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Decisione

30.2010.19

Richiesta di aumento del grado dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS respinta poiché l'interessata non adempie le condizioni previste dalla legge

2 novembre 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i contatti al di fuori dell’abitazione (spesa e trasporti in genere; doc. 22).

La ricorrente ha indicato di non necessitare di sorveglianza personale e di non

aver bisogno di un aiuto duraturo per le cure di base o per sottoporsi a cure.

Il medico curante, dr. med. __________, ha confermato che le risposte fornite

dall’interessata corrispondono alle sue costatazioni (doc. 24-1).

Dall’inchiesta

a domicilio del 13 gennaio 2010 emerge che l’insorgente ha riferito di aver

assistito ad un graduale peggioramento delle sue condizioni di salute in questi

ultimi anni, specie dal mese di marzo 2007 (sostituzione della valvola aortica

e bypass). Nel corso del medesimo anno si è inoltre dovuta confrontare con la

perdita del marito, da tempo malato di Parkinson (doc. 27-3).

Le

difficoltà nell’esecuzione degli atti ordinari della vita vengono però tuttora

attribuite alle limitazioni d’uso del braccio destro (paralizzato) e della mano

destra. Il braccio destro può essere sollevato di soli pochi gradi (doc. 27-3).

Il braccio si presenta visibilmente gonfio (elefantiasi) e rimane estremamente

delicato e vulnerabile (doc. 27-3).

Per

quanto concerne le azioni “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti” l’assistente

sociale ha rilevato che l’assicurata vive sola e per semplificarsi la vita ha

dovuto optare per un abbigliamento comodo e confacente al suo mutato stato di

salute e alle conseguenti difficoltà di movimento del braccio e della mano

destra. L’interessata ha rinunciato ad abiti con bottoni o cerniere e a scarpe

stringate. Lamenta importanti difficoltà nell’indossare e togliere taluni

indumenti, specie alla parte superiore del corpo. Vestirsi e svestirsi sono di

conseguenza operazioni che richiedono un certo tempo e un notevole impegno. La

ricorrente le esegue però autonomamente, senza interventi esterni, anche se

ritiene che un aiuto le faciliterebbe senz’altro il compito.

L’assistente

sociale ha constatato che non vi è alcun impedimento nell’alzarsi, sedersi e

coricarsi e che permane la necessità d’aiuto per il taglio di alimenti, non

potendosi servire del braccio e della mano sinistra. L’interessata necessita

inoltre dell’aiuto di terzi per lavare, asciugare ed acconciare i capelli (si

fa aiutare dalla figlia) e per manicure e pédicure (e per questo si rivolge a

personale specializzato). La ricorrente è in grado di entrare ed uscire dalla

cabina della doccia, dotata di apposito seggiolino, dove con calma e pazienza

riesce a lavarsi ed asciugarsi da sola perlomeno il corpo.

L’assistente

sociale non ha rilevato nessun impedimento neppure per quanto concerne l’andare

in gabinetto, per spostarsi in casa, fuori casa e mantenere i contatti sociali

(l’assicurata segnala la necessità di sostenere, con un apposito tutore, il

peso del braccio destro quando esce all’esterno a passeggiare. Il peso

dell’arto le procura altrimenti dolori e irritazioni a livello cervicale) ed ha

costatato che non necessita di una sorveglianza personale.

L’assistente

sociale ha concluso affermando che l’insorgente dipende da terzi per compiere 2

atti ordinari della vita: mangiare e lavarsi e che “sono confermate le

condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo”

(doc. 27-5).

6. In

DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta Corte ha

stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore

probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei

rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati

fattori.

Innanzitutto,

secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona

qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive,

nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.

Nel

rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se

è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il

testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e

motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere

in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in

loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore

probatorio pieno.

Tuttavia,

continua l’Alta Corte, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo

in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).

7. In

concreto, allestito - in conoscenza della situazione medica e domestica - da

persona abilitata a stabilire l'esistenza di grande invalidità (DTF 107 V 136,

143 consid. 2b), il rapporto riporta in dettaglio quanto costatato

personalmente e riferito dall'assicurata in merito ai singoli atti ordinari

della vita e alla necessità di cure permanenti o di sorveglianza personale.

Questo

Tribunale, richiamata la giurisprudenza in merito ai rapporti d’inchiesta, non

ha motivo per non prendere in considerazione le conclusioni tratte

dall’assistente sociale, la quale ha potuto verificare di persona, parlando

personalmente con l’assicurata, della capacità dell’insorgente di compiere gli

atti ordinari della vita.

Al

referto del 13 gennaio 2010, completo e concludente, va pertanto dato pieno

valore probatorio.

Le

conclusioni cui è giunta l’assistente sociale vengono inoltre corroborate dalle

indicazioni, in parte sovrapponibili, che emergono dal formulario per la richiesta

di un assegno per grandi invalidi.

Risulta

infatti che “solo” per due atti ordinari della vita (mangiare e lavarsi)

la ricorrente necessita sempre del costante aiuto di terzi.

Per

contro sia dall’inchiesta a domicilio sia dal formulario, il cui contenuto è

stato confermato anche dal medico curante, dr. med. __________, emerge che

l’interessata non necessita di sorveglianza personale continua.

Inoltre,

Considerandi

non vi è neppure la necessità di un accompagnamento personale permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI, non

essendoci una necessità di aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire

l’isolamento permanente.

In

queste condizioni le conclusioni dell’assistente sociale, corroborate in gran

parte dalle indicazioni figuranti nel formulario per la richiesta dell’assegno

per grandi invalidi, vanno confermate.

Le

ulteriori osservazioni prodotte dalla ricorrente (doc. VI), così come i

certificati medici dell’8 marzo 2010 (doc. 30) e del 16 luglio 2010 (doc. A,

all. 2), entrambi del dr. med. __________, vice primario del servizio di

neurologia dell’Ospedale regionale di __________, non apportano infatti nuovi

elementi fattuali o clinici non conosciuti in precedenza, come rilevato anche dal

medico SMR, dr. med. __________ (cfr. doc. 36 e IV/Bis; cfr. più in generale

sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno

2008). In particolare la circostanza che l’interessata necessiterebbe di un

accompagnamento per alcune attività quotidiane (spostamenti, ecc), non

significa ancora che necessita di una sorveglianza personale continua. Lo

stesso medico afferma infatti che “la paziente non necessita di sorveglianza”

aggiungendo che “considerato lo stato generale ed il deficit neurologico un

assegno grandi invalidi sul piano neurologico sembra essere giustificato”

(doc. 30-1). Tuttavia, l’assistente sociale ha potuto costatare che non vi è

alcun impedimento particolare nello spostarsi in casa, fuori casa e mantenere

contatti sociali (doc. 27-4).

Inoltre,

anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’insorgente

necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per tre atti ordinari della

vita (mangiare, lavarsi e spostarsi), l’insorgente non avrebbe comunque diritto

ad un aumento del grado dell’assegno per grandi invalidi, essendo necessaria la

presenza di aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno quattro

atti ordinari della vita (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. a OAI) per poter ottenere un

assegno di grado medio, considerato che l’interessata non necessita né di una

sorveglianza permanente (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. b OAI), né di un

accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell’art. 38 OAI (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. c OAI; cfr. anche sentenza

30.2007.35

del 15 ottobre 2007).

8.

Infine,

l’insorgente il 3 settembre 2010 ha affermato che “in data 14 settembre ho

appositamente preso un appuntamento con il Prof. Dr. __________ per farmi

rilasciare un ulteriore certificato medico. Vogliate comunicarmi se questo è

necessario in quanto, se non lo fosse, disdirei l’appuntamento” (doc. VI).

Il 21 settembre 2010 il TCA ha assegnato alla ricorrente un termine di 5 giorni

per trasmettere copia del certificato relativo alla visita del 14 settembre

2010.

(doc. IX).

L’interessata

è rimasta silente.

Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e

completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;

RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare

quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di

apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le

prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di

ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove

(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;

DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla

parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso

di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza

di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

9.

In

concreto, malgrado la richiesta del TCA di produrre il certificato relativo

alla visita del 14 settembre 2010 presso il dr. med. __________, la ricorrente

non ha risposto.

Va

comunque rilevato che visti gli atti medici già prodotti e l’inchiesta a

domicilio del 13 gennaio 2010, questo Tribunale non vede alcun motivo per procedere

ad ulteriori accertamenti.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Va

infine rilevato che secondo costante giurisprudenza del TF, l’autorità

giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a). Per cui eventuali peggioramenti

riscontrati dopo l’emanazione della decisione impugnata non possono essere

presi in considerazione nell’ambito della presente vertenza.

Ne

segue che il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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