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Decisione

30.2010.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 agosto 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

24/29 luglio 2009 (doc. 58 dei documenti prodotti dalla Cassa di compensazione)

RI 1, nato nel 1942 ed affetto dal settembre 2008 da adenocarcinoma prostatico

metastatico, ha presentato una richiesta per adulti per l'assegno per grandi invalidi AI (recte:

AVS).

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità, competente per effettuare i necessari accertamenti,

il 30 luglio 2009 (doc. 60) ha interpellato il medico curante dr. med. __________

ed il 28 settembre 2009 (doc. 62) ha predisposto un'inchiesta a domicilio.

Il 12 ottobre 2009 l'assicurato è deceduto (doc. 63).

B. Con

decisione del 30 ottobre 2009 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha

rifiutato l'assegno per grandi

invalidi, poiché dall'accertamento

esperito è risultato che dal mese di gennaio 2009 l'assicurato ha necessità di aiuto regolare e notevole da parte di

terzi per gli atti quotidiani della vita, quindi il suo diritto all'assegno sarebbe sorto soltanto dal gennaio

2010 dopo l'anno di carenza

previsto dall'art. 43bis LAVS.

Tuttavia, ritenuto come l'assicurato

sia deceduto il 12 ottobre 2009, la richiesta di prestazioni è stata respinta.

C. Con

decisione su opposizione del 13 aprile 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto l'opposizione

del 15 novembre 2009 (doc. A4) formulata da RA 1, fratello del defunto, che

postulava il diritto all'AGI

retroattivamente dal 1° gennaio 2009 fino al giorno del decesso dell'assicurato.

L'amministrazione ha ritenuto che non fossero

dati i presupposti legali per dare seguito a questa richiesta giacché, oltre

all'ammissione del diretto

interessato, essa ha accertato presso il medico curante che egli ha avuto

bisogno di un aiuto regolare e notevole da parte di terzi dal gennaio 2009. In

tali circostanze, da questo momento fino al 12 ottobre 2009, giorno del

decesso, non è trascorso il termine di un anno di carenza previsto dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS e quindi ha negato

il diritto ad un AGI AVS.

D. Nel

suo ricorso del 10 maggio 2010 (doc. I) RA 1, sempre in rappresentanza della

vedova e della figlia del richiedente l'AGI (doc. III/1), ha chiesto la concessione dell'assegno per dieci mesi, ovvero dal gennaio

2009 all'ottobre 2009, visto

che ciò è un diritto del fratello anche da morto. Il rappresentante ha rilevato

che l'assicurato non

necessitava di cure infermieristiche né di sorveglianza speciale visto che

erano i suoi familiari ad occuparsi di lui, ma che dal gennaio 2009 la

situazione è peggiorata a causa della chemioterapia, che ha indebolito RI 1 e gli

ha causato tanto dolore. Il ricorrente ha evidenziato i problemi economici

delle eredi (moglie e figlia) ed ha osservato che "Lui, ha dato di più

di ciò che ha ricevuto e quindi – anche se non più qui fra noi – una

Gratitudine, l'ha

comunque meritata, come merita il riconoscimento – anche – Post-Mortem, che si

chiama rispetto, e, solidarietà,".

E. Nella

risposta di causa del 28 maggio 2010 (doc. IV) la Cassa di compensazione si è

riconfermata nella decisione impugnata, precisando che il periodo d'attesa inerente la grande invalidità di

lunga durata non può essere fatto risalire ai mesi precedenti il mese di gennaio

2009. Il diritto ad un AGI dell'AVS va negato.

Il ricorrente ha

osservato di non aver mai voluto far risalire a prima di gennaio 2009 il

periodo d'attesa, tanto che era

convinto che l'inizio fosse dal

luglio 2009, ossia da quando ne ha fatto richiesta (doc. VI).

La Cassa ha preso atto

che l'inizio del periodo d'attesa sia da collocare a luglio 2009 (doc.

VIII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha negato agli RI

1.

il diritto all'assegno per

grandi invalidi dell'AVS.

3.

L'art.

43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o

di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in

Svizzera, che presentano un'invalidità

(art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è

parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per il capoverso 2

dell'art. 43bis LAVS, il

diritto all'assegno per grandi

invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono

soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno

intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni

di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

L'assegno per grandi invalidi di grado

elevato ammonta all'80%, quello

per grandi invalidi di grado medio al 50% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'art. 34 cpv. 5. (art. 43bis cpv. 3 LAVS).

Giusta l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande

invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi

dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di

riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

Il Consiglio federale

può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità

sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv. 4bis LAVS).

A norma del capoverso

5.

dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni

della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande

invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di

compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può

promulgare prescrizioni complementari.

Secondo l'art. 9 LPGA

– che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha

precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico

dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del

4.

gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari

della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.

2.

):

-

vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

- provvedere

all'igiene personale

- andare

al gabinetto

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che

permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza

ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della

società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105

V 52, 104 V 127).

L'art 37 cpv. 1 OAI

stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato

è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e

il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale

(cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande

invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

4.

Nella

fattispecie, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un AGI dell'AVS a motivo che non era trascorso l'anno di attesa dal momento in cui l'assicurato era grande invalido.

D'avviso di questo Tribunale, la soluzione

adottata dalla Cassa deve essere confermata.

In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS prescrive

chiaramente che il diritto all'assegno

sorge al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un

anno intero, senza interruzione.

Ora dalla

documentazione agli atti risulta chiaramente che è dal gennaio 2009 che RI 1 ha necessitato di un aiuto diretto e permanente di terzi.

Questa circostanza è

stata indicata dall'interessato

stesso nel formulario di richiesta per adulti di un AGI al capitolo 4

"indicazioni sulla grande invalidità" (doc. 58-3), dove egli ha

precisato che per determinate attività quotidiane della vita ha bisogno dell'aiuto della moglie e ciò dal gennaio 2009 (segnalato

come "I/2009").

La medesima

indicazione è stata data pure alle domande 5.2 ("Sono necessarie

prestazioni assistenziali per consentire di abitare autonomamente? Sì")

e 5.3 ("Necessita di un accompagnamento per le attività e i contatti

fuori dall'abitazione?

Sì"), dove il richiedente ha specificato che

era da "gennaio 2009" che necessitava di questo tipo di aiuto (doc.

58-5).

Inoltre, l'Ufficio assicurazione invalidità ha avuto

conferma della correttezza di questi dati direttamente dal medico curante dell'assicurato.

Infatti, il dr. med. __________,

FMH in oncologia ed ematologia, espressamente interpellato dall'amministrazione, il 1° settembre 2009 (doc.

60) ha affermato di avere in cura dal 20 settembre 2008 la persona in questione

e che l'ultima consultazione, a

quel momento, era avvenuta il 21 agosto 2009. Alla specifica domanda n. 3 se

"Le indicazioni sulla grande invalidità al N. 3 (pagina 3 e 4)

corrispondono alle Sue constatazioni?", il curante ha risposto

affermativamente.

Stante quanto precede,

è indubbio che è al mese di gennaio 2009 che va fatto risalire il momento a

partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero, senza interruzione." di

cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.

In queste circostanze,

il diritto all'assegno per

grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurato è stato grande invalido di grado elevato o medio per

un anno. Partendo, quindi, dal gennaio 2009, questo diritto all'AGI sorge dunque soltanto nel gennaio

2010, e non retroattivamente al momento in cui l'interessato ha avuto bisogno perenne dell'aiuto di terzi, ossia dal gennaio 2009.

Ritenuto però come l'assicurato sia purtroppo deceduto prima

della decorrenza di questo anno d'attesa, le condizioni

legali previste dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS non sono dunque adempiute e non

sono dati i presupposti legali per potere concedere agli RI 1 un assegno per

grande invalido.

Il rifiuto dell'AGI è

conseguenza del mancato adempimento dell'anno di carenza imposto dalla legge.

Riguardo alle

lamentele espresse dal rappresentante delle eredi, va evidenziato che è il

legislatore federale che ha previsto questo anno di attesa e che il Tribunale

cantonale delle assicurazioni è tenuto pertanto a rispettare questo termine, essendo

obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge; lo impongono motivi di

legalità ed eguaglianza. Il giudice non può scostarsi dall’applicazione della

legge neppure a fronte di un caso particolare ed umanamente difficile come

quello in esame.

Purtroppo le invocate

Gratitudine e solidarietà non permettono di scostarsi dalla volontà chiara e

motivata del Parlamento federale.

Il ricorso deve dunque

essere respinto senza carico di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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