30.2010.231
Non osservavare una segnalazione semaforica indicante "fermata" e, dopo aver attraversato uno spartitraffico e la corsia riservata al traffico in senso inverso transitando su un passaggio pedonale
14 gennaio 2013Italiano7 min
A. La CRTE 1 con decisione 24 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
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Numero d'incarto:
30.2010.231
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, PRPEN
Titolo:
Non osservavare una segnalazione semaforica indicante "fermata" e, dopo aver attraversato uno spartitraffico e la corsia riservata al traffico in senso inverso transitando su un passaggio pedonale
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 7 cpv. 3 ONCS
art. 68 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2010.231
27651/790
Bellinzona
14
gennaio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa
Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 ottobre 2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione
24 settembre 2010 n. 27651/790 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 7 ottobre 2010
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 24 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
motoveicolo TI __________ non osservava una segnalazione semaforica indicante
“fermata” (luce rossa) e, dopo aver attraversato uno spartitraffico e la corsia
riservata al traffico in senso inverso transitando su un passaggio pedonale,
circolava su un marciapiede."
Fatti accertati il 7
luglio 2010, in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 3
ONC; 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
in sostanza una riduzione della multa di fr. 250.- in considerazione del fatto
che non è transitato davanti al semaforo commutato su luce rossa, avendo
svoltato prima.
C. La Sezione della
circolazione, dopo riesame del fascicolo processuale, sottolinea che la
descrizione dei fatti indicata nella risoluzione è imprecisa nella misura in
cui non indica che il ricorrente non ha oltrepassato l’impianto semaforico. Per
quanto concerne l’esito del gravame essa non si è però espressa, lasciando a
questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
L’art. 68 OSStr stabilisce
che, i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali,
sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni (cpv. 1). In particolare, la
luce rossa significa «Fermata» (cpv. 1bis prima frase).
Secondo l’art. 43 cpv. 2
LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai
ciclisti. L’art. 7 cpv. 3 ONC prescrive inoltre che il conducente deve
circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli nel mezzo della
carreggiata; se volta a sinistra, egli può, tuttavia, passare a sinistra delle
isole poste nel centro delle intersezioni.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera al
multato di non aver osservato, alla guida del motoveicolo TI __________, una
segnalazione semaforica indicante “Fermata” (luce rossa) e, dopo aver
attraversato uno spartitraffico e la corsia riservata al traffico in senso
inverso transitando su un passaggio pedonale, circolato su un marciapiede.
La decisione impugnata si
fonda sul rapporto di contravvenzione 4 agosto 2010 steso da un agente della
Polizia cantonale che, dopo aver constatato l’infrazione, riporta la seguente
descrizione dei fatti: “Circolazione sul marciapiede e sulle strisce
pedonali al fine di evitare l’attesa all’impianto semaforico che in quel
frangente era commutato sul rosso. Durante questa manovra non
ha creato un eccessivo pericolo per gli altri utenti della strada.”
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, ammette di essere transitato sul passaggio pedonale e sul marciapiedi (“entrambi
completamente liberi e privi di qualsiasi ostacolo, per terminare le ultime
consegne fuori orario della giornata”; cfr. osservazioni 23 agosto 2010). Contesta
per contro l’ulteriore addebito precisando che “ho semplicemente transitato
su un passaggio pedonale che si trova prima e davanti al semaforo in
parola (...) e di conseguenza NON sono assolutamente transitato oltre il
semaforo rosso che si trova, tra l’altro, su di una seconda isola
spartitraffico con un gradino di oltre 15 cm circa!!!”
(cfr. ricorso 2 ottobre 2010,
pag. 1).
5.
Per l’art. 75 cpv. 1
OSStr la linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto
alla carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un
segnale di «Stop» (3.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a
livello e alla fine delle corsie destinate ai veicoli che svoltano (art. 74
cpv. 2) eccetera, ritenuto che la parte frontale del veicolo non deve
oltrepassare la linea di arresto. Come si evince dal chiaro tenore letterale
della predetta norma, la stessa sancisce un ordine di arresto perentorio,
ragion per cui il conducente deve in ogni caso fermarsi entro tale linea.
In concreto, dalla
documentazione fotografica agli atti risulta chiaramente che con la sua manovra
l’insorgente ha oltrepassato la linea di arresto (che precede il passaggio
pedonale e l’intersezione disciplinata dalla segnalazione semaforica) e questo
indipendentemente dal fatto che egli non abbia oltrepassato il semaforo in
quanto tale. Scopo della segnaletica luminosa è infatti la protezione, oltre
che dell’intersezione, del passaggio pedonale antistante all’impianto. Poco
importa se in quel mentre lo stesso fosse libero.
L’inosservanza della
segnalazione semaforica è quindi data e peraltro inizialmente ammessa dal
ricorrente (“alla vostra corretta esposizione dei fatti”; cfr.
osservazioni 23 settembre 2010, punto 2). A non averne dubbio le
giustificazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie o anche solo suscettibili
di sminuire la sua responsabilità.
In definitiva, l’insorgente non
evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di
scostarsi dalla decisione impugnata.
6.
La multa inflitta è
peraltro confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse,
in particolare della messa in pericolo di pedoni e della sicurezza della
circolazione stradale, rettamente commisurata al grado di colpa (caratterizzato
da intenzionalità, ritenuto che egli è stato spinto dalla brama di guadagnare
pochi minuti), e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
In conclusione, il ricorso
deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 v
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 3 ONC; 68 cpv. 1, cpv. 2 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1
segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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