30.2010.197
Circolare sulla corsia interna di un'intersezione circolare e, nell'uscire dalla rotonda, collidere con un veicolo circolante sulla corsia esterna
21 novembre 2012Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2010.197
Data decisione, Autorità:
21.11.2012, PRPEN
Titolo:
Circolare sulla corsia interna di un'intersezione circolare e, nell'uscire dalla rotonda, collidere con un veicolo circolante sulla corsia esterna
PRECEDENZA
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 44 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2010.197
22892/703
Bellinzona
21
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa
Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 agosto 2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione
20 agosto 2010 n. 22892/703 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 13 settembre
2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 20 agosto 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i
seguenti motivi:
″Alla guida della
vettura TI __________ circolava sulla corsia interna di un’intersezione
circolare e, nell’uscire dalla rotonda, collideva con un veicolo circolante
sulla corsia esterna.″
Fatti accertati il 9 giugno 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3, 44 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere
giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.
2. Giusta l’art. 34 cpv. 3
LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono. Inoltre, secondo l’art. 44 cpv. 1 LCStr, sulle strade suddivise in
diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre, solo se non
ostacola la circolazione.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione stradale contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3. La Sezione della
circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera alla
multata di aver, alla guida della vettura TI __________, circolando sulla
corsia interna di un’intersezione circolare, nell’uscire dalla stessa, colliso
con un veicolo circolante sulla corsia esterna.
La decisione impugnata si
fonda sul rapporto 16 giugno 2010, steso da due agenti della Polizia Cantonale,
Fatti
i quali, in base alla loro costatazione e alle dichiarazioni dei protagonisti,
hanno così riassunto la dinamica dell’infortunio:
“(...) __________,
circolava da __________ in direzione di __________. Per tale motivo si trovava
a circolare sulla via Cantonale in territorio di __________ all’interno
dell’intersezione rotatoria __________, sulla corsia di marcia interna.
Giunta in prossimità
dell’uscita direzione __________, dopo aver esposto l’indicatore di direzione,
svoltava a destra verso l’uscita non avvedendosi della presenza del veicolo
condotto dal protagonista __________, che stava circolando regolarmente sulla
corsia di marcia esterna. A seguito dell’urto la vettura della __________ si è
capovolta.
L’urto è avvenuto con la
parte anteriore del veicolo __________ contro la fiancata destra
dell’autovettura __________” (cfr. informazioni complementari, pag. 4)
4. La ricorrente, dal canto
suo, ha contestato sin dalla prima comparsa scritta l’infrazione imputatale
dall’autorità di prime cure, dolendosi tra l’altro del fatto che la polizia non
avrebbe sentito una teste a discarico.
Nelle osservazioni 13 luglio
2010, ella ha asserito che:
“(...) Sul luogo
dell’incidente era presente una testimone, la signora __________ la quale,
avendo visto come si sono svolti i fatti, si è da subito messa a disposizione
della polizia per eventuali chiarimenti. La polizia non ha mai contattato la
signora __________, malgrado la mia versione dei fatti differisse con quella
dell’altro conducente coinvolto. Inoltre, il rapporto di polizia è stato redatto
in modo incompleto.
Come d’accordo con
l’assicurazione, la testimone ha redatto una lettera nella quale spiega i fatti
avvenuti. In base a questa testimonianza vi chiedo di riesaminare il rapporto
di contravvenzione in quanto da parte mia non ritengo di aver commesso alcuna
infrazione”.
Nel gravame ella si riconferma
nelle proprie doglianze ed allegazioni, asserendo che:
“1) da parte mia circolando
sulla corsia interna dell’intersezione circolare, azionando il segnale di
direzione destro e mantenendo la corsia [d]i sinistra sull’uscita della
“rotonda” non ho ostacolato nessun altro utente della strada e non ho commesso
nessuna infrazione.
2) Visto che anche l’altro
protagonista ha dichiarato che era sua intenzione svoltare a destra uscendo
anche lui dall’intersezione circolare, come si può vedere molto bene nelle
fotografie, la doppia corsia si protrae per diversi metri, quindi se anche
l’altro protagonista avesse tenuto la sua corsia d’uscita destra, non vi
sarebbe stata nessuna collisione.
Faccio presente che il mio
veicolo è stato urtato all’altezza della ruota posteriore destra, con la parte
anteriore sinistra dell’altro veicolo, quindi si può dedurre come erano le
posizioni dei veicoli al momento della collisione.
A questo punto voglio
comunque precisare, come sia stato molto lacunoso e mediocre il rapporto di
Polizia come pure le fotografie fatte sul posto da parte degli agenti
intervenuti, infatti non hanno nemmeno riportato la posizione finale dei
veicoli assunta dopo l’urto, a mio modo di vedere determinante anch’essa per
poter stabilire il comportamento di guida dell’altro protagonista. Infatti lo
stesso si è fermato con la parte anteriore del veicolo, parallelamente
all’aiuola spartitraffico centrale, tagliando completamente la corsia da me
percorsa.
Ciò sta a dimostrare
chiaramente che l’uomo, indeciso su dove andare, non prestava la dovuta
attenzione alla segnaletica e si è repentinamente spostato sulla sua sinistra
proprio nel momento in cui io stavo transitando, urtandomi (...)” (cfr.
ricorso 30 agosto 2010).
5. E’ deducibile dal
principio della presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 par. 2 CEDU)
che in un procedimento penale spetta all’autorità provare la colpevolezza
dell’accusato e non a quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I
38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).
Il suddetto principio è
violato quando l’autorità giudiziaria condanna l’imputato adducendo come
giustificazione che egli non ha provato la sua innocenza, o che egli parta
dall’errata supposizione che sia l’imputato a dover apportare tale prova (cfr.
DTF 120 Ia 31, consid. 2c). Inoltre da tale principio scaturisce pure la
massima “in dubio pro reo”, che è violata quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili
dubbi sulla sua colpevolezza e malgrado ciò condanna l’imputato. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in
quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle
prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di
una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione
Considerandi
oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia
verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia
sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può
essere pretesa (cfr. DTF 120 Ia 31, consid. 2c).
6.
Nella presente
fattispecie, l’insorgente ha così riassunto l’accaduto:
“(...) Provenivo da __________
ed ero diretta a __________, ho imboccato la rotonda __________ con
l’intenzione di uscire in direzione di __________. Preciso che circolavo nella
corsia interna. Giunta all’altezza dell’uscita, ho svoltato a destra con
l’intenzione di lasciare la rotonda. Ad un certo punto ho avvertito un colpo
sulla mia parte destra. Dopo di che la mia vettura si è capovolta sul tetto per
poi fermarsi di nuovo sulle quattro ruote con la parte anteriore diretta nel
senso contrario da dove giungevo. Immediatamente sono riuscita a scendere dalla
mia vettura con l’aiuto di una persona che si è fermata in mio soccorso. A
questo punto ho visto che avevo colliso contro una vettura con targhe
germaniche, la quale era danneggiata alla parte anteriore destra (...)”
(cfr. verbale di interrogatorio
9.
giugno 2010 di, pag. 1 e 2).
6.1
A sostegno della sua
tesi, la ricorrente produce la dichiarazione 9 luglio 2010, della supposta
teste, signora __________, la quale ha affermato che:
“(...) Io stavo arrivando
con la mia macchina da __________ ed ero dietro l’auto con targhe germaniche
nella rotatoria nella corsia di destra, l’auto davanti a me sembrava indecisa
sul percorso da seguire, alla nostra sinistra (corsia interna della rotonda)
stava circolando la jeep con targhe ticinesi, al momento di uscire (tutti e tre
stavamo uscendo alla seconda uscita) c’è stato il forte impatto tra l’auto
germanica e l’auto di __________ (ho saputo il nome al momento in cui l’ho
aiutata ad uscire dalla propria vettura)...__________ ha mantenuto la corsia di
sinistra durante l’uscita e l’imbocco della strada che porta verso __________.
Sono sicura di quello che dico perché stavo proprio dietro ai Signori tedeschi,
ho dovuto frenare dietro la loro vettura (e mi ripeto: a mio parere non
sapevano bene quale direzione prendere) e poi hanno accelerato per uscire e in
una frazione di secondi c’è stata la collisione tra le due vetture”.
6.2
L’altro protagonista, straniero
diretto a Lugano, ha invece descritto i fatti in questi termini:
“(...) A questa rotonda, il
navigatore ci segnalava di svoltare verso destra alla prima uscita. Mentre ci
trovavamo a circolare nella piazza di giro la mia velocità era di circa 30 km/h.
Siccome la rotonda ha due
corsie, io circolavo nella corsia esterna e come ho detto [lì] dovevamo
svoltare alla prima uscita.
Per precisare la mia
manovra, io mi trovavo nella corsia esterna ed era mia intenzione uscire
regolarmente sulla corsia di destra. Mentre stavo eseguendo la manovra di
svolta a destra verso l’uscita della rotonda, un’automobile che circolava nella
corsia interna alla mia sinistra, mi tagliava la strada. Ho potuto notare che
questa vettura, invece di svoltare a destra e mantenere la corsia di sinistra,
volesse prendere la corsia di destra, venendo così a collidere contro la mia
automobile.
E’ stato tutto improvviso e
non sono riuscito ad evitare l’urto, a seguito della collisione l’automobile
che mi ha tagliato la strada si capovolgeva ed io riuscivo a fermarmi subito
dopo una decina di metri sulla corsia di sinistra.
A seguito dell’incidente la
mia vettura ha riportato danni alla parte anteriore sinistra” (cfr. verbale
di interrogatorio 9 giugno 2010 __________ pag. 2).
7.
Malgrado entrambe le
versioni siano plausibili, la versione della ricorrente risulta più credibile.
Infatti, a differenza di quanto asserito a verbale dal signor __________, non
si comprende come mai ella si sarebbe spostata sulla corsia di destra
all’uscita della rotonda, per poi una ventina di metri più avanti dover
rientrare sulla corsia di sinistra. Infatti sulla carreggiata all’uscita della
rotonda vi sono delle frecce di rientro (art. 74 cpv. 3 OSStr) che obbligano le
vetture a spostarsi sulla corsia di sinistra. A favore dell’insorgente,
ancorché non decisivo, vi è pure il fatto che ella sembra persona cognita dei
luoghi, ciò che invece non si può dire dell’altro protagonista, atteso che,
come si evince dalle sue dichiarazioni, è evidente che egli ha imboccato
l’uscita sbagliata dal momento che era intenzionato a recarsi a __________.
Certo sorprende che
l’insorgente non abbia minimente riferito – né a verbale né nelle successive
comparse scritte – di aver notato la situazione dei veicoli all’interno o in
avvicinamento alla rotonda, limitandosi ad asserire di aver avvertito un colpo
“a un certo punto”; nondimeno, come da lei rettamente preteso, gli atti a
disposizione dello scrivente giudice risultano incompleti e non consentono di far
luce sull’esatta dinamica dell’accaduto, non potendosi escludere che ella si
trovasse già oltre l’intersezione al momento della collisione.
Di fatto, non è stata scattata
alcuna fotografia che mostri la posizione finale dei veicoli, il punto
d’impatto e il tipo di danno alle vetture, benché le stesse non siano state
spostate dopo l’urto. Dette informazioni sarebbero state di particolare utilità
per comprendere quanto realmente accaduto, anche alla luce del fatto che la teste
conferma che nella fase di uscita dalla rotonda l’insorgente ha mantenuto la
corsia di sinistra, circostanza che smentirebbe la versione del co-protagonista;
invero la di lui versione sarebbe stata maggiormente plausibile laddove egli avesse
proseguito verso l’uscita successiva.
In siffatte evenienze, questo
giudice non può pervenire con sufficiente tranquillità al
convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione
ascrittagli. Sussistendo un ragionevole dubbio che la versione della ricorrente
sia meno credibile di quella del co-protagonista, fatta sua dall’autorità di
prime cure, ella deve essere prosciolta dall’addebito mossole.
Di
conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
8.
Visto l’esito del
gravame, non si prelevano né tasse né spese di giustizia per l’odierno giudizio
(art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 44 cpv. 1, 90
cifra 1 LCStr; 74 cpv. 3 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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