30.2010.23
Conferma dell'affiliazione come dipendente di una parrucchiera. Nel caso di specie gli elementi di subordinazione sono nettamente predominanti. Buona fede negata
28 gennaio 2011Italiano35 min
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Numero d'incarto:
30.2010.23
Data decisione, Autorità:
28.01.2011, TCA
Titolo:
Conferma dell'affiliazione come dipendente di una parrucchiera. Nel caso di specie gli elementi di subordinazione sono nettamente predominanti. Buona fede negata
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
BUONA FEDE
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
TEMPESTIVITÀ
art. 3 LAVS
art. 5 LAVS
art. 10 LPGA
art. 12 LPGA
art. 38 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.23
cs
Lugano
28 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
settembre 2010 emanata da
parte chiamata in causa:
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
PI 1
ritenuto, in
fatto
A. PI
1, nata nel 1987, il 26 novembre 2009 ha compilato il questionario per l’affiliazione degli indipendenti, indicando di aver iniziato il 1° novembre 2009 l’attività
di parrucchiera presso il salone __________ di __________ (doc. 11).
B. Dopo
aver esperito alcuni accertamenti (richiamo contratto di affitto del locale
dove svolge l’attività, richiamo delle ricevute emesse ai clienti e della
fatture per l’acquisto di materiale e di prodotti necessari per svolgere
l’attività; cfr. doc. 10 e 11), con decisione del 5 febbraio 2010 la Cassa CO 1
ha stabilito che PI 1 va considerata dipendente della RI 1 di __________ (doc.
8 e 9).
C. In
data 23 agosto 2010 la RI 1 di __________ ha presentato opposizione,
contestando di poter essere considerata la datrice di lavoro di PI 1.
D. Con
decisione su opposizione del 2 settembre 2010 l’amministrazione, dopo aver
ritenuto l’opposizione tardiva, è comunque entrata nel merito delle censure
sollevate dalla società, confermando l’affiliazione di PI 1 quale dipendente
della RI 1 (doc. 1).
E. Contro
la predetta decisione, la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente
insorta al TCA, sostenendo di non poter essere considerata datrice di lavoro di
PI 1 (doc. I).
Dopo
aver ribadito la tempestività dell’opposizione, la ricorrente fa valere di aver
inoltrato alla Cassa di compensazione, in data 6 maggio 2009, una domanda
tendente ad ottenere informazioni circa un progetto di sublocazione avente per
oggetto una postazione presso un Salone per parrucchiere, e meglio per sapere
se la persona che sottoscrive un simile contratto può essere considerata quale
persona esercitante un’attività lucrativa indipendente. L’insorgente afferma di
aver ottenuto, il 18 maggio 2009, una risposta positiva dall’amministrazione e
sostiene di dover essere protetta nella sua buona fede.
A
questo proposito per la ricorrente la giurisprudenza citata nella decisione
impugnata secondo la quale chi lavora come sublocatario di una poltrona per
clienti di un salone di parrucchiere è ritenuto salariato del titolare
dell’esercizio, dovrebbe essere stata emanata in un periodo successivo allo scritto
del 18 maggio 2009 della Cassa di compensazione tramite il quale veniva
affermato il contrario.
Secondo
l’insorgente il modo di agire dell’amministrazione è contraddittorio, poiché il
citato scritto, che dovrebbe valere quale decisione formale, non può essere
modificato senza una spiegazione plausibile.
La
ricorrente fa poi valere che PI 1 non può in ogni caso essere considerata
dipendente. L’interessata non ha mai percepito un salario, ha lavorato a titolo
indipendente, ha sempre incassato direttamente le sue prestazioni, paga una
pigione, si assume le spese generali, incassa direttamente per le prestazioni
effettuate ed ha facoltà di assumere personale. In quanto sub conduttrice
l’interessata dispone dei locali e delle attrezzature quale titolare del
proprio salone, gestisce indipendentemente il proprio lavoro e si determina sui
tempi e i modi del suo operato.
La
società rileva infine che PI 1 ha nel frattempo cessato la sua attività di
parrucchiera, che non fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, non è
economicamente dipendente dal datore di lavoro e non è mai stata integrata
nell’azienda di quest’ultimo.
F. Con
risposta del 22 ottobre 2010 l’amministrazione ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
G. Il
29 ottobre 2010 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa PI 1 ed ha
fissato un termine scadente il 17 dicembre 2010 per determinarsi in merito
(doc. V).
H. L’11
novembre 2010 l’insorgente, dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga, ha prodotto
ulteriori osservazioni (doc. VI-VIII).
La
ricorrente rileva che PI 1 ha incassato personalmente le sue prestazioni, da
cui è dedotto un importo del 30% per le spese accessorie e altre spese connesse
al consumo di elettricità, acqua, riscaldamento, ecc., ha pagato una pigione di
fr. 1'000 al mese che comprendeva la copertura delle spese fisse, l’utilizzo
della struttura e dei macchinari del salone. La circostanza che l’interessata
non ha assunto personale è una scelta di PI 1 che non può essere un motivo per
qualificarla quale dipendente, visto che il contratto di subaffitto prevede
questa possibilità.
L’insorgente
prende inoltre posizione sulla documentazione prodotta dalla cassa e meglio sul
verbale dell’ispettrice __________ che ha sentito altre parrucchiere che
lavoravano nello stesso salone, rilevando che in sostanza emerge come il
pagamento veniva effettuato dal cliente alla parrucchiera che ha eseguito il
lavoro e non veniva percepito dal locatore. Le parrucchiere hanno inoltre
concluso un contratto assicurativo a titolo personale contro la perdita di
guadagno a causa di malattia ed infortunio. Esse disponevano delle attrezzature
necessarie per il loro lavoro (propria postazione, proprio phon, proprie
spazzole, propri prodotti, ecc.) e gestivano personalmente ed indipendentemente
il proprio lavoro. PI 1 non ha mai ricevuto alcuno stipendio ed ha dovuto
provvedere al pagamento dei costi fissi legati alla sua attività,
indipendentemente dal suo giro d’affari. Il guadagno dipendeva unicamente dal
risultato del proprio lavoro e si è assunta interamente i rischi
imprenditoriali e le spese generali. Infine la ricorrente ribadisce che la
Cassa aveva inizialmente ritenuto l’attività di sub-locatrice di una postazione
di parrucchiera come un’attività indipendente.
Fatti
I. Il
10 gennaio 2011 PI 1, dopo aver chiesto, ed ottenuto, una proroga, ha prodotto
le sue osservazioni, chiedendo che la ricorrente sia condannata a pagare gli
oneri sociali per i 4 mesi (novembre 2009 – febbraio 2010) durante i quali ha
lavorato nel salone __________ (doc. XI).
L. Il
19 gennaio 2011 la ricorrente si è determinata in merito (doc. XIV).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (sentenza H
180/06 del 21 dicembre 2007; sentenza I 707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
Con
la decisione su opposizione e nella risposta di causa, l’amministrazione
sostiene innanzitutto che l’opposizione inoltrata dalla ricorrente è tardiva
poiché inoltrata diversi mesi dopo la notifica della decisione formale.
In
concreto dagli atti emerge che il 5 febbraio 2010 la Cassa CO 1 ha emesso due
decisioni formali tramite le quali ha respinto la richiesta di affiliazione
come indipendente di PI 1. Una decisione è stata trasmessa a quest’ultima,
mentre la seconda decisione porta l’indirizzo della RI 1 (doc. 7 e 8).
Il
14.
maggio 2010 la società ha scritto all’amministrazione, con riferimento ad
una lettera della Cassa dell’11 maggio 2010, indicando che “le vostre
decisioni in merito all’affiliazione della signora PI 1 di data 5 febbraio 2010
non sono state notificate alla ditta RI 1. La medesima non ha dunque avuto la
possibilità di impugnarle” ed ha, succintamente, contestato la qualifica di
dipendente dell’attività svolta da PI 1 (doc. 6).
Il
21.
giugno 2010 l’amministrazione ha scritto alla ricorrente allegando la
decisione del 5 febbraio 2010 ed affermando che, essendo stata trasmessa
all’indirizzo corretto, “riteniamo che la stessa sia stata recapitata
correttamente, poiché la Posta, ad oggi non ci ha ritornato alcuna
corrispondenza” (doc. 5).
Il
29.
luglio 2010 l’amministrazione ha diffidato la società informandola che in
assenza di una presa di posizione entro 10 giorni sulla richiesta dell’11
maggio 2010 avrebbe proceduto con una ripresa d’ufficio (doc. 4).
Il
12.
agosto 2010 la ricorrente ha informato la Cassa di aver ricevuto la
decisione del 5 febbraio 2010 solo con lo scritto del 22 giugno 2010 (doc. 3) ed
il 23 agosto 2010 ha inoltrato opposizione (doc. 2).
3.
Per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
A
norma dell’art. 38 LPGA:
"
1.
Se il termine è computato in
giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione.
2.
Se
non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento
che lo ha provocato.
2bis Una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona
autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo
il primo infruttuoso tentativo di recapito.
3.
Se
l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante.
4.
I
termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la
Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal
18.
dicembre al 2 gennaio incluso”
4.
Secondo costante giurisprudenza (da ultimo: STF 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010, consid. 5.9; STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3), l'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne
conseguenze giuridiche e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il
grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni
sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6).
L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che
se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi
a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio
(DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con
riferimenti).
La spedizione con la posta
normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia
pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
La prova della
notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid.
2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag.
6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid.
3.
pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Nella predetta
sentenza 9C_1042/2009, del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta
o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti
giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1
consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid.
3.
,2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAT 2007-I pag. 342, e 2P.83/2002 del
24.
giugno 2003 consid. 2.3).
5.
Come
visto l’onere della prova dell’invio spetta all’autorità che intende trarne una
conseguenza giuridica.
Nel
caso di specie l’amministrazione non ha comprovato di aver notificato alla
ricorrente la decisione formale del 5 febbraio 2010 prima del 21 giugno 2010,
quando l’ha allegata allo scritto trasmesso il medesimo giorno all’insorgente
(doc. 5).
Ne
segue che occorre basarsi sulle dichiarazioni della ricorrente, la quale ha
affermato di aver ricevuto la decisione contestata solo in data 22 giugno 2010.
L’opposizione
del 23 agosto 2010, trasmessa entro il termine di 30 giorni, sospeso dalle
ferie giudiziarie, è pertanto tempestiva.
Va
del resto evidenziato che l’insorgente già il 14 maggio 2010, appena venuta a
conoscenza dell’esistenza della decisione 5 febbraio 2010 (doc. 6), ha immediatamente
contestato l’affiliazione come dipendente di PI 1 pur non conoscendo il
contenuto esatto del provvedimento amministrativo.
Certo,
il 10 gennaio 2011 PI 1 ha prodotto uno scritto del 22 febbraio 2010,
indirizzato alla RI 1, intitolato “concerne disdetta contratto di lavoro”
e firmato oltre che dall’assicurata anche da __________, direttore della
società, con diritto di firma individuale, in cui si dice che la decisione di
interrompere il “contratto di lavoro” è stata “presa in quanto
l’ufficio Cassa CO 1 non accetta il tipo di contratto stipulato come
lavoratrice indipendente” (doc. XI/2). Per cui ci si potrebbe chiedere se
la società non è venuta a conoscenza della decisione contestata già nel corso
del mese di febbraio 2010.
Va
tuttavia rilevato che nel citato scritto non si fa riferimento ad alcuna
decisione notificata a RI 1, ma solo al fatto che l’amministrazione non accetta
lo statuto di indipendente di RI 1. Per cui questo scritto non è sufficiente
per ritenere che la società nel frattempo aveva ricevuto la decisione del 5
febbraio 2010.
La
questione non merita comunque ulteriore approfondimento poiché, come si vedrà
meglio in seguito, il ricorso, manifestamente infondato, va respinto e la
decisone impugnata confermata.
Va
infine abbondanzialmente segnalato all’amministrazione che se riteneva
l’opposizione tardiva, avrebbe dovuto dichiararla irricevibile e non
respingerla, pur potendo, in via abbondanziale, esaminare le censure della
ricorrente.
Visto
quanto sopra il TCA entra nel merito del ricorso.
Nel
merito
6.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2.
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
Per l'art. 10 LPGA è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
7.
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF
122.
V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161
consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere
quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18
settembre 2000).
8.
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di
una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego
di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer,
Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258
consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di
lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la
dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il
rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva)
dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag.
347.
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità
di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique
VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
9.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la
qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto
puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta
personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività
lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato
può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e
indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
10. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare
che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio
della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,
è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché
sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in
atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento
radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa
indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia
sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi
preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30
gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine
vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere
conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse
attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro
(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
11. Nel
caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata
giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere la
società ricorrente quale datrice di lavoro di PI 1 va tutelata poiché gli
elementi a favore di un'attività
salariata sono nettamente predominanti rispetto a quelli che potrebbero far
propendere per un'attività indipendente.
Dalle
tavole processuali, ed in particolare dal contratto chiamato di “sub-affitto”
(doc. 9), emerge infatti chiaramente il rapporto di subordinazione di PI 1 nei
confronti della RI 1.
L’art.
5 del contratto prevede in particolare che in collaborazione con l’azienda
partner il gerente (ossia RI 1) indica 4 corsi di formazione professionale all’anno.
Secondo
il medesimo disposto il sub-conduttore (ossia, in concreto: PI 1) s’impegna a
vendere ed utilizzare esclusivamente i prodotti fornitigli dal gerente, il
quale gli riconosce una "retrocessione del 10% sui prodotti di vendita
alla fine di ogni mese".
Per
l’art. 6 della convenzione il sub-conduttore, che prende atto che nello stesso
locale vi saranno altre 4 postazioni da parrucchiere “s’impegna a
collaborare con gli altri quattro parrucchieri e in sinergia con altre attività
all’interno del salone nell’interesse reciproco e nell’interesse dello sviluppo
dell’intera attività svolta all’interno del locale presso lo stabile __________
a __________”.
Il
contratto inoltre prevede un “espresso divieto del sub-conduttore di mettere
in atto azioni di concorrenza nei confronti e nell’interesse dello sviluppo
dell’intera attività svolta all’interno del locale presso lo stabile __________
a __________”.
Sempre
nell’articolo 6 viene indicato al sub conduttore il comportamento che deve
tenere (positivo, imprenditoriale e collaborativo), viene imposto al medesimo
cura e pulizia del proprio corpo “che saranno impeccabili”, e figura che
“l’abbigliamento di lavoro è uniforma (maglietta nera con logo fornita
dal gerente) e pantaloni di colori bianco e nero o viceversa”
(sottolineatura del redattore).
In
altre parole, in contrasto con la definizione stessa di attività indipendente, RI
1 descrive nel dettaglio le imposizioni cui PI 1 deve sottostare per poter
lavorare nel salone per parrucchiere, prescrivendo, ad una persona ritenuta
indipendente, l’obbligo di curare e pulire il proprio corpo, così da risultare
impeccabile, e l’obbligo di portare un’uniforme di lavoro, fornita dalla stessa
ricorrente.
Già
solo questi elementi sono totalmente contrari a qualsiasi definizione di
indipendenza e libertà di gestione della propria attività lavorativa.
Ma
vi è di più.
A
PI 1 è stato imposto di fare la pulizia generale in “collaborazione tra i
sub-conduttori giornalmente” ed “alla sera si lascerà il salone pulito e
ordinato in maniera impeccabile”.
Essa
inoltre era pure obbligata a comunicare “al gerente almeno 4 mesi prima il
turno del periodo delle sue vacanze mentre i turni del giorno di riposo
settimanale saranno stabiliti o modificati in collaborazione con gli altri
parrucchieri con avviso di almeno 1 settimana. E’ fatto espresso che il salone
deve sempre essere aperto nei e negli orari stabiliti dal gerente.” Inoltre
l’interessata doveva “garantire l’apertura e la chiusura del negozio negli
orari stabiliti con il gerente in caso di mancato ossequio per qualsiasi motivo
il sub conduttore mette a disposizione un rimpiazzo per le ore o giorni
mancanti a sue spese, con approvazione del gerente.”
L’assicurata
doveva pertanto sottostare alle direttive ed agli orari di lavoro imposti dalla
ricorrente, la quale doveva addirittura essere informata con largo anticipo
circa le vacanze che PI 1 intendeva prendere. La ricorrente aveva poi la
facoltà di approvare o meno un eventuale suo sostituto.
L’obbligo
di sottostare a direttive per quanto concerne le vacanze o gli orari di lavoro
è in chiaro contrasto con la definizione di lavoro indipendente. Infatti, di
massima, un indipendente può organizzarsi come meglio crede, decidendo
liberamente gli orari, i periodi di vacanze e, pur con certi limiti, anche le
persone che lo sostituiscono, senza dover rendere conto a nessuno.
Anche
l’art. 7 (promozione e marketing) contiene numerosissimi elementi di
dipendenza.
Infatti
il sub-conduttore è tenuto ad utilizzare esclusivamente l’insegna ed il marchio
del gerente, il listino prezzi dei servizi e delle vendite “sono gestiti
unicamente dal gerente e sono uniformati” e verranno “discussi con i
sub-conduttori per le eventuali promozioni che si terranno durante l’anno”.
Addirittura
“il marketing, le promozioni e le uscite pubblicitarie vengono controllate
dal gerente, il sub-conduttore parteciperà nella misura del 15% sui conti
di stampa pubblicitari di flyers e cartellonistica e il 50% del costo di stampa
dei biglietti di visita personali e bonus card” (sottolineatura del
redattore).
PI
1 era pertanto tenuta a partecipare a costi di marketing e veniva controllata
anche per le promozioni e la pubblicità che intendeva fare. Non vi è alcun
dubbio che nell’ambito di un’attività indipendente questo tipo di costrizioni
non possono essere previste.
Nel
contratto figura inoltre che il o la responsabile messo/a a disposizione “dal
gerente si occuperà dei contatti con la clientela per gli appuntamenti e
distribuzione del lavoro dei parrucchieri”. Per cui anche la clientela e la
sua ripartizione sfuggiva al controllo di PI 1.
La
convenzione prevede pure che “il sub-conduttore riceverà gli incassi delle
proprie prestazioni giornalmente dal responsabile che ridistribuirà l’incasso
di sua spettanza, dedotta la percentuale del 30% (IVA esclusa) dovuta al
gerente.”
Per
cui c’era perfino un controllo preventivo degli incassi di PI 1, la quale,
sempre secondo il contratto “si affilierà all’ufficio commerciale e alla
compagnia assicurativa indicate dal gerente” (sottolineatura del
redattore).
L’interessata
non disponeva neppure della libertà di scegliersi l’assicuratore che meglio le
conveniva.
Ma
vi è di più. Il gerente era anche competente “per l’allestimento del
rendiconto trimestrale IVA (Imposta sul valore aggiunto) per la cifra d’affari
dell’intero salone, la quota parte IVA della cifra d’affari del sub-conduttore
le verrà fatturata mensilmente.” Inoltre l’assunzione di personale alle
dipendenze di PI 1 poteva avvenire ma “previa approvazione espressa del
gerente”.
Secondo
questo Tribunale, alla luce di quanto sopra, l’attività di PI 1 può essere
qualificata unicamente quale attività dipendente.
Infatti gli elementi
sopra descritti non sono certo tipici di un'attività lucrativa esercitata da un imprenditore indipendente,
notoriamente libero ed autonomo nell'esecuzione dei suoi mandati, seppure nel rispetto, ovviamente, della
volontà del committente riguardo al lavoro da svolgere.
Dalle
tavole processuali emerge invece una forte subordinazione nei confronti della
ricorrente, la quale ha il controllo quasi assoluto ed asfissiante
sull’attività di PI 1.
Va
a questo proposito rammentato che il Tribunale federale ha già evidenziato che
ai fini della qualifica dello statuto di attività, in particolare nel settore
dei servizi, che non necessitano di investimenti importanti, va posto l’accento
sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del
rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con
riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Certo,
nel contratto figura pure che “il sub-conduttore da atto che svolgerà la
propria attività a titolo indipendente e si annuncerà alla competente”
Cassa “quale lavoratore indipendente” e che “gli oneri sociali e
tutte le assicurazioni personali (assicurazioni infortuni, assicurazione
indennità giornaliera per malattia, previdenza professionale, responsabilità
civile) sono a carico del sub-conduttore.”
Tuttavia,
questo elemento non può essere d’aiuto alla ricorrente. Il TF, con sentenza
pubblicata in DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa ha già avuto modo di
affermare che:
" Festzustellen
ist vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit
"Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die
"Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend
abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von
selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist." (sottolineature
del redattore)
Anche
altri indizi, peraltro secondari, evidenziati dalla ricorrente (ad esempio la
circostanza che PI 1 ha indicato di avere una società individuale, il fatto che
l’assicurata ha cercato di stipulare un’assicurazione contro la perdita di guadagno
in caso di malattia, che si assume determinate spese, ecc.), nel
preciso caso di specie non è determinante, giacché gli elementi a favore di
un’attività dipendente, come visto in precedenza, sono nettamente predominanti
rispetto a quelli a favore di un’attività indipendente.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la qualifica effettuata dalla Cassa va confermata.
Per
cui già solo sulla base del contenuto del contratto di “sub-affitto” la
decisione dell’amministrazione di ritenere PI 1 quale dipendente della RI 1 è
corretta.
Va
del resto evidenziato che dai verbali di audizione del 9 aprile 2009 dell’__________
che il 31 marzo 2009 ha ispezionato il salone nel quale lavorava l’interessata
non emergono elementi a favore dell’indipendenza dell’attività svolta da PI 1.
Infine,
va abbondanzialmente rammentato che con sentenza pubblicata in RCC 1978 pag.
517, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha precisato che una persona che
lavora come “sublocatario” di una poltrona per clienti di un salone di
parrucchiere è ritenuto salariato del titolare dell’esercizio, specificatamente
se ella non può liberamente disporre delle attrezzature locate, come questo
sarebbe il caso in locali propri. Il titolare di tale salone deve quindi pagare
i contributi sul reddito conseguito da tale persona e presentare i rendiconti
alla cassa di compensazione nella sua qualità di datore di lavoro (cfr. anche
il marginale 4116 delle direttive sul salario determinante [DSD]).
Va
ora esaminato se l’insorgente può far valere la propria buona fede.
12. Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi e impone all'autorità di scostarsi dal principio della
legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata
giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
- l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
- l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
- l'assicurato non deve
essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
- l'informazione errata ha
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è
pregiudizievole;
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data
(cfr. sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; sentenza K 107/05
del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.
3.3.1.; sentenza C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29
agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,
DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de
droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
13. In concreto il rappresentante dell’insorgente, il 6 maggio 2009, ha scritto all’amministrazione trasmettendole copia di un contratto di sublocazione e chiedendole
“di indicarmi se la persona che sottoscrive un simile contratto di
sublocazione quale sub conduttore può essere considerata quale persona che
esercita un’attività lucrativa indipendente” (allegato al doc. 13).
Il
18 maggio 2009 la Cassa ha affermato:
" (…)
Al riguardo abbiamo
esaminato attentamente il contratto e, desideriamo informarla che in linea di
massima il sub conduttore di questo contratto, può essere considerato
lavoratore “indipendente”, poiché paga un affitto, si assume le spese generali,
viene versato l’incasso di sua spettanza, ha la facoltà di assumere personale,
ecc.
Quindi, le
caratteristiche sopraccitate di un’attività indipendente, sono predominanti
rispetto a quelli di un’attività dipendente.” (doc. 13)
14. Va
innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto lascia intendere la
ricorrente, lo scritto del 18 maggio 2009 non è una decisione sia perché la
stessa ricorrente con la lettera del 6 maggio 2009 ha chiesto unicamente un’informazione (cfr. allegato al doc. 13: “richiesta d’informazioni”),
sia perché le tipiche caratteristiche della decisione, sia formali (la Cassa lo
ha intitolato “richiesta d’informazione affiliazione quale indipendente”)
che di merito, fanno difetto. In particolare con lo scritto in questione
l’amministrazione si è pronunciata su una domanda postale da un assicurato sulla
base di un contratto generico, mentre la qualifica dello statuto contributivo
va sempre esaminato alla luce della situazione concreta relativa ad assicurati
ben definiti (cfr. ad esempio la sentenza del 19 marzo 2007, H 194/05 al
consid. 5.2 dove il TF ha evidenziato che di massima i consulenti in
informatica sono lavoratori dipendenti ma solo nella misura in cui le
circostanze del caso concreto non impongano di concludere diversamente ed ha
ritenuto, nel preciso caso di specie, che l’assicurato andava considerato
indipendente).
Del
resto l'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla
Cassa di compensazione, di massima, come tale non lo qualifica definitivamente,
in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la
persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato
professionale definitivamente.
Lo
scritto del 18 maggio 2009 va pertanto trattato come una semplice lettera
informativa dell’amministrazione.
Sulla
base del citato scritto ci si potrebbe chiedere se la buona fede della
ricorrente non potrebbe essere esclusa già solo per il fatto che
l’amministrazione ha espressamente affermato che “in linea di massima”
il sub conduttore di questo contratto può essere considerato lavoratore
indipendente, esprimendo di conseguenza una riserva.
Tuttavia
l’elemento determinante per escludere in maniera assoluta la presenza di
un’informazione errata è la circostanza che il contenuto del contratto di
sublocazione allegato allo scritto del 6 maggio 2009 in diversi punti non corrisponde a quello sottoscritto tra RI 1 e PI 1.
Infatti
nel contratto prodotto alla Cassa il 6 maggio 2009 mancano elementi essenziali
contenuti invece nella nuova convenzione e che nel caso concreto sono
determinanti per concludere in favore della dipendenza e della subordinazione
di PI 1 nei confronti dell’insorgente. In particolare non vi sono le norme
restrittive e tipiche del contratto di lavoro inerenti le vacanze e i giorni
liberi (che devono essere fissati in collaborazione con il gerente), non sono
presenti indicazioni circa il comportamento che deve tenere il sub conduttore,
neppure per quanto concerne la pulizia del corpo, non viene indicato che
l’abbigliamento da portare obbligatoriamente viene fornito dal gerente e non vi
sono indicazioni circa la ripartizione della pulizia del locale. Mancano
inoltre le regole sull’utilizzo esclusivo dell’insegna e del marchio del
gerente e sul marketing, le promozioni e le uscite pubblicitarie cui il
sub-conduttore è tenuto a partecipare.
In
altre parole nel contratto prodotto il 6 maggio 2009 mancano quasi tutti gli
elementi che caratterizzano in maniera evidente la dipendenza di PI 1 nei confronti
della società ricorrente.
Per
cui essendoci divergenze significative tra il contratto prodotto il 6 maggio
2009 all’amministrazione e quello sottoscritto il 12 ottobre 2009 da PI 1 e
dalla ricorrente, la buona fede non può essere riconosciuta.
In
assenza di un’errata informazione, la circostanza sollevata dalla ricorrente
circa la giurisprudenza federale citata dall’amministrazione in sede di
decisione impugnata per ritenere la ricorrente quale datrice di lavoro e che,
secondo l’insorgente, dovrebbe essere successiva alla lettera del 18 maggio
2009, altrimenti il principio della buona fede troverebbe applicazione, diventa
irrilevante.
Va
del resto evidenziato come la giurisprudenza del TF citata dalla Cassa senza
tuttavia indicare gli estremi della sentenza (in realtà è pubblicata in RCC
1978 pag. 517) è solo una delle motivazioni che hanno condotto
l’amministrazione ad affiliare l’insorgente quale datrice di lavoro di PI 1.
Nella decisione su opposizione impugnata la Cassa fa infatti riferimento anche
alla subordinazione nell’organizzazione del lavoro che, come visto in
precedenza, nel caso di specie determina il rapporto di dipendenza tra RI 1 e PI
1.
15. Infine,
l’insorgente, nelle osservazioni del 19 gennaio 2011 (doc. XIV), richiama da PI
1 una lettera inviata dalla ricorrente stessa in risposta allo scritto del 22
febbraio 2010 (doc. XI/2) per comprovare che quest’ultimo scritto, ancorché firmato
dal direttore della società con diritto di firma individuale, __________, non
vincola la RI 1.
Ora a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie questo
documento non è determinante per stabilire lo statuto di PI 1, non essendo
stato utilizzato né dalla Cassa nella decisione impugnata né dal Tribunale nell’esame
degli elementi delle caratteristiche dell’attività svolta dall’assicurata, e
che pertanto anche la relativa risposta data dalla società non è rilevante, va evidenziato
che l’insorgente richiama una lettera da lei stessa trasmessa e spettava pertanto
semmai alla medesima produrla (cfr. doc. XIV: “La lettera del 22 febbraio
2010, ancorché sottoscritta dal signor __________, non vincola la ricorrente.
Questa comunicazione è infatti stata immediatamente contestata dalla ricorrente
con lo scritto di data successivo inviato alla signora PI 1. Si richiama
espressamente tale lettera dalla signora PI 1”).
Per
il resto questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti sia
sufficiente per decidere nel merito del ricorso per cui rinuncia all’assunzione
di ulteriori prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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