30.2010.206
Effettuare svariate manovre a velocità inadeguata
14 febbraio 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2010.206
Data decisione, Autorità:
14.02.2013, PRPEN
Titolo:
Effettuare svariate manovre a velocità inadeguata
MOLESTIE
VELOCITÀ
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 1 e 2 LCSTR
art. 42 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2010.206
24921/709
Bellinzona
14
febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Scilla Cattaneo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 settembre
2010 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
27 agosto 2010 n. 24921/790 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 14 settembre
2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 27 agosto 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ circolava nell’abitato di __________ a velocità
inadeguata effettuando scriteriate manovre atte a creare un grave, potenziale,
pericolo per la circolazione. In particolare, s’inoltrava in un’intersezione
superando un antistante veicolo fermo a un “dare precedenza”, proseguiva
circolando in modo scorretto e s’immetteva su una strada principale sorpassando
la vettura che lo precedeva con invasione di una corsia di preselezione
delimitata dalla linea di sicurezza. Inoltre, il 2.4.2010, nell’abitato di __________,
effettuava una curva a velocità pericolosa (in controsterzo) producendo rumore
e fumo altrimenti evitabili”.
Fatti accertati il 24 marzo 2010 in territorio di __________, rispettivamente il 2 aprile 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 3, 26, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 42 cpv. 1
e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Preliminarmente, occorre
chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della
decisione impugnata.
Il Tribunale federale ha
difatti stabilito, anche recentemente – sentenza tra l’altro citata pure dal
ricorrente – che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale
formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della
decisione impugnata, a prescindere dalla possibilità di successo nel merito
(cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e referenze citate).
Secondo il Tribunale federale,
la portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle
norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità
cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost.
(cfr. DTF 121 I 54 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, la vLPContr
non contiene nessuna normativa che imponga all’autorità amministrativa di
motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano
state violate disposizioni di diritto cantonale. D’altra parte, per costante
prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto
costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una
decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando
l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena
conoscenza di causa a un’istanza superiore (cfr. DTF 121 I 54, consid. 2c e
referenze citate). La motivazione addotta deve infatti permettere
all’interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della
decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica di una sua
eventuale impugnazione (cfr. DTF 129 I 232, consid. 3.2; 126 I 97, consid. 2b).
L’ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve
essere determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze del caso e
degli interessi della persona toccata (cfr. DTF 122 IV 8, consid. 2c).
Nella fattispecie,
contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’autorità ha sufficientemente
motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato
quale era l’esatto capo di imputazione, ovvero quello di aver eseguito manovre
scriteriate, compiutamente indicate nel rapporto di contravvenzione con le
relative disposizioni legali. Inoltre, ha specificato che pur prendendo atto
delle osservazioni presentate lo riteneva colpevole, dando quindi credito alle
segnalazioni, anziché alla sua versione. Seppur breve, questa motivazione è
sufficiente nel senso dell’art. 29 Cost. Non risulta d’altronde che
l’insorgente sia stato limitato nei suoi diritti di accesso agli atti, dei suoi
diritti ricorsuali o che egli non abbia potuto comprendere gli addebiti
mossigli, sui quali si è debitamente espresso. La censura si rivela quindi
priva di fondamento.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 26 LCStr ciascuno deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né
di pericolo per coloro che usano la strada.
L’utente
della strada è tenuto ad osservare i segnali e le demarcazioni stradali,
ritenuto che i segnali e le demarcazioni hanno la
priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità
sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). In particolare, per l’art. 34 cpv. 1 LCStr i
veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra;
inoltre, sulle strade dove sono tracciate delle linee di sicurezza, i veicoli
devono sempre circolare alla destra di queste linee (cpv. 2). In tal senso, l’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr specifica che è
vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di
sicurezza o di passarci sopra.
Per l’art. 32 cpv. 1 prima
frase LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in
particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni
della strada, della circolazione e della visibilità (cfr. pure art. 4 cpv. 1
ONC).
Giusta l’art. 33 ONC, che
concreta il divieto di molestie sancito dall’art. 42 cpv. 1 LCStr, i conducenti
non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri
abitati, nei luoghi di riposo e di notte.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione ha sanzionato l’interessato per due distinti episodi. Il primo,
per avere nell’abitato di __________ il 24 marzo 2010 verso le ore 18.30, circolato
con la vettura TI __________ a velocità inadeguata effettuando scriteriate
manovre atte a creare un grave, potenziale, pericolo per la circolazione, e
meglio per aver superato un antistante veicolo fermo a un “dare precedenza” e,
dopo aver proseguito circolando in modo scorretto, essersi immesso su una
strada principale sorpassando la vettura che lo precedeva con invasione di una
corsia di preselezione delimitata dalla linea di sicurezza. Il secondo, per
avere effettuato il 2 aprile 2010 alle ore 12.45 nell’abitato di __________ una
curva a velocità pericolosa (in controsterzo) producendo rumore e fumo
evitabili per lo stridere dei copertoni.
4.
La decisione impugnata
si fonda su due distinte segnalazioni: la prima, relativa ai fatti di __________,
è stata effettuata da alcuni privati cittadini, mentre quella concernente
l’infrazione commessa nei pressi dell’__________ di __________, è avvenuta ad
opera di un agente di polizia, il quale ha assistito alla manovra compiuta
dall’insorgente, descrivendola nel rapporto 20 aprile 2010 agli atti.
5.
Fatti di __________
5.1
Sentito in polizia, il
signor __________ ha così riferito quanto da lui visto e vissuto il 24 marzo 2010 a __________:
“(…) Alla guida della mia
autovettura, percorrevo Via __________ a __________, in direzione nord,
intenzionato a raggiungere il mio domicilio in Valle di __________. Con me,
quale passeggera anteriore, vi era pure mia figlia __________ domiciliata a __________
(…). Circolavo normalmente ad una velocità di 50 km/h. Ad un dato punto, giunto all’altezza di Via __________, sita sulla mia destra ed ove
è demarcata la segnaletica di “Dare precedenza”, ho notato un veicolo di
colore scuro, fermo. Ovviamente si trovava in quella posizione, ossia fermo,
poiché in quel frangente, dalla sua sinistra, stavo giungendo io. Appena ho
oltrepassato l’incrocio per una trentina di metri, ho notato nello specchietto
retrovisore, un’automobile che, proveniente anch’ess[a] da Via __________,
superava il veicolo fermo citato, immettendosi completamente in derapata e a
velocità ovviamente eccessiva, su via __________, invadendo conseguentemente la
zona di preselezione e la corsia di contromano.
Subito mi si accodava,
rimanendo ad una distanza di circa una decina di metri. Sempre attraverso lo
specchietto retrovisore, notavo che con la parte posteriore eseguiva delle
sbandate laterali. Non capisco né il motivo né come lo potesse fare, vista la
bassa velocità. Non escludo che lo facesse a seguito di accelerate e decelerate
improvvise.
Rimaneva dietro di me per
alcune centinaia di metri, sino al bivio ove la Via __________ che stavamo
percorrendo, si congiunge con la Cantonale per la Valle di __________ Al “Dare
precedenza”, ho rallentato quasi completamente, al fine di controllare se
giungevano veicoli da sinistra.
Vista la strada libera, mi
sono immesso sulla cantonale con l’intenzione di svoltare a destra. Appena
oltrepassata la linea del “dare precedenza”, il veicolo BMW che mi seguiva, con
una manovra spericolata e degna di un film d’azione americano, mi sorpassava,
svoltando anch’esso verso destra, ed in derapata oltrepassava la linea di
sicurezza, invadeva le corsie di preselezione e la normale corsia opposta e a
velocità folle continuava la corsa in direzione di __________” (cfr.
verbale di interrogatorio 25 marzo 2010, pag. 1-2).
5.2
La medesima versione è
stata fornita dalla figlia __________, la quale ha riferito quanto segue:
“(…) Ad un dato momento, ho
notato una vettura ferma allo sbocco di una strada situata sula nostra destra,
che attendeva il nostro transito per poter ripartire. Appena oltrepassato
l’incrocio ove la citata auto era ferma, ho notato che la stessa veniva
superata a sua volta a sinistra, da un altro automezzo che si immetteva senza
tanti preamboli sulla via che stavamo percorrendo noi.
È uscito velocemente ed in
derapata. Infatti ha sbandato diverse volte con la parte posteriore, invadendo
pure la corsia opposta. Dopo questa assurda manovra, ci si è accodato. Subito
ho notato che si trattava di una BMW di colore grigio scuro, che tra
l’altro faceva abbastanza rumore.
Come detto, ci seguiva sino
all’altezza del segnale di dare precedenza sito alla fine di via __________.
Via che si immette sulla cantonale per la Valle di __________. Mio padre ha
rallentato al fine di controllare il traffico proveniente dalla sua sinistra,
prima di immettersi sulla cantonale.
Appena immessosi di poco,
la BMW che ci seguiva, accelerava improvvisamente superandoci, svoltando verso
destra. Nuovamente in sbandata e derapata invadeva la corsia di preselezione
opposta, ripartendo a folle velocità in direzione nord.
A quel momento sono
riuscita a rilevare il numero di targa che era TI __________” (…) (cfr.
verbale di interrogatorio __________ 7 aprile 2010, pag. 1-2).
6.
Sin
dal verbale di interrogatorio davanti alla Polizia cantonale il multato ha
negato ogni responsabilità nell’accaduto, asserendo che:
“Non
ricordo di aver commesso assolutamente nulla di male. Tra l’altro quel giorno a
quell’ora non rammento nemmeno dove fossi” (cfr.
verbale, pag. 2).
Anche in sede di osservazioni 20 luglio 2010 egli ha proclamato
la sua totale estraneità ai fatti, precisando quanto segue:
“È
escluso che questo comportamento fu mio, perché non ero a __________ quel
giorno e a quell’ora. In quel momento ero a __________, come risulta dalla
dichiarazione rilasciata l’8 giugno 2010 dall’Ing. __________”. A sostegno
di tale assunto produce una dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo.
Nel gravame, egli precisa che si trovava a __________ per
conto del nonno, ammalato, a ritirare del materiale pubblicitario dal signor __________,
chiedendo quindi l’audizione di entrambi (audizione che, si noti per inciso, è
stata chiesta formalmente per la prima volta in sede di gravame e non già
davanti all’autorità di prime cure).
Sentito
da questo giudice in data 8 maggio 2012, il signor __________ ha dichiarato
che:
“Ricordo
che in una occasione il nipote è venuto da solo a ritirare il materiale perché
il nonno era indisposto e non se la sentiva di fare la trasferta sino a __________”,
confermando quindi sostanzialmente il contenuto della dichiarazione scritta
rilasciata poco meno di due anni prima, laddove tuttavia non accennava a
presunti motivi di salute, bensì a “inderogabili problemi personali”.
7.
Nell’evenienza
concreta si rileva anzitutto che – al di là dei vari giudizi di valore
espressi sul comportamento del conducente, senz’altro frutto di una reazione
emotiva per lo shock subito – i fatti descritti dai due segnalanti non possono
essere frutto della loro fantasia, dal momento che essi hanno percorso un tratto
di oltre 500 metri a una distanza ravvicinata (10-30 metri) dal veicolo contravventore, descrivendo unanimemente le varie manovre in modo chiaro e
preciso; ciò che rende difficile credere che si sia trattato di una doppia
errata percezione dell’accaduto. Non vi è neppure motivo di dubitare
dell’identificazione del veicolo ad opera della passeggera, la quale ha
dichiarato di aver rilevato inequivocabilmente il numero di targa, fornendo una
descrizione precisa del veicolo e del colore. L’unica
incongruenza riscontrata tra le due versioni, riguarda la telefonata effettuata
alla madre di __________. Entrambi i testi affermano infatti di averla
contattata personalmente; tale circostanza non rende per ciò sola meno
plausibile la loro versione, che appare agli occhi di questo giudice
attendibile e verosimile, grazie soprattutto all’estrema precisione dei fatti
fornita.
Dall’altra
parte, il ricorrente, pur negando l’accaduto, è stato inizialmente vago,
precisando solo in seguito – e a tappe (dapprima producendo la dichiarazione del
teste __________, in seguito il certificato medico, che invero si limita ad
attestare una consultazione, senza tuttavia fornire alcuna precisazione sulla
natura degli asseriti problemi di salute del nonno) – i motivi per cui non
poteva essere l’autore dei fatti.
Non
solo. Egli è pure incorso in alcune affermazioni foriere di colpevolezza. In
particolare, laddove afferma nelle osservazioni 22 luglio 2010 che “in ogni
caso, detto episodio non dimostra in alcun modo che io viaggiassi alla velocità
che mi è attribuita”, senza quindi escludere la sua presenza sui luoghi. Stupisce
inoltre che egli abbia analizzato puntualmente le dichiarazioni dei denuncianti,
tentando di smontarle una ad una. In caso di totale estraneità ai fatti, egli
non aveva infatti alcun interesse a insistere sulle singole affermazioni e a
lamentarsi di una possibile esagerazione dell’accaduto.
Non
può poi essere disatteso che le manovre incriminate sono in tutto e per tutto
simili a quella accertata dall’agente solo una settimana dopo a __________. Inoltre,
il fatto di possedere un veicolo come quello descritto e identificato dalla teste,
per di più a trazione posteriore, come pure il fatto di non essere per nulla
estraneo ai luoghi in cui è avvenuta l’infrazione (dove vive), depongo ineluttabilmente
a favore del suo coinvolgimento.
Per
quanto attiene alle dichiarazioni testimoniali del signor __________, oltre all’imprecisione
sui motivi della presenza del ricorrente a __________, già rilevata in
precedenza, le stesse non offrono elementi sufficientemente precisi circa
le circostanze di tempo e non sono quindi atte a far suscitare concreti dubbi sull’attendibilità
dell’accertamento eseguito dai denuncianti, che permette di collocare la
vettura dell’insorgente sul luogo dell’infrazione la sera del 24 marzo 2010. Su
questo punto la decisione impugnata merita pertanto conferma.
8.
Fatti di __________
del 2 aprile 2010
Per quanto concerne invece
l’episodio avvenuto in territorio di __________, l’insorgente contesta solo in
parte quanto accertato dall’agente di polizia, ovvero sostiene di aver “affrontato
sì la curva in modo inadeguato, con strada completamente libera, ma non in
controsterzo e tantomeno con fumo e rumore” (cfr. ricorso, punto 5).
Nel proprio rapporto di
segnalazione 20 aprile 2010, l’agente ha indicato che allorquando si trovava
appostato presso i parcheggi del Liceo cantonale di __________ con un veicolo
di servizio banalizzato ha potuto notare “un veicolo BMW di colore grigio
metallizzato provenire dall’__________ (Via del __________) a velocità
decisamente sostenuta tenuto conto della conformazione della strada. La curva (ad
angolo retto, ndr) che porta ai posteggi del liceo veniva effettuata
completamente in controsterzo con le ruote posteriori in derapata (quindi, per
poter essere più chiari, con la parte anteriore del veicolo rivolta verso
l’interno della curva e la parte posteriore verso l’esterno). Ovviamente la
manovra ha prodotto rumore e fumo altrimenti evitabile con una guida consona
alle norme della circolazione” (pag. 1).
L’agente è quindi sceso dal
veicolo per farsi riconoscere chiaramente, rilevando senza ombra di dubbio il
numero di targa applicata al veicolo, circostanza per cui l’insorgente sembrerebbe
aver ammesso i fatti. Sentito in polizia a seguito della segnalazione del 24
marzo 2010, egli ha dichiarato di aver effettuato la curva in modo poco
adeguato e di aver in seguito notato un agente di Polizia che, fermo nei
paraggi in auto, ha ovviamente udito e visto la manovra, soggiungendo che: “In
quel preciso momento ho avuto il dubbio che fosse riuscito a rilevare il numero
di targa ed è per questo che dichiaro appunto senza problemi di essermi reso
autore di questa manovra”, che a suo dire non avrebbe tuttavia creato
pericolo a nessuno (cfr. verbale 10 aprile 2010, pag. 2 in alto). In casu, non gli viene tuttavia rimproverato di aver creato pericolo, ma di aver
affrontato la curva in parola a velocità azzardata.
9.
Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,
ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto
delle argomentazioni sollevate dal multato.
In concreto, dalla descrizione del luogo dell’infrazione
fornita dall’agente accertatore (cfr. rapporto di segnalazione, pag. 2) si
evince chiaramente che egli si trovava in una posizione ottimale per poter osservare
senza impedimenti la manovra eseguita dal ricorrente, ragion per cui non vi è alcun
motivo di dubitare dell’accertamento da lui compiuto e questo nonostante le
timide rimostranze dell’insorgente. Del resto, l’agente, a differenza di quest’ultimo, ha l’obbligo conseguente al
suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in
modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente
disciplinari. Donde la fondatezza dell’addebito mosso al ricorrente.
10.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime. Non essendovi alcuna
perplessità circa l’attendibilità, l’oggettività e la precisione dei vari
accertamenti, nel pieno rispetto del principio
“in dubio pro reo” che non può qui trovare applicazione viste le palesi
emergenze istruttorie, l’insorgente non può
essere prosciolto dagli addebiti mossogli.
11.
La
multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità delle
infrazioni commesse nell’arco di poco tempo, rettamente commisurata al grado di
colpa dell’insorgente (il quale non è nuovo a episodi
di guida irrazionale; cfr. inc. 30.2010.206 di questa Pretura) e
contenuta nei limiti concessi dalla legge. La stessa
appare per di più idonea a dissuaderlo dal commettere altre infrazioni in
futuro.
Il ricorso
va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli artt. 3, 26, 27 cpv. 1, 32
cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg.
vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 300.- e le spese di fr. 250.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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