30.2010.16
Decisione su opposizione che annulla la decisione formale contestata dall'assicurato. Ricorso al TCA avverso le motivazioni ritenute dalla Cassa. Ricorso inammissibile
6 luglio 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2010.16
Data decisione, Autorità:
06.07.2010, TCA
Titolo:
Decisione su opposizione che annulla la decisione formale contestata dall'assicurato. Ricorso al TCA avverso le motivazioni ritenute dalla Cassa. Ricorso inammissibile
CONTRIBUTI
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.16
IR/sc
Lugano
6 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
considerato, in fatto
ed in diritto
Ÿ che
dalla tassazione 2005 di RI 1 emerge la fissazione di un reddito di CHF
22'500,00;
Ÿ che la CCC AVS, dopo avere rilevato detto importo, ha chiesto accertamenti all'agenzia AVS di __________
(doc. 10);
Ÿ che
con atto del 27 gennaio 2010 la CCC AVS ha comunicato a RI 1 la sua affiliazione
quale indipendente dal 1° gennaio 2005 con avviso che la "decisione di
fissazione dei contributi e la polizza di versamento … saranno inviate in
seguito";
Ÿ che
il 3 febbraio 2010 la CCC AVS ha notificato a RI 1 lo stralcio della categoria
degli indipendenti per il 31 dicembre 2005;
Ÿ che
il 23 febbraio 2010 la CCC AVS ha fissato i contributi dovuti da RI 1 per detta
sua attività cifrandoli in CHF 1'290,80 spese comprese;
Ÿ che RI
1 ha contestato tale fissazione dei contributi rilevando assenza di
possibilità di deduzione delle spese relative al conseguimento del reddito
costituito da versamenti della __________ (doc. 7);
Ÿ che
l'11 marzo 2010 la CCC AVS ha interpellato l'UT __________ per verificare il
reddito aziendale effettivo soggetto a contribuzione e la crescita in giudicato
della decisione di tassazione;
Ÿ che
in una comunicazione 25 marzo 2010 (doc. 5) dell'UT __________ alla Cassa è
stato indicato come:
" … non disponiamo di ulteriore documentazione a
comprova degli onorari ricevuti dal signor RI 1 della spett. __________ (fr.
10'000.—nel 2003 e fr. 12'500.—nel 2004), non dichiarati dal contribuente, ma
ripresi "d'ufficio" nella tassazione successiva 2005.
Di questo siamo venuti a conoscenza dopo una verifica fiscale…"
Ÿ che, interpellata
dalla CCC AVS la __________ ha indicato assenza di un rapporto di dipendenza
nei suoi confronti di RI 1. Questi "… si è occupato di provvedere alla
tenuta della contabilità e all'allestimento delle dichiarazioni fiscali e IVA.
Ritirava la documentazione presso l'ufficio, allestiva quanto necessario e
provvedeva, se necessario agli invii del tutto e riconsegnava la documentazione
presso i nostri uffici.";
Ÿ che RI
1 ha scritto alla CCC AVS segnalando rapporto di dipendenza dal 1998 con
l'attuale datore di lavoro (doc. 3);
Ÿ che
con decisione su opposizione 29 aprile 2010 la CCC AVS ha indicato come sia emerso, dalla tassazione 2005 di RI 1, un reddito di CHF
Considerandi
22'500,00 tassato quale reddito aziendale accessorio;
Ÿ che,
sempre nella decisione su opposizione – che, va ribadito, si riferisce alla decisione
di fissazione dei contributi 2005 –, la CCC AVS, per "salvaguardare la prescrizione dei contributi", rammenta di
avere proceduto all'affiliazione del qui ricorrente;
Ÿ che,
nel merito della decisione su opposizione, l'amministrazione ha esaminato la
contestazione di RI 1 di non avere potuto "dedurre le spese
relative" al conseguimento del reddito non ritenendola determinante. La CCC AVS, nelle sue considerazioni, ha evidenziato come il reddito in discussione sia frutto
di 2 versamenti del 2003 e 2004 di, rispettivamente, CHF 10'000,00 e 12'500,00
e, dopo avere richiamato il suo contatto con la __________, ha considerato che "…
questo tipo di attività lucrativa, non è … indipendente, … la … __________ deve
essere considerata «datore di lavoro». L'amministrazione ha quindi annullato la propria decisione di fissazione
dei contributi accogliendo l'opposizione;
Ÿ che RI
1.
si è aggravato al TCA, evidenziando di non avere contestato la sua veste di indipendente
per l'attività svolta per conto di __________ e contesta il fatto che
l'amministrazione abbia annullato il provvedimento impugnato con l'opposizione
per motivi che lui non ha indicato;
Ÿ che,
come ricorda il ricorso 27 maggio 2010, l'assicurato intendeva solo dedurre le spese dal reddito ritenuto. Egli ha precisato di non essersi reso conto del
fatto che il reddito ritenuto era stato qualificato quale reddito d'altra fonte
ciò che gli avrebbe permesso di dedurre le spese per il suo conseguimento;
Ÿ che
nelle proprie conclusioni RI 1 chiede l'annullamento della decisione su opposizione
emessa dall'amministrazione, mentre l'amministrazione propone la reiezione
dell'impugnativa;
Ÿ che
non sono state acquisite prove dopo concessione al ricorrente del diritto di esprimersi
sulla risposta di causa della CCC AVS;
Ÿche la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
Ÿ che
per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto
ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR
2005.
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);
Ÿ che
secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione l'atto
unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica
concreta ed individuale in maniera imperativa (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo,
Basilea, Ginevra 2009, 2.a edizione, ad art. 49, n. 2 e seguenti, pag. 610 e
seguenti; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"
in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail
en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; cfr. DTF 133 V 53; cfr. anche DTF 122 V
189.
consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib
463). Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato
caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri
dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162);
Ÿ che
in virtù della giurisprudenza federale (H 231/02 del 20 agosto 2003) chiunque è
toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa può impugnare il
provvedimento. Può essere degno di protezione ogni interesse di fatto o
giuridico. Esso consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del ricorso
apporterebbe al ricorrente oppure nel fatto di evitare un pregiudizio di natura
economica, ideale o materiale, che la decisione impugnata sarebbe altrimenti
suscettibile di provocargli (DTF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid.
3a/aa, 125 V 342 consid. 4a e i riferimenti ivi citati). L'Alta Corte rammenta
che, per costante prassi, il ricorso di diritto amministrativo presuppone
l'esistenza di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento
della decisione impugnata. Per essere attuale, esso deve sussistere non solo al
momento della presentazione del ricorso bensì anche in quello della resa del
giudizio. In effetti, tale rimedio non deve essere utilizzato per risolvere
problemi giuridici astratti (DTF 122 II 411 consid. 1e e rinvii).
Il TF ha già avuto modo di precisare che nella misura in cui tende a far
dichiarare nulla una decisione esigente contributi arretrati, ma incondizionatamente
pagati in corso di procedura, il ricorso è irricevibile per mancanza di un interesse
pratico attuale (DTF 99 V 80 consid. 1b). Analogamente si esprime
la giurisprudenza federale in merito alla responsabilità fondata sull'art. 52
LAVS (in questo senso si vedano le recenti sentenze 8 febbraio 2010 9C_89/2009;
7.
agosto 2009 9C_6/2009 e 30 giugno 2009 9C_2008).
Ÿ che
in concreto la Cassa ha fissato i contributi per il 2005, quale indipendente,
per il ricorrente. Questi si è opposto e l'amministrazione ha annullato il suo
provvedimento con la decisione impugnata;
Ÿ che,
alla luce del dispositivo della decisione resa su opposizione, non fa dubbio
che, in concreto, non vi è oggetto del contendere;
Ÿ che
l'amministrazione potrà emanare un nuovo provvedimento, dopo verifica ed approfondimento
del rapporto esistente tra il qui ricorrente e la Società che gli ha versato gli importi in questione e stabilirà se quel rapporto era di
dipendenza o meno. L'amministrazione procederà alla fissazione dei contributi
dovuti a RI 1 ed egli avrà la possibilità di contestare, in quella sede, la
loro determinazione;
Ÿ che
il ricorso qui in discussione non ha oggetto e va quindi dichiarato innammissibile
senza conseguenza di tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è inammissibile.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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