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30.2010.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 febbraio 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini di uno

Stato membro dell’UE o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati

all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere

lavoratori distaccati o di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o

di uno Stato membro dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non

sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71),

a meno che siano distaccati.

In

generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla

legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Se

il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato

nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii

del regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno

sede in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14

par. 2 punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Per

quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono

assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)

a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

L’indipendente

svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato

all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di

regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

l’attività indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE,

sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata. Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è

assicurato nel paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2

regolamento (CE) n. 1408/71).

I

cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal

1.1.2009).

Per il marg. 2034

(marg. 2052 dal 1.1.2009) i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE

che esercitano simultaneamente un’attività salariata in Svizzera e un’attività

indipendente in uno Stato dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per

l’insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose

eccezioni elencate al marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

Colui

che esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve

informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054

dal 1.1.2009).

7. Nel

caso di specie, con la decisione del 9 marzo 2010, la Cassa ha fissato i

contributi dovuti dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa (doc.

6). Quest’ultima, in sede di opposizione, ha unicamente contestato l’ammontare

del contributo dovuto, ritenendo che il reddito estero non sarebbe stato da

computare quale reddito conseguito sotto forma di rendita.

Con

la decisione su opposizione l’amministrazione ha annullato l’assoggettamento

all’obbligo contributivo in Svizzera, ritenendo in pratica che, in applicazione

dell’art. 13 n. 2 lett. b del regolamento (CE) n. 1408/71, l’interessata deve

affiliarsi in __________, dove consegue il reddito litigioso.

Con

il ricorso l’assicurata chiede che l’affiliazione in Svizzera quale persona

senza attività lucrativa sia ripristinata ma che il contributo sia calcolato

solo sull’importo di fr. 670'986, rilevando tra l’altro che “la Cassa non ha

sposato le motivazioni dell’opponente, bensì ha ritenuto che la” ricorrente

“svolgerebbe attività lucrativa in __________, non sarebbe quindi

assoggettata all’obbligo contributivo in Svizzera e andrebbe pertanto

stralciata dalla categoria delle persone senza attività lucrativa dal

31.12.2007” (doc. I, punto 3).

Da

parte sua la Cassa, pur chiedendo la reiezione del ricorso, propone che

l’insorgente sia affiliata quale indipendente in Svizzera.

8. Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno

2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578

consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16

consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il

diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le

proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della

decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I

232 consid. 3.2).

Il

diritto di essere sentito comprende segnatamente il diritto dell'interessato di

esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad

avere effetti sulla sua situazione giuridica (DTF 134 I 140 consid.

5.3 pag. 148, cfr. anche sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7.3).

Se il diritto di essere sentito prima della decisione si applica di principio

senza restrizioni per le questioni di fatto, in materia di apprezzamento

giuridico esso è limitato ai casi in cui l'autorità intende motivare la sua

decisione con una norma o con una argomentazione giuridica che non erano state

evocate nella precedente procedura e di cui le parti non potevano supporne la

pertinenza (DTF 130 III 35 consid.

5 pag. 39; 128 V 272 consid.

5b/bb pag. 278; 124 I 49 consid. 2c

pag. 52; 115 Ia 94 consid. 1b

pag. 96 e le sentenze ivi citate, cfr. anche sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo

2010, consid. 7.3).

Va

ancora evidenziato che con sentenza K 187/98, pubblicata in RAMI 6/2000 nr. KV

134 pag. 335, l’allora TFA ha affermato:

"

2.- Nel caso in esame è effettivamente lecito chiedersi

se non si debba ammettere una reformatio in peius: infatti, anche se nulla dice

nel dispositivo, nei motivi la pronunzia cantonale è senza ambiguità circa la

Considerandi

cessazione degli obblighi assicurativi della Cassa malati Y. a partire dal 30

settembre 1997. Del resto, tale circostanza non è sfuggita all'amministrazione,

la quale ha chiesto a B.________, in data 20 novembre 1998, il rimborso

dell'indebito versamento. Dovrebbero quindi valere i principi posti dalla

giurisprudenza, secondo i quali la parte ricorrente dev'essere invitata ad

esprimersi sulla ventilata modifica a suo detrimento della pronunzia querelata

e deve esplicitamente essere resa attenta circa la possibilità di ritirare il

gravame. Costituisce segnatamente una reformatio in peius un rinvio al cui

seguito è presumibile con certezza un pregiudizio per l'interessato (DTF 122 V

167.

consid. 2a e b; DLA 1995 no. 23 pag. 139 consid. 3b). Ora, pur non

predisponendo un rinvio, il modo di procedere della Corte cantonale ha

comportato una vanificazione delle garanzie stabilite dalla giurisprudenza nel

caso della reformatio in peius. Né di rilievo è al proposito il fatto, addotto

dalla Cassa nella risposta all'impugnativa, che l'assicurato abbia la

possibilità di ricorrere avverso la decisione di restituzione, quando si

osservi che sul gravame dovrà comunque statuire la stessa autorità che già si è

espressa chiaramente nei motivi del precedente giudizio. Tuttavia, il tema di

sapere se quanto disposto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

sia costitutivo di una reformatio in peius può, per i motivi di cui si dirà in

seguito, rimanere insoluto.

3.

- a) Nel giudizio impugnato,

l'autorità di ricorso cantonale ha fatto capo a una motivazione

diversa da quella discussa in sede amministrativa, senza informarne

preventivamente l'interessato. Essa ha in effetti respinto il gravame

constatando che sin dal 1° ottobre 1997 non sussisteva più rapporto

assicurativo, mentre la Cassa, dal canto suo, aveva rifiutato di erogare

indennità giornaliere per una durata superiore a 360 giorni, ossia

posteriormente al 21 gennaio 1998. Orbene, secondo costante giurisprudenza, il

fatto che la decisione in lite sia stata confermata dalla precedente istanza

ponendo a fondamento una motivazione diversa

da quella ritenuta dall'amministrazione è costitutivo di una violazione del

diritto di essere sentito (DTF 125 V 370 consid. 4b, 116 V 185 consid. 1a, 115

Ia 96 consid. 1b con rinvii).

Detta violazione non è sanabile

dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, in quanto trattasi di un

caso di lesione grave del menzionato diritto (cfr. DTF 125 V 371 consid.

4c).” (sottolineatura del redattore)

9.

In

concreto l’amministrazione, dopo aver fissato i contributi dovuti

dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa, con la decisione su

opposizione ha annullato l’assoggettamento all’obbligo contributivo in Svizzera

della ricorrente, affiliata quale persona senza attività lucrativa sin dal 2003

(doc. 8; in precedenza quale dipendente, cfr. doc. 9), senza interpellarla e in

contrasto con quanto richiesto dall’interessata stessa, la quale ha unicamente

domandato di poter pagare un contributo inferiore rispetto a quello stabilito

con la decisione impugnata.

Tenuto

conto della delicatezza e della complessità della materia (fattispecie

internazionale, applicazione dell’ALC, ripercussioni sulla rendita di vecchiaia

futura, possibile lacuna contributiva), anziché esonerare direttamente ed

inaspettatamente l’interessata dall’obbligo assicurativo in Svizzera a causa

dell’asserita attività lucrativa in __________, l’amministrazione avrebbe

quantomeno dovuto dare la possibilità alla ricorrente di esprimersi e di

confrontarsi su questa problematica particolare, che fin lì non era stata

oggetto né di discussione né tanto meno di disamina.

Considerato

il tenore dell’opposizione, che si limitava a contestare l’ammontare del

contributo dovuto, la ricorrente non poteva ragionevolmente prevedere

l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata dall'amministrazione,

in base alla quale la Cassa avrebbe poi deciso di esonerarla dall’obbligo

assicurativo in Svizzera.

l’interessata poteva o doveva, in tali circostanze, preventivamente informarsi

sull’eventuale possibilità di non più essere affiliata nel nostro Paese.

Agendo

come ha fatto, l’amministrazione non ha garantito nelle debite forme

all'interessata il diritto di esprimersi che l’avrebbe dovuta tutelare dalla

ricezione di una decisione che può, alla luce delle particolari circostanze del

caso, definirsi imprevedibile (sulla funzione ammonitrice

["Warnfunktion"] del diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini,

Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren

des modernen Staates, 2000, pag. 259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6

luglio 2004 consid. 3.3 in fine).

Nel

caso di specie, inoltre, l’annullamento dell’affiliazione in Svizzera a causa

della (contestata dalla ricorrente) attività lavorativa in __________, configura

una reformatio in peius. Un esonero, non richiesto, dall’obbligo assicurativo

in Svizzera, senza affiliazione in un altro Paese, provoca infatti una lacuna

contributiva con ripercussioni anche serie per la futura prestazione di

vecchiaia. Inoltre la decisione dell’amministrazione ha delle conseguenze anche

in altri ambiti (ad esempio l’obbligo di assicurarsi in Svizzera contro le

malattie).

Va a questo proposito rammentato che l’amministrazione, se intende

modificare la decisione a sfavore dell’opponente, deve concedere a quest’ultimo

la possibilità di ritirare l’opposizione (art. 12 cpv. 2 OPGA).

Considerato

che in concreto l’insorgente non ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo

in Svizzera, ma unicamente di pagare un contributo inferiore rispetto a quello

fissato con la decisione formale del 9 marzo 2010, la decisione su opposizione

ha in realtà peggiorato la situazione giuridica della ricorrente senza che

questa abbia avuto la possibilità di ritirare l’opposizione. Tant’è che

l’interessata ha inoltrato ricorso al TCA chiedendo il ripristino

dell’affiliazione quale persona senza attività lucrativa.

Va

infine evidenziato che con sentenza 9C_627/2009 del 23 luglio 2010, ossia

successiva alla decisione su opposizione impugnata, pubblicata in DTF 136 V 258,

il TF ha stabilito che l’accomandante residente in Svizzera di una società in

accomandita del diritto germanico (“GmbH & Co. KG”) con sede in Germania è

tenuto a versare contributi quale persona esercitante un’attività lucrativa

indipendente sui redditi provenienti dalla società, indipendentemente dal fatto

che egli collabori nell’impresa o che eserciti un’influenza sulla gestione di

quest’ultima.

Nel

caso di specie, rilevato che l’insorgente è socia accomandante di due società

in accomandita semplice di diritto __________ (cfr. doc. I), andrebbe pertanto

esaminato se l’interessata non debba piuttosto essere affiliata in Svizzera

quale indipendente.

In

concreto tuttavia, rilevata d’ufficio una grave violazione del diritto di

essere sentito sia perché l’amministrazione ha modificato lo statuto

contributivo in sede di opposizione senza dare alla ricorrente la possibilità

di esprimesi in merito, sia perché esonerando l’interessata dall’obbligo

assicurativo in Svizzera contrariamente alla sua volontà, ha proceduto ad una

reformatio in peius senza darle la possibilità di ritirare l’opposizione, la

decisione su opposizione deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Cassa

affinché garantisca all’insorgente i suoi diritti.

Rilevato

che nel frattempo è stata emanata la citata sentenza 9C_627/2009 del 23 luglio

2010, pubblicata in DTF 136 V 258, la Cassa dovrà inoltre

effettuare i necessari accertamenti atti a stabilire in particolare lo statuto

dell’insorgente e il suo Paese di assoggettamento, chiedendo informazioni ufficiali

all’__________ (art. 84 del regolamento (CEE) n. 1408/71; scambio di

informazioni: formulario E 001) e, se necessario, chiedendo all’assicurata una

dichiarazione ufficiale da parte delle competenti autorità __________ circa il

suo preciso statuto contributivo all’estero (ad esempio tramite il formulario E

101). Lo scritto del 29 settembre 2010 di __________ che si occupa della

contabilità della ricorrente, secondo cui l’interessata non esercita alcuna

attività in __________ non è infatti sufficiente (doc. O), non trattandosi di

un documento ufficiale di un’autorità competente __________.

Dopo

aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, aver dato alla ricorrente la

possibilità di esprimersi in merito e, se confermati gli estremi di una reformatio

in peius (per esempio perché l’interessata deve effettivamente essere esonerata

dall’obbligo assicurativo in Svizzera o perché gli eventuali contributi dovuti quale

indipendente in Svizzera sono superiori a quelli fissati con la decisione

formale del 9 marzo 2010) aver assegnato un termine all’interessata per

eventualmente ritirare l’opposizione, la Cassa emanerà un nuovo provvedimento

amministrativo.

In

queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

Visto

l’esito del ricorso, il TCA rinuncia all’assunzione delle prove chieste

dall’insorgente (cfr. doc. I: documenti, richiamo dell’incarto fiscale).

All’insorgente,

rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61 cpv.

1.

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per i suoi

incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà fr. 1'500 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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