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Decisione

30.2010.232

Circolare con il veicolo producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni

11 febbraio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 24 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese

di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

veicolo AG __________ producendo rumore evitabile per lo stridere dei

copertoni."

Fatti accertati il 5 agosto 2010 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC.

B. Contro predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994

della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.

453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 42 cpv. 1

LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai

vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o

puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali. L’art. 33

prima frase ONC specifica al riguardo che i conducenti, i passeggeri e gli

ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei

quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera al

multato di aver circolato in data 5 agosto 2010 con il veicolo AG __________,

in via __________ in territorio di __________ (su strada principale, fuori

abitato), producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni.

La decisione trae origine dal

rapporto di contravvenzione 5 agosto 2010, della Polizia cantonale di __________,

dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti: “Per aver, alla guida

della vettura Suzuki __________ targato AG__________, affrontato un tornante a

forte velocità e così facendo le ruote del veicolo stridevano.

Durante la manovra non ha

messo in pericolo la circolazione stradale.”

4.

Il ricorrente,

pur senza contestare lo stridere delle gomme, nega l’addebito mossogli,

asserendo di non aver circolato a forte velocità: “io

possiedo una macchina a trazione integrale e mi succede spesso che i copertoni

stridono soprattutto nelle rotatorie” (cfr. ricorso 29 settembre 2010).

Soggiunge di non aver

inoltrato osservazioni entro il termine impartitogli, poiché, non avendo

ricevuto alcuna bolletta, non si è premurato di far tradurre il rapporto di

contravvenzione; si noti che tale omissione – interamente ascrivibile a una negligenza

dell’insorgente – non comporta alcuna conseguenza negativa per lui, dal momento

che la procedura ordinaria che regge questo tipo di infrazione, prevede per

legge l’accollo di tasse e spese in caso di condanna.

5.

Per quanto concerne

l’argomentazione addotta dal ricorrente la stessa si rivela infondata. Difatti,

al ricorrente non viene imputata un’eccessiva velocità, ma lo stridio inopportuno

ed evitabile dei copertoni a causa della velocità inadeguata nell’affrontare un

tornante. Lo stesso ricorrente ammette nel gravame che gli succede spesso che

gli pneumatici della sua vettura stridono, soprattutto nelle curve. Ora, tale

circostanza non è certo da imputare alla trazione integrale del veicolo, come adduce

il ricorrente, quanto piuttosto all’inadeguatezza della velocità da lui assunta

nell’affrontare i tornanti, o i percorsi rotatori da lui citati (quand’anche

fosse rimasta entro i limiti consentiti). Volendo seguire la teoria

dell’insorgente, ogni veicolo a trazione integrale provocherebbe rumore

nell’eseguire un tornante. Ma così non è. Al di là della trazione del veicolo,

egli non evoca altre possibili cause del rumore.

Ad avvalorare la fondatezza

dell’addebito vi è poi il fatto che con il suo comportamento egli ha attirato

l’attenzione degli agenti: se non avesse commesso alcuna irregolarità, mal si comprenderebbe

per quale motivo gli stessi avrebbero dovuto raggiungerlo e fermarlo

immediatamente per intimargli la contravvenzione, inventandosi tutto di sana

pianta. Del resto, gli agenti, a differenza del denunciato, hanno l’obbligo

conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare

gli eventi in modo fede facente, così da non incorrere in sanzioni penali,

rispettivamente disciplinari.

In siffatte evenienze questo

giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun

ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione

imputatagli.

6.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Di conseguenza, il ricorso va

respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 vLPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

33 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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