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Decisione

30.2010.187

Posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio

12 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 16

luglio 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”.

Fatti accertati il 30 ottobre 2009 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 30 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1, nelle

osservazioni 9 agosto 2010, propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il segnale “Divieto di

parcheggio» (2.50) vieta il parcheggio di veicoli

dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, fino a 2 ore, l’allegato 1 dell’OMD

commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 250.a).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver

posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio.

L’intimazione di

contravvenzione 16 giugno 2010 trae origine dal rapporto di contravvenzione 29

gennaio 2009 della Polizia comunale di __________ – facente parte integrante

dell’incarto e quindi liberamente accessibile all’insorgente – dal quale

risulta che l’infrazione è avvenuta in Via __________ a __________, alle ore 18.10

/ 18.30.

4.

Il ricorrente contesta

recisamente l’addebito mossogli, asserendo che: “la vettura è stata

posteggiata per 10-15 minuti fuori dalla mia abitazione per semplici operazioni

di carico e scarico”. Egli postula pertanto l’annullamento del decreto di

multa, in quanto “la legge tollera operazioni di carico e scarico per una

durata limitata” (cfr. ricorso 27 luglio 2010).

5.

Sennonché, a fronte

dell’accertamento di agevole momento compiuto dall’agente denunciante – il

quale, a differenza del multato, non ha, tra l’altro, interesse a dichiarare

fatti non corrispondenti alla realtà con il rischio di subire sanzioni penali e

disciplinari – l’insorgente non ha saputo portare elementi convincenti atti a

rendere verosimile la sua versione. In effetti, egli non ha specificato

alcunché in merito al tipo di operazione compiuta (carico, scarico o tutte e

due), come pure al genere (volume, peso, quantità ecc.) della merce trasportata,

che giustificava l’impiego del veicolo. Del resto, egli neppure pretende di

aver in quale modo segnalato che si trattava di una breve sosta (per esempio

indicando se avesse avuto i blinker accesi, il baule aperto ecc.).

A non averne dubbio, la

generica affermazione secondo cui ha eseguito “semplici operazioni di carico

e scarico” non è atta a mettere in discussione l’accertamento alla base

della presente procedura.

In definitiva, egli non evoca

circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di

scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

A giusta ragione

la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla

pena prevista dall’OMD per questo tipo di infrazione (art. 250.a), senza tasse

e spese, giacché il procedimento contravvenzionale è stato ripreso, con

l’emanazione di una multa disciplinare, dopo che un primo decreto di multa è

stato annullato in ordine (quindi senza entrare nel merito) per un presunto

vizio procedurale legato all’impossibilità per l’autorità di provare l’avvenuta

intimazione del rapporto di contravvenzione (in proposito, vi è da chiedersi se

ciò non sia dovuto a un’eventuale omissione da parte dell’insorgente di

notificare alla Sezione della circolazione un cambiamento di indirizzo).

Il ricorso – infondato – va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1; 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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