30.2010.24
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14 aprile 2011Italiano19 min
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Numero d'incarto:
30.2010.24
Data decisione, Autorità:
14.04.2011, TCA
Titolo:
Autista ha chiesto di essere affiliato come indipendente. Cassa l'ha qualificato come dipendente,senza però specificare di chi. La decisione impugnata è così annullata,anche perché l'autista ha emesso fatture verso 1 ditta straniera residente all'estero,che quindi non può essere suo datore di lavoro
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 9 LAVS
art. 12 LAVS
art. 14 LAVS
art. 10 LPGA
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.24
TB
Lugano
14 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
settembre 2010 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1975, cittadino __________, il 10 maggio 2010 (doc. 10) ha compilato il Questionario
per l'affiliazione degli indipendenti,
chiedendo di essere affiliato dal 1° aprile 2010 in detta categoria come autista, prevedendo di non occupare dei dipendenti e di conseguire un
utile netto annuo di Fr. 30'000.-.
B. Il
20 maggio 2010 (doc. 11) ed il 6 luglio 2010 (doc. 6) la Cassa CO 1 ha conferito mandato alla __________ di __________ di verificare la posizione dell'assicurato. Ottenute
le proposte di dichiararlo persona con attività lucrativa dipendente (docc. 4 e
12) e dopo avere richiesto all'assicurato, il 30 giugno 2010 (doc. 15), di
produrre le fatture emesse nei confronti dei suoi clienti e per l'acquisto di
materiale, con decisione del 27 luglio 2010 (doc. 3) ha respinto la predetta
richiesta di affiliazione, ritenendo l'assicurato dipendente mancando i necessari requisiti (non dispone di
veicolo proprio o in affitto, esegue i lavori di trasporto per ditte del ramo
unicamente su chiamata).
C. Con
decisione su opposizione del 10 settembre 2010 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione dell'assicurato formulata il 23 agosto 2010 (doc. 2)
e ha quindi confermato il rifiuto d'affiliazione come indipendente, dato che non possiede un mezzo di
trasporto e lavora per ditte del ramo. Questa posizione non è mutata nemmeno
alla luce della nuova documentazione prodotta, a richiesta, dall'opponente,
siccome le fatture sono state emesse per "servizi effettuati per vostro
conto" e non indicano il nome del destinatario. Inoltre, l'assicurato non
possiede un veicolo proprio ed esegue trasporti su chiamata per una ditta del
ramo, tuttavia sconosciuta.
D. RI
1 ha presentato ricorso l'8 ottobre 2010 (doc. I) per il tramite di RA 1, contestando
lo statuto di dipendente. Il ricorrente ha indicato di svolgere un'attività
indipendente, di assumersi il rischio economico e di non essere vincolato da
rapporti di dipendenza. Egli riceve da più persone (fisiche e giuridiche) il
mandato di trasportare i clienti in tutta Europa dietro compenso. L'insorgente
agisce quindi verso l'esterno con una propria ragione sociale, si assume il
proprio rischio economico e sceglie liberamente l'organizzazione della sua
azienda per il lavoro che gli viene commissionato da diversi mandanti. Infine,
l'assicurato ha elencato i diversi elementi tali da potere così svolgere la sua
attività come indipendente, quali avere il permesso G di frontaliere, essersi iscritto
all'Ufficio controllo abitanti per le attività economiche ed avere sdoganato il
proprio veicolo come richiesto dalla Cassa stessa, ma di non averla ancora
potuta immatricolare nel Cantone Ticino nell'attesa della ricezione di un
determinato documento.
E. Con
risposta del 15 ottobre 2010 (doc. IIII) la Cassa di compensazione ha proposto
la reiezione del ricorso, ribadendo il rifiuto dell'affiliazione come indipendente ed evidenziando che, all'ora attuale,
il ricorrente non può ancora far capo al veicolo di sua proprietà per problemi
di immatricolazione. Ciò nonostante, egli si avvale, per i trasporti dei suoi
clienti, del veicolo di una ditta, tuttavia sconosciuta.
Pertanto, visto il
manifesto grado di subordinazione (con questa ditta) e l'assenza del rischio
economico, l'amministrazione ha confermato la qualifica di dipendente
dell'insorgente.
Il 21 ottobre 2010
(doc. V) il ricorrente ha preso posizione sulla risposta dell'amministrazione, riaffermando che egli agisce
verso l'esterno con una propria ragione sociale come risulta dalla carta
intestata prodotta (doc. C) e che le due fatture prodotte con il ricorso sono
state emesse a favore di "__________". L'insorgente ha inoltre
prodotto della documentazione riguardante lo sdoganamento della sua vettura
(doc. D).
La Cassa si è
riconfermata nella sua risposta (doc. VII), mentre il ricorrente ha prodotto il
certificato di conformità CE per l'autovettura importata in Svizzera (doc. H) e
la licenza di circolazione del veicolo (doc. I), sui quali la Cassa si è
espressa ribadendo il rifiuto dell'affiliazione come indipendente (doc. XV).
L'8 marzo 2011 (doc.
XIX) questo Tribunale ha sottoposto all'assicurato diversi quesiti, a cui egli
ha risposto il 17 marzo 2011 (doc. XX) producendo anche una dozzina di fatture.
Invitata ad esprimersi
sull'esito di questo accertamento (doc. XXI), la Cassa si è riconfermata nella sua
risposta (doc. XXII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
3. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5
LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V
171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid.
2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali
sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre
2000).
4. Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
Considerandi
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993.
pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,
indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,
RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa
indipendente è l'esercizio, a
nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per
altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse
(RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare
dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva
di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le
caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività
lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l'esistenza
di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,
come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.
176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella
dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126
consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel
fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli
si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo
impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag.
242.
segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
In una sentenza pubblicata in Pratique
VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions
économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références
citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois,
notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de
l'appréciation fiscale. (…)."
5.
La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato
come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale,
della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale
dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione
è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di
qualificarne lo statuto professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un'attività
dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Nella più recente giurisprudenza, l'Alta corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente
che la circostanza che un assicurato, all'avvio di una nuova attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo grande cliente, è usuale, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire
a poco a poco con il passare del tempo (STF H 149/06 + H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; STF H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio
2005, consid. 4.3).
L'Alta corte ha inoltre affermato che il
processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento
radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento
e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento
su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H
82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi
propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,
in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti
importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi
posto l'accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H
194/05, consid. 5.2).
Infine, vanno
considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in
relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività
lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V
161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va
infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di
lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori
di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo
dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag.
164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid.
3 e 4.2.3 con riferimenti).
7. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi
impiega salariati.
Giusta l'art. 12 cpv.
1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È
riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12
LAVS).
8. Nel
caso di specie, vista la documentazione agli atti e la succitata
giurisprudenza, la decisione della Cassa di compensazione di ritenere il
ricorrente quale dipendente deve essere annullata, poiché essa non specifica nemmeno
di quale persona (giuridica) l'assicurato sarebbe dipendente e quindi chi,
insieme a lui, sarebbe chiamato in virtù dell'art. 14 LAVS a pagare i
contributi sociali AVS/AI/IPG sullo stipendio da esso ricevuto.
Al riguardo, questo
Tribunale evidenzia peraltro che neppure dall'istruttoria condotta è emerso un
nome certo di persona qualificabile come datore di lavoro dell'insorgente.
Vero è che
l'assicurato ha rivelato il nome della società __________ soltanto nelle sue
osservazioni del 21 ottobre 2010 (doc. V), ovvero dopo avere prodotto, contestualmente
al ricorso, due fatture senza intestazione da esso rilasciate nei mesi di
maggio e giugno 2010 per "servizi effettuati per vostro conto nel mese di
aprile" rispettivamente di "maggio" (docc. G1 e G2).
Il ricorrente ha poi prodotto
pendente causa una decina di altre fatture simili emesse per i mesi da aprile 2010 a febbraio 2011 (doc. J), tutte con la medesima descrizione delle prestazioni e tutte senza il
nome del destinatario. Tuttavia, con l'aiuto dell'estratto del conto bancario dell'interessato
(doc. K), si può concludere con certezza che gli accrediti mensili in euro a
favore dell'assicurato corrispondono agli importi delle predette fatture.
Pertanto, risulta che questi bonifici sono stati effettuati da una società __________
con sede in __________ (la __________) che, quindi, non può certo essere
definita come datrice di lavoro dell'assicurato per le sue attività svolte su
territorio svizzero e non può quindi essere chiamata a versare i contributi
sociali AVS/AI/IPG.
9. Non
va poi dimenticato che vista la particolarità del lavoro stesso effettuato dal
ricorrente (autista), egli non ha, di massima, nessun piano di lavoro, visto
che i committenti lo contattano telefonicamente (doc. XX risposte n. 4 e 5) – anche
con breve preavviso - per portarli da un luogo ad un altro. L'interessato non
ha nemmeno una dipendenza da un datore di lavoro, proprio perché l'attività di
autista lo porta ad avere quali clienti "numerosi enti pubblici e
privati" (doc. XX risposta n. 2), ai quali non chiede l'indirizzo per
motivi di riservatezza (doc. XX risposta n. 3). Le direttive che riceve dai
clienti si limitano all'indicazione dell'orario in cui andarli a prendere ed al
luogo di partenza e di arrivo della trasferta richiesta (doc. XX risposta n. 6).
L'assicurato viene poi
remunerato per la sua prestazione al termine del tragitto per il quale è stato
chiesto il suo servizio oppure, come è il caso con la ditta __________, riceve
i pagamenti delle sue prestazioni direttamente sul conto bancario (doc. XX risposta
n. 7).
Al fine di soddisfare
ogni esigenza dei suoi clienti, in particolare di quelli facoltosi che
richiedono trasporti con autovetture prestigiose e di lusso, l'assicurato si
rivolge alla citata società __________, che dispone di un vasto parco veicoli
(doc. XX risposta n. 8).
L'insorgente ha infine
osservato di avere "effettuato alcuni investimenti, ma non come avrebbe
voluto per organizzare la propria impresa e ciò è dovuto all'incertezza
riguardante questa problematica." (doc. XX risposta n. 10).
Stanti così le cose, oltre
al motivo principale suesposto (cfr. consid. 8) che non permette qui di
qualificare il ricorrente come dipendente in assenza della persona designata
come suo datore di lavoro, d'avviso del Tribunale non vi sono nemmeno sufficienti
elementi per ammettere una sua subordinazione per quanto riguarda l'organizzazione
del lavoro.
Va invece rilevato che
l'autista in questione sembra assumersi comunque un certo rischio economico
nell'attività espletata ed agire
verso l'esterno nei confronti dei suoi numerosi clienti con una propria ragione
sociale.
Anche se, fino al
momento della resa della decisione impugnata, l'assicurato non disponeva ancora
della propria vettura per lavorare ma si doveva rivolgere a terzi ed in
particolare alla ditta __________, non è possibile ritenere un rapporto di dipendenza,
ciò neppure in virtù del principio della verosimiglianza preponderante valido
nella assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4). Infatti, il noleggio da terzi di uno o più veicoli per effettuare
i trasporti dei suoi clienti, se regolarmente pagato dall'assicurato, non
significa ancora che egli non possa essere qualificato come indipendente. Il
noleggio di auto per la prestazione di servizi a terzi costituisce un palese e
concreto rischio aziendale per il ricorrente.
10. Alla
luce di quanto è qui emerso, la decisione impugnata deve essere annullata e gli
atti rinviati alla Cassa di compensazione affinché, dopo eventuali accertamenti
che essa riterrà necessari, emani una nuova decisione sulla scorta, anche,
degli elementi emersi durante la presente procedura.
Il ricorso deve essere
accolto e pertanto, siccome è rappresentato, l'assicurato ha diritto a ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa di compensazione affinché riveda
la fattispecie e, alla luce dei nuovi elementi emersi pendente causa, si
ripronunci sulla domanda del ricorrente di affiliazione come indipendente.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di
compensazione verserà al ricorrente Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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