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Decisione

30.2010.16

Decisione su opposizione che annulla la decisione formale contestata dall'assicurato. Ricorso al TCA avverso le motivazioni ritenute dalla Cassa. Ricorso inammissibile

6 luglio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

30.2010.16

Data decisione, Autorità:

06.07.2010, TCA

Titolo:

Decisione su opposizione che annulla la decisione formale contestata dall'assicurato. Ricorso al TCA avverso le motivazioni ritenute dalla Cassa. Ricorso inammissibile

CONTRIBUTI

DECISIONE SU OPPOSIZIONE

IRRICEVIBILITÀ

RICORSO

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

30.2010.16

IR/sc

Lugano

6 luglio 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 29 aprile

2010 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

considerato, in fatto

ed in diritto

Ÿ che

dalla tassazione 2005 di RI 1 emerge la fissazione di un reddito di CHF

22'500,00;

Ÿ che la CCC AVS, dopo avere rilevato detto importo, ha chiesto accertamenti all'agenzia AVS di __________

(doc. 10);

Ÿ che

con atto del 27 gennaio 2010 la CCC AVS ha comunicato a RI 1 la sua affiliazione

quale indipendente dal 1° gennaio 2005 con avviso che la "decisione di

fissazione dei contributi e la polizza di versamento … saranno inviate in

seguito";

Ÿ che

il 3 febbraio 2010 la CCC AVS ha notificato a RI 1 lo stralcio della categoria

degli indipendenti per il 31 dicembre 2005;

Ÿ che

il 23 febbraio 2010 la CCC AVS ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per detta

sua attività cifrandoli in CHF 1'290,80 spese comprese;

Ÿ che RI

1 ha contestato tale fissazione dei contributi rilevando assenza di

possibilità di deduzione delle spese relative al conseguimento del reddito

costituito da versamenti della __________ (doc. 7);

Ÿ che

l'11 marzo 2010 la CCC AVS ha interpellato l'UT __________ per verificare il

reddito aziendale effettivo soggetto a contribuzione e la crescita in giudicato

della decisione di tassazione;

Ÿ che

in una comunicazione 25 marzo 2010 (doc. 5) dell'UT __________ alla Cassa è

stato indicato come:

" … non disponiamo di ulteriore documentazione a

comprova degli onorari ricevuti dal signor RI 1 della spett. __________ (fr.

10'000.—nel 2003 e fr. 12'500.—nel 2004), non dichiarati dal contribuente, ma

ripresi "d'ufficio" nella tassazione successiva 2005.

Di questo siamo venuti a conoscenza dopo una verifica fiscale…"

Ÿ che, interpellata

dalla CCC AVS la __________ ha indicato assenza di un rapporto di dipendenza

nei suoi confronti di RI 1. Questi "… si è occupato di provvedere alla

tenuta della contabilità e all'allestimento delle dichiarazioni fiscali e IVA.

Ritirava la documentazione presso l'ufficio, allestiva quanto necessario e

provvedeva, se necessario agli invii del tutto e riconsegnava la documentazione

presso i nostri uffici.";

Ÿ che RI

1 ha scritto alla CCC AVS segnalando rapporto di dipendenza dal 1998 con

l'attuale datore di lavoro (doc. 3);

Ÿ che

con decisione su opposizione 29 aprile 2010 la CCC AVS ha indicato come sia emerso, dalla tassazione 2005 di RI 1, un reddito di CHF

Considerandi

22'500,00 tassato quale reddito aziendale accessorio;

Ÿ che,

sempre nella decisione su opposizione – che, va ribadito, si riferisce alla decisione

di fissazione dei contributi 2005 –, la CCC AVS, per "salvaguardare la prescrizione dei contributi", rammenta di

avere proceduto all'affiliazione del qui ricorrente;

Ÿ che,

nel merito della decisione su opposizione, l'amministrazione ha esaminato la

contestazione di RI 1 di non avere potuto "dedurre le spese

relative" al conseguimento del reddito non ritenendola determinante. La CCC AVS, nelle sue considerazioni, ha evidenziato come il reddito in discussione sia frutto

di 2 versamenti del 2003 e 2004 di, rispettivamente, CHF 10'000,00 e 12'500,00

e, dopo avere richiamato il suo contatto con la __________, ha considerato che "…

questo tipo di attività lucrativa, non è … indipendente, … la … __________ deve

essere considerata «datore di lavoro». L'amministrazione ha quindi annullato la propria decisione di fissazione

dei contributi accogliendo l'opposizione;

Ÿ che RI

1.

si è aggravato al TCA, evidenziando di non avere contestato la sua veste di indipendente

per l'attività svolta per conto di __________ e contesta il fatto che

l'amministrazione abbia annullato il provvedimento impugnato con l'opposizione

per motivi che lui non ha indicato;

Ÿ che,

come ricorda il ricorso 27 maggio 2010, l'assicurato intendeva solo dedurre le spese dal reddito ritenuto. Egli ha precisato di non essersi reso conto del

fatto che il reddito ritenuto era stato qualificato quale reddito d'altra fonte

ciò che gli avrebbe permesso di dedurre le spese per il suo conseguimento;

Ÿ che

nelle proprie conclusioni RI 1 chiede l'annullamento della decisione su opposizione

emessa dall'amministrazione, mentre l'amministrazione propone la reiezione

dell'impugnativa;

Ÿ che

non sono state acquisite prove dopo concessione al ricorrente del diritto di esprimersi

sulla risposta di causa della CCC AVS;

Ÿche la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio

2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);

Ÿ che

per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto

ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR

2005.

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);

Ÿ che

secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione l'atto

unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica

concreta ed individuale in maniera imperativa (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo,

Basilea, Ginevra 2009, 2.a edizione, ad art. 49, n. 2 e seguenti, pag. 610 e

seguenti; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"

in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail

en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; cfr. DTF 133 V 53; cfr. anche DTF 122 V

189.

consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib

463). Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato

caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri

dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162);

Ÿ che

in virtù della giurisprudenza federale (H 231/02 del 20 agosto 2003) chiunque è

toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modificazione della stessa può impugnare il

provvedimento. Può essere degno di protezione ogni interesse di fatto o

giuridico. Esso consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del ricorso

apporterebbe al ricorrente oppure nel fatto di evitare un pregiudizio di natura

economica, ideale o materiale, che la decisione impugnata sarebbe altrimenti

suscettibile di provocargli (DTF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid.

3a/aa, 125 V 342 consid. 4a e i riferimenti ivi citati). L'Alta Corte rammenta

che, per costante prassi, il ricorso di diritto amministrativo presuppone

l'esistenza di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento

della decisione impugnata. Per essere attuale, esso deve sussistere non solo al

momento della presentazione del ricorso bensì anche in quello della resa del

giudizio. In effetti, tale rimedio non deve essere utilizzato per risolvere

problemi giuridici astratti (DTF 122 II 411 consid. 1e e rinvii).

Il TF ha già avuto modo di precisare che nella misura in cui tende a far

dichiarare nulla una decisione esigente contributi arretrati, ma incondizionatamente

pagati in corso di procedura, il ricorso è irricevibile per mancanza di un interesse

pratico attuale (DTF 99 V 80 consid. 1b). Analogamente si esprime

la giurisprudenza federale in merito alla responsabilità fondata sull'art. 52

LAVS (in questo senso si vedano le recenti sentenze 8 febbraio 2010 9C_89/2009;

7.

agosto 2009 9C_6/2009 e 30 giugno 2009 9C_2008).

Ÿ che

in concreto la Cassa ha fissato i contributi per il 2005, quale indipendente,

per il ricorrente. Questi si è opposto e l'amministrazione ha annullato il suo

provvedimento con la decisione impugnata;

Ÿ che,

alla luce del dispositivo della decisione resa su opposizione, non fa dubbio

che, in concreto, non vi è oggetto del contendere;

Ÿ che

l'amministrazione potrà emanare un nuovo provvedimento, dopo verifica ed approfondimento

del rapporto esistente tra il qui ricorrente e la Società che gli ha versato gli importi in questione e stabilirà se quel rapporto era di

dipendenza o meno. L'amministrazione procederà alla fissazione dei contributi

dovuti a RI 1 ed egli avrà la possibilità di contestare, in quella sede, la

loro determinazione;

Ÿ che

il ricorso qui in discussione non ha oggetto e va quindi dichiarato innammissibile

senza conseguenza di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è inammissibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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