30.2010.187
Posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio
12 novembre 2010Italiano5 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2010.187
Data decisione, Autorità:
12.11.2010, PRPEN
Titolo:
Posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 30 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2010.187
20767/710
Bellinzona
12
novembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 luglio 2010 presentato da
RI 1
contro
la decisione
16 luglio 2010 n. 20767/710 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 9 agosto 2010 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 16
luglio 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”.
Fatti accertati il 30 ottobre 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 30 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, nelle
osservazioni 9 agosto 2010, propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il segnale “Divieto di
parcheggio» (2.50) vieta il parcheggio di veicoli
dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, fino a 2 ore, l’allegato 1 dell’OMD
commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 250.a).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver
posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.
L’intimazione di
contravvenzione 16 giugno 2010 trae origine dal rapporto di contravvenzione 29
gennaio 2009 della Polizia comunale di __________ – facente parte integrante
dell’incarto e quindi liberamente accessibile all’insorgente – dal quale
risulta che l’infrazione è avvenuta in Via __________ a __________, alle ore 18.10
/ 18.30.
4.
Il ricorrente contesta
recisamente l’addebito mossogli, asserendo che: “la vettura è stata
posteggiata per 10-15 minuti fuori dalla mia abitazione per semplici operazioni
di carico e scarico”. Egli postula pertanto l’annullamento del decreto di
multa, in quanto “la legge tollera operazioni di carico e scarico per una
durata limitata” (cfr. ricorso 27 luglio 2010).
5.
Sennonché, a fronte
dell’accertamento di agevole momento compiuto dall’agente denunciante – il
quale, a differenza del multato, non ha, tra l’altro, interesse a dichiarare
fatti non corrispondenti alla realtà con il rischio di subire sanzioni penali e
disciplinari – l’insorgente non ha saputo portare elementi convincenti atti a
rendere verosimile la sua versione. In effetti, egli non ha specificato
alcunché in merito al tipo di operazione compiuta (carico, scarico o tutte e
due), come pure al genere (volume, peso, quantità ecc.) della merce trasportata,
che giustificava l’impiego del veicolo. Del resto, egli neppure pretende di
aver in quale modo segnalato che si trattava di una breve sosta (per esempio
indicando se avesse avuto i blinker accesi, il baule aperto ecc.).
A non averne dubbio, la
generica affermazione secondo cui ha eseguito “semplici operazioni di carico
e scarico” non è atta a mettere in discussione l’accertamento alla base
della presente procedura.
In definitiva, egli non evoca
circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di
scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
A giusta ragione
la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla
pena prevista dall’OMD per questo tipo di infrazione (art. 250.a), senza tasse
e spese, giacché il procedimento contravvenzionale è stato ripreso, con
l’emanazione di una multa disciplinare, dopo che un primo decreto di multa è
stato annullato in ordine (quindi senza entrare nel merito) per un presunto
vizio procedurale legato all’impossibilità per l’autorità di provare l’avvenuta
intimazione del rapporto di contravvenzione (in proposito, vi è da chiedersi se
ciò non sia dovuto a un’eventuale omissione da parte dell’insorgente di
notificare alla Sezione della circolazione un cambiamento di indirizzo).
Il ricorso – infondato – va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1; 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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