30.2010.17
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14 febbraio 2011Italiano38 min
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Numero d'incarto:
30.2010.17
Data decisione, Autorità:
14.02.2011, TCA
Titolo:
Contributi dovuti da moglie senza attività lucrativa,il cui coniuge vive e lavora all'estero. Il reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all'estero configura reddito sotto forma di rendita e va moltiplicato x 20,poi sommato alla sostanza e diviso 2. Riconsiderazione decisioni della Cassa
CONIUGE ESERCITA ATTIVITÀ LUCRATIVA
CONTRIBUTI
PERSONA DOMICILIATA IN SVIZZERA CHE LAVORA ALL'ESTERO
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
REDDITO CONSEGUITO ALL'ESTERO
RICONSIDERAZIONE
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 28 cpv. 3 OAVS
art. 28 cpv. 4 OAVS
art. 29 OAVS
art. 29 cpv. 3 OAVS
art. 157 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.17
TB
Lugano
14 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 giugno
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il 2
dicembre 2008 (doc. 12) RI 1, nata nel 1947, domiciliata a __________, coniugata
con __________, 1941, domiciliato nel __________, ha chiesto di essere affiliata
quale persona senza attività lucrativa.
Il 23 dicembre 2008 (doc. 11) la Cassa di
compensazione le ha confermato l'affiliazione in detta categoria dal 1° gennaio
2007, perciò il 26 gennaio 2009 (doc. 8) ha emesso una decisione provvisoria di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, tenendo conto di una sostanza netta di
Fr. 4'802'997.- e di una sostanza determinante di Fr. 2'401'498.-, fissando i
contributi in Fr. 5'511,55.
1.1.1. Con decisione
definitiva del 26 giugno 2009 (doc. 7) la Cassa CO 1 di __________, annullando
e sostituendo la precedente decisione, ha rifissato i contributi AVS/AI/IPG
dovuti da RI 1 per l'anno 2007
quale persona senza attività lucrativa.
L'amministrazione si è basata sulla IFD 2007, ritenendo una sostanza
netta complessiva in Svizzera e all'estero ammontante a Fr. 3'923'137.-, rispettivamente una sostanza
determinante di Fr. 1'961'568.-. I contributi dovuti erano pari a Fr. 4'120,80.
1.1.2. Il 27 aprile
2010 (doc. 6) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione definitiva
di fissazione dei contributi AVS/AI /IPG sempre per l'anno 2007, che annulla e
sostituisce la decisione del giugno 2009, poiché ha tenuto conto del reddito conseguito
all'estero dal marito, parificandolo al reddito percepito in forma di rendite e
computandolo per metà. Così, oltre alla sostanza netta di Fr. 3'923'137.-, l'amministrazione
ha ritenuto un reddito sotto forma di rendite di Fr. 210'204.- che,
moltiplicato per venti (Fr. 4'204'080.-), è stato sommato alla sostanza. Il totale,
diviso due conformemente all'art. 28 cpv. 4 OAVS, dà una sostanza determinante
di Fr. 4'063'608.-. La Cassa ha quindi fissato i
contributi nell'importo massimo di Fr. 10'100.- e ha aggiunto le spese
amministrative di Fr. 202.-, per ottenere Fr. 10'302.-.
1.2. Sempre il 27
aprile 2010 (doc. 3) l'amministrazione ha emesso una decisione definitiva di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2008, considerando una sostanza
netta in Svizzera ed all'estero di Fr. 3'186'748.- ed un reddito sotto forma di
rendita di Fr. 5'056'420.- (Fr. 252'821.- x 20), per ottenere una sostanza
determinante di Fr. 4'121'584.- (Fr. 8'243'168.- : 2).
Il contributo richiesto è di Fr. 10'302.-, spese
comprese.
1.3. Con
decisione su opposizione del 17 giugno 2010 (doc. A6) l'amministrazione ha
respinto l'opposizione del 25
maggio 2010 (doc. A5) dell'assicurata, confermando che il reddito da attività
lucrativa conseguito dal marito all'estero costituisce reddito proveniente da
rendite, che va dunque moltiplicato per venti e sommato alla sostanza netta di
entrambi i coniugi. Il totale deve poi essere diviso per due.
La Cassa ha inoltre affermato di essere
legittimata ad avere emanato la nuova decisione del 27 aprile 2010, avendo
proceduto alla riconsiderazione della decisione formale del 26 giugno 2009, siccome
già cresciuta in giudicato.
1.4. Sempre
rappresentata da RA 1, il 14 luglio 2010 (doc. I) l'assicurata ha formulato
ricorso dinanzi a questo Tribunale contestando l'importo dei redditi sotto forma di rendita ritenuto dalla Cassa, poiché,
a suo dire, essi dovrebbero essere nulli, dato che lo stipendio annuo del
marito, presidente della direzione del __________ nel __________, è stato
conseguito all'estero dove egli è domiciliato. Ritenuto che questo Stato non è
vincolato alla Svizzera mediante contratti bilaterali, a mente della ricorrente
l'unica autorità competente a prelevare e fare pagare contributi sul reddito
conseguito da suo marito in quello Stato sia nel __________. L'assicurata ne ha
quindi chiesto lo stralcio, concludendo che i contributi dovuti per il 2007 (Fr.
4'120,80) e il 2008 (Fr. 3'090,60) siano calcolati soltanto sulla sostanza
netta in Svizzera e all'estero di entrambi i coniugi.
Inoltre, la ricorrente sostiene che il calcolo
dei suoi contributi esatti per il 2007 sia già stato stabilito con la decisione
definitiva del 26 giugno 2009, che è cresciuta incontestata in giudicato e che
quindi non può essere rimessa in discussione dalla Cassa, essendo stata emanata
sulla base di dati corretti, siccome fissati e trasmessi alla Cassa dall'autorità
fiscale stessa.
1.5. La risposta
del 22 luglio 2010 (doc. III) dell'amministrazione riprende il tenore della
decisione su opposizione, non senza precisare come sia ininfluente che il
marito della ricorrente abbia conseguito il reddito in un Paese con cui la
Svizzera non ha concluso accordi bilaterali. Quanto alla riconsiderazione della
decisione, la Cassa ha evidenziato che nel formulario per l'affiliazione come
persona senza attività lucrativa l'assicurata ha indicato che il marito è
affiliato come indipendente presso una Cassa di compensazione svizzera, mentre
in realtà egli lavora a __________ quale presidente della direzione del __________.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova
(doc. IV).
considerato in
diritto
2.1. La
ricorrente ha chiesto l'annullamento della terza decisione di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG per il 2007 emessa il 27 aprile 2010, evidenziando che
poiché i contributi fissati per quell'anno sono stati stabiliti in base a dati
corretti forniti dall'autorità fiscale alla Cassa di compensazione, non vi sono
dunque i presupposti per procedere con la riconsiderazione della seconda decisione
del 26 giugno 2009, cresciuta in giudicato.
Al riguardo, con la risposta l'amministrazione ha
affermato che l'assicurata, nel formulario per l'affiliazione come persona
senza attività lucrativa, ha indicato che suo marito era affiliato come indipendente
ad una Cassa di compensazione svizzera, mentre è poi emerso che egli lavora all'estero
come dipendente e ha conseguito salari di Fr. 210'204.- (2007) e di Fr. 245'802.-
(2008).
Questo Tribunale deve dunque verificare se, a
buon diritto, la Cassa era legittimata a rivedere la decisione del 26 giugno
2009.
2.2. Per l'art.
53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate
in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è
provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza.
In questo senso, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente
in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel
merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono
pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio
errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una
valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali
(DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la
revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle
decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a
procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con
rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
"
b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte
Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche
Darstellung derselben Schlauri,
176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit
auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere
steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens
ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne
Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl.
BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung eine
Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen Antrag
an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf welche
sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur
Kritik von Schlauri,
173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht
die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag,
kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im
Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren
gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der
Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im
Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV
Nr. 20).”
L'irregolarità deve
essere manifesta. Il TF (STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid.
4.1.2) ha ancora precisato che:
"
In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui
esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro
aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce
della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul
carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una
riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,
consid. 3.1 con riferimenti)."
2.3. Nella
fattispecie, come visto, la Cassa di compensazione ha emesso ben tre decisioni
formali di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti dalla ricorrente quale
persona senza attività lucrativa portanti sullo stesso anno contributivo
(2007).
La prima decisione, definita provvisoria, è del
26 gennaio 2009 (doc. 8), quando ancora non era stata notificata all'assicurata
la decisione di tassazione IFD 2007 e quindi i contributi sono stati calcolati sulla
scorta dei dati forniti dall'interessata stessa.
La seconda decisione, definitiva, è datata 26
giugno 2009 (doc. 7) e si basa invece sulla notifica di tassazione IFD 2007
emessa su reclamo il 25 febbraio 2009 (doc. A1).
La terza decisione di fissazione dei contributi,
anch'essa indicata come definitiva, è del 27 aprile 2010 e si fonda sull'IFD
2007.
Sia la prima sia la seconda decisione formale
sono cresciute incontestate in giudicato. L'assicurata si è opposta solo alla
terza.
Prova ne è che a seguito della decisione del gennaio
2009, il 3 marzo 2009 (doc. 2/8) l'assicurata ha versato, così come richiestole,
l'ammontare di Fr. 5'511,55 per i contributi del 2007.
A seguito della seconda decisione del giugno 2009,
che ha fissato detti contributi in Fr. 4'120,80, l'assicurata ha ricevuto un dettaglio
del conguaglio dei contributi personali, in cui figurava un credito (rimborso) a
suo favore di Fr. 1'390,75 (doc. 2/8).
Nel 2010 è giunta poi la terza decisione formale
che peggiora la situazione dell'interessata, dato che ha fissato in Fr. 10'302.- i contributi dovuti
per l'anno 2007.
Dall'esame delle predette decisioni questo
Tribunale osserva che la prima, del 26 giugno 2009, si limita ad indicare che
annulla e sostituisce la decisione del 26 gennaio 2009.
Per contro, l'ultima decisione formale, datata 27
aprile 2010, oltre a comunicare, anch'essa, che annulla e sostituisce la
precedente, precisa anche che il reddito conseguito all'estero dal marito è
parificato al reddito conseguito in forma di rendite e deve essere computato
per metà per fissare i contributi dell'assicurata in base alle condizioni economiche
della famiglia (art. 10 LAVS).
Il TCA rileva, da un lato che, indipendentemente
dalla soluzione a cui giungerà nel caso in esame, l'emanazione di più decisioni
contraddittorie nel giro di pochi mesi non è soddisfacente, poiché non permette
agli assicurati di determinarsi con sicurezza sull'effettivo contributo
AVS/AI/IPG dovuto per gli anni passati.
D'altro lato, questo Tribunale ritiene che siano
stati qui adempiuti i presupposti della riconsiderazione contemplati dall'art.
53 cpv. 2 LPGA, giacché, come si vedrà, la decisione del 26 giugno 2009 era
manifestamente errata non avendo, la Cassa, considerato i redditi conseguiti
all'estero dal marito ed inoltre la sua rettifica riveste una notevole
importanza circa la quantificazione dei contributi dovuti dall'assicurata per l'anno
2007.
In merito alla possibilità da parte dell'amministrazione
di procedere alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato, è
opportuno osservare che la presente controversia differisce da quella giudicata
con la STCA del 19 luglio 2010 (30.2010.1). In quell'occasione, infatti, un
assicurato lamentava di essersi visto cambiare dalla Cassa di compensazione, improvvisamente
e senza avviso, lo statuto contributivo (da persona senza attività lucrativa a
persona esercitante un'attività indipendente) semplicemente con l'emanazione di
una nuova decisione formale di fissazione dei contributi, che annullava e
sostituiva la precedente, tuttavia già cresciuta in giudicato.
Nel suo giudizio del 2010 il Tribunale ha
ravvisato effettivamente una carenza, da parte della Cassa di compensazione, nell'esame
dei presupposti dell'art. 53 LPGA prima di procedere con l'emanazione della
nuova decisione formale, ossia l'amministrazione non ha fornito all'assicurato stesso
sufficienti spiegazioni circa il motivo per cui ha proceduto, mediante revisione
e/o riconsiderazione, alla modifica del suo statuto contributivo.
Nell'evenienza concreta, invece, come visto la
Cassa ha giustamente indicato nella terza decisione formale del 27 aprile 2010 (ma,
erroneamente, non anche nella seconda decisione che modificava quella del
gennaio 2009) i motivi che l'hanno portata ad annullare e sostituire la
precedente decisione di fissazione dei contributi per lo stesso anno 2007. Infatti,
specificando che il reddito conseguito all'estero dal marito è parificato al
reddito percepito sotto forma di rendita e quindi serve, in ragione di un
mezzo, alla determinazione dei contributi dell'assicurata, in tal modo l'amministrazione
ha sufficientemente indicato il perché la decisione del 26 giugno 2009 era
senza dubbio errata e poteva quindi essere riconsiderata in virtù dell'art. 53
cpv. 2 LPGA.
Non va qui tralasciato di osservare che, proprio per
una maggiore chiarezza a favore dei diretti interessati per giustificare
ulteriormente la legittimità di una revisione e/o riconsiderazione da parte
della Cassa di compensazione, tanto più una spiegazione è dettagliata - non
solo a parole ma, se necessario, anche a mezzo degli importi che vengono aggiunti
e/o modificati - quanto essa può tornare utile alle parti in causa.
In queste circostanze, le condizioni dell'art. 53
cpv. 2 LPGA sono qui adempiute. Pertanto, la Cassa di compensazione era legittimata
a rivedere la sua seconda decisione di fissazione dei contributi e ad emanare
quella del 27 aprile 2010, che va dunque ritenuta a tutti gli effetti quale
oggetto in discussione.
nel merito
2.4. Controversi
sono sia il calcolo dei contributi dovuti dall'assicurata, sia le stesse basi di calcolo su cui si è fondata la
Cassa.
Sono assicurate obbligatoriamente in conformità
alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le
persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a
cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso
femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non
esercitano un'attività
lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.
324.- (nel 2007 e 2008: Fr. 370.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-
(Fr. 370.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo
le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi
tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito
annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990
pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è
previsto il contributo minimo annuo di Fr. 370.- (art. 10 cpv. 2 LAVS), i
contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito conseguito in
forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma
di rendita.
Questa norma indica inoltre come vanno calcolati
Fatti
i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone
contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita,
l'importo annuo della rendita
moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in
forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
2.5. Nella sua
giurisprudenza, l'allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la
nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso
lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi
considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione
dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in
senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni
in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le
caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,
occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di
elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di
una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68;
Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti
di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle
Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione
italiana valida dal 1° gennaio 2001, stato 2004-2006, che al N. 2072 DIN
considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere
dell'assicurazione malattia
(RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle
versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),
le rendite d'invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d'assicurazione a
delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti
di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su
una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul
quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
Considerandi
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona
assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un
partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959.
pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del
coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag.
204.
= DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano nel concetto
di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2073
DIN): le rendite dell'AVS e
dell'AI federale nonché le
prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art.
28.
cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid.
3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le
pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio
(ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della
sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa
di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V
163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non
sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche
versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è
stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione
del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di
proprietà dell'assicurato,
situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni
(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile è unicamente la
sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra
l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen
in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10
LAVS).
L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare
contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la
rendita dei coniugi.
Quindi, i contributi della singola persona
sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da
pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il
loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.
347, n. 25 ad art. 10 LAVS).
L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4
dell'art. 28 OAVS viene così
giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:
"
(…) Faute de disposition légale ou réglementaire,
Dispositivo
le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux
sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et
de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI
1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p.
248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence
par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux
quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de
manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article
3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement
une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au
niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le
revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment
du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié
de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des
conjoints non actifs. (…)"
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28
cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H
199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b;
DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999
pag. 204).
2.6. I contributi
sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si
intende l'anno civile (art. 29
cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito
conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e
sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la
sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente
tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto
intercantonali.
La determinazione del reddito conseguito in forma
di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione
delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al
reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a
quest'imposta è vincolante per
le casse di compensazione.
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei
contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).
Questo Tribunale osserva che le comunicazioni
delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pag. 231, N. 10.34; N. 2103 DIN).
Invece, le comunicazioni di queste autorità
concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono
vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione
di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2106 DIN).
2.7. Va poi
rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità
fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997
pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45
consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V
130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione
e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,
pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la
Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, N.
8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la
giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire
il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i
lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.
consid. 5a).
2.8. In specie,
la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente
sulla scorta delle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione di __________, che per ogni anno di contribuzione
ha prodotto la schermata elettronica delle tassazioni dell'assicurata, indicando
sia la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero al 31 dicembre 2006 e 2007, sia il reddito conseguito sotto
forma di rendite nel 2007 (doc. 10) e nell'anno 2008 (doc. 5).
Come visto in ingresso, l'amministrazione ha quindi ritenuto per il 2007 un reddito
conseguito sotto forma di rendita di Fr. 210'204.- tratto dalla notifica di tassazione IFD 2007 ed un totale di sostanza
(mobile e immobile) di Fr. 3'923'137.-, già calcolato in base al riparto
intercantonale (doc. 10).
Per l'anno 2008, il reddito conseguito in
forma di rendita ammontava, così come risulta dalla decisione di tassazione IFD
2008, a Fr. 252'821.- (Fr. 245'802.- + Fr. 7'019.-) e la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero a Fr. 3'186'748.-.
Moltiplicando dunque per 20 questi redditi conseguiti
sotto forma di rendita e sommando i risultati ottenuti alla sostanza netta di
ogni anno, il totale intermedio è stato poi diviso per due e sulle sostanze
determinanti che ne sono scaturite (Fr. 4'063'608.- nel 2007 e Fr. 4'121'584.-
nel 2008) la Cassa ha calcolato nell'importo di Fr. 10'302.- i contributi
AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per gli anni 2007 e 2008,
spese amministrative comprese.
L'insorgente ha contestato i redditi ritenuti dalla Cassa di compensazione
per il citato biennio ed i rispettivi contributi fissati.
2.9. Il TCA evidenzia innanzitutto che le notifiche di tassazione agli atti IFD 2007 (doc. A1) e 2008
(doc. A3) sono regolarmente cresciute in giudicato dopo rettificazione su
reclamo.
In tali circostanze, le informazioni ivi
contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere
considerate vincolanti per l'amministrazione
e per il giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo
Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e
cresciuti in giudicato.
Per il calcolo dei contributi della ricorrente
senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il reddito conseguito sotto
forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero.
2.10. Il Tribunale
rileva che l'assicurata, cittadina svizzera sposata con un connazionale domiciliato
ed attivo professionalmente all'estero, è regolarmente domiciliata in Ticino ed
è stata affiliata quale persona senza attività lucrativa con effetto dal 1°
gennaio 2007 (doc. 11).
Per quanto concerne la determinazione della sostanza
netta in Svizzera ed all'estero
da considerare per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona
senza attività lucrativa, le somme fissate dall'amministrazione (Fr.
3'923'137.- per il 2007 e Fr. 3'186'748.- per il 2008) non sono state contestate
dalla ricorrente. È comunque opportuno verificarle anche nella presente sede.
Per l'anno 2007, la Cassa di compensazione
si è basata su una sostanza netta di Fr. 3'119'233.-, ma ad essa ha dapprima dedotto
il valore della sostanza immobiliare di Fr. 5'359'380.- e poi ha aggiunto il valore totale di ripartizione degli immobili
calcolato in Fr. 6'163'284.- (Fr. 5'359'380.- x 115 : 100 = Fr. 6'163'284.-),
per ottenere una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero pari a Fr. 3'923'137.- (Fr.
3'119'233.- - Fr. 5'359'380.- + Fr. 6'163'284.-).
Per il 2008, partendo da una sostanza
netta di Fr. 2'325'471.- la Cassa ha dedotto la sostanza immobiliare di Fr.
5'741'862.- e vi ha aggiunto il valore degli immobili secondo la ripartizione
pari a Fr. 6'603'139.- (Fr. 5'741'862.- x 115 : 100 = Fr. 6'603'139.-), ottenendo
una sostanza netta di Fr. 3'186'748.- (Fr. 2'325'471.- - Fr. 5'741'862.-
+ Fr. 6'603'139.-).
La soluzione adottata dalla Cassa di
compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3
OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante
basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto
dei valori di riparto intercantonali.
Pertanto, è a giusta ragione che la sostanza
immobiliare detenuta dall'insorgente
in Ticino sia stata rivalutata secondo il coefficiente di rivalutazione del
115% valido in Ticino dal 2002 per gli immobili non agricoli e che i nuovi
importi ottenuti siano stati conteggiati per fissare la sostanza determinante.
Si ottiene così la sostanza netta complessiva
in Svizzera ed all'estero
(Fr. 3'923'137.- per il 2007 e Fr.
3'186'748.- per il 2008) valida per la fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG della ricorrente giusta l'art. 29 cpv. 3 OAVS e che va dunque qui confermata.
2.11. Va ora
risolta la questione circa la presa in considerazione del reddito
conseguito dal marito della ricorrente non affiliato all'AVS svizzera nel
calcolo dei contributi della moglie senza attività lucrativa. Occorre
infatti esaminare se questo reddito debba essere considerato come reddito
percepito sotto forma di rendita e quindi essere moltiplicato per venti allo
scopo di fissare i contributi dovuti dall'assicurata, o se invece non debba
essere tralasciato siccome proveniente da attività lucrativa svolta all'estero.
Nella sentenza DTF 125 V 230 (Pratique VSI 1999
pag. 204), l'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività lucrativa
conseguito dal marito (nel Principato del Liechtenstein) rappresenta reddito
proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione (Pratique VSI
1999 pag. 204). In particolare il TFA ha confermato una decisione nella quale
per il 1997 i contributi erano stati stabiliti sulla base di metà del reddito
del marito conseguito all'estero e metà della sostanza. Implicitamente ha
dunque ammesso la possibilità di prendere in considerazione il reddito del
marito conseguito all'estero anche in presenza di una sostanza e sembra aver
abbandonato la regola per cui occorre prendere in considerazione solo un terzo
del reddito conseguito all'estero.
Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF
105 V 244, l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata
riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione
dell'AVS, ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di
un'assicurata senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS
svizzera, i mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in
maniera analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite
(Pratique VSI 1999 pag. 207).
Nello stesso senso, le Direttive sui lavoratori indipendenti
e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS
nel 2001, cui fa riferimento il TFA nella sentenza citata e che si rifanno all'art.
28 cpv. 4 OAVS, al N. 2069.1 recitavano:
"
Per le persone sposate è determinante la metà
del reddito dei coniugi conseguito sotto forma di rendite, indipendentemente
dal regime legale dei beni. Fa anche parte del reddito conseguito sotto forma
di rendite di una persona sposata la metà del reddito proveniente dall'attività
lucrativa svolta dal coniuge che non è tenuto a pagare i contributi nell'assicurazione
svizzera."
Nell'edizione in vigore dal 1° gennaio 2008, stato gennaio 2011, il N.
2078 DIN prevede quanto segue:
" Le
condizioni sociali delle persone sposate o dei partner registrati equivalgono
alla metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita della coppia
(art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS). Così, i contributi degli assicurati coniugati
si determinano – indipendentemente dal regime patrimoniale dei coniugi o dei
partner registrati – sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito
sotto forma di rendita della coppia. Questa regola vale anche nei casi di
separazione di fatto giudiziaria. Essa vale anche nei casi in cui un solo
coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo
di versare i contributi."
Con sentenza del 9 maggio 2007 (H 114/05) il Tribunale federale si
è pronunciato sul caso di un coniuge germanico che esercitava un'attività
lucrativa nel suo Paese d'origine e che quindi non pagava i contributi
AVS/AI/IPG in Svizzera. In tale evenienza, il TF ha escluso un computo dei suoi
contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS a favore del coniuge senza
attività lucrativa domiciliata in Svizzera, obbligata quindi a contribuire
(vedi pure SVR 2010 AHV Nr. 10).
L'applicazione del diritto internazionale non muta questa soluzione.
Infatti, la Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania
fa riferimento alla legislazione del luogo di domicilio dell'assicurato e quindi
ancora al diritto svizzero. Gli Accordi sulla libera circolazione delle persone
in vigore dal 1° giugno 2002 tra la Svizzera e l'Unione Europea rinviano al
Regolamento n. 1408/71, che non contiene nessuna disposizione contraria sul
contestato prelevamento dei contributi, quindi il principio della legislazione
del luogo di lavoro (lex loci laboris) secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. a
e b vale soltanto per il coniuge attivo professionalmente della ricorrente, non
dunque anche per l'assicurata stessa senza attività lucrativa.
"
(…)
4.2 Die Vorinstanz hat in Anwendung dieser
gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für die
Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der Beiträge nach dem hälftigen
(ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die Aufhebung des vorinstanzlich
angefochtenen Einspracheentscheides sowie der Beitragsverfügungen vom 14.
November 2004 erfolgte mit der Begründung, der Beschwerdeführerin sei
Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um Befreiung der
Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits bestehenden
obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer daraus
resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen.
Auf die entsprechenden Erwägungen wird verwiesen.
4.3 Den Vorbringen der Beschwerdeführerin (vgl.
E. 2.1 hievor) ist, soweit sie nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren
entkräftet wurden, Folgendes entgegenzuhalten.
4.3.1 Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich
des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes,
welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und
Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2
AHVG beitragspflichtig. Des Weiteren besteht weder nach den Akten noch auf
Grund der Parteivorbringen Anlass, die strittigen Beitragsverfügungen in
betraglicher Hinsicht näher zu prüfen (BGE 110 V 48 E. 4b S. 53). Die
Vorinstanz hat sodann letztinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1
hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der
Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz
keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der Beitragsleistungen
gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie bereits die
Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.
4.3.2 Auch im Lichte internationalen Rechts hält
der angefochtene Entscheid stand, indem gemäss Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des
Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik
Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 (SR 0.831.109.136.1)
für die Pflichtversicherung von Personen, die keine Beschäftigung oder
Tätigkeit ausüben, grundsätzlich die Rechtsvorschriften der Vertragspartei
gelten, in deren Gebiet sie wohnen. Soweit das genannte Sozialversicherungsabkommen
anwendbar ist, kommt daher schweizerisches Recht zur Anwendung. Unter
Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich
ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen
nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen
Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V
184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil
die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen
Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss
Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen Ehemann
der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber. Sofern die Beitragstilgung
nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I
FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder dem
gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen
noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen. Eine
unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil
Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts
an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der
Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort
Deutschland) wäre.
Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von
Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden,
eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische
Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum
Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März
2006).".
(sottolineature della redattrice)
Il caso appena esposto è rilevante, in concreto, nella misura in
cui il Tribunale federale ha confermato che i contributi sociali pagati dal
marito della ricorrente in Germania non comportano
un esonero di quest'ultima dal suo obbligo di contribuzione in Svizzera quale
persona senza attività lucrativa. Inoltre, gli Accordi bilaterali non si
applicano alle persone senza attività lucrativa.
Poco importa, dunque, che __________ sia cittadino svizzero e sia
domiciliato all'estero e non in Svizzera come nel caso citato. Ciò che conta, è
che il marito dell'assicurata, come nella STF H 114/05, lavora all'estero e
quindi i contributi che egli ha pagato all'estero sul reddito conseguito
all'estero non esonerano la moglie, domiciliata in Svizzera e senza
attività lucrativa, dal dovere versare contributi propri.
In tale evenienza, occorre fare riferimento alla summenzionata DTF
125 V 230, secondo cui la metà del reddito d'attività lucrativa
ottenuto dal marito nel Principato del Liechtenstein configura un reddito
conseguito in forma di rendite e deve essere considerato come oggetto di
contributo (art. 28 cpv. 4 OAVS).
Pertanto, per calcolare il reddito percepito sotto forma di
rendita da considerare al fine di stabilire la sostanza determinante ascrivibile
all'assicurata nel 2007 e nel 2008, occorre tenere conto del reddito da
attività lucrativa conseguito dal coniuge della ricorrente non solo in Svizzera,
ma anche all'estero, e moltiplicarlo poi per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e
dividerlo per due, essendo la ricorrente coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS).
2.12. In virtù di quanto precede, è
a buon diritto che la Cassa di compensazione ha considerato che il reddito di
Fr. 210'204.- (doc. A1) conseguito all'estero dal marito della ricorrente con
un'attività lucrativa dipendente debba essere conteggiato quale reddito
percepito sotto forma di rendita nel 2007 e sia pertanto moltiplicato
per venti, e computato poi solo per metà.
Per quanto concerne l'anno 2008, va ritenuto non solo il
reddito da attività lucrativa dipendente del marito percepito all'estero, fissato
in Fr. 245'802.- (doc. A3), ma anche il suo reddito da attività lucrativa
indipendente di Fr. 7'019.- conseguito come avvocato in Svizzera (doc. I punto
3). La somma, pari a Fr. 252'821.-, va dunque moltiplicata per venti e deve
essere computata per metà per fissare i contributi dovuti dalla moglie qui insorgente.
Stanti così le cose, i calcoli effettuati dall'amministrazione
nella decisione su opposizione per stabilire la sostanza determinante dell'assicurata
sono corretti.
I contributi dovuti come persona senza attività lucrativa vanno
dunque fissati per l'anno 2007 sulla base di una sostanza netta in
Svizzera e all'estero di Fr. 3'923'137.- e di un reddito percepito sotto forma
di rendita di Fr. 210'204.-. Si ottiene così una sostanza determinante di Fr.
4'063'608.- (Fr. 3'923'137.- + [Fr. 210'204.- x 20] : 2).
Per il 2008, tenuto conto di una sostanza netta di Fr.
3'186'748.- e di un reddito sotto forma di rendita di Fr. 252'821.-, si ha una
sostanza determinante pari a Fr. 4'121'584.-. (Fr. 3'186'748.- + [Fr. 252'821.-
x 20] : 2).
La Cassa di compensazione ha quindi correttamente calcolato i
contributi AVS/AI/IPG per il 2007 ed il 2008 arrotondando la sostanza
determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e, fondandosi
sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS, ha fissato nell'importo massimo
di Fr. 8'400.- il contributo AVS dovuto per ciascun anno di contribuzione.
A questo ammontare si aggiungono Fr. 1'400.- per l'AI (art. 3 cpv.
1bis LAI e art. 1bis cpv. 2 OAI) e Fr. 300.- per l'IPG (art. 27 cpv. 2 LIPG e 36
cpv. 2 OIPG).
Il contributo AVS/AI/IPG dovuto ammonta così a Fr. 10'100.-.
A questo importo si aggiungono Fr. 202.- di spese
amministrative, ossia il 2% di Fr. 10'100.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei
contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41, valida per gli anni 2007 e 2008), per un totale
di Fr. 10'302.-.
In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute
dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette, così pure i contributi
AVS/AI/IPG stabiliti.
La decisione impugnata deve pertanto essere
confermata ed il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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