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Decisione

30.2010.231

Non osservavare una segnalazione semaforica indicante "fermata" e, dopo aver attraversato uno spartitraffico e la corsia riservata al traffico in senso inverso transitando su un passaggio pedonale

14 gennaio 2013Italiano7 min

A. La CRTE 1 con decisione 24 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

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Numero d'incarto:

30.2010.231

Data decisione, Autorità:

14.01.2013, PRPEN

Titolo:

Non osservavare una segnalazione semaforica indicante "fermata" e, dopo aver attraversato uno spartitraffico e la corsia riservata al traffico in senso inverso transitando su un passaggio pedonale

SEGNALE O DEMARCAZIONE

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 43 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 7 cpv. 3 ONCS

art. 68 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

30.2010.231

27651/790

Bellinzona

14

gennaio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Alissa

Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 ottobre 2010

presentato da

RI 1

contro

la decisione

24 settembre 2010 n. 27651/790 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 7 ottobre 2010

presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 24 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese

di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

motoveicolo TI __________ non osservava una segnalazione semaforica indicante

“fermata” (luce rossa) e, dopo aver attraversato uno spartitraffico e la corsia

riservata al traffico in senso inverso transitando su un passaggio pedonale,

circolava su un marciapiede."

Fatti accertati il 7

luglio 2010, in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 3

ONC; 68 cpv. 1 OSStr.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

in sostanza una riduzione della multa di fr. 250.- in considerazione del fatto

che non è transitato davanti al semaforo commutato su luce rossa, avendo

svoltato prima.

C. La Sezione della

circolazione, dopo riesame del fascicolo processuale, sottolinea che la

descrizione dei fatti indicata nella risoluzione è imprecisa nella misura in

cui non indica che il ricorrente non ha oltrepassato l’impianto semaforico. Per

quanto concerne l’esito del gravame essa non si è però espressa, lasciando a

questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni

hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la

priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

L’art. 68 OSStr stabilisce

che, i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali,

sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni (cpv. 1). In particolare, la

luce rossa significa «Fermata» (cpv. 1bis prima frase).

Secondo l’art. 43 cpv. 2

LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai

ciclisti. L’art. 7 cpv. 3 ONC prescrive inoltre che il conducente deve

circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli nel mezzo della

carreggiata; se volta a sinistra, egli può, tuttavia, passare a sinistra delle

isole poste nel centro delle intersezioni.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera al

multato di non aver osservato, alla guida del motoveicolo TI __________, una

segnalazione semaforica indicante “Fermata” (luce rossa) e, dopo aver

attraversato uno spartitraffico e la corsia riservata al traffico in senso

inverso transitando su un passaggio pedonale, circolato su un marciapiede.

La decisione impugnata si

fonda sul rapporto di contravvenzione 4 agosto 2010 steso da un agente della

Polizia cantonale che, dopo aver constatato l’infrazione, riporta la seguente

descrizione dei fatti: “Circolazione sul marciapiede e sulle strisce

pedonali al fine di evitare l’attesa all’impianto semaforico che in quel

frangente era commutato sul rosso. Durante questa manovra non

ha creato un eccessivo pericolo per gli altri utenti della strada.”

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, ammette di essere transitato sul passaggio pedonale e sul marciapiedi (“entrambi

completamente liberi e privi di qualsiasi ostacolo, per terminare le ultime

consegne fuori orario della giornata”; cfr. osservazioni 23 agosto 2010). Contesta

per contro l’ulteriore addebito precisando che “ho semplicemente transitato

su un passaggio pedonale che si trova prima e davanti al semaforo in

parola (...) e di conseguenza NON sono assolutamente transitato oltre il

semaforo rosso che si trova, tra l’altro, su di una seconda isola

spartitraffico con un gradino di oltre 15 cm circa!!!”

(cfr. ricorso 2 ottobre 2010,

pag. 1).

5.

Per l’art. 75 cpv. 1

OSStr la linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto

alla carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un

segnale di «Stop» (3.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a

livello e alla fine delle corsie destinate ai veicoli che svoltano (art. 74

cpv. 2) eccetera, ritenuto che la parte frontale del veicolo non deve

oltrepassare la linea di arresto. Come si evince dal chiaro tenore letterale

della predetta norma, la stessa sancisce un ordine di arresto perentorio,

ragion per cui il conducente deve in ogni caso fermarsi entro tale linea.

In concreto, dalla

documentazione fotografica agli atti risulta chiaramente che con la sua manovra

l’insorgente ha oltrepassato la linea di arresto (che precede il passaggio

pedonale e l’intersezione disciplinata dalla segnalazione semaforica) e questo

indipendentemente dal fatto che egli non abbia oltrepassato il semaforo in

quanto tale. Scopo della segnaletica luminosa è infatti la protezione, oltre

che dell’intersezione, del passaggio pedonale antistante all’impianto. Poco

importa se in quel mentre lo stesso fosse libero.

L’inosservanza della

segnalazione semaforica è quindi data e peraltro inizialmente ammessa dal

ricorrente (“alla vostra corretta esposizione dei fatti”; cfr.

osservazioni 23 settembre 2010, punto 2). A non averne dubbio le

giustificazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie o anche solo suscettibili

di sminuire la sua responsabilità.

In definitiva, l’insorgente non

evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di

scostarsi dalla decisione impugnata.

6.

La multa inflitta è

peraltro confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse,

in particolare della messa in pericolo di pedoni e della sicurezza della

circolazione stradale, rettamente commisurata al grado di colpa (caratterizzato

da intenzionalità, ritenuto che egli è stato spinto dalla brama di guadagnare

pochi minuti), e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

In conclusione, il ricorso

deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 v

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 3 ONC; 68 cpv. 1, cpv. 2 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1

segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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