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Decisione

30.2010.26

Contestazione del calcolo della rendita di vecchiaia. Il calcolo della rendita effettuato dall'amministrazione è corretto

23 maggio 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

13 aprile 2011 l’insorgente ha risposto rinviando ai suoi precedenti scritti e

precisando che “ho scritto che nel 1998 e 1999 ho fatto una pausa andando al

estero e avevo mesi senza reddito, ma anche nel 1998 e 1999 ho sempre pagato i

miei contributi AVS alla “Ausgleichhskasse __________” (vede allegato, 1998:

Fr. 1'438.35 e 1999: Fr. 2'265.45, l’altra meta dei contributi della __________

era per la mia moglie defunta __________)” (doc. XIV).

L. In

data 26 aprile 2011 il TCA ha interpellato la Cassa di compensazione del Canton

__________ chiedendo:

" (…)

Auf dem individuellen

Konto von RI 1 werden in den Jahren 1998 und 1999 Beitragszeiten vom 3 (1-3)

bzw. 6 (7-12) Monate aufgezeichnet.

Herr RI 1 sagt aber,

dass es keine Beitragslücken gibt, weil er immer AHV Beiträge bezahlt hat. Er

verlangt eine Rentenskala 44.

RI 1 sagt, dass er und

seine Frau __________ (nr. AHV __________), geboren am __________, in den

Jahren 1998 und 1999 bei der Ausgleichskasse __________ volle AHV Beiträge

bezahlt haben (siehe Beilage, dok. C: Rechnung 24.09.99 und 17.12.99 der

Ausgleichskasse __________).

Zur Abklärung des

Falles wollen wir wissen (innert 10 Tagen):

1. Haben RI 1 und/oder

seine Frau __________ in den Jahren 1998 und 1999 volle AHV Beiträge bezahlt (bitte

senden Sie uns einen Auszug des individuelles Konto 1998/1999 von __________

und von RI 1)?

Considerandi

2.

Warum steht in der

Rechnung __________ (siehe dok. C) “total 01-12.98” und nicht “nur” “01-03.98”? Hat er RI 1 im Jahr

1998.

die AHV Beiträge nur für die Monate Januar-März bezahlt oder hat er die

AHV Beiträge auch für die Monate April-Dezember bezahlt?

3.

Bemerkungen.” (doc.

XVII)

M. Con

risposta 3 maggio 2011 la Cassa di compensazione del Canton __________ ha

affermato:

" (…)

1.

Herr und Frau RI 1 waren Gesellschafter der Kollektivgesellschaft

“__________ Dr. __________.”. In der AHV gelten Teilhaberinnen und Teilhaber

von Kollektivgesellschaften ungeachtet des Ausmasses ihrer persönlichen

Mitwirkung in der Gesellschaft als Selbständigerwerbende. Im Handelsregister

wurde die Kollektivgesellschaft nach beendigter Liquidation gelöscht, weshalb

die Abrechnungskonten 269.605 (Herr RI 1) und 269.597 (Frau __________) per 31.

März 1998 in Abgang genommen wurde. Aus diesem Grund haben beide Personen einen

IK-Eintrag nur für die Zeit von Januar-März 1998.

Am

20.

September 1999 wurde die __________ (__________) ins Handelsregister

eingetragen. Gemäss eingereichtem Fragebogen (siehe Beilage) erfolgte die

Tätigkeitsaufnahme bereits per 1. Juli 1999, weshalb wir die __________ per

diesem Datum unter der Abrechnungsnummer __________ erfasst haben.

Der

Auszug aus dem individuellen Konto der Kassen-__________ (__________) sowohl

von Herrn als auch von Frau __________ finden sie beiliegend.

2.

Betreffend Rechnung __________ verweisen wir vorab auf Punkt 1

sowie auf die beiliegende Nachtragsverfügung vom 24. September 1999. Herr RI 1

hat deshalb über die Abrechnungsnummer __________ nur für die Monate Januar

– März 1998 AHV-Beiträge bezahlt.

“Total

01-12.1998” steht nur deshalb auf der Rechnung, weil darauf ebenfalls noch die

Zeitperiode 04-12.1998 mit. Fr. 0.00 (keine Beitragserhebung!) erwähnt ist!

3.

Keine weiteren Bemerkungen.” (doc. XVIII, evidenziazioni

originali)

N. Gli accertamenti sono stati trasmessi alle parti per una presa

di posizione (doc. XIX e XX).

O. In

data 9 maggio 2011 l’insorgente ha rinviato alle precedenti prese di posizione

ed in particolare al caso della defunta moglie dove gli anni 1998 e 1999

vengono considerati come completi (doc. XXI), mentre il 16 maggio 2011

l’amministrazione, dopo aver chiesto la concessione di una proroga a causa di

altre pratiche in sospeso, ha confermato le sue osservazioni (doc. XXIII).

in

diritto

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).

nel

merito

2.

In

concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se l’amministrazione ha

calcolato correttamente la rendita del ricorrente.

3.

A

norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli

uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.

Per

l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il

primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età

stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Possono

pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi

diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di

accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.

29.

cpv. 1 LAVS).

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.

a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44

(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52

OAVS).

Il

calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,

dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti

educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente

diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età

conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo

l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo

(lett. b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29

quater LAVS).

Esso si

compone:

- dei

redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli

accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La somma

dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore

di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il

reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non

corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito

dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

4.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha

diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29.

bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

5.

Secondo

l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al

massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

a.

entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

b.

uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a

una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

L’art.

35.

cpv. 3 LAVS prevede che:

" Le

due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla

somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli,

in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con

durata di contribuzione incompleta."

Facendo

uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del

seguente tenore:

" Se

uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo

massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in

caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato

addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il

doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art.

52). Questo totale deve essere diviso per tre."

Tuttavia

le rendite dei coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione

domestica a seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).

L’allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis

OAVS, secondo cui l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una

percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete qualora uno dei

due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, è conforme alla

legge (Pratique VSI 2001 pag. 64 segg.).

6.

Nel

caso di specie RI 1, nato il __________, con il compimento del 65° anno di

età, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° novembre 2009.

Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese

successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art.

21.

cpv. 2 LAVS).

L’insorgente

contesta innanzitutto la scala di rendita calcolata dalla Cassa, evidenziando

di aver contribuito per 45 anni, senza nessuna lacuna contributiva.

Con

la decisione contestata l’interessato è stato messo al beneficio di una rendita

calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 42 anni e 4

mesi per una scala 43.

Va

innanzitutto evidenziato che per il calcolo della rendita di vecchiaia

dell’assicurato (classe 1944) fa stato il periodo di contribuzione dal

1° gennaio 1965 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31

dicembre 2008 (31 dicembre che precede il compimento del 65o anno di età). Infatti

l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede che il calcolo della rendita è determinato

dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli

accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla

rendita o decesso).

Ne

segue che il periodo massimo di contribuzione non può superare i 44 anni.

Va

comunque rilevato che per l’art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31

dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto

alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I

redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo

non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

Per

cui i periodi di contribuzione dell’anno di pensionamento (2009) possono venir

presi in considerazione.

Nel

caso di specie l’insorgente ha un periodo di contribuzione completo, eccetto

negli anni 1998, 1999 e 2007, quando ha pagato contributi per 3 mesi (1998),

per 6 mesi (1999) e per 7 mesi (2007, cfr. pag. 7-8 doc. 6).

Il

ricorrente contesta le registrazioni del 1998 e del 1999 rilevando di aver

pagato contributi completi anche in quegli anni, come emergerebbe inoltre dalla

decisione della rendita di vecchiaia della prima moglie deceduta il __________

(doc. B1).

7.

A

norma dell'art. 30ter LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi

è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni

necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i

particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e

dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati

nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi

alla cassa di compensazione.

Secondo

l’art. 141 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di

compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle

registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro.

L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione

competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di

compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni

singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la

domanda alla Cassa svizzera di compensazione (cpv. 1bis).

L’assicurato

può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro

30.

giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante

decisione (cpv. 2). Se non è domandato

nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di

rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte

nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica

l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti

o debitamente provati (cpv. 3).

Questo

vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione

di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova

indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio

inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali

sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale,

l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF

117.

V 261 = RCC 1992 pag. 378).

Le

correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione

dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi

arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di

perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460

consid. 1).

Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a

statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva

sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

Secondo

la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), i contributi

versati a nome di uno dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere

più trasferiti, dopo il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv.

1.

LAVS, nel conto dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di

registrazione ai sensi del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche

sentenza H 272/01 del 19 novembre 2001). Trattasi, ad esempio, di un errore di

registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto individuale della

moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di contribuzione

intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag. 459).

8.

In

concreto l’insorgente stesso afferma che “non ho chiesto che i redditi della

mia moglie defunta sono da considerare ma solo che i miei propri contributi

negli anni 1998 e 1999 sono da considerare e che questi anni sono, in analogia

della mia moglie defunta, anni completi” (doc. XIII).

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta

d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio

del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile

e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

9.

In

concreto l’insorgente non ha comprovato e neppure reso verosimile di aver

versato contributi per un periodo diverso rispetto a quello preso in

considerazione dall’amministrazione, né che vi sia stato un errore nella

registrazione dei suoi redditi o dei redditi della sua prima moglie.

Anzi,

dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale presso la Cassa di

compensazione del Canton __________, dove l’insorgente ha affermato di aver

pagato i contributi nel 1998 e nel 1999 (doc. XVI), è emerso che la

registrazione dei redditi è corretta (doc. XVIII ed

allegati e consid. M: “Aus diesem Grund haben beide Personen einen

IK-Eintrag nur für die Zeit von Januar-März 1998” e ”Gemäss eingereichtem Fragebogen (siehe

Beilage) erfolgte die Tätigkeitsaufnahme bereits per 1. Juli 1999, weshalb wir

die __________ per diesem Datum unter der Abrechnungsnummer __________ erfasst

haben”).

Lo stesso ricorrente ha del resto affermato che in quegli anni si è

preso una pausa “andando all’estero e avevo mesi senza reddito.” (doc. III; cfr. anche doc. I: “In den Jahren 1998 und 1999 hatte

ich eine Auszeit genommen und während 3 und 11 Monaten kein Einkommen erzielt”).

Ora, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona

è stata assicurata secondo gli articoli 1a

o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto

periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di

contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.

Ciò

non è il caso dell’insorgente che nel periodo di mancata contribuzione è stato

domiciliato all’estero, nel __________, non ha lavorato in Svizzera e non era

assicurato alla LAVS.

Inoltre,

a causa del suo domicilio all’estero, un eventuale pagamento di contributi da

parte della defunta moglie, non può essergli d’aiuto. In questo senso un

diverso calcolo della rendita di vecchiaia della prima moglie (cfr. doc. B2),

non modifica la sua situazione.

Ciò

trova conferma nel marginale 5008 delle direttive sulle rendite che prevede:

" En

revanche, la période durant laquelle une personne n’a pas été soumise à

l’assurance su sens des art. 1a et 2 LAVS et de l’art. 1a LAI n’est pas

considérée comme une période de cotisations.”

Ciò

è il caso del ricorrente.

Ne

segue che a giusta ragione l’amministrazione ha colmato le lacune del 2007 (5

mesi) e di parte del 1999 (5 mesi su 6) con i 10 mesi di contribuzione

dell’anno del pensionamento (2009, art. 52c OAVS), per un periodo di

contribuzione totale di 43 anni e 2 mesi e una scala di rendita 43.

10.

L’insorgente

non contesta l’ammontare del reddito annuo medio (RAM), che del resto si evince

dalle registrazioni dei conti individuali agli atti per un importo complessivo

di fr. 2'176’313, ma afferma di non capire per quale motivo non vengono presi

in considerazione i contributi versati nel 2009.

Va

innanzitutto rammentato che il reddito annuo medio (RAM) è composto dalla somma

risultante dai redditi da attività lucrativa, dopo lo splitting dei redditi dei

coniugi, e dagli eventuali accrediti per compiti educativi computabili durante

il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni

di contribuzione.

Per

quanto concerne i redditi del 2009 (anno del pensionamento) l’insorgente si

lamenta del fatto che questi importi, di norma più alti rispetto a quelli degli

anni giovanili, in applicazione dell’art. 29bis cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 3),

non fanno parte del reddito annuo medio.

Va

qui evidenziato che, trattandosi di una norma contenuta in una legge federale,

né il Tribunale federale né le altre autorità amministrative e giudiziarie

possono esaminarne la costituzionalità (art. 190 Cost. fed.). Del resto

l’insorgente si limita ad affermare di non capire per quale motivo questi

contributi non vengono presi in considerazione ma non sostiene che la norma sarebbe

contraria alla Costituzione (cfr. doc. III). Ora, il motivo per cui non rientrano

nel calcolo della rendita risiede proprio nella volontà del legislatore

contenuta nell’art. 29bis cpv. 1 LAVS da cui il Giudice non può scostarsi.

Ne

segue che la decisione della Cassa di non prendere in considerazione i redditi

del ricorrente conseguiti nel 2009, ma solo il relativo periodo di

contribuzione (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 52c OAVS), è corretta.

La

somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione

dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi

e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per

gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo

esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle

tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui

uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1965.

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.378.

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (42

anni e 4 mesi).

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 70’842

(2'176’313 X 1.378 : 42 anni e 4 mesi), arrotondato all’importo immediatamente

superiore secondo le tabelle UFAS in fr. 71'136 per una rendita mensile di fr. 2'086.

Ritenuto

che la seconda moglie, nata nel __________, con la quale è coniugato dal __________

(doc. 9), ha diritto alla rendita massima di fr. 2'280 (doc. 6), calcolata

sulla scala 44, occorre ora verificare se le rendite dei due coniugi superano

il 150% dell'importo massimo previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVS. Se ciò è il

caso, le stesse devono essere ridotte (cfr. RDAT II-1998 N. 55 pag. 205 segg.).

Poiché

una rendita è stata fissata sulla base di una durata di contribuzione

incompleta, l’importo massimo è il 150% di quello previsto per la scala di

rendita da determinare secondo l’art. 53 bis OAVS.

Quindi,

nel caso che ci occupa, la scala di rendita determinante per giungere

all’importo massimo ai sensi dell’art. 53bis OAVS, è calcolato addizionando la

scala di rendite più bassa (la scala di rendita 43 del marito) e il doppio della

scala di rendite più elevata (la 44 della moglie), il tutto deve essere diviso

per tre.

In

concreto la scala di rendita di riferimento è la 44; l’importo massimo

erogabile utilizzando quella scala di rendita nel 2009 è di fr. 2’280 (cfr.

tabelle sulle rendite edite dall’UFAS).

Considerato

che la somma delle due prestazioni attribuite ai coniugi (2’280 + 2’086 = fr. 4’366)

eccede il 150% di fr. 2’280 (fr. 3’420), le due rendite devono essere ridotte

in proporzione alla quota-parte della somma delle rendite non ridotte (art. 35

cpv. 3 LAVS).

Per

determinare la rendita ridotta bisogna moltiplicare l'ammontare della rendita

individuale per il 150% della rendita massima della scala 44. L’importo così

ottenuto va poi diviso per la somma complessiva delle rendite dei coniugi.

Quindi

per il marito la rendita ridotta ammonta, nel 2009, a fr. 1'634 (2’086 X 3’420 : 4’366), mentre quella della moglie, sempre nel 2009 a fr. 1'786 (2’280 X 3’420 : 4’366). In questo modo la somma delle due prestazioni

ridotte corrisponde al 150% dell’importo massimo della scala 44 (1'634 + 1’786

= 3'420), come calcolato rettamente dalla Cassa.

11.

L’insorgente

chiede che nel caso di decesso di uno dei due coniugi la rendita venga

calcolata sulla base della scala 44.

Va

qui evidenziato che per costante giurisprudenza federale, la decisione

impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF

122.

V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR

1997.

UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione su opposizione impugnata ossia il calcolo della rendita mensile

di vecchiaia del ricorrente erogata dal 1° novembre 2009.

Questo

Tribunale non può invece decidere su ipotesi future non verificatesi.

Infatti,

l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva

che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto

che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

Abbondanzialmente

va comunque evidenziato che la Cassa ha rettamente rilevato come la scala 44 è

determinante per il calcolo del plafonamento delle rendite. Ciò non significa

che in caso di decesso della moglie, stanti le leggi attuali, la rendita del

ricorrente si calcolerebbe sulla scala 44.

12.

Infine,

quanto alla circostanza, sollevata dall’insorgente, che l’amministrazione

avrebbe fatto riferimento, nella decisione impugnata, alle direttive

applicabili alle rendite d’invalidità e agli assegni per grandi invalidi, va

evidenziato da una parte che in realtà la Cassa ha fatto riferimento alle

direttive sulle rendite (DR; cfr. decisione impugnata, pag. 2 e risposta di

causa) e dall’altra che comunque la Cassa ha calcolato correttamente

l’ammontare della prestazione.

13.

Alla

luce di tutto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata,

mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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