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Decisione

30.2010.204

Violazione dell'obbligo di notifica

15 gennaio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I prestatori indipendenti di

servizi e i lavoratori distaccati (art. 17 lett. b Allegato I ALC) sottostanno

all’obbligo di notificarsi unicamente se esercitano un’attività lucrativa in

Svizzera per oltre otto giorni per anno civile (art. 6 cpv. 1 ODist). Nel caso

però si tratti di un’attività lavorativa nei seguenti settori, l’art. 6 cpv. 2

ODist prescrive che la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla

durata dei lavori, sin dal primo giorno:

a. edilizia, ingegneria e rami

accessori dell’edilizia;

b. ristorazione;

c. lavori di pulizia in

aziende e economie domestiche;

d. servizio di sorveglianza e

di sicurezza;

e. commercio ambulante;

f. industria del sesso.

Per ottemperare all’obbligo di

notifica basta compilare in maniera esauriente e corretta il relativo modulo di

notifica in rete (via internet), gratuita, che consente inoltre di espletare

eventuali ulteriori procedure in modo semplice e celere. In via eccezionale, la

notifica può avvenire, sempre a titolo gratuito, tramite la procedura per

scritto (per posta o per fax). Non è però possibile effettuare la notifica per

posta elettronica (via e-mail). La notifica deve sempre avvenire prima

dell’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera (art. 6 cpv. 1 LDist) e la

stessa può cominciare al più presto otto giorni dopo la notifica dell’inizio di

suddetta attività, domenica e giorni festivi compresi (art. 6 cpv. 3 LDist).

In casi urgenti come

riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il

lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto

giorni, ma al più presto il giorno della notifica (art. 6 cpv. 3 ODist).

Se vi fossero delle modifiche

ulteriori a notifica avvenuta, vanno segnalate senza indugio all’ufficio

cantonale competente (per il Canton Ticino: l’Ufficio per la sorveglianza del

mercato del lavoro, art. 2 lett. c Regolamento LDist/LLN), al più tardi prima

dell’inizio dell’impiego. Se la notifica è stata effettuata secondo la

procedura normale (via internet), il cambiamento sarà comunicato all’ufficio

competente per e-mail (senza eseguire una nuova notifica in rete) con esplicito

riferimento alla notifica già effettuata. Se invece la notifica è stata

effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o

e-mail, nel rispetto dei criteri e dei tempi summenzionati.

I prestatori di servizi

indipendenti cittadini dell’UE-25/AELS sottostanti all’obbligo di notifica, che

svolgono un’attività di breve durata, che violano gli obblighi di notifica

giusta l’art. 9 cpv. 1bis OLCP sono sanzionati con una multa fino a 5000

franchi, che abbiano agito intenzionalmente o per negligenza, conformemente

all’art. 32a OLCP.

3. L’Ufficio per la

sorveglianza del mercato del lavoro – in applicazione delle succitate

disposizioni – rimprovera al multato di non aver notificato come prestatore di

servizio indipendente di un ramo accessorio all’edilizia, al più tardi otto

giorni prima dell’inizio dei lavori, la data d’inizio e la presumibile durata

dei lavori, il genere di lavori da eseguire e il luogo esatto d’esecuzione.

La decisione impugnata si

Considerandi

fonda sul rapporto di ispezione datato 15 aprile 2010, allestito a seguito di

un controllo avvenuto il 14 aprile 2010 alle ore 16.00 da parte di un ispettore

dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro, dal quale risulta che:

“(…) Lo stesso __________

stava cambiando i serramenti presso un appartamento sito al 7° piano aiuta[t]o

nella circostanza dai proprietari dello stabile e committenti sigg. __________,

__________ e __________”.

In considerazione della sua

presenza sul cantiere, egli è stato diffidato a notificare retroattivamente

l’inizio dell’attività, ciò che ha fatto all’indomani del controllo per e-mail.

4.

Nel gravame l’insorgente

non contesta sostanzialmente i fatti, ma ritiene la sanzione esagerata,

adducendo le seguenti giustificazioni:

“Ho iniziato

prima per distribuzione dei serramenti e abbiamo constatato se le misure erano

esatte provando a fare un appuntamento dopo l’ispezione del sig. __________ ho

provveduto immediatamente a richiedere la notifica dal giorno 14.04.2010”.

In uno scritto successivo del 18

ottobre 2010, cambiando leggermente la propria versione, egli ha asserito che “il

giorno 14.4.2010 mi trovavo sul cantiere in Corso __________ a __________ per

scaricare e distribuire i serramenti per poi essere pronto per il montaggio il

16.4

”.

5.

Nella fattispecie, dal

fascicolo processuale emerge che il ricorrente, prestatore di servizio di

nazionalità italiana, ha notificato la sua attività lucrativa in data 7 aprile

2010, con inizio lavori a partire dal 16 aprile 2010, ricevendo l’8 aprile 2010,

conferma di notifica dall’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Nonostante le giustificazioni

addotte dal ricorrente, questo giudice non ha motivo di dubitare che l’attività

riscontrata in occasione del controllo non costituisce una semplice operazione

preliminare volta alla presa di misure, tant’è che nel gravame egli ammette di

aver eseguito la posa in un appartamento, seppur a titolo di prova, salvo poi

asserire in seguito di essersi trovato sul cantiere unicamente per scaricare e

distribuire i serramenti, ciò che costituisce un’evidente contraddizione con la

spiegazione iniziale.

Tale attività costituisce

indubbiamente una prestazione di servizi ad opera di un cittadino proveniente

da uno Stato dell’UE-25/AELS, che rientra nei rami accessori all’edilizia, per

cui andava notificata, al più tardi, otto giorni prima del suo inizio. Visto

l’anticipo della prestazione effettuata, non sollevando tra l’altro il

ricorrente il caso urgente (art. 6 cpv. 3 ODist), egli doveva notificare tale modifica

all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, al più tardi prima di

iniziare la sua attività lucrativa. Non avendo egli adempiuto a tale formalità secondo

le condizioni e i termini previsti dalla procedura (una mail sarebbe bastata),

risulta aver violato le prescrizioni per una corretta notifica e trova dunque

piena conferma l’infrazione che gli è stata rimproverata dall’autorità di prime

cure. Aggiungasi che la successiva richiesta retroattiva non sana la precedente

situazione di irregolarità.

In definitiva, l’insorgente

non evoca circostanza né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice

di scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

La multa inflitta è

peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa, visto che si può parlare per lo meno

di grave negligenza per il fatto che il ricorrente era già cognito della procedura

di notifica in Svizzera (avendo annunciato diverse prestazioni a far tempo dal

2007) e aveva già un precedente nel 2009, ed è inoltre contenuta nei limiti

concessi dalla legge. Tale importo appare idoneo a dissuadere l’insorgente dal

commettere ulteriori infrazioni.

Nulla osta per finire a una

possibile rateazione della multa. La richiesta non può tuttavia essere evasa

da questo giudice, ma va semmai riproposta all’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona, competente in materia.

Il ricorso deve pertanto

essere respinto, seguito da tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15

vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 1bis e 32a

OLCP, 6 LDist; 6 ODist; 2 lett. c e d del Regolamento LDist/LLN; 453 cpv. 1 CPP;

1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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