Lexipedia

Decisione

30.2010.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 dicembre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di

compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

Giusta l'art. 41bis

cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi

sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione

da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro

30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire

da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti

e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2 OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1

lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi

ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che

la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali

sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di

calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò

è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per

l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27

cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF

ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su

questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN.

4009, 4010 e 4011 CIM.

3. Nel

caso in esame, con fattura del 25 gennaio 2010 (doc. A6) la Cassa di compensazione

ha chiesto alla SA ricorrente il pagamento di Fr. 48'394,40 quali contributi

paritetici AVS/AI/IPG/ AD/AF, indicando che tale importo doveva essere versato

entro 30 giorni.

Questo ammontare è

stato accreditato sul conto della convenuta il 17 marzo 2010 (doc. A7), quindi

oltre il termine impartito che scadeva invero il 24 febbraio 2010. Di

conseguenza, il ritardo che ne è derivato ha generato a carico dell'insorgente degli

interessi di mora di Fr. 349,50 sul capitale dovuto.

L'assicurata contesta il

principio stesso di dovere degli interessi di ritardo, sostenendo di avere

ricevuto la fattura del 25 gennaio 2010 soltanto il 15 marzo 2010 e di avere

immediatamente versato i contributi paritetici dovuti. Avendo spedito la

fattura del conguaglio per posta semplice, la Cassa di compensazione non può però

provare né quando l'ha spedita né quando la SA l'ha ricevuta, motivo per cui

non spetta all'insorgente sopportare le conseguenze di questo invio giunto

tardivamente a destinazione.

Occorre dunque

verificare se la fattura del 25 gennaio 2010 sia effettivamente stata ricevuta

dalla ricorrente il 15 marzo 2010 e se quest'ultima sia ugualmente tenuta al

pagamento di interessi di mora sul conguaglio dei contributi paritetici per

l'anno 2009.

4. Secondo

costante giurisprudenza (da ultimo: STF 9C_1042/2009 dl 7 settembre 2010,

consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere della prova

circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa

incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche e

la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid.

2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263

segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel

senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a

pag. 402 con riferimenti).

Considerandi

La spedizione con la posta

normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia

pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata

effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la

prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

La prova della

notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della

verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid.

2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag.

6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid.

3.

pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Nella predetta

sentenza 9C_1042/2009, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal

momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha

potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi

nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8;

100.

Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,2P.304/2005 del

14.

marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid.

2.

).

5.

Il

Tribunale rileva che la comunicazione di chiusura conto del 25 gennaio 2010 che

la Cassa di compensazione ha inviato alla società ricorrente, che indica i

contributi paritetici totali dovuti ed i versamenti già effettuati, ossia il

conguaglio ancora da versare, per stessa ammissione dell'amministrazione (doc.

VII) è stata spedita alle RI 1 per posta semplice e non per invio

raccomandato.

Questo conguaglio, ha

precisato la Cassa di compensazione, faceva seguito alla trasmissione della

distinta dei salari per l'anno 2009, che le è pervenuta il 5 gennaio 2010. Pertanto,

la ricorrente poteva e doveva attendersi di ricevere il conteggio di chiusura.

L'amministrazione ha

inoltre osservato che la società debitrice non ha nemmeno protestato quando si

è vista recapitare soltanto il 15 marzo 2010 la fattura del 25 gennaio 2010,

oltretutto dopo l'invio della diffida del 10 marzo 2010.

La resistente ha poi

rilevato che, fino ad ora, le polizze degli acconti mensili dei contributi da

pagare sono sempre state ricevute dalla ricorrente e quest'ultima le ha sempre saldate

per tempo (doc. VII).

Come visto, l'onere

della prova di un invio spetta all'autorità che intende trarne una conseguenza

giuridica. Evidentemente, però, in specie il mittente è impossibilitato a

determinare l'effettiva ricezione

da parte del destinatario del conguaglio del 25 gennaio 2010, poiché è stato

inviato per posta semplice.

Vero è che altri

indizi possono concorrere a comprovare il momento esatto dell'invio

rispettivamente della ricezione di un atto. Tuttavia, d'avviso di questo

Tribunale, l'affermazione della Cassa secondo cui la ricorrente non ha

protestato di avere ricevuto la diffida di pagamento senza però avere ricevuto

la fattura di pagamento del conguaglio, non può essere qui tutelata. Non va infatti

dimenticato che l'insorgente ha affermato di non avere ricevuto nemmeno la

diffida di pagamento del 10 marzo 2010, perciò non poteva lamentarsi di avere

ricevuto prima il richiamo della fattura originale. Anche in tal caso,

peraltro, visto che tale diffida è stata inviata per posta semplice non è

possibile per il mittente comprovarne l'invio rispettivamente la notifica alla

SA ricorrente.

Va inoltre osservato

che non è difendibile la tesi secondo cui l'insorgente era tenuta ad attendersi

di ricevere il conteggio di chiusura per l'anno 2009, visto che ad inizio

gennaio 2010 ha trasmesso alla Cassa la distinta dei salari per l'anno 2009.

Infatti, con sentenza

9C_590/2010 del 14 ottobre 2010, il Tribunale federale ha rammentato come colui

che, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza

una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di tempo dal luogo

in cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i

provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti da tale recapito

gli siano stati rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo

dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad

agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto

all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto (DTF 119

V 89 consid. 4b/aa pag. 94 e riferimenti).

Nella fattispecie, è

vero che la ricorrente doveva attendersi una comunicazione ufficiale sotto

forma di richiesta di conguaglio dei contributi paritetici dovuti nel 2009.

Ciò non significa però

ancora che le sia attribuibile una colpa per non avere ricevuto lo scritto del

25.

gennaio 2010 nei giorni seguenti la spedizione, giacché le è stato inviato

per posta semplice ed in tal caso, occorre ribadirlo, l'onere della prova

della spedizione spetta unicamente al mittente.

Anche la circostanza

che la ricorrente avrebbe sempre ricevuto le polizze per gli acconti mensili

non è significativo del fatto che non abbia invece ricevuto tempestivamente la

polizza per il conguaglio 2009. D'altronde, come ha rilevato l'amministrazione

stessa, nel periodo gennaio-marzo 2010 ha inviato circa 20'000 conguagli. È quindi possibile che vi sia stato un errore postale, che non deve ora ricadere

sulla società ricorrente.

Da quanto precede

discende che in concreto occorre dunque basarsi sulla dichiarazione

dell'insorgente, la quale ha affermato di avere ricevuto la fattura del

conguaglio del 25 gennaio 2010 soltanto il 15 marzo 2010 e di non avere nemmeno

mai ricevuto la diffida di pagamento del 10 marzo 2010, di cui ha saputo l'esistenza

soltanto pendente causa.

Peraltro, se avesse

ricevuto la diffida avrebbe dovuto eseguire il pagamento del conguaglio

aumentato di Fr. 200.- quale tassa di diffida, mentre l'accredito del 17 marzo

2010.

sul conto della Cassa di compensazione corrisponde all'importo del

conguaglio.

6.

A

questo proposito, rilevato che la richiesta di conguaglio del 25 gennaio 2010

debba dunque essere ritenuto come pervenuta alla debitrice dei contributi

paritetici soltanto il 15 marzo 2010, considerato come il pagamento della somma

dovuta sia stato accreditato due giorni dopo sul conto della Cassa di compensazione,

questo Tribunale deve ritenere come abbondantemente rispettato il termine legale

di 30 giorni previsto per fare fronte al saldo dei contributi dovuti (art. 36 cpv.

4.

OAVS).

Di conseguenza, l'art.

41bis cpv. 1 lett. c OAVS non deve essere qui applicato in assenza di un

ritardo nel pagamento dei contributi imputabile all'assicurata. Sul pagamento

del conguaglio dei contributi del 2009 la ricorrente non deve pertanto versare alcun

interesse di ritardo. La somma di Fr. 349,50 non è così dovuta.

7.

Stanti

così le cose, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

Malgrado sia vincente

in causa, alla società ricorrente non vanno attribuite ripetibili siccome non è

patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster