30.2010.26
Contestazione del calcolo della rendita di vecchiaia. Il calcolo della rendita effettuato dall'amministrazione è corretto
23 maggio 2011Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2010.26
Data decisione, Autorità:
23.05.2011, TCA
Ricorso:
TF, 9C/467/2011, 18.07.2011
Titolo:
Contestazione del calcolo della rendita di vecchiaia. Il calcolo della rendita effettuato dall'amministrazione è corretto
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 21 LAVS
art. 29bis cpv. 1 LAVS
art. 30ter LAVS
art. 35 cpv. 1 LAVS
art. 52c OAVS
art. 53bis OAVS
art. 141 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2010.26
cs
Lugano
23 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
ottobre 2010 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
A. Il
dr. RI 1, nato il __________, con decisione del 29 luglio 2010 della CO 1, è
stato posto al beneficio di una rendita di vecchiaia (plafonata) di fr. 1'634 al
mese, con effetto dal 1° novembre 2009, calcolata sulla base di una scala delle
rendite 43 (periodo di contribuzione di 42 anni e 4 mesi) e di un reddito annuo
medio determinante di fr. 70'842 (doc. 5).
B. Il
provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 12 ottobre
2010 (doc. 1), anche in seguito alle lamentele dell’assicurato, il quale sosteneva
di aver contributo per 45 anni, che nel calcolo della rendita non erano stati
presi in considerazione i contributi del 2009 e che l’amministrazione aveva calcolato
a torto un periodo contributivo di 3, rispettivamente 11 mesi, negli anni 1998
e 1999, malgrado il pagamento di contributi completi per entrambi gli anni
(doc. 3).
C. Il
dr. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, con un
ricorso redatto in tedesco (doc. I) e tradotto in italiano (doc. III), in
seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA (doc. III).
L’insorgente
chiede in via principale di applicare la scala 44 e, in via subordinata, che in
caso di decesso di uno dei coniugi venga applicata la scala di rendite 44.
Nel
merito il ricorrente ribadisce di aver pagato i contributi ininterrottamente
per 45 anni (dal 1965 al 2009), compresi gli anni 1998 e 1999. In applicazione dell’art. 29ter cifra 2 lett. a LAVS questi ultimi due anni devono essere
considerati come anni di contribuzione completi pur affermando che in quel
periodo “ho fatto una pausa andando all’estero e avevo mesi senza reddito”.
L’interessato evidenzia che nell’ultimo paragrafo della decisione impugnata
figura che la somma delle due rendite per coniugi si basa sulla scala 44, per
cui in caso di decesso di uno dei coniugi questa scala deve essere confermata.
Infine
l’interessato non capisce per quale motivo secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS i
contributi dell’ultimo anno non vengono presi in considerazione, malgrado
siano, di regola, i più elevati.
D. Con
risposta del 3 gennaio 2011 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. VII).
E. Tramite
osservazioni del 14 gennaio 2011 il ricorrente ha ribadito le sue
argomentazioni ed ha prodotto la decisione della rendita di vecchiaia della sua
prima moglie, __________, deceduta il __________ e con la quale ha condiviso
l’attività lavorativa, dove figura che gli anni 1998 e 1999 sono stati
considerati come anni completi (doc. IX).
F. Il
28 gennaio 2011 l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione del
ricorso, rilevando che nel 1998 e nel 1999 il ricorrente era domiciliato nel __________,
per cui il periodo contestato è privo di un rapporto assicurativo ai sensi
della LAVS e i redditi del coniuge defunto non possono costituire un periodo di
contribuzione (doc. XI).
G. Con
scritto del 1° febbraio 2011 l’insorgente ha confermato di essere stato domiciliato
nel __________ dal maggio 1997 al maggio 2008, ma di aver sempre versato ogni
anno i contributi AVS ed ha ribadito le sue argomentazioni affermando che “io
non ho mai chiesto che i redditi della mia moglie defunta sono da considerare
ma solo che i miei propri contributi negli anni 1998 e 1999 sono da considerare
e che questi anni sono, in analogia al caso della mia moglie defunta, anni
completi” (doc. XIII).
H. Il 12
aprile 2011 il TCA ha interpellato l’insorgente chiedendogli:
" con
riferimento alla vertenza a margine, rileviamo che lei contesta, tra l’altro,
il conteggio dei contributi degli anni 1998 e 1999, periodo durante il quale
era domiciliato a __________.
Dagli atti prodotti
dalla Cassa CO 1 emerge che vi è una registrazione di un reddito come
indipendente nei primi tre mesi del 1998 per fr. 14'700 e di un reddito per
l’attività svolta presso la __________ (in liquidazione) per i mesi da luglio a
dicembre 1999 per complessivi fr. 32'102 (doc. 8). Nel suo ricorso, nella
versione in tedesco, afferma inoltre di aver preso una pausa negli anni 1998 e
1999 e, in quel periodo, di non aver conseguito alcun reddito (cfr.doc. I,
punto 2: “In den Jahren 1998 und 1999 hatte ich eine Auszeit genommen und
während 3 und 11 Monaten kein Einkommen erzielt”).
Ai fini del giudizio
le chiediamo di voler prendere posizione in merito e, se non ritiene corretto
quanto sopra riportato, di produrre documentazione atta a stabilire un periodo
di contribuzione e/o un ammontare dei redditi conseguiti diversi rispetto a
quanto indicato.” (doc. XV)
Fatti
I. Il
13 aprile 2011 l’insorgente ha risposto rinviando ai suoi precedenti scritti e
precisando che “ho scritto che nel 1998 e 1999 ho fatto una pausa andando al
estero e avevo mesi senza reddito, ma anche nel 1998 e 1999 ho sempre pagato i
miei contributi AVS alla “Ausgleichhskasse __________” (vede allegato, 1998:
Fr. 1'438.35 e 1999: Fr. 2'265.45, l’altra meta dei contributi della __________
era per la mia moglie defunta __________)” (doc. XIV).
L. In
data 26 aprile 2011 il TCA ha interpellato la Cassa di compensazione del Canton
__________ chiedendo:
" (…)
Auf dem individuellen
Konto von RI 1 werden in den Jahren 1998 und 1999 Beitragszeiten vom 3 (1-3)
bzw. 6 (7-12) Monate aufgezeichnet.
Herr RI 1 sagt aber,
dass es keine Beitragslücken gibt, weil er immer AHV Beiträge bezahlt hat. Er
verlangt eine Rentenskala 44.
RI 1 sagt, dass er und
seine Frau __________ (nr. AHV __________), geboren am __________, in den
Jahren 1998 und 1999 bei der Ausgleichskasse __________ volle AHV Beiträge
bezahlt haben (siehe Beilage, dok. C: Rechnung 24.09.99 und 17.12.99 der
Ausgleichskasse __________).
Zur Abklärung des
Falles wollen wir wissen (innert 10 Tagen):
1. Haben RI 1 und/oder
seine Frau __________ in den Jahren 1998 und 1999 volle AHV Beiträge bezahlt (bitte
senden Sie uns einen Auszug des individuelles Konto 1998/1999 von __________
und von RI 1)?
Considerandi
2.
Warum steht in der
Rechnung __________ (siehe dok. C) “total 01-12.98” und nicht “nur” “01-03.98”? Hat er RI 1 im Jahr
1998.
die AHV Beiträge nur für die Monate Januar-März bezahlt oder hat er die
AHV Beiträge auch für die Monate April-Dezember bezahlt?
3.
Bemerkungen.” (doc.
XVII)
M. Con
risposta 3 maggio 2011 la Cassa di compensazione del Canton __________ ha
affermato:
" (…)
1.
Herr und Frau RI 1 waren Gesellschafter der Kollektivgesellschaft
“__________ Dr. __________.”. In der AHV gelten Teilhaberinnen und Teilhaber
von Kollektivgesellschaften ungeachtet des Ausmasses ihrer persönlichen
Mitwirkung in der Gesellschaft als Selbständigerwerbende. Im Handelsregister
wurde die Kollektivgesellschaft nach beendigter Liquidation gelöscht, weshalb
die Abrechnungskonten 269.605 (Herr RI 1) und 269.597 (Frau __________) per 31.
März 1998 in Abgang genommen wurde. Aus diesem Grund haben beide Personen einen
IK-Eintrag nur für die Zeit von Januar-März 1998.
Am
20.
September 1999 wurde die __________ (__________) ins Handelsregister
eingetragen. Gemäss eingereichtem Fragebogen (siehe Beilage) erfolgte die
Tätigkeitsaufnahme bereits per 1. Juli 1999, weshalb wir die __________ per
diesem Datum unter der Abrechnungsnummer __________ erfasst haben.
Der
Auszug aus dem individuellen Konto der Kassen-__________ (__________) sowohl
von Herrn als auch von Frau __________ finden sie beiliegend.
2.
Betreffend Rechnung __________ verweisen wir vorab auf Punkt 1
sowie auf die beiliegende Nachtragsverfügung vom 24. September 1999. Herr RI 1
hat deshalb über die Abrechnungsnummer __________ nur für die Monate Januar
– März 1998 AHV-Beiträge bezahlt.
“Total
01-12.1998” steht nur deshalb auf der Rechnung, weil darauf ebenfalls noch die
Zeitperiode 04-12.1998 mit. Fr. 0.00 (keine Beitragserhebung!) erwähnt ist!
3.
Keine weiteren Bemerkungen.” (doc. XVIII, evidenziazioni
originali)
N. Gli accertamenti sono stati trasmessi alle parti per una presa
di posizione (doc. XIX e XX).
O. In
data 9 maggio 2011 l’insorgente ha rinviato alle precedenti prese di posizione
ed in particolare al caso della defunta moglie dove gli anni 1998 e 1999
vengono considerati come completi (doc. XXI), mentre il 16 maggio 2011
l’amministrazione, dopo aver chiesto la concessione di una proroga a causa di
altre pratiche in sospeso, ha confermato le sue osservazioni (doc. XXIII).
in
diritto
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.
In
concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se l’amministrazione ha
calcolato correttamente la rendita del ricorrente.
3.
A
norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli
uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per
l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il
primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età
stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29.
cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.
a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44
(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52
OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo
l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo
(lett. b);
- possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29
quater LAVS).
Esso si
compone:
- dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
4.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha
diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.
29.
bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
5.
Secondo
l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al
massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:
a.
entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;
b.
uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a
una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
L’art.
35.
cpv. 3 LAVS prevede che:
" Le
due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla
somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli,
in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con
durata di contribuzione incompleta."
Facendo
uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del
seguente tenore:
" Se
uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo
massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in
caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato
addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il
doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art.
52). Questo totale deve essere diviso per tre."
Tuttavia
le rendite dei coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione
domestica a seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).
L’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha precisato che la norma prevista all'art. 53bis
OAVS, secondo cui l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una
percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete qualora uno dei
due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, è conforme alla
legge (Pratique VSI 2001 pag. 64 segg.).
6.
Nel
caso di specie RI 1, nato il __________, con il compimento del 65° anno di
età, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° novembre 2009.
Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art.
21.
cpv. 2 LAVS).
L’insorgente
contesta innanzitutto la scala di rendita calcolata dalla Cassa, evidenziando
di aver contribuito per 45 anni, senza nessuna lacuna contributiva.
Con
la decisione contestata l’interessato è stato messo al beneficio di una rendita
calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 42 anni e 4
mesi per una scala 43.
Va
innanzitutto evidenziato che per il calcolo della rendita di vecchiaia
dell’assicurato (classe 1944) fa stato il periodo di contribuzione dal
1° gennaio 1965 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31
dicembre 2008 (31 dicembre che precede il compimento del 65o anno di età). Infatti
l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede che il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla
rendita o decesso).
Ne
segue che il periodo massimo di contribuzione non può superare i 44 anni.
Va
comunque rilevato che per l’art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31
dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto
alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I
redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo
non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Per
cui i periodi di contribuzione dell’anno di pensionamento (2009) possono venir
presi in considerazione.
Nel
caso di specie l’insorgente ha un periodo di contribuzione completo, eccetto
negli anni 1998, 1999 e 2007, quando ha pagato contributi per 3 mesi (1998),
per 6 mesi (1999) e per 7 mesi (2007, cfr. pag. 7-8 doc. 6).
Il
ricorrente contesta le registrazioni del 1998 e del 1999 rilevando di aver
pagato contributi completi anche in quegli anni, come emergerebbe inoltre dalla
decisione della rendita di vecchiaia della prima moglie deceduta il __________
(doc. B1).
7.
A
norma dell'art. 30ter LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi
è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni
necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i
particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e
dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati
nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi
alla cassa di compensazione.
Secondo
l’art. 141 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di
compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle
registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro.
L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione
competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di
compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni
singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la
domanda alla Cassa svizzera di compensazione (cpv. 1bis).
L’assicurato
può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro
30.
giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante
decisione (cpv. 2). Se non è domandato
nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di
rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte
nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica
l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti
o debitamente provati (cpv. 3).
Questo
vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione
di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova
indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applicazione del principio
inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali
sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale,
l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF
117.
V 261 = RCC 1992 pag. 378).
Le
correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione
dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi
arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di
perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460
consid. 1).
Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a
statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva
sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).
Secondo
la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), i contributi
versati a nome di uno dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere
più trasferiti, dopo il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv.
1.
LAVS, nel conto dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di
registrazione ai sensi del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche
sentenza H 272/01 del 19 novembre 2001). Trattasi, ad esempio, di un errore di
registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto individuale della
moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di contribuzione
intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag. 459).
8.
In
concreto l’insorgente stesso afferma che “non ho chiesto che i redditi della
mia moglie defunta sono da considerare ma solo che i miei propri contributi
negli anni 1998 e 1999 sono da considerare e che questi anni sono, in analogia
della mia moglie defunta, anni completi” (doc. XIII).
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta
d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima
dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio
del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;
cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01
del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195.
consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF
125.
V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:
in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile
e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
9.
In
concreto l’insorgente non ha comprovato e neppure reso verosimile di aver
versato contributi per un periodo diverso rispetto a quello preso in
considerazione dall’amministrazione, né che vi sia stato un errore nella
registrazione dei suoi redditi o dei redditi della sua prima moglie.
Anzi,
dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale presso la Cassa di
compensazione del Canton __________, dove l’insorgente ha affermato di aver
pagato i contributi nel 1998 e nel 1999 (doc. XVI), è emerso che la
registrazione dei redditi è corretta (doc. XVIII ed
allegati e consid. M: “Aus diesem Grund haben beide Personen einen
IK-Eintrag nur für die Zeit von Januar-März 1998” e ”Gemäss eingereichtem Fragebogen (siehe
Beilage) erfolgte die Tätigkeitsaufnahme bereits per 1. Juli 1999, weshalb wir
die __________ per diesem Datum unter der Abrechnungsnummer __________ erfasst
haben”).
Lo stesso ricorrente ha del resto affermato che in quegli anni si è
preso una pausa “andando all’estero e avevo mesi senza reddito.” (doc. III; cfr. anche doc. I: “In den Jahren 1998 und 1999 hatte
ich eine Auszeit genommen und während 3 und 11 Monaten kein Einkommen erzielt”).
Ora, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona
è stata assicurata secondo gli articoli 1a
o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto
periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di
contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.
Ciò
non è il caso dell’insorgente che nel periodo di mancata contribuzione è stato
domiciliato all’estero, nel __________, non ha lavorato in Svizzera e non era
assicurato alla LAVS.
Inoltre,
a causa del suo domicilio all’estero, un eventuale pagamento di contributi da
parte della defunta moglie, non può essergli d’aiuto. In questo senso un
diverso calcolo della rendita di vecchiaia della prima moglie (cfr. doc. B2),
non modifica la sua situazione.
Ciò
trova conferma nel marginale 5008 delle direttive sulle rendite che prevede:
" En
revanche, la période durant laquelle une personne n’a pas été soumise à
l’assurance su sens des art. 1a et 2 LAVS et de l’art. 1a LAI n’est pas
considérée comme une période de cotisations.”
Ciò
è il caso del ricorrente.
Ne
segue che a giusta ragione l’amministrazione ha colmato le lacune del 2007 (5
mesi) e di parte del 1999 (5 mesi su 6) con i 10 mesi di contribuzione
dell’anno del pensionamento (2009, art. 52c OAVS), per un periodo di
contribuzione totale di 43 anni e 2 mesi e una scala di rendita 43.
10.
L’insorgente
non contesta l’ammontare del reddito annuo medio (RAM), che del resto si evince
dalle registrazioni dei conti individuali agli atti per un importo complessivo
di fr. 2'176’313, ma afferma di non capire per quale motivo non vengono presi
in considerazione i contributi versati nel 2009.
Va
innanzitutto rammentato che il reddito annuo medio (RAM) è composto dalla somma
risultante dai redditi da attività lucrativa, dopo lo splitting dei redditi dei
coniugi, e dagli eventuali accrediti per compiti educativi computabili durante
il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni
di contribuzione.
Per
quanto concerne i redditi del 2009 (anno del pensionamento) l’insorgente si
lamenta del fatto che questi importi, di norma più alti rispetto a quelli degli
anni giovanili, in applicazione dell’art. 29bis cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 3),
non fanno parte del reddito annuo medio.
Va
qui evidenziato che, trattandosi di una norma contenuta in una legge federale,
né il Tribunale federale né le altre autorità amministrative e giudiziarie
possono esaminarne la costituzionalità (art. 190 Cost. fed.). Del resto
l’insorgente si limita ad affermare di non capire per quale motivo questi
contributi non vengono presi in considerazione ma non sostiene che la norma sarebbe
contraria alla Costituzione (cfr. doc. III). Ora, il motivo per cui non rientrano
nel calcolo della rendita risiede proprio nella volontà del legislatore
contenuta nell’art. 29bis cpv. 1 LAVS da cui il Giudice non può scostarsi.
Ne
segue che la decisione della Cassa di non prendere in considerazione i redditi
del ricorrente conseguiti nel 2009, ma solo il relativo periodo di
contribuzione (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 52c OAVS), è corretta.
La
somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per
gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo
esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle
tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui
uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della
prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la
rendita.
Nel
caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in
considerazione è quella del 1965.
Pertanto,
dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.378.
L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (42
anni e 4 mesi).
Ne
discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 70’842
(2'176’313 X 1.378 : 42 anni e 4 mesi), arrotondato all’importo immediatamente
superiore secondo le tabelle UFAS in fr. 71'136 per una rendita mensile di fr. 2'086.
Ritenuto
che la seconda moglie, nata nel __________, con la quale è coniugato dal __________
(doc. 9), ha diritto alla rendita massima di fr. 2'280 (doc. 6), calcolata
sulla scala 44, occorre ora verificare se le rendite dei due coniugi superano
il 150% dell'importo massimo previsto dall'art. 35 cpv. 1 LAVS. Se ciò è il
caso, le stesse devono essere ridotte (cfr. RDAT II-1998 N. 55 pag. 205 segg.).
Poiché
una rendita è stata fissata sulla base di una durata di contribuzione
incompleta, l’importo massimo è il 150% di quello previsto per la scala di
rendita da determinare secondo l’art. 53 bis OAVS.
Quindi,
nel caso che ci occupa, la scala di rendita determinante per giungere
all’importo massimo ai sensi dell’art. 53bis OAVS, è calcolato addizionando la
scala di rendite più bassa (la scala di rendita 43 del marito) e il doppio della
scala di rendite più elevata (la 44 della moglie), il tutto deve essere diviso
per tre.
In
concreto la scala di rendita di riferimento è la 44; l’importo massimo
erogabile utilizzando quella scala di rendita nel 2009 è di fr. 2’280 (cfr.
tabelle sulle rendite edite dall’UFAS).
Considerato
che la somma delle due prestazioni attribuite ai coniugi (2’280 + 2’086 = fr. 4’366)
eccede il 150% di fr. 2’280 (fr. 3’420), le due rendite devono essere ridotte
in proporzione alla quota-parte della somma delle rendite non ridotte (art. 35
cpv. 3 LAVS).
Per
determinare la rendita ridotta bisogna moltiplicare l'ammontare della rendita
individuale per il 150% della rendita massima della scala 44. L’importo così
ottenuto va poi diviso per la somma complessiva delle rendite dei coniugi.
Quindi
per il marito la rendita ridotta ammonta, nel 2009, a fr. 1'634 (2’086 X 3’420 : 4’366), mentre quella della moglie, sempre nel 2009 a fr. 1'786 (2’280 X 3’420 : 4’366). In questo modo la somma delle due prestazioni
ridotte corrisponde al 150% dell’importo massimo della scala 44 (1'634 + 1’786
= 3'420), come calcolato rettamente dalla Cassa.
11.
L’insorgente
chiede che nel caso di decesso di uno dei due coniugi la rendita venga
calcolata sulla base della scala 44.
Va
qui evidenziato che per costante giurisprudenza federale, la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF
122.
V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR
1997.
UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione su opposizione impugnata ossia il calcolo della rendita mensile
di vecchiaia del ricorrente erogata dal 1° novembre 2009.
Questo
Tribunale non può invece decidere su ipotesi future non verificatesi.
Infatti,
l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva
che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto
che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366
consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
Abbondanzialmente
va comunque evidenziato che la Cassa ha rettamente rilevato come la scala 44 è
determinante per il calcolo del plafonamento delle rendite. Ciò non significa
che in caso di decesso della moglie, stanti le leggi attuali, la rendita del
ricorrente si calcolerebbe sulla scala 44.
12.
Infine,
quanto alla circostanza, sollevata dall’insorgente, che l’amministrazione
avrebbe fatto riferimento, nella decisione impugnata, alle direttive
applicabili alle rendite d’invalidità e agli assegni per grandi invalidi, va
evidenziato da una parte che in realtà la Cassa ha fatto riferimento alle
direttive sulle rendite (DR; cfr. decisione impugnata, pag. 2 e risposta di
causa) e dall’altra che comunque la Cassa ha calcolato correttamente
l’ammontare della prestazione.
13.
Alla
luce di tutto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata,
mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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