30.2010.2
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12 luglio 2010Italiano35 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2010.2
Data decisione, Autorità:
12.07.2010, TCA
Titolo:
Un cittadino germanico, domiciliato in Svizzera, dove esercita un'attività indipendente, deve pagare i contributi sociali su tutto il reddito da attività indipendente, anche se conseguito nell'UE. In concreto è stato accertato che parte dell'attività è svolta in Svizzera
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN PAESE UE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN SVIZZERA
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN UN PAESE FUORI DALL'UE
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERSONA DOMICILIATA IN SVIZZERA CHE LAVORA ALL'ESTERO
REDDITO CONSEGUITO ALL'ESTERO
art. 6 CEDU
art. 13 CEE1408/71
art. 14bis cpv. 2 CEE1408/71
art. 153a LAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.2
cs
Lugano
12 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre
2009 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
il __________ 1944, di nazionalità __________, perito esperto nell’ambito della
liquidazione di danni nel settore della produzione ed elaborazione del legno, nel
corso del 2004, in vista del suo prepensionamento, insieme alla moglie __________
__________, nata il __________ 1947, ha trasferito il proprio domicilio da __________,
installandosi nella residenza precedentemente adibita a casa di vacanza.
La sua
attività lavorativa consisteva nel redigere perizie specializzate, di parte
oppure in qualità di perito giudiziario, in relazione alla liquidazione di
sinistri, accaduti esclusivamente in __________ e soggetti a prestazioni di
indennizzo da parte di compagnie assicurative.
Fatti
I coniugi
RI 1 hanno ottenuto nel corso del mese di dicembre 2004 i rispettivi permessi
di dimora in Svizzera quali persone senza attività lucrativa.
1.2. Con 4
distinte decisioni formali del 22 settembre 2009 la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale indipendente per gli anni dal 2004
al 2007, chiedendo un importo complessivo di fr. 65'394.25 (fr. 26'636.35 nel
2004, fr. 29'007.90 nel 2005, fr. 5'717.55 nel 2006 e fr. 4'032.45 nel 2007).
1.3. In seguito
alle contestazioni sollevate dall’interessato, che affermava di aver svolto
l’intera attività in __________, l’amministrazione, con decisione su
opposizione del 18 novembre 2009, ha annullato la richiesta di pagamento dei
contributi per il 2004, giacché il trasferimento in Svizzera dei coniugi è
avvenuto solo il 26 dicembre 2004. Per il resto ha confermato l’obbligo di
pagare gli oneri sociali nel nostro Paese.
1.4. Contro la
predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorto al TCA.
Il
ricorrente evidenzia che contestualmente al suo trasferimento in Svizzera alla
fine del 2004 ed in vista del pensionamento anticipato avvenuto il 1° aprile
2007, ha liquidato la propria attività indipendente svolta in __________,
portando a termine le ultime pratiche avviate prima del trasferimento nel
nostro Paese.
L’insorgente
rileva che durante la fase di liquidazione, precedente al prepensionamento, ha
cessato gradualmente ogni attività professionale limitandosi a portare a
termine i mandati assunti precedentemente in __________, da cui le numerose
trasferte nel suo Paese d’origine.
Dopo il
trasferimento in __________, l’interessato afferma di non aver più assunto
alcun nuovo mandato rilevante e di essersi limitato principalmente a liquidare
le pratiche iniziate prima del 2005. In proposito l’insorgente rileva che in
ragione dei tempi giudiziari correlati alle perizie che doveva redigere, la
durata dei mandati assunti in __________ si sono protratti a volte anche
sull’arco di più anni e dunque le corresponsioni di onorario sono continuate
anche dopo l’entrata in Svizzera, rispettivamente dopo il suo pensionamento
anticipato.
Il
ricorrente sottolinea come tutti i mandati assunti nel corso della sua lunga attività
professionale concernono esclusivamente sinistri avvenuti in __________ e sono
stati essenzialmente conferiti da compagnie assicurative con sede nel suo Paese
d’origine. Quando agiva in qualità di perito i mandati venivano sempre ed
esclusivamente conferiti dalle autorità giudiziarie __________.
Egli non
ha mai esperito alcuna perizia o sopralluogo sul territorio svizzero o ottenuto
mandati da compagnie assicurative o autorità giudiziarie con sede in Svizzera.
Tutti i mandati sono sempre stati adempiuti sul territorio __________.
L’insorgente
rammenta che l’Ufficio di tassazione lo ha imposto su un reddito aziendale di
fr. 302'504 nel 2005, di cui fr. 200'000 in Ticino e fr. 102'504 in __________,
con un capitale investito nell’azienda in Ticino di fr. 384'394, nel 2006 di
fr. 60'000 in Ticino ed un capitale investito di fr. 74'362 e nel 2007 un
reddito aziendale di fr. 50'000 in Ticino e un capitale investito di fr.
102'800.
A questo
proposito l’insorgente rammenta che il Giudice delle assicurazioni sociali può
scostarsi dalle comunicazioni delle autorità fiscali qualora queste contengano
errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, ciò che,
secondo il ricorrente, si realizza nel caso di specie, poiché a tutti doveva
essere chiaro che l’attività indipendente è sempre stata svolta esclusivamente
in __________, dove si trova il centro delle circostanze economiche che danno
all’attività in disanima il suo carattere lucrativo.
Secondo
l’insorgente, dai rendiconti annuali per i periodi dal 2005 al 2007, dal
dettaglio dei ricavi da attività tipica inerente gli esercizi dal 2005 al 2007,
dalla distinta esborsi per carburante e dalle fatture a titolo di esempio
prodotte in sede di ricorso, nonché dal contratto di locazione di spazi adibiti
ad ufficio a __________, emerge che l’attività è stata esercitata
esclusivamente in __________ e ciò ad esclusione di qualsivoglia attività
lavorativa esercitata in Svizzera che nemmeno poteva essere espletata visto il
permesso di residenza quale persona senza attività lucrativa rilasciato dalla
competente autorità cantonale in materia.
L’interessato
evidenzia come dai rendiconti annuali in connessione con il dettaglio dei
ricavi da attività tipica inerente agli esercizi relativi al 2005-2007 risulta
che il 100% degli onorari percepiti erano di provenienza __________, che la
distinta esborsi attesta che in connessione con la propria attività lucrativa
il ricorrente ha sempre e soltanto preso in considerazione il carburante
necessario al fine di percorrere i chilometri da rispettivamente verso il
proprio ufficio di __________ e la sede dei suoi clienti rispettivamente il
luogo del sinistro, che dalla lettura delle fatture risulta che i chilometri
effettuati ai clienti per gli spostamenti prendono in considerazione senza
alcuna eccezione il percorso andata e ritorno __________ – sede del cliente
rispettivamente luogo del sinistro e mai un percorso da __________ __________,
ed infine che anche dopo il trasferimento in Svizzera ha continuato ad affittare
il suo ufficio di __________ dove ha intrapreso la liquidazione della propria
attività indipendente.
Per cui
centro del proprio lavoro è inequivocabilmente __________.
L’insorgente
ribadisce che un ulteriore indizio atto a comprovare di non aver svolto alcuna
attività in Svizzera è il permesso rilasciatogli per potersi stabilire nel
nostro Paese, dove figura che lo scopo del soggiorno è “senza attività
lucrativa”.
Il
ricorrente, in applicazione dell’art. 13 par. 2 lett. b e dell’art. 14 bis
paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 chiede di non essere assoggettato
in Svizzera ed afferma che, essendo dal 1° aprile 2007 andato in pensione
conformemente al diritto __________ ed avendo corrisposto pienamente i
contributi pensionistici in __________, ha assolto completamente ed a tutti gli
effetti ogni obbligo contributivo in base al diritto __________. Per cui
chiedere di pagare una seconda volta i contributi pensionistici è
manifestamente ingiusto ed iniquo e cozza contro gli obiettivi fissati dall’ALC,
ossia la parità di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini di Stati
membri dell’UE e dell’AELS, la riduzione o soppressione delle ripercussioni
negative che il cambiamento del Paese di residenza o di lavoro può avere sulla
copertura assicurativa sociale, nonché il divieto di doppia imposizione. Da cui
la richiesta di annullare il punto 1.2 del dispositivo della querelata
decisione su opposizione.
Infine
l’insorgente chiede di essere sentito e meglio l’organizzazione di un
dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e 6 n. 1 CEDU, al
fine di dimostrare compiutamente la sua posizione (doc. I).
1.5. Con risposta
del 12 gennaio 2010 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.6. Con scritto
del 25 gennaio 2010 l’insorgente ha ribadito l’esigenza di indire un
dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU ed ha prodotto nuova
documentazione da cui si evince che “ha già assolto completamente e a tutti
gli effetti ogni obbligo contributivo in __________.” (doc. V). Chiamata a
presentare osservazioni scritte in merito, l’amministrazione ha ribadito la sua
posizione (doc. VII).
1.7. Pendente
causa il TCA ha richiamato l’incarto fiscale dell’insorgente per il periodo dal
2004 al 2007 (doc. IX) ed ha indetto un’udienza ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU
per il 21 aprile 2010, da cui è emerso:
"
L’ing. RI 1 ribadisce in questa sede il
contenuto dei suoi atti e precisa nuovamente che i redditi da attività
indipendente considerati nelle tassazioni 2005-2007 sono il frutto di attività
svolta esclusivamente in __________.
Il ricorrente precisa i dettagli della sua
attività.
In particolare quale perito in __________ con
attività di perito assicurativo egli è tenuto per legge a tenere un archivio,
quasi fosse un archivio notarile di tutti gli atti relativi alle procedure.
Egli ha fatto quindi uso di uno spazio che ha
locato a __________ dalla moglie proprietaria di quei vani mentre egli è proprietario,
all’interno dell’immobile, dell’appartamento coniugale ora donato al figlio.
La scelta di una locazione è dovuta a ragioni
fiscali.
Nell’ambito della sua attività di perito
assicurativo il ricorrente deve prendere visione dei luoghi dei sinistri, avere
contatto con gli assicuratori, con i periti scelti dai danneggiati e svolgere
le sue attività, ciò che gli impone una presenza in __________ da dove gli
derivano i mandati.
Per questa ragione nella documentazione agli atti
sono presenti le fatturazioni ad aziende assicurative __________, le sue note
spese non contemplano mai le trasferte dal Ticino dove d’altra parte gli spazi
locati non gli permetterebbero l’esercizio dell’attività ed il mantenimento di
un archivio.
Il ricorrente fa notare di avere pagato di
contributi sociali del I pilastro in __________ fino alla fine di marzo del
2007 come al documento prodotto e da quella data egli percepisce una rendita.
Quanto da lui svolto è la liquidazione di
procedure datate tranne in un caso in cui il mandato è stato conferito nel
2006 e liquidato nel corso del medesimo anno per un importo comunque contenuto.
Il Giudice osserva comunque che se la Cassa ha agito fissando i contributi per gli anni in questione lo ha fatto alla luce delle
decisioni di tassazione e che fissavano, sulla scorta della dichiarazione
stessa del ricorrente, dei redditi da attività indipendente riferibili a RI 1.
Nella decisione su opposizione vengono riassunti
i redditi aziendali per la parte ticinese e per la parte __________.
Il ricorrente ribadisce di non aver svolto
attività a RI 1.
Vengono passate in rassegna le documentazioni
prodotte dall’UT __________ dalla dichiarazione 2007 viene estratta fotocopia
della comunicazione e note per l’UT allestita dall’allora rappresentante del
ricorrente e viene annessa al presente verbale (doc. XII/1).
Dagli atti fiscali si desume la dichiarazione di
un’attività indipendente svolta, il fisco ha rivalutato gli importi dichiarati
e li ha suddivisi tra attività svolta in Ticino e all’estero e ciò alfine di
determinare l’aliquota applicabile.
Io non so spiegarmi questa suddivisione ed anzi
invito il Giudici ad interpellare l’UT competente al fine di chiarire le
modalità di determinazione della provenienza dei redditi in questione.” (doc.
XII)
1.8. Il 21 aprile
2010 il TCA ha interpellato l’UT di __________ chiedendo per quale motivo nel
2005 parte del reddito aziendale dell’attività svolta dall’insorgente è stato
tassato in __________ e parte del reddito è invece stato tassato in Svizzera, quale
criterio è stato utilizzato per suddividere i redditi percepiti, per quale
motivo nel 2006 e nel 2007 i redditi dell’attività svolta dall’insorgente sono
stati tassati unicamente in Svizzera e, nell’ipotesi in cui l’UT abbia
stabilito che l’insorgente ha svolto l’attività lucrativa in Svizzera, quali
accertamenti e quali criteri hanno permesso di giungere a questa conclusione
(doc. XIII).
1.9. Il 23 aprile
2010 l’UT ha affermato:
"
1. Nella dichiarazione d’imposta 2005 veniva
indicato un reddito
aziendale conseguito in
__________ di fr. 102'504 (pari a Euro 65'708.-) mentre a RI 1 veniva
dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 191'437.--, arrotondato
poi a fr. 200'000.- dopo una ripresa di quota-parte di spese private. Il
reddito conseguito all’estero, come pure la rendita pensionistica della signora
RI 1, sono stati utilizzati unicamente ai fini della determinazione
dell’aliquota universale d’imposta (vedi riparto internazionale 2005).
Considerandi
2.
Negli anni 2006 e 2007 sono stati dichiarati redditi aziendali
esclusivamente in Svizzera (RI 1) mediante rendiconti d’esercizio e
nessun’altro reddito aziendale all’estero.
3.
Il rappresentante del signor RI 1 ha affermato
che:
“… (il contribuente) ha
in corso la liquidazione della propria attività di perito assicuratore.
Essendosi trasferito in Ticino a partire dal 01.01.2005, a far conto da tale
data tutti i costi sostenuti per le liquidazioni dei casi pendenti sono
computabili esclusivamente a RI 1. La liquidazione definitiva delle spettanze
per onorari è prevista nei periodi 2007 a 2008 e sarà, per analogia, totalmente dichiarata per competenza a RI 1…”.
E’ stata pure
specificata la provenienza del reddito aziendale dichiarato:
“Ditta individuale RI 1”.
(vedi foglio Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione allegato)."
(doc. XIV)
1.10
Chiamato a
presentare osservazioni scritte in merito (doc. XV), l’insorgente ha chiesto
una proroga (doc. XVI), concessa (doc. XVII), ed ha poi affermato che le
autorità fiscali non hanno effettuato alcun accertamento sulla provenienza dei
redditi da lui conseguiti, redditi che come dimostrano i documenti agli atti
provenivano dalla liquidazione di mandati assunti precedentemente al proprio
trasferimento in Svizzera ed ha ribadito di aver chiesto ed ottenuto un
permesso per rimanere sul territorio elvetico senza svolgere alcuna attività
lucrativa.
L’interessato
rileva che se l’attività in questione fosse stata svolta effettivamente in
Svizzera, visto che ha generato una cifra d’affari superiore ai fr. 100'000.--,
la stessa autorità avrebbe dovuto reagire nel senso di imporgli la tenuta della
contabilità a partita doppia obbligandolo pure all’iscrizione a registro di
commercio. Non essendo avvenuto, ciò conferma che l’autorità fiscale è incorsa
in un errore manifesto in virtù del quale il Giudice delle assicurazioni
sociali può scostarsi dalla tassazione. Le manchevolezze dell’autorità fiscale
costituirebbero inoltre una violazione del trattato di doppia imposizione con
la __________ rispettivamente dell’ALC in materia di assicurazioni sociali
poiché ha già pagato integralmente sugli stessi redditi oneri sociali in __________
(doc. XVIII).
1.11
Chiamata a
presentare osservazioni scritte in merito la Cassa ha ribadito la sua posizione
(doc. XX).
1.12
Il 21 giugno
2010.
il TCA ha trasmesso al ricorrente un estratto della sua dichiarazione
fiscale 2005, e meglio la “comunicazione e note per l’Ufficio di tassazione”
(doc. XXI/1), assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare osservazioni.
Il 30 giugno 2010 l’assicurato si è riconfermato nei precedenti scritti (doc.
XXII).
in
diritto
2.1
Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve pagare i contributi
sociali in Svizzera sul reddito tassato nel nostro Paese nel periodo dal 2005
al 2007.
2.2
Va
preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Per
l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo
4.
di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge,
sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004
relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità
europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro
versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2
dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso
dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è
riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Va a questo proposito
rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo
tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"
(RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la
sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal
regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N.
1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e
modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché
le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono i contributi sociali
dovuti dal 2005 al 2007 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2;
sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3;
Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio, H 281/03];
SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004, H 37/03];
cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00,
Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC ed
il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. Il
ricorrente è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno Stato
contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso
transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’interessato, domiciliato in
Svizzera afferma di lavorare in __________.
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 1408/71.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni
d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di
guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli
assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le
prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In
concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento
(CE) n. 1408/71.
2.3
L’art. 1a
lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore
subordinato” e “lavoratore autonomo”.
Alla luce
di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del
regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa
continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori
subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3;
Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag.
614, cifra marg. 646).
La Corte
di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il
rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone
interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel
fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra
persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle
quale percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,
consid. 6.4.4).
Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività
lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello
Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza del
24.
luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del 12 aprile
2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive
sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).
Sono più
in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali
(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e
dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di
assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati
membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Il
regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone
assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività
professionale (cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche
l'articolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla
libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag.
41.
segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de
l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord
sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la
sécurité sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).
2.4
Le Direttive
sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida dal
1.1
) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).
I cittadini di uno Stato membro dell’UE o
svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD
(art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori
distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati
all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano
distaccati.
In
generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano
un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla
legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata
(art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Se il
salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello
Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del
regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede
in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2
punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Per
quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono
assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)
a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
L’indipendente
svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato
all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di regola
i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività
indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono
assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata.
Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel
paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE)
n. 1408/71).
I
cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato
dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al
principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal
1.1
).
Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i
cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato
dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi
acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al
marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).
Colui che
esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve
informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054
dal 1.1.2009).
2.5
Per quanto
concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate
obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al
pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del
reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività
lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che
non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.6
I contributi
sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si
intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito
conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale
proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS, nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito
secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi
commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2008).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto
alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito
sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4
OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde
all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito
nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
2.7
Le autorità
fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei
contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in
giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta
federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono
desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di
essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv.
2.
OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura
per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia
(art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2006).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali
sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono
comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito
determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito
nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono
dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
2.8
Nel caso di
specie si tratta di stabilire se l’assicurato nel periodo dal 2005 al 2007 ha
svolto la sua attività lucrativa indipendente unicamente in __________, ciò che
lo esonererebbe dal pagamento di contributi sociali in Svizzera, oppure se
parte del suo lavoro è stato esercitato anche nel nostro Paese, con conseguente
obbligo di pagare i contributi AVS/AI/IPG su tutto il reddito conseguito sia in
Svizzera che nei Paesi dell’UE (cfr. art. 14bis paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 1408/71).
L’insorgente sostiene di aver svolto la sua
attività solo in __________ ed afferma che le tassazioni 2005-2007 sono
manifestamente errate laddove impongono un reddito da attività indipendente a RI
1.
A sostegno della sua tesi ha prodotto il contratto di locazione del suo
studio di __________, la distinta delle spese per la benzina fatturata ai
clienti da cui emerge la fatturazione di importi relativi a spostamenti in __________,
con la sola, rara, eccezione di __________ e le fatture dei lavori svolti da
cui si evince che l’attività viene esercitata nel suo Paese d’origine.
Le argomentazioni del
ricorrente non trovano tuttavia conforto nelle tavole processuali.
In sede di dichiarazione fiscale 2005, sottoscritta
il 21 dicembre 2006, allorquando l’interessato non era ancora stato
assoggettato al pagamento dei contributi sociali in Svizzera, l’allora
rappresentante dell’insorgente, nel documento “comunicazioni e note per
l’Ufficio di tassazione”, ha affermato:
"
Nel quadro del pensionamento i contribuenti
hanno trasferito il proprio domicilio a RI 1 a partire da fine 2004.
Nell’ambito delle procedure volte all’ottenimento del permesso di domicilio, i
contribuenti, con particolare riferimento al Sig. RI 1 (perito assicurativo),
non hanno ritenuto di chiedere la possibilità di esercitare un’attività
lucrativa in Svizzera.
Il Sig. RI 1 per contro continua la propria
attività di perito assicurativo (allestimento di
perizie assicurative per conto di tribunali __________ e/o di perizie di parte
per conto di compagnie di assicurazioni) da RI 1. Le fatture per le
prestazioni di servizio sono emesse a carico di beneficiari esteri (nessuna
attività in Svizzera) e sono originate dall’attività specifica del contribuente,
che deve personalmente concludere le pratiche a suo tempo avviate davanti a
tribunali assicurativi chiamati a decidere, in sede civile, sulla legittimità
delle pretese degli assicurati. Queste pratiche hanno di regola durata
pluriennale e sono suscettibili di richiedere numerosi complementi peritali.
Per questa ragione il Sig. RI 1 si trova ad avere
ancora un’attività professionale che, a partire dal 2005, dichiara in
Svizzera per la parte di lavoro ivi esercitata nell’ufficio di RI 1 (presso
la propria abitazione)." (doc. XXI/1, sottolineatura del redattore).
Nella dichiarazione fiscale 2007 del 18 marzo
2009, l’allora rappresentante del ricorrente, sempre nel documento “comunicazioni
e note per l’Ufficio di tassazione”, ha affermato:
"
il contribuente, classe 1944, ha in corso la liquidazione della propria attività di perito assicuratore. Essendosi trasferito
in Ticino a partire dal 1.1.2005, a far conto da tale data tutti i costi
sostenuti per le liquidazioni nei casi pendenti sono computabili esclusivamente
a RI 1.
La liquidazione definitiva delle spettanze per
onorari è prevista nei periodi 2007 a 2008 e sarà, in analogia, totalmente
dichiarata per competenza a RI 1 (fatto salvo il caso di pretesa di
applicazione trattato doppia imposizione da parte della __________ che
tuttavia, per il caso delle spese, sembrerebbe avervi rinunciato).
(…)
All’azienda individuale è apportata una __________,
precedentemente in leasing immatricolata in __________. Nel quadro del trasferimento del domicilio in CH il contribuente
ha rilevato l’auto, apportandola alla ditta (Euro 85'000). L’auto è attualmente
immatricolata in Ticino e serve per i numerosi spostamenti che il Sig. RI 1
deve effettuare per le audizioni in __________.” (doc. XII/1, sottolineature
del redattore)
2.9
Secondo la
dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331
n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza
deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima
ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,
cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 217, n. 546).
Tale
principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi
nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; sentenza
U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce
pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007).
2.10
In concreto,
tutto ben considerato, questa Corte ritiene di doversi fondare sulla prima
versione fornita dall’assicurato in sede fiscale allorché non era ancora al
corrente del suo obbligo di pagare i contributi sociali in Svizzera nel caso di
esercizio di un’attività indipendente anche nel nostro Paese.
Le ulteriori precisazioni
dell’insorgente circa l’assenza di qualsiasi attività in Svizzera rese dopo
aver preso conoscenza dell’obbligo assicurativo, non configura una semplice
precisazione di quanto affermato all’autorità di tassazione, bensì una nuova
versione che contraddice il contenuto di quella precedente.
Dalle dichiarazioni dell’allora rappresentante
del ricorrente si evince che l’imposizione di redditi in Svizzera non deriva da
un manifesto errore dell’autorità fiscale, come pretende l’assicurato in sede
di ricorso, bensì dalla circostanza che l’interessato ha costituito in Svizzera
una ditta individuale, con sede a RI 1, alla quale è tra l’altro stata
apportata una __________, immatricolata in Ticino, con lo scopo di portare a
termine i mandati assunti in precedenza in __________. La costituzione di una
ditta individuale a RI 1, dove l’insorgente dispone di un ufficio per svolgere
la sua attività (cfr. anche gli allegati all’opposizione alle decisioni
formali, da cui emerge che i fax vengono trasmessi dall’ “RI 1”) è la prova che
perlomeno parte dell’attività lucrativa è svolta in Svizzera, come peraltro ammesso
in sede di dichiarazione fiscale (cfr. doc. XXI/1: “Il Sig. RI 1 per contro
continua la propria attività di perito assicurativo (allestimento di perizie
assicurative per conto di tribunali __________ e/o di perizie di parte per
conto di compagnie di assicurazioni) da RI 1” e “Per questa ragione il
Sig. RI 1 si trova ad avere ancora un’attività professionale che, a partire dal
2005, dichiara in Svizzera per la parte di lavoro ivi esercitata nell’ufficio
di RI 1 (presso la propria abitazione)”).
A questo
proposito va evidenziato che nei rendiconti annuali 2005-2007 della società
individuale “RI 1 – __________, RI 1”, sono riportati gli importi delle
“dotazioni ufficio” e delle “Auto aziendali”, è stato dichiarato
il capitale proprio della società in Ticino (euro 247'996.48 nel 2005 [fr.
384’394], euro 45'068.75 nel 2006 [fr. 74’362] ed euro 64'517.40 nel 2007 [fr.
102’800]), che corrisponde a quello tassato dall’autorità fiscale e non
contestato dall’insorgente e poi ripreso dalla Cassa di compensazione nel
calcolo dei contributi dovuti per gli anni in questione e sono stati indicati i
costi del “personale ausiliario e prestazioni di terzi”, i costi di
locazione, i costi accessori, i “costi di locazione e di infrastruttura __________”,
ecc. (cfr. allegato F).
Non va qui
dimenticato che la gestione di un'azienda con sede in Svizzera è considerata
come un'attività lucrativa esercitata nel nostro Paese anche se l'interessato è
domiciliato all'estero (DTF 119 V 65). Per principio la forma giuridica
dell'azienda (ditta individuale, società di persone o persona giuridica) è
irrilevante (RCC 1983 pag. 186, Käser Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a ed., pag. 22 n. 1.38). Ciò vale a maggior ragione in
concreto, ove si pensi che l'insorgente, pur non essendo iscritto a registro di
commercio, è domiciliato in Svizzera, dove viene imposto per tutti i redditi
conseguiti con la sua attività lucrativa dal 2006 (nel 2005 in parte in
Svizzera ed in parte in __________) e dove possiede un'organizzazione che gli
permette di esercitare la propria attività.
Va ancora rilevato che nelle fatture allestite
dal ricorrente figurano l’indirizzo di RI 1 (RI 1) e, oltre agli estremi di un
conto bancario in __________ (__________ __________), anche il numero del conto
bancario della __________, filiale di __________, dove i clienti possono pagare
quanto dovuto (allegato G).
Infine,
come attestato anche dall’autorità fiscale, lo stesso ricorrente “nella
dichiarazione d’imposta 2005” ha indicato “un reddito aziendale
conseguito in __________ di fr. 102'504.-- (pari a Euro 65'708.--) mentre a RI
1.
veniva dichiarato un reddito da attività indipendente di fr. 191'437.--,
arrotondato poi a fr. 200'000.-- dopo una ripresa di quota-parte di spese
private” (doc. XIV/Bis).
Alla luce
di tutto quanto sopra esposto emerge che l’insorgente ha svolto perlomeno parte
dell’attività indipendente in Svizzera, dove ha costituito una società individuale
apportando beni dall’attività esercitata in precedenza unicamente in __________.
La
circostanza che l’interessato abbia richiesto ed ottenuto un permesso quale
persona senza attività lucrativa o che le autorità fiscali non gli avrebbero
imposto l’allestimento di una contabilità a partita doppia e l’iscrizione a
registro di commercio, poteva semmai fungere da indizio a favore della tesi del
ricorrente che tuttavia non trova alcun conforto nella numerosa documentazione
prodotta dalle parti, descritta in precedenza, e dagli atti fiscali.
Ne segue
che in virtù dell’art. 14bis paragrafo 2 prima frase del regolamento
(CE) n. 1408/71 l’insorgente deve essere assoggettato in Svizzera per l’insieme
dei redditi conseguiti nell’esercizio della sua attività lucrativa indipendente
in Svizzera ed in __________ (cfr. anche marg. 2026 delle direttive
sull’assoggettamento all’AVS/AI/IPG = marg. 2042 e 2043 nel tenore in vigore
dal 1.1.2009).
Questo
articolo prevede infatti che la persona che di norma esercita
un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa
eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.
In queste
condizioni non può esservi una violazione del principio della parità di
trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini comunitari, poiché l’assoggettamento
nel luogo di residenza in caso di attività lucrativa esercitata sia al
domicilio della persona assicurata che in un altro Paese dell’UE è indipendente
dalla nazionalità e viene applicato indistintamente agli svizzeri ed ai
cittadini comunitari. Inoltre nel caso di specie il cambiamento del Paese di
residenza o di lavoro non ha ripercussioni negative per l’insorgente il quale,
pagando contributi in Svizzera, se dati i presupposti, beneficerà della
relativa rendita AVS al momento del suo pensionamento.
Rilevato
che per l’art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 le persone cui è applicabile
il regolamento sono soggette, di principio, alla legislazione di un solo Stato
membro, spetterà al ricorrente, che evidenzia di aver già pagato i contributi
in __________ (cfr. anche lo scritto del 10 gennaio 2007 intitolato “Beitragsbescheinigung”
allegato al doc. D, da cui emerge il pagamento di contributi in __________ fino
al 31 marzo 2007) e si lamenta di una violazione del principio del divieto
della doppia imposizione, chiedere alle competenti autorità __________, in
virtù del diritto europeo applicabile al caso di specie, se dati i presupposti,
l’eventuale restituzione di quanto già pagato all’estero.
Considerato che
l’insorgente non ha contestato gli importi posti alla base del calcolo dei
contributi dal 2005 al 2007, che del resto sono confermati dall’autorità di
tassazione (cfr. doc. 6, ossia per il 2005 un reddito da
attività indipendente in Svizzera ed in __________ di fr. 302’504 ed un
capitale proprio di fr. 384'394, per il 2006 un reddito di fr. 60'000 ed un
capitale investito di fr. 74'362 e nel 2007 un reddito di fr. 50'000 e un
capitale investito di fr. 102'800), la decisione impugnata va confermata.
2.11
L’assicurato chiede
genericamente l’assunzione di ulteriori prove (documenti, risultanze, richiamo
dalla Cassa di compensazione dell’intero incarto).
In concreto la Cassa ha
prodotto l’incarto del ricorrente in sede di risposta, mentre il TCA ha
richiamato gli atti fiscali dell’insorgente, di cui si è discusso nel corso del
dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU (cfr. doc. XII: “Vengono passati in rassegna le documentazioni prodotte dall’UT ____________________
dalla dichiarazione 2007 viene estratta fotocopia della comunicazione e note
per l’UT allestita dall’allora rappresentante del ricorrente e viene annessa al
presente verbale (doc. XII/1).”), indetto su
richiesta del medesimo assicurato, e durante il quale le parti hanno potuto far
valere le loro argomentazioni e prendere posizione sull’intera fattispecie.
Il Tribunale ha inoltre interpellato
l’Ufficio di tassazione per porre alcune domande sorte in seguito all’udienza
del 21 aprile 2010 ed ha sottoposto le risultanze alle parti.
Alla luce degli
accertamenti effettuati questo Tribunale ritiene che non vi sia la necessità di
assumere ulteriori prove giacché la documentazione agli atti è sufficiente per
poter decidere nel merito del ricorso.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche sentenza
dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il
ricorso va respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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