30.2010.178
Non mettere, in qualità di gerente, a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica
27 agosto 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2010.178
Data decisione, Autorità:
27.08.2012, PRPEN
Titolo:
Non mettere, in qualità di gerente, a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica
GERENTE
art. 53 LESPUBB
art. 61 LESPUBB
art. 66 LESPUBB
Incarto
n.
30.2010.178
117/107
Bellinzona
27
agosto 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carolina
Brusco in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 luglio 2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione
2 luglio 2010 n. 117/107 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 22 luglio 2010 presentate
dalla Sezione della popolazione, Bellinzona
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
che con decisione 2 luglio
2010 la Sezione della popolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-
oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per “non
avere, in qualità di gerente, messo a disposizione della clientela del
“Ristorante __________” ad __________, almeno tre bevande analcoliche ad un
prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica
più economica”;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 53, 61 e 66 Les pubb; 109 RLes pubb;
che la ricorrente si aggrava
davanti a questo giudice con ricorso 18 luglio 2010 chiedendo in sostanza
l’annullamento della decisione impugnata;
che la Sezione della
popolazione, nelle osservazioni 22 luglio 2010, propone per contro di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH), ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr;
che secondo l’art. 61 cpv. 1
Les pubb tutti gli esercenti sono tenuti a mettere a disposizione della
clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la
medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica; in
applicazione di tale disposto, l’art. 109 RLes pubb specifica che il gerente
deve offrire bevande analcoliche in quantitativi di 1, 2 e 3 dl (decilitri);
che le infrazioni alla legge e
al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr.
50.- ad un massimo di fr. 10'000.- (art. 66 cpv. 1 Les pubb); sono punibili: il
gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66
cpv. 2 lett. a Les pubb);
che la Sezione della
popolazione, come detto, ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 200.-,
per non avere messo a disposizione della clientela almeno tre bevande
analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della
bevanda alcolica più economica;
che nel rapporto di
contravvenzione 6 maggio 2010 viene rimproverato alla ricorrente di aver “omesso
di esporre sul listino prezzi all’interno e all’esterno, le tre bibite
analcoliche del prezzo inferiore alla bibita alcolica meno cara”, in
violazione dell’art. 59 Les Pubb (con riferimento al rapporto di segnalazione
30 aprile 2010 redatto dalla Polizia cantonale a seguito di un controllo in
loco);
che nelle osservazioni 18
maggio 2010 l’insorgente afferma che conformemente all’art. 59 Les pubb i
prezzi delle tre bibite analcoliche di prezzo inferiore alla bibita alcolica
meno cara sono regolarmente esposti sia sulla vetrina esterna illuminata, sia
su ogni tavolo all’interno dell’esercizio pubblico, unitamente ad altri listini
(gelati, dessert ecc.), indicando, fra l’altro, quali sono le bibite
analcoliche meno care in lista (the freddo, minerale gasata e sciroppo da 2 dl a un costo variante da fr. 2.20 a fr. 2.80, rispetto a quella alcolica meno cara (Campari al
costo di fr. 4.50); ella si dichiara inoltre disposta “per eventuali
ulteriori controlli in loco”;
che di
fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza
delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza
della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; la
valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che
in concreto non vi è motivo di dubitare di quanto espresso nel rapporto di
segnalazione 30 aprile 2010 della Polizia cantonale a seguito del controllo
eseguito in loco dagli agenti e quindi frutto di una constatazione di agevole
momento, che poteva essere confutata senza indugio se, come preteso dalla
multata, i prezzi fossero effettivamente stati esposti su ogni singolo tavolo;
che ad ogni buon conto la
ricorrente non ha minimamente reso verosimili le sue affermazioni, producendo
ad esempio una copia del listino prezzi delle bibite, ragion per cui le stesse
vanno considerate alla stregua di mere allegazioni di parte; il fatto che successivamente
al controllo ella abbia dato la sua disponibilità a eventuali ulteriori controlli
nulla prova;
che del resto, gli agenti, a
differenza della multata, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo
istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo
fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente
disciplinari;
che la mancata indicazione nel
listino prezzi di almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la
medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica (art. 61 cpv.
Fatti
1 Les pubb), nei tre quantitativi richiesti dall’art. 109 RLes pubb (1,2,3 dl),
configura, a ben vedere, la mancata messa a disposizione delle stesse ai
Considerandi
clienti, come indicato nella risoluzione impugnata;
che in base a tali risultanze
il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
vLPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 53, 59, 61, 66 Les
pubb; 109 RLes pubb; 453 cpv. 1 CPP-CH e 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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