30.2010.229
Spostarsi verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata a destra e In seguito voltarsi nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e co
14 gennaio 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2010.229
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, PRPEN
Titolo:
Spostarsi verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata a destra e In seguito voltarsi nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collidere con un veicolo che sta superando sulla destra
PRECEDENZA
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 15 cpv. 3 ONCS
Incarto
n.
30.2010.229
27367/706
Bellinzona
14
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Scilla
Cattaneo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2010
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1,
contro
la decisione
17 settembre 2010 n. 27367/706 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 8 ottobre 2010 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 17 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida
dell’autocarro TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad
una strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione
prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e
collideva con un veicolo che lo stava superando sulla destra”.
Fatti accertati il 1° giugno 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
2. Giusta
l’art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia,
ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una
corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a
quelli che seguono.
Per l’art.
36 cpv. 1 LCStr chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro
della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della
carreggiata. Il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso
il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve
usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi (l’art. 13 cpv. 5 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
3. La
Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni –
rimprovera al multato di essersi spostato verso sinistra per meglio accedere ad
una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella
direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale
manovra, collidendo pertanto con un autoveicolo che lo stava superando sulla
destra.
La
decisione impugnata trae origine dal rapporto di polizia 19 luglio 2010, dal
quale risulta la seguente dinamica:
“Entrambi
Fatti
i protagonisti circolavano sulla strada cantonale in territorio di __________,
proveninenti da __________ e diretti verso __________. __________ circolava
davanti e a circa 30 metri di distanza era seguito dalla protagonista __________.
Giunto in zona “__________”, che si situa poco prima dell’uscita a sud d[e]l
comune, __________ rallentava fino a 20 km/h circa, di conseguenza pure __________ rallentava.
A detta
del __________, a questo punto inseriva l’indicatore di direzione a destra e si
spostava leggermente sulla sinistra della corsia sino a toccare con le ruote di
sinistra la corsia di preselezione ivi presente. Questa manovra la eseguiva,
avendo l’intenzione di svoltare poi in una stradina a destra rispetto alla sua
direzione di marcia, in modo [da] fare la curva in una sola manovra. __________
sterzava quindi verso destra e quando con la parte anteriore del veicolo si
trovava quasi fuori dalla strada principale, percepiva un urto alla parte
destra del suo veicolo. A questo punto frenava sino ad arrestarsi, lasciando
una traccia di frenata di 30 cm, in seguito avanzava di circa 1.5 metri e si arrestava definitivamente scendendo dal veicolo e notando quanto accaduto (…)”
(cfr.
informazioni complementari, pag. 4).
4. Il ricorrente ritiene dal canto suo di non aver
commesso alcuna infrazione e di aver tenuto un comportamento corretto e
conforme alla situazione e al diritto, ritenuto come “pur nella necessità di
allargare leggermente a sinistra, non ha invaso la corsia destinata alla
preselezione, ha regolarmente e preventivamente segnalato la svolta a destra,
ha adattato la velocità (pur senza arrestarsi), ed ha controllato
nello specchietto retrovisore di destra la situazione dietro il suo
veicolo” (cfr. ricorso punto 9, pag. 8).
Egli ascrive in sostanza ogni responsabilità dell’accaduto alla
coprotagonista, ritenendo circostanza tutt’altro che remota il fatto che ella
abbia “tentato di superarlo a destra speculando sul fatto che la
lentezza della manovra di svolta nella stessa direzione e il leggero preventivo
allargamento sulla sinistra glielo permettessero” e, in ogni caso, non
avrebbe nemmeno notato il segnale di cambiamento di direziona a destra,
ipotizzando perciò che ella “fosse troppo appresso a chi la precedeva, che
non abbia prestato sufficiente attenzione all’autocarro, distratta magari da altri
fattori o, ancora, dalla fretta” (cfr. ricorso punto 10, pag. 11).
5. Va subito detto che la
questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del
comportamento del ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.
Questa
disposizione prevede che il conducente che vuole cambiare direzione di marcia,
ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una
corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a
quelli che seguono. La segnalazione con l’indicatore
di direzione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria
prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).
Secondo
dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai
veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr, deve essere inteso nel
senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di
sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le
precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli
utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari.
In
effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare
per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo
nello specchietto retrovisore. Inoltre il
conducente che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per
permettere a un altro utente della strada di superarlo da questo lato, deve, se
vuole voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni
sufficienti, che non urterà con un veicolo che segue il suo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit. n. 2.4 ad art.
Considerandi
36.
LCStr; DTF 97 IV 34).
6.
Nella fattispecie
concreta, il ricorrente ha così descritto la manovra da lui eseguita:
“Giunto in zona “__________”,
circa 150 metri prima dell’incrocio ivi presente, inserivo la freccia a destra
e rallentavo fino a circa 20 km/h. Per eseguire la manovra di svolta a destra
ed entrare nella strada secondaria che porta alla ditta, ho dovuto dapprima
spostarmi a sinistra ed in seguito sterzare al massimo a destra, questo in quanto
la curva è stretta.
Tengo a precisare che mi
sono spostato a sinistra quanto potevo sempre restando però sulla mia corsia di
marcia, non invadevo la corsia di preselezione che era presente alla mia
sinistra.
Quando con la parte
anteriore del camion mi trovavo già all’esterno della strada principale, avevo
modo di percepire e quindi di udire un colpo alla parte destra. Di reazione
frenavo sino a arrestarmi. In seguito avanzavo ancora 1,5 metri circa, spegnevo il camion e scendevo a vedere cosa fosse successo.”
(cfr. verbale d’interrogatorio
1° giugno 2010, pag. 2).
7.
Orbene,
al di là delle incongruenze evidenziate a giusto titolo dalla difesa e dalla polizia
nella versione della co-protagonista, che – a differenza di quella
dell’insorgente – appare per certi versi poco credibile, dalle dichiarazioni
del ricorrente risulta in modo evidente che egli non ha invero controllato il
traffico da tergo prima di iniziare la svolta come sancito dall’art. 34 cpv. 3
LCStr, o ammettendo – per avventura – che lo abbia fatto, non ha controllato
con la necessaria diligenza: in effetti, in occasione del verbale di polizia, egli
ha dichiarato di avere inserito la freccia a destra, di avere allargato un po’
la curva per riuscire a farla in una sola manovra, senza invadere la corsia di
preselezione; nel descrivere la sua manovra egli non ha tuttavia accennato al
fatto di aver controllato nello specchietto, ammettendo di essersi accorto
della presenza del veicolo – che ben sapeva circolare dietro di lui da un certo
tempo (a una distanza di 30 metri, secondo quanto appurato dalla polizia) –
solo al momento in cui ha percepito e udito il colpo.
Del resto,
egli stesso ha dichiarato in tutta sincerità che quando ha guardato nello
specchietto di destra dopo aver inserito l’indicatore di direzione, “ormai era
già troppo tardi” (cfr. verbale, pag. 3).
V’è da
credere che se l’insorgente avesse verificato il traffico da tergo prima di
inserire l’indicatore di direzione o perlomeno mentre allargava a sinistra, egli
avrebbe senz’altro potuto scorgere la monovolume blu mentre si accingeva a superarlo,
desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la
collisione. Un'eventuale manovra scorretta o disattenzione della conducente del
veicolo retrostante non lo esimeva infatti dall'obbligo impostogli dall'art. 34
cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli […] che seguono", obbligo che s’impone
con particolare rigore al conducente che, come in specie, effettua una manovra
insolita allargando a sinistra per agevolare la svolta a destra e lasciando uno
spazio sufficientemente largo sulla destra, già di per sé favorito dalla
larghezza della corsia e dalla presenza della corsia ciclabile, per il
passaggio di un veicolo. Donde la violazione del dovere di prudenza.
8.
Nella misura in cui quest’ultimo rimprovera alla
co-protagonista di essere la solo responsabile dell’incidente, giova infine
ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o
omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale
federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5, sentenza
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non
spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti
coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al
giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli
interessati e le rispettive assicurazioni.
9.
In
conclusione, questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al
convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e ciò a prescindere da
un’eventuale colpa ascrivibile all’altra conducente.
10.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1,
90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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