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Decisione

30.2010.25

Contributo dovuto sul reddito da attività indipendente accessoria. Contributo minimo. Il TCA non può pronunciarsi su costituzionalità d'una norma federale. Le norme federali non sono contraddette dall

22 novembre 2010Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS), sono calcolati

sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul

capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato

dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno

(art. 22 cpv. 3 OAVS). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla

chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli

anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS). Se

l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante

il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

5. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In

difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,

gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta

cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata

d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei

casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi

1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le

indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di

compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non

possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il

reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio

investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati

devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,

presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

6. In

virtù dell'art. 8 cpv. 1 LAVS, dal reddito di un'attività lucrativa

indipendente è prelevato un contributo del 7,8%. Per il calcolo del contributo

il reddito è arrotondato al multiplo di CHF 100.- immediatamente inferiore. Se

il reddito è inferiore a CHF 48'300.-, ma di almeno CHF 7'800.- l'anno, il

tasso del contributo è ridotto fino al 4,2%, secondo una tavola scalare

stabilita dal Consiglio federale. Secondo l'art. 8 cpv. 2 LAVS, se il reddito

annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a CHF 8'400.-,

deve essere pagato un contributo minimo di CHF 353.- l'anno. Il Consiglio

federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti

da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati

soltanto a richiesta dell'assicurato. Facendo uso di questa facoltà il

Consiglio federale ha emanato l'art. 19 OAVS che, nella versione in vigore fino

al 31 dicembre 2007, prevedeva che se il reddito proveniente da attività

indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera CHF 2'000.- per anno

civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato. Dal 1°

gennaio 2008 l'importo limite è stato aumentato a CHF 2'200.-. Per quanto

concerne il periodo di contribuzione oggetto del ricorso non è possibile la rinuncia

alla riscossione dei contributi sul prodotto di un'attività accessoria,

siccome lo stesso non può essere considerato di poco conto. Il

guadagno accessorio presuppone per definizione l'esistenza di un'attività

lucrativa principale (N. 2106 DRC), circostanza che, in concreto, non fa

difetto.

Come

già ricordato nella sentenza 30.2009.24 del 27 ottobre 2009 non può esservi

guadagno accessorio se il reddito del lavoro proviene dall'esercizio di diverse

attività lucrative senza che l'una o l'altra possa essere considerata attività

principale, se il guadagno proveniente da un'attività accessoria rappresenta

una parte importante del reddito totale dell'assicurato, oppure se il guadagno

accessorio è assegnato dal datore di lavoro che procura il guadagno principale

(N. 2108 DRC). Al punto N. 2109 DRC, fino a prova del contrario, non sono

considerati come accessori i proventi da attività quale personale addetto alla

pulizia e alla stiratura, ausiliari (in particolare negli alberghi, caffè e ristoranti,

nell'agricoltura e nel servizio domestico), lavoratori a domicilio ed altre

persone esercitanti un'attività analoga. Le rimunerazioni assegnate a queste

persone devono in ogni caso essere sottoposte al pagamento dei contributi. Al

contrario, l'attività svolta dalle casalinghe nell'accudire la propria economia

domestica è parificata ad un'attività principale, per cui il guadagno derivante

da un'altra attività lucrativa è considerato come accessorio (DTF 125 V 377,

Pratique VSI 2000 pag. 46). Il Tribunale federale ha stabilito che le Direttive

sulla riscossione dei contributi (DRC) in merito alla rinuncia del prelievo dei

contributi paritetici su guadagni accessori di poca entità sono conformi alla

legge ed al regolamento (DTF 113 V 246 consid. 4c).

Per

quanto concerne la seconda condizione cumulativa, l'importo limite di CHF

2'000.- annui si riferisce alle rimunerazioni nette (N. 2113 DRC). Le DRC, al

N. 2118 rammentano poi che la rinuncia alla riscossione dei contributi è

facoltativa. Nell'ambito di un'attività indipendente, il N. 1123 DIN (Direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti

e delle persone senza attività lucrativa) presuppone che se il reddito

proveniente da un'attività indipendente esercitata a titolo accessorio sia

uguale o inferiore a CHF 2'000.- all'anno, i contributi sono riscossi soltanto

su domanda dell'assicurato. Va ancora rilevato che la

produzione della dichiarazione di rinuncia dopo che la Cassa di compensazione

ha effettuato misure di controllo è conforme alle disposizioni legali (in

questo senso, cfr. sentenza del 9 dicembre 1993 della commissione AVS del

Cantone di Zurigo pubblicata in SVR 1995 AHV Nr. 49 pag. 135 e confermata dal

TFA in SVR 1996 AHV Nr. 77 pag. 233).

7. In

concreto, sulla base del reddito aziendale di CHF 2'680.00 indicato

dall'assicurato nella dichiarazione d’imposta (e ritenuto nella tassazione IC

2006) quale reddito conseguito nel medesimo anno per lo svolgimento di

un’attività indipendente accessoria, la CCC ha stabilito in maniera definitiva

il contributo AVS/AI/IPG (minimo di CHF 433,50) dovuto per quell'anno.

Come

evocato nelle considerazioni di fatto il ricorrente contesta di dovere pagare

tale importo, ritenendo l'art. 8 cpv. 2 LAVS e art. 19 OAVS contrari al dettato

costituzionale in particolare.

8. Il

ricorrente non contesta, in questa sede, la determinazione dell’importo del

reddito conseguito quale attività accessoria indipendente. A giusta ragione

infatti, in virtù di giurisprudenza costante (già rammentata al ricorrente il

27 ottobre 2009), ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le

Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di

tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante

non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che

essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993

pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V

86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985

pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC

1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti

per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321

consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312). Il vincolo per

l’amministrazione é dato anche per la determinazione del momento

della realizzazione del reddito, ciò anche per quanto concerne l’attività indipendente

(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

9. Come

già nella sentenza 27 ottobre 2009 (inc. 30.2009.24) citata occorre ricordare

ancora come l'art. 9 LAVS definisca il reddito da attività indipendente e

l'art. 17 OAVS specifichi questo concetto. Secondo quest'ultimo disposto, tutti

i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale,

artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o

da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati

con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli

utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art.

18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza

commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente. In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono

imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale,

artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra

attività lucrativa indipendente.

Come

ricorda l'art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS il reddito netto proveniente da

un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le

spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo. A norma dell'art. 9

cpv. 3 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il

capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali

cantonali e comunicati alle casse di compensazione.

10. In

concreto RI 1 ha conseguito nel 2006 un reddito da attività accessoria

indipendente di CHF 2'680.00 ciò che é incontestato da parte del ricorrente

(contrariamente a quanto avvenuto nella procedura sfociata nella sentenza 27

ottobre 2009). La Cassa si è fondata correttamente sulla decisione di

tassazione 2006 cresciuta in giudicato, le informazioni ivi contenute fornite

dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione

e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Lo scrivente Tribunale non è quindi

legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente Ufficio di

tassazione, il ricorrente non ha sostenuto l’esistenza di errori manifesti e

non li ha resi verosimili come gli incomberebbe.

L’importo

di CHF 2'680.00 rappresenta reddito proveniente dall'insegnamento privato

esercitato a lato di un’attività principale dipendente. Tale reddito

costituisce quindi guadagno proveniente da attività indipendente accessoria. Le

spese generali, che possono essere dedotte dal reddito lordo (art. 9 cpv. 2

LAVS), devono essere comprovate dall'assicurato, in caso esse non sono neppure

addotte.

La

somma ritenuta supera il limite di reddito di CHF 2'000.-, che si riferisce

alle remunerazioni nette (N. 2113 DRC), l'assicurato non può essere esonerato

Considerandi

dal pagare i contributi AVS/AI/IPG per l'anno 2006 (come era stato il caso per

l’anno 2004) sul suo reddito accessorio da attività indipendente.

11.

Come

già nel giudizio nell’inc. 30.2009.24 occorre esaminare la contestazione sollevata

da RI 1 relativa alla disparità di trattamento. Egli rileva infatti di pagare

già dei contributi come salariato e lamenta di essere chiamato a versarne altri

in ragione della sua attività indipendente accessoria. Egli lamenta quindi una

doppia imposizione. Val la pena subito di ricordare che sussiste una doppia

imposizione non quando il medesimo assicurato viene astretto al pagamento di

pubblici tributi su redditi provenienti da fonti diverse ma quando un medesimo

reddito sia sottoposto a percezione, ingiustificata, di più pubblici contributi

della medesima natura.

Comunque

a fronte delle lamentele di RI 1 si può qui fare pieno riferimento alla sentenza

27.

ottobre 2009 e va quindi ricordato come, in virtù di costante giurisprudenza

del Tribunale Federale, un assicurato può essere qualificato simultaneamente

come salariato per un lavoro ed indipendente per un altro lavoro. In questi

casi, per ogni reddito, bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente

o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

Su

ogni reddito conseguito gli assicurati sono tenuti a versare i contributi che

la legge impone in virtù degli art. 4, 5 e 9 LAVS. Fatte salve alcune

eccezioni, che qui non tornano applicabili, non v'è modo di esonerare gli

assicurati dal pagamento dei contributi AVS/AI/IPG su dei redditi da attività

lucrativa (sia essa di tipo dipendente o indipendente), soltanto perché ne sono

già stati versati in connessione, però, con altra attività lucrativa (sia essa

dipendente o indipendente) per il medesimo anno. Si ribadisce che,

contrariamente a quanto il ricorrente ritiene, non vi è doppia imposizione dei

suoi redditi. In concreto i redditi da attività lucrativa accessoria indipendente

non sono già oggetto di percezione dei medesimi contributi AVS AI IPG. Il

reddito da attività dipendente è diverso, circostanza questa non contestata, da

quello qualificato da attività indipendente da parte della Cassa. Il reddito

conseguito quale dipendente, reddito principale (sul quale il ricorrente indica

di avere versato, assieme al suo datore di lavoro, contributi per CHF

5'000.00), e quello da attività autonoma sono stati assoggettati (ognuno

secondo le procedure previste dalla legge) indipendentemente uno dall’altro

alla percezione dei contributi dovuti.

In

sostanza ogni reddito proveniente da attività lavorativa, dipendente od indipendente,

è soggetto – come già indicato, ma occorre qui ribadire il concetto

all’attenzione del ricorrente - alla percezione di contributi. Poco importa se,

nell’ambito dell’attività indipendente accessoria, l’assicurato debba pagare, a

lato di contributi anche significativi versati sul reddito da attività salariata,

ulteriori contributi. La legge non prevede un’eccezione di questa natura

all’obbligo contributivo, anzi prevede proprio il contrario ossia di sottoporre

tutti i redditi a contribuzione.

Ne

discende, dunque, che i redditi da attività indipendente accessoria conseguiti

dall'insorgente non sfuggono al prelievo dei contributi personali, seppure nel

2006.

egli abbia già versato la sua parte di contributi sociali sul salario da

attività dipendente.

12.

Come

già nella sentenza 27 ottobre 2009 occorre ancora esaminare – e v’è da augurarsi

che si tratti dell’ultima volta che ciò avviene con riferimento all’assicurato

qui ricorrente, al quale va ricordato che la procedura è di principio gratuita

ma se inoltrata con leggerezza (art. 29 cpv. 2 LPrTCA si veda inoltre art. 61

cpv. 1 litt. a LPGA) possono essere caricate congrue tasse di giustizia e spese

- se le norme concernenti l'applicazione del contributo minimo legale ad un

indipendente che nel 2006 ha conseguito un reddito inferiore a CHF 8'400.-

siano conformi alla costituzione.

Il

ricorrente, in proposito, ha lamentato l'incostituzionalità e la non conformità

alla Carta costituente la Corte Europea di Giustizia dell’art. 8 LAVS (v. doc.

V del 20 novembre 2010, così par di capire, il ricorrente non precisa a cosa

specificatamente egli si riferisca, se al Regolamento istituente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea voluta nel 1952 e con sede in Lussemburgo o se egli faccia addirittura riferimento al Trattato costituente la CECA del 18 aprile 1951 concluso a Parigi con cui i sei Stati membri

fondatori ossia Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi

hanno deciso di dotarsi di un organo giurisdizionale incaricato di garantire il

rispetto del diritto comunitario, al fine di ottenere una uniforme applicazione

del medesimo da parte tutti gli Stati membri per risolvere le controversie provocate

dalla sua applicazione, o se si riferisca al Trattato CEE

concluso a Roma nel 1957 con cui è stata istituita la Corte di giustizia delle Comunità europee CGCE od al Trattato di Lisbona vigente dal 2009 rispettivamente

alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

proclamata il 7 dicembre 2000

aggiornata con l’adozione appunto del Trattato di Lisbona. Nel merito del richiamo

del ricorrente non occorre comunque entrare stante la non appartenenza della

Svizzera alla CE ed i chiari limiti per i quali la giurisprudenza della CGCE si

impone per l'interpretazione dei trattati vincolanti il nostro paese). Per RI 1 quindi l'art. 8 cpv. 2 LAVS e l'art. 19 OAVS non

sarebbero conformi alla Costituzione siccome egli è tenuto a pagare l'importo

minimo avendo conseguito un reddito da attività indipendente contenuto. RI 1 invoca

la violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento

davanti alla legge e della proporzionalità delle misure adottate dal legislatore

(doc. I) poiché la percentuale di quanto è chiamato a versare alla luce del

reddito conseguito è eccessiva e l’applicazione del contributo minimo ad una

larga fascia di redditi di questa natura sarebbe tale da creare disparità di

trattamento.

In

una sentenza del 1995 pubblicata in DTF 121 V 181 ed in Pratique VSI 1996 pag.

177, il Tribunale Federale, pronunciandosi proprio su una vertenza riguardante

il reddito proveniente da una attività indipendente accessoria di una

persona esercitante a titolo principale attività lucrativa dipendente, ha stabilito che sul reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente accessoria deve essere pagato il contributo minimo giusta l'art. 8

cpv. 2 LAVS in relazione con l'art. 21 OAVS. Di conseguenza, la direttiva

amministrativa secondo cui il contributo doveva essere riscosso usando il tasso

più basso della tavola scalare era in contrasto con legge e ordinanza. Questo principio è stato concretizzato nelle Direttive edite

dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa (DIN).

Le

cifre 1171 e 1172 DIN in vigore nel 2004 prevedono (nella versione del 2009, il

N. 1182 ha un altro tenore, laddove ha eliminato la frase sulla prorata: cfr.

N. 1181):

" Si le revenu provenant d’une activité lucrative

indépendante est inférieur à fr. 8 400.–, il faut réclamer la cotisation

minimum. Ce n’est uniquement que lorsqu’un indépendant n’est pas assuré pendant

toute l’année civile que la cotisation minimale doit être proratisée en

fonction de la durée de l’assujettissement à l’assurance."

" Toutefois, si le revenu net provenant d’une

activité indépendante accessoire ne dépasse pas fr. 2 000.– dans l’année de

cotisation, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré (voir le n. 1123)."

Sulla

scorta di quanto precede l’applicazione del tasso minimo del 4,2% non può

trovare concretizzazione come evocato nella sentenza 27 ottobre 2009. Si veda

inoltre la giurisprudenza esposta nella sentenza del 5 ottobre 2005

(30.2005.26).

13.

Il

ricorrente, nelle sue argomentazioni, indica come la sentenza federale

pubblicata in DTF 121 V 181 non sarebbe più attuale siccome antecedente alla Legge federale del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in

materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN). In

merito si faccia riferimento alle considerazioni di fatto (punto C.). Ebbene la Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, LLN,

del 17 giugno 2005 è entrata in vigore il 1 gennaio 2008, successivamente alla

stessa il Tribunale Federale, in una sentenza del 3 settembre 2009

(9C_1049/2008), ha ribadito la piena validità della sua giurisprudenza:

" «… 'il n'appartient effectivement pas à l'office

intimé ou au juge cantonal de revoir le montant figurant à l'art. 19 RAVS,

compétence déléguée au Conseil fédéral par l'art. 8 al. 2 LAVS (sur le contrôle

judiciaire de la délégation de compétence cf. notamment, arrêt du Tribunal

fédéral 2A.528/2006 du 6 février 2007 consid. 5.2 et les références);

qu'en outre le Tribunal fédéral a constaté que la volonté du législateur

lors de la neuvième révision de la LAVS (cf. Message du Conseil fédéral

concernant la neuvième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 7

juillet 1976 [FF 1976 III 1 p. 26 ss]) était de continuer à soumettre aux

cotisations, même si ce n'était qu'à titre de pure solidarité, les revenus

supérieurs à 2'000 fr. provenant de l'exercice d'une activité accessoire

indépendante (cf. ATF 121 V 181 consid. 4b/aa p. 186);

qu'en conséquence, en reprenant le montant fixé antérieurement dans la

loi (art. 8 al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978 [RO

1972.

2537]) lors de l'adoption de l'art. 19 RAVS (dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 [RO 1978 420]), le Conseil fédéral n'a pas abusé de

la compétence qui lui est conférée par l'art. 8 al. 2 LAVS;

que l'augmentation à 2'200 fr. au 1er janvier 2008 de la limite supérieure

d'un revenu de minime importance (RO 2007 373) - non applicable au cas d'espèce

- démontre du reste que le but recherché n'était nullement une adaptation aux

coûts de la vie mais uniquement une harmonisation des montants de référence

permettant une dispense de l'obligation de cotiser en cas de revenu de minime importance

(cf. notamment art. 14 al. 5 LAVS, 19 RAVS, 73 al. 2bis et 95 al. 1bis LAA);

qu'il apparaît au surplus que le législateur n'entendait pas déterminer

la notion de revenu de minime importance en fonction du gain obtenu dans

l'activité principale; »

Il

Tribunale Federale, cui compete l’applicazione del diritto, non ha evidenziato (ciò

che avrebbe potuto fare pur a fronte dei limiti di intervento giurisdizionale

relativi al diritto federale noti al ricorrente e richiamati nel successivo

punto 15) che le norme – che il ricorrente ritiene qui lesive del dettato

costituzionale – violassero i principi di parità si trattamento o del rispetto

di proporzionalità, il TF non ha neppure ritenuto, nella sua recentissima

giurisprudenza, che vi fosse – come sembra pretendere il ricorrente – una

violazione della CEDU o che le norme della LAVS vigenti incentivino in qualche

modo il lavoro nero. Il fatto che un reddito sia soggetto alla percezione di

contributi non equivale ad incentivare il lavoro nero o la non dichiarazione fiscale

dello stesso al fine di sottrarlo alla percezione di contributi che, in ultima

analisi, tornano utili all’assicurato interessato al momento della fissazione

della rendita.

14.

RI

1, tra le altre, invoca l’art. 14 CEDU secondo cui il

godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere

assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di

colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di

origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di

ricchezza, di nascita o di altra condizione. Questo precetto è ampiamente rispettato

dall’art. 8 LAVS che non discrimina alcuno in virtù di una delle peculiarità

ricordate dalla norma. La realizzazione delle condizioni legali non è

condizionata alla realizzazione di condizioni di razza, religione, lingua,

opinione politica od altra evocata dall’art. 14 CEDU. Neppure è in discussione un

trattamento discriminatorio a fronte della ricchezza o meno del contribuente.

In effetti, tutti gli assicurati che conseguono un reddito – a prescindere dal

loro status sociale – sono soggetti alla percezione dei contributi. Lo stesso

discorso vale per le norme dell’OAVS sopra riportate e discusse, in uno con le

direttive ad esse afferenti. Tutti i cittadini soggetti alla LAVS, in caso di

conseguimento di un reddito da attività accessoria indipendente a fronte di una

attività principale già soggetta a percezione di contributi, sono trattati nel

medesimo modo, ossia sono astretti a pagare il contributo dovuto senza che si

faccia distinzione alcuna tra essi a dipendenza di razza religione ecc. Per

completezza d’informazione si rinvia alla lettura, sul tema, del Messaggio del

Consiglio Federale (CF qui di seguito) relativo alla 9 revisione dell’AVS, FF

1976.

III pag. 30 e segg..

15.

Per

l’assicurato vi sarebbe una lesione del principio costituzionale di uguaglianza

davanti alla legge siccome la proporzionalità dei contributi dovuti rispetto al

reddito complessivo conseguito sarebbe violata. Va qui ricordato che l'art. 190

della Costituzione federale impone al Tribunale federale ed alle altre autorità

incaricate dell'applicazione del diritto, di applicare le leggi federali ed il

diritto internazionale (DTF 133 V 233 del 7 novembre 2006). La norma contestata

è contenuta in una legge federale. Né le autorità giudiziarie, né quelle

amministrative possono esaminarne la costituzionalità (art. 190 Cost.

fed.; DTF 131 II 562, consid. 3.2; DTF 126 I 5 consid. 2f; DTF 125 III 209, consid. 5; STFA H

29/02 del 1° luglio 2003, consid. 3.3; STCA del 1° febbraio 2007, 36.2006.175).

Come visto il TF, nella sentenza 2009 citata, ha applicato la norma imposta dal

legislatore federale, e le norme dell’OAVS, senza rilevare dubbio circa

possibile (ancorché non sanzionabile) violazione dell’assetto costituzionale.

D’altra parte il ricorrente, come rammenta la CCC nelle sue puntuali osservazioni al ricorso, è ed era, già al momento dell’inoltro del gravame qui esaminato,

perfettamente consapevole di ciò. Egli si è visto infatti rifiutare il

riconoscimento – in sede federale nell’ambito dell’impugnativa contro la

sentenza 27 ottobre 2009 di questo TCA – l’assistenza giudiziaria da parte del

TF con decreto 6 gennaio 2010 siccome il suo ricorso in sede federale era stato

ritenuto sostanzialmente privo della possibilità di esito favorevole e la

censura di incostituzionalità dell’art. 8 cpv. 2 LAVS sostanzialmente

inammissibile.

Come

già fatto nella sentenza 27 ottobre 2009 va qui ribadito come l'art. 8 cpv. 2

LAVS contenga una delega legislativa specifica al CF per l’attuazione della

norma. In proposito a tali deleghe nella sentenza citata questa Corte aveva

evidenziato, sulla scorta di giurisprudenza federale, come:

" (…)

… la disposition mise en cause confère à l'autorité

exécutive une grande latitude d'appréciation pour fixer le taux de l'impôt,

comme les parlementaires n'ont pas manqué de le souligner

et, pour certains, de le déplorer, lors des débats entourant l'adoption de

cette disposition (cf. BO 1997 CE p. 1317-1321, en particulier la proposition

Brändli). Le grief de la recourante apparaît toutefois d'emblée infondé, sans

qu'il soit nécessaire d'en examiner plus avant la pertinence, car il se heurte

à l'art. 191 Cst., qui interdit au Tribunal fédéral d'examiner la constitutionnalité

des lois fédérales (cf., au sujet de l'art. 113 al. 3 aCst., ATF 126 I 1 consid. 2f p. 5; ATF 125 III 209 consid. 5 p. 216)

et, par voie de conséquence, des normes de délégation qu'elles contiennent.

Dispositivo

Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral se prononce sur une ordonnance du Conseil

fédéral fondée sur une délégation législative, il ne peut pas contrôler si la

délégation elle-même est admissible, et doit se contenter d'examiner si le but

fixé dans la loi peut être atteint et si l'autorité exécutive a usé de son

pouvoir conformément au principe de la proportionnalité; lorsque, comme en

l'espèce, la délégation législative est très large, il ne peut pas substituer

sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se limiter à contrôler

si l'ordonnance en cause est contraire à la loi ou à la Constitution (cf. ATF 124 II 581 consid. 2a p. 583; ATF 122 II 411 consid. 3b p. 416/417 et

les références citées; voir aussi ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des

schweizerischen Steuerrechts, Zurich 2002, p. 26)." (…)

Con

riferimento a quanto appena esposto ed in merito all'esame della costituzionalità

dell'art. 19 OAVS, va osservato che la delega legislativa prevista dall'art. 8

cpv. 2 LAVS prevede espressamente che il Consiglio federale può fissare un

limite sotto il quale l'assicurato può essere esonerato dal versare il

contributo minimo AVS/AI/IPG. Lo scopo sancito dall'art. 8 cpv. 2 LAVS viene

così chiaramente concretizzato dall'art. 19 OAVS, che stabilisce in CHF

2'000.00 (dal 1 gennaio 2008 CHF 2'200.00) il reddito massimo al di sotto del

quale l'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente può chiedere

di versare i contributi personali.

Questa

norma, quindi, non travalica lo scopo fissato dalla legge, ma ne permette,

anzi, la sua concretizzazione. D'avviso di questo Tribunale, infatti, fissando

questo limite a CHF 2'000.00, il Consiglio federale ha pienamente rispettato il

principio della proporzionalità, esonerando dall'assoggettamento contributivo i

redditi di poco conto, proprio come esplicitamente previsto dall'art. 8 cpv. 2

LAVS.

D’altro

canto anche la percezione del contributo minimo sugli importi che superano il

limite di CHF 2'000.00 ma non quello limite dell’art. 8 cpv. 2 LAVS risponde

alla volontà del legislatore e risponde ad esigenze di solidarietà e

semplificazione amministrativa.

Sulla

tematica nel suo insieme si veda il Messaggio relativo alla 9 revisione della

LAVS in FF 1976 III pag. 30 e segg. dove si legge in particolare:

" La Commissione federale dell'AVS/AI propone di raddoppiare l'importo

dovuto quale contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Aderiamo

a tale proposta dovendo tenere presente, che questo aumento è più che

giustificato in considerazione del forte sviluppo avuto dalle prestazioni

dell'AVS e dell'Ai in questi ultimi anni, come pure di eventuali adeguamenti

delle rendite all'evoluzione economica. Questo contributo minimo ammontava

finora a 84 franchi nell'AVS, e raggiungeva, insieme ai contributi di 10 e 6

franchi all'Ai rispettivamente all'IPG, un totale di 100 franchi l'anno. Causa

il raddoppio proposto il contributo sarà complessivamente di 200 franchi: 168

franchi nell'AVS, 20 franchi nell'Ai e 12 franchi nell'IPG. Per i contributi

delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente questo ha come

conseguenza, che il limite inferiore della tavola scalare dei contributi deve

essere aumentata da 2000 a 4000 franchi; ciò corrisponde nel caso di un tasso

del 4,2 per cento a un contributo di 168 franchi; infatti il contributo minimo

vigente di 84 franchi corrisponde al 4,2 per cento di un reddito di 2 000 franchi

(4,2% equivale alla metà del tasso complessivo dell'8,4%, che un lavoratore

dipendente deve pagare sul suo reddito di lavoro). Questo rapporto deve essere

mantenuto anche in futuro (cfr. art. 8 cpv. 1 della LAVS). Si deve inoltre

tenere presente, che gli indipendenti, il cui reddito è di 4 000 franchi o meno

l'anno, devono pagare un contributo fisso, vale a dire il contributo minimo di

168 franchi. Il pagamento di questo contributo minimo è in effetti la premessa

affinchè anche alla persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, che

non guadagna alcun reddito o soltanto un reddito di poco conto, possa essere

computato un intero anno di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 2 della LAVS).

Soprattutto delle ragioni amministrative hanno, a suo tempo, indotto il

legislatore a stabilire nell'articolo 8 capoverso 2 frase seconda della LAVS,

che il contributo minimo dovuto sul reddito ricavato da un'attività lucrativa

indipendente esercitata a titolo accessorio, sia prelevato soltanto a richiesta

dell'assicurato, se il reddito è inferiore a una determinata somma. Non è più necessario fissare questo importo alla stessa quota

del valore limite della tavola scalare. A causa di notevoli lavori

amministrativi, che non sono da porre in nessuna ragionevole relazione con i

successi registrati, si era potuto rinunciare finora alla riscossione di tali

contributi senza pregiudizio degno di nota per l'assicurato.”

Scegliendo

di inserire nell'Ordinanza il citato limite di reddito come enunciato all'art.

8 cpv. 2 LAVS, il Consiglio federale si è pronunciato unicamente a favore degli

assicurati, permettendo loro di essere esonerati dal versare dei contributi

qualora il reddito conseguito come indipendente, in caso di attività accessoria,

sia contenuto (salvo domanda in senso contrario). Al di sopra di questa cifra,

invece, tutti gli indipendenti sono trattati allo stesso modo, dovendo

provvedere al pagamento (almeno) del contributo minimo (sino alla soglia di

reddito del capoverso 2 in initio dell’art. 8 LAVS) ed in questo senso non v'è

una disparità di trattamento, né un'adozione di una misura sproporzionata allo

scopo ricercato.

Certo

il ricorrente evidenzia che il risultato dell'applicazione della norma nel suo

caso conduce ad un prelievo in percentuale significativa (16%), ancorché

economicamente contenuto, e la soluzione potrebbe apparire urtante. In effetti

sotto il limite dei CHF 2'000.00 (dal 1 gennaio 2008 CHF 2'200.00) il pagamento

è solo possibile e l’esenzione presunta, per gli importi superiori ossia da CHF

2001.00 in avanti è dovuto il contributo minimo sino alla somma soglia

prevista all’art 8 cpv. 2 LAVS. Comprensibili dunque le perplessità del

ricorrente che risente come scorretto il fatto di versare la medesima somma di

contributi con un reddito di poco superiore ai CHF 2'000.00 rispettivamente di

poco inferiore al limite soglia citato. Altro dubbio che traspare nel ricorso

dell’assicurato è che l’art. 8 cpv. 2 prima frase non sembra essere riferito

all’attività svolta in maniera accessoria rispetto al reddito principale. In

altri termini il contributo minimo dovrebbe essere percepito solo in caso di

reddito principale inferiore ai limiti dell’art. 8 cpv. 2 1 frase LAVS ma non

in caso di reddito proveniente da attività accessoria.

In merito all’ultimo

rilievo riportato Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 8 punto 4.1. no.

47, rammentano che:

" En effet les revenus provenant d’une activité

indépendante et n’atteignant pas le montant de 7'200 francs relèvent de la réglementation

fixée à l’art. 8 al. 2 LAVS. D’autre part, aucune distinction n’est faite à la

phrase 1 de l’art. 8 al. 2 LAVS entre activité professionnelle principale et

accessoire. C’est pourquoi il convient de percevoir la cotisation minimale sur

tous les revenus provenant d’une activité indépendante inférieure à 7'200

francs par année".

Se

ne deduce che il legislatore federale ha voluto imporre il reddito da attività

lucrativa indipendente conseguito a titolo accessorio analogamente a quello

proveniente da attività principale, prevedendo esonero (salvo richiesta

contraria) sino ad un importo di CHF 2’200.00 (valori validi oggi) quindi il

prelevamento del contributo minimo sino al limite di (valori validi oggi) CHF

9'200.00, mentre per gli importi superiori mediante un prelievo secondo

percentuale scalare sino a CHF 54'800.00 (valori validi oggi).

Per

comprendere la ragione di tale volontà il ricorrente deve por mente alla

modalità di determinazione delle rendite che debbono considerare il reddito annuo

medio conseguito dall’assicurato, reddito che contempla tutti i guadagni

soggetti a percezione dei contributi. D’altro lato la LAVS persegue uno scopo sociale ed alla stessa non è estraneo il concetto di solidarietà.

All’assicurato non sfugge che i contribuenti che conseguono forti redditi durante

tutto il corso della loro vita professionale, sono chiamati a contribuire in

maniera significativa ed in maniera solidale, quindi anche per gli altri

assicurati, alla luce del fatto che le rendite sono plafonate. Anche in queste

situazioni si ha una apparente violazione della “proporzionalità” o

della pretesa “parità di trattamento” così come invocate dal ricorrente,

in favore della solidarietà.

L’obbligo

di versare il contributo minimo sul reddito provento dell’attività accessoria

indipendente sino al reddito soglia indicato in precedenza è stato voluto dal

legislatore federale e non è sindacabile in questa sede. Tale obbligo appare

comunque giustificato dalla volontà principale di ovviare a possibili lacune contributive,

tende a permettere il raggiungimento di un RAM (reddito annuo medio)

sufficiente per vedere versata all’assicurato stesso od ai suoi eredi una

rendita adeguata ai bisogni del momento del realizzarsi dei presupposti legali.

Non va poi dimenticato che l’importo minimo é comunque di consistenza tale da poter

ancora essere considerato limitato. Il fatto di trattare nel medesimo modo

(obbligo del versamento minimo) gli assicurati che conseguono redditi diversi

tra loro (da CHF 2001.00 ed i limiti dell’art. 8 cpv. 2,1a frase LAVS) non

appare lesivo della parità di trattamento.

Questo

Tribunale deve ritenere, come già evidenziato nella sentenza 27 ottobre 2009

(inc. 36.2009.24) che il provvedimento impugnato non viola la parità di trattamento

voluta con la Costituzione.

16. Alle

tesi del ricorrente non giova neppure il Protocollo addizionale alla

CEDU firmato a Parigi nel 1952 da lui citato ed invocato (doc. I), secondo cui

(art. 1):

" Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno

può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e

nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto

internazionale.

Le

disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di

mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso

dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento

delle imposte o di altri contributi o delle ammende".

Ciò

proprio perché le condizioni per imporre un versamento di contributi sono da un

lato imposte dalla legge federale e sono fondate sul principio della parità di

trattamento, ossequiano un interesse generale, ed appaiono eque.

17. Alla

luce di quanto precede la Cassa di

compensazione ha quindi rettamente chiesto all'insorgente, che per la sua

attività lucrativa indipendente accessoria ha indicato come reddito un importo

nettamente inferiore a CHF 8'400.-, ma superiore al limite di reddito di CHF

2'000.-, il contributo minimo di CHF 425.-, comprensivo sia dei contributi AVS

(CHF 353.-), sia di quelli per l'AI (CHF 59.-) e l'IPG (CHF 13.-), cui sono

stati aggiunti CHF 8,50 di spese amministrative in virtù dell'art. 69 LAVS e dell'art.

157 OAVS.

Il

ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Ancora

una volta questa Corte rinuncia a percepire da RI 1 tasse e spese processuali e

ciò nonostante il tenore della sentenza 27 ottobre 2009 (30.2009.24) conseguente

a ricorso dello stesso assicurato sullo stesso tema ed il giudizio federale. RI

1 è comunque avvertito che, se dovesse presentare ulteriore gravame sullo

stesso tema e con le medesime argomentazioni, questo Tribunale cantonale delle

Assicurazioni si vedrebbe costretto ad applicare l’art. 29 cov. 2 LPrTCA e

l’art. 61 cpv. 1 litt. a LPGA che permettono il carico di tasse di giustizia e

spese in caso di ricorsi inoltrati con leggerezza o sconsideratezza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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