0609.1/1a), nel solco della scala già

applicata dal Municipio, appare corretto ridurre il fattore interesse della

zona __________ a 0.4.

Considerata l’interdipendenza dei singoli contributi, la suddetta riduzione

implica una distribuzione della quota imponibile diversa da quella risultante

dal prospetto pubblicato. Circostanza che, per evidenti motivi di parità di

trattamento, non può essere trascurata neppure nella fattispecie in esame anche

se, come si vedrà, le conseguenze effettive per il mapp. no. 435 sono

assolutamente neutre.

4.5. Per il resto i fattori applicati, seppure schematici, differenziano

sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche. In

particolare il fattore percorrenza è ragionevolmente ponderato specie a fronte dell’ampiezza

del comprensorio che necessariamente fa capo a Via __________.

Altrettanto equilibrato è il fattore casi speciali nella misura in cui colpisce

e distingue solo i fondi che hanno un interesse reale alla creazione del

parcheggio; corrette, in quest’ambito, sono anche l’incidenza sul calcolo

generale e la proporzione rispetto alla spesa complessiva (di ca. 3%).

Alla proprietà in esame, mapp. no. 435, è applicato un fattore interesse 0.7

come a tutti i fondi retrostanti che sono raggiungibili da Via __________: tale

fattore, oltre a rispettare il principio della parità di trattamento, è anche

proporzionato perché considera la posizione del fondo rispetto a Via __________

ed il minore interesse all’opera rispetto ai confinanti cui è assegnato un

coefficiente superiore (1 o 0.9). La posizione stessa della particella ha anche

determinato il fattore percorrenza 0.9, in quanto trovandosi nella fascia mediana

(quella compresa tra l’imbocco di Via __________ e l’imbocco di Via __________) usa gran parte della

strada.

L’ubicazione del fondo ha pure comportato l’applicazione del fattore casi

speciali 0, poiché la distanza dai posteggi è tale da non conferire alla

proprietà alcun vantaggio particolare.

5.

Considerato il vizio riscontrato

nel fattore di interesse assegnato ai fondi in zona __________, si pone la

necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. L’operazione

richiede una modifica circoscritta e facilmente applicabile alla formula

adottata dal Municipio, grazie anche alla scheda di calcolo prodotta agli atti

in formato tabella excel su supporto informatico; perciò, per economia di

giudizio, può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli

atti all’esecutivo per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di

ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per i

proprietari che non hanno impugnato il prospetto. Cosi come non potrà avere

conseguenze per la ricorrente qualora l’introduzione del nuovo parametro di

calcolo dovesse comportare un aumento dei contributo stante il divieto della reformatio

in pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm.

La correzione da inserire nel prospetto consiste dunque nel ridurre il fattore interesse

per le sole proprietà situate in zona __________ (33 particelle), da 0.6 a 0.4; riduzione in base alla quale saranno anche adeguati i pesi (singoli e totale) che pure

influiscono sul riparto.

Con il nuovo fattore 0.4 il peso totale passa da 172'922.88 a 170'091.27 ed il calcolo per la proprietà in esame si presenta come segue:

Considerandi

Fondo N°

Zona di PR

Superficie m2

IS

SUL

m2

f.

interesse

f.

percorrenza

f.

casi speciali

peso

Contributo

Fr.

435.

RSE

1'410.00

0.6

846.00

0.7

0.9

-

1'353.60

2'148.68

Come

si evince dallo schema, il nuovo calcolo provoca un aumento, seppure esiguo,

del contributo a carico del mapp no. 435. Di conseguenza, considerato che la

decisione impugnata non può essere riformata a danno della ricorrente, il

contributo indicato nel prospetto pubblicato (fr. 2'113.50) é confermato.

6.

Visto

l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico della

ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Il Comune, patrocinato

da un legale, ha diritto alla rifusione parziale delle ripetibili commisurate

alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza,

rispettivamente tenendo conto che egli rappresenta il Comune anche nel contesto

di altri ricorsi sul medesimo oggetto.

per

questi motivi

richiamati la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono

a carico della ricorrente, la quale rifonderà inoltre al Comune fr. 200.- per

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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