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30.2010.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 febbraio 2011Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone

contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita,

l'importo annuo della rendita

moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in

forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

2.5. Nella sua

giurisprudenza, l'allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la

nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso

lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi

considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione

dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in

senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni

in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le

caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato,

occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di

elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di

una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68;

Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti

di dottrina e di giurisprudenza).

La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle

Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione

italiana valida dal 1° gennaio 2001, stato 2004-2006, che al N. 2072 DIN

considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere

dell'assicurazione malattia

(RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC

1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle

versate da un'assicurazione

sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),

le rendite d'invalidità e le

indennità giornaliere dell'assicurazione

infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno

versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti

stranieri d'assicurazione a

delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti

di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su

una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul

quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a

disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il

calcolo dell'imposta secondo il

Considerandi

dispendio giusta l'art. 14

LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione

di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in

maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non

sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona

assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un

partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC

1959.

pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del

coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag.

204.

= DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non rientrano nel concetto

di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2073

DIN): le rendite dell'AVS e

dell'AI federale nonché le

prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art.

28.

cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid.

3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le

pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio

(ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della

sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa

di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V

163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non

sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche

versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è

stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione

del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di

proprietà dell'assicurato,

situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants

II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del

marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi

(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i

beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni

(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la

sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra

l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen

in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10

LAVS).

L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare

contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono

determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la

rendita dei coniugi.

Quindi, i contributi della singola persona

sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da

pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il

loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag.

347, n. 25 ad art. 10 LAVS).

L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4

dell'art. 28 OAVS viene così

giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25:

"

(…) Faute de disposition légale ou réglementaire,

Dispositivo

le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux

sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et

de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI

1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p.

248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence

par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux

quel que soit le régime matrimonial.

Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de

manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article

3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement

une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au

niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le

revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment

du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié

de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des

conjoints non actifs. (…)"

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28

cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H

199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b;

DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999

pag. 204).

2.6. I contributi

sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si

intende l'anno civile (art. 29

cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito

conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e

sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la

sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente

tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto

intercantonali.

La determinazione del reddito conseguito in forma

di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione

delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al

reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a

quest'imposta è vincolante per

le casse di compensazione.

Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei

contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

Questo Tribunale osserva che le comunicazioni

delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pag. 231, N. 10.34; N. 2103 DIN).

Invece, le comunicazioni di queste autorità

concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono

vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione

di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2106 DIN).

2.7. Va poi

rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità

fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente

deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997

pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45

consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V

130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione

e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la

Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, N.

8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che secondo la

giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire

il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i

lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.

consid. 5a).

2.8. In specie,

la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente

sulla scorta delle comunicazioni dell'Ufficio di tassazione di __________, che per ogni anno di contribuzione

ha prodotto la schermata elettronica delle tassazioni dell'assicurata, indicando

sia la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero al 31 dicembre 2006 e 2007, sia il reddito conseguito sotto

forma di rendite nel 2007 (doc. 10) e nell'anno 2008 (doc. 5).

Come visto in ingresso, l'amministrazione ha quindi ritenuto per il 2007 un reddito

conseguito sotto forma di rendita di Fr. 210'204.- tratto dalla notifica di tassazione IFD 2007 ed un totale di sostanza

(mobile e immobile) di Fr. 3'923'137.-, già calcolato in base al riparto

intercantonale (doc. 10).

Per l'anno 2008, il reddito conseguito in

forma di rendita ammontava, così come risulta dalla decisione di tassazione IFD

2008, a Fr. 252'821.- (Fr. 245'802.- + Fr. 7'019.-) e la sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero a Fr. 3'186'748.-.

Moltiplicando dunque per 20 questi redditi conseguiti

sotto forma di rendita e sommando i risultati ottenuti alla sostanza netta di

ogni anno, il totale intermedio è stato poi diviso per due e sulle sostanze

determinanti che ne sono scaturite (Fr. 4'063'608.- nel 2007 e Fr. 4'121'584.-

nel 2008) la Cassa ha calcolato nell'importo di Fr. 10'302.- i contributi

AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per gli anni 2007 e 2008,

spese amministrative comprese.

L'insorgente ha contestato i redditi ritenuti dalla Cassa di compensazione

per il citato biennio ed i rispettivi contributi fissati.

2.9. Il TCA evidenzia innanzitutto che le notifiche di tassazione agli atti IFD 2007 (doc. A1) e 2008

(doc. A3) sono regolarmente cresciute in giudicato dopo rettificazione su

reclamo.

In tali circostanze, le informazioni ivi

contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere

considerate vincolanti per l'amministrazione

e per il giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo

Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall'autorità fiscale, essendo essi corretti e

cresciuti in giudicato.

Per il calcolo dei contributi della ricorrente

senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il reddito conseguito sotto

forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero.

2.10. Il Tribunale

rileva che l'assicurata, cittadina svizzera sposata con un connazionale domiciliato

ed attivo professionalmente all'estero, è regolarmente domiciliata in Ticino ed

è stata affiliata quale persona senza attività lucrativa con effetto dal 1°

gennaio 2007 (doc. 11).

Per quanto concerne la determinazione della sostanza

netta in Svizzera ed all'estero

da considerare per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona

senza attività lucrativa, le somme fissate dall'amministrazione (Fr.

3'923'137.- per il 2007 e Fr. 3'186'748.- per il 2008) non sono state contestate

dalla ricorrente. È comunque opportuno verificarle anche nella presente sede.

Per l'anno 2007, la Cassa di compensazione

si è basata su una sostanza netta di Fr. 3'119'233.-, ma ad essa ha dapprima dedotto

il valore della sostanza immobiliare di Fr. 5'359'380.- e poi ha aggiunto il valore totale di ripartizione degli immobili

calcolato in Fr. 6'163'284.- (Fr. 5'359'380.- x 115 : 100 = Fr. 6'163'284.-),

per ottenere una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero pari a Fr. 3'923'137.- (Fr.

3'119'233.- - Fr. 5'359'380.- + Fr. 6'163'284.-).

Per il 2008, partendo da una sostanza

netta di Fr. 2'325'471.- la Cassa ha dedotto la sostanza immobiliare di Fr.

5'741'862.- e vi ha aggiunto il valore degli immobili secondo la ripartizione

pari a Fr. 6'603'139.- (Fr. 5'741'862.- x 115 : 100 = Fr. 6'603'139.-), ottenendo

una sostanza netta di Fr. 3'186'748.- (Fr. 2'325'471.- - Fr. 5'741'862.-

+ Fr. 6'603'139.-).

La soluzione adottata dalla Cassa di

compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3

OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante

basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto

dei valori di riparto intercantonali.

Pertanto, è a giusta ragione che la sostanza

immobiliare detenuta dall'insorgente

in Ticino sia stata rivalutata secondo il coefficiente di rivalutazione del

115% valido in Ticino dal 2002 per gli immobili non agricoli e che i nuovi

importi ottenuti siano stati conteggiati per fissare la sostanza determinante.

Si ottiene così la sostanza netta complessiva

in Svizzera ed all'estero

(Fr. 3'923'137.- per il 2007 e Fr.

3'186'748.- per il 2008) valida per la fissazione dei contributi

AVS/AI/IPG della ricorrente giusta l'art. 29 cpv. 3 OAVS e che va dunque qui confermata.

2.11. Va ora

risolta la questione circa la presa in considerazione del reddito

conseguito dal marito della ricorrente non affiliato all'AVS svizzera nel

calcolo dei contributi della moglie senza attività lucrativa. Occorre

infatti esaminare se questo reddito debba essere considerato come reddito

percepito sotto forma di rendita e quindi essere moltiplicato per venti allo

scopo di fissare i contributi dovuti dall'assicurata, o se invece non debba

essere tralasciato siccome proveniente da attività lucrativa svolta all'estero.

Nella sentenza DTF 125 V 230 (Pratique VSI 1999

pag. 204), l'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività lucrativa

conseguito dal marito (nel Principato del Liechtenstein) rappresenta reddito

proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione (Pratique VSI

1999 pag. 204). In particolare il TFA ha confermato una decisione nella quale

per il 1997 i contributi erano stati stabiliti sulla base di metà del reddito

del marito conseguito all'estero e metà della sostanza. Implicitamente ha

dunque ammesso la possibilità di prendere in considerazione il reddito del

marito conseguito all'estero anche in presenza di una sostanza e sembra aver

abbandonato la regola per cui occorre prendere in considerazione solo un terzo

del reddito conseguito all'estero.

Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF

105 V 244, l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata

riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione

dell'AVS, ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di

un'assicurata senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS

svizzera, i mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in

maniera analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite

(Pratique VSI 1999 pag. 207).

Nello stesso senso, le Direttive sui lavoratori indipendenti

e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS

nel 2001, cui fa riferimento il TFA nella sentenza citata e che si rifanno all'art.

28 cpv. 4 OAVS, al N. 2069.1 recitavano:

"

Per le persone sposate è determinante la metà

del reddito dei coniugi conseguito sotto forma di rendite, indipendentemente

dal regime legale dei beni. Fa anche parte del reddito conseguito sotto forma

di rendite di una persona sposata la metà del reddito proveniente dall'attività

lucrativa svolta dal coniuge che non è tenuto a pagare i contributi nell'assicurazione

svizzera."

Nell'edizione in vigore dal 1° gennaio 2008, stato gennaio 2011, il N.

2078 DIN prevede quanto segue:

" Le

condizioni sociali delle persone sposate o dei partner registrati equivalgono

alla metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita della coppia

(art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS). Così, i contributi degli assicurati coniugati

si determinano – indipendentemente dal regime patrimoniale dei coniugi o dei

partner registrati – sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito

sotto forma di rendita della coppia. Questa regola vale anche nei casi di

separazione di fatto giudiziaria. Essa vale anche nei casi in cui un solo

coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo

di versare i contributi."

Con sentenza del 9 maggio 2007 (H 114/05) il Tribunale federale si

è pronunciato sul caso di un coniuge germanico che esercitava un'attività

lucrativa nel suo Paese d'origine e che quindi non pagava i contributi

AVS/AI/IPG in Svizzera. In tale evenienza, il TF ha escluso un computo dei suoi

contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS a favore del coniuge senza

attività lucrativa domiciliata in Svizzera, obbligata quindi a contribuire

(vedi pure SVR 2010 AHV Nr. 10).

L'applicazione del diritto internazionale non muta questa soluzione.

Infatti, la Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania

fa riferimento alla legislazione del luogo di domicilio dell'assicurato e quindi

ancora al diritto svizzero. Gli Accordi sulla libera circolazione delle persone

in vigore dal 1° giugno 2002 tra la Svizzera e l'Unione Europea rinviano al

Regolamento n. 1408/71, che non contiene nessuna disposizione contraria sul

contestato prelevamento dei contributi, quindi il principio della legislazione

del luogo di lavoro (lex loci laboris) secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. a

e b vale soltanto per il coniuge attivo professionalmente della ricorrente, non

dunque anche per l'assicurata stessa senza attività lucrativa.

"

(…)

4.2 Die Vorinstanz hat in Anwendung dieser

gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für die

Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der Beiträge nach dem hälftigen

(ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die Aufhebung des vorinstanzlich

angefochtenen Einspracheentscheides sowie der Beitragsverfügungen vom 14.

November 2004 erfolgte mit der Begründung, der Beschwerdeführerin sei

Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um Befreiung der

Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits bestehenden

obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer daraus

resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen.

Auf die entsprechenden Erwägungen wird verwiesen.

4.3 Den Vorbringen der Beschwerdeführerin (vgl.

E. 2.1 hievor) ist, soweit sie nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren

entkräftet wurden, Folgendes entgegenzuhalten.

4.3.1 Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich

des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes,

welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und

Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2

AHVG beitragspflichtig. Des Weiteren besteht weder nach den Akten noch auf

Grund der Parteivorbringen Anlass, die strittigen Beitragsverfügungen in

betraglicher Hinsicht näher zu prüfen (BGE 110 V 48 E. 4b S. 53). Die

Vorinstanz hat sodann letztinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1

hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der

Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz

keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der Beitragsleistungen

gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie bereits die

Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.

4.3.2 Auch im Lichte internationalen Rechts hält

der angefochtene Entscheid stand, indem gemäss Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des

Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik

Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 (SR 0.831.109.136.1)

für die Pflichtversicherung von Personen, die keine Beschäftigung oder

Tätigkeit ausüben, grundsätzlich die Rechtsvorschriften der Vertragspartei

gelten, in deren Gebiet sie wohnen. Soweit das genannte Sozialversicherungsabkommen

anwendbar ist, kommt daher schweizerisches Recht zur Anwendung. Unter

Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen

Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich

ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen

nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen

Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V

184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil

die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen

Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss

Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen Ehemann

der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber. Sofern die Beitragstilgung

nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I

FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder dem

gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen

noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen. Eine

unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil

Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts

an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der

Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort

Deutschland) wäre.

Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von

Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden,

eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische

Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum

Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils

des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März

2006).".

(sottolineature della redattrice)

Il caso appena esposto è rilevante, in concreto, nella misura in

cui il Tribunale federale ha confermato che i contributi sociali pagati dal

marito della ricorrente in Germania non comportano

un esonero di quest'ultima dal suo obbligo di contribuzione in Svizzera quale

persona senza attività lucrativa. Inoltre, gli Accordi bilaterali non si

applicano alle persone senza attività lucrativa.

Poco importa, dunque, che __________ sia cittadino svizzero e sia

domiciliato all'estero e non in Svizzera come nel caso citato. Ciò che conta, è

che il marito dell'assicurata, come nella STF H 114/05, lavora all'estero e

quindi i contributi che egli ha pagato all'estero sul reddito conseguito

all'estero non esonerano la moglie, domiciliata in Svizzera e senza

attività lucrativa, dal dovere versare contributi propri.

In tale evenienza, occorre fare riferimento alla summenzionata DTF

125 V 230, secondo cui la metà del reddito d'attività lucrativa

ottenuto dal marito nel Principato del Liechtenstein configura un reddito

conseguito in forma di rendite e deve essere considerato come oggetto di

contributo (art. 28 cpv. 4 OAVS).

Pertanto, per calcolare il reddito percepito sotto forma di

rendita da considerare al fine di stabilire la sostanza determinante ascrivibile

all'assicurata nel 2007 e nel 2008, occorre tenere conto del reddito da

attività lucrativa conseguito dal coniuge della ricorrente non solo in Svizzera,

ma anche all'estero, e moltiplicarlo poi per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e

dividerlo per due, essendo la ricorrente coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS).

2.12. In virtù di quanto precede, è

a buon diritto che la Cassa di compensazione ha considerato che il reddito di

Fr. 210'204.- (doc. A1) conseguito all'estero dal marito della ricorrente con

un'attività lucrativa dipendente debba essere conteggiato quale reddito

percepito sotto forma di rendita nel 2007 e sia pertanto moltiplicato

per venti, e computato poi solo per metà.

Per quanto concerne l'anno 2008, va ritenuto non solo il

reddito da attività lucrativa dipendente del marito percepito all'estero, fissato

in Fr. 245'802.- (doc. A3), ma anche il suo reddito da attività lucrativa

indipendente di Fr. 7'019.- conseguito come avvocato in Svizzera (doc. I punto

3). La somma, pari a Fr. 252'821.-, va dunque moltiplicata per venti e deve

essere computata per metà per fissare i contributi dovuti dalla moglie qui insorgente.

Stanti così le cose, i calcoli effettuati dall'amministrazione

nella decisione su opposizione per stabilire la sostanza determinante dell'assicurata

sono corretti.

I contributi dovuti come persona senza attività lucrativa vanno

dunque fissati per l'anno 2007 sulla base di una sostanza netta in

Svizzera e all'estero di Fr. 3'923'137.- e di un reddito percepito sotto forma

di rendita di Fr. 210'204.-. Si ottiene così una sostanza determinante di Fr.

4'063'608.- (Fr. 3'923'137.- + [Fr. 210'204.- x 20] : 2).

Per il 2008, tenuto conto di una sostanza netta di Fr.

3'186'748.- e di un reddito sotto forma di rendita di Fr. 252'821.-, si ha una

sostanza determinante pari a Fr. 4'121'584.-. (Fr. 3'186'748.- + [Fr. 252'821.-

x 20] : 2).

La Cassa di compensazione ha quindi correttamente calcolato i

contributi AVS/AI/IPG per il 2007 ed il 2008 arrotondando la sostanza

determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e, fondandosi

sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS, ha fissato nell'importo massimo

di Fr. 8'400.- il contributo AVS dovuto per ciascun anno di contribuzione.

A questo ammontare si aggiungono Fr. 1'400.- per l'AI (art. 3 cpv.

1bis LAI e art. 1bis cpv. 2 OAI) e Fr. 300.- per l'IPG (art. 27 cpv. 2 LIPG e 36

cpv. 2 OIPG).

Il contributo AVS/AI/IPG dovuto ammonta così a Fr. 10'100.-.

A questo importo si aggiungono Fr. 202.- di spese

amministrative, ossia il 2% di Fr. 10'100.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei

contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41, valida per gli anni 2007 e 2008), per un totale

di Fr. 10'302.-.

In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute

dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette, così pure i contributi

AVS/AI/IPG stabiliti.

La decisione impugnata deve pertanto essere

confermata ed il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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