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Decisione

30.2010.197

Circolare sulla corsia interna di un'intersezione circolare e, nell'uscire dalla rotonda, collidere con un veicolo circolante sulla corsia esterna

21 novembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i quali, in base alla loro costatazione e alle dichiarazioni dei protagonisti,

hanno così riassunto la dinamica dell’infortunio:

“(...) __________,

circolava da __________ in direzione di __________. Per tale motivo si trovava

a circolare sulla via Cantonale in territorio di __________ all’interno

dell’intersezione rotatoria __________, sulla corsia di marcia interna.

Giunta in prossimità

dell’uscita direzione __________, dopo aver esposto l’indicatore di direzione,

svoltava a destra verso l’uscita non avvedendosi della presenza del veicolo

condotto dal protagonista __________, che stava circolando regolarmente sulla

corsia di marcia esterna. A seguito dell’urto la vettura della __________ si è

capovolta.

L’urto è avvenuto con la

parte anteriore del veicolo __________ contro la fiancata destra

dell’autovettura __________” (cfr. informazioni complementari, pag. 4)

4. La ricorrente, dal canto

suo, ha contestato sin dalla prima comparsa scritta l’infrazione imputatale

dall’autorità di prime cure, dolendosi tra l’altro del fatto che la polizia non

avrebbe sentito una teste a discarico.

Nelle osservazioni 13 luglio

2010, ella ha asserito che:

“(...) Sul luogo

dell’incidente era presente una testimone, la signora __________ la quale,

avendo visto come si sono svolti i fatti, si è da subito messa a disposizione

della polizia per eventuali chiarimenti. La polizia non ha mai contattato la

signora __________, malgrado la mia versione dei fatti differisse con quella

dell’altro conducente coinvolto. Inoltre, il rapporto di polizia è stato redatto

in modo incompleto.

Come d’accordo con

l’assicurazione, la testimone ha redatto una lettera nella quale spiega i fatti

avvenuti. In base a questa testimonianza vi chiedo di riesaminare il rapporto

di contravvenzione in quanto da parte mia non ritengo di aver commesso alcuna

infrazione”.

Nel gravame ella si riconferma

nelle proprie doglianze ed allegazioni, asserendo che:

“1) da parte mia circolando

sulla corsia interna dell’intersezione circolare, azionando il segnale di

direzione destro e mantenendo la corsia [d]i sinistra sull’uscita della

“rotonda” non ho ostacolato nessun altro utente della strada e non ho commesso

nessuna infrazione.

2) Visto che anche l’altro

protagonista ha dichiarato che era sua intenzione svoltare a destra uscendo

anche lui dall’intersezione circolare, come si può vedere molto bene nelle

fotografie, la doppia corsia si protrae per diversi metri, quindi se anche

l’altro protagonista avesse tenuto la sua corsia d’uscita destra, non vi

sarebbe stata nessuna collisione.

Faccio presente che il mio

veicolo è stato urtato all’altezza della ruota posteriore destra, con la parte

anteriore sinistra dell’altro veicolo, quindi si può dedurre come erano le

posizioni dei veicoli al momento della collisione.

A questo punto voglio

comunque precisare, come sia stato molto lacunoso e mediocre il rapporto di

Polizia come pure le fotografie fatte sul posto da parte degli agenti

intervenuti, infatti non hanno nemmeno riportato la posizione finale dei

veicoli assunta dopo l’urto, a mio modo di vedere determinante anch’essa per

poter stabilire il comportamento di guida dell’altro protagonista. Infatti lo

stesso si è fermato con la parte anteriore del veicolo, parallelamente

all’aiuola spartitraffico centrale, tagliando completamente la corsia da me

percorsa.

Ciò sta a dimostrare

chiaramente che l’uomo, indeciso su dove andare, non prestava la dovuta

attenzione alla segnaletica e si è repentinamente spostato sulla sua sinistra

proprio nel momento in cui io stavo transitando, urtandomi (...)” (cfr.

ricorso 30 agosto 2010).

5. E’ deducibile dal

principio della presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 par. 2 CEDU)

che in un procedimento penale spetta all’autorità provare la colpevolezza

dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I

38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).

Il suddetto principio è

violato quando l’autorità giudiziaria condanna l’imputato adducendo come

giustificazione che egli non ha provato la sua innocenza, o che egli parta

dall’errata supposizione che sia l’imputato a dover apportare tale prova (cfr.

DTF 120 Ia 31, consid. 2c). Inoltre da tale principio scaturisce pure la

massima “in dubio pro reo”, che è violata quando il giudice penale

avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili

dubbi sulla sua colpevolezza e malgrado ciò condanna l’imputato. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in

quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle

prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di

una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione

Considerandi

oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia

verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia

sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può

essere pretesa (cfr. DTF 120 Ia 31, consid. 2c).

6.

Nella presente

fattispecie, l’insorgente ha così riassunto l’accaduto:

“(...) Provenivo da __________

ed ero diretta a __________, ho imboccato la rotonda __________ con

l’intenzione di uscire in direzione di __________. Preciso che circolavo nella

corsia interna. Giunta all’altezza dell’uscita, ho svoltato a destra con

l’intenzione di lasciare la rotonda. Ad un certo punto ho avvertito un colpo

sulla mia parte destra. Dopo di che la mia vettura si è capovolta sul tetto per

poi fermarsi di nuovo sulle quattro ruote con la parte anteriore diretta nel

senso contrario da dove giungevo. Immediatamente sono riuscita a scendere dalla

mia vettura con l’aiuto di una persona che si è fermata in mio soccorso. A

questo punto ho visto che avevo colliso contro una vettura con targhe

germaniche, la quale era danneggiata alla parte anteriore destra (...)”

(cfr. verbale di interrogatorio

9.

giugno 2010 di, pag. 1 e 2).

6.1

A sostegno della sua

tesi, la ricorrente produce la dichiarazione 9 luglio 2010, della supposta

teste, signora __________, la quale ha affermato che:

“(...) Io stavo arrivando

con la mia macchina da __________ ed ero dietro l’auto con targhe germaniche

nella rotatoria nella corsia di destra, l’auto davanti a me sembrava indecisa

sul percorso da seguire, alla nostra sinistra (corsia interna della rotonda)

stava circolando la jeep con targhe ticinesi, al momento di uscire (tutti e tre

stavamo uscendo alla seconda uscita) c’è stato il forte impatto tra l’auto

germanica e l’auto di __________ (ho saputo il nome al momento in cui l’ho

aiutata ad uscire dalla propria vettura)...__________ ha mantenuto la corsia di

sinistra durante l’uscita e l’imbocco della strada che porta verso __________.

Sono sicura di quello che dico perché stavo proprio dietro ai Signori tedeschi,

ho dovuto frenare dietro la loro vettura (e mi ripeto: a mio parere non

sapevano bene quale direzione prendere) e poi hanno accelerato per uscire e in

una frazione di secondi c’è stata la collisione tra le due vetture”.

6.2

L’altro protagonista, straniero

diretto a Lugano, ha invece descritto i fatti in questi termini:

“(...) A questa rotonda, il

navigatore ci segnalava di svoltare verso destra alla prima uscita. Mentre ci

trovavamo a circolare nella piazza di giro la mia velocità era di circa 30 km/h.

Siccome la rotonda ha due

corsie, io circolavo nella corsia esterna e come ho detto [lì] dovevamo

svoltare alla prima uscita.

Per precisare la mia

manovra, io mi trovavo nella corsia esterna ed era mia intenzione uscire

regolarmente sulla corsia di destra. Mentre stavo eseguendo la manovra di

svolta a destra verso l’uscita della rotonda, un’automobile che circolava nella

corsia interna alla mia sinistra, mi tagliava la strada. Ho potuto notare che

questa vettura, invece di svoltare a destra e mantenere la corsia di sinistra,

volesse prendere la corsia di destra, venendo così a collidere contro la mia

automobile.

E’ stato tutto improvviso e

non sono riuscito ad evitare l’urto, a seguito della collisione l’automobile

che mi ha tagliato la strada si capovolgeva ed io riuscivo a fermarmi subito

dopo una decina di metri sulla corsia di sinistra.

A seguito dell’incidente la

mia vettura ha riportato danni alla parte anteriore sinistra” (cfr. verbale

di interrogatorio 9 giugno 2010 __________ pag. 2).

7.

Malgrado entrambe le

versioni siano plausibili, la versione della ricorrente risulta più credibile.

Infatti, a differenza di quanto asserito a verbale dal signor __________, non

si comprende come mai ella si sarebbe spostata sulla corsia di destra

all’uscita della rotonda, per poi una ventina di metri più avanti dover

rientrare sulla corsia di sinistra. Infatti sulla carreggiata all’uscita della

rotonda vi sono delle frecce di rientro (art. 74 cpv. 3 OSStr) che obbligano le

vetture a spostarsi sulla corsia di sinistra. A favore dell’insorgente,

ancorché non decisivo, vi è pure il fatto che ella sembra persona cognita dei

luoghi, ciò che invece non si può dire dell’altro protagonista, atteso che,

come si evince dalle sue dichiarazioni, è evidente che egli ha imboccato

l’uscita sbagliata dal momento che era intenzionato a recarsi a __________.

Certo sorprende che

l’insorgente non abbia minimente riferito – né a verbale né nelle successive

comparse scritte – di aver notato la situazione dei veicoli all’interno o in

avvicinamento alla rotonda, limitandosi ad asserire di aver avvertito un colpo

“a un certo punto”; nondimeno, come da lei rettamente preteso, gli atti a

disposizione dello scrivente giudice risultano incompleti e non consentono di far

luce sull’esatta dinamica dell’accaduto, non potendosi escludere che ella si

trovasse già oltre l’intersezione al momento della collisione.

Di fatto, non è stata scattata

alcuna fotografia che mostri la posizione finale dei veicoli, il punto

d’impatto e il tipo di danno alle vetture, benché le stesse non siano state

spostate dopo l’urto. Dette informazioni sarebbero state di particolare utilità

per comprendere quanto realmente accaduto, anche alla luce del fatto che la teste

conferma che nella fase di uscita dalla rotonda l’insorgente ha mantenuto la

corsia di sinistra, circostanza che smentirebbe la versione del co-protagonista;

invero la di lui versione sarebbe stata maggiormente plausibile laddove egli avesse

proseguito verso l’uscita successiva.

In siffatte evenienze, questo

giudice non può pervenire con sufficiente tranquillità al

convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione

ascrittagli. Sussistendo un ragionevole dubbio che la versione della ricorrente

sia meno credibile di quella del co-protagonista, fatta sua dall’autorità di

prime cure, ella deve essere prosciolta dall’addebito mossole.

Di

conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

8.

Visto l’esito del

gravame, non si prelevano né tasse né spese di giustizia per l’odierno giudizio

(art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 44 cpv. 1, 90

cifra 1 LCStr; 74 cpv. 3 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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