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Decisione

30.2010.188

Circolare con il motoveicolo sprovvisto dello specchietto retrovisore e della sigla "L". Il veicolo aveva pure una perdita di olio del motore, la targa applicata in modo scorretto e l'apparato silenzi

27 agosto 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e

conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che

le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i

passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la

strada non venga danneggiata.

Un veicolo è considerato come

non conforme e l’art. 93 cifra 2 LCStr è applicabile, in modo particolare se le

parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi

determinanti, mancano o non corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1

lett. a OETV).

Queste prescrizioni, per lo

più tecniche e che regolano in modo specifico l’equipaggiamento e le norme di

sicurezza che un veicolo circolante sulla strada pubblica, in particolare un

motoveicolo, deve ottemperare, sono contenute in più ordinanze del Consiglio

federale e in maggior numero nell’OETV.

Per quanto concerne la targa,

l’art. 57 cpv. 2 ONC dispone in particolare che: le targhe di controllo, il

disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili; i dispositivi

delle luci, i catarifrangenti, i vetri e gli specchi retrovisori devono essere

puliti. Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi

non devono celare né le targhe né i dispositivi d’illuminazione. Inoltre l’art.

45 cpv. 2 OETV specifica che le targhe e le sigle distintive di nazionalità

devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile (30° al

massimo d’inclinazione verso l’alto, 15° al massimo verso il basso). Esse

devono trovarsi ad un’altezza tra 0,20 m (bordo inferiore) e 1,50 m (bordo superiore), a meno che non sia possibile per ragioni tecniche o d’uso. La targa

posteriore deve essere leggibile nell’asse longitudinale del veicolo e da

ciascun lato di quest’ultimo entro un angolo di 30°.

L’art. 49 cpv. 1 OETV dispone

che i serbatoi e le condutture del carburante, del liquido dei freni e di altri

liquidi devono essere stagni e resistenti alla corrosione provocata dal loro

contenuto. Non possono essere di materia facilmente infiammabile e devono

essere separati o protetti dal motore e da altre parti soggette a

surriscaldamento. Gocce o vapori del carburante non devono accumularsi o

potersi accendere al contatto con parti surriscaldate.

L’art. 53 cpv. 1 OETV sancisce

che i rumori cagionati dal veicolo non devono superare il livello sonoro

evitabile con i mezzi tecnici, in particolare i limiti indicati nell’allegato

6. I dispositivi di scappamento e di aspirazione devono essere muniti di

silenziatori efficaci e resistenti. Se altre parti provocano un rumore

evitabile, devono essere presi provvedimenti per diminuirlo.

L’art. 143 cpv. 1 OETV dispone

che è obbligatorio almeno uno specchio retrovisore con una superficie minima di

50 cm2 posto esternamente a sinistra.

Per quanto riguarda infine i

veicoli a motore guidati da un allievo conducente, l’art. 27 cpv. 1 ONC

prescrive che gli stessi devono essere muniti di una targa portante una «L»

bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile. La

targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo

conducente.

Chiunque conduce un veicolo,

di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle

circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art.

93 cifra 2 primo periodo LCStr).

3. La Sezione della

circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera al

multato di aver circolato con il motoveicolo TI __________ sprovvisto dello

specchietto retrovisore e della sigla “L”. Inoltre il veicolo aveva una perdita

di olio dal motore, la targa applicata in modo scorretto e l’apparato

silenziatore in disordine per cui produceva rumore evitabile.

La decisione impugnata si

fonda sull’accertamento effettuato da un agente della Polizia cantonale di__________,

il quale ha fornito le seguenti precisazioni:

“(...) riconfermiamo

integralmente il rapporto di contravvenzione steso in data 06.04.2010 [recte:

04.06.2010].

Si precisa solamente che

per effettuare una prova su strada i veicoli devono essere conformi alle regole

(quindi specchietto, targa “L”, e targa di controllo ben visibile non

parzialmente occultata da elastici).

Per quanto concerne la

marmitta, come rimarcato, da parte nostra non è stata effettuata la prova foni[ca],

ma si è unicamente costatato che produceva rumore molesto ed eccessivo.

In merito alla perdita di

olio, la macchia lasciata dal motoveicolo, sul campo stradale era ben visibile,

se questa, proveniva dal cambio o dal motore (il sottoscritto non è meccanico)

ha poca importanza, poiché la perdita è stata costatata pure dal citato”

Considerandi

(cfr. rapporto di contro-osservazioni 16 giugno 2010 della Polizia cantonale di

__________).

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, ha sin dalla prima comparsa scritta contestato la maggior parte delle infrazioni

imputategli dall’autorità di prime cure, salvo l’assenza dello specchietto e

della sigla “L”, giustificando l’omissione con il fatto che stava eseguendo una

corsa di prova con la sua moto privata, collaudata il 18 maggio 2010, nelle immediate

vicinanze della sua officina.

Nel gravame egli si riconferma

parzialmente nei suoi scritti, asserendo che la perdita di olio – inizialmente

contestata – è stata immediatamente eliminata con la sostituzione di una

guarnizione rotta.

Contesta poi gli ulteriori

addebiti facendo anzitutto valere che la targa era leggibile, caso contrario

l’agente non avrebbe potuto rilevare il numero di controllo. Circa l’apparato silenziatore

egli sostiene che lo stesso non era in disordine, giacché omologato e originale

per il tipo di __________ da lui condotto; contesta pure che il rumore emesso fosse

eccessivo, trattandosi di un apprezzamento soggettivo e in difetto di una prova

fonica, come ammesso dall’agente.

Nel gravame conclude quindi

dolendosi del fatto che:

“Non capisco questo gran

processo per delle bagatelle de[l] genere?

La moto era targata,

collaudata, g[ui]davo con luce, casco etc... non andavo troppo veloce niente.

Secondo lei un meccanico

come deve fare il suo lavoro? (...)”.

5.

Nella fattispecie, il

ricorrente ha ammesso due delle contravvenzioni rimproveratigli dall’autorità

di prime cure – l’assenza della targa “L” e dello specchietto retrovisore – contestando

invece di aver contravvenuto ad altre prescrizioni legali.

Per quanto concerne le due

contravvenzioni ammesse, per le quali il ricorrente si è finanche scusato

apportando come motivazione una sua dimenticanza, esse meritano conferma.

Difatti essendo il motoveicolo sprovvisto dell’equipaggiamento necessario per

una corsa di scuola guida su strada pubblica e non essendo quindi conforme alle

prescrizioni di sicurezza stabilite nella LCStr e nelle sue ordinanze, riempie

oggettivamente i criteri dell’infrazione di cui all’art. 93 cifra 2 LCStr. Dal

punto di vista soggettivo, si osserva come le manchevolezze riscontrate sul

motoveicolo del ricorrente siano facilmente riscontrabili da ogni persona. A

maggior ragione da parte di un meccanico come il ricorrente, che, grazie alle

sue conoscenze, non poteva non rendersi conto che il suo veicolo non era

conforme alle prescrizioni, ma che, nonostante ciò, ha preso il rischio di

effettuare la corsa.

6.

Per quanto attiene invece

le altre mancanze e difetti riscontrati sul motoveicolo dall’agente, le censure

formulate dal ricorrente devono essere accolte.

In concreto, non è infatti

possibile stabilire con certezza se tali infrazioni siano state commesse. Da

una parte vi è il ricorrente che sostiene che la targa era visibile, anche se

fissata con elastici e inoltre che l’apparato silenziatore era quello originale

e omologato. Dall’altra vi è l’agente denunciante che nelle sue

contro-osservazioni 16 giugno 2010 – tutt’altro che dettagliate – si è limitato

a confermare sostanzialmente il rapporto di contravvenzione, precisando

soltanto che la targa era “parzialmente occultata da elastici”, che per

la marmitta non si è effettuato alcun rilevamento fonico, senza fornire

dettagli più precisi (in specie una foto appariva senz’altro interessante).

Inoltre, visto che l’agente

non ha specificato per quale motivo l’apparato silenziatore non fosse conforme

(adducendo una possibile modifica, anomalia o difetto dell’apparato

silenziatore, a detta del ricorrente originale e omologato, circostanza rimasta

incontestata) e considerato quindi che non è possibile stabilire quale sia

l’esatta fonte del rumore, senza un effettivo esame del livello sonoro, come

prescritto dall’Allegato 6 all’OETV, non è neppure possibile imputare al

ricorrente un rumore eccessivo da lì proveniente.

Non v’è infine motivo di

dubitare che la macchia d’olio riscontrata sulla carreggiata (sulle cui

dimensioni nulla è dato di sapere, in particolare se si trattava di una perdita

di olio ingente, che richiedeva un immediato arresto del veicolo o infima)

potrebbe essere dovuta a un guasto momentaneo, e meglio a una guarnizione

difettosa che l’insorgente avrebbe già provveduto a sostituire nell’ambito di

riparazioni che stava eseguendo.

In definitiva, l’infrazione è

adempiuta per quanto concerne rispettivamente l’assenza dello specchietto

retrovisore e la mancata apposizione della sigla “L”, dovute a un’evidente negligenza

da parte del ricorrente. Di contro, le ulteriori contestazioni non possono

venir confermate dallo scrivente giudice in quanto le infrazioni e le modalità

di accertamento delle stesse non sono state sufficientemente circostanziate

dall’agente denunciante con la precisione che è lecito attendersi.

In conclusione, nel dubbio, il

ricorrente deve essere parzialmente prosciolto e la decisione impugnata riformata

nel senso dei considerandi, con conseguente riduzione della multa inflitta e

adeguamento degli oneri di primo grado.

7.

Per quanto attiene alla commisurazione

della pena, questo giudice ritiene che una multa di fr. 100.- sia

confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Visto l’esito del gravame si

prescinde dal prelevare tasse di giustizia e spese (art. 15 vLPContr); risulta infatti

molto probabile che il ricorrente non avrebbe adito la presente autorità se le

infrazioni fossero state constatate puntualmente o se la sanzione fosse stata inflitta

solamente per le infrazioni da egli stesso ammesse.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;

27 cpv. 1, 57 cpv. 2 ONC; 45 cpv. 2, 49 cpv. 1, 53, 112, 143 cpv. 1, 219 cpv. 1

OETV; Allegato 6 OETV; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto

e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa

di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr.

10.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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