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Decisione

30.2010.12

Imposizione contributi di miglioria per opere di sistemazione stradale

30 giugno 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti in veste di comproprietari del mapp. no. 453 sono stati

assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 853.69.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal

Municipio con decisione del 14.1.2010.

Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari chiedono l’annullamento del

contributo contestando l’imponibilità dell’opera, il vantaggio particolare, il

comprensorio imposto ed i criteri di riparto.

Dal canto suo il Municipio, con risposta del 23.3.2010, ha postulato la

reiezione del gravame.

In esito all’udienza di conciliazione del 30.9.2010, risoltasi negativamente,

il Tribunale ha proposto una transazione (cfr. lettera del 20.10.2010),

accettata dal Municipio (cfr. lettera del 27.10.2011) ma non dai ricorrenti

(cfr. scritto 22.11.2010).

Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale.

2.

I ricorrenti contestano

l’imponibilità delle opere eseguite su Via __________ sostenendo che

costituiscono semplici interventi di manutenzione non soggetti al prelievo di

contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM).

La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità

dell’opera e la sua natura. Essi trascurano, tuttavia, che il Tribunale di

espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei

contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la

natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota

imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del

legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla

giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti

su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle

forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi

contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.

3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,

I-2007 no. 29 c. 4.4.2).

In concreto il principio del prelievo è stato esposto nel MM 56/2007 del

26.2.2007 ed avvallato dal Consiglio Comunale con la risoluzione del 3.4.2007.

Perciò esso andava contestato impugnando tempestivamente quella risoluzione

legislativa. In questa sede la censura è irricevibile.

In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente

formale, occorre rammentare che per lavori di manutenzione si intendono gli

interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o

di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e

l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione

apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova

LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005,

no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii).

Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nella sostituzione

del manto stradale con contestuale rifacimento delle sottostrutture,

nell’allargamento dell’imbocco su Via __________, nella costruzione di un nuovo

marciapiede, nell’introduzione di misure di moderazione del traffico, nella

creazione di una piazza di giro e di nuovi posteggi, non erano finalizzate solo

a sanare le precarie condizioni di Via __________ – in quest’ottica sarebbe

bastato il semplice rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla medesima

un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto delle viabilità e della sicurezza

stradale.

Indiscutibile pertanto che le opere eseguite vadano al di là di un semplice

intervento di manutenzione.

3.

3.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM),

non invece per i lavori di semplice manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un

vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCM):

l’opera serve ad urbanizzare i fondi ai fini dell’utilizzazione prevista o a

migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard minimo (let. a); quando

migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la

salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione

(let. b); quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (let. c). Il

contributo è dunque imponibile, non solo per opere completamente nuove, ma

anche per il miglioramento o l’ampliamento di un’opera esistente (RDAT

II-1998 no. 29 c. 6b).

Gli interventi stradali e le opere annesse sono un esempio emblematico di opere

pubbliche soggette a contributi di miglioria; è infatti opinione comunemente

ammessa che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi

conferiscano indubbi vantaggi particolari alle proprietà servite poiché creano

le premesse per l’edificazione dei fondi o ne migliorano lo stato di

urbanizzazione (Messaggio cit., ad art. 5 del disegno di legge; Reitter,

Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 65, 67, 70; Blumer, Abgaben

für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38, 45,

47, 48; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b; RtiD

II-2005 no. 25 c. 5.3).

3.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita lungo tutto il tratto

di Via __________; strada che nel piano viario di __________ è contrassegnata

come “strada di quartiere”.

In ragione dello stato di degrado della pavimentazione, dovuto soprattutto alla

sua vetustà ed al traffico intenso, il Municipio ha deciso di procedere ad un

intervento di ristrutturazione completa della strada. Il progetto contempla il

restringimento del campo stradale a 4.50 m con la formazione nel lato a valle della strada di un marciapiede di larghezza variabile delimitato da un bordo

smussato in mocche di porfido, la formazione di 3 dossi agli incroci con Via __________,

Via __________ - Via __________ e Via __________ formati da una piattaforma di

lunghezza variabile e da rampe di 80 cm di lunghezza, nonché la formazione di

una piazza terminale di giro con due posteggi pubblici di capienza di 16 posti

auto. A completamento delle opere prettamente stradali è stato eseguito anche

il rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e delle canalizzazioni (cfr.

relazione tecnica del progetto definitivo e planimetrie).

In sostanza la strada è stata rifatta a nuovo e dotata degli impianti necessari

in una zona densamente abitata che sono adeguati alla situazione concreta.

Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alla strada, dal

profilo funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente

ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha

indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la

circolazione veicolare e pedonale più sicura. Il tutto a vantaggio dei fondi

serviti (art. 4 LCM).

3.3. Il mapp. no. 453 è fondo edificato

di 810 mq ubicato in zona __________, segnatamente in Via __________, una

parallela di Via __________, alla quale ha accesso attraverso Via __________.

Trattandosi di un fondo ubicato in posizione retrostante, il vantaggio indotto

dalle opere è meno marcato o immediato rispetto a quello tratto dalle proprietà

confinanti, ciò nondimeno un beneficio sussiste nella misura in cui Via __________

è utilizzata come unico accesso veicolare, rispettivamente unico percorso che

permette di raggiungere le strade di collegamento principali, segnatamente Via __________.

Pertanto le opere che vi sono state eseguite conferiscono, per i motivi già

sopra esposti, un vantaggio particolare alla proprietà. Il fatto che il fondo,

come d'altronde tutti quelli ubicati nella zona __________, disponga di un

accesso pedonale alternativo direttamente dal nucleo attraverso Vicolo __________

e che nel PR sia prevista la costruzione di una nuova strada di servizio, che

rappresenterà una possibilità di accesso alternativa a Via __________, sono

elementi che non incidono sull’assoggettamento ma, come si vedrà meglio in

seguito, sono soppesati nella fase di riparto dei contributi (art. 8 LCM).

Secondo i ricorrenti in Via __________

sono stati formati semplici scorpori laterali, risultati dopo la delimitazione

della carreggiata, che non presentano nemmeno lontanamente le caratteristiche

di un marciapiede: avendo una larghezza variabile di poche decine di centimetri

ed essendo delimitati con mocche eccessivamente inclinate, essi sono

impraticabili e compromettono, nella stagione invernale, lo sgombero della

neve. Perciò l’opera comporterebbe solo disagi. I ricorrenti sono anche

dell’avviso che la sistemazione del raccordo tra Via __________ e Via __________

abbia semplicemente rimediato ad un difetto iniziale e quindi non giustifichi

il prelievo di contributi idi miglioria. In ogni caso l’imbocco in direzione di

__________ é difficoltoso e pericoloso, tant’è vero che il Municipio sarebbe in

procinto di riorganizzare l’incrocio creando una rotonda.

Tali argomenti non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare.

Anzitutto, per quanto sono riferite ai contenuti del progetto, le censure non

sono pertinenti in questa sede. La proposta d’intervento è stata presentata con

il MM 38/2006 e di conseguenza, nel principio, avrebbe dovuto essere contestata

impugnando la decisione del Consiglio Comunale dell’8.5.2006, che ne ha

approvato l’esecuzione, nelle forme e nei termini sanciti per i ricorsi contro

le decisioni degli organi comunali (art. 208 ss LOC). Al più tardi l’opera

andava contestata quando il progetto è stato pubblicato in applicazione alla

Legge sulle strade: a quel momento infatti i proprietari disponevano di tutti

gli elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed

eventualmente censurarne le componenti con piena cognizione di causa.

Detto questo, è comunemente riconosciuto che un marciapiede (nell’accezione

usuale del termine) non rappresenti un valido deterrente all’alta velocità e

che i restringimenti laterali della carreggiata, siano essi fisici o costituiti

da semplici demarcazioni orizzontali, abbiano invece maggiori effetti

dissuasivi poiché influenzano la percezione ottica del conducente inducendolo

ad una guida assennata (cfr. norme VSS 640 213 e 640 283). Perciò la

delimitazione di un’aria pedonale mediante una linea di mocche (sia essa

realizzata sulla medesima quota della strada o leggermente rialzata) è una

tipologia di intervento ricorrente nel contesto di progetti intesi a moderare

il traffico ed a conciliare il transito di utenti motorizzati ed appiedati.

Oltre ad essere un elemento di demarcazione, essa serve a rompere la

prospettiva della strada richiamando l’attenzione del conducente, tanto da

costringerlo a ridurre la velocità di transito e permettere il passaggio di

pedoni con un certo margine di sicurezza. Considerato che l’invasione dell’area

pedonale non è continua ma limitata all’incrocio necessariamente rallentato di

due auto, osservando la dovuta prudenza gli utenti non incontreranno difficoltà

degne di nota; semmai, all’occorrenza, è compito dell’autorità comunali

sanzionare eventuali infrazioni del codice stradale mediante provvedimenti di

polizia. Sotto questo profilo l’opera risponde quindi a criteri collaudati ed è

fonte di un vantaggio particolare per chi usufruisce della strada. D’altra

parte l’ampiezza non uniforme ed in certi punti ridotta del marciapiede è

chiaramente da ascrivere allo stato dei luoghi marcati da un’attività edilizia

considerevole sviluppatasi, a partire dalla costruzione della strada negli anni

’60, nel territorio servito (cfr. MM 38/2006). In altre parole, quando si è

trattato di elaborare il progetto, il Municipio ha dovuto tener conto delle

costruzioni e degli accessi esistenti ed ha così realizzato l’intervento

compatibilmente con gli spazi disponibili. Ciò evidentemente non invalida i

benefici ove solo si consideri che agli utenti sono comunque offerte le

garanzie di sicurezza massime consentite dalla circostanze concrete, e che

l’intervento è andato ad incedere il meno possibile sulle proprietà confinanti

mantenendo così anche la spesa pubblica entro limiti ragionevoli. Vero è che la

formazione di un vero e proprio marciapiede avrebbe richiesto una superficie

ben più ampia andando ad incidere sia sugli oneri per l’acquisizione o

l’espropriazione dei sedimi necessari, sia sui costi di costruzione; ne sarebbe

conseguito un incremento della spesa determinante e quindi anche dei contributi

di miglioria, ad evidente svantaggio dei contribuenti.

Negare poi che la sistemazione del raccordo tra Via __________ e Via __________

abbia comportato una miglioria significa esprimere un’opinione meramente

soggettiva, quando invece l’utilità dell’opera imposta è da valutare secondo

criteri oggettivi. In quest’ottica è decisivo che l’intervento è parte

integrante del progetto ed ha condotto all’ampliamento ed alla ripavimentazione

dell’ imbocco stradale previa espropriazione parziale del mapp. no. 624 (cfr.

relazione tecnica e planimetria dell’incarto del progetto definitivo).

4.

4.1. I ricorrenti rilevano che il

Comune ha escluso dal piano del perimetro la zona ex convento, a contatto con la

parte terminale di Via __________, e il comparto a contatto con la parte

iniziale di Via __________, argomentando che tali zone “sono state escluse

in quanto disservite da altre strade” (cfr. decisione su reclamo del 14.1.2010,

pag. 4).

Ciò costituirebbe una disparità di trattamento, poiché secondo i ricorrenti,

avendo reputato che i fondi situati in quei comparti sono adeguatamente serviti

da Vicolo __________, il Comune avrebbe dovuto applicare lo stesso ragionamento

anche ai mappali ubicati in zona __________ che pure sono serviti dalla

medesima strada.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no.

7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico

(cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di

Considerandi

complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti

limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il

comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le

caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,

accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione

dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel

perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,

risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer,

op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton

Luzern, p. 46 ss).

Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel

tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

4.3

In concreto, nel piano del perimetro

sono inclusi i fondi edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente

beneficiano delle opere: come risulta dal piano 0609.1/1 si tratta delle

proprietà direttamente confinanti con Via __________ e dei fondi retrostanti il

cui accesso presuppone l’uso di detta strada.

Considerato che lo scopo principale dei lavori eseguiti dal Comune era di

migliorare la viabilità pedonale e veicolare, non è arbitrario circoscrivere il

vantaggio particolare ai soli terreni concretamente serviti da Via __________. Non

è escluso che quest’ultima sia utilizzata anche dai residenti nei comparti

citati dai ricorrenti. Tuttavia, per questa categoria di utenti si tratta di

una percorrenza di transito e non di servizio diretto, anche perché per

raggiungere le strade di collegamento principali (Via __________) e i servizi

comunali situati al centro del paese usufruiscono di altre vie d’accesso, quali

ad esempio Via __________ e Vicolo __________. La situazione quindi è ben

diversa da quella dei terreni imposti che sono invece tutti direttamente serviti

da Via __________, poiché essa costituisce la loro unica via di accesso

veicolare.

Ne consegue che per i fondi appartenenti alle zone menzionate dai ricorrenti il

percorso da Via __________, potrebbe rappresentare semmai solo una scelta di

ripiego, peraltro poco funzionale. In sostanza il loro esonero non viola il

principio della parità di trattamento poiché l’effetto della miglioria è assai

attenuato ed il vantaggio non può essere definito particolare, ma si confonde

piuttosto con quello collettivo che tutti i residenti di __________ hanno

comunque tratto dai lavori. Di ciò il Comune ha comunque tenuto conto

connotando l’opera come urbanizzazione generale ed applicando la quota minima prelevabile

del 30%, cosicché la maggior parte dei costi è comunque assunta dalla

collettività.

5.

5.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv.3).

Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile,

la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii). In tale ambito

l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia e perciò, nell’ambito del

riesame, il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo

limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i

principi costituzionali; la chiave di riparto potrà così essere censurata

solamente se conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o

un eccesso del potere di apprezzamento (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e

rinvii).

5.2

Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile è avvenuta sulla

base della superficie utile lorda (SUL), di un fattore interesse, di un fattore

percorrenza e di un fattore casi speciali.

Come risulta dalle spiegazioni fornite nella relazione tecnica, la SUL definisce

il potenziale edificatorio del fondo calcolato sulla base della superficie del

singolo fondo moltiplicata per il rispettivo indice di sfruttamento di zona.

Per le zone nucleo (NL), attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (CP)

ed edificabile speciale (IV = insediamento ville o RPR = residenziale

particolare __________), le norme d’attuazione del PR non indicano l’indice di

sfruttamento massimo consentito; perciò è stato applicato un indice teorico di

0.8

Inoltre in due casi particolari si è tenuto conto rispettivamente solo

della superficie definita NT (mapp. no. 1093) e di un indice medio di 0.7

essendo il fondo appartenente a due diverse zone di PR (mapp. no. 1014).

Il fattore interesse serve a differenziare i mappali in funzione della

posizione confinante o retrostante del fondo rispetto alle opere eseguite. Ai

fondi confinanti con il fronte stradale provvisto di nuovo marciapiede (lato a

valle) è stato applicato un fattore interesse 1, in quanto maggiori beneficiari, mentre ai confinanti con il fronte opposto senza marciapiede è

stato riconosciuto un fattore di 0.9. I fondi retrostanti sono suddivisi in due

fasce a seconda della distanza dall’opera: quelli immediatamente retrostanti

con fattore 0.7 e a quelli più discosti con fattore 0.6.

Il fattore percorrenza tiene conto della distanza da percorrere misurata

dalla parte iniziale dell’intervento, ossia dall’imbocco con Via __________,

fino alla parte terminale, quella a fondo cieco di Via __________.

Sostanzialmente risultano 4 fasce con altrettanti coefficienti che diminuiscono

progressivamente: da un massimo di 1 per chi usa tutta la strada, ad un minimo

di 0.5 per chi ne percorre solo il tratto iniziale, passando da valori

intermedi di 0.7 e 0.9 funzionali anche all’eventuale accesso da strade

collaterali.

Il fattore casi speciali è collegato alla costruzione dei 16 nuovi

posteggi previsti alla fine di Via __________ ed è tradotto con i coefficienti

0.4

per i fondi che gravitano attorno al posteggio, 0.3 per quelli poco più

distanti e

0.

per tutti gli altri.

5.3

I ricorrenti contestano il fattore interesse 0.6

applicato alle particelle situate in via __________ e Via __________, sostenendo che esso debba essere

dimezzato per marcare maggiormente la differenza rispetto alle proprietà appena

retrostanti a Via __________ che hanno un fattore 0.7.

Un ragionamento, questo, che in parte è condivisibile per le seguenti ragioni.

Il fattore interesse 0.6 è attribuito ai due settori più discosti dall’opera,

situati alle estremità del comprensorio, nelle località __________ e __________

(aree contrassegnate in azzurro sul piano 0609.1/1a); ritenuto che tali settori

presentano caratteristiche diverse, l’applicazione di un fattore

indifferenziato non appare del tutto proporzionata. In effetti i fondi ubicati

a __________ non hanno altre vie d’accesso all’infuori di Via __________,

mentre quelli ubicati nella zona __________ dispongono di un accesso

alternativo, quanto meno pedonale, direttamente dal nucleo attraverso Vicolo __________,

passaggio che permette di raggiungere comodamente ed in pochi minuti il centro

del paese ed i servizi comunali. A ciò si aggiunge che nel PR è prevista la

costruzione di una nuova strada di servizio (indicata in giallo nel piano

viario) che, passando immediatamente a nord del nucleo, collegherà Via __________

e Via __________ alla strada di quartiere Via __________; benché nei programmi

del Comune tale opera non sia prioritaria, essa va comunque considerata già

solo per il fatto che per i fondi ubicati nella zona __________ rappresenta una

possibilità di accesso, alternativa a Via __________, sancita dalla

pianificazione, e che i rispettivi proprietari molto verosimilmente saranno

chiamati a contribuire al suo finanziamento. Di conseguenza per distinguere

adeguatamente i due settori di __________ e di __________, e per rimarcare la

maggiore distanza che separa la zona __________ dall’opera rispetto alla fascia

a monte ed immediatamente retrostante a Via __________ (area contrassegnata in

rosa sul piano 0609.1/1a), nel solco della scala già applicata dal Municipio,

appare corretto ridurre il fattore interesse della zona __________ a 0.4.

Considerata l’interdipendenza dei singoli

contributi, la suddetta riduzione implica una distribuzione della quota

imponibile diversa da quella risultante dal prospetto pubblicato. Nella

fattispecie, come si vedrà, ciò si ripercuote sull’ammontare del contributo a

carico del mapp. no. 453.

5.4

I ricorrenti contestano inoltre il fattore percorrenza 0.9 applicato alla

loro proprietà. In particolare, essi rimproverano al Municipio di non aver

tenuto conto del fatto che essi non percorreranno mai a piedi Via __________,

in quanto beneficiano di un accesso pedonale più comodo e pianeggiante

direttamente dal nucleo attraverso Vicolo __________.

Come si evince dalla relazione tecnica e dal piano no. 0609.1/1b, il fattore

percorrenza dipende dalla posizione delle particelle ed è legato all’uso della

strada: il coefficiente massimo di 1 è applicato a chi usa tutta la strada,

quello minimo di 0.5 a chi ne percorre solo il tratto iniziale e i due fattori

intermedi di 0.7. e 0.9 a chi utilizza parzialmente, rispettivamente quasi interamente

la strada.

Al mapp. no. 453 è applicato un fattore percorrenza 0.9, in quanto trovandosi nella fascia mediana (quella compresa tra

l’imbocco di Via __________ __________ e l’imbocco

di Via J__________) usa gran parte della strada; tale fattore, oltre a

rispettare la parità di trattamento, è anche ragionevolmente ponderato perché

considera la distanza percorsa per rapporto alla posizione del fondo e il minor

uso della strada rispetto alle proprietà situate nella parte terminale cui è

assegnato il coefficiente massimo 1.

Quanto all’obiezione dei ricorrenti secondo cui nell’applicazione del fattore

percorrenza non è stato considerato il fatto che essi dispongono di un’altro

accesso pedonale attraverso Vicolo __________, occorre rimarcare che tale elemento

è già stato ponderato nel fattore interesse. In effetti, l’esistenza di tale

accesso è uno degli elementi alla base della riduzione, operata dal Tribunale,

del fattore interesse da 0.6 a 0.4 per tutte le particelle situate in zona __________

(cfr. considerando 5.3.).

5.5

In relazione al posteggio i ricorrenti, pur non elevando la questione a

livello di censura, obiettano al

Municipio di aver inserito fondi edificati ed edificabili distanti centinaia di

metri, escludendo invece tutta una serie di proprietà molto più vicine, specie

quelle situate nella parte alta della zona a sinistra di Via __________,

allorquando la piazza di giro e i parcheggi interessano unicamente il nucleo

posto a ridosso del confine di stato, aldilà dell’incrocio di Via __________. I ricorrenti osservano inoltre che è impensabile

ritenere che essi utilizzeranno il posteggio considerata la distanza dallo stesso e la presenza di parcheggi in Via __________.

Tali osservazioni, di cui non si comprende la ragione, sono trascurabili dal momento che al mapp. no. 453 è stato applicato un

fattore casi speciali 0 proprio perché la distanza dal posteggio è tale da non

conferire alla proprietà alcun vantaggio particolare.

6.

Considerato il vizio riscontrato

nel fattore di interesse assegnato ai fondi in zona __________, si pone la

necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi. L’operazione

richiede una modifica circoscritta e facilmente applicabile alla formula

adottata dal Municipio, grazie anche alla scheda di calcolo prodotta agli atti

in formato tabella excel su supporto informatico; perciò, per economia di

giudizio, può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli

atti all’esecutivo per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per i proprietari che non

hanno impugnato il prospetto. Cosi come non potrà avere conseguenze per i

ricorrenti qualora l’introduzione del nuovo parametro di calcolo dovesse

comportare un aumento dei contributo stante il divieto della reformatio in

pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm.

La correzione da inserire nel prospetto consiste dunque nel ridurre il fattore interesse

per le sole proprietà situate in zona __________ (33 particelle), da 0.6 a 0.4; riduzione in base alla quale saranno anche adeguati i pesi (singoli e totale) che pure

influiscono sul riparto.

Con il nuovo fattore 0.4 il peso totale passa da 172'922.88 a 170'091.27 ed il calcolo per la proprietà in esame si presenta come segue:

Fondo N°

Zona di PR

Superficie m2

IS

SUL

m2

f.

interesse

f.

percorrenza

f.

casi speciali

peso

Contributo

Fr.

453.

REA

810.00

0.45

364.50

0.4

0.9

-

473.85

752.18

Come

si evince dallo schema, il nuovo calcolo determina una riduzione del contributo

a carico del mapp. no. 453 da fr. 853.69 a fr. 752.18. Pertanto

la decisione impugnata è riformata di conseguenza.

7.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono ripartite in ragione dell’esito della lite e del

grado di soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm), quindi, considerato che le

contestazioni ricorsuali sono state per lo più respinte, le spese processuali

sono addebitate per ¼ al Comune e per ¾ ai ricorrenti in solido.

L’assegnazione delle ripetibili alle parti – stabilite a norma dell’art. 11

cpv. 5 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, entrato in vigore

il 1°.1.2008 – avviene conformemente al medesimo principio e tenendo conto,

inoltre, che entrambi i patrocinatori hanno operato nel contesto di altri ricorsi

(segnatamente 17 ricorsi) tutti dipendenti dalla medesima procedura di prelievo

e vertenti sui medesimi oggetti.

per

questi motivi

richiamati la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 453 è ridotto a

fr. 752.18.

2.

La tassa

di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del Comune per 1/4 e dei

ricorrenti in solido per 3/4. A titolo di ripetibili il Comune verserà ai

ricorrenti fr. 100.- e quest’ultimi corrisponderanno al Comune fr. 200.-.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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