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Decisione

30.2010.216

Durante una corsa di scuola guida, dopo fermata ad uno "Stop", inoltrarsi in un'intersezione e collidere con un veicolo sopraggiungente da destra

12 febbraio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 10 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i

seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

TI __________, durante una corsa di scuola guida, dopo essersi fermat[a] ad uno

“Stop”, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un veicolo

sopraggiungente da destra.”

Fatti accertati il 7 luglio 2010 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1

ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa

sono date dall’art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa

(ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1

CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell’art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

L’art. 36 cpv. 1 primo periodo

OSStr prescrive che il segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad

arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si

avvicina.

Per l’art. 36 cpv. 2 LCStr alle

intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli

che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se

giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante

segnali od ordini della polizia.

L’art. 14 cpv. 1 ONC specifica

che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne

ha diritto; deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare,

fermarsi prima dell’intersezione.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della circolazione

– in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera alla multata, durante

una corsa di scuola guida, di essersi inoltrata in un’intersezione, dopo

essersi fermata a uno “Stop”, collidendo con un veicolo sopraggiungente da

destra.

La decisione si fonda sul

rapporto di polizia 26 luglio 2010, dal quale emerge la seguente dinamica

dell’infortunio:

“(…) __________ si trovava

a circolare su via __________, con accanto il maestro conducente __________.

Giunta al segnale Stop su detta via si arrestava per concedere la precedenza ad

alcuni veicoli che circolavano sua via __________.

Al momento di ripartire con

manovra di svolta a sinistra non si avvedeva del sopraggiungere del

protagonista __________ che circolava regolarmente su via __________ in

direzione di __________, proveniente quindi dalla sua destra.

Anche __________ si

accorgeva tardivamente della presenza del __________ ed azionava subito il

freno per mezzo del doppio comando del quale è dotata la vettura, ma non

riusciva ad evitare la collisione che avveniva tra la parte anteriore destra

del veicolo__________ e la portiera posteriore sinistra del veicolo __________.

Dopo il sinistro entrambe le

vetture venivano spostate per consentire la circolazione”.

Dal rapporto si evince

altresì che:

“Bernasconi è alle prime

lezioni di guida e __________ suo maestro ha affermato che lo scopo della

lezione era quello di acquisire dimestichezza con l’uso della frizione, e

precisamente partire e cambiare rapporto correttamente nonché fermarsi agli

stop nella posizione ottimale.

Per quanto riguarda il

resto delle regole della circolazione era l’istruttore che aveva il compito di

tutte le verifiche del caso (...)”.

(cfr. informazioni

complementari, pag. 4)

4.

La ricorrente, per il tramite

del padre, contesta categoricamente l’ammontare della multa “in quanto la

sicurezza (visuale) su questo incrocio deve essere tenuta in debita

considerazione. Se esiste responsabilità da parte dell’allieva conducente e/o

maestro, esistono pure corresponsabilità da parte di chi deve garantire la

sicurezza stradale”. Inoltre, contesta il metodo di calcolazione della

multa, che ritiene arbitrario, poiché stabilito a discrezione del funzionario

incaricato, senza tenere conto della pericolosità dell’incrocio, come pure del

fatto che l’agente di polizia le avrebbe confermato che non aveva nessuna

responsabilità nell’accaduto, e, infine, che nel tempo intercorso tra la

chiamata alla polizia e l’arrivo degli agenti si era già giunti ad un accordo

bonale, comunicato puntualmente alla pattuglia, che non avrebbero dovuto

stilare in tal caso il rapporto, perché non più necessario.

In conclusione, afferma che “se

sanzione deve esserci che ci sia. Ma che venga calcolata in modo equo ed

imparziale da persone affidabili e competenti, tenendo conto di tutto quanto

sopra menzionato” (cfr. ricorso 17 settembre 2010).

5.

In concreto, la ricorrente

non contesta la fattispecie. È infatti evidente che ella non ha concesso la

precedenza a un’autovettura che circolava regolarmente e proveniente da destra,

in quanto non ne ha notato il sopraggiungere attraverso lo specchio posto in

corrispondenza dell’intersezione tra via __________ e via __________.

Occorre quindi valutare se ella

può essere ritenuta colpevole di tale infrazione, stante la sua condizione di allieva

conducente alle prime armi.

Difatti, l’art. 100 cifra 3

cpv. 2 LCStr, limita la punibilità di un allievo conducente, prevedendo che

egli è responsabile delle infrazioni che avrebbe dovuto evitare secondo il suo

grado di istruzione.

Secondo Jeanneret tale regola interviene

soprattutto in caso di infrazioni commesse per negligenza e richiede la presa

in considerazione del grado d’istruzione e d’esperienza dell’allievo conducente,

sia per quanto concerne l’applicazione delle regole di circolazione e la realtà

del traffico sia per l’uso del veicolo. Il grado di diligenza richiesto è lo

stesso di quello prescritto dall’art. 12 cpv. 3 CP. Ciò permette di escludere

la responsabilità, principalmente all’inizio della formazione, quando un

allievo conducente apprezza male una situazione – commette allora un errore di fatto,

talvolta inevitabile – o intraprende una manovra inadeguata di fronte a una

situazione di pericolo, e questo in ragione della sua inesperienza del traffico

o dell’utilizzo del veicolo che conduce (cfr. Jeanneret,

Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007,

pag. 534, n. 131 ad art. 100 LCStr).

6.

In sede di verbale la ricorrente

ha asserito che:

“(...) La visibilità e la

visuale erano buone, non vi erano precipitazioni e il fondo stradale era

asciutto. Ad un certo punto giungevamo su Via __________ e mi fermavo al

segnale stop, prima di immettermi su Via __________. Era mia intenzione

svoltare a sinistra su tale via.

Dopo aver fatto passare

alcune vetture, guardavo sia alla mia sinistra che alla mia destra e valutando

che non arrivassero vetture iniziavo la manovra. Percorsi pochi passi però, il

mio veicolo veniva urtato da una vettura che circolava su Via __________ in

direzione di __________.

L’urto avveniva tra lo

spigolo anteriore destro della mia vettura e la fiancata sinistra dell’altro

veicolo. Zona porta posteriore.

Preciso che ho subito

tentato una frenata di emergenza e anche il maestro __________ ha frenato

prontamente ma non siamo riusciti ad evitare l’incidente. Purtroppo non ci

siamo accorti per tempo del sopraggiungere di questa vettura” (cfr. verbale

di interrogatorio 7 luglio 2010, pag. 1 e 2).

In merito

all’esperienza della ragazza, il maestro conducente ha precisato che: “ha

già superato l’esame teorico, ma è veramente alle prime lezioni. L’obiettivo

della lezione è quello di cominciare a prendere dimestichezza con il cambio ed

eseguire correttamente le partenze e le fermate agli stop (…)” (cfr. verbale

d’interrogatorio 7 luglio 2010 di __________, pag. 1).

Sulla dinamica dell’infortunio

egli ha invece asserito quanto segue:

“All’orario indicato dopo

aver fatto circa 45 minuti di lezione, ci fermavamo allo stop che da via __________

immette su via __________. La ragazza si fermava correttamente nella posizione

appropriata. Entrambi verificavamo il traffico su via __________ e iniziavamo

una manovra di svolta a sinistra per immetterci appunto su via __________ in

direzione di __________[.] In questo frangente non notavo una vettura che

proveniva dal __________, (nostra destra) e che si dirigeva anch’essa verso __________.

Quando ci trovavamo quasi al centro della carreggiata avveniva così la

collisione, tra la parte anteriore destra della mia vettura e quella laterale

sinistra dell’altro veicolo, e precisamente sulla portiera posteriore (...).

Preciso che alla destra

dello stop in questione vi è un muro che ostruisce parzialmente la visuale da

dove proveniva l’altro protagonista, è presente tuttavia uno specchio nel quale

purtroppo non ho identificato la vettura. Prima di questo veicolo [ne] sono

transitati altri che abbiamo regolarmente lasciato passare.

Preciso che l’allieva

conducente ha effettuato lei la partenza dallo stop al momento che ha ritenuto

opportuno, purtroppo io ho identificato tardivamente l’arrivo dell’altro

veicolo ed ho azionato bruscamente i freni ma troppo tardi per evitare la

collisione. Preciso che tuttavia ritengo che la responsabilità ultima sia mia

essendo la conducente come già detto proprio all’inizio” (cfr. verbale,

pag. 1 e 2).

7.

Orbene, dalle

affermazioni che precedono appare di meridiana evidenza che l’insorgente era

alle sue prime lezioni di guida e aveva di conseguenza pochissima esperienza,

tant’è vero che l’obiettivo della lezione di guida era, tra l’altro, di

acquisire dimestichezza con la frizione al fine di eseguire correttamente le

partenze e le frenate agli stop, operazione tutt’altro che evidente per un

conducente alle prime armi, a maggior ragione in presenza di una simile

intersezione, caratterizzata dalla presenza di ostacoli fisici che precludono

la visuale sul traffico proveniente da destra (totalmente mascherata dal muro e

dalla siepe ivi presenti), tanto da dover ricorrere all’ausilio dello specchio.

Per compiere tale manovra si impone una ripartenza sicura e decisa, ciò che

richiede già una certa esperienza, un corretto uso di freno e frizione, una

buona maneggevolezza del volante, che la ricorrente ancora non aveva acquisito.

Certo nella misura in cui ella non si è avveduta dell’altro veicolo, si potrebbe

concludere per una certa disattenzione; tuttavia a mente di questo giudice la

ricorrente non disponeva della necessaria confidenza con i comandi del veicolo,

tale da permetterle di affrontare una simile manovra con la dovuta attenzione

sul traffico proveniente da destra.

In altri termini, nulla di

penalmente rilevante può esserle imputato. Difatti quando una persona si trova

alle sue prime lezioni di guida, non può ancora avere sotto controllo tutte le

situazioni di pericolo che si presentano, soprattutto in una strada principale

abbastanza trafficata. Del resto, il maestro si è correttamente assunto la

responsabilità dell’accaduto.

8.

In siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, ritiene che la

ricorrente non si è resa colpevole dell’infrazione imputatale dall’autorità di

prime cure. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione

impugnata annullata.

Visto l’esito del gravame, non

si prelevano né tasse né spese (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2, 90 cifra 1, 100 cifra 3 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2

OSStr; 12 cpv. 3 CP; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

tramite il rappresentante;

La sentenza è

definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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