Lexipedia

Decisione

30.2010.206

Effettuare svariate manovre a velocità inadeguata

14 febbraio 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 27 agosto 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle

spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ circolava nell’abitato di __________ a velocità

inadeguata effettuando scriteriate manovre atte a creare un grave, potenziale,

pericolo per la circolazione. In particolare, s’inoltrava in un’intersezione

superando un antistante veicolo fermo a un “dare precedenza”, proseguiva

circolando in modo scorretto e s’immetteva su una strada principale sorpassando

la vettura che lo precedeva con invasione di una corsia di preselezione

delimitata dalla linea di sicurezza. Inoltre, il 2.4.2010, nell’abitato di __________,

effettuava una curva a velocità pericolosa (in controsterzo) producendo rumore

e fumo altrimenti evitabili”.

Fatti accertati il 24 marzo 2010 in territorio di __________, rispettivamente il 2 aprile 2010 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli artt. 3, 26, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 42 cpv. 1

e 90 cifra 1 LCStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Preliminarmente, occorre

chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente, nella misura in cui lamenta una carenza di motivazione della

decisione impugnata.

Il Tribunale federale ha

difatti stabilito, anche recentemente – sentenza tra l’altro citata pure dal

ricorrente – che il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale

formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della

decisione impugnata, a prescindere dalla possibilità di successo nel merito

(cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e referenze citate).

Secondo il Tribunale federale,

la portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle

norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità

cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost.

(cfr. DTF 121 I 54 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, la vLPContr

non contiene nessuna normativa che imponga all’autorità amministrativa di

motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano

state violate disposizioni di diritto cantonale. D’altra parte, per costante

prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto

costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una

decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando

l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere

in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena

conoscenza di causa a un’istanza superiore (cfr. DTF 121 I 54, consid. 2c e

referenze citate). La motivazione addotta deve infatti permettere

all’interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della

decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell’ottica di una sua

eventuale impugnazione (cfr. DTF 129 I 232, consid. 3.2; 126 I 97, consid. 2b).

L’ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve

essere determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze del caso e

degli interessi della persona toccata (cfr. DTF 122 IV 8, consid. 2c).

Nella fattispecie,

contrariamente a quanto assume il ricorrente, l’autorità ha sufficientemente

motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato

quale era l’esatto capo di imputazione, ovvero quello di aver eseguito manovre

scriteriate, compiutamente indicate nel rapporto di contravvenzione con le

relative disposizioni legali. Inoltre, ha specificato che pur prendendo atto

delle osservazioni presentate lo riteneva colpevole, dando quindi credito alle

segnalazioni, anziché alla sua versione. Seppur breve, questa motivazione è

sufficiente nel senso dell’art. 29 Cost. Non risulta d’altronde che

l’insorgente sia stato limitato nei suoi diritti di accesso agli atti, dei suoi

diritti ricorsuali o che egli non abbia potuto comprendere gli addebiti

mossigli, sui quali si è debitamente espresso. La censura si rivela quindi

priva di fondamento.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 26 LCStr ciascuno deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né

di pericolo per coloro che usano la strada.

L’utente

della strada è tenuto ad osservare i segnali e le demarcazioni stradali,

ritenuto che i segnali e le demarcazioni hanno la

priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità

sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). In particolare, per l’art. 34 cpv. 1 LCStr i

veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra;

inoltre, sulle strade dove sono tracciate delle linee di sicurezza, i veicoli

devono sempre circolare alla destra di queste linee (cpv. 2). In tal senso, l’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr specifica che è

vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di

sicurezza o di passarci sopra.

Per l’art. 32 cpv. 1 prima

frase LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in

particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni

della strada, della circolazione e della visibilità (cfr. pure art. 4 cpv. 1

ONC).

Giusta l’art. 33 ONC, che

concreta il divieto di molestie sancito dall’art. 42 cpv. 1 LCStr, i conducenti

non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri

abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione ha sanzionato l’interessato per due distinti episodi. Il primo,

per avere nell’abitato di __________ il 24 marzo 2010 verso le ore 18.30, circolato

con la vettura TI __________ a velocità inadeguata effettuando scriteriate

manovre atte a creare un grave, potenziale, pericolo per la circolazione, e

meglio per aver superato un antistante veicolo fermo a un “dare precedenza” e,

dopo aver proseguito circolando in modo scorretto, essersi immesso su una

strada principale sorpassando la vettura che lo precedeva con invasione di una

corsia di preselezione delimitata dalla linea di sicurezza. Il secondo, per

avere effettuato il 2 aprile 2010 alle ore 12.45 nell’abitato di __________ una

curva a velocità pericolosa (in controsterzo) producendo rumore e fumo

evitabili per lo stridere dei copertoni.

4.

La decisione impugnata

si fonda su due distinte segnalazioni: la prima, relativa ai fatti di __________,

è stata effettuata da alcuni privati cittadini, mentre quella concernente

l’infrazione commessa nei pressi dell’__________ di __________, è avvenuta ad

opera di un agente di polizia, il quale ha assistito alla manovra compiuta

dall’insorgente, descrivendola nel rapporto 20 aprile 2010 agli atti.

5.

Fatti di __________

5.1

Sentito in polizia, il

signor __________ ha così riferito quanto da lui visto e vissuto il 24 marzo 2010 a __________:

“(…) Alla guida della mia

autovettura, percorrevo Via __________ a __________, in direzione nord,

intenzionato a raggiungere il mio domicilio in Valle di __________. Con me,

quale passeggera anteriore, vi era pure mia figlia __________ domiciliata a __________

(…). Circolavo normalmente ad una velocità di 50 km/h. Ad un dato punto, giunto all’altezza di Via __________, sita sulla mia destra ed ove

è demarcata la segnaletica di “Dare precedenza”, ho notato un veicolo di

colore scuro, fermo. Ovviamente si trovava in quella posizione, ossia fermo,

poiché in quel frangente, dalla sua sinistra, stavo giungendo io. Appena ho

oltrepassato l’incrocio per una trentina di metri, ho notato nello specchietto

retrovisore, un’automobile che, proveniente anch’ess[a] da Via __________,

superava il veicolo fermo citato, immettendosi completamente in derapata e a

velocità ovviamente eccessiva, su via __________, invadendo conseguentemente la

zona di preselezione e la corsia di contromano.

Subito mi si accodava,

rimanendo ad una distanza di circa una decina di metri. Sempre attraverso lo

specchietto retrovisore, notavo che con la parte posteriore eseguiva delle

sbandate laterali. Non capisco né il motivo né come lo potesse fare, vista la

bassa velocità. Non escludo che lo facesse a seguito di accelerate e decelerate

improvvise.

Rimaneva dietro di me per

alcune centinaia di metri, sino al bivio ove la Via __________ che stavamo

percorrendo, si congiunge con la Cantonale per la Valle di __________ Al “Dare

precedenza”, ho rallentato quasi completamente, al fine di controllare se

giungevano veicoli da sinistra.

Vista la strada libera, mi

sono immesso sulla cantonale con l’intenzione di svoltare a destra. Appena

oltrepassata la linea del “dare precedenza”, il veicolo BMW che mi seguiva, con

una manovra spericolata e degna di un film d’azione americano, mi sorpassava,

svoltando anch’esso verso destra, ed in derapata oltrepassava la linea di

sicurezza, invadeva le corsie di preselezione e la normale corsia opposta e a

velocità folle continuava la corsa in direzione di __________” (cfr.

verbale di interrogatorio 25 marzo 2010, pag. 1-2).

5.2

La medesima versione è

stata fornita dalla figlia __________, la quale ha riferito quanto segue:

“(…) Ad un dato momento, ho

notato una vettura ferma allo sbocco di una strada situata sula nostra destra,

che attendeva il nostro transito per poter ripartire. Appena oltrepassato

l’incrocio ove la citata auto era ferma, ho notato che la stessa veniva

superata a sua volta a sinistra, da un altro automezzo che si immetteva senza

tanti preamboli sulla via che stavamo percorrendo noi.

È uscito velocemente ed in

derapata. Infatti ha sbandato diverse volte con la parte posteriore, invadendo

pure la corsia opposta. Dopo questa assurda manovra, ci si è accodato. Subito

ho notato che si trattava di una BMW di colore grigio scuro, che tra

l’altro faceva abbastanza rumore.

Come detto, ci seguiva sino

all’altezza del segnale di dare precedenza sito alla fine di via __________.

Via che si immette sulla cantonale per la Valle di __________. Mio padre ha

rallentato al fine di controllare il traffico proveniente dalla sua sinistra,

prima di immettersi sulla cantonale.

Appena immessosi di poco,

la BMW che ci seguiva, accelerava improvvisamente superandoci, svoltando verso

destra. Nuovamente in sbandata e derapata invadeva la corsia di preselezione

opposta, ripartendo a folle velocità in direzione nord.

A quel momento sono

riuscita a rilevare il numero di targa che era TI __________” (…) (cfr.

verbale di interrogatorio __________ 7 aprile 2010, pag. 1-2).

6.

Sin

dal verbale di interrogatorio davanti alla Polizia cantonale il multato ha

negato ogni responsabilità nell’accaduto, asserendo che:

“Non

ricordo di aver commesso assolutamente nulla di male. Tra l’altro quel giorno a

quell’ora non rammento nemmeno dove fossi” (cfr.

verbale, pag. 2).

Anche in sede di osservazioni 20 luglio 2010 egli ha proclamato

la sua totale estraneità ai fatti, precisando quanto segue:

“È

escluso che questo comportamento fu mio, perché non ero a __________ quel

giorno e a quell’ora. In quel momento ero a __________, come risulta dalla

dichiarazione rilasciata l’8 giugno 2010 dall’Ing. __________”. A sostegno

di tale assunto produce una dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo.

Nel gravame, egli precisa che si trovava a __________ per

conto del nonno, ammalato, a ritirare del materiale pubblicitario dal signor __________,

chiedendo quindi l’audizione di entrambi (audizione che, si noti per inciso, è

stata chiesta formalmente per la prima volta in sede di gravame e non già

davanti all’autorità di prime cure).

Sentito

da questo giudice in data 8 maggio 2012, il signor __________ ha dichiarato

che:

“Ricordo

che in una occasione il nipote è venuto da solo a ritirare il materiale perché

il nonno era indisposto e non se la sentiva di fare la trasferta sino a __________”,

confermando quindi sostanzialmente il contenuto della dichiarazione scritta

rilasciata poco meno di due anni prima, laddove tuttavia non accennava a

presunti motivi di salute, bensì a “inderogabili problemi personali”.

7.

Nell’evenienza

concreta si rileva anzitutto che – al di là dei vari giudizi di valore

espressi sul comportamento del conducente, senz’altro frutto di una reazione

emotiva per lo shock subito – i fatti descritti dai due segnalanti non possono

essere frutto della loro fantasia, dal momento che essi hanno percorso un tratto

di oltre 500 metri a una distanza ravvicinata (10-30 metri) dal veicolo contravventore, descrivendo unanimemente le varie manovre in modo chiaro e

preciso; ciò che rende difficile credere che si sia trattato di una doppia

errata percezione dell’accaduto. Non vi è neppure motivo di dubitare

dell’identificazione del veicolo ad opera della passeggera, la quale ha

dichiarato di aver rilevato inequivocabilmente il numero di targa, fornendo una

descrizione precisa del veicolo e del colore. L’unica

incongruenza riscontrata tra le due versioni, riguarda la telefonata effettuata

alla madre di __________. Entrambi i testi affermano infatti di averla

contattata personalmente; tale circostanza non rende per ciò sola meno

plausibile la loro versione, che appare agli occhi di questo giudice

attendibile e verosimile, grazie soprattutto all’estrema precisione dei fatti

fornita.

Dall’altra

parte, il ricorrente, pur negando l’accaduto, è stato inizialmente vago,

precisando solo in seguito – e a tappe (dapprima producendo la dichiarazione del

teste __________, in seguito il certificato medico, che invero si limita ad

attestare una consultazione, senza tuttavia fornire alcuna precisazione sulla

natura degli asseriti problemi di salute del nonno) – i motivi per cui non

poteva essere l’autore dei fatti.

Non

solo. Egli è pure incorso in alcune affermazioni foriere di colpevolezza. In

particolare, laddove afferma nelle osservazioni 22 luglio 2010 che “in ogni

caso, detto episodio non dimostra in alcun modo che io viaggiassi alla velocità

che mi è attribuita”, senza quindi escludere la sua presenza sui luoghi. Stupisce

inoltre che egli abbia analizzato puntualmente le dichiarazioni dei denuncianti,

tentando di smontarle una ad una. In caso di totale estraneità ai fatti, egli

non aveva infatti alcun interesse a insistere sulle singole affermazioni e a

lamentarsi di una possibile esagerazione dell’accaduto.

Non

può poi essere disatteso che le manovre incriminate sono in tutto e per tutto

simili a quella accertata dall’agente solo una settimana dopo a __________. Inoltre,

il fatto di possedere un veicolo come quello descritto e identificato dalla teste,

per di più a trazione posteriore, come pure il fatto di non essere per nulla

estraneo ai luoghi in cui è avvenuta l’infrazione (dove vive), depongo ineluttabilmente

a favore del suo coinvolgimento.

Per

quanto attiene alle dichiarazioni testimoniali del signor __________, oltre all’imprecisione

sui motivi della presenza del ricorrente a __________, già rilevata in

precedenza, le stesse non offrono elementi sufficientemente precisi circa

le circostanze di tempo e non sono quindi atte a far suscitare concreti dubbi sull’attendibilità

dell’accertamento eseguito dai denuncianti, che permette di collocare la

vettura dell’insorgente sul luogo dell’infrazione la sera del 24 marzo 2010. Su

questo punto la decisione impugnata merita pertanto conferma.

8.

Fatti di __________

del 2 aprile 2010

Per quanto concerne invece

l’episodio avvenuto in territorio di __________, l’insorgente contesta solo in

parte quanto accertato dall’agente di polizia, ovvero sostiene di aver “affrontato

sì la curva in modo inadeguato, con strada completamente libera, ma non in

controsterzo e tantomeno con fumo e rumore” (cfr. ricorso, punto 5).

Nel proprio rapporto di

segnalazione 20 aprile 2010, l’agente ha indicato che allorquando si trovava

appostato presso i parcheggi del Liceo cantonale di __________ con un veicolo

di servizio banalizzato ha potuto notare “un veicolo BMW di colore grigio

metallizzato provenire dall’__________ (Via del __________) a velocità

decisamente sostenuta tenuto conto della conformazione della strada. La curva (ad

angolo retto, ndr) che porta ai posteggi del liceo veniva effettuata

completamente in controsterzo con le ruote posteriori in derapata (quindi, per

poter essere più chiari, con la parte anteriore del veicolo rivolta verso

l’interno della curva e la parte posteriore verso l’esterno). Ovviamente la

manovra ha prodotto rumore e fumo altrimenti evitabile con una guida consona

alle norme della circolazione” (pag. 1).

L’agente è quindi sceso dal

veicolo per farsi riconoscere chiaramente, rilevando senza ombra di dubbio il

numero di targa applicata al veicolo, circostanza per cui l’insorgente sembrerebbe

aver ammesso i fatti. Sentito in polizia a seguito della segnalazione del 24

marzo 2010, egli ha dichiarato di aver effettuato la curva in modo poco

adeguato e di aver in seguito notato un agente di Polizia che, fermo nei

paraggi in auto, ha ovviamente udito e visto la manovra, soggiungendo che: “In

quel preciso momento ho avuto il dubbio che fosse riuscito a rilevare il numero

di targa ed è per questo che dichiaro appunto senza problemi di essermi reso

autore di questa manovra”, che a suo dire non avrebbe tuttavia creato

pericolo a nessuno (cfr. verbale 10 aprile 2010, pag. 2 in alto). In casu, non gli viene tuttavia rimproverato di aver creato pericolo, ma di aver

affrontato la curva in parola a velocità azzardata.

9.

Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza

liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore

dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,

ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una

presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto

delle argomentazioni sollevate dal multato.

In concreto, dalla descrizione del luogo dell’infrazione

fornita dall’agente accertatore (cfr. rapporto di segnalazione, pag. 2) si

evince chiaramente che egli si trovava in una posizione ottimale per poter osservare

senza impedimenti la manovra eseguita dal ricorrente, ragion per cui non vi è alcun

motivo di dubitare dell’accertamento da lui compiuto e questo nonostante le

timide rimostranze dell’insorgente. Del resto, l’agente, a differenza di quest’ultimo, ha l’obbligo conseguente al

suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in

modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente

disciplinari. Donde la fondatezza dell’addebito mosso al ricorrente.

10.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime. Non essendovi alcuna

perplessità circa l’attendibilità, l’oggettività e la precisione dei vari

accertamenti, nel pieno rispetto del principio

“in dubio pro reo” che non può qui trovare applicazione viste le palesi

emergenze istruttorie, l’insorgente non può

essere prosciolto dagli addebiti mossogli.

11.

La

multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità delle

infrazioni commesse nell’arco di poco tempo, rettamente commisurata al grado di

colpa dell’insorgente (il quale non è nuovo a episodi

di guida irrazionale; cfr. inc. 30.2010.206 di questa Pretura) e

contenuta nei limiti concessi dalla legge. La stessa

appare per di più idonea a dissuaderlo dal commettere altre infrazioni in

futuro.

Il ricorso

va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli artt. 3, 26, 27 cpv. 1, 32

cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg.

vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 300.- e le spese di fr. 250.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster