30.2010.20
Richiesta di esonero dal pagamento dei contributi dovuti quali persone senza attività lucrativa in applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Ricorso accolto per violazio
29 settembre 2010Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2010.20
Data decisione, Autorità:
29.09.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di esonero dal pagamento dei contributi dovuti quali persone senza attività lucrativa in applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Ricorso accolto per violazione del diritto di essere sentito
CONTRIBUTI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ESENZIONE DAL PAGAMENTO AVS IN SVIZZERA
ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO
GLOBALISTA
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 17bis CEE1408/71
art. 1a LAVS
art. 153a LAVS
art. 27 LPGA
art. 3 cpv. 1 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.20
cs
Lugano
29 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 agosto 2010
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 luglio
2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 e la
moglie RI 2, cittadini __________ nati nel 1946, rispettivamente nel 1947, al
beneficio di una tassazione globale sul dispendio determinata in fr. 330'000
all’anno e titolari di un permesso di dimora B CE/AELS, sono stati affiliati
quali persone senza attività lucrativa con effetto dal 1° settembre 2005 dalla
Cassa CO 1.
1.2. Con sei
distinte decisioni del 25 maggio 2010 la Cassa ha fissato i contributi dovuti da RI 1 e da RI 2 dal 2005 al 2007 sulla base di una sostanza determinante di
fr. 3'300'000 (doc. da 5 a 7).
1.3. In seguito
all’opposizione interposta da entrambi i coniugi, l’amministrazione ha sentito
le parti il 17 giugno 2010. Gli opponenti, che vivono attualmente del reddito
del proprio capitale, hanno evidenziato che prossimamente avrebbero ricevuto
tre rendite di vecchiaia (una __________ ed una __________ per il marito, una __________
per la moglie). RI 1 riceverà inoltre un’ulteriore liquidazione da aprile 2011
da parte della ditta __________ (doc. 3). Essi hanno domandato se la legge non
prevede delle eccezioni circa la possibilità di essere esonerati dal pagamento
dei contributi sociali ed hanno affermato di voler rinunciare alla futura
rendita AVS (doc. 2).
1.4. Con
decisione su opposizione del 16 luglio 2010 la cassa di compensazione ha
respinto le censure dei ricorrenti ed ha confermato le decisioni impugnate
(doc. 3).
1.5. RI 1 e RI 2,
rappresentati dall’avv. RA 1, sono tempestivamente insorti contro la predetta
decisione su opposizione. Dopo aver brevemente ripercorso l’intera fattispecie
Fatti
i ricorrenti hanno ribadito di voler ottenere l’esonero dall’obbligo
assicurativo, in particolare in applicazione degli art. 3 LAVS e 17Bis del
regolamento CE 1408/71 (doc. I).
1.6. Con risposta
del 26 agosto 2010 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso. La Cassa afferma in particolare che la richiesta di esenzione prevista dall’art. 17bis
regolamento (CEE) 1408/71 va inoltrata direttamente all’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali a Berna ed ha prodotto un parere recente dell’UFAS da cui
emerge che l’autorità federale non intende riconoscere alcuna esenzione sulla
base del citato disposto (doc. III).
1.7. Il 6
settembre 2010 gli assicurati hanno prodotto nuove prove, in particolare una
decisione del 9 ottobre 2007 della Cassa che avrebbe concesso l’esenzione in un
caso analogo, hanno evidenziato che l’amministrazione in precedenza non li
aveva informati circa la necessità di chiedere direttamente all’UFAS l’esonero
dal pagamento dei contributi sociali e hanno rilevato che spetta all’autorità
incompetente trasmettere la domanda all’autorità competente a decidere nel
merito della richiesta (doc. V).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è unicamente la questione di sapere se i ricorrenti possono essere
esonerati dal pagamento dei contributi sociali in Svizzera. Non più contestato
è invece il calcolo del contributo dovuto dai ricorrenti sulla base del
dispendio conformemente a quanto prevede l’art. 29 cpv. 5 OAVS.
2.2. Per l’art.
1a (assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LAVS sono
assicurati in conformità della legge:
a. le persone fisiche domiciliate in
Svizzera;
b. le
persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;
c. I cittadini svizzeri che lavorano
all’estero:
1. al
servizio della Confederazione;
Considerandi
2.
al
servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha
concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai
sensi dell’articolo 12;
3.
al
servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale
dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19
marzo 1976 sulla cooperazione
allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.
Il Consiglio federale disciplina i particolari dell’articolo 1
lettera c.
L’art. 1a
cpv. 2 LAVS prevede che non sono assicurati:
a. gli stranieri che fruiscono di immunità e
privilegi secondo il diritto internazionale;
b.
le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la
vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la
presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe
equamente imporre;
c.
le persone per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto
per un periodo di tempo relativamente breve.
A norma
dell’art. 1a cpv. 3 LAVS possono continuare ad essere assicurati:
a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di
lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio
consenso;
b.
fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività
lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una
formazione all’estero.
Per
l’art. 3 cpv. 1 OAVS le persone che partecipano
ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le
quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce
un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate,
a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione
competente.
2.3
Per l’art.
153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n.
1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo
regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge, sono
applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo
del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della
Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72
nella loro versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4
gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella
versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso
dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è
riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera
a.
Va a questo proposito
rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo
tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS
0.142.112
, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza
sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971.
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento
(CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98,
regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato
dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché
le decisioni sono state emanate nel 2010 e concernono i contributi sociali
dovuti dal 2005 al 2007 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid.
4.
; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio, H
281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004, H
37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa
C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC ed
il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. I ricorrenti
sono di nazionalità __________ e pertanto cittadini di uno Stato contraente (art.
1.
cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è
senz’altro dato, poiché gli interessati, domiciliati in Svizzera affermano di
percepire rendite __________ e __________.
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 1408/71.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In
concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento
(CE) n. 1408/71.
A questo
proposito l’art. 17Bis regolamento (CEE) 1408/71 (Norme
particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza
della legislazione di uno o più Stati membri) prevede che il titolare di una
pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato
membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati
membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere
esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di
quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa
dell’esercizio di un’attività professionale.
Le
direttive sull’affiliazione all’AVS/AI (DAA, versione francese, tenore in
vigore nel 2010) prevedono al numero 3102 che in Svizzera l’autorità competente
per trattare queste domande è l’UFAS. Per ragioni di parità di trattamento e in
applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS le domande d’esenzione sono
sistematicamente respinte.
Va ancora
evidenziato, a proposito della competenza, come l’allegato 10 del regolamento
(CEE) 1408/71 prevede, per la Svizzera, che:
1.
Per
l’applicazione dell’articolo 11 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
a) in
connessione con l’articolo 14 paragrafo 1 e l’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento: la competente
Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;
b)
in connessione con l’articolo 17 del regolamento:
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2.
Per l’applicazione dell’articolo 11bis paragrafo
1.
del regolamento di applicazione:
a) in
connessione con l’articolo 14bis paragrafo
1.
e l’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento:
la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità;
b)
in connessione con l’articolo 17 del regolamento:
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3.
Per l’applicazione dell’articolo 12bis del
regolamento di applicazione: la competente Cassa di compensazione
dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
4.
Per l’applicazione dell’articolo 13 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14
paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Cassa federale di
compensazione, Berna.
5.
Per l’applicazione dell’articolo 38 paragrafo 1, dell’articolo 70 paragrafo
1, dell’articolo 82 paragrafo 2 e dell’articolo 86 paragrafo 2 del regolamento
di applicazione:
Amministrazione
comunale del luogo di residenza.
6.
Per l’applicazione dell’articolo 80 paragrafo 2 e dell’articolo 81 del
regolamento di applicazione: Segreteria di Stato dell’economia (SECO),
Direzione del lavoro, Berna.
7.
Per l’applicazione dell’articolo 102 paragrafo 2 del regolamento di
applicazione:
a) in
connessione con l’articolo 36 del regolamento: Istituzione comune LaMal, Soletta;
b)
in connessione con l’articolo 63 del regolamento:
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna;
c)
in relazione con l’articolo 70 del regolamento: Segreteria di Stato dell’economia
(SECO), Direzione del lavoro, Berna.
8.
Per l’applicazione dell’articolo 113 paragrafo 2 del regolamento di
applicazione:
a) in
connessione con l’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
Istituzione comune
LaMal, Soletta;
b) in
connessione con l’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.
2.4
Va ancora
rammentato che per l’art. 27 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno
ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri
diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti
dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro
obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio
federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa
(cpv. 2). Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.
L'art.
27.
LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del
14.
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil
c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg.
(306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag.
317.
e pag. 318-321).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1
=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
In una
sentenza del 28 ottobre 2005 C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che
l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente
degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle
indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto
che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore
di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di
firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo
diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre
indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che,
in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano
adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,
nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno
immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio
gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
2.5
Nel caso di
specie dal verbale di audizione del 17 giugno 2010 emerge che RI 1 “chiede
se la Legge AVS in queste condizioni non ci sono delle eccezioni per essere
esonerato dal pagamento dei contributi AVS, ma anche rinunciare alla futura
rendita AVS.” (doc. 2).
L’amministrazione,
malgrado l’esplicita richiesta dei ricorrenti di poter essere esonerati
dall’obbligo assicurativo, nella decisione su opposizione si è focalizzata sul
calcolo dei contributi dovuti dal 2005 al 2007, il cui metodo non è più stato
contestato in sede di ricorso, affermando, correttamente, che l’importo delle
spese stimato per il calcolo d’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14
LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita,
mentre a proposito della richiesta di esonero ha affermato solamente che “la
circostanza di rinunciare alla pensione svizzera, è ininfluente ai fini
dell’obbligo contributivo.”
La Cassa non ha invece speso una parola sulla richiesta degli insorgenti circa la prima parte
della richiesta di esonero, ossia la possibile presenza di “eccezioni per
essere esonerato dal pagamento delle prestazioni”.
A
questo proposito va evidenziato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti
hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;
cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo
ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di poterla impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U
397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto l’amministrazione solo con la risposta di causa ha precisato che competente
per decidere circa l’esonero ai sensi dell’art. 17bis del regolamento (CEE)
1408/71 è l’autorità federale, e meglio l’UFAS, la quale tuttavia avrebbe già
precisato di voler rifiutare ogni richiesta in tal senso.
Tuttavia
l’amministrazione, in presenza di una specifica censura, determinante ai fini
dell’evasione dell’opposizione e meglio la convinzione dei ricorrenti che vi
dovrebbe essere una norma che prevede la possibilità di essere esonerati
dall’obbligo assicurativo, li avrebbe dovuti informare (27 cpv. 2 LPGA) della
possibilità di postulare all'UFAS l'emanazione di una decisione realtiva al
loro esonero sospendendo, se del caso, la procedura o emanando decisioni
provvisorie condizionate all'esito della richiesta di esonero da inoltrarsi
all'autorità federale competente.
Non
esprimendosi compiutamente su una specifica censura sollevata dai ricorrenti,
determinante per l’esito della procedura, ma limitandosi a sostenere che la
circostanza di rinunciare alla pensione svizzera è ininfluente ai fini
dell’obbligo contributivo, la Cassa non ha rispettato il diritto di essere sentiti
dei ricorrenti.
Il fatto
che l’amministrazione abbia preso posizione in sede di risposta, nel caso
concreto è ininfluente.
Infatti,
da una parte spetta comunque all’amministrazione esaminare accuratamente ogni
singola censura sollevata in sede di opposizione, così da permettere al
ricorrente di poter contestare con cognizione di causa la decisione impugnata.
D’altra
parte, la Cassa ha segnalato che nel caso di specie la competenza per decidere
circa l’esonero ai sensi dell’art. 17bis regolamento (CEE) 1408/71 spetta
all’UFAS e non alla Cassa, per cui questo Tribunale non può comunque ancora
esprimersi sulla richiesta dell’insorgente.
L’amministrazione,
se non si fosse ritenuta competente a decidere circa la richiesta di esonero, invece
di motivare la decisione impugnata affermando solo che la circostanza di
rinunciare alla pensione svizzera è ininfluente ai fini dell’obbligo
contributivo, avrebbe dovuto sospendere la procedura e trasmettere la richiesta
all’UFAS (rispettivamente invitare gli assicurati a provvedervi personalmente
in maniera adeguata ed a mano della documentazione necessaria), postulando l’emissione
di una decisione impugnabile, quindi attendere la crescita in giudicato del
provvedimento amministrativo dell'autorità federale (cfr. anche lo scritto del
18.
agosto 2010 allegato dalla Cassa alla risposta di causa da cui emerge che in
un caso analogo al presente l’UFAS ha affermato che “une décision formelle
de notre part, susceptible de recours, adressée directement à la personne
assurée, peut être obtenue sur demande de la personne intéressée”, doc. 1).
Va
ribadito che alla Cassa, in virtù dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, spetta un obbligo
d’informazione, a maggior ragione nel caso di specie dove i ricorrenti hanno
esplicitamente chiesto, in sede di opposizione, se esistessero norme che permettessero
l'esonero dall’obbligo di affiliazione in Svizzera.
La
circostanza che l’UFAS nelle direttive e nello scritto del 18 agosto 2010 abbia
affermato che le domande d’esenzione vengono sistematicamente respinte non è un
motivo per non garantire alle parti le vie di diritto previste dalla legge,
ritenuto come, in caso di ricorso, spetti comunque ai Tribunali stabilire se
una decisione è corretta o meno.
Non è di
rilievo che in un caso indicato come simile a quello dei ricorrenti la Cassa CO
1, e non l'UFAS, nel 2007 avrebbe concesso l’esonero. Non può esservi parità di
trattamento nell’illegalità.
Con sentenza K 109/06 del
5.
dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, il Tribunale federale, nell’ambito
dell’assicurazione malattie, in un caso dove l’insorgente ha chiesto di poster
essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera, invocando un
trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri
Cantoni e beneficiari della medesima assicurazione, ha affermato che:
" (…)
Poiché, per quanto detto, tale esenzione non può essere
riconosciuta, in conformità all’ordinamento in materia, a una persona
trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato potrebbe pretendere una
simile dispensa in forza di un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero
eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento
nell’illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia
l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente (… omissis … )
dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro
l’esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7
pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con
riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis
… ) abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si
può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere
una simile prassi."
Analogamente, nel caso di
specie, indipendentemente dalle motivazioni che hanno apparentemente indotto in
passato, in un singolo caso, la Cassa ad esonerare un assicurato dal pagamento
dei contributi sociali, non si può dedurre l’intenzione di mantenere, in
futuro, una prassi difforme al diritto già per le competenze previste.
2.6
Da quanto
precede discende che il ricorso va accolto e la decisione impugnata, con cui i
qui ricorrenti sono condannati al pagamento dei contributi per gli anni 2005
(pro rata), 2006 e 2007, sono annullate e gli atti rinviati all'amministrazione
__________ affinché provveda a trasmetterli, in maniera completa, all'UFAS per
la decisione di sua competenza come auspicato dai ricorrenti.
I ricorrenti,
rappresentati da un avvocato, hanno diritto a ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per
quanto indicato al consid. 2.6.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà fr. 1’500.-- (IVA inclusa) in solido ai ricorrenti a titolo
di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster