30.2010.204
Violazione dell'obbligo di notifica
15 gennaio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2010.204
Data decisione, Autorità:
15.01.2013, PRPEN
Titolo:
Violazione dell'obbligo di notifica
ALTRE INFRAZIONI
art. 6 LDIST
art. 6 ODIST
art. 9 cpv. 1bis OLCP
art. 32a OLCP
Incarto
n.
30.2010.204
MU0079-IND
Bellinzona
15
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa
Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 settembre 2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione
27 agosto 2010 n. MU0079-ind emessa d’CRTE 1
viste le osservazioni 10 novembre 2010
presentate dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. ’ CRTE 1 con decisione 27 agosto 2010 ha inflitto a RI 1 la multa di fr. 1'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- per
violazione dell’obbligo di notifica.
Fatti accertati in occasione
di un controllo effettuato il 14 aprile 2010 su un cantiere privato sito in
Corso ____________________ a __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 1bis e 32a OLCP; 2 lett. c) e d) del Regolamento
della Legge d’applicazione della Legge federale concernente condizioni
lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure
collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in
materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) dell’11 marzo 2008 (di seguito:
Regolamento LDist/LLN).
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento e in via subordinata, se venisse confermata, di
poter pagare la multa a rate.
C. L’Ufficio per la
sorveglianza del mercato del lavoro propone, per contro, che il gravame sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
2. Secondo l’art. 5 § 1 e
art. 6 § 2 Allegato I dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC), i cittadini
dell’UE-25/AELS che esercitano un’attività lucrativa con assunzione d’impiego
in Svizzera, i cittadini di uno Stato membro dell’UE-25/AELS che vengono in
Svizzera in qualità di prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori
dipendenti distaccati da uno Stato membro dell’UE-25/AELS possono,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, soggiornare in Svizzera per tre mesi
(corrispondente a 90 giorni lavorativi effettivi) per anno civile senza dovere
ottenere un permesso dalle autorità competenti in materia di stranieri. Essi
sono tuttavia tenuti all’obbligo di notifica.
Giusta l’art. 9 cpv. 1bis
dell’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone del 22
maggio 2002 (OLCP), in caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per
una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di
prestazioni di servizi per conto di un fornitore indipendente della durata
massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura
di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di
cui all’articolo 6 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera
dell’8 ottobre 1999 (LDist) e all’articolo 6 dell’Ordinanza sui lavoratori
distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist). In caso di assunzione
d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per
anno civile, la notificazione avviene tuttavia al più tardi la vigilia del giorno
in cui ha inizio l’attività.
Trattasi di una procedura di
notifica particolare, gratuita, che non pone alcun tipo di limitazione alla
prestazione di servizio, ma serve alle autorità preposte ai controlli per
verificare l’osservanza delle condizioni lavorative (cfr. art. 19 Allegato I
ALC) e in generale all’osservazione del mercato del lavoro. Nel Canton Ticino,
la notifica è da fare all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
(art. 2 lett. c Regolamento LDist/LLN)
Fatti
I prestatori indipendenti di
servizi e i lavoratori distaccati (art. 17 lett. b Allegato I ALC) sottostanno
all’obbligo di notificarsi unicamente se esercitano un’attività lucrativa in
Svizzera per oltre otto giorni per anno civile (art. 6 cpv. 1 ODist). Nel caso
però si tratti di un’attività lavorativa nei seguenti settori, l’art. 6 cpv. 2
ODist prescrive che la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla
durata dei lavori, sin dal primo giorno:
a. edilizia, ingegneria e rami
accessori dell’edilizia;
b. ristorazione;
c. lavori di pulizia in
aziende e economie domestiche;
d. servizio di sorveglianza e
di sicurezza;
e. commercio ambulante;
f. industria del sesso.
Per ottemperare all’obbligo di
notifica basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo di
notifica in rete (via internet), gratuita, che consente inoltre di espletare
eventuali ulteriori procedure in modo semplice e celere. In via eccezionale, la
notifica può avvenire, sempre a titolo gratuito, tramite la procedura per
scritto (per posta o per fax). Non è però possibile effettuare la notifica per
posta elettronica (via e-mail). La notifica deve sempre avvenire prima
dell’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera (art. 6 cpv. 1 LDist) e la
stessa può cominciare al più presto otto giorni dopo la notifica dell’inizio di
suddetta attività, domenica e giorni festivi compresi (art. 6 cpv. 3 LDist).
In casi urgenti come
riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il
lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto
giorni, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).
Se vi fossero delle modifiche
ulteriori a notifica avvenuta, vanno segnalate senza indugio all’ufficio
cantonale competente (per il Canton Ticino: l’Ufficio per la sorveglianza del
mercato del lavoro, art. 2 lett. c Regolamento LDist/LLN), al più tardi prima
dell’inizio dell’impiego. Se la notifica è stata effettuata secondo la
procedura normale (via internet), il cambiamento sarà comunicato all’ufficio
competente per e-mail (senza eseguire una nuova notifica in rete) con esplicito
riferimento alla notifica già effettuata. Se invece la notifica è stata
effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o
e-mail, nel rispetto dei criteri e dei tempi summenzionati.
I prestatori di servizi
indipendenti cittadini dell’UE-25/AELS sottostanti all’obbligo di notifica, che
svolgono un’attività di breve durata, che violano gli obblighi di notifica
giusta l’art. 9 cpv. 1bis OLCP sono sanzionati con una multa fino a 5000
franchi, che abbiano agito intenzionalmente o per negligenza, conformemente
all’art. 32a OLCP.
3. L’Ufficio per la
sorveglianza del mercato del lavoro – in applicazione delle succitate
disposizioni – rimprovera al multato di non aver notificato come prestatore di
servizio indipendente di un ramo accessorio all’edilizia, al più tardi otto
giorni prima dell’inizio dei lavori, la data d’inizio e la presumibile durata
dei lavori, il genere di lavori da eseguire e il luogo esatto d’esecuzione.
La decisione impugnata si
Considerandi
fonda sul rapporto di ispezione datato 15 aprile 2010, allestito a seguito di
un controllo avvenuto il 14 aprile 2010 alle ore 16.00 da parte di un ispettore
dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, dal quale risulta che:
“(…) Lo stesso __________
stava cambiando i serramenti presso un appartamento sito al 7° piano aiuta[t]o
nella circostanza dai proprietari dello stabile e committenti sigg. __________,
__________ e __________”.
In considerazione della sua
presenza sul cantiere, egli è stato diffidato a notificare retroattivamente
l’inizio dell’attività, ciò che ha fatto all’indomani del controllo per e-mail.
4.
Nel gravame l’insorgente
non contesta sostanzialmente i fatti, ma ritiene la sanzione esagerata,
adducendo le seguenti giustificazioni:
“Ho iniziato
prima per distribuzione dei serramenti e abbiamo constatato se le misure erano
esatte provando a fare un appuntamento dopo l’ispezione del sig. __________ ho
provveduto immediatamente a richiedere la notifica dal giorno 14.04.2010”.
In uno scritto successivo del 18
ottobre 2010, cambiando leggermente la propria versione, egli ha asserito che “il
giorno 14.4.2010 mi trovavo sul cantiere in Corso __________ a __________ per
scaricare e distribuire i serramenti per poi essere pronto per il montaggio il
16.4
”.
5.
Nella fattispecie, dal
fascicolo processuale emerge che il ricorrente, prestatore di servizio di
nazionalità italiana, ha notificato la sua attività lucrativa in data 7 aprile
2010, con inizio lavori a partire dal 16 aprile 2010, ricevendo l’8 aprile 2010,
conferma di notifica dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.
Nonostante le giustificazioni
addotte dal ricorrente, questo giudice non ha motivo di dubitare che l’attività
riscontrata in occasione del controllo non costituisce una semplice operazione
preliminare volta alla presa di misure, tant’è che nel gravame egli ammette di
aver eseguito la posa in un appartamento, seppur a titolo di prova, salvo poi
asserire in seguito di essersi trovato sul cantiere unicamente per scaricare e
distribuire i serramenti, ciò che costituisce un’evidente contraddizione con la
spiegazione iniziale.
Tale attività costituisce
indubbiamente una prestazione di servizi ad opera di un cittadino proveniente
da uno Stato dell’UE-25/AELS, che rientra nei rami accessori all’edilizia, per
cui andava notificata, al più tardi, otto giorni prima del suo inizio. Visto
l’anticipo della prestazione effettuata, non sollevando tra l’altro il
ricorrente il caso urgente (art. 6 cpv. 3 ODist), egli doveva notificare tale modifica
all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, al più tardi prima di
iniziare la sua attività lucrativa. Non avendo egli adempiuto a tale formalità secondo
le condizioni e i termini previsti dalla procedura (una mail sarebbe bastata),
risulta aver violato le prescrizioni per una corretta notifica e trova dunque
piena conferma l’infrazione che gli è stata rimproverata dall’autorità di prime
cure. Aggiungasi che la successiva richiesta retroattiva non sana la precedente
situazione di irregolarità.
In definitiva, l’insorgente
non evoca circostanza né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
La multa inflitta è
peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa, visto che si può parlare per lo meno
di grave negligenza per il fatto che il ricorrente era già cognito della procedura
di notifica in Svizzera (avendo annunciato diverse prestazioni a far tempo dal
2007) e aveva già un precedente nel 2009, ed è inoltre contenuta nei limiti
concessi dalla legge. Tale importo appare idoneo a dissuadere l’insorgente dal
commettere ulteriori infrazioni.
Nulla osta per finire a una
possibile rateazione della multa. La richiesta non può tuttavia essere evasa
da questo giudice, ma va semmai riproposta all’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona, competente in materia.
Il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15
vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1bis e 32a
OLCP, 6 LDist; 6 ODist; 2 lett. c e d del Regolamento LDist/LLN; 453 cpv. 1 CPP;
1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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