30.2010.13
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2 agosto 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2010.13
Data decisione, Autorità:
02.08.2010, TCA
Titolo:
Domanda d'assegno per grandi invalidi a luglio 2009.UAI ha accertato che è da gennaio 2009 che l'assicurato necessita di aiuto diretto e permanente di terzi,quindi il suo diritto all'AGI decorre solo dal gennaio 2010.Tuttavia,visto che è deceduto prima, gli eredi non hanno diritto AGI.Anno d'attesa
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 43bis cpv. 2 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.13
TB
Lugano
2 agosto 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 aprile
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assegno grandi invalidi
dell'AVS
ritenuto in
fatto
Fatti
A. Il
24/29 luglio 2009 (doc. 58 dei documenti prodotti dalla Cassa di compensazione)
RI 1, nato nel 1942 ed affetto dal settembre 2008 da adenocarcinoma prostatico
metastatico, ha presentato una richiesta per adulti per l'assegno per grandi invalidi AI (recte:
AVS).
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità, competente per effettuare i necessari accertamenti,
il 30 luglio 2009 (doc. 60) ha interpellato il medico curante dr. med. __________
ed il 28 settembre 2009 (doc. 62) ha predisposto un'inchiesta a domicilio.
Il 12 ottobre 2009 l'assicurato è deceduto (doc. 63).
B. Con
decisione del 30 ottobre 2009 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha
rifiutato l'assegno per grandi
invalidi, poiché dall'accertamento
esperito è risultato che dal mese di gennaio 2009 l'assicurato ha necessità di aiuto regolare e notevole da parte di
terzi per gli atti quotidiani della vita, quindi il suo diritto all'assegno sarebbe sorto soltanto dal gennaio
2010 dopo l'anno di carenza
previsto dall'art. 43bis LAVS.
Tuttavia, ritenuto come l'assicurato
sia deceduto il 12 ottobre 2009, la richiesta di prestazioni è stata respinta.
C. Con
decisione su opposizione del 13 aprile 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione
del 15 novembre 2009 (doc. A4) formulata da RA 1, fratello del defunto, che
postulava il diritto all'AGI
retroattivamente dal 1° gennaio 2009 fino al giorno del decesso dell'assicurato.
L'amministrazione ha ritenuto che non fossero
dati i presupposti legali per dare seguito a questa richiesta giacché, oltre
all'ammissione del diretto
interessato, essa ha accertato presso il medico curante che egli ha avuto
bisogno di un aiuto regolare e notevole da parte di terzi dal gennaio 2009. In
tali circostanze, da questo momento fino al 12 ottobre 2009, giorno del
decesso, non è trascorso il termine di un anno di carenza previsto dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS e quindi ha negato
il diritto ad un AGI AVS.
D. Nel
suo ricorso del 10 maggio 2010 (doc. I) RA 1, sempre in rappresentanza della
vedova e della figlia del richiedente l'AGI (doc. III/1), ha chiesto la concessione dell'assegno per dieci mesi, ovvero dal gennaio
2009 all'ottobre 2009, visto
che ciò è un diritto del fratello anche da morto. Il rappresentante ha rilevato
che l'assicurato non
necessitava di cure infermieristiche né di sorveglianza speciale visto che
erano i suoi familiari ad occuparsi di lui, ma che dal gennaio 2009 la
situazione è peggiorata a causa della chemioterapia, che ha indebolito RI 1 e gli
ha causato tanto dolore. Il ricorrente ha evidenziato i problemi economici
delle eredi (moglie e figlia) ed ha osservato che "Lui, ha dato di più
di ciò che ha ricevuto e quindi – anche se non più qui fra noi – una
Gratitudine, l'ha
comunque meritata, come merita il riconoscimento – anche – Post-Mortem, che si
chiama rispetto, e, solidarietà,".
E. Nella
risposta di causa del 28 maggio 2010 (doc. IV) la Cassa di compensazione si è
riconfermata nella decisione impugnata, precisando che il periodo d'attesa inerente la grande invalidità di
lunga durata non può essere fatto risalire ai mesi precedenti il mese di gennaio
2009. Il diritto ad un AGI dell'AVS va negato.
Il ricorrente ha
osservato di non aver mai voluto far risalire a prima di gennaio 2009 il
periodo d'attesa, tanto che era
convinto che l'inizio fosse dal
luglio 2009, ossia da quando ne ha fatto richiesta (doc. VI).
La Cassa ha preso atto
che l'inizio del periodo d'attesa sia da collocare a luglio 2009 (doc.
VIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha negato agli RI
1.
il diritto all'assegno per
grandi invalidi dell'AVS.
3.
L'art.
43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o
di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in
Svizzera, che presentano un'invalidità
(art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è
parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per il capoverso 2
dell'art. 43bis LAVS, il
diritto all'assegno per grandi
invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono
soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno
intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni
di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
L'assegno per grandi invalidi di grado
elevato ammonta all'80%, quello
per grandi invalidi di grado medio al 50% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'art. 34 cpv. 5. (art. 43bis cpv. 3 LAVS).
Giusta l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande
invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi
dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di
riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.
Il Consiglio federale
può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità
sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv. 4bis LAVS).
A norma del capoverso
5.
dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni
della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande
invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di
compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
promulgare prescrizioni complementari.
Secondo l'art. 9 LPGA
– che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha
precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del
4.
gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari
della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.
2.
):
-
vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
- provvedere
all'igiene personale
- andare
al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che
permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza
ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della
società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105
V 52, 104 V 127).
L'art 37 cpv. 1 OAI
stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato
è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e
il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale
(cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande
invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
4.
Nella
fattispecie, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un AGI dell'AVS a motivo che non era trascorso l'anno di attesa dal momento in cui l'assicurato era grande invalido.
D'avviso di questo Tribunale, la soluzione
adottata dalla Cassa deve essere confermata.
In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS prescrive
chiaramente che il diritto all'assegno
sorge al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un
anno intero, senza interruzione.
Ora dalla
documentazione agli atti risulta chiaramente che è dal gennaio 2009 che RI 1 ha necessitato di un aiuto diretto e permanente di terzi.
Questa circostanza è
stata indicata dall'interessato
stesso nel formulario di richiesta per adulti di un AGI al capitolo 4
"indicazioni sulla grande invalidità" (doc. 58-3), dove egli ha
precisato che per determinate attività quotidiane della vita ha bisogno dell'aiuto della moglie e ciò dal gennaio 2009 (segnalato
come "I/2009").
La medesima
indicazione è stata data pure alle domande 5.2 ("Sono necessarie
prestazioni assistenziali per consentire di abitare autonomamente? Sì")
e 5.3 ("Necessita di un accompagnamento per le attività e i contatti
fuori dall'abitazione?
Sì"), dove il richiedente ha specificato che
era da "gennaio 2009" che necessitava di questo tipo di aiuto (doc.
58-5).
Inoltre, l'Ufficio assicurazione invalidità ha avuto
conferma della correttezza di questi dati direttamente dal medico curante dell'assicurato.
Infatti, il dr. med. __________,
FMH in oncologia ed ematologia, espressamente interpellato dall'amministrazione, il 1° settembre 2009 (doc.
60) ha affermato di avere in cura dal 20 settembre 2008 la persona in questione
e che l'ultima consultazione, a
quel momento, era avvenuta il 21 agosto 2009. Alla specifica domanda n. 3 se
"Le indicazioni sulla grande invalidità al N. 3 (pagina 3 e 4)
corrispondono alle Sue constatazioni?", il curante ha risposto
affermativamente.
Stante quanto precede,
è indubbio che è al mese di gennaio 2009 che va fatto risalire il momento a
partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero, senza interruzione." di
cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.
In queste circostanze,
il diritto all'assegno per
grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurato è stato grande invalido di grado elevato o medio per
un anno. Partendo, quindi, dal gennaio 2009, questo diritto all'AGI sorge dunque soltanto nel gennaio
2010, e non retroattivamente al momento in cui l'interessato ha avuto bisogno perenne dell'aiuto di terzi, ossia dal gennaio 2009.
Ritenuto però come l'assicurato sia purtroppo deceduto prima
della decorrenza di questo anno d'attesa, le condizioni
legali previste dall'art. 43bis cpv. 2 LAVS non sono dunque adempiute e non
sono dati i presupposti legali per potere concedere agli RI 1 un assegno per
grande invalido.
Il rifiuto dell'AGI è
conseguenza del mancato adempimento dell'anno di carenza imposto dalla legge.
Riguardo alle
lamentele espresse dal rappresentante delle eredi, va evidenziato che è il
legislatore federale che ha previsto questo anno di attesa e che il Tribunale
cantonale delle assicurazioni è tenuto pertanto a rispettare questo termine, essendo
obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge; lo impongono motivi di
legalità ed eguaglianza. Il giudice non può scostarsi dall’applicazione della
legge neppure a fronte di un caso particolare ed umanamente difficile come
quello in esame.
Purtroppo le invocate
Gratitudine e solidarietà non permettono di scostarsi dalla volontà chiara e
motivata del Parlamento federale.
Il ricorso deve dunque
essere respinto senza carico di tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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