30.2010.18
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9 novembre 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
30.2010.18
Data decisione, Autorità:
09.11.2010, TCA
Titolo:
Contributi AVS/AI/IPG x indipendente. Tassazioni fiscali prevedono un reddito aziendale che però,come dimostrato dal ricorrente,comprende gli averi del II pilastro ritirati x avviare attività. TCA si scosta da tassazioni se natura giuridica errata.OK modificare reddito aziendale e capitale investito
CAPITALE PROPRIO
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 9 LAVS
art. 18 cpv. 2 OAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 23 cpv. 4 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.18
TB
Lugano
9 novembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 giugno
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Dal
1° marzo 2008 (doc. 6) __________ è affiliato come indipendente per l'attività
di pulizia e sgombero con la ditta individuale RI 1.
B. Con
decisione definitiva del 6 aprile 2010 (doc. 4) la Cassa CO 1, basandosi sulla
notifica di tassazione IFD 2008, ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AFI
dovuti dall'assicurato quale indipendente dal 1° marzo al 31 dicembre 2008, cifrandoli
in Fr. 3'133,85, spese amministrative comprese, considerando un reddito
soggetto a contribuzione di Fr. 41'901.-.
C. Il
22 giugno 2010 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione
del 16 aprile 2010 (doc. 3) nel senso che, dopo avere accertato presso l'Ufficio
circondariale di tassazione di __________ il reddito aziendale dell'assicurato conseguito
nel periodo in questione, con la decisione su opposizione ha modificato il
reddito aziendale in Fr. 40'112.-, dato che i contributi AVS/AI/IPG fatturati
quale acconto erano già stati aggiunti al reddito aziendale dall'Ufficio di
tassazione, siccome rimborsati dall'Ufficio misure attive quale incentivo per
attività indipendenti.
D. Con
ricorso del 24 luglio 2010 (doc. I) la RI 1 ha contestato l'ammontare del
reddito aziendale ritenuto dalla Cassa di compensazione, giacché esso comprende
il versamento da parte della Fondazione di libero passaggio di __________ di
Fr. 37'607,35, importo che è servito, nella misura di Fr. 35'000.-, per avviare
la nuova attività indipendente. Tale somma è stata indicata nel questionario 2008
per indipendenti quale prelevamento in natura, perciò, a suo dire, non deve
essere considerata quale reddito aziendale. Il ricorrente ha inoltre chiesto di
rivedere la sua notifica di tassazione 2008.
E. Nella
risposta di causa del 30 luglio 2010 (doc. III) la Cassa ha esposto il parere dato
dall'Ufficio di tassazione, osservando in proposito che se v'è stato un errore
da parte del ricorrente nell'allestire la sua notifica di tassazione, egli deve
chiedere una revisione all'autorità fiscale e, se del caso, sulla scorta delle
nuove risultanze anche la Cassa potrà rivedere la sua decisione. Tuttavia,
quest'ultima l'ha già rettificata eliminando i contributi fatturati quale
acconto e ritenendo un reddito aziendale di Fr. 40'112.-, dato che l'autorità
fiscale stessa non li ha dedotti dal reddito.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente
è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2
OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio
commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua
durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione
dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali
determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito
e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta
(art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili
per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv.
4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In
concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente dal
1° marzo 2008 al 31 dicembre 2008, la Cassa di compensazione si è basata su un
reddito da attività indipendente di Fr. 40'112.- ricavato dalla IFD 2008, come confermato dal competente Ufficio
circondariale di tassazione (doc. 5). A questo importo essa ha aggiunto i contributi
AVS/AI/IPG fatturati quale acconto (Fr. 1'789.-), per un totale di Fr. 41'901.-.
L'assicurato ha
evidenziato che gran parte del reddito aziendale (Fr. 35'000.-) è costituito
dal capitale LPP di libero passaggio ritirato proprio per avviare la sua attività
indipendente, perciò tale importo non va considerato quale reddito aziendale.
L'amministrazione,
osservando che le tassazioni fiscali sono vincolanti, ha mantenuto la sua
posizione, fatta salva l'eliminazione dei contributi fatturati quale acconto, visto
che fiscalmente sono già stati aggiunti ai redditi dell'interessato, siccome
gli sono stati rimborsati quali incentivi per nuove attività indipendenti.
6. Per
giurisprudenza costante dell'allora
TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio
(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.
110 pag. 341 segg., consid. 5a).
7. Come
evidenziato, le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in
base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in
giudicato ed adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
Con sentenza del 7
novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale si è espresso come segue:
" (…)
4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait reprocher
un comportement passif à la caisse de compensation, quand bien même elle n'était
pas sans ignorer que le Service des contributions de la République et canton du
Jura devait encore procéder à la taxation définitive des revenus réalisés par
le défunt durant les années 2003 et 2004. Dans le cadre de la fixation des
cotisations des assurés exerçant une activité lucrative indépendante, le
Considerandi
législateur a expressément confié aux autorités fiscales cantonales le soin de
déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre
engagé dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992
p. 34 consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées,
en principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales
pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4
et 27 al. 2 RAVS)." (sottolineature della redattrice)
Ancora recentemente (9C_514/2008 del 19 maggio
2009), il Tribunale federale ha confermato tale principio (cfr. consid. 4.2):
" (…)
Mentre
le autorità fiscali possono qualificare come distribuzione dissimulata di utile
una prestazione - dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a
un dipendente non azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare
quale salario determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di
utile. Per decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante
o di reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla
qualifica dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art.
23.
OAVS si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di
massima alla valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione
del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente
evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione
AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile,
dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al
parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente
rinunciato. È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina
all'esistenza di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario
determinante prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile
netto con decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio
unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio
l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi, come la
società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che determinate remunerazioni
versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a collaboratori ad essi vicini)
non siano riconosciute come pagamenti commercialmente giustificati, solo difficilmente
comprenderà le ragioni di dover versare i contributi sociali su questi elementi
di reddito netto. (…)."(sottolineature della redattrice)
8.
Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2008 occorre determinare il
reddito conseguito dall'assicurato
durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione
2008.
A specifica domanda
della Cassa di compensazione, il 26 marzo 2010 (doc. 5) l'Ufficio di tassazione
di __________ le ha comunicato di avere accertato un reddito da attività
indipendente ammontante a Fr. 40'112.- ed un capitale investito nullo. Di conseguenza, la Cassa di
compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il periodo dal 1° marzo 2008
al 31 dicembre 2008 basandosi su quest'importo.
A seguito dell'opposizione
dell'interessato, l'amministrazione ha nuovamente chiesto informazioni all'autorità
fiscale, che il 26 aprile 2010 (doc. 2) le ha confermato che la notifica di
tassazione IC/IFD per l'anno 2008 è regolarmente cresciuta in giudicato, nel
senso che l'assicurato non vi
si è validamente opposto.
In tali circostanze,
le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Lo scrivente Tribunale
non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente
Ufficio di tassazione, a meno che essi appaiano manifestamente errati o che la
natura giuridica degli stessi sia errata.
9.
In
merito alla correttezza della notifica di tassazione concernente il ricorrente,
questo Tribunale ritiene opportuno segnalare quanto affermato dalla stessa
autorità fiscale, che il 26 aprile 2010 (doc. 2) ha precisato quanto segue:
" Il reddito aziendale tassato comprende
un importo di Fr. 35'000.- indicato dalla contribuente quale prelevamenti in
natura, di cui non disponiamo di alcun dettaglio né informazione.
Non conoscendo i dettagli non possiamo quindi né confermare né
smentire quanto asserito dalla signora RI 1.
Gli oneri sociali richiesti in deduzione (Fr. 3'340.-) sono stati
ripresi (aggiunti al reddito aziendale) poiché rimborsati dall'Ufficio misure
attive (incentivi per nuove attività indipendenti).
La tassazione è cresciuta in giudicato.".
Tuttavia, con il
ricorso l'assicurato ha prodotto il giustificativo a comprova che questi Fr. 35'000.-
non rappresentano dei prelevamenti in natura, bensì costituiscono parte
del suo secondo pilastro versatogli il 28 aprile 2008 (doc. A2) nella misura di
Fr. 37'607,35 quale avere di libero passaggio, che l'interessato ha affermato
avere utilizzato per avviare la sua attività indipendente.
Se, dunque, al momento
di compilare la propria dichiarazione fiscale, il ricorrente non ha comprovato
l'origine della citata somma, egli l'ha invece fatto con il ricorso e, d'avviso
del Tribunale, questo documento è sufficiente per mutare la sua situazione.
E ciò, malgrado sia
stato lo stesso interessato ad inserire la cifra di Fr. 35'000.- nel
questionario per gli indipendenti senza contabilità alla voce
"prelevamenti in natura dalla propria azienda", compilato
all'attenzione dell'autorità fiscale (doc. A3).
Va qui ricordato che,
secondo la giurisprudenza esposta, questo Tribunale è legittimato a scostarsi
dalla notifica di tassazione soltanto riguardo alla natura giuridica degli
elementi che il competente Ufficio di tassazione ha considerato nella sua decisione.
Di conseguenza, dato
che l'importo di Fr. 35'000.- non costituisce manifestamente un provento
dell'attività lucrativa indipendente realizzato dall'insorgente, ma è un capitale
di libero passaggio del II pilastro, tale somma deve essere eliminata dal suo
reddito aziendale puro, l'unico ad essere assoggettato al pagamento dei
contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 9 LAVS.
È proprio in queste
circostanze che il Tribunale può rivedere la natura giuridica del reddito
aziendale stabilito dall'autorità fiscale.
Ne discende che, in
realtà, per ciò che qui ci concerne, ovvero dal profilo dei soli contributi
personali AVS/AI/IPG, il reddito dell'attività lucrativa indipendente dell'assicurato
non ammonta dunque a Fr. 40'112.-, ma a Fr. 5'112.- (Fr. 40'112.- - Fr.
35'000.-).
Inoltre, il TCA rileva
che l'importo di Fr. 5'112.- deve essere ritenuto quale reddito aziendale
comprensivo dei contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto.
Se è vero che, in
virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS e dell'art. 27 OAVS, le autorità fiscali
devono aggiungere al reddito i contributi versati all'AVS/AI/IPG, ciò
nonostante nel caso in esame essi sono già stati aggiunti dall'Ufficio di
tassazione di __________, che in proposito ha affermato che gli oneri sociali
richiesti in deduzione (Fr. 3'340.-) sono stati ripresi, visto che sono stati
rimborsati all'interessato dall'Ufficio misure attive, che gli ha concesso
degli incentivi per avviare la sua attività indipendente.
10.
A
questa stregua, poiché la somma di Fr. 35'000.- non costituisce parte del
reddito aziendale del ricorrente, ma, per sua stessa ammissione (doc. 3),
rappresenta il capitale investito nell'azienda, per determinare il reddito
soggetto a contribuzione occorre dedurre al reddito aziendale il 3,5% della
somma investita (art. 18 cpv. 2 OAVS).
Si ottiene così un
reddito soggetto a contribuzione ammontante a Fr. 3'887.- (Fr. 5'112.- - [Fr. 35'000.-
x 3,5 : 100]).
I contributi personali
vanno dunque calcolati su Fr. 3'887.-.
11.
Il
TCA non può infine rivedere la notifica di tassazione IFD 2008 dell'assicurato,
non essendo competente in materia fiscale e quindi non potendo sostituirsi, per
ciò che concerne l'assoggettamento fiscale del ricorrente, all'autorità
fiscale.
12.
Stanti
le considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata
ed il ricorso accolto conformemente alle considerazioni espresse. Gli atti
vanno dunque rinviati alla Cassa di compensazione per emanare una nuova
decisione formale sulla scorta dei nuovi valori qui presentati.
Malgrado sia vincente
in causa, siccome non è rappresentato, al ricorrente non vanno attribuite
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Gli
atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché, conformandosi a
quanto esposto nei considerandi, emani una nuova decisione formale di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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