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Decisione

30.2010.229

Spostarsi verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata a destra e In seguito voltarsi nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e co

14 gennaio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i protagonisti circolavano sulla strada cantonale in territorio di __________,

proveninenti da __________ e diretti verso __________. __________ circolava

davanti e a circa 30 metri di distanza era seguito dalla protagonista __________.

Giunto in zona “__________”, che si situa poco prima dell’uscita a sud d[e]l

comune, __________ rallentava fino a 20 km/h circa, di conseguenza pure __________ rallentava.

A detta

del __________, a questo punto inseriva l’indicatore di direzione a destra e si

spostava leggermente sulla sinistra della corsia sino a toccare con le ruote di

sinistra la corsia di preselezione ivi presente. Questa manovra la eseguiva,

avendo l’intenzione di svoltare poi in una stradina a destra rispetto alla sua

direzione di marcia, in modo [da] fare la curva in una sola manovra. __________

sterzava quindi verso destra e quando con la parte anteriore del veicolo si

trovava quasi fuori dalla strada principale, percepiva un urto alla parte

destra del suo veicolo. A questo punto frenava sino ad arrestarsi, lasciando

una traccia di frenata di 30 cm, in seguito avanzava di circa 1.5 metri e si arrestava definitivamente scendendo dal veicolo e notando quanto accaduto (…)”

(cfr.

informazioni complementari, pag. 4).

4. Il ricorrente ritiene dal canto suo di non aver

commesso alcuna infrazione e di aver tenuto un comportamento corretto e

conforme alla situazione e al diritto, ritenuto come “pur nella necessità di

allargare leggermente a sinistra, non ha invaso la corsia destinata alla

preselezione, ha regolarmente e preventivamente segnalato la svolta a destra,

ha adattato la velocità (pur senza arrestarsi), ed ha controllato

nello specchietto retrovisore di destra la situazione dietro il suo

veicolo” (cfr. ricorso punto 9, pag. 8).

Egli ascrive in sostanza ogni responsabilità dell’accaduto alla

coprotagonista, ritenendo circostanza tutt’altro che remota il fatto che ella

abbia “tentato di superarlo a destra speculando sul fatto che la

lentezza della manovra di svolta nella stessa direzione e il leggero preventivo

allargamento sulla sinistra glielo permettessero” e, in ogni caso, non

avrebbe nemmeno notato il segnale di cambiamento di direziona a destra,

ipotizzando perciò che ella “fosse troppo appresso a chi la precedeva, che

non abbia prestato sufficiente attenzione all’autocarro, distratta magari da altri

fattori o, ancora, dalla fretta” (cfr. ricorso punto 10, pag. 11).

5. Va subito detto che la

questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del

comportamento del ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.

Questa

disposizione prevede che il conducente che vuole cambiare direzione di marcia,

ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una

corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a

quelli che seguono. La segnalazione con l’indicatore

di direzione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria

prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).

Secondo

dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai

veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr, deve essere inteso nel

senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di

sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le

precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli

utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari.

In

effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare

per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo

nello specchietto retrovisore. Inoltre il

conducente che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per

permettere a un altro utente della strada di superarlo da questo lato, deve, se

vuole voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni

sufficienti, che non urterà con un veicolo che segue il suo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit. n. 2.4 ad art.

Considerandi

36.

LCStr; DTF 97 IV 34).

6.

Nella fattispecie

concreta, il ricorrente ha così descritto la manovra da lui eseguita:

“Giunto in zona “__________”,

circa 150 metri prima dell’incrocio ivi presente, inserivo la freccia a destra

e rallentavo fino a circa 20 km/h. Per eseguire la manovra di svolta a destra

ed entrare nella strada secondaria che porta alla ditta, ho dovuto dapprima

spostarmi a sinistra ed in seguito sterzare al massimo a destra, questo in quanto

la curva è stretta.

Tengo a precisare che mi

sono spostato a sinistra quanto potevo sempre restando però sulla mia corsia di

marcia, non invadevo la corsia di preselezione che era presente alla mia

sinistra.

Quando con la parte

anteriore del camion mi trovavo già all’esterno della strada principale, avevo

modo di percepire e quindi di udire un colpo alla parte destra. Di reazione

frenavo sino a arrestarmi. In seguito avanzavo ancora 1,5 metri circa, spegnevo il camion e scendevo a vedere cosa fosse successo.”

(cfr. verbale d’interrogatorio

1° giugno 2010, pag. 2).

7.

Orbene,

al di là delle incongruenze evidenziate a giusto titolo dalla difesa e dalla polizia

nella versione della co-protagonista, che – a differenza di quella

dell’insorgente – appare per certi versi poco credibile, dalle dichiarazioni

del ricorrente risulta in modo evidente che egli non ha invero controllato il

traffico da tergo prima di iniziare la svolta come sancito dall’art. 34 cpv. 3

LCStr, o ammettendo – per avventura – che lo abbia fatto, non ha controllato

con la necessaria diligenza: in effetti, in occasione del verbale di polizia, egli

ha dichiarato di avere inserito la freccia a destra, di avere allargato un po’

la curva per riuscire a farla in una sola manovra, senza invadere la corsia di

preselezione; nel descrivere la sua manovra egli non ha tuttavia accennato al

fatto di aver controllato nello specchietto, ammettendo di essersi accorto

della presenza del veicolo – che ben sapeva circolare dietro di lui da un certo

tempo (a una distanza di 30 metri, secondo quanto appurato dalla polizia) –

solo al momento in cui ha percepito e udito il colpo.

Del resto,

egli stesso ha dichiarato in tutta sincerità che quando ha guardato nello

specchietto di destra dopo aver inserito l’indicatore di direzione, “ormai era

già troppo tardi” (cfr. verbale, pag. 3).

V’è da

credere che se l’insorgente avesse verificato il traffico da tergo prima di

inserire l’indicatore di direzione o perlomeno mentre allargava a sinistra, egli

avrebbe senz’altro potuto scorgere la monovolume blu mentre si accingeva a superarlo,

desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la

collisione. Un'eventuale manovra scorretta o disattenzione della conducente del

veicolo retrostante non lo esimeva infatti dall'obbligo impostogli dall'art. 34

cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli […] che seguono", obbligo che s’impone

con particolare rigore al conducente che, come in specie, effettua una manovra

insolita allargando a sinistra per agevolare la svolta a destra e lasciando uno

spazio sufficientemente largo sulla destra, già di per sé favorito dalla

larghezza della corsia e dalla presenza della corsia ciclabile, per il

passaggio di un veicolo. Donde la violazione del dovere di prudenza.

8.

Nella misura in cui quest’ultimo rimprovera alla

co-protagonista di essere la solo responsabile dell’incidente, giova infine

ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o

omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.

Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (Tribunale

federale, sentenza 6S.393/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5, sentenza

6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non

spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti

coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al

giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli

interessati e le rispettive assicurazioni.

9.

In

conclusione, questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al

convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione

rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e ciò a prescindere da

un’eventuale colpa ascrivibile all’altra conducente.

10.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1,

90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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