30.2010.188
Circolare con il motoveicolo sprovvisto dello specchietto retrovisore e della sigla "L". Il veicolo aveva pure una perdita di olio del motore, la targa applicata in modo scorretto e l'apparato silenzi
27 agosto 2012Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2010.188
Data decisione, Autorità:
27.08.2012, PRPEN
Titolo:
Circolare con il motoveicolo sprovvisto dello specchietto retrovisore e della sigla "L". Il veicolo aveva pure una perdita di olio del motore, la targa applicata in modo scorretto e l'apparato silenziatore in disordine per cui produceva rumore evitabile
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 29 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 219 cpv. 1 OETV
Incarto
n.
30.2010.188
21641/701
Bellinzona
27
agosto 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa
Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 luglio 2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione
23 luglio 2010 n. 21641/701 emessa d CRTE 1 ,
viste le osservazioni 11 agosto 2010
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 23 luglio 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per
il seguente motivo:
“Ha circolato con il
motoveicolo TI __________ sprovvisto dello specchietto retrovisore e della
sigla “L”. Il veicolo aveva pure una perdita di olio del motore, la targa
applicata in modo scorretto e l’apparato silenziatore in disordine per cui
produceva rumore evitabile.”
Fatti accertati il 3 giugno 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 27 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 2, 49 cpv.
1, 53, 143 cpv. 1, 219 cpv. 1 OETV.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione
impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa
sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa
(ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base
degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
2. Giusta l’art. 29 LCStr,
Fatti
i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e
conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che
le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i
passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la
strada non venga danneggiata.
Un veicolo è considerato come
non conforme e l’art. 93 cifra 2 LCStr è applicabile, in modo particolare se le
parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi
determinanti, mancano o non corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1
lett. a OETV).
Queste prescrizioni, per lo
più tecniche e che regolano in modo specifico l’equipaggiamento e le norme di
sicurezza che un veicolo circolante sulla strada pubblica, in particolare un
motoveicolo, deve ottemperare, sono contenute in più ordinanze del Consiglio
federale e in maggior numero nell’OETV.
Per quanto concerne la targa,
l’art. 57 cpv. 2 ONC dispone in particolare che: le targhe di controllo, il
disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili; i dispositivi
delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere
puliti. Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi
non devono celare né le targhe né i dispositivi d’illuminazione. Inoltre l’art.
45 cpv. 2 OETV specifica che le targhe e le sigle distintive di nazionalità
devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile (30° al
massimo d’inclinazione verso l’alto, 15° al massimo verso il basso). Esse
devono trovarsi ad un’altezza tra 0,20 m (bordo inferiore) e 1,50 m (bordo superiore), a meno che non sia possibile per ragioni tecniche o d’uso. La targa
posteriore deve essere leggibile nell’asse longitudinale del veicolo e da
ciascun lato di quest’ultimo entro un angolo di 30°.
L’art. 49 cpv. 1 OETV dispone
che i serbatoi e le condutture del carburante, del liquido dei freni e di altri
liquidi devono essere stagni e resistenti alla corrosione provocata dal loro
contenuto. Non possono essere di materia facilmente infiammabile e devono
essere separati o protetti dal motore e da altre parti soggette a
surriscaldamento. Gocce o vapori del carburante non devono accumularsi o
potersi accendere al contatto con parti surriscaldate.
L’art. 53 cpv. 1 OETV sancisce
che i rumori cagionati dal veicolo non devono superare il livello sonoro
evitabile con i mezzi tecnici, in particolare i limiti indicati nell’allegato
6. I dispositivi di scappamento e di aspirazione devono essere muniti di
silenziatori efficaci e resistenti. Se altre parti provocano un rumore
evitabile, devono essere presi provvedimenti per diminuirlo.
L’art. 143 cpv. 1 OETV dispone
che è obbligatorio almeno uno specchio retrovisore con una superficie minima di
50 cm2 posto esternamente a sinistra.
Per quanto riguarda infine i
veicoli a motore guidati da un allievo conducente, l’art. 27 cpv. 1 ONC
prescrive che gli stessi devono essere muniti di una targa portante una «L»
bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile. La
targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo
conducente.
Chiunque conduce un veicolo,
di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle
circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art.
93 cifra 2 primo periodo LCStr).
3. La Sezione della
circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera al
multato di aver circolato con il motoveicolo TI __________ sprovvisto dello
specchietto retrovisore e della sigla “L”. Inoltre il veicolo aveva una perdita
di olio dal motore, la targa applicata in modo scorretto e l’apparato
silenziatore in disordine per cui produceva rumore evitabile.
La decisione impugnata si
fonda sull’accertamento effettuato da un agente della Polizia cantonale di__________,
il quale ha fornito le seguenti precisazioni:
“(...) riconfermiamo
integralmente il rapporto di contravvenzione steso in data 06.04.2010 [recte:
04.06.2010].
Si precisa solamente che
per effettuare una prova su strada i veicoli devono essere conformi alle regole
(quindi specchietto, targa “L”, e targa di controllo ben visibile non
parzialmente occultata da elastici).
Per quanto concerne la
marmitta, come rimarcato, da parte nostra non è stata effettuata la prova foni[ca],
ma si è unicamente costatato che produceva rumore molesto ed eccessivo.
In merito alla perdita di
olio, la macchia lasciata dal motoveicolo, sul campo stradale era ben visibile,
se questa, proveniva dal cambio o dal motore (il sottoscritto non è meccanico)
ha poca importanza, poiché la perdita è stata costatata pure dal citato”
Considerandi
(cfr. rapporto di contro-osservazioni 16 giugno 2010 della Polizia cantonale di
__________).
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, ha sin dalla prima comparsa scritta contestato la maggior parte delle infrazioni
imputategli dall’autorità di prime cure, salvo l’assenza dello specchietto e
della sigla “L”, giustificando l’omissione con il fatto che stava eseguendo una
corsa di prova con la sua moto privata, collaudata il 18 maggio 2010, nelle immediate
vicinanze della sua officina.
Nel gravame egli si riconferma
parzialmente nei suoi scritti, asserendo che la perdita di olio – inizialmente
contestata – è stata immediatamente eliminata con la sostituzione di una
guarnizione rotta.
Contesta poi gli ulteriori
addebiti facendo anzitutto valere che la targa era leggibile, caso contrario
l’agente non avrebbe potuto rilevare il numero di controllo. Circa l’apparato silenziatore
egli sostiene che lo stesso non era in disordine, giacché omologato e originale
per il tipo di __________ da lui condotto; contesta pure che il rumore emesso fosse
eccessivo, trattandosi di un apprezzamento soggettivo e in difetto di una prova
fonica, come ammesso dall’agente.
Nel gravame conclude quindi
dolendosi del fatto che:
“Non capisco questo gran
processo per delle bagatelle de[l] genere?
La moto era targata,
collaudata, g[ui]davo con luce, casco etc... non andavo troppo veloce niente.
Secondo lei un meccanico
come deve fare il suo lavoro? (...)”.
5.
Nella fattispecie, il
ricorrente ha ammesso due delle contravvenzioni rimproveratigli dall’autorità
di prime cure – l’assenza della targa “L” e dello specchietto retrovisore – contestando
invece di aver contravvenuto ad altre prescrizioni legali.
Per quanto concerne le due
contravvenzioni ammesse, per le quali il ricorrente si è finanche scusato
apportando come motivazione una sua dimenticanza, esse meritano conferma.
Difatti essendo il motoveicolo sprovvisto dell’equipaggiamento necessario per
una corsa di scuola guida su strada pubblica e non essendo quindi conforme alle
prescrizioni di sicurezza stabilite nella LCStr e nelle sue ordinanze, riempie
oggettivamente i criteri dell’infrazione di cui all’art. 93 cifra 2 LCStr. Dal
punto di vista soggettivo, si osserva come le manchevolezze riscontrate sul
motoveicolo del ricorrente siano facilmente riscontrabili da ogni persona. A
maggior ragione da parte di un meccanico come il ricorrente, che, grazie alle
sue conoscenze, non poteva non rendersi conto che il suo veicolo non era
conforme alle prescrizioni, ma che, nonostante ciò, ha preso il rischio di
effettuare la corsa.
6.
Per quanto attiene invece
le altre mancanze e difetti riscontrati sul motoveicolo dall’agente, le censure
formulate dal ricorrente devono essere accolte.
In concreto, non è infatti
possibile stabilire con certezza se tali infrazioni siano state commesse. Da
una parte vi è il ricorrente che sostiene che la targa era visibile, anche se
fissata con elastici e inoltre che l’apparato silenziatore era quello originale
e omologato. Dall’altra vi è l’agente denunciante che nelle sue
contro-osservazioni 16 giugno 2010 – tutt’altro che dettagliate – si è limitato
a confermare sostanzialmente il rapporto di contravvenzione, precisando
soltanto che la targa era “parzialmente occultata da elastici”, che per
la marmitta non si è effettuato alcun rilevamento fonico, senza fornire
dettagli più precisi (in specie una foto appariva senz’altro interessante).
Inoltre, visto che l’agente
non ha specificato per quale motivo l’apparato silenziatore non fosse conforme
(adducendo una possibile modifica, anomalia o difetto dell’apparato
silenziatore, a detta del ricorrente originale e omologato, circostanza rimasta
incontestata) e considerato quindi che non è possibile stabilire quale sia
l’esatta fonte del rumore, senza un effettivo esame del livello sonoro, come
prescritto dall’Allegato 6 all’OETV, non è neppure possibile imputare al
ricorrente un rumore eccessivo da lì proveniente.
Non v’è infine motivo di
dubitare che la macchia d’olio riscontrata sulla carreggiata (sulle cui
dimensioni nulla è dato di sapere, in particolare se si trattava di una perdita
di olio ingente, che richiedeva un immediato arresto del veicolo o infima)
potrebbe essere dovuta a un guasto momentaneo, e meglio a una guarnizione
difettosa che l’insorgente avrebbe già provveduto a sostituire nell’ambito di
riparazioni che stava eseguendo.
In definitiva, l’infrazione è
adempiuta per quanto concerne rispettivamente l’assenza dello specchietto
retrovisore e la mancata apposizione della sigla “L”, dovute a un’evidente negligenza
da parte del ricorrente. Di contro, le ulteriori contestazioni non possono
venir confermate dallo scrivente giudice in quanto le infrazioni e le modalità
di accertamento delle stesse non sono state sufficientemente circostanziate
dall’agente denunciante con la precisione che è lecito attendersi.
In conclusione, nel dubbio, il
ricorrente deve essere parzialmente prosciolto e la decisione impugnata riformata
nel senso dei considerandi, con conseguente riduzione della multa inflitta e
adeguamento degli oneri di primo grado.
7.
Per quanto attiene alla commisurazione
della pena, questo giudice ritiene che una multa di fr. 100.- sia
confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Visto l’esito del gravame si
prescinde dal prelevare tasse di giustizia e spese (art. 15 vLPContr); risulta infatti
molto probabile che il ricorrente non avrebbe adito la presente autorità se le
infrazioni fossero state constatate puntualmente o se la sanzione fosse stata inflitta
solamente per le infrazioni da egli stesso ammesse.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;
27 cpv. 1, 57 cpv. 2 ONC; 45 cpv. 2, 49 cpv. 1, 53, 112, 143 cpv. 1, 219 cpv. 1
OETV; Allegato 6 OETV; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto
e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa
di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr.
10.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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