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Decisione

30.2010.2

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12 luglio 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi

RI 1 hanno ottenuto nel corso del mese di dicembre 2004 i rispettivi permessi

di dimora in Svizzera quali persone senza attività lucrativa.

1.2. Con 4

distinte decisioni formali del 22 settembre 2009 la Cassa CO 1 ha fissato i

contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per gli anni dal 2004

al 2007, chiedendo un importo complessivo di fr. 65'394.25 (fr. 26'636.35 nel

2004, fr. 29'007.90 nel 2005, fr. 5'717.55 nel 2006 e fr. 4'032.45 nel 2007).

1.3. In seguito

alle contestazioni sollevate dall’interessato, che affermava di aver svolto

l’intera attività in __________, l’amministrazione, con decisione su

opposizione del 18 novembre 2009, ha annullato la richiesta di pagamento dei

contributi per il 2004, giacché il trasferimento in Svizzera dei coniugi è

avvenuto solo il 26 dicembre 2004. Per il resto ha confermato l’obbligo di

pagare gli oneri sociali nel nostro Paese.

1.4. Contro la

predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è

tempestivamente insorto al TCA.

Il

ricorrente evidenzia che contestualmente al suo trasferimento in Svizzera alla

fine del 2004 ed in vista del pensionamento anticipato avvenuto il 1° aprile

2007, ha liquidato la propria attività indipendente svolta in __________,

portando a termine le ultime pratiche avviate prima del trasferimento nel

nostro Paese.

L’insorgente

rileva che durante la fase di liquidazione, precedente al prepensionamento, ha

cessato gradualmente ogni attività professionale limitandosi a portare a

termine i mandati assunti precedentemente in __________, da cui le numerose

trasferte nel suo Paese d’origine.

Dopo il

trasferimento in __________, l’interessato afferma di non aver più assunto

alcun nuovo mandato rilevante e di essersi limitato principalmente a liquidare

le pratiche iniziate prima del 2005. In proposito l’insorgente rileva che in

ragione dei tempi giudiziari correlati alle perizie che doveva redigere, la

durata dei mandati assunti in __________ si sono protratti a volte anche

sull’arco di più anni e dunque le corresponsioni di onorario sono continuate

anche dopo l’entrata in Svizzera, rispettivamente dopo il suo pensionamento

anticipato.

Il

ricorrente sottolinea come tutti i mandati assunti nel corso della sua lunga attività

professionale concernono esclusivamente sinistri avvenuti in __________ e sono

stati essenzialmente conferiti da compagnie assicurative con sede nel suo Paese

d’origine. Quando agiva in qualità di perito i mandati venivano sempre ed

esclusivamente conferiti dalle autorità giudiziarie __________.

Egli non

ha mai esperito alcuna perizia o sopralluogo sul territorio svizzero o ottenuto

mandati da compagnie assicurative o autorità giudiziarie con sede in Svizzera.

Tutti i mandati sono sempre stati adempiuti sul territorio __________.

L’insorgente

rammenta che l’Ufficio di tassazione lo ha imposto su un reddito aziendale di

fr. 302'504 nel 2005, di cui fr. 200'000 in Ticino e fr. 102'504 in __________,

con un capitale investito nell’azienda in Ticino di fr. 384'394, nel 2006 di

fr. 60'000 in Ticino ed un capitale investito di fr. 74'362 e nel 2007 un

reddito aziendale di fr. 50'000 in Ticino e un capitale investito di fr.

102'800.

A questo

proposito l’insorgente rammenta che il Giudice delle assicurazioni sociali può

scostarsi dalle comunicazioni delle autorità fiscali qualora queste contengano

errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, ciò che,

secondo il ricorrente, si realizza nel caso di specie, poiché a tutti doveva

essere chiaro che l’attività indipendente è sempre stata svolta esclusivamente

in __________, dove si trova il centro delle circostanze economiche che danno

all’attività in disanima il suo carattere lucrativo.

Secondo

l’insorgente, dai rendiconti annuali per i periodi dal 2005 al 2007, dal

dettaglio dei ricavi da attività tipica inerente gli esercizi dal 2005 al 2007,

dalla distinta esborsi per carburante e dalle fatture a titolo di esempio

prodotte in sede di ricorso, nonché dal contratto di locazione di spazi adibiti

ad ufficio a __________, emerge che l’attività è stata esercitata

esclusivamente in __________ e ciò ad esclusione di qualsivoglia attività

lavorativa esercitata in Svizzera che nemmeno poteva essere espletata visto il

permesso di residenza quale persona senza attività lucrativa rilasciato dalla

competente autorità cantonale in materia.

L’interessato

evidenzia come dai rendiconti annuali in connessione con il dettaglio dei

ricavi da attività tipica inerente agli esercizi relativi al 2005-2007 risulta

che il 100% degli onorari percepiti erano di provenienza __________, che la

distinta esborsi attesta che in connessione con la propria attività lucrativa

il ricorrente ha sempre e soltanto preso in considerazione il carburante

necessario al fine di percorrere i chilometri da rispettivamente verso il

proprio ufficio di __________ e la sede dei suoi clienti rispettivamente il

luogo del sinistro, che dalla lettura delle fatture risulta che i chilometri

effettuati ai clienti per gli spostamenti prendono in considerazione senza

alcuna eccezione il percorso andata e ritorno __________ – sede del cliente

rispettivamente luogo del sinistro e mai un percorso da __________ __________,

ed infine che anche dopo il trasferimento in Svizzera ha continuato ad affittare

il suo ufficio di __________ dove ha intrapreso la liquidazione della propria

attività indipendente.

Per cui

centro del proprio lavoro è inequivocabilmente __________.

L’insorgente

ribadisce che un ulteriore indizio atto a comprovare di non aver svolto alcuna

attività in Svizzera è il permesso rilasciatogli per potersi stabilire nel

nostro Paese, dove figura che lo scopo del soggiorno è “senza attività

lucrativa”.

Il

ricorrente, in applicazione dell’art. 13 par. 2 lett. b e dell’art. 14 bis

paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 chiede di non essere assoggettato

in Svizzera ed afferma che, essendo dal 1° aprile 2007 andato in pensione

conformemente al diritto __________ ed avendo corrisposto pienamente i

contributi pensionistici in __________, ha assolto completamente ed a tutti gli

effetti ogni obbligo contributivo in base al diritto __________. Per cui

chiedere di pagare una seconda volta i contributi pensionistici è

manifestamente ingiusto ed iniquo e cozza contro gli obiettivi fissati dall’ALC,

ossia la parità di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini di Stati

membri dell’UE e dell’AELS, la riduzione o soppressione delle ripercussioni

negative che il cambiamento del Paese di residenza o di lavoro può avere sulla

copertura assicurativa sociale, nonché il divieto di doppia imposizione. Da cui

la richiesta di annullare il punto 1.2 del dispositivo della querelata

decisione su opposizione.

Infine

l’insorgente chiede di essere sentito e meglio l’organizzazione di un

dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e 6 n. 1 CEDU, al

fine di dimostrare compiutamente la sua posizione (doc. I).

1.5. Con risposta

del 12 gennaio 2010 la Cassa propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

1.6. Con scritto

del 25 gennaio 2010 l’insorgente ha ribadito l’esigenza di indire un

dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU ed ha prodotto nuova

documentazione da cui si evince che “ha già assolto completamente e a tutti

gli effetti ogni obbligo contributivo in __________.” (doc. V). Chiamata a

presentare osservazioni scritte in merito, l’amministrazione ha ribadito la sua

posizione (doc. VII).

1.7. Pendente

causa il TCA ha richiamato l’incarto fiscale dell’insorgente per il periodo dal

2004 al 2007 (doc. IX) ed ha indetto un’udienza ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU

per il 21 aprile 2010, da cui è emerso:

"

L’ing. RI 1 ribadisce in questa sede il

contenuto dei suoi atti e precisa nuovamente che i redditi da attività

indipendente considerati nelle tassazioni 2005-2007 sono il frutto di attività

svolta esclusivamente in __________.

Il ricorrente precisa i dettagli della sua

attività.

In particolare quale perito in __________ con

attività di perito assicurativo egli è tenuto per legge a tenere un archivio,

quasi fosse un archivio notarile di tutti gli atti relativi alle procedure.

Egli ha fatto quindi uso di uno spazio che ha

locato a __________ dalla moglie proprietaria di quei vani mentre egli è proprietario,

all’interno dell’immobile, dell’appartamento coniugale ora donato al figlio.

La scelta di una locazione è dovuta a ragioni

fiscali.

Nell’ambito della sua attività di perito

assicurativo il ricorrente deve prendere visione dei luoghi dei sinistri, avere

contatto con gli assicuratori, con i periti scelti dai danneggiati e svolgere

le sue attività, ciò che gli impone una presenza in __________ da dove gli

derivano i mandati.

Per questa ragione nella documentazione agli atti

sono presenti le fatturazioni ad aziende assicurative __________, le sue note

spese non contemplano mai le trasferte dal Ticino dove d’altra parte gli spazi

locati non gli permetterebbero l’esercizio dell’attività ed il mantenimento di

un archivio.

Il ricorrente fa notare di avere pagato di

contributi sociali del I pilastro in __________ fino alla fine di marzo del

2007 come al documento prodotto e da quella data egli percepisce una rendita.

Quanto da lui svolto è la liquidazione di

procedure datate tranne in un caso in cui il mandato è stato conferito nel

2006 e liquidato nel corso del medesimo anno per un importo comunque contenuto.

Il Giudice osserva comunque che se la Cassa ha agito fissando i contributi per gli anni in questione lo ha fatto alla luce delle

decisioni di tassazione e che fissavano, sulla scorta della dichiarazione

stessa del ricorrente, dei redditi da attività indipendente riferibili a RI 1.

Nella decisione su opposizione vengono riassunti

i redditi aziendali per la parte ticinese e per la parte __________.

Il ricorrente ribadisce di non aver svolto

attività a RI 1.

Vengono passate in rassegna le documentazioni

prodotte dall’UT __________ dalla dichiarazione 2007 viene estratta fotocopia

della comunicazione e note per l’UT allestita dall’allora rappresentante del

ricorrente e viene annessa al presente verbale (doc. XII/1).

Dagli atti fiscali si desume la dichiarazione di

un’attività indipendente svolta, il fisco ha rivalutato gli importi dichiarati

e li ha suddivisi tra attività svolta in Ticino e all’estero e ciò alfine di

determinare l’aliquota applicabile.

Io non so spiegarmi questa suddivisione ed anzi

invito il Giudici ad interpellare l’UT competente al fine di chiarire le

modalità di determinazione della provenienza dei redditi in questione.” (doc.

XII)

1.8. Il 21 aprile

2010 il TCA ha interpellato l’UT di __________ chiedendo per quale motivo nel

2005 parte del reddito aziendale dell’attività svolta dall’insorgente è stato

tassato in __________ e parte del reddito è invece stato tassato in Svizzera, quale

criterio è stato utilizzato per suddividere i redditi percepiti, per quale

motivo nel 2006 e nel 2007 i redditi dell’attività svolta dall’insorgente sono

stati tassati unicamente in Svizzera e, nell’ipotesi in cui l’UT abbia

stabilito che l’insorgente ha svolto l’attività lucrativa in Svizzera, quali

accertamenti e quali criteri hanno permesso di giungere a questa conclusione

(doc. XIII).

1.9. Il 23 aprile

2010 l’UT ha affermato:

"

1. Nella dichiarazione d’imposta 2005 veniva

indicato un reddito

aziendale conseguito in

__________ di fr. 102'504 (pari a Euro 65'708.-) mentre a RI 1 veniva

dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 191'437.--, arrotondato

poi a fr. 200'000.- dopo una ripresa di quota-parte di spese private. Il

reddito conseguito all’estero, come pure la rendita pensionistica della signora

RI 1, sono stati utilizzati unicamente ai fini della determinazione

dell’aliquota universale d’imposta (vedi riparto internazionale 2005).

Considerandi

2.

Negli anni 2006 e 2007 sono stati dichiarati redditi aziendali

esclusivamente in Svizzera (RI 1) mediante rendiconti d’esercizio e

nessun’altro reddito aziendale all’estero.

3.

Il rappresentante del signor RI 1 ha affermato

che:

“… (il contribuente) ha

in corso la liquidazione della propria attività di perito assicuratore.

Essendosi trasferito in Ticino a partire dal 01.01.2005, a far conto da tale

data tutti i costi sostenuti per le liquidazioni dei casi pendenti sono

computabili esclusivamente a RI 1. La liquidazione definitiva delle spettanze

per onorari è prevista nei periodi 2007 a 2008 e sarà, per analogia, totalmente dichiarata per competenza a RI 1…”.

E’ stata pure

specificata la provenienza del reddito aziendale dichiarato:

“Ditta individuale RI 1”.

(vedi foglio Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione allegato)."

(doc. XIV)

1.10

Chiamato a

presentare osservazioni scritte in merito (doc. XV), l’insorgente ha chiesto

una proroga (doc. XVI), concessa (doc. XVII), ed ha poi affermato che le

autorità fiscali non hanno effettuato alcun accertamento sulla provenienza dei

redditi da lui conseguiti, redditi che come dimostrano i documenti agli atti

provenivano dalla liquidazione di mandati assunti precedentemente al proprio

trasferimento in Svizzera ed ha ribadito di aver chiesto ed ottenuto un

permesso per rimanere sul territorio elvetico senza svolgere alcuna attività

lucrativa.

L’interessato

rileva che se l’attività in questione fosse stata svolta effettivamente in

Svizzera, visto che ha generato una cifra d’affari superiore ai fr. 100'000.--,

la stessa autorità avrebbe dovuto reagire nel senso di imporgli la tenuta della

contabilità a partita doppia obbligandolo pure all’iscrizione a registro di

commercio. Non essendo avvenuto, ciò conferma che l’autorità fiscale è incorsa

in un errore manifesto in virtù del quale il Giudice delle assicurazioni

sociali può scostarsi dalla tassazione. Le manchevolezze dell’autorità fiscale

costituirebbero inoltre una violazione del trattato di doppia imposizione con

la __________ rispettivamente dell’ALC in materia di assicurazioni sociali

poiché ha già pagato integralmente sugli stessi redditi oneri sociali in __________

(doc. XVIII).

1.11

Chiamata a

presentare osservazioni scritte in merito la Cassa ha ribadito la sua posizione

(doc. XX).

1.12

Il 21 giugno

2010.

il TCA ha trasmesso al ricorrente un estratto della sua dichiarazione

fiscale 2005, e meglio la “comunicazione e note per l’Ufficio di tassazione”

(doc. XXI/1), assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare osservazioni.

Il 30 giugno 2010 l’assicurato si è riconfermato nei precedenti scritti (doc.

XXII).

in

diritto

2.1

Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve pagare i contributi

sociali in Svizzera sul reddito tassato nel nostro Paese nel periodo dal 2005

al 2007.

2.2

Va

preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Per

l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del

regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo

4.

di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge,

sono applicabili anche:

a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera

circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004

relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità

europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro

versione aggiornata;

b.

la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2

dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata.

L’art.

153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso

dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è

riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Va a questo proposito

rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo

tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la

Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"

(RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la

sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14

giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal

regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N.

1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e

modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità

europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

Ratione

temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché

le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono i contributi sociali

dovuti dal 2005 al 2007 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2;

sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3;

Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio, H 281/03];

SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004, H 37/03];

cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00,

Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

L’ALC ed

il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. Il

ricorrente è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno Stato

contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso

transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’interessato, domiciliato in

Svizzera afferma di lavorare in __________.

La

presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del

regolamento (CE) n. 1408/71.

Quest’ultimo

si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale

riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni

d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di

guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)

le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli

assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le

prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

In

concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento

(CE) n. 1408/71.

2.3

L’art. 1a

lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore

subordinato” e “lavoratore autonomo”.

Alla luce

di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del

regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa

continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori

subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3;

Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag.

614, cifra marg. 646).

La Corte

di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di

lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il

rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone

interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel

fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra

persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle

quale percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,

consid. 6.4.4).

Per

“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività

lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello

Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del

24.

luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile

2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive

sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).

Sono più

in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali

(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e

dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di

assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati

membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

Il

regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone

assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività

professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche

l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla

libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag.

41.

segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de

l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord

sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la

sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).

2.4

Le Direttive

sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida dal

1.1

) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un

solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).

I cittadini di uno Stato membro dell’UE o

svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD

(art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori

distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati

all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano

distaccati.

In

generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla

legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata

(art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Se il

salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello

Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del

regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede

in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2

punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Per

quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono

assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)

a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

L’indipendente

svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato

all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola

i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività

indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata.

Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel

paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE)

n. 1408/71).

I

cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal

1.1

).

Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i

cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato

dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi

acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al

marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

Colui che

esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve

informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054

dal 1.1.2009).

2.5

Per quanto

concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate

obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al

pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del

reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.6

I contributi

sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si

intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito

conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale

proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS, nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito

secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi

commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore

fino al 31 dicembre 2008).

Se in un anno di contribuzione non si è proceduto

alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito

sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4

OAVS).

Se l'esercizio commerciale non corrisponde

all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito

nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

2.7

Le autorità

fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei

contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in

giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una tassazione dell'imposta

federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono

desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di

essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv.

2.

OAVS).

Nei casi di tassazione intermedia o di procedura

per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia

(art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006).

Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali

sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali cantonali non possono

comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito

determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito

nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono

dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,

presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.8

Nel caso di

specie si tratta di stabilire se l’assicurato nel periodo dal 2005 al 2007 ha

svolto la sua attività lucrativa indipendente unicamente in __________, ciò che

lo esonererebbe dal pagamento di contributi sociali in Svizzera, oppure se

parte del suo lavoro è stato esercitato anche nel nostro Paese, con conseguente

obbligo di pagare i contributi AVS/AI/IPG su tutto il reddito conseguito sia in

Svizzera che nei Paesi dell’UE (cfr. art. 14bis paragrafo 2 del regolamento

(CE) n. 1408/71).

L’insorgente sostiene di aver svolto la sua

attività solo in __________ ed afferma che le tassazioni 2005-2007 sono

manifestamente errate laddove impongono un reddito da attività indipendente a RI

1.

A sostegno della sua tesi ha prodotto il contratto di locazione del suo

studio di __________, la distinta delle spese per la benzina fatturata ai

clienti da cui emerge la fatturazione di importi relativi a spostamenti in __________,

con la sola, rara, eccezione di __________ e le fatture dei lavori svolti da

cui si evince che l’attività viene esercitata nel suo Paese d’origine.

Le argomentazioni del

ricorrente non trovano tuttavia conforto nelle tavole processuali.

In sede di dichiarazione fiscale 2005, sottoscritta

il 21 dicembre 2006, allorquando l’interessato non era ancora stato

assoggettato al pagamento dei contributi sociali in Svizzera, l’allora

rappresentante dell’insorgente, nel documento “comunicazioni e note per

l’Ufficio di tassazione”, ha affermato:

"

Nel quadro del pensionamento i contribuenti

hanno trasferito il proprio domicilio a RI 1 a partire da fine 2004.

Nell’ambito delle procedure volte all’ottenimento del permesso di domicilio, i

contribuenti, con particolare riferimento al Sig. RI 1 (perito assicurativo),

non hanno ritenuto di chiedere la possibilità di esercitare un’attività

lucrativa in Svizzera.

Il Sig. RI 1 per contro continua la propria

attività di perito assicurativo (allestimento di

perizie assicurative per conto di tribunali __________ e/o di perizie di parte

per conto di compagnie di assicurazioni) da RI 1. Le fatture per le

prestazioni di servizio sono emesse a carico di beneficiari esteri (nessuna

attività in Svizzera) e sono originate dall’attività specifica del contribuente,

che deve personalmente concludere le pratiche a suo tempo avviate davanti a

tribunali assicurativi chiamati a decidere, in sede civile, sulla legittimità

delle pretese degli assicurati. Queste pratiche hanno di regola durata

pluriennale e sono suscettibili di richiedere numerosi complementi peritali.

Per questa ragione il Sig. RI 1 si trova ad avere

ancora un’attività professionale che, a partire dal 2005, dichiara in

Svizzera per la parte di lavoro ivi esercitata nell’ufficio di RI 1 (presso

la propria abitazione)." (doc. XXI/1, sottolineatura del redattore).

Nella dichiarazione fiscale 2007 del 18 marzo

2009, l’allora rappresentante del ricorrente, sempre nel documento “comunicazioni

e note per l’Ufficio di tassazione”, ha affermato:

"

il contribuente, classe 1944, ha in corso la liquidazione della propria attività di perito assicuratore. Essendosi trasferito

in Ticino a partire dal 1.1.2005, a far conto da tale data tutti i costi

sostenuti per le liquidazioni nei casi pendenti sono computabili esclusivamente

a RI 1.

La liquidazione definitiva delle spettanze per

onorari è prevista nei periodi 2007 a 2008 e sarà, in analogia, totalmente

dichiarata per competenza a RI 1 (fatto salvo il caso di pretesa di

applicazione trattato doppia imposizione da parte della __________ che

tuttavia, per il caso delle spese, sembrerebbe avervi rinunciato).

(…)

All’azienda individuale è apportata una __________,

precedentemente in leasing immatricolata in __________. Nel quadro del trasferimento del domicilio in CH il contribuente

ha rilevato l’auto, apportandola alla ditta (Euro 85'000). L’auto è attualmente

immatricolata in Ticino e serve per i numerosi spostamenti che il Sig. RI 1

deve effettuare per le audizioni in __________.” (doc. XII/1, sottolineature

del redattore)

2.9

Secondo la

dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331

n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza

deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima

ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,

p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,

cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 217, n. 546).

Tale

principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi

nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; sentenza

U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce

pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007).

2.10

In concreto,

tutto ben considerato, questa Corte ritiene di doversi fondare sulla prima

versione fornita dall’assicurato in sede fiscale allorché non era ancora al

corrente del suo obbligo di pagare i contributi sociali in Svizzera nel caso di

esercizio di un’attività indipendente anche nel nostro Paese.

Le ulteriori precisazioni

dell’insorgente circa l’assenza di qualsiasi attività in Svizzera rese dopo

aver preso conoscenza dell’obbligo assicurativo, non configura una semplice

precisazione di quanto affermato all’autorità di tassazione, bensì una nuova

versione che contraddice il contenuto di quella precedente.

Dalle dichiarazioni dell’allora rappresentante

del ricorrente si evince che l’imposizione di redditi in Svizzera non deriva da

un manifesto errore dell’autorità fiscale, come pretende l’assicurato in sede

di ricorso, bensì dalla circostanza che l’interessato ha costituito in Svizzera

una ditta individuale, con sede a RI 1, alla quale è tra l’altro stata

apportata una __________, immatricolata in Ticino, con lo scopo di portare a

termine i mandati assunti in precedenza in __________. La costituzione di una

ditta individuale a RI 1, dove l’insorgente dispone di un ufficio per svolgere

la sua attività (cfr. anche gli allegati all’opposizione alle decisioni

formali, da cui emerge che i fax vengono trasmessi dall’ “RI 1”) è la prova che

perlomeno parte dell’attività lucrativa è svolta in Svizzera, come peraltro ammesso

in sede di dichiarazione fiscale (cfr. doc. XXI/1: “Il Sig. RI 1 per contro

continua la propria attività di perito assicurativo (allestimento di perizie

assicurative per conto di tribunali __________ e/o di perizie di parte per

conto di compagnie di assicurazioni) da RI 1” e “Per questa ragione il

Sig. RI 1 si trova ad avere ancora un’attività professionale che, a partire dal

2005, dichiara in Svizzera per la parte di lavoro ivi esercitata nell’ufficio

di RI 1 (presso la propria abitazione)”).

A questo

proposito va evidenziato che nei rendiconti annuali 2005-2007 della società

individuale “RI 1 – __________, RI 1”, sono riportati gli importi delle

“dotazioni ufficio” e delle “Auto aziendali”, è stato dichiarato

il capitale proprio della società in Ticino (euro 247'996.48 nel 2005 [fr.

384’394], euro 45'068.75 nel 2006 [fr. 74’362] ed euro 64'517.40 nel 2007 [fr.

102’800]), che corrisponde a quello tassato dall’autorità fiscale e non

contestato dall’insorgente e poi ripreso dalla Cassa di compensazione nel

calcolo dei contributi dovuti per gli anni in questione e sono stati indicati i

costi del “personale ausiliario e prestazioni di terzi”, i costi di

locazione, i costi accessori, i “costi di locazione e di infrastruttura __________”,

ecc. (cfr. allegato F).

Non va qui

dimenticato che la gestione di un'azienda con sede in Svizzera è considerata

come un'attività lucrativa esercitata nel nostro Paese anche se l'interessato è

domiciliato all'estero (DTF 119 V 65). Per principio la forma giuridica

dell'azienda (ditta individuale, società di persone o persona giuridica) è

irrilevante (RCC 1983 pag. 186, Käser Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, 2a ed., pag. 22 n. 1.38). Ciò vale a maggior ragione in

concreto, ove si pensi che l'insorgente, pur non essendo iscritto a registro di

commercio, è domiciliato in Svizzera, dove viene imposto per tutti i redditi

conseguiti con la sua attività lucrativa dal 2006 (nel 2005 in parte in

Svizzera ed in parte in __________) e dove possiede un'organizzazione che gli

permette di esercitare la propria attività.

Va ancora rilevato che nelle fatture allestite

dal ricorrente figurano l’indirizzo di RI 1 (RI 1) e, oltre agli estremi di un

conto bancario in __________ (__________ __________), anche il numero del conto

bancario della __________, filiale di __________, dove i clienti possono pagare

quanto dovuto (allegato G).

Infine,

come attestato anche dall’autorità fiscale, lo stesso ricorrente “nella

dichiarazione d’imposta 2005” ha indicato “un reddito aziendale

conseguito in __________ di fr. 102'504.-- (pari a Euro 65'708.--) mentre a RI

1.

veniva dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 191'437.--,

arrotondato poi a fr. 200'000.-- dopo una ripresa di quota-parte di spese

private” (doc. XIV/Bis).

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto emerge che l’insorgente ha svolto perlomeno parte

dell’attività indipendente in Svizzera, dove ha costituito una società individuale

apportando beni dall’attività esercitata in precedenza unicamente in __________.

La

circostanza che l’interessato abbia richiesto ed ottenuto un permesso quale

persona senza attività lucrativa o che le autorità fiscali non gli avrebbero

imposto l’allestimento di una contabilità a partita doppia e l’iscrizione a

registro di commercio, poteva semmai fungere da indizio a favore della tesi del

ricorrente che tuttavia non trova alcun conforto nella numerosa documentazione

prodotta dalle parti, descritta in precedenza, e dagli atti fiscali.

Ne segue

che in virtù dell’art. 14bis paragrafo 2 prima frase del regolamento

(CE) n. 1408/71 l’insorgente deve essere assoggettato in Svizzera per l’insieme

dei redditi conseguiti nell’esercizio della sua attività lucrativa indipendente

in Svizzera ed in __________ (cfr. anche marg. 2026 delle direttive

sull’assoggettamento all’AVS/AI/IPG = marg. 2042 e 2043 nel tenore in vigore

dal 1.1.2009).

Questo

articolo prevede infatti che la persona che di norma esercita

un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa

eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.

In queste

condizioni non può esservi una violazione del principio della parità di

trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini comunitari, poiché l’assoggettamento

nel luogo di residenza in caso di attività lucrativa esercitata sia al

domicilio della persona assicurata che in un altro Paese dell’UE è indipendente

dalla nazionalità e viene applicato indistintamente agli svizzeri ed ai

cittadini comunitari. Inoltre nel caso di specie il cambiamento del Paese di

residenza o di lavoro non ha ripercussioni negative per l’insorgente il quale,

pagando contributi in Svizzera, se dati i presupposti, beneficerà della

relativa rendita AVS al momento del suo pensionamento.

Rilevato

che per l’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 le persone cui è applicabile

il regolamento sono soggette, di principio, alla legislazione di un solo Stato

membro, spetterà al ricorrente, che evidenzia di aver già pagato i contributi

in __________ (cfr. anche lo scritto del 10 gennaio 2007 intitolato “Beitragsbescheinigung”

allegato al doc. D, da cui emerge il pagamento di contributi in __________ fino

al 31 marzo 2007) e si lamenta di una violazione del principio del divieto

della doppia imposizione, chiedere alle competenti autorità __________, in

virtù del diritto europeo applicabile al caso di specie, se dati i presupposti,

l’eventuale restituzione di quanto già pagato all’estero.

Considerato che

l’insorgente non ha contestato gli importi posti alla base del calcolo dei

contributi dal 2005 al 2007, che del resto sono confermati dall’autorità di

tassazione (cfr. doc. 6, ossia per il 2005 un reddito da

attività indipendente in Svizzera ed in __________ di fr. 302’504 ed un

capitale proprio di fr. 384'394, per il 2006 un reddito di fr. 60'000 ed un

capitale investito di fr. 74'362 e nel 2007 un reddito di fr. 50'000 e un

capitale investito di fr. 102'800), la decisione impugnata va confermata.

2.11

L’assicurato chiede

genericamente l’assunzione di ulteriori prove (documenti, risultanze, richiamo

dalla Cassa di compensazione dell’intero incarto).

In concreto la Cassa ha

prodotto l’incarto del ricorrente in sede di risposta, mentre il TCA ha

richiamato gli atti fiscali dell’insorgente, di cui si è discusso nel corso del

dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU (cfr. doc. XII: “Vengono passati in rassegna le documentazioni prodotte dall’UT ____________________

dalla dichiarazione 2007 viene estratta fotocopia della comunicazione e note

per l’UT allestita dall’allora rappresentante del ricorrente e viene annessa al

presente verbale (doc. XII/1).”), indetto su

richiesta del medesimo assicurato, e durante il quale le parti hanno potuto far

valere le loro argomentazioni e prendere posizione sull’intera fattispecie.

Il Tribunale ha inoltre interpellato

l’Ufficio di tassazione per porre alcune domande sorte in seguito all’udienza

del 21 aprile 2010 ed ha sottoposto le risultanze alle parti.

Alla luce degli

accertamenti effettuati questo Tribunale ritiene che non vi sia la necessità di

assumere ulteriori prove giacché la documentazione agli atti è sufficiente per

poter decidere nel merito del ricorso.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche sentenza

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il

ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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