30.2010.21
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14 febbraio 2011Italiano22 min
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Numero d'incarto:
30.2010.21
Data decisione, Autorità:
14.02.2011, TCA
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito (reformatio in peius) poiché l'amministrazione ha cambiato lo statuto contributivo della persona assicurata, peggiorando la sua situazione giuridica, senza interpellarla e darle la possibilità di ritirare l'opposizione
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN PAESE UE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN SVIZZERA
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN UN PAESE FUORI DALL'UE
CONTRIBUTI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
REFORMATIO IN PEIUS
art. 13 cpv. n let. b CEE1408/71
art. 29 cpv. 2 COST
art. 153a LAVS
art. 12 cpv. 2 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.21
cs
Lugano
14 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 giugno
2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 9 marzo 2010 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti quale
persona senza attività lucrativa per il 2008 da RI 1 sulla base di una sostanza
netta complessiva di fr. 670'986 cui ha aggiunto il reddito percepito sotto
forma di rendite di ogni genere di fr. 48'018 moltiplicato per 20, per una sostanza
determinante complessiva di fr. 1'631'346 e un contributo dovuto di fr.
3'193.60 (spese amministrative comprese, cfr. doc. C).
B. RI
1, rappresentata dall’avv. __________, ha contestato la predetta decisione
innanzi all’autorità amministrativa, facendo valere che l’importo di fr. 48'018
proviene da reddito estero e chiedendo di pagare il contributo solo sulla base
della sostanza di fr. 670’986 (doc. E).
C. Con
decisione su opposizione del 16 giugno 2010 la Cassa ha accolto l’opposizione
ed ha annullato l’affiliazione della ricorrente come persona senza attività
lucrativa in applicazione dell’art. 13 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CEE)
n. 1408/71, poiché l’interessata, domiciliata in Svizzera, lavora in __________
(doc. B).
D. Contro
la predetta decisione su opposizione RI 1, sempre rappresentata dall’avv. __________,
è tempestivamente insorta al TCA. L’insorgente chiede il ripristino
dell’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo del
contributo sulla base della sola sostanza determinante di fr. 670'986. La
ricorrente contesta di svolgere un’attività lucrativa in __________ e di essere
assoggettata all’obbligo contributivo in tale Paese, facendo valere che l’importo
di fr. 48’018 evinto dalla tassazione 2008 si riferisce a reddito conseguito
all’estero derivante da pigioni incassate quale comproprietaria di immobili siti
in __________ e da utili di società __________. A questo proposito
l’interessata afferma di essere socia accomodante nelle società in accomandita
semplice di diritto __________ “__________ di __________” e “__________
di __________”, con sede a __________, che sono state recentemente trasformate
in società in nome collettivo (doc. I).
E.
Con risposta del 30 agosto 2010 l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso, sostenendo tuttavia che “considerato come la ricorrente è socia
accomandante nelle società __________ e __________, a nostro avviso, la
resistente dovrà valutare le condizioni per un’eventuale affiliazione nella
categoria degli indipendenti, nonché procedere allo stralcio dell’affiliazione
quale persona senza attività lucrativa dell’istante” (doc. III).
F. Pendente
causa la ricorrente ha prodotto uno scritto di __________, che si occupa delle
pratiche fiscali dell’insorgente in __________ (doc. O) e su cui la Cassa ha
potuto esprimersi, confermandosi nella risposta di causa (doc. XI).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’insorgente va assoggettata in
Svizzera, e con quale statuto, per il pagamento dei contributi sociali del 2008.
3. Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che
rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed
aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97,
regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
Per
l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo
4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della
presente legge, sono applicabili anche:
a.
l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del
Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n.
1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2
dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della presente legge fanno
uso dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione
è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera
a.
4. Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché
le decisioni sono state emanate nel 2010 e concernono i contributi sociali
dovuti nel 2008 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF
130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27
febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5
[sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza
della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag.
I-1343, punto 45).
La
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame
pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza svizzera, la
ricorrente è infatti stata una lavoratrice che è o è stata soggetta alla
legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71,
cfr. doc. 9). Quanto al nesso transfrontaliero esso è senz’altro dato. La
ricorrente, domiciliata in Svizzera, percepisce un reddito dall’__________.
Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In
concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento
(CE) n. 1408/71.
5. L’art.
1a lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore
subordinato” e “lavoratore autonomo”.
Alla
luce di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del
regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa
continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori
subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed.,
Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La
Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il
rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone
interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel
fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra
persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle
quale percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,
consid. 6.4.4).
Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività
lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale
dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte
(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del
12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive
sull’assoggettamento nella nuova versione dal 1.1.2009).
Sono
più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali
(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e
dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di
assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati
membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Il
regolamento (CE) n. 1408/71 prevede, di regola, l'assoggettamento delle persone
assicurate al sistema sociale dello Stato in cui viene esercitata l’attività professionale
(cfr. art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71, cfr. anche l'articolo
dell'Istituto delle assicurazioni sociali, "Accordo sulla libera
circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai
rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr.
P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux, “Les effets de l’accord sur
l’assujettissement et l’obligation de cotiser à l’AVS” in “L’accord sur
la libre circulation des personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité
sociale en Suisse”, Berna 2001, pag. 131 segg.).
6. Le
Direttive sull’assoggettamento al marg. 2011 (marg. 2016 nella versione valida
dal 1.1.2009) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di
un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).
Fatti
I cittadini di uno
Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati
all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere
lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o
di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non
sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71),
a meno che siano distaccati.
In
generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano
un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla
legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è
esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Se
il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato
nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii
del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno
sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14
par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Per
quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono
assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)
a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
L’indipendente
svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato
all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di
regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano
l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE,
sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è
esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è
assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2
regolamento (CE) n. 1408/71).
I
cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato
dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al
principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal
1.1.2009).
Per il marg. 2034
(marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE
che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività
indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per
l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose
eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).
Colui
che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve
informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054
dal 1.1.2009).
7. Nel
caso di specie, con la decisione del 9 marzo 2010, la Cassa ha fissato i
contributi dovuti dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa (doc.
6). Quest’ultima, in sede di opposizione, ha unicamente contestato l’ammontare
del contributo dovuto, ritenendo che il reddito estero non sarebbe stato da
computare quale reddito conseguito sotto forma di rendita.
Con
la decisione su opposizione l’amministrazione ha annullato l’assoggettamento
all’obbligo contributivo in Svizzera, ritenendo in pratica che, in applicazione
dell’art. 13 n. 2 lett. b del regolamento (CE) n. 1408/71, l’interessata deve
affiliarsi in __________, dove consegue il reddito litigioso.
Con
il ricorso l’assicurata chiede che l’affiliazione in Svizzera quale persona
senza attività lucrativa sia ripristinata ma che il contributo sia calcolato
solo sull’importo di fr. 670'986, rilevando tra l’altro che “la Cassa non ha
sposato le motivazioni dell’opponente, bensì ha ritenuto che la” ricorrente
“svolgerebbe attività lucrativa in __________, non sarebbe quindi
assoggettata all’obbligo contributivo in Svizzera e andrebbe pertanto
stralciata dalla categoria delle persone senza attività lucrativa dal
31.12.2007” (doc. I, punto 3).
Da
parte sua la Cassa, pur chiedendo la reiezione del ricorso, propone che
l’insorgente sia affiliata quale indipendente in Svizzera.
8. Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno
2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della
decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
Il
diritto di essere sentito comprende segnatamente il diritto dell'interessato di
esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad
avere effetti sulla sua situazione giuridica (DTF 134 I 140 consid.
5.3 pag. 148, cfr. anche sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7.3).
Se il diritto di essere sentito prima della decisione si applica di principio
senza restrizioni per le questioni di fatto, in materia di apprezzamento
giuridico esso è limitato ai casi in cui l'autorità intende motivare la sua
decisione con una norma o con una argomentazione giuridica che non erano state
evocate nella precedente procedura e di cui le parti non potevano supporne la
pertinenza (DTF 130 III 35 consid.
5 pag. 39; 128 V 272 consid.
5b/bb pag. 278; 124 I 49 consid. 2c
pag. 52; 115 Ia 94 consid. 1b
pag. 96 e le sentenze ivi citate, cfr. anche sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo
2010, consid. 7.3).
Va
ancora evidenziato che con sentenza K 187/98, pubblicata in RAMI 6/2000 nr. KV
134 pag. 335, l’allora TFA ha affermato:
"
2.- Nel caso in esame è effettivamente lecito chiedersi
se non si debba ammettere una reformatio in peius: infatti, anche se nulla dice
nel dispositivo, nei motivi la pronunzia cantonale è senza ambiguità circa la
Considerandi
cessazione degli obblighi assicurativi della Cassa malati Y. a partire dal 30
settembre 1997. Del resto, tale circostanza non è sfuggita all'amministrazione,
la quale ha chiesto a B.________, in data 20 novembre 1998, il rimborso
dell'indebito versamento. Dovrebbero quindi valere i principi posti dalla
giurisprudenza, secondo i quali la parte ricorrente dev'essere invitata ad
esprimersi sulla ventilata modifica a suo detrimento della pronunzia querelata
e deve esplicitamente essere resa attenta circa la possibilità di ritirare il
gravame. Costituisce segnatamente una reformatio in peius un rinvio al cui
seguito è presumibile con certezza un pregiudizio per l'interessato (DTF 122 V
167.
consid. 2a e b; DLA 1995 no. 23 pag. 139 consid. 3b). Ora, pur non
predisponendo un rinvio, il modo di procedere della Corte cantonale ha
comportato una vanificazione delle garanzie stabilite dalla giurisprudenza nel
caso della reformatio in peius. Né di rilievo è al proposito il fatto, addotto
dalla Cassa nella risposta all'impugnativa, che l'assicurato abbia la
possibilità di ricorrere avverso la decisione di restituzione, quando si
osservi che sul gravame dovrà comunque statuire la stessa autorità che già si è
espressa chiaramente nei motivi del precedente giudizio. Tuttavia, il tema di
sapere se quanto disposto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
sia costitutivo di una reformatio in peius può, per i motivi di cui si dirà in
seguito, rimanere insoluto.
3.
- a) Nel giudizio impugnato,
l'autorità di ricorso cantonale ha fatto capo a una motivazione
diversa da quella discussa in sede amministrativa, senza informarne
preventivamente l'interessato. Essa ha in effetti respinto il gravame
constatando che sin dal 1° ottobre 1997 non sussisteva più rapporto
assicurativo, mentre la Cassa, dal canto suo, aveva rifiutato di erogare
indennità giornaliere per una durata superiore a 360 giorni, ossia
posteriormente al 21 gennaio 1998. Orbene, secondo costante giurisprudenza, il
fatto che la decisione in lite sia stata confermata dalla precedente istanza
ponendo a fondamento una motivazione diversa
da quella ritenuta dall'amministrazione è costitutivo di una violazione del
diritto di essere sentito (DTF 125 V 370 consid. 4b, 116 V 185 consid. 1a, 115
Ia 96 consid. 1b con rinvii).
Detta violazione non è sanabile
dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, in quanto trattasi di un
caso di lesione grave del menzionato diritto (cfr. DTF 125 V 371 consid.
4c).” (sottolineatura del redattore)
9.
In
concreto l’amministrazione, dopo aver fissato i contributi dovuti
dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa, con la decisione su
opposizione ha annullato l’assoggettamento all’obbligo contributivo in Svizzera
della ricorrente, affiliata quale persona senza attività lucrativa sin dal 2003
(doc. 8; in precedenza quale dipendente, cfr. doc. 9), senza interpellarla e in
contrasto con quanto richiesto dall’interessata stessa, la quale ha unicamente
domandato di poter pagare un contributo inferiore rispetto a quello stabilito
con la decisione impugnata.
Tenuto
conto della delicatezza e della complessità della materia (fattispecie
internazionale, applicazione dell’ALC, ripercussioni sulla rendita di vecchiaia
futura, possibile lacuna contributiva), anziché esonerare direttamente ed
inaspettatamente l’interessata dall’obbligo assicurativo in Svizzera a causa
dell’asserita attività lucrativa in __________, l’amministrazione avrebbe
quantomeno dovuto dare la possibilità alla ricorrente di esprimersi e di
confrontarsi su questa problematica particolare, che fin lì non era stata
oggetto né di discussione né tanto meno di disamina.
Considerato
il tenore dell’opposizione, che si limitava a contestare l’ammontare del
contributo dovuto, la ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere
l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata dall'amministrazione,
in base alla quale la Cassa avrebbe poi deciso di esonerarla dall’obbligo
assicurativo in Svizzera.
Né
l’interessata poteva o doveva, in tali circostanze, preventivamente informarsi
sull’eventuale possibilità di non più essere affiliata nel nostro Paese.
Agendo
come ha fatto, l’amministrazione non ha garantito nelle debite forme
all'interessata il diritto di esprimersi che l’avrebbe dovuta tutelare dalla
ricezione di una decisione che può, alla luce delle particolari circostanze del
caso, definirsi imprevedibile (sulla funzione ammonitrice
["Warnfunktion"] del diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren
des modernen Staates, 2000, pag. 259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6
luglio 2004 consid. 3.3 in fine).
Nel
caso di specie, inoltre, l’annullamento dell’affiliazione in Svizzera a causa
della (contestata dalla ricorrente) attività lavorativa in __________, configura
una reformatio in peius. Un esonero, non richiesto, dall’obbligo assicurativo
in Svizzera, senza affiliazione in un altro Paese, provoca infatti una lacuna
contributiva con ripercussioni anche serie per la futura prestazione di
vecchiaia. Inoltre la decisione dell’amministrazione ha delle conseguenze anche
in altri ambiti (ad esempio l’obbligo di assicurarsi in Svizzera contro le
malattie).
Va a questo proposito rammentato che l’amministrazione, se intende
modificare la decisione a sfavore dell’opponente, deve concedere a quest’ultimo
la possibilità di ritirare l’opposizione (art. 12 cpv. 2 OPGA).
Considerato
che in concreto l’insorgente non ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo
in Svizzera, ma unicamente di pagare un contributo inferiore rispetto a quello
fissato con la decisione formale del 9 marzo 2010, la decisione su opposizione
ha in realtà peggiorato la situazione giuridica della ricorrente senza che
questa abbia avuto la possibilità di ritirare l’opposizione. Tant’è che
l’interessata ha inoltrato ricorso al TCA chiedendo il ripristino
dell’affiliazione quale persona senza attività lucrativa.
Va
infine evidenziato che con sentenza 9C_627/2009 del 23 luglio 2010, ossia
successiva alla decisione su opposizione impugnata, pubblicata in DTF 136 V 258,
il TF ha stabilito che l’accomandante residente in Svizzera di una società in
accomandita del diritto germanico (“GmbH & Co. KG”) con sede in Germania è
tenuto a versare contributi quale persona esercitante un’attività lucrativa
indipendente sui redditi provenienti dalla società, indipendentemente dal fatto
che egli collabori nell’impresa o che eserciti un’influenza sulla gestione di
quest’ultima.
Nel
caso di specie, rilevato che l’insorgente è socia accomandante di due società
in accomandita semplice di diritto __________ (cfr. doc. I), andrebbe pertanto
esaminato se l’interessata non debba piuttosto essere affiliata in Svizzera
quale indipendente.
In
concreto tuttavia, rilevata d’ufficio una grave violazione del diritto di
essere sentito sia perché l’amministrazione ha modificato lo statuto
contributivo in sede di opposizione senza dare alla ricorrente la possibilità
di esprimesi in merito, sia perché esonerando l’interessata dall’obbligo
assicurativo in Svizzera contrariamente alla sua volontà, ha proceduto ad una
reformatio in peius senza darle la possibilità di ritirare l’opposizione, la
decisione su opposizione deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Cassa
affinché garantisca all’insorgente i suoi diritti.
Rilevato
che nel frattempo è stata emanata la citata sentenza 9C_627/2009 del 23 luglio
2010, pubblicata in DTF 136 V 258, la Cassa dovrà inoltre
effettuare i necessari accertamenti atti a stabilire in particolare lo statuto
dell’insorgente e il suo Paese di assoggettamento, chiedendo informazioni ufficiali
all’__________ (art. 84 del regolamento (CEE) n. 1408/71; scambio di
informazioni: formulario E 001) e, se necessario, chiedendo all’assicurata una
dichiarazione ufficiale da parte delle competenti autorità __________ circa il
suo preciso statuto contributivo all’estero (ad esempio tramite il formulario E
101). Lo scritto del 29 settembre 2010 di __________ che si occupa della
contabilità della ricorrente, secondo cui l’interessata non esercita alcuna
attività in __________ non è infatti sufficiente (doc. O), non trattandosi di
un documento ufficiale di un’autorità competente __________.
Dopo
aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, aver dato alla ricorrente la
possibilità di esprimersi in merito e, se confermati gli estremi di una reformatio
in peius (per esempio perché l’interessata deve effettivamente essere esonerata
dall’obbligo assicurativo in Svizzera o perché gli eventuali contributi dovuti quale
indipendente in Svizzera sono superiori a quelli fissati con la decisione
formale del 9 marzo 2010) aver assegnato un termine all’interessata per
eventualmente ritirare l’opposizione, la Cassa emanerà un nuovo provvedimento
amministrativo.
In
queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e
l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.
Visto
l’esito del ricorso, il TCA rinuncia all’assunzione delle prove chieste
dall’insorgente (cfr. doc. I: documenti, richiamo dell’incarto fiscale).
All’insorgente,
rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 cpv.
1.
lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per i suoi
incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà fr. 1'500 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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