30.2010.156
Fermata su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di 1.5 metri per i pedoni; targa posteriore non chiaramente leggibile
23 luglio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2010.156
Data decisione, Autorità:
23.07.2010, PRPEN
Titolo:
Fermata su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di 1.5 metri per i pedoni; targa posteriore non chiaramente leggibile
FERMATA
TARGA DI CONTROLLO
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 41 cpv. 1bis ONCS
art. 57 cpv. 2 ONCS
Incarto
n.
30.2010.156
18542/710
Bellinzona
23
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 giugno 2010 presentato da
RI 1
contro
la decisione
18 giugno 2010 n. 18542/710 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 2 luglio 2010 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 18 giugno 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
20.- e spese per fr. 10.-, per essersi, il 3 febbraio 2010 in territorio di __________, “fermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza
lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni; inoltre il veicolo aveva la targa anteriore (recte: posteriore) non
chiaramente leggibile”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis,
57 cpv. 2 ONC;
che contro predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice contestando la
mancata leggibilità della targa;
che la CRTE 1, con
osservazioni 2 luglio 2010, propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata;
e considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12
Considerandi
LPContr;
che giusta l’art. 41 cpv. 1bis
ONC (che concretizza l’art. 43 cpv. 2 LCStr) se non è
autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare
altri veicoli sul marciapiede; in mancanza di siffatta segnaletica, è possibile
parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure
per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero
uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni; queste operazioni devono essere
svolte nel più breve tempo possibile;
che
inoltre a norma dell’art. 57 cpv. 2 prima frase ONC le targhe di controllo, il
disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per la fermata sul marciapiede senza lasciar libero un passaggio di
almeno 1,50 m per i pedoni, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe
disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.- (infrazione n.
228.
); il fatto di circolare con le targhe non ben leggibili è invece
passibile di una multa di fr. 60.- (infrazione n. 330);
che
la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni –
di essersi fermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza
lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni, quantunque, a ben vedere, l’arresto compiuto configurerebbe a tutti gli
effetti un parcheggio (invero sanzionabile con una multa di fr. 120.-) e non
una fermata, come del resto correttamente accertato dall’agente denunciante; in
effetti, nonostante la sua brevità, la sosta non era destinata a far scendere o
salire passeggeri, né tanto meno a caricare o scaricare merce che per le sue
caratteristiche di peso/volume giustifica l’impiego della vettura;
che l’autorità ha inoltre multato
il ricorrente, poiché il veicolo aveva una targa non chiaramente leggibile;
che sin dalla prima comparsa
scritta (inoltrata anzitempo), l’insorgente contesta tale addebito, asserendo
che “la targa è ben leggibile ed è quindi incomprensibile quanto indicato
come infrazione. La vettura è a vostra disposizione per visione e, qualora non
crediate a quanto indicato, l’Ufficio Cantonale __________ potrà confermarvi
che nel frattempo non vi è stata una ristampa od una sostituzione delle targhe”
(cfr. scritto 29 marzo 2010);
che a sostegno del suo assunto,
con scritto 15 aprile 2010, egli produce alcune fotografie delle targhe, dalle
quali si evince che le targhe sono fondamentalmente di recente fattura;
che tuttavia, come risulta
dalle contro-osservazioni 1° aprile 2010 dell’agente accertatore – facenti parte
dell’incarto e quindi liberamente accessibili all’insorgente in ogni tempo – la
targa posteriore non era leggibile, siccome “parecchio sporca”,
condizione che può senz’altro configurare una violazione dell’art. 57 cpv. 2
ONC laddove pregiudica la leggibilità della targa;
che il ricorrente non ha invero
mai contestato tale circostanza – frutto di una constatazione di agevole
momento compiuta dall’agente – limitandosi a insistere sul fatto che le targhe
non necessitavano di una ristampa/sostituzione e producendo alcune fotografie, scattate
a posteriori, illustranti le targhe pulite;
che in definitiva l’insorgente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata; in particolare, egli non ha fornito
alcun elemento utile per giungere a una diversa conclusione, ad esempio indicando
possibili circostanze eccezionali che avrebbero provocato la temporanea
illeggibilità della targa;
che la multa inflitta, peraltro
inferiore alla somma delle multe disciplinari per le due infrazioni riscontrate,
risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 41 cpv. 1bis, 57 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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