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Decisione

30.2010.20

Richiesta di esonero dal pagamento dei contributi dovuti quali persone senza attività lucrativa in applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Ricorso accolto per violazio

29 settembre 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti hanno ribadito di voler ottenere l’esonero dall’obbligo

assicurativo, in particolare in applicazione degli art. 3 LAVS e 17Bis del

regolamento CE 1408/71 (doc. I).

1.6. Con risposta

del 26 agosto 2010 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso. La Cassa afferma in particolare che la richiesta di esenzione prevista dall’art. 17bis

regolamento (CEE) 1408/71 va inoltrata direttamente all’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali a Berna ed ha prodotto un parere recente dell’UFAS da cui

emerge che l’autorità federale non intende riconoscere alcuna esenzione sulla

base del citato disposto (doc. III).

1.7. Il 6

settembre 2010 gli assicurati hanno prodotto nuove prove, in particolare una

decisione del 9 ottobre 2007 della Cassa che avrebbe concesso l’esenzione in un

caso analogo, hanno evidenziato che l’amministrazione in precedenza non li

aveva informati circa la necessità di chiedere direttamente all’UFAS l’esonero

dal pagamento dei contributi sociali e hanno rilevato che spetta all’autorità

incompetente trasmettere la domanda all’autorità competente a decidere nel

merito della richiesta (doc. V).

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è unicamente la questione di sapere se i ricorrenti possono essere

esonerati dal pagamento dei contributi sociali in Svizzera. Non più contestato

è invece il calcolo del contributo dovuto dai ricorrenti sulla base del

dispendio conformemente a quanto prevede l’art. 29 cpv. 5 OAVS.

2.2. Per l’art.

1a (assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LAVS sono

assicurati in conformità della legge:

a. le persone fisiche domiciliate in

Svizzera;

b. le

persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera;

c. I cittadini svizzeri che lavorano

all’estero:

1. al

servizio della Confederazione;

Considerandi

2.

al

servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha

concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai

sensi dell’articolo 12;

3.

al

servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale

dalla Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19

marzo 1976 sulla cooperazione

allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale.

Il Consiglio federale disciplina i particolari dell’articolo 1

lettera c.

L’art. 1a

cpv. 2 LAVS prevede che non sono assicurati:

a. gli stranieri che fruiscono di immunità e

privilegi secondo il diritto internazionale;

b.

le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la

vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la

presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe

equamente imporre;

c.

le persone per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto

per un periodo di tempo relativamente breve.

A norma

dell’art. 1a cpv. 3 LAVS possono continuare ad essere assicurati:

a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di

lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio

consenso;

b.

fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività

lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una

formazione all’estero.

Per

l’art. 3 cpv. 1 OAVS le persone che partecipano

ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le

quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce

un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate,

a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione

competente.

2.3

Per l’art.

153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n.

1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo

regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della legge, sono

applicabili anche:

a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo

del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della

Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72

nella loro versione aggiornata;

b.

la Convenzione del 4

gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella

versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/72 nella loro versione aggiornata.

L’art.

153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso

dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è

riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera

a.

Va a questo proposito

rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo

tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS

0.142.112

, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza

sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno

1971.

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento

(CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE) N. 1223/98,

regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N. 307/1999 e modificato

dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

Ratione

temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché

le decisioni sono state emanate nel 2010 e concernono i contributi sociali

dovuti dal 2005 al 2007 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid.

4.

; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio, H

281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004, H

37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa

C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

L’ALC ed

il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. I ricorrenti

sono di nazionalità __________ e pertanto cittadini di uno Stato contraente (art.

1.

cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è

senz’altro dato, poiché gli interessati, domiciliati in Svizzera affermano di

percepire rendite __________ e __________.

La

presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del

regolamento (CE) n. 1408/71.

Quest’ultimo

si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza

sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le

prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

In

concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento

(CE) n. 1408/71.

A questo

proposito l’art. 17Bis regolamento (CEE) 1408/71 (Norme

particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza

della legislazione di uno o più Stati membri) prevede che il titolare di una

pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato

membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati

membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere

esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di

quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa

dell’esercizio di un’attività professionale.

Le

direttive sull’affiliazione all’AVS/AI (DAA, versione francese, tenore in

vigore nel 2010) prevedono al numero 3102 che in Svizzera l’autorità competente

per trattare queste domande è l’UFAS. Per ragioni di parità di trattamento e in

applicazione dell’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS le domande d’esenzione sono

sistematicamente respinte.

Va ancora

evidenziato, a proposito della competenza, come l’allegato 10 del regolamento

(CEE) 1408/71 prevede, per la Svizzera, che:

1.

Per

l’applicazione dell’articolo 11 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in

connessione con l’articolo 14 paragrafo 1 e l’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento: la competente

Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;

b)

in connessione con l’articolo 17 del regolamento:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2.

Per l’applicazione dell’articolo 11bis paragrafo

1.

del regolamento di applicazione:

a) in

connessione con l’articolo 14bis paragrafo

1.

e l’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento:

la competente Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità;

b)

in connessione con l’articolo 17 del regolamento:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

3.

Per l’applicazione dell’articolo 12bis del

regolamento di applicazione: la competente Cassa di compensazione

dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

4.

Per l’applicazione dell’articolo 13 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 14

paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione: Cassa federale di

compensazione, Berna.

5.

Per l’applicazione dell’articolo 38 paragrafo 1, dell’articolo 70 paragrafo

1, dell’articolo 82 paragrafo 2 e dell’articolo 86 paragrafo 2 del regolamento

di applicazione:

Amministrazione

comunale del luogo di residenza.

6.

Per l’applicazione dell’articolo 80 paragrafo 2 e dell’articolo 81 del

regolamento di applicazione: Segreteria di Stato dell’economia (SECO),

Direzione del lavoro, Berna.

7.

Per l’applicazione dell’articolo 102 paragrafo 2 del regolamento di

applicazione:

a) in

connessione con l’articolo 36 del regolamento: Istituzione comune LaMal, Soletta;

b)

in connessione con l’articolo 63 del regolamento:

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna;

c)

in relazione con l’articolo 70 del regolamento: Segreteria di Stato dell’economia

(SECO), Direzione del lavoro, Berna.

8.

Per l’applicazione dell’articolo 113 paragrafo 2 del regolamento di

applicazione:

a) in

connessione con l’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Istituzione comune

LaMal, Soletta;

b) in

connessione con l’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Istituto

nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna.

2.4

Va ancora

rammentato che per l’art. 27 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno

ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri

diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti

dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro

obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio

federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa

(cpv. 2). Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.

L'art.

27.

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del

14.

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil

c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg.

(306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag.

317.

e pag. 318-321).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.

4.1

=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

In una

sentenza del 28 ottobre 2005 C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che

l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente

degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle

indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto

che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di

firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo

diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle

prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre

indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che,

in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano

adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

2.5

Nel caso di

specie dal verbale di audizione del 17 giugno 2010 emerge che RI 1 “chiede

se la Legge AVS in queste condizioni non ci sono delle eccezioni per essere

esonerato dal pagamento dei contributi AVS, ma anche rinunciare alla futura

rendita AVS.” (doc. 2).

L’amministrazione,

malgrado l’esplicita richiesta dei ricorrenti di poter essere esonerati

dall’obbligo assicurativo, nella decisione su opposizione si è focalizzata sul

calcolo dei contributi dovuti dal 2005 al 2007, il cui metodo non è più stato

contestato in sede di ricorso, affermando, correttamente, che l’importo delle

spese stimato per il calcolo d’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14

LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita,

mentre a proposito della richiesta di esonero ha affermato solamente che “la

circostanza di rinunciare alla pensione svizzera, è ininfluente ai fini

dell’obbligo contributivo.”

La Cassa non ha invece speso una parola sulla richiesta degli insorgenti circa la prima parte

della richiesta di esonero, ossia la possibile presenza di “eccezioni per

essere esonerato dal pagamento delle prestazioni”.

A

questo proposito va evidenziato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti

hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di

essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;

cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo

ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di poterla impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U

397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

concreto l’amministrazione solo con la risposta di causa ha precisato che competente

per decidere circa l’esonero ai sensi dell’art. 17bis del regolamento (CEE)

1408/71 è l’autorità federale, e meglio l’UFAS, la quale tuttavia avrebbe già

precisato di voler rifiutare ogni richiesta in tal senso.

Tuttavia

l’amministrazione, in presenza di una specifica censura, determinante ai fini

dell’evasione dell’opposizione e meglio la convinzione dei ricorrenti che vi

dovrebbe essere una norma che prevede la possibilità di essere esonerati

dall’obbligo assicurativo, li avrebbe dovuti informare (27 cpv. 2 LPGA) della

possibilità di postulare all'UFAS l'emanazione di una decisione realtiva al

loro esonero sospendendo, se del caso, la procedura o emanando decisioni

provvisorie condizionate all'esito della richiesta di esonero da inoltrarsi

all'autorità federale competente.

Non

esprimendosi compiutamente su una specifica censura sollevata dai ricorrenti,

determinante per l’esito della procedura, ma limitandosi a sostenere che la

circostanza di rinunciare alla pensione svizzera è ininfluente ai fini

dell’obbligo contributivo, la Cassa non ha rispettato il diritto di essere sentiti

dei ricorrenti.

Il fatto

che l’amministrazione abbia preso posizione in sede di risposta, nel caso

concreto è ininfluente.

Infatti,

da una parte spetta comunque all’amministrazione esaminare accuratamente ogni

singola censura sollevata in sede di opposizione, così da permettere al

ricorrente di poter contestare con cognizione di causa la decisione impugnata.

D’altra

parte, la Cassa ha segnalato che nel caso di specie la competenza per decidere

circa l’esonero ai sensi dell’art. 17bis regolamento (CEE) 1408/71 spetta

all’UFAS e non alla Cassa, per cui questo Tribunale non può comunque ancora

esprimersi sulla richiesta dell’insorgente.

L’amministrazione,

se non si fosse ritenuta competente a decidere circa la richiesta di esonero, invece

di motivare la decisione impugnata affermando solo che la circostanza di

rinunciare alla pensione svizzera è ininfluente ai fini dell’obbligo

contributivo, avrebbe dovuto sospendere la procedura e trasmettere la richiesta

all’UFAS (rispettivamente invitare gli assicurati a provvedervi personalmente

in maniera adeguata ed a mano della documentazione necessaria), postulando l’emissione

di una decisione impugnabile, quindi attendere la crescita in giudicato del

provvedimento amministrativo dell'autorità federale (cfr. anche lo scritto del

18.

agosto 2010 allegato dalla Cassa alla risposta di causa da cui emerge che in

un caso analogo al presente l’UFAS ha affermato che “une décision formelle

de notre part, susceptible de recours, adressée directement à la personne

assurée, peut être obtenue sur demande de la personne intéressée”, doc. 1).

Va

ribadito che alla Cassa, in virtù dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, spetta un obbligo

d’informazione, a maggior ragione nel caso di specie dove i ricorrenti hanno

esplicitamente chiesto, in sede di opposizione, se esistessero norme che permettessero

l'esonero dall’obbligo di affiliazione in Svizzera.

La

circostanza che l’UFAS nelle direttive e nello scritto del 18 agosto 2010 abbia

affermato che le domande d’esenzione vengono sistematicamente respinte non è un

motivo per non garantire alle parti le vie di diritto previste dalla legge,

ritenuto come, in caso di ricorso, spetti comunque ai Tribunali stabilire se

una decisione è corretta o meno.

Non è di

rilievo che in un caso indicato come simile a quello dei ricorrenti la Cassa CO

1, e non l'UFAS, nel 2007 avrebbe concesso l’esonero. Non può esservi parità di

trattamento nell’illegalità.

Con sentenza K 109/06 del

5.

dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 34, il Tribunale federale, nell’ambito

dell’assicurazione malattie, in un caso dove l’insorgente ha chiesto di poster

essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera, invocando un

trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due altri

Cantoni e beneficiari della medesima assicurazione, ha affermato che:

" (…)

Poiché, per quanto detto, tale esenzione non può essere

riconosciuta, in conformità all’ordinamento in materia, a una persona

trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato potrebbe pretendere una

simile dispensa in forza di un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero

eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento

nell’illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia

l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente (… omissis … )

dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro

l’esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7

pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con

riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis

… ) abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si

può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere

una simile prassi."

Analogamente, nel caso di

specie, indipendentemente dalle motivazioni che hanno apparentemente indotto in

passato, in un singolo caso, la Cassa ad esonerare un assicurato dal pagamento

dei contributi sociali, non si può dedurre l’intenzione di mantenere, in

futuro, una prassi difforme al diritto già per le competenze previste.

2.6

Da quanto

precede discende che il ricorso va accolto e la decisione impugnata, con cui i

qui ricorrenti sono condannati al pagamento dei contributi per gli anni 2005

(pro rata), 2006 e 2007, sono annullate e gli atti rinviati all'amministrazione

__________ affinché provveda a trasmetterli, in maniera completa, all'UFAS per

la decisione di sua competenza come auspicato dai ricorrenti.

I ricorrenti,

rappresentati da un avvocato, hanno diritto a ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per

quanto indicato al consid. 2.6.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà fr. 1’500.-- (IVA inclusa) in solido ai ricorrenti a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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