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Decisione

30.2010.156

Fermata su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di 1.5 metri per i pedoni; targa posteriore non chiaramente leggibile

23 luglio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2010.156

Data decisione, Autorità:

23.07.2010, PRPEN

Titolo:

Fermata su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di 1.5 metri per i pedoni; targa posteriore non chiaramente leggibile

FERMATA

TARGA DI CONTROLLO

art. 43 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 41 cpv. 1bis ONCS

art. 57 cpv. 2 ONCS

Incarto

n.

30.2010.156

18542/710

Bellinzona

23

luglio 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________

in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 giugno 2010 presentato da

RI 1

contro

la decisione

18 giugno 2010 n. 18542/710 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 2 luglio 2010 presentate

dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che la CRTE 1 con decisione 18 giugno 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.

20.- e spese per fr. 10.-, per essersi, il 3 febbraio 2010 in territorio di __________, “fermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza

lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni; inoltre il veicolo aveva la targa anteriore (recte: posteriore) non

chiaramente leggibile”;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis,

57 cpv. 2 ONC;

che contro predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice contestando la

mancata leggibilità della targa;

che la CRTE 1, con

osservazioni 2 luglio 2010, propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata;

e considerato in diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile

in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12

Considerandi

LPContr;

che giusta l’art. 41 cpv. 1bis

ONC (che concretizza l’art. 43 cpv. 2 LCStr) se non è

autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare

altri veicoli sul marciapiede; in mancanza di siffatta segnaletica, è possibile

parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure

per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero

uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni; queste operazioni devono essere

svolte nel più breve tempo possibile;

che

inoltre a norma dell’art. 57 cpv. 2 prima frase ONC le targhe di controllo, il

disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per la fermata sul marciapiede senza lasciar libero un passaggio di

almeno 1,50 m per i pedoni, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe

disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.- (infrazione n.

228.

); il fatto di circolare con le targhe non ben leggibili è invece

passibile di una multa di fr. 60.- (infrazione n. 330);

che

la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni –

di essersi fermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza

lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni, quantunque, a ben vedere, l’arresto compiuto configurerebbe a tutti gli

effetti un parcheggio (invero sanzionabile con una multa di fr. 120.-) e non

una fermata, come del resto correttamente accertato dall’agente denunciante; in

effetti, nonostante la sua brevità, la sosta non era destinata a far scendere o

salire passeggeri, né tanto meno a caricare o scaricare merce che per le sue

caratteristiche di peso/volume giustifica l’impiego della vettura;

che l’autorità ha inoltre multato

il ricorrente, poiché il veicolo aveva una targa non chiaramente leggibile;

che sin dalla prima comparsa

scritta (inoltrata anzitempo), l’insorgente contesta tale addebito, asserendo

che “la targa è ben leggibile ed è quindi incomprensibile quanto indicato

come infrazione. La vettura è a vostra disposizione per visione e, qualora non

crediate a quanto indicato, l’Ufficio Cantonale __________ potrà confermarvi

che nel frattempo non vi è stata una ristampa od una sostituzione delle targhe”

(cfr. scritto 29 marzo 2010);

che a sostegno del suo assunto,

con scritto 15 aprile 2010, egli produce alcune fotografie delle targhe, dalle

quali si evince che le targhe sono fondamentalmente di recente fattura;

che tuttavia, come risulta

dalle contro-osservazioni 1° aprile 2010 dell’agente accertatore – facenti parte

dell’incarto e quindi liberamente accessibili all’insorgente in ogni tempo – la

targa posteriore non era leggibile, siccome “parecchio sporca”,

condizione che può senz’altro configurare una violazione dell’art. 57 cpv. 2

ONC laddove pregiudica la leggibilità della targa;

che il ricorrente non ha invero

mai contestato tale circostanza – frutto di una constatazione di agevole

momento compiuta dall’agente – limitandosi a insistere sul fatto che le targhe

non necessitavano di una ristampa/sostituzione e producendo alcune fotografie, scattate

a posteriori, illustranti le targhe pulite;

che in definitiva l’insorgente

non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata; in particolare, egli non ha fornito

alcun elemento utile per giungere a una diversa conclusione, ad esempio indicando

possibili circostanze eccezionali che avrebbero provocato la temporanea

illeggibilità della targa;

che la multa inflitta, peraltro

inferiore alla somma delle multe disciplinari per le due infrazioni riscontrate,

risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge;

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 41 cpv. 1bis, 57 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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