30.2010.232
Circolare con il veicolo producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni
11 febbraio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2010.232
Data decisione, Autorità:
11.02.2013, PRPEN
Titolo:
Circolare con il veicolo producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni
MOLESTIE
art. 33 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 33 ONCS
Incarto
n.
30.2010.232
27953/790
Bellinzona
11
febbraio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa
Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2010
presentato da
RI 1
contro
la decisione
24 settembre 2010 n. 27953/790 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 8 ottobre 2010
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 24 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
veicolo AG __________ producendo rumore evitabile per lo stridere dei
copertoni."
Fatti accertati il 5 agosto 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC.
B. Contro predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994
della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art.
453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 42 cpv. 1
LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai
vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o
puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali. L’art. 33
prima frase ONC specifica al riguardo che i conducenti, i passeggeri e gli
ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei
quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle succitate disposizioni – rimprovera al
multato di aver circolato in data 5 agosto 2010 con il veicolo AG __________,
in via __________ in territorio di __________ (su strada principale, fuori
abitato), producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni.
La decisione trae origine dal
rapporto di contravvenzione 5 agosto 2010, della Polizia cantonale di __________,
dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti: “Per aver, alla guida
della vettura Suzuki __________ targato AG__________, affrontato un tornante a
forte velocità e così facendo le ruote del veicolo stridevano.
Durante la manovra non ha
messo in pericolo la circolazione stradale.”
4.
Il ricorrente,
pur senza contestare lo stridere delle gomme, nega l’addebito mossogli,
asserendo di non aver circolato a forte velocità: “io
possiedo una macchina a trazione integrale e mi succede spesso che i copertoni
stridono soprattutto nelle rotatorie” (cfr. ricorso 29 settembre 2010).
Soggiunge di non aver
inoltrato osservazioni entro il termine impartitogli, poiché, non avendo
ricevuto alcuna bolletta, non si è premurato di far tradurre il rapporto di
contravvenzione; si noti che tale omissione – interamente ascrivibile a una negligenza
dell’insorgente – non comporta alcuna conseguenza negativa per lui, dal momento
che la procedura ordinaria che regge questo tipo di infrazione, prevede per
legge l’accollo di tasse e spese in caso di condanna.
5.
Per quanto concerne
l’argomentazione addotta dal ricorrente la stessa si rivela infondata. Difatti,
al ricorrente non viene imputata un’eccessiva velocità, ma lo stridio inopportuno
ed evitabile dei copertoni a causa della velocità inadeguata nell’affrontare un
tornante. Lo stesso ricorrente ammette nel gravame che gli succede spesso che
gli pneumatici della sua vettura stridono, soprattutto nelle curve. Ora, tale
circostanza non è certo da imputare alla trazione integrale del veicolo, come adduce
il ricorrente, quanto piuttosto all’inadeguatezza della velocità da lui assunta
nell’affrontare i tornanti, o i percorsi rotatori da lui citati (quand’anche
fosse rimasta entro i limiti consentiti). Volendo seguire la teoria
dell’insorgente, ogni veicolo a trazione integrale provocherebbe rumore
nell’eseguire un tornante. Ma così non è. Al di là della trazione del veicolo,
egli non evoca altre possibili cause del rumore.
Ad avvalorare la fondatezza
dell’addebito vi è poi il fatto che con il suo comportamento egli ha attirato
l’attenzione degli agenti: se non avesse commesso alcuna irregolarità, mal si comprenderebbe
per quale motivo gli stessi avrebbero dovuto raggiungerlo e fermarlo
immediatamente per intimargli la contravvenzione, inventandosi tutto di sana
pianta. Del resto, gli agenti, a differenza del denunciato, hanno l’obbligo
conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare
gli eventi in modo fede facente, così da non incorrere in sanzioni penali,
rispettivamente disciplinari.
In siffatte evenienze questo
giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun
ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione
imputatagli.
6.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Di conseguenza, il ricorso va
respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 vLPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;
33 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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