30.2010.19
Richiesta di aumento del grado dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS respinta poiché l'interessata non adempie le condizioni previste dalla legge
2 novembre 2010Italiano19 min
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Numero d'incarto:
30.2010.19
Data decisione, Autorità:
02.11.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di aumento del grado dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS respinta poiché l'interessata non adempie le condizioni previste dalla legge
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 43bis LAVS
art. 9 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.19
cs
Lugano
2 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 giugno
2010 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS (assegno per
grandi invalidi)
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1938, al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell’AVS (in
precedenza dell’AI), di grado lieve, dal 15 giugno 1990 (doc. 11), ha chiesto,
il 20 maggio 2009, un aumento della prestazione (doc. 22).
B. Dopo
aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta a
domicilio, la CO 1, con decisione del 23 febbraio 2010 (doc. 29), confermata
con decisione su opposizione del 29 giugno 2009 (doc. 39), ha respinto la domanda
poiché l’assicurata è dipendente da terzi per compiere due atti quotidiani
della vita (mangiare e lavarsi), senza necessità di una sorveglianza personale
continua.
C. Contro
la predetta decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso
con il quale ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. I).
D. Con
risposta del 24 agosto 2010 la CO 1 propone la reiezione dell’impugnativa con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
E. In
data 3 settembre 2010 l’interessata ha prodotto ulteriori osservazioni (doc.
VI), trasmesse alla Cassa per una presa di posizione (doc. VII). Il 21
settembre 2010 il TCA ha chiesto alla ricorrente di produrre il certificato
medico del Prof. Dr. med. __________ relativo alla visita effettuata il 14
settembre 2010 (doc. IX).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione
ha negato l’aumento del grado dell’assegno per grandi invalidi.
3. L'art.
43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o
di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in
Svizzera, che presentano un'invalidità
(art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è
parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per il capoverso 2
dell'art. 43bis LAVS, il
diritto all'assegno per grandi
invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono
soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno
intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le
condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
L'assegno per grandi invalidi di grado
elevato ammonta all'80%, quello
per grandi invalidi di grado medio al 50% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'art. 34 cpv. 5 (art. 43bis cpv. 3 LAVS).
Giusta l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande
invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi
invalidi dell'assicurazione per
l'invalidità o ha fatto valere
il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta
fino ad allora.
Il Consiglio federale
può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande
invalidità sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv.
4bis LAVS).
A norma del capoverso
5 dell'art. 43bis LAVS, le
disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della
grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di
compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
promulgare prescrizioni complementari.
Secondo l'art. 9 LPGA
– che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha
precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del
4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari
della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.
2.):
-
vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale
- andare
al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che
permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza
ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della
società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105
V 52, 104 V 127).
L'art. 37 cpv. 1 OAI
stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato
è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e
il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale
(cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande invalidità
è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
A
norma dell’art. 17 cpv. 2 LPGA ogni altra prestazione durevole accordata in
virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su
richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata
hanno subito una notevole modificazione.
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2).
Per
l’art. 66bis cpv. 2 OAVS gli articoli 87-88bis OAI sono applicabili per
analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.
Per
l’art. 87 cpv. 3 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume
dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il
diritto alla prestazione.
A
norma dell’art. 88a cpv. 2 OAI se la capacità al guadagno o la capacità a
svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si
aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per
analogia.
5. In concreto l’amministrazione ha negato l’aumento del grado dell’assegno
per grandi invalidi da lieve ad un grado superiore poiché la ricorrente risulta
dipendente da terzi per compiere due atti ordinari della vita e non c’è stato
un aggravamento della grande invalidità.
Dalle
tavole processuali emerge che l’interessata soffre di una plessopatia brachiale
destra aggravatasi progressivamente dopo una radioterapia al cobalto eseguita
nel 1975 per un carcinoma al seno destro. Da allora presenta una gravissima
paresi all’arto superiore destro invalidante associata ad un linfedema e in
maniera fluttuante a dolori alla spalla a carattere diffuso e talvolta con
parestesie. L’insorgente è inoltre stata recentemente sottoposta ad un
intervento di sostituzione della valvola aortica e duplice by-pass
aorto-coronarico (doc. A, all. 2, doc. 24 e doc. 30).
Nella
richiesta e questionario relativi ad un assegno per persone grandi invalide
dell’AVS del 20 maggio 2009 la ricorrente ha indicato che a partire dal 1995
circa necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per tagliare gli alimenti
e lavarsi/fare il bagno e la doccia. L’interessata ha inoltre segnalato di
necessitare in modo duraturo e regolare di un accompagnamento per le attività e
Fatti
i contatti al di fuori dell’abitazione (spesa e trasporti in genere; doc. 22).
La ricorrente ha indicato di non necessitare di sorveglianza personale e di non
aver bisogno di un aiuto duraturo per le cure di base o per sottoporsi a cure.
Il medico curante, dr. med. __________, ha confermato che le risposte fornite
dall’interessata corrispondono alle sue costatazioni (doc. 24-1).
Dall’inchiesta
a domicilio del 13 gennaio 2010 emerge che l’insorgente ha riferito di aver
assistito ad un graduale peggioramento delle sue condizioni di salute in questi
ultimi anni, specie dal mese di marzo 2007 (sostituzione della valvola aortica
e bypass). Nel corso del medesimo anno si è inoltre dovuta confrontare con la
perdita del marito, da tempo malato di Parkinson (doc. 27-3).
Le
difficoltà nell’esecuzione degli atti ordinari della vita vengono però tuttora
attribuite alle limitazioni d’uso del braccio destro (paralizzato) e della mano
destra. Il braccio destro può essere sollevato di soli pochi gradi (doc. 27-3).
Il braccio si presenta visibilmente gonfio (elefantiasi) e rimane estremamente
delicato e vulnerabile (doc. 27-3).
Per
quanto concerne le azioni “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti” l’assistente
sociale ha rilevato che l’assicurata vive sola e per semplificarsi la vita ha
dovuto optare per un abbigliamento comodo e confacente al suo mutato stato di
salute e alle conseguenti difficoltà di movimento del braccio e della mano
destra. L’interessata ha rinunciato ad abiti con bottoni o cerniere e a scarpe
stringate. Lamenta importanti difficoltà nell’indossare e togliere taluni
indumenti, specie alla parte superiore del corpo. Vestirsi e svestirsi sono di
conseguenza operazioni che richiedono un certo tempo e un notevole impegno. La
ricorrente le esegue però autonomamente, senza interventi esterni, anche se
ritiene che un aiuto le faciliterebbe senz’altro il compito.
L’assistente
sociale ha constatato che non vi è alcun impedimento nell’alzarsi, sedersi e
coricarsi e che permane la necessità d’aiuto per il taglio di alimenti, non
potendosi servire del braccio e della mano sinistra. L’interessata necessita
inoltre dell’aiuto di terzi per lavare, asciugare ed acconciare i capelli (si
fa aiutare dalla figlia) e per manicure e pédicure (e per questo si rivolge a
personale specializzato). La ricorrente è in grado di entrare ed uscire dalla
cabina della doccia, dotata di apposito seggiolino, dove con calma e pazienza
riesce a lavarsi ed asciugarsi da sola perlomeno il corpo.
L’assistente
sociale non ha rilevato nessun impedimento neppure per quanto concerne l’andare
in gabinetto, per spostarsi in casa, fuori casa e mantenere i contatti sociali
(l’assicurata segnala la necessità di sostenere, con un apposito tutore, il
peso del braccio destro quando esce all’esterno a passeggiare. Il peso
dell’arto le procura altrimenti dolori e irritazioni a livello cervicale) ed ha
costatato che non necessita di una sorveglianza personale.
L’assistente
sociale ha concluso affermando che l’insorgente dipende da terzi per compiere 2
atti ordinari della vita: mangiare e lavarsi e che “sono confermate le
condizioni per il versamento di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo”
(doc. 27-5).
6. In
DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta Corte ha
stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore
probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei
rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati
fattori.
Innanzitutto,
secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona
qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive,
nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.
Nel
rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se
è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il
testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e
motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere
in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in
loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore
probatorio pieno.
Tuttavia,
continua l’Alta Corte, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo
in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).
7. In
concreto, allestito - in conoscenza della situazione medica e domestica - da
persona abilitata a stabilire l'esistenza di grande invalidità (DTF 107 V 136,
143 consid. 2b), il rapporto riporta in dettaglio quanto costatato
personalmente e riferito dall'assicurata in merito ai singoli atti ordinari
della vita e alla necessità di cure permanenti o di sorveglianza personale.
Questo
Tribunale, richiamata la giurisprudenza in merito ai rapporti d’inchiesta, non
ha motivo per non prendere in considerazione le conclusioni tratte
dall’assistente sociale, la quale ha potuto verificare di persona, parlando
personalmente con l’assicurata, della capacità dell’insorgente di compiere gli
atti ordinari della vita.
Al
referto del 13 gennaio 2010, completo e concludente, va pertanto dato pieno
valore probatorio.
Le
conclusioni cui è giunta l’assistente sociale vengono inoltre corroborate dalle
indicazioni, in parte sovrapponibili, che emergono dal formulario per la richiesta
di un assegno per grandi invalidi.
Risulta
infatti che “solo” per due atti ordinari della vita (mangiare e lavarsi)
la ricorrente necessita sempre del costante aiuto di terzi.
Per
contro sia dall’inchiesta a domicilio sia dal formulario, il cui contenuto è
stato confermato anche dal medico curante, dr. med. __________, emerge che
l’interessata non necessita di sorveglianza personale continua.
Inoltre,
Considerandi
non vi è neppure la necessità di un accompagnamento personale permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI, non
essendoci una necessità di aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire
l’isolamento permanente.
In
queste condizioni le conclusioni dell’assistente sociale, corroborate in gran
parte dalle indicazioni figuranti nel formulario per la richiesta dell’assegno
per grandi invalidi, vanno confermate.
Le
ulteriori osservazioni prodotte dalla ricorrente (doc. VI), così come i
certificati medici dell’8 marzo 2010 (doc. 30) e del 16 luglio 2010 (doc. A,
all. 2), entrambi del dr. med. __________, vice primario del servizio di
neurologia dell’Ospedale regionale di __________, non apportano infatti nuovi
elementi fattuali o clinici non conosciuti in precedenza, come rilevato anche dal
medico SMR, dr. med. __________ (cfr. doc. 36 e IV/Bis; cfr. più in generale
sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14
settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno
2008). In particolare la circostanza che l’interessata necessiterebbe di un
accompagnamento per alcune attività quotidiane (spostamenti, ecc), non
significa ancora che necessita di una sorveglianza personale continua. Lo
stesso medico afferma infatti che “la paziente non necessita di sorveglianza”
aggiungendo che “considerato lo stato generale ed il deficit neurologico un
assegno grandi invalidi sul piano neurologico sembra essere giustificato”
(doc. 30-1). Tuttavia, l’assistente sociale ha potuto costatare che non vi è
alcun impedimento particolare nello spostarsi in casa, fuori casa e mantenere
contatti sociali (doc. 27-4).
Inoltre,
anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’insorgente
necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per tre atti ordinari della
vita (mangiare, lavarsi e spostarsi), l’insorgente non avrebbe comunque diritto
ad un aumento del grado dell’assegno per grandi invalidi, essendo necessaria la
presenza di aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno quattro
atti ordinari della vita (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. a OAI) per poter ottenere un
assegno di grado medio, considerato che l’interessata non necessita né di una
sorveglianza permanente (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. b OAI), né di un
accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell’art. 38 OAI (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. c OAI; cfr. anche sentenza
30.2007.35
del 15 ottobre 2007).
8.
Infine,
l’insorgente il 3 settembre 2010 ha affermato che “in data 14 settembre ho
appositamente preso un appuntamento con il Prof. Dr. __________ per farmi
rilasciare un ulteriore certificato medico. Vogliate comunicarmi se questo è
necessario in quanto, se non lo fosse, disdirei l’appuntamento” (doc. VI).
Il 21 settembre 2010 il TCA ha assegnato alla ricorrente un termine di 5 giorni
per trasmettere copia del certificato relativo alla visita del 14 settembre
2010.
(doc. IX).
L’interessata
è rimasta silente.
Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e
completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;
RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di
apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le
prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di
ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove
(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;
DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla
parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso
di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza
di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
9.
In
concreto, malgrado la richiesta del TCA di produrre il certificato relativo
alla visita del 14 settembre 2010 presso il dr. med. __________, la ricorrente
non ha risposto.
Va
comunque rilevato che visti gli atti medici già prodotti e l’inchiesta a
domicilio del 13 gennaio 2010, questo Tribunale non vede alcun motivo per procedere
ad ulteriori accertamenti.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va
infine rilevato che secondo costante giurisprudenza del TF, l’autorità
giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che
fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121
V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a). Per cui eventuali peggioramenti
riscontrati dopo l’emanazione della decisione impugnata non possono essere
presi in considerazione nell’ambito della presente vertenza.
Ne
segue che il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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